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Recupero emolumenti INAIL nell’azione di rivalsa

L’azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione scolastica per i infortuni del personale scolastico causate per responsabilità di terzi sono un atto dovuto.
L’azione diretta al risarcimento infatti compete esclusivamente all’Amministrazione interessata la quale, di conseguenza, ha l’obbligo di proseguirla.
Fin dal 2010 gli USR, hanno fornito indicazioni circa le procedure da seguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti al personale assente.
Sull’argomento torna l’USR della Lombardia con la Circolare 39290 del 15/12/2023 per effettuare alcune precisazioni.

La Circolare dell’USR-Lombardia

L’Ufficio Scolastico rileva come le assenze dal lavoro dei dipendenti, imputabili ad un terzo responsabile stiano diventando: «significativamente frequenti».
In questi casi il Ministero dell’Istruzione diviene titolare del diritto al risarcimento del danno al dipendente a cui è comunque dovuta la retribuzione.
«Riconoscere le assenze che comportano attività di recupero nei casi d’infortunio sul lavoro – prosegue la Circolare – risulta abbastanza semplice». È infatti l’interesse dello stesso dipendente a fornire tutti gli elementi utili ad aprire l’infortunio ed a effettuare la denuncia all’INAIL.
Più complesso, al contrario, potrebbe essere se il danno, imputabile ad un terzo responsabile, avvenisse al di fuori dell’orario di servizio. Anche in questo caso tuttavia l’Amministrazione conserva il diritto al risarcimento. «A tal fine – sottolinea l’Ufficio Scolastico – è indispensabile sensibilizzare i dipendenti circa l’obbligo di comunicare, contestualmente all’assenza, l’eventuale esistenza di un terzo responsabile».
Resta quindi in capo all’Amministrazione scolastica il dovere di formalizzare una richiesta risarcitoria, con la quantificazione del danno al terzo responsabile. La richiesta dovrà prevedere anche l’importo relativo alle spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative generali di amministrazione spettanti all’INAIL.

Il decreto 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

I dipendenti pubblici sono assicurati dall’INAIL con la formula di “Gestione per conto Stato”, ai sensi del Decreto 10 ottobre 1985 del Ministero del tesoro.
Gli importi degli emolumenti relativi alle spese generali di amministrazione per la gestione INAIL sono indicati nel Decreto Interministeriale del 20/12/2019 in vigore dal 08/01/2020.
Gli importi sono aggiornati annualmente attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventa quindi necessario verificare gli aggiornamenti stabiliti anno per anno.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche rimangono escluse da questo processo che resta di responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica.
Ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è fatto divieto all’Ente Pubblico di assicurare propri amministratori per i rischi connessi con la carica. Il divieto riguarda la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Per questo motivo risulta opportuno che il Dirigente Scolastico ed eventualmente il Direttore S.G.A. stipulino una polizza autonoma per la Responsabilità Civile Amministrativa e Contabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Patrimoniale Amministrativa e Amministrativa contabile con colpa grave, contattaci qui.

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Incendio dell’Istituto scolastico

Negli ultimi mesi le cronache riportano tre casi di incendio dell’Istituto scolastico.
Il primo è accaduto proprio in prossimità della fine dell’anno in un Istituto Comprensivo di Milano.
In questo caso l’incendio, che ha reso inagibile l’intero Istituto è scaturito, con tutta probabilità, nei locali di segreteria della scuola.
Il 20 febbraio scorso un incendio, probabilmente di origine dolosa, è stato appiccato in un’aula in un altro Istituto Comprensivo a pochi chilometri da Roma.
Il 19 marzo, un terzo incendio, anche questo probabilmente di origine dolosa, ha distrutto l’archivio di un Istituto Agrario nel piacentino.

La sottovalutazione del rischio incendio

Spesso la copertura assicurativa Incendio viene sottovalutata dall’Istituto scolastico. Le motivazioni sono almeno due. Innanzitutto, la tipologia di evento appare abbastanza remota. In secondo luogo, perché l’immobile non è mai di proprietà dell’Istituto, ma sempre dell’Ente Locale (Comune, Provincia, Città Metropolitana) o di un soggetto privato che già dovrebbe stipulare questo tipo di polizza.
Come abbiamo purtroppo visto più sopra, remota, però, non significa impossibile.
Circa la copertura assicurativa stipulata dal soggetto proprietario dell’immobile invece, è bene ricordare che questa copre il fabbricato ed eventualmente il contenuto del proprietario. La polizza però non garantisce mai il contenuto di proprietà della scuola.

I livelli di responsabilità

L’aspetto più importante è sempre legato alla responsabilità dell’evento.
Qualora l’incendio fosse scaturito per responsabilità della scuola, la società assicuratrice e il proprietario, potrebbero rivalersi sulla scuola per tutti i danni subiti.
Su questo aspetto un approfondimento a parte meriterebbero le polizze legate al rischio locativo.
Può capitare che un Istituto prenda in affitto, in toto o in parte e per un periodo più o meno lungo, un immobile magari di valore artistico o storico rilevante, ad esempio per organizzare una serie di manifestazioni o di eventi. In questi casi la stipula di una polizza di rischio locativo metterebbe al riparo l’Istituto da possibili danni arrecati all’immobile o al suo contenuto.

La polizza incendio tra esclusioni, franchigie e scoperti

La garanzia incendio, di norma, rientra nelle polizze Property per l’assicurazione dei beni di proprietà. Nella scuola si contemplano premi normalmente accessibili e comunque proporzionali ai massimali assicurati ma tutte comunque prevedono esclusioni, franchigie e/o scoperti.
L’esclusione è un rischio non tutelato dalla polizza. Alcune esclusioni possono essere derogate, con la sottoscrizione di apposite clausole, come, ad esempio, per i danni causati da fenomeni sismici, altre, come il caso di dolo dell’assicurato non prevedono la derogabilità.
La franchigia è una cifra stabilita a priori, che, in caso di sinistro, resta a carico del proprietario. Ad esempio, se la franchigia ammonta a 100 euro, un danno da 1.000 euro, avrà un rimborso di 900 euro.
Lo scoperto invece è una percentuale da sottrarre al totale da risarcire. Non può essere calcolato preventivamente, ma solo dopo che l’evento negativo si è verificato.
Ipotizzando uno scoperto del 10%, in caso di danno da 3.000 euro, la compagnia ne rimborserà solo 2.700.
Qualora la polizza presenti entrambe le clausole, sarà applicata quella che considera l’importo maggiore. Questo è un aspetto particolarmente importante nelle polizze Incendio. Le percentuali di scoperto, ad esempio nei danni di carattere doloso ad opera di ignoti, potrebbero arrivare fino al 50%.

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