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Violenze o minacce a un docente

Qualora un docente subisse violenze o minacce da parte di studenti o genitori in relazione al comportamento o alla valutazione sul rendimento scolastico, la copertura assicurativa sottoscritta dalla scuola copre il danno all’insegnate?

La cronaca a volte riporta di casi di violenze o minacce ad un docente. Per fortuna sono eventi estremi, abbastanza isolati e sporadici, tuttavia, questi aspetti non limitano la gravità del gesto.

Il docente è un Pubblico Ufficiale

La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 aprile 2014, n. 15367, aveva chiarito che: “l’insegnante di scuola riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi”.  
Il docente nell’esercizio delle sue funzioni, quindi, è un Pubblico Ufficiale a tutti gli effetti e in quanto tale tutelato dall’Art. 336 del Codice Penale.

La violenza privata

La norma appartiene alla categoria dei delitti privati contro la pubblica amministrazione a tutela del corretto funzionamento dell’Amministrazione stessa. Si tratta, quindi, di un reato comune, perché può essere commesso da chiunque, che, nei casi più gravi, può connaturarsi come violenza privata.
La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Fino a tre anni per costringere lo stesso docente a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso.
Recentemente la VII Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14958 del 21 aprile 2021 ha condannato un uomo, ritenuto responsabile del reato di minaccia a pubblico ufficiale, avendo minacciato, in presenza di testimoni, un docente, reo, a suo avviso, di aver valutato negativamente il rendimento scolastico dello studente, figlio della convivente.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, nel caso di violenze o minacce a un docente, la polizza sottoscritta dall’Istituto, qualora non lo escluda esplicitamente, paga il danno fisico causato, fatta salva la possibilità della Società Assicuratrice di rivalersi nei confronti del responsabile.

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