Finirà, con il processo alla docente di sostegno, la vicenda dell’alunno diciasettenne, disabile, caduto dalla finestra del quarto piano di un liceo artistico della Capitale. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.
Il fatto
Qualche mese prima dell’evento, lo studente, affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, fu visto da un docente sporgersi pericolosamente da una finestra. Per questo motivo, l’Istituto aveva deciso di spostare l’intera classe, dov’era iscritto il giovane, al piano terra. Allo studente venne assegnato un docente di sostegno e, in ogni caso, veniva continuamente “monitorato ” nei suoi spostamenti.
Il drammatico episodio è accaduto il 27 maggio 2024. Al termine delle lezioni, l’insegnante s’allontanò per qualche minuto senza affidare la vigilanza a nessuno. Giusto il tempo che il giovane raggiungesse il quarto piano dell’edificio e precipitasse dalla finestra.
Il primo ad accorgersi della mancanza del ragazzo fu l’autista dello scuolabus che ogni giorno aspettava lo studente per partire. Fu lui a chiamare i genitori per accertarsi che il ragazzo fosse presente a scuola in quel giorno. Scattarono, quindi, le ricerche, fino a quando un compagno lo vide sull’asfalto, in gravi condizioni.
Ricoverato d’urgenza all’ospedale, l’alunno venne sottoposto a diversi interventi alle gambe. Il percorso di riabilitazione è ancora in corso anche se i medici temono che difficilmente potrà tornare a camminare.
L’ipotesi di reato
Le investigazioni, avviate immediatamente dalla Procura, avevano l’obiettivo è chiarire come il diciassettenne, fragile sul piano psichico ed emotivo, sia riuscito a salire senza controllo, ai piani superiori.
Gli inquirenti, alla conclusione delle indagini, hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’insegnante di sostegno. Le accuse sono: mancata vigilanza, abbandono di persona incapace e lesioni personali gravissime.
L’abbandono di una persona incapace è un reato previsto dall’Art. 591 del Codice Penale. Il reato si configura quando l’affidatario abbandona una persona incapace di provvedere a se stessa.
Questo vale per minori di 14 anni o per chi ha malattie fisiche, mentali o è anziano.
Le lesioni personali gravissime sono considerate aggravati delle lesioni personali, regolamentate dall’Art. 583 del Codice Penale. Il Codice definisce gravissime quelle che provocano malattie insanabili o possono causare la perdita di un senso, di un arto o l’uso di un organo.
Il profilo assicurativo
Le polizze integrative scolastiche, sono operanti per tutto il tempo in cui l’alunno è presente all’interno dell’edificio. Le garanzie, nei limiti dei massimali, rimborsano le spese mediche e le Invalidità Permanenti in tutti i casi di sinistro in cui sono vittima gli assicurati.
L’assicurazione, di norma, rimborsa anche i danni ascrivibili alla Responsabilità Civile dell’Istituto per mancata vigilanza colposa. È fatto, comunque, salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi nei confronti del Docente per il danno causato con dolo o colpa grave.
Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.
