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Viaggi di istruzione e atti vandalici: i limiti delle polizze assicurative e la responsabilità delle famiglie

Episodio paradossale quello che ha vede coinvolti una società di trasporti, un albergo nella capitale della Repubblica Ceca e una scolaresca in viaggio di Istruzione. La vicenda, ripresa da numerosi media locali e nazionali, è anche il contenuto di un servizio, pubblicato sul canale YouTube dell’emittente Antenna 3.

Il fatto

Il viaggio di istruzione a Praga, al quale hanno partecipato una settantina di studenti e quattro docenti di un Istituto Professionale di Padova, era cominciato il 9 febbraio.
Secondo quanto denunciato dal titolare dell’azienda di trasporti, il comportamento degli studenti è stato problematico fin dalle prime fasi del viaggio.
Gli studenti avrebbero mantenuto un atteggiamento indisciplinato e rumoroso per tutta la durata del tragitto verso la capitale ceca. All’arrivo, il pullman è stato descritto come “un immondezzaio“, con rifiuti sparsi ovunque e danneggiamenti ad alcune componenti del mezzo. L’autista inoltre ha lamentato la presenza di mozziconi di sigarette elettroniche, nonostante l’espresso divieto di fumo.
La situazione è comunque degenerata una volta arrivati a destinazione. Durante la notte in albergo, i ragazzi avrebbero festeggiato continuamente. Il rumore avrebbe impedito di dormire non solo agli ospiti dell’albergo ma anche all’autista del bus, alloggiato nella stessa struttura.

La denuncia del titolare dell’impresa di trasporti

La mattina successiva l’autista, affaticato per la notte senza riposo, ha informato il titolare di non poter guidare in sicurezza. Il responsabile dell’azienda ha quindi disposto la sospensione del servizio e gli studenti hanno dovuto visitare Praga a piedi per l’intera giornata. Da un successivo colloquio telefonico con un docente accompagnatore, quest’ultimo avrebbe sminiuto sia i disordini che i danni al mezzo e all’albergo. Nel reclamare la ripresa del servizio avrebbe anche giustificando la condotta degli studenti con il bisogno di “sfogarsi”. Il titolare ha quindi richiesto alla scuola garanzie scritte per il viaggio di ritorno, in mancanza delle quali il mezzo sarebbe rientrato senza la scolaresca. L’azienda ha inoltre informato le autorità competenti e la Polizia Stradale per un eventuale controllo alla frontiera. L’impresa non esclude infine, una richiesta di risarcimento per la pulizia straordinaria e il fermo tecnico del veicolo.

La posizione della scuola

La Dirigente dell’istituto ha assunto una posizione di cauta difesa degli studenti e dei docenti. Secondo la Preside le ricostruzioni dell’impresa “non trovano pieno riscontro” nei rapporti prodotti dai docenti accompagnatori.
A suo dire i docenti avrebbero fatto il possibile per vigilare, senza nessuna accondiscendenza verso comportamenti vandalici. Il solo fatto che la caparra dell’hotel sia stata regolarmente restituita, prova che gli eventuali danni, almeno all’albergo, non fossero così ingenti come dichiarato.
La Dirigente ha comunque previsto la convocazione dei consigli di classe per valutare eventuali provvedimenti disciplinari ma solo dopo aver analizzato i fatti, distinguendo eventuali responsabilità individuali.

Le responsabilità

La scuola ha un imperativo dovere di vigilanza sugli studenti in Viaggio di istruzione. Questo obbligo, proporzionato all’età, maturità e indipendenza dei soggetti vigilati, riguarda anche le ore notturne in albergo.
I docenti accompagnatori oltre all’incolumità dei ragazzi sono tenuti a garantire il rispetto delle regole. Se gli alunni causano danni a terzi, l’Istituto scolastico, in prima battuta, ne risponde sia civilmente che patrimonialmente.
L’istituto è tenuto quindi una formale attività istruttoria su quanto accaduto e avviare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
Anche le famiglie in caso di danneggiamento doloso non sono esenti da responsabilità. In virtù del Patto di corresponsabilità sottoscritto con la scuola, i genitori potranno essere chiamati a risarcire i danni materiali provocati dagli figli.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa scolastica copre la Responsabilità Civile verso terzi e gli infortuni. L’assicurazione tutela l’Istituto e i Docenti per i danni causati accidentalmente dagli alunni a strutture come gli hotel o gli autobus. Tuttavia, le polizze standard escludono solitamente i danni derivanti da atti vandalici, dolo o colpa grave.
In caso di danneggiamenti volontari, l’assicurazione potrebbe rifiutare il risarcimento. In questo scenario, la responsabilità ricade direttamente sulle famiglie degli studenti coinvolti. La scuola può quindi esercitare il diritto di rivalsa sui genitori per recuperare le somme pretese dai fornitori. Per i docenti, l’assicurazione copre la responsabilità civile professionale, a patto che non venga dimostrata una totale e consapevole omissione dell’obbligo di vigilanza.

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Violenza a scuola e abuso dei mezzi di correzione: tra sanzioni e responsabilità civile

In una scuola media pugliese, un docente avrebbe aggredito fisicamente un alunno di quattordici anni. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” la famiglia dell’alunno ha sporto querela nei confronti dell’insegnante.

Il fatto

L’episodio risalirebbe alla fine dello scorso gennaio. Durante un’ora di lezione, un insegnante avrebbe perso il controllo e aggredito un alunno di terza media. Secondo la testimonianza del giovane, il docente lo avrebbe prima rimproverato aspramente, per poi passare alle vie di fatto. L’uomo infatti l’avrebbe strattonato, spingendolo con forza contro il muro della classe. Durante l’aggressione, l’insegnante l’avrebbe anche minacciato di morte.
La vicenda, avvenuta sotto gli occhi dei compagni di classe, ha lasciando lo studente visibilmente scosso. Una volta tornato a casa, il ragazzo ha raccontato tutto ai genitori, che si sono immediatamente rivolti alla Polizia di Stato. Il Dirigente Scolastico, informato del grave accaduto, ha avviato un’indagine interna per ricostruire la dinamica e ascoltare i testimoni presenti in aula.

Le responsabilità del docente: il profilo penale

Il comportamento descritto configurerebbe diverse ipotesi di reato. Il legale della famiglia, ipotizza innanzitutto il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’Art. 612 Codice Penale. Inoltre, sempre a parere dell’avvocato di parte, è ipotizzabel il reato di violenza privata, ai sensi dell’Art. 610 Codice Penale. L’spatteo centrale riguarda però l’abuso dei mezzi di correzione previsto dall’Articolo 571 del Codice Penale. Il reato si verifica quando il potere educativo travalica i limiti del rispetto.
La giurisprudenza è molto severa su questo specifico punto: non è più ammesso alcun tipo di contatto fisico punitivo o umiliante. Anche una singola spinta può integrare profili di rilevanza penale per un educatore.

Il ruolo della scuola

Il Dirigente Scolastico gioca un ruolo fondamentale nella gestione di questi episodi. Una volta appresa la notizia, deve attivare immediatamente un’indagine interna. Questo passaggio servirà a raccogliere testimonianze dai compagni di classe o di altri soggetti presenti al momento del fatto. Il resoconto sarà poi inviato all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le valutazioni del caso.
L’Istituto scolastico ha il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori. Se i fatti fossero confermati, potrebbero scattare sanzioni disciplinari di massima gravità. L’Amministrazione potrebbe disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente coinvolto. Inoltre, si potrebbe richiedere una visita medico-collegiale presso le strutture competenti. Questo accertamento tende a valutare la compatibilità psichica del soggetto con l’insegnamento.

La responsabilità civile

La responsabilità civile degli insegnanti è regolata dall’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai sensi della norma, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico, è rilevata (surroga) dall’Amministrazione ad eccezione dei: «Casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
In caso di danno fisico o morale accertato, il docente è esposto a rischi concreti anche dal punto di vista economico. Il Ministero potrebbe essere chiamato a risarcire il danno in prima battuta. Successivamente, la Corte dei Conti avvierebbe un’azione di rivalsa per colpa grave. Il docente dovrà quindi restituire all’Amministrazione quanto anticipato.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico, normalmente coprono la Responsabilità Civile verso Terzi. Tuttavia, esiste una clausola di esclusione fondamentale per i fatti dolosi. Se l’atto è volontario, come una spinta o una minaccia, l’assicurazione potrebbe non pagare, ovvero rivalersi nei confronti del danneggiante.

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Bullismo e responsabilità civile: il Tribunale di Lecce condanna il Ministero per omessa vigilanza

Il Tribunale di Lecce nello scorso gennaio 2026 ha segnato un punto fermo nel contrasto al bullismo nelle scuole italiane. Come riporta il quotidiano “la Repubblica”, il caso riguarda le gravi vessazioni subite da un alunno all’interno di un Istituto pugliese.

Il fatto

Gli episodi si sono svolti tra il 2015 e il 2017 in una scuola media. La vittima era un ragazzo di dodici anni affetto da una disabilità motoria. Durante il biennio, lo studente è stato bersaglio di insulti verbali, aggressioni fisiche e isolamento sociale sistematico.
I compagni lo colpivano con calci e schiaffi, rivolgendogli epiteti legati alla sua condizione fisica.
I ripetuti atti di bullismo, in alcuni casi, avevano costretto l’alunno a ricorrere alle cure mediche in ospedale.
Un episodio particolarmente emblematico riguarda la sua festa di compleanno. Nonostante l’invito esteso all’intera classe, nessuno dei compagni si presentò all’evento. Questo isolamento causò nel minore un profondo trauma psicologico e un rifiuto verso l’ambiente scolastico.

L’inerzia della scuola

La famiglia aveva denunciato ripetutamente, ai docenti e alla dirigenza scolastica, le violenze di cui l’alunno era vittima. Tuttavia, la scuola avrebbe sottovalutato il problema non adottando misure concrete per arginare il fenomeno. Il reiterarsi delle vessazioni e l’inerzia dell’Amministrazione scolastica portarono la famiglia da un lato, al trasferimento ad altra scuola e dall’altro al ricorso al tribunale.

La decisione del Tribunale di Lecce

Il tribunale di Lecce, con la sentenza del gennaio 2026, ha riconosciuto la responsabilità civile del Ministero dell’Istruzione.
Il giudice ha rilevato una grave mancanza di vigilanza sia durante le ore di lezione che negli spazi comuni.
Anche i docenti sono stati ritenuti responsabili di aver minimizzato i ripetuti episodi accaduti all’interno dell’Istituto.
Per il tribunale, la scuola ha l’imperativo obbligo giuridico di proteggere gli alunni per tutto il tempo della loro permanenza all’interno dell’Istituto. In questo caso, il sistema di controllo è risultato del tutto inefficace e lacunoso.
Il giudice ha riconosciuto alla scuola la culpa in vigilando e organizzando: «Per non aver adottato misure adeguate nella salvaguardia dell’incolumità del giovane».
Il danno è stato quantificato in 6.162,6 euro, di cui 4.971,60 euro per il danno non patrimoniale (biologico e morale) subito dal ragazzo. 1.191 euro spettano, ai genitori, nella loro veste di attori nel processo civile, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
La somma, per quanto contenuta, afferma la violazione del dovere di protezione della scuola. Il Ministero dovrà quindi risarcire i danni causati dalla negligenza dei propri dipendenti.

Profili di responsabilità civile e penale

Il processo civile è giunto a conclusione dopo quello penale presso il Tribunale per i Minorenni. Gli alunni responsabili delle aggressioni, tutti minorenni, avevano ottenuto la Messa alla Prova (MAP) per estinguere il reato ai sensi dell’Art. 168-bis del Codice Penale. Tale percorso rieducativo ha permesso loro di evitare una condanna penale definitiva.
Sul piano civile, invece, la sentenza ha ribadito che le “ragazzate” non sono una giustificazione accettabile. La scuola deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Senza documentazione formale degli interventi correttivi adottati, la responsabilità ricade interamente sull’istituzione scolastica.

L’aspetto assicurativo nella gestione del danno

La condanna del Ministero apre una riflessione cruciale sulla gestione assicurativa scolastica. Ogni istituto stipula polizze di Responsabilità Civile per coprire i danni subiti dagli alunni. Le polizze intervengono solitamente in caso di infortuni accidentali o mancata vigilanza, tuttavia gli atti di bullismo sono spesso esclusi dai contratti assicurativi standard. Inoltre l’Assicuratore può contestare il risarcimento se dimostra una colpa grave o l’omissione dolosa dei docenti. Il Ministero, in caso di condanna, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Dirigente e dei singoli insegnanti inadempienti.

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Sicurezza e coltelli a scuola: limiti legali, responsabilità civili, penali e tutele assicurative

L’omicidio del giovane studente spezzino di cui abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e le istituzioni.
L’episodio per quanto tragico, e fortunatamente isolato, sembra però essere diventato il catalizzatore di un nuovo allarme sociale: la presunta “epidemia” di coltelli nelle scuole italiane.
Leggendo la cronaca, i corridoi scolastici sono diventati zone d’ombra, dove la violenza dilaga incontrollata. Per far fronte al fenomeno la politica e i media a invocano misure drastiche e controlli a tappeto.

Armi bianche tra i giovanissimi

In Alto Adige, le autorità hanno trovato un alunno di scuola media in possesso di un coltello plastico realizzato con una stampante 3D. Come riporta Il Sole 24 Ore, la Procura presso il Tribunale dei minorenni di Bolzano, ha ricevuto la denuncia a carico dello studente.
A Borgo Panigale, nel bolognese, sempre in una scuola media, un tredicenne ha estratto un coltellino artigianale per minacciare alcuni compagni durante una lite. Come riferisce l’Agenzia ANSA, i docenti hanno disarmato il ragazzo, mentre i Carabinieri hanno raccolto la denuncia per l’accaduto.

Emergenza coltelli nelle scuole superiori

In un istituto superiore di Varese, un quattordicenne ha ferito accidentalmente il dito di un compagno mentre maneggiava un coltellino durante l’intervallo. Sebbene la ricostruzione di FanPage escluda l’aggressione, la polizia ha condotto il giovane in Questura, mentre i sanitari hanno accompagnato la vittima al pronto soccorso.
Di natura ben più grave la vicenda che RaiNews24 riporta a Salerno: all’uscita da scuola, un diciassettenne ha colpito al collo un coetaneo con un coltello da cucina portato da casa. I medici hanno ricoverato d’urgenza la vittima, mentre le autorità hanno arrestato l’aggressore con l’accusa di tentato omicidio.

Aspetti Legali e Diritti

Quello delle armi a scuola, non è una situazione particolarmente nuova, quello che invece colpisce di più è l’abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti. Recentemente, il fenomeno delle aggressioni si è esteso dagli Istituti superiori anche alle Scuole medie.
Portare armi a scuola senza motivo è un reato. Tuttavia, al personale scolastico non è permesso perquisire gli studenti all’ingresso dell’istituto. Secondo la Costituzione, Artt. 13 e 42, la libertà e la proprietà privata sono diritti inviolabili. Il personale scolastico non può legalmente ispezionare gli alunni o i loro zaini.
Eseguire perquisizioni arbitrarie potrebbe configurare il reato di violenza privata. In caso di sospetti fondati, deve intervenire esclusivamente l’Autorità Giudiziaria.

Responsabilità penale e risarcimento del danno

In caso di possesso di armi da parte di un minore, i magistrati accertano prioritariamente le responsabilità dei genitori. Sotto i 14 anni, il minore non è imputabile, ma la famiglia risponde per culpa in educando, con l’obbligo di risarcire gli eventuali danni in sede civile.
Tra i 14 e i 18 anni, l’Art. 98 del Codice Penale prevede l’imputabilità solo se il Tribunale riconosce la capacità di intendere e di volere, applicando comunque pene ridotte a scopo rieducativo. Anche in questa fascia d’età, i genitori restano responsabili in solido per il risarcimento civile.
Parallelamente, anche la scuola può risultare corresponsabile per culpa in vigilando. Per evitare la condanna al risarcimento, l’istituto deve dimostrare di aver adottato ogni misura preventiva possibile e che l’evento sia stato causato da un fattore del tutto imprevedibile.

Le sanzioni scolastiche

La scuola, a sua volta, applicherà all’alunno responsabile, le sanzioni disciplinari proporzionate, all’episodio. Nella scuola superiore, anche nel rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, il documento che regola ufficialmente l’impegno tra istituto e famiglia.

Il profilo assicurativo

In prima battuta è bene considerare quali sono i limiti di tutte le Polizze, anche quelle scolastiche, le assicurazioni non coprono mai le responsabilità penali. Restano escluse dal risarcimento anche le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie.
Tanto premesso, nel caso di ferimento con armi, la polizza scolastica rimborsa le spese mediche. Tuttavia se il gesto è doloso, l’assicurazione potrebbe chiedere il rimborso al responsabile.
Nel caso venisse accertata la responsabilità della scuola, la polizza assicurativa tutelerebbe l’Istituto nel ramo di Responsabilità Civile.

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Fumare a scuola: chi paga le sanzioni? Le norme e i limiti delle polizze assicurative.

All’interno del nostro Istituto superiore si sono verificati recentemente alcuni episodi critici per cui vorremmo il vostro parere. Nello specifico, durante l’intervallo, un gruppo di studenti è stato sorpreso a fumare sigarette nel cortile, sul retro. In un secondo episodio, un collaboratore scolastico è stato segnalato per l’utilizzo di una sigaretta elettronica nei corridoi durante l’orario di lezione. Infine, alcuni genitori hanno lamentato la mancanza di una segnaletica aggiornata in alcune aree esterne della scuola. Ci sono responsabilità legali e amministrative in capo alla scuola nei casi di mancata vigilanza o assenza di cartellonistica? La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre l’eventuale danno?

Il fumo nelle scuole non è solo un problema di salute pubblica. Si tratta di una questione legale complessa che coinvolge studenti, docenti e Dirigenti. Nel merito, la normativa italiana è diventata sempre più rigorosa nel tempo.

Il Quadro Normativo

La legge principale di riferimento è la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, nota come “Legge Sirchia”. Inizialmente, il divieto riguardava solo i locali chiusi. Tuttavia, il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 ha esteso il divieto anche alle aree all’aperto di pertinenza degli Istituti scolastici. Questo include cortili, giardini e impianti sportivi. Dal 2016, il divieto comprende anche le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi a tabacco riscaldato.

Sanzioni e Ammende per gli Studenti e il Personale Scolastico

Gli studenti sorpresi a fumare rischiano sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto salate. La multa va da un minimo di 27,50 euro fino a 275,00 euro. Oltre alla multa, le scuole applicano solitamente sanzioni disciplinari interne, queste possono includere note sul registro, sospensioni o lavori socialmente utili all’interno dell’istituto.
Il divieto di fumo vale rigorosamente anche per i docenti e il personale ATA. Per loro, le sanzioni pecuniarie sono identiche a quelle previste per gli studenti. Tuttavia, un dipendente pubblico rischia anche un procedimento disciplinare, il fumo infatti, durante l’orario di servizio, è considerato una violazione dei doveri d’ufficio. Il personale ha inoltre il compito di vigilare sul rispetto del divieto da parte degli alunni.

Le Responsabilità dell’Istituto e del Dirigente

L’Istituto scolastico ha l’obbligo di far rispettare la legge, individuando formalmente gli addetti alla vigilanza tramite apposite nomine. Il Dirigente deve inoltre far esporre i cartelli di divieto in modo visibile. Se il preside non ottempera a questi obblighi, rischia una sanzione amministrativa. Questa multa può variare da 200 a 2.000 euro.

Procedura di Accertamento e Verbali

Quando viene rilevata un’infrazione, gli incaricati devono redigere un verbale immediato. Il trasgressore riceve una copia del documento per il pagamento della sanzione. Se lo studente è minorenne, la responsabilità del pagamento ricade sui genitori. I fondi raccolti tramite le multe vengono solitamente versati all’Erario dello Stato. la scuola non potrà quindi trattenere queste somme per altri scopi.

Il profilo assicurativo

In Italia, le multe hanno funzione dissuasiva e punitiva per il soggetto che infrange la norma. Le polizze assicurative quindi non possono mai risarcire le sanzioni pecuniarie, la legge infatti impedisce di assicurare comportamenti illegali. Pertanto, il trasgressore dovrà pagare sempre di tasca propria.
L’assicurazione della scuola interviene solo per la Responsabilità Civile, coprendo eventuali danni fisici o materiali a terzi. Se un mozzicone causa un incendio, l’assicurazione risarcisce l’eventuale danno. Tuttavia l’Assicuratore potrebbe agire in rivalsa, ovvero chiedere il rimborso al responsabile, nei casi di colpa grave.
Le migliori formule assicurative prevedono anche la Tutela Legale, ma questa copre solo le spese degli avvocati e non il pagamento delle sanzioni amministrative. Il Dirigente Scolastico rischia inoltre per danno erariale. Se la vigilanza è assente, carente o inadeguata potrebbe risponderne personalmente davanti alla Corte dei Conti.

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Danni da somministrazione di alimenti negli istituti: come operano le coperture assicurative

Quattro studentesse di una scuola campana sono state ricoverate in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale acquistata dal distributore automatico a scuola. Lo riporta un articolo della cronaca locale del quotidiano: “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Tre studentesse di un Istituto Superiore a Ischia sono state ricoverate dopo aver bevuto acqua minerale. Le bottiglie, regolarmente sigillate, provenivano dal bar della scuola e, a detta delle studentesse, presentavano un sospetto sapore di cloro.
Le giovani, subito dopo il consumo, hanno avvertito forti crampi intestinali e per questo motivo sono state ricoverate in ospedale. Una quarta studentessa s’è recata il giorno dopo al Pronto Soccorso denunciando la stessa sintomatologia.
Le prime tre ragazze sono rimaste in osservazione per 24 ore. La quarta studentessa, che aveva solo assaggiato l’acqua, è stata trattenuta esclusivamente per motivi precauzionali.
Le condizioni di salute di tutte le studentesse sono stabili e il quadro clinico generale non desta preoccupazioni particolari.
I Carabinieri hanno sequestrato i lotti sospetti delle bevande e bloccato la distribuzione del fornitore per precauzione. Al momento non risultano altre segnalazioni sul territorio motivo per cui l’ASL non esclude che le cause dei malori siano diverse, come una sindrome influenzale.
Saranno solo le analisi di laboratorio a chiarire se l’acqua fosse realmente contaminata.

La responsabilità

Se venisse confermata l’adulterazione, scatterebbe il reato previsto dall’Art. 442 del Codice Penale che punisce il commercio di sostanze alimentari nocive.
Ai sensi della norma, l’azione di vendita al pubblico non si limita esclusivamente per il produttore ma coinvolge anche i distributori a qualunque titolo. Chi vende o distribuisce cibi o bevande contaminate, anche a sua insaputa, rischia pesanti conseguenze legali. Sebbene infatti manchi la volontà di danneggiare, può scattare la responsabilità colposa.
L’autorità verificherà il rispetto delle norme di conservazione: i protocolli HACCP impongono infatti una regolare vigilanza sugli alimenti messi in commercio.
Anche le fatture di acquisto e i sigilli integri sono prove fondamentali per la difesa. Dimostrare la buona fede e il corretto stoccaggio riduce notevolmente la gravità della posizione penale del distributore. La responsabilità, in questi casi, si sposterebbe così sull’intera catena di produzione.
Sul piano civile, il danneggiato può comunque chiedere il risarcimento direttamente all’esercente. Quest’ultimo, a sua volta, ha diritto di regresso verso il produttore qualora fosse provato che la contaminazione è avvenuta all’origine.

Il profilo assicurativo

Le migliori polizze assicurative operanti nella scuola garantiscono una protezione specifica anche nei casi di   intossicazione alimentare qualora il danno avvenga durante le attività didattiche.
L’Istituto ha l’obbligo giuridico di vigilare costantemente sulla sicurezza e quindi anche sulla qualità degli alimenti posti in vendita all’interno della scuola. Tuttavia, la responsabilità primaria ricade sull’appaltatore del servizio.
Se un alunno o un terzo subisce un danno per colpa del gestore, dovrà inizialmente richiedere il risarcimento a quest’ultimo, in quanto responsabile dell’evento avverso.
La polizza della scuola interviene comunque per coprire eventuali garanzie accessorie scoperte. In questo modo si garantisce al danneggiato un ristoro economico completo e rapido.
Resta inteso che la compagnia assicuratrice potrà successivamente esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

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Alunno morso da un cane nel cortile della scuola: chi paga il danno?

All’uscita dal scuola, un cane randagio, entrato nel cortile dell’Istituto, probabilmente da un cancello lasciato aperto, s’è messo a giocare con un alunno. Nel tentativo di allontanarlo, il cane ha morso il pollice della mano del ragazzo che è stato portato al Pronto Soccorso dalla famiglia. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre questo tipo di danno?

L’aggressione di un alunno da parte di un cane non è un evento nuovo anche se non particolarmente frequente. Ai fini del risarcimento del danno, se l’evento avviene sulla pubblica via occorrerà tenere in considerazione se l’animale è domestico oppure randagio. Qualora l’evento invece sia accaduto all’interno delle pertinenze della scuola è ipotizzabile la responsabilità diretta dell’Istituto.

Responsabilità scolastica

Nel 2011 la giurisprudenza ebbe già modo di esprimersi per un caso assolutamente analogo a quello in questione.
In quell’occasione la studentessa di un Istituto superiore di Napoli, stava uscendo dalla scuola al termine delle lezioni.  Nel cortile antistante l’edificio scolastico veniva addentata alla mano da un cane incustodito e senza museruola.
La richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione venne rigettata sia in 1° grado che in appello. Per questo motivo la causa finì in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

Nel febbraio 2011, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3680, ha cassato la sentenza d’appello, ribadendo i confini del dovere di vigilanza.
Secondo gli Ermellini, con l’accoglimento della domanda d’iscrizione all’Istituto, s’instaura un vincolo contrattuale tra la famiglia e l’amministrazione. Da questo rapporto scaturisce l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno per l’intera durata della fruizione della prestazione scolastica. L’Amministrazione scolastica deve quindi garantire un ambiente salubre e sicuro in ogni spazio messo a disposizione, comprese appunto, le aree esterne di pertinenza.
La sicurezza degli alunni non si ferma quindi all’edificio, ma si estende a tutti gli spazi dell’istituto, cortili inclusi. Per escludere il risarcimento, l’Amministrazione dovrà quindi provare l’adozione di misure efficaci a protezione dei terzi.

Il vincolo contrattuale

Applicando il regime della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile, la Corte stabilisce due principi cardine. L’alunno o la sua famiglia deve limitarsi a provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico. L’Amministrazione scolastica deve invece dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento. Nel caso specifico la predisposizione di recinzioni o sistemi anti-intrusione atti a impedire l’accesso di animali o estranei.
Il caso della studentessa napoletana, venne quindi rinviato al giudice di merito per la valutazione dell’idoneità delle misure di sicurezza del plesso. In assenza di tale prova, il Ministero è tenuto al ristoro integrale dei danni subiti dal minore danneggiato.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa operante nel mercato scolastico garantisce anche il sinistro causato dal morso di animali avvenuti durante le attività didattiche, anche nelle pertinenze dell’Istituto. Le migliori formule assicurative estendono la garanzia perfino all’itinere, ovvero al tragitto casa-scuola e viceversa. La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche, l’eventuale diaria da ingessatura o ricovero e l’indennità nel caso d’invalidità permanente.
Inoltre il ramo di Responsabilità Civile della polizza, tutela l’Istituto anche nei casi di danno colposo ascrivibili alla mancata, carente o inefficace vigilanza.

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Muore lo studente accoltellato in classe: l’indagine sulle responsabilità e il nodo della prevenzione

È morto in ospedale lo studente spezzino 18enne, accoltellato in classe da un compagno. Dopo l’aggressione, i soccorritori lo hanno portato in ospedale e i medici lo hanno operato d’urgenza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Lo riporta, sul proprio sito, il portale d’informazione della Rai “Rainews24”.

Il fatto

L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, durante una pausa dalle lezioni, in un’aula dell’Istituto professionale “Einaudi – Chiodo” di La Spezia. A ferire a morte lo studente è stato un compagno di 19 anni.
Secondo le prime ricostruzioni, il movente dell’accoltellamento sarebbe legato a ragioni sentimentali. La vittima, fin da bambino conosceva la ragazza che l’aggressore frequentava e con quest’ultima si sarebbero scambiati foto di quando erano piccoli.
Il diverbio sarebbe iniziato nei bagni dell’Istituto ma sarebbe poi degenerato in aula, dove la vittima aveva cercato riparo. L’aggressore è entrato in classe brandendo un coltello con cui ha inferto le ferite, prima di essere bloccato e disarmato dal docente presente in aula.
I soccorritori hanno trasportato d’urgenza in ospedale la vittima, ferita all’addome e al torace, e i medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante l’intervento, le condizioni restavano critiche e in serata le autorità hanno comunicato il decesso dello studente.
La polizia, intervenuta immediatamente, ha operato l’arresto del colpevole in flagranza di reato. L’accusa nei confronti dell’aggressore è di omicidio. La polizia ha sequestrato l’arma, un coltello da cucina probabilmente portato da casa.

Le reazioni

Com’era inevitabile l’episodio ha scatenato un vortice di reazioni. La politica e le istituzioni hanno apertamente condannato l’episodio. A detta di molti tuttavia, la soluzione non va cercata nella repressione, ma nella prevenzione del disagio giovanile.
Il giorno successivo c’è stata tensione davanti all’Istituto. Qualcuno ha lanciato un fumogeno dentro la scuola e gli studenti accusano di complicità, nell’accaduto, gli stessi docenti. Secondo alcune testimonianze infatti l’aggressore era solito girare armato di coltello all’interno della scuola.
Qualche persona avrebbe tentato di bloccare l’ingresso dell’edificio, scontrandosi con un collaboratore scolastico, prima che l’intervento della Digos riportasse la calma.
Il Ministro dell’Istruzione, al termine di un incontro in prefettura, ha ordinato un’ispezione nella scuola. «Non partiamo dal presupposto della messa sotto accusa di qualcuno – ha evidenziato il ministro – ma dall’accertamento dei fatti. Occorre fare chiarezza su quanto è accaduto e sulle altre criticità, instaurando un dialogo costruttivo e positivo“. Il ministro ha anche ventilato la possibilità di installare i metal detector nelle scuole a rischio.

La responsabilità

Nel Codice Penale italiano, l’omicidio è regolato principalmente dall’Art. 575, che definisce l’omicidio doloso come l’atto di chi cagiona la morte di un uomo. Questo reato è punito con reclusione non inferiore a 21 anni. Oltre a quello doloso esistono altre tipologie di omicidio: quello colposo, come ad esempio quello stradale, o preterintenzionale. Le tipologie variano sia per intenzionalità che per circostanze, sarà solo il giudice che, in relazione alla gravità e alle eventuali aggravanti, stabilirà la pena.
Non sembra questo il caso tuttavia solo le indagini della autorità e degli ispettori ministeriali potranno stabilire se esista una responsabilità, anche indiretta, dell’Istituto nell’evento occorso.

Il profilo assicurativo

In premessa è bene precisare che nessuna polizza assicurativa copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto. Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
Ai familiari e conviventi della vittima spetta tuttavia il risarcimento dei danni patrimoniali (perdita di sostentamento) e non patrimoniali (biologico, morale e esistenziale). Gli importi in questo caso sono calcolati dalle tabelle di riferimento e dalle variabili in base al grado di parentela e alla gravità della perdita.
I danni sono richiedibili costituendosi parte civile nel processo penale o in sede civile.
Parallelamente, per chi subisce reati gravi, è disponibile anche un Fondo di Indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, gestito dal Ministero dell’Interno. In caso di omicidio l’indennizzo è di 50.000 euro.
La famiglia della vittima potrebbe anche accedere al Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Il legislatore ha istituito il Fondo nel 2023 per gli studenti deceduti a seguito di infortuni avvenuti in occasione o durante le attività formative. L’indennizzo, in questo caso arriva fino a 200.000 euro.
Qualora infine l’autorità provasse una responsabilità della scuola nell’episodio, la polizza di Responsabilità Civile coprirebbe i danni patrimoniali involontari causati a terzi. Per i casi di colpa o negligenza, la polizza infatti risarcisce il danno alla vittima anche se derivante da un reato.

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Circolare INAIL n. 1/2026: protezione permanente per ogni attività didattica

Come già anticipato nel nostro precedente articolo dello scorso luglio, l’estensione delle coperture assicurative INAIL per studenti e personale diventano strutturali.
L’INAIL con la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, recepisce le ultime novità legislative che estendono la protezione di studenti e docenti.

Una protezione strutturale e completa

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, la tutela assicurativa per le attività di insegnamento e apprendimento diventa finalmente strutturale e permanente. Si conclude così la fase sperimentale avviata nel 2023, che aveva esteso le coperture oltre agli ambiti precedentemente previsti. Dall’inizio del nuovo anno scolastico l’assicurazione INAIL copre ogni attività didattica, superando i vecchi limiti legati esclusivamente ai laboratori o all’uso di macchinari.

Estensione della tutela agli infortuni in itinere

La novità più significativa riguarda la Formazione scuola-lavoro, nuova denominazione dei percorsi precedentemente noti come PCTO. La circolare chiarisce che la tutela copre anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra casa e luogo di formazione. Per gli studenti resta comunque sempre escluso l’itinere quando è legato al trasferimento tra l’abitazione e l’Istituto o viceversa. L’INAIL puntualizza come questa estensione abbia valore retroattivo e si applica anche agli eventi accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le singole sedi territoriali riesamineranno quindi tutte le pratiche precedentemente respinte qualora rientrassero nei nuovi criteri.

Personale scolastico e accademico

La copertura assicurativa include ora tutto il personale docente, tecnico-amministrativo, i ricercatori e i titolari di assegni di ricerca. Le nuove norme prevedono che la tutela assicurativa sia estesa anche al personale assunto anche a tempo determinato.
Sono protetti tutti gli eventi lesivi avvenuti per finalità lavorative, compreso l’itinere, i viaggi di istruzione e le missioni autorizzate. Per le istituzioni statali si applica la “gestione per conto dello Stato”, estesa anche alle università e alle accademie AFAM. Restano esclusi da questa gestione i collaboratori coordinati e continuativi, assicurati tramite premio ordinario.

Istituti Tecnici Superiori e Scuole Non Statali

La circolare chiarisce anche gli aspetti economici legati agli studenti degli ITS riformati con la Legge 15 luglio 2022, n. 99. Per gli allievi degli ITS, il premio assicurativo sarà calcolato in base alle presenze effettive e alle attività svolte in azienda. Nelle scuole non statali, l’assicurazione si attua tramite un premio speciale unitario, fissato recentemente a 9,87 euro per studente. Questo importo è soggetto a rivalutazione annuale per garantire l’adeguatezza delle prestazioni erogate dall’Istituto.

Limiti della copertura INAIL

Nonostante l’ampliamento degli ambiti e la platea di soggetti interessati, bisogna sottolineare che la tutela INAIL copre solo infortuni o malattie professionali gravi. La protezione scatta unicamente in caso di decesso o invalidità permanente uguale o superiore al 6%.
Questi eventi sono possibili, ma statisticamente rari. Fortunatamente infatti rappresentano meno del 9% di tutti gli infortuni che avvengono a scuola.
L’INAIL inoltre non rimborsa i ticket sanitari né le visite mediche specialistiche. Restano infatti escluse tutte le prestazioni non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso modo non sono previste diarie per gessature o ricoveri ospedalieri. La polizza non copre nemmeno i danni a occhiali o all’apparato dentale.
Da ultimo, ma non per importanza, l’assicurazione obbligatoria non tutela la Responsabilità Civile verso terzi. Sono esclusi anche i servizi di assistenza nei viaggi di istruzione e il supporto legale. Per tutti questi aspetti rimane quindi fondamentale il ruolo delle polizze integrative.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.

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Polizze integrative per il personale scolastico: il rischio di danno erariale nel pagamento con i fondi d’Istituto

In qualità di Dirigente scolastico vorrei sapere se, a vostro parere, posso usare i soldi della scuola per pagare l’assicurazione dei docenti e dei collaboratori? Non tutto il personale scolastico aderisce alla convenzione, tuttavia desidererei dar loro un aiuto concreto, ma non vorrei che questa spesa venisse contestata come danno erariale.

La questione del pagamento della polizza scolastica integrativa è argomento dibattuto da tempo.
Per le famiglie degli alunni, il pagamento è un obbligo teso a: «rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Per il personale scolastico l’adesione alla polizza è invece discrezionale e facoltativa.

La propensione al rischio

Il pagamento della polizza assicurativa, per il personale scolastico, rientra di fatto in un’area che potremmo definire: propensione al rischio.
Potremmo descrivere la propensione al rischio quella soglia di rischio accettabile, in cui il singolo soggetto, non stipulando nessuna assicurazione, decide di rischiare in proprio. Questa scelta dipende strettamente da caratteristiche personali: dalla capacità e dal vissuto culturale, dall’età e dalle disponibilità economiche di ciascun soggetto.
Tali valutazioni soggettive influenzano direttamente la decisione finale, determinando se aderire a un contratto assicurativo e/o quale tipologia di protezione eventualmente scegliere.

La gestione del rischio

Per comprendere se la propensione al rischio rientri nella soglia di accettabilità, è necessario che i rischi siano correttamente gestibili.
In sintesi è necessario attivare una gestione strutturata e continua per affrontare le incertezze. La corretta gestione tenderà a prevenire eventi avversi e controllando quelle minacce capaci di generare gravi perdite di varia natura. Il processo richiede un monitoraggio costante delle azioni rischiose, puntando a mitigare gli impatti negativi e proteggere le risorse, sia sotto l’aspetto finanziario che operativo.

Le polizze assicurative obbligatorie

L’evoluzione sociale, soprattutto negli ultimi decenni ha imposto una serie di coperture assicurative obbligatorie, come quelle legate all’auto o quelle professionali. Ultima, solo in ordine di tempo, è quella legata ai rischi catastrofali per le imprese.
L’obbligatorietà assicurativa è finalizzata alla tutela sociale e collettiva, e non direttamente a quella personale. Queste polizze, definite dalla legge, infatti garantiscono il risarcimento anche se il danneggiante è insolvente. Le garanzie, innanzi tutto tutelano, il danneggiato e solo in seconda battuta proteggono la stabilità economica del danneggiante. Questa funzione sociale fa sì che il sistema diventi più sicuro, equo e solidale per tutta la collettività.

Le tutele INAIL

Tra le assicurazioni obbligatorie, per la tutela sociale del lavoratore, possiamo far rientrare anche quelle erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Tuttavia l’INAIL, limita la propria tutela esclusivamente per i casi di particolare gravità come la morte o le invalidità permanenti rilevanti. La maggioranza degli Infortuni tuttavia, non rientrano nelle casistiche previste e non sono risarciti, Esattamente allo stesso modo non sono rimborsate le spese mediche, erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Da qui scaturisce l’opportunità di una polizza integrativa, come quella scolastica che, per il dipendente, rimane tuttavia una possibilità e non un obbligo.

Il danno erariale nelle polizze assicurative

Tanto premesso, a nostro parere, il pagamento del premio assicurativo per il proprio personale, da parte di un’Amministrazione pubblica può costituire danno erariale, salvo che esso non faccia riferimento al cd. Rischio carica o di funzione. L’esborso risulta infatti illegittimo se la spesa è già garantita da altri soggetti, come nel nostro caso dall’INAIL, oppure facoltativa, superflua o priva di giustificazione.
Questo tipo di gestione infatti sottrae risorse preziose alla collettività e l’uso improprio del denaro pubblico comporta gravi responsabilità per i funzionari coinvolti. Ogni spesa assicurativa deve rispondere a criteri di stretta necessità e convenienza e i funzionari devono valutare attentamente l’utilità pubblica di ogni contratto sottoscritto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per il personale scolastico, contattaci qui.