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Alunno escluso dalla mensa

Ha scatenato polemiche, l’episodio accaduto in una scuola abruzzese, in cui un bambino di 4 anni non avrebbe ricevuto il pranzo per il mancato pagamento della mensa. Lo riporta un articolo del quotidiano: “il Messaggero”.
Mentre il Comune e la Dirigente scolastica smentiscono che il piccolo sia rimasto a digiuno, la vicenda solleva interrogativi su responsabilità, educazione e gestione dei servizi scolastici.

Il fatto

Secondo il racconto del padre, anch’egli insegnante, l’assenza di un pasto per il figlio ha comportato un’umiliazione per il bambino, rendendo il momento del pranzo, che dovrebbe essere educativo, un’esperienza negativa. L’uomo ha lamentato anche disagi dovuti a precedenti interruzioni del servizio, che obbligavano i genitori a ritirare i bambini prima dell’orario previsto.
Da parte sua, il Comune difende la linea intransigente per far fronte ai mancati pagamenti che, lo scorso anno, hanno accumulato debiti per 11.000 euro, pur negando che il bambino sia stato privato del pasto.

Il valore educativo del momento mensa

La mensa scolastica non è solo un luogo dove i bambini si nutrono, ma un momento di educazione alla socialità, al rispetto delle regole e a uno stile di vita sano. Escludere un bambino da questo contesto per motivi economici contraddice l’obiettivo educativo del servizio.
Come sottolineato dal genitore, episodi del genere possono trasmettere ai bambini messaggi antieducativi, facendo percepire la diversità economica come una causa di esclusione.

Responsabilità legale e civile

La refezione scolastica è organizzata e gestita dall’Ente Locale, che stabilisce modalità di pagamento, regolamenti e menù. Questo rende il Comune responsabile dell’erogazione del servizio e, in caso di danni comprovati, del risarcimento. È l’Ente Locale, infatti, a stipulare i contratti con i fornitori dei pasti e a definire le procedure in caso di insolvenze.
La scuola, sebbene non direttamente responsabile della gestione economica della mensa, ha obblighi di vigilanza e organizzazione durante il tempo mensa. Il momento del pranzo è parte integrante delle attività educative e didattiche, come riconosciuto dalla Circolare ministeriale 2270 del 9 dicembre 2019. La scuola ha quindi il compito di segnalare eventuali disservizi o situazioni problematiche. La scuola, ove necessario, dovrà anche garantire che gli alunni possano consumare pasti domestici in un contesto adeguato.
A questo proposito, come riporta la Circolare stessa, la giurisprudenza italiana riconosce alle famiglie il diritto dei figli di consumare il pasto domestico nei locali mensa durante la refezione.

Il profilo assicurativo

Ai sensi della normativa, il responsabile del servizio di refezione scolastica è l’Ente Locale. In caso di danno provato, spetta a quest’ultimo l’onere del risarcimento.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto, di norma, tutela tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dall’inadeguata o mancata vigilanza, la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se desideri maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.

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Bullone nel panino

Un alunno di un istituto comprensivo milanese, in uscita didattica, ha trovato un bullone nel panino fornito dal concessionario della mensa del Comune. Lo riporta la cronaca milanese della metà di marzo.

Il fatto

Una classe di quinta elementare era in visita a Palazzo Marino sede del Comune di Milano. Nella pausa, era previsto il pranzo al sacco, preparato da Milano Ristorazione, l’impresa partecipata che si occupa della gestione delle mense scolastiche milanesi. All’interno del panino di uno studente c’era un bullone, con tutta probabilità staccatosi da uno dei macchinari preposti alla preparazione degli alimenti. I genitori, venuti a conoscenza del fatto, hanno segnalato l’episodio alla scuola e quest’ultima, a sua volta, al Comune e alla Società appaltatrice della mensa. Il clamore suscitato dalla vicenda, che sembra non essere la prima di una catena di disservizi, ha portato alle dimissioni del Presidente di Milano Ristorazione. Il Comune, dal canto proprio, ha avviato un’indagine.

Irregolarità nelle mense scolastiche

Quanto accaduto è solo l’ultimo, e forse non il peggiore, episodio di irregolarità accertate nelle mense scolastiche di tutt’Italia. Una recente campagna di controlli effettuata dai carabinieri del NAS ha dimostrato come il 31% delle aziende di ristorazione scolastica, sottoposte a verifica, non rispetti le norme. Le infrazioni maggiormente contestate riguardano alimenti conservati male o scaduti, condizioni igieniche precarie delle cucine e situazione contrattuale irregolare dei dipendenti. Ventidue gestori sono stati denunciati con l’accusa di frode e inadempienze in pubbliche forniture.

Le responsabilità

Sono due, in questi casi, i livelli di responsabilità. Da un lato quella penale, quando il fornitore, al fine di un ingiustificato arricchimento, dolosamente eroga un servizio non conforme a quanto contrattualmente previsto. Penale, ai sensi dell’Art. 590 del Codice Penale, è anche l’operato negligente che colposamente provoca una lesione personale.
L’altro livello è quello civile, come nel caso in questione, ovvero quando il fornitore, colposamente, viola l’obbligo contrattuale cagionando un danno ingiusto.
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto, ma il tipo di norma violata. La responsabilità penale si verifica quando un soggetto infrange una norma prevista dalla legge penale, per cui è prevista l’applicazione di una pena. La responsabilità civile è la violazione di una norma civile, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Resta comunque inteso che le infrazioni potrebbero sommarsi tra loro in un medesimo evento.

Il profilo assicurativo

La responsabilità penale è del soggetto che ha compiuto il reato. Le polizze assicurative, quindi, non rispondono della sanzione penale, che resterà a carico dell’autore del reato. L’intervento assicurativo potrebbe essere eventualmente previsto con la polizza di Tutela Legale, qualora fosse stata stipulata, a rimborso delle spese di difesa e/o di perizia.
L’assicuratore, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, potrebbe anche rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Questa possibilità si verifica se il danno è stato causato con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario. Nei casi di colpa grave è possibile una deroga che tuttavia, dovrà essere contrattualmente prevista.
Le migliori polizze integrative scolastiche prevedono, di norma, l’estensione della copertura anche ai casi di colpa grave del contrente/assicurato.

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Il servizio mensa

Il nostro Istituto Comprensivo, in accordo con il Comune, organizza per gli studenti il servizio mensa.
Per alcune sezioni il servizio è vigilato direttamente dai nostri docenti, per altre dalla cooperativa a cui l’Ente Locale ha affidato l’appalto.
In caso di sinistro e/o di infortunio la Compagnia Assicuratrice garantisce la copertura in entrambe i casi?

Negli Istituti comprensivi, di norma, il servizio mensa è un’attività scolastica, di norma, dall’Ente Locale e organizzata dalla scuola.

Il servizio mensa è attività scolastica

Come ricorda anche il sito del Ministero della Pubblica Istruzione, il tempo mensa è a tutti gli effetti attività scolastica. Essa rappresenta per gli studenti un momento di socializzazione e di educazione alimentare. La scelta della famiglia di ritirare il proprio figlio per il pranzo dovrebbe essere quindi un evento eccezionale. La richiesta sarà inoltrata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle regole che ciascun Istituto si è posto.

Il protocollo d’intesa con l’Ente Locale

Requisito di base, come per tutte le attività scolastiche, è che il servizio mensa sia deliberato dal Consiglio di Istituto. Successivamente sarà stilato un apposito protocollo d’intesa tra la scuola e l’Ente Locale circa le modalità di erogazione del servizio.
Il protocollo dovrà contenere tutte le indicazioni tecniche ed operative in relazione al servizio.

La vigilanza

L’attività di vigilanza durante la mensa, potrà essere prestata direttamente dalla scuola, oppure dal soggetto individuato dall’Ente Locale. La vigilanza potrà anche essere effettuata, come nel caso in questione, in forma mista.
Dal punto di vista assicurativo le coperture tutelano tutte le attività scolastiche comprese quindi quelle relative al servizio mensa. Qualora il danno fosse causato dalla scarsa o mancata vigilanza la Responsabilità Civile derivante relativa ricade sul soggetto a cui in quel momento era affidata quest’incombenza.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle coperture assicurative scolastiche durante il servizio mensa, contattaci qui.