Responsabilità vigilanza scolastica
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La gestione della sicurezza degli alunni all’interno dei plessi scolastici rappresenta un tema giuridico di costante rilevanza per la giurisprudenza civilistica italiana. Il delicato equilibrio tra il dovere di vigilanza e l’imprevedibilità del comportamento dei minori richiede criteri applicativi rigorosi. La recente pronuncia della Corte d’Appello di Perugia affronta questa problematica esaminando le conseguenze della temporanea assenza del personale docente.

La dinamica del sinistro

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un’alunna di una scuola primaria durante il rientro in aula dopo la ricreazione. In mancanza temporanea dell’insegnante, allontanatasi per esigenze personali, gli alunni hanno iniziato a rincorrersi per gioco tra i banchi della classe. L’alunna è inciampata e nell’urto con una sedia riportando la perdita di un incisivo superiore.

Il contenzioso giudiziario

I genitori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento delle spese mediche sostenute a seguito del danno biologico patito dalla figlia. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda risarcitoria condannando l’Istituto scolastico. L’Amministrazione ha quindi proposto appello tramite l’Avvocatura dello Stato contestando la legittimazione dei genitori a chiedere il risarcimento per conto della figlia e la prova del nesso causale. La difesa erariale ha inoltre invocato la manleva da parte della Compagnia assicurativa.

La legittimazione attiva per il rimborso delle spese

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza numero 201 depositata l’8 aprile 2026, ha chiarito che i genitori hanno richiesto il ristoro di esborsi patrimoniali sostenuti direttamente per le cure mediche. Tale pregiudizio economico colpisce il patrimonio dei componenti del nucleo familiare e non la sfera giuridica del minore. Di conseguenza sussiste la piena legittimazione attiva dei genitori all’azione risarcitoria.

Il regime contrattuale della responsabilità scolastica

Nel merito dell’episodio il Tribunale del riesame evidenzia la responsabilità diretta dell’Istituto in virtù della natura contrattuale ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile. Con l’accoglimento della domanda di iscrizione, tra scuola e famiglia, s’instaura un vincolo negoziale da cui deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli alunni. Il contratto sociale impone la tutela dell’incolumità fisica dei minori per l’intero periodo di permanenza nella struttura. Tale dovere permane per tutta la durata del sevizio scolastico, che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante. L’assenza della docente infatti non costituisce un fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile.

Il riparto dell’onere probatorio tra le parti

Sotto il profilo probatorio la famiglia ha dimostrato che il sinistro si è verificato durante l’orario delle attività scolastiche. Le testimonianze dei compagni di classe hanno anche confermato la totale assenza di vigilanza da parte del personale docente e ausiliario. A fronte di tali evidenze l’Istituto avrebbe dovuto fornire la prova che l’evento fosse fortuito e imprevedibile. Tuttavia la carenza di sorveglianza ha impedito di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il Tribunale ha sottolineato come la presenza dell’insegnante costituisca la misura minima e di necessaria prevenzione all’interno della classe. La vigilanza attiva avrebbe garantito il controllo tempestivo dei comportamenti a rischio interrompendo i giochi pericolosi prima della caduta. I giudici hanno stabilito come l’assenza del docente è idonea a determinare il verificarsi dell’evento lesivo. L’appello è stato quindi respinto con la condanna alle spese di soccombenza. Oltre al danni fisico, il Ministero dovrà pagare quasi 6.000 euro per le sole spese degli avvocati della famiglia.

I profili assicurativi e l’onere di produzione documentale

Un ultimo aspetto rilevato dal Tribunale è quello relativo alla criticità gestionale che riguarda il rapporto di garanzia tra l’Istituto scolastico e la propria Compagnia assicurativa. La Corte d’Appello ha rilevato che l’Amministrazione non ha prodotto in giudizio né la polizza né ha provato l’apertura del sinistro all’Assicuratore. Sotto questo profilo la mancata dimostrazione del titolo contrattuale e la conseguente denuncia impedisce l’operatività assicurativa nel processo.

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