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Il nesso causale in caso di infortunio

Un alunno ha subito un sinistro durante l’attività di educazione fisica. Il docente ha fatto opportuna segnalazione all’Istituto e, al ricevimento del certificato medico di Pronto Soccorso, la scuola ha effettuato formale denuncia all’INAIL e alla Compagnia Assicurativa. L’assicurazione risponde che il sinistro non può essere gestito in quanto il certificato medico è stato prodotto dal Pronto Soccorso dopo le 24 ore dall’evento. E’ corretto?

Per poter rispondere alla domanda occorre introdurre il concetto di nesso causale, o eziologico, ovvero il legame esistente tra il fatto dannoso ed il danno medesimo.

Cos’è il nesso causale?

Il nesso causale prende spunto dagli Articoli 40 e 41 del Codice Penale. Un evento che ha provocato un danno può essere imputato ad una persona solo se lo stesso sia conseguenza della sua condotta.
Al contrario del sistema penalistico, in ambito civile il legislatore, non ha dedicato al nesso causale un’apposita definizione. Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza s’era orientata a favore di una trasposizione diretta dei principi espressi penalmente sul versante della Responsabilità Civile.

L’evoluzione giurisprudenziale

Attualmente la dottrina e la giurisprudenza stanno conducendo un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale. La causalità civile infatti risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale. La prima tende ad individuare il soggetto che deve riparare economicamente il danno, la seconda, invece deve sanzionare un comportamento riprovevole.
La moderna giurisprudenza considera non più condivisibile la coincidenza dei concetti di causalità tra Responsabilità Penale e Responsabilità Civile. La Responsabilità Civile deve basarsi su regole e criteri più elastici. Questi sono il frutto di una pluralità di fattori, antecedenti, concomitanti o successivi, che possono incidere nel meccanismo causa-effetto.

Il profilo assicurativo

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla prova del nesso causale. Esattamente come espresso più sopra, l’assicurato deve provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere il rimborso dalla Società Assicuratrice deve provare, in modo inequivocabile, che il danno subito è intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza della provata esistenza del nesso causale l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Nel caso in questione la Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Se la data di accesso al Pronto Soccorso è posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
In questi casi, la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Capita infatti che un trauma, giudicato di modesta entità, si riveli, col passare dei giorni, decisamente più grave di quanto ipotizzato.
Assumerà quindi particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.
In tutti i casi è importante, almeno a livello preventivo attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in polizza relative alla denuncia del sinistro.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle denunce di infortunio nella scuola, contattaci qui.

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La denuncia per contagio da Covid19

Un certo numero di Istituti scolastici ci pone delle domande circa l’obbligo di denuncia per contagio da Covid19 di alunni e operatori. Facciamo il punto sotto il profilo normativo suggerendo alcune istruzioni operative.

Il Decreto “Cura Italia” all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro e pertanto assoggettato all’assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Le indicazioni dell’INAIL

In relazione alla denuncia di contagio da Covid19 all’INAIL, è bene richiamare la Circolare, 03 aprile 2020 n. 13 e la successiva Circolare 20 maggio 2020 n. 22. Fermo quindi restando l’obbligo di denuncia nei casi indicati, è opportuno fare una distinzione tra Operatori scolastici e Studenti.

Gli operatori scolastici – Corpo docente e non docente

Gli Operatori scolastici rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro in virtù del Decreto ministeriale 10 ottobre 1985. I soggetti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro con lo speciale sistema della gestione per conto dello Stato attuato presso l’INAIL.
Qualora all’Amministrazione scolastica pervenga da parte di un operatore scolastico un certificato medico di infortunio INAIL in cui è stata rilevata la positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. La denuncia dev’essere effettuata attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà quindi l’INAIL a valutare il singolo caso e ad occuparsi della gestione del processo, inviando eventualmente la gestione della pratica all’INPS per malattia professionale.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere è sempre consigliabile la denuncia all’INAIL, allegando il certificato prodotto dal dipendente.

Gli studenti

A differenza del personale scolastico, gli Studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro con la scuola. Gli studenti sono assicurati, in via eccezionale, solo per le specifiche attività che l’INAIL ritiene “rischiose”. Tra queste le esperienze tecnico-scientifiche o le esercitazioni pratiche e/o di lavoro.
Esattamente come il personale scolastico, gli studenti, sono tutelati contro gli infortuni esclusivamente per le attività scolastiche ricomprese.
Qualora all’Amministrazione Scolastica pervenga da parte di uno di uno studente un certificato medico di infortunio INAIL di positività al virus (tampone positivo) è obbligatoria la denuncia di infortunio. Anche in questo caso la denuncia dovrà avvenire attraverso il Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) entro i termini previsti dalla norma.
Sarà sempre l’INAIL ad effettuare gli accertamenti dovuti e ad occuparsi della gestione del processo.
Nel caso pervenga la semplice certificazione medica (non INAIL), a nostro parere, è sempre consigliabile interpellare direttamente la sede INAIL, competente di zona, per verificare se e come procedere.

Le richieste di chiarimento

Ad oggi l’INAIL non ha ancora emesso una linea guida specifica circa la gestione delle denunce per Covid19 negli Istituti Scolastici.
Alla luce dell’incremento dei casi di contagio negli Istituti Scolastici e, al fine di evitare contestazioni e/o ammende, in caso di dubbio circa l’invio della denuncia, è possibile contattare il numero del Contact Center INAIL allo: 06 6001.
Per un parere scritto è anche possibile inoltrare una richiesta di parere sul sito dell’INAIL, oppure rivolgersi alla sede INAIL competente di zona.
Nel merito della procedura per la denuncia di sinistro alla Società assicurativa con cui è stata stipulata la polizza integrativa è opportuna la verifica delle condizioni contrattuali in relazione alla corretta procedura da effettuare.

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Vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico

In caso di infortunio di uno studente presente a scuola fuori dall’orario scolastico, il personale non docente può essere ritenuto responsabile di mancata vigilanza? L’Assicurazione copre il sinistro?

In relazione alla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, per anni, la giurisprudenza è stata incline a non considerarlo nel novero dei soggetti responsabili. Si riteneva infatti che collaboratori, personale tecnico-amministrativo, custodi, e personale di servizio non potessero svolgere attività di sorveglianza sugli studenti al pari degli insegnanti,  in quanto non considerabili precettori ai sensi  dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella scuola

Un chiarimento in questo caso è introdotto nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006/2009.
Ai sensi del contratto, il personale ATA risulta sempre impegnato nel processo di vigilanza della scuola.
Il testo ne precisa i compiti, ricomprendendo l’ordinaria vigilanza sugli alunni e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche. Non solo, anche nei casi di particolare necessità, quali ad esempio, l’assenza momentanea dell’insegnante, il personale è tenuto alla vigilanza.

Il fatto

Risulta significativa a tal proposito la pronuncia della Cassazione n. 14701 del 19 luglio 2016.
La vicenda trae origine da un infortunio occorso ad un studente delle scuole elementari all’interno del plesso scolastico, prima che squillasse la campanella di inizio delle lezioni.
L’alunno, della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, venne spinto da alcuni alunni, suoi coetanei. Cadendo malamente a terra subiva la rottura parziale di due denti. A fronte del contenzioso scaturito, i primi due giudici avevano ritenuto che non sussistesse la responsabilità dell’Istituto e del MIUR. Secondo i giudici, infatti, l’evento dannoso era avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. I genitori del minore decidono quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione

La suprema Corte ha ribaltato i primi due gradi di giudizio.
Secondo la Cassazione infatti, le lesioni riportate da un alunno minore all’interno dell’istituto, derivano dalla condotta colposa del personale scolastico.
L’evento è avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, tuttavia la scuola ha: «il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni, sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici».
I giudici hanno preso in esame l’aspetto relativo all’estensione della responsabilità anche per gli eventi dannosi accaduti fuori dall’orario di lezioni. La responsabilità di diligenza e di vigilanza grava infatti sui precettori ai sensi del Codice Civile.
La responsabilità riguarda tutte le manifestazioni connesse alla prestazione scolastica e si estende all’intero periodo in cui l’allievo si trova all’interno dell’Istituto scolastico.
Questo prevede anche il periodo dopo la fine delle lezioni o, come nel caso in esame, prima del suono della campanella.
Nel caso specifico si riscontrerebbe la responsabilità per la condotta negligente del personale scolastico: L’allievo infatti si stava dirigendo nella sua classe in presenza dei bidelli, sui quali gravava quindi l’obbligo di vigilanza. Per la Corte, quindi: “la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (collaboratori scolastici) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi”.

Il profilo assicurativo

Nel merito della copertura assicurativa, questa prevede la copertura e il conseguente risarcimento nel ramo Infortuni per i danni diretti derivanti dall’evento.
Tuttavia la sentenza della Cassazione, in questo caso, coinvolge anche il Ramo di Responsabilità Civile dell’Istituto è assicurato.

Se desideri maggiori informazioni sulla vigilanza del personale fuori dall’orario scolastico, contattaci qui.

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Smartphone danneggiato: l’assicurazione non copre il danno!

Nel nostro Istituto Superiore un docente ha ritirato smartphone e cellulari ai propri studenti all’inizio della lezione. Nel riconsegnarli ne ha fatto accidentalmente cadere uno, danneggiandolo. Il sinistro è stato respinto dalla Società Assicuratrice. La famiglia chiede il pagamento della riparazione alla scuola, è corretto? Perché la copertura di Responsabilità Civile non copre il danno?

La questione dello smartphone danneggiato dal docente è abbastanza controversa. Risulta difficile rispondere in modo esaustivo alla domanda poiché manca la dettagliata dinamica dell’evento. Possiamo tuttavia fare alcune considerazioni di massima.

L’uso dello smartphone in classe è vietato

L’indicazione di riferimento per l’utilizzo degli smartphone in classe è la Circolare MIUR n. 30 del 15 marzo 2007.
Fermo restando che il Docente possa concederne l’uso in caso di urgenza, in linea generale, l’uso dei cellulari in classe è vietato, poiché potrebbero rappresentare una distrazione.
Il divieto, tuttavia non legittima l’Istituto o il personale scolastico a ritirare i dispositivi in possesso agli studenti. I cellulari, infatti, in quanto oggetti personali, non possono essere sequestrati o requisiti dagli insegnanti. La situazione, come nel caso in questione, si complica ulteriormente in quanto lo smartphone è stato danneggiato dal docente.
Nondimeno, lo studente che infrangesse le regole, potrà essere sanzionato disciplinarmente, anche alla luce del rapporto di corresponsabilità tra l’Istituto e la famiglia.

Smartphone e privacy

Le Linee Guida del Garante della Privacy sulla scuola fissano fino a che punto l’Istituto può spingersi. Non può essere impedito agli alunni di portare il cellulare in classe, ma il suo utilizzo può essere vietato se utilizzato in modo improprio o reca disturbo al resto della classe. La scuola ha nel suo diritto quello di proibire l’utilizzo degli smartphone all’interno delle classi, ma questo non comporta la possibilità di ritirare gli oggetti in questione, potere che è concesso solo alle forze dell’ordine in presenza di reati o su richiesta del giudice. Infrangere questa norma potrebbe far nascere contenziosi tra le famiglie e l’Istituto scolastico.

Il rispetto delle libertà personali

Di fatto se un docente sequestra lo smartphone di uno studente, compie un illecito e il suo comportamento potrebbe essere segnalato sia al Preside che al MIUR.
Secondo l’Authority, l’utilizzo di telefoni cellulari come di tutti gli apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, solo per fini personali e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori), in particolare della loro immagine e dignità.

Il profilo assicurativo

Circa il mancato pagamento del danno da parte della Società assicuratrice, occorre evidenziare due aspetti.
La quasi totalità delle polizze esistenti nel mercato scolastico, escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Anche le polizze dei beni, di norma, escludono smartphone e/o cellulari dalle coperture assicurative. Ne deriva che la polizza assicurativa scolastica non tutela questo tipo di danno.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione ai beni danneggiati da un docente, contattaci qui.

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L’azione di rivalsa dell’Amministrazione scolastica. La procedura da seguire

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica è un obbligo inderogabile.
Alcune scuole a fronte di infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi, omettono di effettuare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
Negli anni gli USR, hanno fornito precise indicazioni, circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.

Le indicazioni normative

La normativa di riferimento è costituita dall’Art. 2043 del Codice Civile e dall’Art. 17, comma 17, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
L’amministrazione ha diritto al risarcimento del danno nei casi, in cui il lavoratore non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa di un fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro.

L’obbligo dell’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica

L’azione di rivalsa dev’essere posta in essere sia che l’infortunio si verifichi durante lo svolgimento del servizio, che al di fuori dell’orario di lavoro.
L’obbligo dell’azione di rivalsa riguarda: l’incidente stradale, l’aggressione fisica, il danno arrecato da animali, ecc.
L’amministrazione scolastica, in tutti i casi, deve denunciare l’accaduto, oltre che alla società assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza integrativa, anche all’INAIL.
Nella denuncia dovrà essere riportato il nome del soggetto che ha causato il danno oltre agli estremi della Società assicuratrice, del soggetto stesso.
L’INAIL attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali, agendo come mandatario della P.A. e inviando ai soggetti terzi le diffide.
Terminata questa fase, l’INAIL invia il fascicolo alla Scuola interessata per il proseguimento dell’azione di rivalsa.

La quantificazione del danno

Ricevuto il fascicolo, l’Amministrazione scolastica dovrà quantificare il danno tenendo conto:

  1. Delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale;
  2. Dell’ eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l’espletamento dell’attività del dipendente infortunato;
  3. Degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
  4. Degli eventuali importi comunicati dall’INAIL.

La quantificazione del danno, in ogni caso, non dovrà superare i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto. Per questo motivo non si terrà conto della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione. Dovrà invece, tener conto dell’eventuale maggior costo della spesa rispetto a quella del dipendente assente.

Il pagamento del danno

Quantificato il danno, l’Amministrazione scolastica invierà comunicazione all’assicurazione del soggetto che ha causato il danno indicando l’ammontare dei danni da risarcire e gli estremi del versamento.
Le somme eventualmente recuperate dovranno pervenire sul CC della Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente.
Qualora non si riesca a recuperare le somme, la Scuola, trascorso un termine di tre/quattro mesi, dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valuterà l’opportuno o meno di procedere in via giudiziale.
Anche nel caso di infortunio in orario di servizio, occorre operare in modo assolutamente analogo. L’amministrazione, venuta a conoscenza dell’evento dannoso, invierà una diffida al danneggiante, eventualmente alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato.
Nella diffida si dovrà esplicitare una generica richiesta risarcitoria e informare che ci si riserva di comunicare successivamente l’esatto importo del danno. Una volta quantificato il danno, l’Amministrazione invierà una nuova comunicazione e, qualora il tentativo di recupero delle somme non andasse a buon fine, il dirigente dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come sopra descritto.
Circa l’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica, è disponibile a questo link, la circolare di riferimento emessa dall’USR Lombardia nel febbraio 2014, n°3206. In allegato alla circolare è disponibile una bozza di modello per la richiesta di risarcimento danni e l’elenco dei nuovi IBAN da utilizzare per il pagamento.

Se desideri maggiori approfondimenti circa la rivalsa nei confronti di terzi nella scuola, contattaci qui.

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Le polizze Covid19 nella scuola. Facciamo il punto della situazione.

A pochi giorni dal rientro a scuola ci sembra opportuno fare il punto della situazione sulle polizze scolastiche per il rischio Covid19.
Secondo un recente articolo del Sole24ore, sono più di 400 le scuole colpite dall’infezione, di queste 75 sono già chiuse.
I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel restante 24% è personale scolastico.
La domanda che molti Istituti si stanno ponendo in questi giorni è: conviene sotto scrivere polizze assicurative per il rischio Covid? Sono realmente efficaci e cosa coprono?

Il rischio pandemico è assicurabile?

In questo clima di incertezza dobbiamo evidenziare come alcuni consulenti operanti nel settore scolastico affermano che il rischio Covid19 non sia assicurabile.
La dichiarazione non trova riscontro nella realtà. Ad oggi infatti la maggior parte degli operatori specializzati in ambito scolastico ha approntato e propone specifiche coperture o integrazioni alla polizze già in essere oppure propone polizze peculiari. Nell’ultimo periodo, inoltre si aggiunti nuovi operatori con polizze specifiche.
Fare un riassunto di tutte le coperture assicurative disponibili diventa oltremodo complicato e certamente non esaustivo.

Le garanzie per il rischio pandemico nelle scuole

Possiamo comunque a grandi linee affermare che le garanzie attualmente disponibili sono esclusivamente di carattere indennitario (diaria giornaliera per ricovero e convalescenza).
A questo primo genere di copertura, alcuni operatori, affiancano garanzie di assistenza, riconfermando a grandi linee quanto avevamo già espresso nel nostro articolo dello scorso giugno.
Una novità appare comunque evidente, una parte degli operatori, in modo molto prudente, “limita” la copertura solo nel caso l’infezione è riconosciuta come contratta in ambito scolastico.
Altri invece riconoscono la copertura alla diagnosi, senza entrare nel merito se l’infezione sia avvenuta all’interno dell’attività scolastica o in altro luogo.
Appare evidente come in questo secondo caso gli importi delle diarie e le prestazioni di assistenza sono ridotte anche sensibilmente.
Gli Istituti quindi che stanno prendendo in considerazione questo tipo di copertura è bene che valutino con estrema attenzione quest’aspetto al fine di non generare errate aspettative nelle famiglie degli alunni o il personale.

Quanto costano le polizze Covid19 nelle scuole?

Un ultimo aspetto è legato al premio da erogare.
Alcuni operatori propongono un premio unico, altri un premio differenziato in relazione agli importi delle diarie o dei servizi di assistenza. Alcuni operatori propongono un premio unico sia per studenti che il personale, altri un premio diversificato. Inutile dire che anche in questo caso l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa quanto mai opportuno al fine di vagliare la soluzione che meglio si adatta alle specifiche necessità.
A nostro parere è comunque necessario evidenziare che le coperture non assumono carattere di obbligatorietà ma sono demandate esclusivamente alla sensibilità espressa nei confronti del problema.

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Pago in Rete, il nuovo servizio online per le famiglie

Con la Nota Ministeriale del 5 maggio scorso, tutte le scuole italiane, a far data del 30 giugno 2020, dovranno dotarsi di Pago In Rete, il nuovo servizio online per le famiglie.
Il servizio Pago In Rete consente alle famiglie di pagare, tramite pagoPA, le tasse scolastiche e tutti i contributi richiesti legati alla frequenza.

Cos’è possibile fare con Pago In Rete?

Il servizio consente alle famiglie degli alunni, di pagare telematicamente non solo le tasse scolastiche ma anche tutti i contributi richiesti. Si potrà pagare l’assicurazione integrativa degli alunni, le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, la mensa, le visite didattiche e viaggi di istruzione, nonché di eseguire il versamento di contributi volontari.
Per accedere al servizio è necessario possedere l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
In quest’ultimo caso l’utente dovrà dotarsi anche di un lettore della Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), compatibile con i software ufficiali del Ministero.

Area personale e ricevute valide ai fini fiscali

Le famiglie disporranno di una propria area personale, sempre aggiornata, relativa a i tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici. Le famiglie inoltre potranno prendere visione delle contribuzioni volontarie. Tutti i pagamenti saranno eseguibili in modalità elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare attraverso l’inoltro di una e-mail.
Il servizio consente infine di scaricare la ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.
Pago in Rete, il nuovo servizio online per le famiglie è completamente gratuito. Gli istituti di credito tuttavia potrebbero richiedere un costo aggiuntivo per le transazioni di pagamento, in relazione alle proprie politiche commerciali e alle condizioni contrattuali dell’utente. L’eventuale commissione applicata viene comunque esposta all’utente dal servizio, in modo trasparente, prima di ogni transazione.

Se desideri maggiori informazioni sull’obbligatorietà del pagamento della polizza scolastica, contattaci qui.

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Fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche

Una delle questioni più controverse, legate alla Polizza Assicurativa stipulata della scuola, riguarda l’aspetto legato alla fatturazione elettronica.
Molti operatori del settore (Compagnie, Società e Broker assicurativi), affermano che le società assicuratrici sono esenti dall’emissione di fattura e come questo passaggio non solo sarebbe superfluo, ma rappresenterebbe un ulteriore aggravio burocratico.
Nel tentativo di dipanare la questione abbiamo chiesto un parere al Dott. Stanislao Copia in qualità di Revisore Legale incaricato dal MIUR
che ci inoltra questa nota.

La normativa relativa alla fatturazione elettronica

La stratificazione legislativa inerente la fatturazione elettronica ha esposto gli operatori degli Istituti scolastici a confrontarsi con un groviglio normativo non sempre facile da dipanare. Infatti da un regime specialistico, previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, si è passati ad un regime generale di fatturazione elettronica, articolo 4 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale.
Normativa mitigata successivamente per quei regimi fiscali semplificati, di cui sono destinatari i soggetti di cui all’Art. 2229 del Codice Civile, categorie di professionisti ampiamente utilizzati dalle Istituzioni scolastiche per la realizzazione del proprio PTOF.
Altro aspetto che merita una valutazione particolareggiata sono i servizi assicurativi previsti dall’Art. 43 comma 7 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Il contendere in questo caso è costituito dalle prerogative dell’operatore assicurativo che invoca l’Art. 36-bis D.P.R. 633/72 rubricato “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)” il quale prevede, fra l’altro, l’esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l’emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola).
Questa breve analisi ci dà già il senso di come la normativa in merito alla fatturazione elettronica sia molto complessa e a tratti forviante. Ma facciamo chiarezza.

L’obbligo della fatturazione elettronica

La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’Art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fra cui la scuola, è come abbiamo già detto la Legge Finanziaria 2008, che fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.
In particolare, quest’ultimi, in un’ottica di collaborazione saranno informati, fin dalla fase endoprocedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la Compagnia Assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata alla fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche purché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall’ordine. Le scuole, o i broker assicurativi di conseguenza, in rappresentanza delle Istituzioni scolastiche, dovranno prevedere la fatturazione elettronica delle polizze assicurative scolastiche, già nella fase precedente all’assegnazione del servizio, inserendo quest’aspetto, quindi, già nella Lettera d’invito alla presentazione delle offerte.


Dott. Stanislao Copia

Revisore LegalePresidente Regionale per la Lombardia ANQUAP
stanislao.copia@gmail.com