Bullone nel panino
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Un alunno di un istituto comprensivo milanese, in uscita didattica, ha trovato un bullone nel panino fornito dal concessionario della mensa del Comune. Lo riporta la cronaca milanese della metà di marzo.

Il fatto

Una classe di quinta elementare era in visita a Palazzo Marino sede del Comune di Milano. Nella pausa, era previsto il pranzo al sacco, preparato da Milano Ristorazione, l’impresa partecipata che si occupa della gestione delle mense scolastiche milanesi. All’interno del panino di uno studente c’era un bullone, con tutta probabilità staccatosi da uno dei macchinari preposti alla preparazione degli alimenti. I genitori, venuti a conoscenza del fatto, hanno segnalato l’episodio alla scuola e quest’ultima, a sua volta, al Comune e alla Società appaltatrice della mensa. Il clamore suscitato dalla vicenda, che sembra non essere la prima di una catena di disservizi, ha portato alle dimissioni del Presidente di Milano Ristorazione. Il Comune, dal canto proprio, ha avviato un’indagine.

Irregolarità nelle mense scolastiche

Quanto accaduto è solo l’ultimo, e forse non il peggiore, episodio di irregolarità accertate nelle mense scolastiche di tutt’Italia. Una recente campagna di controlli effettuata dai carabinieri del NAS ha dimostrato come il 31% delle aziende di ristorazione scolastica, sottoposte a verifica, non rispetti le norme. Le infrazioni maggiormente contestate riguardano alimenti conservati male o scaduti, condizioni igieniche precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Ventidue gestori sono stati denunciati con l’accusa di frode e inadempienze in pubbliche forniture.

Le responsabilità

Sono due, in questi casi, i livelli di responsabilità. Da un lato quella penale, quando il fornitore, al fine di un ingiustificato arricchimento, dolosamente eroga un servizio non conforme a quanto contrattualmente previsto. Penale, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, è anche l’operato negligente che colposamente provoca una lesione personale.
L’altro livello è quello civile, come nel caso in questione, ovvero quando il fornitore, colposamente, viola l’obbligo contrattuale cagionando un danno ingiusto.
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto, ma il tipo di norma violata. La responsabilità penale si verifica quando un soggetto infrange una norma prevista dalla legge penale, per cui è prevista l’applicazione di una pena. La responsabilità civile è la violazione di una norma civile, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Resta comunque inteso che le infrazioni potrebbero sommarsi tra loro in un medesimo evento.

Il profilo assicurativo

La responsabilità penale è del soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. L’intervento assicurativo potrebbe essere eventualmente previsto con la polizza di Tutela Legale, qualora fosse stata stipulata, a rimborso delle spese di difesa e/o di perizia.
L’assicuratore, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, potrebbe anche rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Questa possibilità si verifica se il danno è stato causato con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nei casi di colpa grave è possibile una deroga che tuttavia, dovrà essere contrattualmente prevista.
Le migliori polizze integrative scolastiche prevedono, di norma, l’estensione della copertura anche ai casi di colpa grave del contrente/assicurato.

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