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Violenza a scuola e abuso dei mezzi di correzione: tra sanzioni e responsabilità civile

In una scuola media pugliese, un docente avrebbe aggredito fisicamente un alunno di quattordici anni. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” la famiglia dell’alunno ha sporto querela nei confronti dell’insegnante.

Il fatto

L’episodio risalirebbe alla fine dello scorso gennaio. Durante un’ora di lezione, un insegnante avrebbe perso il controllo e aggredito un alunno di terza media. Secondo la testimonianza del giovane, il docente lo avrebbe prima rimproverato aspramente, per poi passare alle vie di fatto. L’uomo infatti l’avrebbe strattonato, spingendolo con forza contro il muro della classe. Durante l’aggressione, l’insegnante l’avrebbe anche minacciato di morte.
La vicenda, avvenuta sotto gli occhi dei compagni di classe, ha lasciando lo studente visibilmente scosso. Una volta tornato a casa, il ragazzo ha raccontato tutto ai genitori, che si sono immediatamente rivolti alla Polizia di Stato. Il Dirigente Scolastico, informato del grave accaduto, ha avviato un’indagine interna per ricostruire la dinamica e ascoltare i testimoni presenti in aula.

Le responsabilità del docente: il profilo penale

Il comportamento descritto configurerebbe diverse ipotesi di reato. Il legale della famiglia, ipotizza innanzitutto il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’Art. 612 Codice Penale. Inoltre, sempre a parere dell’avvocato di parte, è ipotizzabel il reato di violenza privata, ai sensi dell’Art. 610 Codice Penale. L’spatteo centrale riguarda però l’abuso dei mezzi di correzione previsto dall’Articolo 571 del Codice Penale. Il reato si verifica quando il potere educativo travalica i limiti del rispetto.
La giurisprudenza è molto severa su questo specifico punto: non è più ammesso alcun tipo di contatto fisico punitivo o umiliante. Anche una singola spinta può integrare profili di rilevanza penale per un educatore.

Il ruolo della scuola

Il Dirigente Scolastico gioca un ruolo fondamentale nella gestione di questi episodi. Una volta appresa la notizia, deve attivare immediatamente un’indagine interna. Questo passaggio servirà a raccogliere testimonianze dai compagni di classe o di altri soggetti presenti al momento del fatto. Il resoconto sarà poi inviato all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le valutazioni del caso.
L’Istituto scolastico ha il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori. Se i fatti fossero confermati, potrebbero scattare sanzioni disciplinari di massima gravità. L’Amministrazione potrebbe disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente coinvolto. Inoltre, si potrebbe richiedere una visita medico-collegiale presso le strutture competenti. Questo accertamento tende a valutare la compatibilità psichica del soggetto con l’insegnamento.

La responsabilità civile

La responsabilità civile degli insegnanti è regolata dall’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai sensi della norma, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico, è rilevata (surroga) dall’Amministrazione ad eccezione dei: «Casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
In caso di danno fisico o morale accertato, il docente è esposto a rischi concreti anche dal punto di vista economico. Il Ministero potrebbe essere chiamato a risarcire il danno in prima battuta. Successivamente, la Corte dei Conti avvierebbe un’azione di rivalsa per colpa grave. Il docente dovrà quindi restituire all’Amministrazione quanto anticipato.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico, normalmente coprono la Responsabilità Civile verso Terzi. Tuttavia, esiste una clausola di esclusione fondamentale per i fatti dolosi. Se l’atto è volontario, come una spinta o una minaccia, l’assicurazione potrebbe non pagare, ovvero rivalersi nei confronti del danneggiante.

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Bullismo e responsabilità civile: il Tribunale di Lecce condanna il Ministero per omessa vigilanza

Il Tribunale di Lecce nello scorso gennaio 2026 ha segnato un punto fermo nel contrasto al bullismo nelle scuole italiane. Come riporta il quotidiano “la Repubblica”, il caso riguarda le gravi vessazioni subite da un alunno all’interno di un Istituto pugliese.

Il fatto

Gli episodi si sono svolti tra il 2015 e il 2017 in una scuola media. La vittima era un ragazzo di dodici anni affetto da una disabilità motoria. Durante il biennio, lo studente è stato bersaglio di insulti verbali, aggressioni fisiche e isolamento sociale sistematico.
I compagni lo colpivano con calci e schiaffi, rivolgendogli epiteti legati alla sua condizione fisica.
I ripetuti atti di bullismo, in alcuni casi, avevano costretto l’alunno a ricorrere alle cure mediche in ospedale.
Un episodio particolarmente emblematico riguarda la sua festa di compleanno. Nonostante l’invito esteso all’intera classe, nessuno dei compagni si presentò all’evento. Questo isolamento causò nel minore un profondo trauma psicologico e un rifiuto verso l’ambiente scolastico.

L’inerzia della scuola

La famiglia aveva denunciato ripetutamente, ai docenti e alla dirigenza scolastica, le violenze di cui l’alunno era vittima. Tuttavia, la scuola avrebbe sottovalutato il problema non adottando misure concrete per arginare il fenomeno. Il reiterarsi delle vessazioni e l’inerzia dell’Amministrazione scolastica portarono la famiglia da un lato, al trasferimento ad altra scuola e dall’altro al ricorso al tribunale.

La decisione del Tribunale di Lecce

Il tribunale di Lecce, con la sentenza del gennaio 2026, ha riconosciuto la responsabilità civile del Ministero dell’Istruzione.
Il giudice ha rilevato una grave mancanza di vigilanza sia durante le ore di lezione che negli spazi comuni.
Anche i docenti sono stati ritenuti responsabili di aver minimizzato i ripetuti episodi accaduti all’interno dell’Istituto.
Per il tribunale, la scuola ha l’imperativo obbligo giuridico di proteggere gli alunni per tutto il tempo della loro permanenza all’interno dell’Istituto. In questo caso, il sistema di controllo è risultato del tutto inefficace e lacunoso.
Il giudice ha riconosciuto alla scuola la culpa in vigilando e organizzando: «Per non aver adottato misure adeguate nella salvaguardia dell’incolumità del giovane».
Il danno è stato quantificato in 6.162,6 euro, di cui 4.971,60 euro per il danno non patrimoniale (biologico e morale) subito dal ragazzo. 1.191 euro spettano, ai genitori, nella loro veste di attori nel processo civile, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
La somma, per quanto contenuta, afferma la violazione del dovere di protezione della scuola. Il Ministero dovrà quindi risarcire i danni causati dalla negligenza dei propri dipendenti.

Profili di responsabilità civile e penale

Il processo civile è giunto a conclusione dopo quello penale presso il Tribunale per i Minorenni. Gli alunni responsabili delle aggressioni, tutti minorenni, avevano ottenuto la Messa alla Prova (MAP) per estinguere il reato ai sensi dell’Art. 168-bis del Codice Penale. Tale percorso rieducativo ha permesso loro di evitare una condanna penale definitiva.
Sul piano civile, invece, la sentenza ha ribadito che le “ragazzate” non sono una giustificazione accettabile. La scuola deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Senza documentazione formale degli interventi correttivi adottati, la responsabilità ricade interamente sull’istituzione scolastica.

L’aspetto assicurativo nella gestione del danno

La condanna del Ministero apre una riflessione cruciale sulla gestione assicurativa scolastica. Ogni istituto stipula polizze di Responsabilità Civile per coprire i danni subiti dagli alunni. Le polizze intervengono solitamente in caso di infortuni accidentali o mancata vigilanza, tuttavia gli atti di bullismo sono spesso esclusi dai contratti assicurativi standard. Inoltre l’Assicuratore può contestare il risarcimento se dimostra una colpa grave o l’omissione dolosa dei docenti. Il Ministero, in caso di condanna, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Dirigente e dei singoli insegnanti inadempienti.

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Sicurezza e coltelli a scuola: limiti legali, responsabilità civili, penali e tutele assicurative

L’omicidio del giovane studente spezzino di cui abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e le istituzioni.
L’episodio per quanto tragico, e fortunatamente isolato, sembra però essere diventato il catalizzatore di un nuovo allarme sociale: la presunta “epidemia” di coltelli nelle scuole italiane.
Leggendo la cronaca, i corridoi scolastici sono diventati zone d’ombra, dove la violenza dilaga incontrollata. Per far fronte al fenomeno la politica e i media a invocano misure drastiche e controlli a tappeto.

Armi bianche tra i giovanissimi

In Alto Adige, le autorità hanno trovato un alunno di scuola media in possesso di un coltello plastico realizzato con una stampante 3D. Come riporta Il Sole 24 Ore, la Procura presso il Tribunale dei minorenni di Bolzano, ha ricevuto la denuncia a carico dello studente.
A Borgo Panigale, nel bolognese, sempre in una scuola media, un tredicenne ha estratto un coltellino artigianale per minacciare alcuni compagni durante una lite. Come riferisce l’Agenzia ANSA, i docenti hanno disarmato il ragazzo, mentre i Carabinieri hanno raccolto la denuncia per l’accaduto.

Emergenza coltelli nelle scuole superiori

In un istituto superiore di Varese, un quattordicenne ha ferito accidentalmente il dito di un compagno mentre maneggiava un coltellino durante l’intervallo. Sebbene la ricostruzione di FanPage escluda l’aggressione, la polizia ha condotto il giovane in Questura, mentre i sanitari hanno accompagnato la vittima al pronto soccorso.
Di natura ben più grave la vicenda che RaiNews24 riporta a Salerno: all’uscita da scuola, un diciassettenne ha colpito al collo un coetaneo con un coltello da cucina portato da casa. I medici hanno ricoverato d’urgenza la vittima, mentre le autorità hanno arrestato l’aggressore con l’accusa di tentato omicidio.

Aspetti Legali e Diritti

Quello delle armi a scuola, non è una situazione particolarmente nuova, quello che invece colpisce di più è l’abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti. Recentemente, il fenomeno delle aggressioni si è esteso dagli Istituti superiori anche alle Scuole medie.
Portare armi a scuola senza motivo è un reato. Tuttavia, al personale scolastico non è permesso perquisire gli studenti all’ingresso dell’istituto. Secondo la Costituzione, Artt. 13 e 42, la libertà e la proprietà privata sono diritti inviolabili. Il personale scolastico non può legalmente ispezionare gli alunni o i loro zaini.
Eseguire perquisizioni arbitrarie potrebbe configurare il reato di violenza privata. In caso di sospetti fondati, deve intervenire esclusivamente l’Autorità Giudiziaria.

Responsabilità penale e risarcimento del danno

In caso di possesso di armi da parte di un minore, i magistrati accertano prioritariamente le responsabilità dei genitori. Sotto i 14 anni, il minore non è imputabile, ma la famiglia risponde per culpa in educando, con l’obbligo di risarcire gli eventuali danni in sede civile.
Tra i 14 e i 18 anni, l’Art. 98 del Codice Penale prevede l’imputabilità solo se il Tribunale riconosce la capacità di intendere e di volere, applicando comunque pene ridotte a scopo rieducativo. Anche in questa fascia d’età, i genitori restano responsabili in solido per il risarcimento civile.
Parallelamente, anche la scuola può risultare corresponsabile per culpa in vigilando. Per evitare la condanna al risarcimento, l’istituto deve dimostrare di aver adottato ogni misura preventiva possibile e che l’evento sia stato causato da un fattore del tutto imprevedibile.

Le sanzioni scolastiche

La scuola, a sua volta, applicherà all’alunno responsabile, le sanzioni disciplinari proporzionate, all’episodio. Nella scuola superiore, anche nel rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, il documento che regola ufficialmente l’impegno tra istituto e famiglia.

Il profilo assicurativo

In prima battuta è bene considerare quali sono i limiti di tutte le Polizze, anche quelle scolastiche, le assicurazioni non coprono mai le responsabilità penali. Restano escluse dal risarcimento anche le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie.
Tanto premesso, nel caso di ferimento con armi, la polizza scolastica rimborsa le spese mediche. Tuttavia se il gesto è doloso, l’assicurazione potrebbe chiedere il rimborso al responsabile.
Nel caso venisse accertata la responsabilità della scuola, la polizza assicurativa tutelerebbe l’Istituto nel ramo di Responsabilità Civile.

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Muore lo studente accoltellato in classe: l’indagine sulle responsabilità e il nodo della prevenzione

È morto in ospedale lo studente spezzino 18enne, accoltellato in classe da un compagno. Dopo l’aggressione, i soccorritori lo hanno portato in ospedale e i medici lo hanno operato d’urgenza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Lo riporta, sul proprio sito, il portale d’informazione della Rai “Rainews24”.

Il fatto

L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, durante una pausa dalle lezioni, in un’aula dell’Istituto professionale “Einaudi – Chiodo” di La Spezia. A ferire a morte lo studente è stato un compagno di 19 anni.
Secondo le prime ricostruzioni, il movente dell’accoltellamento sarebbe legato a ragioni sentimentali. La vittima, fin da bambino conosceva la ragazza che l’aggressore frequentava e con quest’ultima si sarebbero scambiati foto di quando erano piccoli.
Il diverbio sarebbe iniziato nei bagni dell’Istituto ma sarebbe poi degenerato in aula, dove la vittima aveva cercato riparo. L’aggressore è entrato in classe brandendo un coltello con cui ha inferto le ferite, prima di essere bloccato e disarmato dal docente presente in aula.
I soccorritori hanno trasportato d’urgenza in ospedale la vittima, ferita all’addome e al torace, e i medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante l’intervento, le condizioni restavano critiche e in serata le autorità hanno comunicato il decesso dello studente.
La polizia, intervenuta immediatamente, ha operato l’arresto del colpevole in flagranza di reato. L’accusa nei confronti dell’aggressore è di omicidio. La polizia ha sequestrato l’arma, un coltello da cucina probabilmente portato da casa.

Le reazioni

Com’era inevitabile l’episodio ha scatenato un vortice di reazioni. La politica e le istituzioni hanno apertamente condannato l’episodio. A detta di molti tuttavia, la soluzione non va cercata nella repressione, ma nella prevenzione del disagio giovanile.
Il giorno successivo c’è stata tensione davanti all’Istituto. Qualcuno ha lanciato un fumogeno dentro la scuola e gli studenti accusano di complicità, nell’accaduto, gli stessi docenti. Secondo alcune testimonianze infatti l’aggressore era solito girare armato di coltello all’interno della scuola.
Qualche persona avrebbe tentato di bloccare l’ingresso dell’edificio, scontrandosi con un collaboratore scolastico, prima che l’intervento della Digos riportasse la calma.
Il Ministro dell’Istruzione, al termine di un incontro in prefettura, ha ordinato un’ispezione nella scuola. «Non partiamo dal presupposto della messa sotto accusa di qualcuno – ha evidenziato il ministro – ma dall’accertamento dei fatti. Occorre fare chiarezza su quanto è accaduto e sulle altre criticità, instaurando un dialogo costruttivo e positivo“. Il ministro ha anche ventilato la possibilità di installare i metal detector nelle scuole a rischio.

La responsabilità

Nel Codice Penale italiano, l’omicidio è regolato principalmente dall’Art. 575, che definisce l’omicidio doloso come l’atto di chi cagiona la morte di un uomo. Questo reato è punito con reclusione non inferiore a 21 anni. Oltre a quello doloso esistono altre tipologie di omicidio: quello colposo, come ad esempio quello stradale, o preterintenzionale. Le tipologie variano sia per intenzionalità che per circostanze, sarà solo il giudice che, in relazione alla gravità e alle eventuali aggravanti, stabilirà la pena.
Non sembra questo il caso tuttavia solo le indagini della autorità e degli ispettori ministeriali potranno stabilire se esista una responsabilità, anche indiretta, dell’Istituto nell’evento occorso.

Il profilo assicurativo

In premessa è bene precisare che nessuna polizza assicurativa copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto. Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
Ai familiari e conviventi della vittima spetta tuttavia il risarcimento dei danni patrimoniali (perdita di sostentamento) e non patrimoniali (biologico, morale e esistenziale). Gli importi in questo caso sono calcolati dalle tabelle di riferimento e dalle variabili in base al grado di parentela e alla gravità della perdita.
I danni sono richiedibili costituendosi parte civile nel processo penale o in sede civile.
Parallelamente, per chi subisce reati gravi, è disponibile anche un Fondo di Indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, gestito dal Ministero dell’Interno. In caso di omicidio l’indennizzo è di 50.000 euro.
La famiglia della vittima potrebbe anche accedere al Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Il legislatore ha istituito il Fondo nel 2023 per gli studenti deceduti a seguito di infortuni avvenuti in occasione o durante le attività formative. L’indennizzo, in questo caso arriva fino a 200.000 euro.
Qualora infine l’autorità provasse una responsabilità della scuola nell’episodio, la polizza di Responsabilità Civile coprirebbe i danni patrimoniali involontari causati a terzi. Per i casi di colpa o negligenza, la polizza infatti risarcisce il danno alla vittima anche se derivante da un reato.

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Sfregia una compagna per gelosia: 14enne condannata a 3 anni e 7 mesi

Condannata a 3 anni e sette mesi la studentessa 14enne che ha sfregiato una compagna in preda a una crisi di gelosia. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’episodio è accaduto lo scorso mese di febbraio, poco dopo l’uscita da scuola.
Le due studentesse, pur frequentando lo stesso Istituto, non avevano rapporti di amicizia. Al contrario, tra loro in passato, ci sarebbero stati altri momenti di tensione. Poco più che battibecchi tra adolescenti, che con il tempo però si sarebbero esasperati fino a sfociare nell’aggressione.
Le indagini hanno chiarito che, all’origine della violenza ci sarebbe stato l’interesse della vittima, anch’essa quattordicenne, verso un ragazzo della stessa età.
L’assalitrice, prima le ha urlato contro, l’ha insultata e poi l’ha aggredita con ferocia, sfregiandole le guance con un accendino.
Secondo le indagini, alcuni passanti avrebbero assistito all’episodio senza tuttavia intervenire. Solo una donna sarebbe accorsa per difendere la vittima, tentando di separare le ragazze e avvisando i carabinieri.
La vittima ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’altra è stata riaccompagnata a casa e denunciata.
Una settimana dopo, la Procura dei minori ha ritenuto l’episodio particolarmente grave e potenzialmente ripetibile. Per questo motivo ha richiesto e ottenuto una misura cautelare, che ha portato al trasferimento della quattordicenne in una comunità protetta.
Da qui il processo di primo grado presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

La sentenza

Dall’esame processuale è emerso che in passato la ragazza avrebbe commesso altri episodi di prevaricazione, seppur di minore gravità. Si tratta comunque di comportamenti che suscitano una certa preoccupazione.
Al termine del dibattimento il Tribunale dei minori di Torino ha inflitto all’adolescente 3 anni e 7 mesi di reclusione. La pena applicata supera le stesse richieste dell’accusa.
La sentenza recepisce anche le recenti modifiche al Codice Penale previste dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69.
Tale normativa, nota come Codice Rosso, rafforza le tutele per le vittime di violenza di genere.
Proprio per questo motivo il Tribunale ha negato alla minore, la possibilità di accedere alla giustizia riparativa applicabile nell’ambito della giustizia minorile.
Il legale incaricato dalla famiglia, difensore della giovane, ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello.

Il profilo assicurativo

È opportuno ricordare che le assicurazioni non coprono la responsabilità penale che è sempre personale e non assicurabile.
Anche sul fronte civile, per il risarcimento del danno causato, molto difficilmente la polizza di Responsabilità Civile tutelerà la famiglia dell’alunna violenta. Le polizze assicurative infatti, di norma, escludono i danni civili derivanti da dolo.
In caso contrario, è fatto, comunque, salvo il diritto dell’Assicuratore di rivalersi nei confronti del soggetto che provocato il danno causato dolosamente.

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Ferisce un docente a scuola: condannato a 1 anno e 8 mesi l’aggressore, padre di un alunno

Condannato a un 1 e otto mesi il padre di un alunno che ha ferito gravemente un docente di un Istituto comprensivo campano. Lo riporta un articolo del sito “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 19 dicembre del 2023. Quel giorno il genitore di un alunno di terza media si recò a scuola per chiedere conto delle presunte molestie ricevute dal ragazzo. A detta di alcuni compagni infatti, un docente avrebbe “infastidito” il figlio dell’uomo.
Nell’aggressione, l’uomo ha inferto un pugno ad docente provocando complicazioni al bulbo oculare con una prognosi di 80 giorni. La violenza si sarebbe verificata per via di un errore di persona. L’aggressore scambiò la vittima per un altro docente che, successivamente, risultò estraneo alle molestie.
Il docente aggredito, che ricopriva anche il ruolo di Collaboratore del Dirigente, querelò l’aggressore dando avvio, in questo modo, alle indagini.
La storica trasmissione di cronaca giudiziaria: “Un giorno in Pretura”, ha ripreso il dibattimento, che sarà disponibile nella prossima stagione.
Durante il processo l’imputato ha minimizzando i fatti: «Gli ho solo dato uno schiaffo e poi mi sono scusato». Le testimonianze e i referti medici tuttavia dimostrano una storia diversa, da qui la sentenza di condanna.

La responsabilità previste dal Codice Penale

La lesione personale è un reato previsto dall’Art. 582 del Codice Penale. Ai sensi del Codice si procede a fronte di querela della parte offesa. Qualora, come in questo caso, la prognosi sia superiore a 20 giorni, si procede d’ufficio.
Anche la violenza a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
L’Art. 4, comma 1, della Legge 4 marzo 2024, n. 25, modifica l’Art. 61, comma 11-novies del Codice Penale. Sono così ricomprese, tra le aggravanti comuni, violenze o minacce, contro il personale scolastico a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. Per questi casi le pene sono aumentata fino a un a un terzo.

Il profilo assicurativo

L’INAIL copre i danni subiti dalla vittima a seguito di aggressione da parte di terzi, a condizione che l’aggressione sia avvenuta “in occasione di lavoro”.
Alcuni particolari soggetti come gli operatori sanitari, gli autisti di mezzi pubblici e il personale scolastico sono ricompresi tra quelli esposti al rischio specifico.
Tuttavia se l’infortunio è causato per motivi strettamente personali (es.: una lite privata non legata alla prestazione lavorativa), il nesso con il lavoro viene meno. In quel caso l’INAIL potrebbe non riconoscere la tutela.
In linea generale anche l’assicurazione scolastica integrativa risarcisce il danno nel caso in cui un terzo provochi l’aggressione. È comunque è fondamentale verificare le condizioni specifiche della polizza. Le migliori formule assicurative, operanti sul mercato scolastico, menzionano esplicitamente tra le coperture le “lesioni da aggressione”.
Le polizze infortuni generalmente escludono i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’assicurato. L’aggressione subita da un terzo però non è un fatto doloso dell’assicurato, quindi l’indennizzo è dovuto.
Occorre tuttavia tenere bene in considerazione il principio indennitario: qualora, in sede civile, si ottenesse un risarcimento dal responsabile, l’indennizzo erogato dell’Assicuratore può essere ridotto.
In tutti i casi è sempre consigliabile consultare il Set Informativo e le Condizioni Contrattuali nelle sezioni “Oggetto dell’Assicurazione” e “Esclusioni”.

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Bullismo a scuola: arrestato un sedicenne per estorsione. I rischi penali, civili e assicurativi per scuole e famiglie.

Ennesimo grave episodio di bullismo a scuola: uno studente è stato vittima di estorsione da parte di un alunno di due anni più grande. L’Istituto chiama i carabinieri e scatta l’arresto. Lo riporta un articolo de “l’Unione Sarda”.

Il fatto

Sembra che la vittima fosse già stata bersaglio, in passato, delle vessazioni del compagno.
L’aggressore, già noto ai carabinieri per il suo comportamento violento, anche verso i genitori, aveva preso di mira la vittima dal primo giorno di scuola. Fin dall’inizio, lo aveva avvicinato e intimorito con atteggiamenti minacciosi, intimidazioni e angherie, con continue richieste di consegna di effetti personali o indumenti, ma anche prepotenze tramite messaggi sullo smartphone, o durante incontri nei corridoi della scuola.
Il sedicenne avvicinava spesso il compagno da solo, ma, a volte, portava con sé ragazzi più grandi per aumentare la forza del ricatto.
La situazione era diventata insostenibile per il 14enne, che ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La famiglia s’era quindi rivolta al personale docente per segnalare gli atti di bullismo.
Tutto questo fino all’ennesimo episodio violento. Il 16enne ha rubato la felpa alla vittima, che ha cercato in ogni modo di riaverla, senza successo. L’aggressore ha iniziato a minacciare pesantemente il 14enne e, appena lo ha incontrato, gli ha portato via anche il marsupio.
A quel punto la vittima s’è rivolta ai professori, che hanno contattato i Carabinieri. La perquisizione dello zaino del sedicenne ha permesso di trovare la refurtiva. Il magistrato competente ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in un centro di prima accoglienza per minorenni.

La responsabilità

Oltre al recupero della refurtiva, le pressioni esercitate sullo studente vittima sono state confermate dall’invio di messaggi con minacce esplicite. Questi comportamenti configurano una chiara fattispecie estorsiva prevista dall’Art. 629 del Codice Penale.
Un minore, di età superiore ai 14 anni, risponde penalmente del reato solo se il Giudice accerta la sua capacità di intendere e di volere ed in questo caso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per un adulto.
I genitori non rispondono penalmente dei danni causati dal figlio. Tuttavia, il Tribunale potrebbe riconoscere la “culpa in educando” della famiglia per non aver impartito al minore un’adeguata educazione. Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, infatti, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Il giudice potrebbe anche attribuire un ulteriore livello di responsabilità all’Istituto scolastico per la sua inerzia di fronte alle ripetute segnalazioni della famiglia. Questa mancanza di intervento potrebbe essere valutata come comportamento negligente.
Stabilite quindi eventuali responsabilità, in sede civile, uno o entrambi i soggetti potrebbero essere tenuti al pagamento dell’eventuale danno fisico o psicologico.

Il profilo assicurativo

Nei casi di bullismo, l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza, tuttavia, l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Al contrario, in caso di condanna penale, l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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Abbandono di incapace e lesioni gravissime: la docente di sostegno a giudizio

Finirà, con il processo alla docente di sostegno, la vicenda dell’alunno diciasettenne, disabile, caduto dalla finestra del quarto piano di un liceo artistico della Capitale. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

Qualche mese prima dell’evento, lo studente, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, fu visto da un docente sporgersi pericolosamente da una finestra. Per questo motivo, l’Istituto aveva deciso di spostare l’intera classe, dov’era iscritto il giovane, al piano terra. Allo studente venne assegnato un docente di sostegno e, in ogni caso, veniva continuamente “monitorato ” nei suoi spostamenti.
Il drammatico episodio è accaduto il 27 maggio 2024. Al termine delle lezioni, l’insegnante s’allontanò per qualche minuto senza affidare la vigilanza a nessuno. Giusto il tempo che il giovane raggiungesse il quarto piano dell’edificio e precipitasse dalla finestra.
Il primo ad accorgersi della mancanza del ragazzo fu l’autista dello scuolabus che ogni giorno aspettava lo studente per partire. Fu lui a chiamare i genitori per accertarsi che il ragazzo fosse presente a scuola in quel giorno. Scattarono, quindi, le ricerche, fino a quando un compagno lo vide sull’asfalto, in gravi condizioni.
Ricoverato d’urgenza all’ospedale, l’alunno venne sottoposto a diversi interventi alle gambe. Il percorso di riabilitazione è ancora in corso anche se i medici temono che difficilmente potrà tornare a camminare.

L’ipotesi di reato

Le investigazioni, avviate immediatamente dalla Procura, avevano l’obiettivo è chiarire come il diciassettenne, fragile sul piano psichico ed emotivo, sia riuscito a salire senza controllo, ai piani superiori.
Gli inquirenti, alla conclusione delle indagini, hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. Le accuse sono: mancata vigilanza, abbandono di persona incapace e lesioni personali gravissime.
L’abbandono di una persona incapace è un reato previsto dall’Art. 591 del Codice Penale. Il reato si configura quando l’affidatario abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa.
Questo vale per minori di 14 anni o per chi ha malattie fisiche, mentali o è anziano.
Le lesioni personali gravissime sono considerate aggravati delle lesioni personali, regolamentate dall’Art. 583 del Codice Penale. Il Codice definisce gravissime quelle che provocano malattie insanabili o possono causare la perdita di un senso, di un arto o l’uso di un organo.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Le garanzie, nei limiti dei massimali, rimborsano le spese mediche e le Invalidità Permanenti in tutti i casi di sinistro in cui sono vittima gli assicurati.
L’assicurazione, di norma, rimborsa anche i danni ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto per mancata vigilanza colposa. È fatto, comunque, salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno causato con dolo o colpa grave.

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Deodorante spray in aula: 25 alunni intossicati

Un’alunna svuota in classe, una bomboletta di deodorante spray: intossicati 25 studenti di seconda media. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Messaggero”.

Il fatto

La dodicenne, entrando in classe la mattina, ha spruzzato un deodorante spray per contrastare quello che, a suo parere, sarebbe stato un cattivo odore.
Un’azione che sembrava del tutto innocente ha, tuttavia, reso una normale mattina di scuola un’emergenza sanitaria. I compagni di classe hanno subito cominciato ad accusare problemi respiratori e occhi irritati.
Accortasi del problema, l’insegnante ha immediatamente evacuato la classe facendo uscire gli alunni nel cortile. Intanto, la presidenza ha chiamato il 118 e la polizia che sono intervenute con quattro ambulanze e una pattuglia.
I soccorritori hanno assistito i 25 studenti intossicati della classe. I sintomi erano quelli tipici di un’intossicazione da inalazione: difficoltà respiratorie, bruciore e forte lacrimazione. Dopo le cure dei sanitari gli alunni sono stati affidati alle famiglie e l’aula è stata sanificata.
Complice la vicinanza con Halloween, s’era subito pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Pochi minuti dopo, però, la giovane alunna ha confessato tutto davanti all’insegnante. Pentita, ha chiarito come non fosse sua intenzione causare danni, né d’aver agito con alcuna intenzione malevola.
Ha consegnato volontariamente la bomboletta di deodorante usata, spiegando di aver voluto solo coprire un odore sgradevole percepito tra i banchi. L’alunna non era cosciente della gravità del gesto, né dei rischi legati alla massiccia diffusione di un aerosol chimico in un’ambiente chiuso.
Il personale della scuola ha anche cercato di individuare l’origine dell’odore sgradevole causa dell’episodio.
Dalle verifiche è emerso che il cattivo odore non derivava da guasti strutturali, ma, probabilmente, da alimenti deteriorati, forse merende dimenticate negli zaini di alcuni studenti.
La scuola non esclude provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunna. Anche senza volontà di nuocere, il suo gesto ha, di fatto, interrotto le lezioni e avrebbe potuto mettere a rischio la salute dei compagni.

La responsabilità

L’emissione di sostanze nocive in ambienti chiusi è un reato passibile di sanzioni, a seconda del contesto e della gravità. Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale, la legge punisce chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo che causano molestia o danno alle persone.
Occorre, tuttavia, osservare che un minore di 14 anni non è penalmente responsabile e non può essere imputato per un reato. La legge, infatti, presume che non abbia la capacità di intendere e di volere necessaria per essere considerato colpevole.
La responsabilità penale per i reati commessi anche dai figli minorenni, resta personale e quindi non ricade sui genitori. Tuttavia, i genitori rispondono civilmente per i danni causati dai figli e possono, in alcuni casi, incorrere in sanzioni amministrative per illeciti causati dal minore. L’Art. 2048 del Codice Civile, infatti, stabilisce la responsabilità di genitori e tutori per i danni provocati dai figli minorenni.

Il profilo assicurativo

In relazione all’episodio, la polizza scolastica integrativa risarcisce, nella sezione Infortuni, tutte le spese mediche sostenute dagli alunni danneggiati.
Un discorso specifico riguarda, invece, il possibile risarcimento, in Responsabilità Civile che potrebbe essere richiesto alla famiglia dell’alunna che ha commesso il fatto. La responsabilità dei genitori è, infatti, presunta, salvo che essi non dimostrino di aver impartito un’educazione adeguata a prevenire il fatto illecito, o che non siano stati in grado di impedirlo nonostante tale educazione.
Per quanto riguarda l’assicurazione integrativa scolastica, qualora si dimostri l’impossibilità preventiva della scuola nell’evitare l’evento, ciò potrebbe escludere il risarcimento da parte dell’istituto scolastico. In tal caso, il risarcimento del danno resterebbe a totale carico della famiglia.

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