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PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.

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Ritorno a scuola 2022: le Linee Guida

Lo scorso 5 agosto, sono state pubblicate le Linee Guida relative al ritorno a scuola previste per il prossimo settembre 2022.
Il documento, riguarda le scuole di primo e di secondo ciclo di istruzione. Le Linee Guida sono emanate dall’Istituto Superiore di Sanità, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province.

Garantire l’attività didattica in presenza

L’ISS evidenzia come, ad oggi, non sia possibile prevedere quale sarà la situazione pandemica alla ripresa delle attività scolastiche. Ne deriva che qualsiasi decisione relativa a quali misure applicare o implementare è almeno prematura. È ipotizzato, quindi, un doppio livello di attenzione che consentirà al sistema un’adeguata preparazione e un’attivazione rapida delle misure in caso bisogno.
Da un lato, misure standard di prevenzione in relazione al quadro attuale e dall’altro, ulteriori provvedimenti modulabili sulla base del possibile cambiamento del quadro epidemiologico. L’obiettivo dichiarato è garantire la presenza cercando, nel limite del possibile, di evitare la Didattica a Distanza.

Le misure preventive di base

Il documento individua alcune misure preventive necessarie per la ripresa scolastica.
L’ingresso a scuola è consentito solo senza sintomatologie evidenti e senza positività all’eventuale test diagnostico SARS-CoV-2. Sarà sempre necessaria la corretta sanificazione ordinaria, il costante ricambio dell’aria così come l’igienizzazione delle mani e ormai consuete avvertenze circa l’etichetta respiratoria. Mascherine e distanziamenti non sono previsti, restano comunque obbligatori per il personale e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
Nei casi di infezione confermati è prevista la sanificazione straordinaria dei locali come pure gli strumenti per gestione casi sospetti/confermati e dei contatti.
Le Linee Guida evidenziano che, soprattutto nei alunni, il solo raffreddore è condizione frequente. Questo solo motivo non può essere addotto per la mancata frequenza o l’allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.

Aggravamento della situazione pandemica

L’eventuale aggravamento del quadro epidemiologico o mutate esigenze di sanità imporranno dei cambiamenti che, almeno in linea teorica, non dovrebbero inasprire quelli che già conosciamo.
Saranno reintrodotte le usuali precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione come il distanziamento di almeno 1 metro ove le condizioni lo consentano. Dovrà essere aumentata la sanificazione periodica e saranno riadottate di mascherine chirurgiche, o FFP2, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica. La somministrazione dei pasti nelle mense avverrà con turnazione ed il consumo delle merende avverrà in aula, seduti al banco. Nei casi estremi potrà essere adottata la Didattica a Distanza.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo non sono rilevabili particolari novità.
Di norma, le polizze scolastiche non ricomprendono quest’evento nel ramo infortunio o assistenza per i viaggi di Istruzione. In relazione all’andamento del problema, è bene prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che il rischio pandemico potrà eventualmente essere ricompreso con una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza.

Se desideri maggiori approfondimenti in relazione alle polizze per rischio pandemico nella scuola, contattaci qui.

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Privacy e Green Pass nelle scuole

Dallo scorso mese di giugno, anche nelle scuole, si parla della Certificazione Verde COVID-19, meglio nota come green pass. Quali sono le regole in materia di protezione dei dati personali che i Titolari del Trattamento, tenuti alla verifica della certificazione, sono tenuti a rispettare?

Green Pass: e chi è tenuto ad esibirlo per accedere alla scuola?

Il green pass nasce al fine di facilitare la libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
Il suo possessore può così dimostrare di essersi sottoposto a vaccino, di essere negativo al test, a seguito di tampone, o di essere guarito dall’infezione.
Il certificato contiene un QR code che permette di verificarne l’autenticità e la validità in tutta l’Unione europea, ma anche in Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein.
Dal 1° settembre 2021 è necessario possedere il green pass anche per accedere alle scuole per gli alunni sopra i 12 anni. Il green pass è obbligatorio anche per il personale docente e non docente e per chiunque, a qualunque titolo, acceda nell’edificio scolastico.

Green Pass e tutela della privacy

L’art. 3 del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce precisamente i dati contenuti nella certificazione. Dalla loro analisi, si evince come questi debbano essere trattati, in applicazione, in combinato disposto, degli articoli 13 e 29 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
Ne deriva che, non solo il Titolare del trattamento, ma anche i singoli soggetti verificatori, tenuti alla verifica del green pass, sono obbligati al rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato, che è tenuto ad esibire il relativo QR Code in formato digitale oppure cartaceo. Il soggetto interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app di controllo.
Possono verificare la Certificazione, i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni o i loro delegati.

L’incarico formale e il protocollo operativo

Tutti coloro che sono delegati all’azione di Verifica sul green pass, devono essere incaricati formalmente dal Responsabile del Trattamento. Sono infatti vietati gli incarichi generici (docenti e collaboratori scolastici).
Il soggetto delegato dev’essere in possesso di un preciso protocollo su come operare nel rispetto della normativa vigente per la protezione dei dati personali. Le scuole, in qualità di Enti Pubblici, devono rispettare gli adempimenti a tutela della Privacy DGPR, effettuando controlli nel rispetto delle istruzioni gestendo eventuali situazioni di conflitto potenziale o reale.
La scuola, inoltre, dovrà provvedere ad informare i destinatari del provvedimento attraverso un’idonea Informativa Privacy e aggiornare il Registro dei Trattamenti dell’Istituto.
Il Garante della Privacy nel Provvedimento 11 ottobre 2021 n. 363, evidenzia che il trattamento dei dati personali può essere effettuato limitatamente alle informazioni strettamente necessarie alla verifica della validità dei green pass, e deve essere vietata la conservazione sotto qualunque forma dei dati relativi.
L’infrazione delle indicazioni normative potrebbe connaturare la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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Rischio pandemico

Uno degli aspetti che in questo periodo gli Istituti stanno prendendo in considerazione riguarda la copertura assicurativa per il rischio pandemico. Per rispondere a questa domanda occorre prendere in considerazione più aspetti. Vediamoli rapidamente nel dettaglio.

L’assicurazione del rischio pandemico

A livello globale la pandemia rientra fra i rischi difficilmente assicurabili. La ragione è legata all’indeterminazione e all’imprevedibilità degli eventi pandemici. Di fatto è praticamente impossibile stimare a monte tutti i danni economici potenziali. L’unica certezza è che l’emergenza in atto ha prodotto conseguenze che superano gli aspetti strettamente sanitari.
Sotto il profilo medico sanitario le coperture malattia, di norma, non escludono il rischio di epidemia o di pandemia. Occorre tuttavia aggiungere che l’Art. 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha equiparato il contagio da Covid19 ad infortunio sul lavoro. Su quest’aspetto le copertura assicurative sono diversificate. Ci sono quelle che escludono la pandemia e quelle che non prevedono esclusioni espresse.
Occorre anche aggiungere che, al momento la procedura per l’accertamento dell’infezione da coronavirus e la sua gestione sanitaria continua ad essere esclusivamente pubblica. I pazienti infetti devono essere ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali pubblici.

Le polizze assicurative Covid19

Circa il rischio pandemico da Covid19, le Compagnie assicuratrici hanno recentemente messo sul mercato o aggiornato le proprie coperture con una serie di tutele e servizi integrativi. Le nuove garanzie prevedono diarie da ricovero in caso di ospedalizzazione, erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva, indennità per la convalescenza, l’attivazione di servizi di teleconsulto medico, ecc.
Tuttavia, non è da escludersi che, nel breve periodo, gli assicurati possano chiedere di sottoporsi a maggiori accertamenti sanitari per escludere la presenza di patologie indirettamente connesse al coronavirus.

Le polizze Covid19 nella scuola

In ambito strettamente scolastico abbiamo notato, fin dalla stipula delle polizze assicurative dello scorso anno, una richiesta relativamente ridotta di coperture legate al rischio pandemico.
Le ragioni di questo stato di cose sono certamente disparate e legate alle singole sensibilità sull’argomento. Un elemento tuttavia appare incontrovertibile: l’incidenza del rischio Covid19 per gli studenti, anche alla luce dei dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è irrilevante. Un maggiore livello di attenzione va posto nei confronti degli operatori scolastici nella fascia d’età compresa tra i 50 e 70 anni, ma, anche in questo caso, l’incidenza, seppur minore rispetto alle età superiori, non appare particolarmente rilevante quando non connessa con altre patologie.
Inoltre, il piano vaccinale, aperto a tutte le fasce di età a partire dal 6 giugno 2021, dovrebbe scongiurare nuove ondate di infezioni.

La Responsabilità Civile della scuola

In relazione alla scuola, l’aspetto più importante in questo contesto riguarda certamente la Responsabilità Civile del Dirigente Scolastico, nel suo ruolo di Datore di Lavoro.
L’INAL esonera il datore di lavoro dalla Responsabilità Civile per gli infortuni sul lavoro, fatte salve le ipotesi di riconoscimento di responsabilità, per le quali l’INAIL ha diritto di agire in rivalsa ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Lazione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro riguarda i casi di mancata adozione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, i sistemi di protezione individuale. Dovrà comunque provare l’inadempimento agli obblighi di legge a carico del datore di lavoro.
Ne deriva, quindi, che, prima di valutare una copertura specifica legata al Covid19, andrà attentamente verificata l’esistenza e la portata della sezione RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) nella polizza di Responsabilità Civile dell’Istituto, a tutela dalle eventuali rivalse INAIL.
Nel caso di coperture per il rischio Covid19 nella scuola, l’intervento del broker assicurativo specializzato diventa particolarmente importante per aiutare la scuola nella scelta più appropriata.

Se desideri maggiori informazioni circa il Rischio Pandemico nella scuola, contattaci qui.

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Sospensione della polizza assicurativa scolastica

Alla luce della pandemia da Covid19, vogliamo chiedervi un parere circa la possibilità di sospensione della polizza assicurativa scolastica.
La richiesta, avanzata dal Consiglio di Istituto trae origine dal presupposto che, essendo sospese le attività didattiche nell’Istituto Scolastico, la polizza non sia operante o operi solo parzialmente. La polizza sarebbe riattivata alla normale ripresa dell’attività didattica.
È possibile fare questa richiesta? Quali costi sono previsti?

È importante premettere che la sospensione della polizza assicurativa è un’anomalia tipica delle polizze RC Auto stabilita contrattualmente.

La sospensione della polizza è una tipicità dell’assicurazione auto

Anche nel caso dell’auto, la possibilità non è estesa a tutti i contratti.
Ad esempio non è concesso sospendere le polizze dei ciclomotori, o dei motori marini.
In altri casi, come nelle moto o nei camper, esistono le due tariffe economicamente distinte: con o senza facoltà di sospensione.
La polizza RC Auto infatti copre il rischio della circolazione e viene concessa un’eventuale sospensione solo se il veicolo rimane fermo in area privata.
La garanzia infortuni conducente, eventualmente emessa a latere, non può essere sospesa, anche se collegata al veicolo non circolante.

Cessazione e diminuzione del rischio

Le eventuali modifiche al contratto sono previste anche dall’Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione e dall’Art. 1897 Diminuzione del rischio entrambi inseriti nel Codice Civile.
La variazione o cessazione del rischio dev’essere comunicate in forma circostanziata da parte del contraente e gli effetti sul premio (es.: la diminuzione dalla rata) si avranno solo dall’annualità successiva. La variazione, inoltre, avrà carattere permanente.
Siamo in presenza di diminuzione del rischio quando la probabilità che si verifichi l’evento assicurato si riduce, oppure diminuisce il costo medio del sinistro su base statistica.

Il profilo assicurativo scolastico in relazione al rischio pandemico

Nel caso specifico delle Istituzioni scolastiche, in occasione della pandemia da Covid19, occorre considerare due aspetti:

  1. Anche qualora venisse provata un riduzione del rischio complessivo, la Responsabilità Civile dell’Istituto non può cessare perché è legata all’esistenza stessa dell’Ente Giuridico;
  2. A far data dal marzo 2020 con l’inizio del lockdown, le maggiori Società Assicuratrici impegnate in ambito scolastico, hanno dichiarato la validità delle coperture assicurative per tutte le attività scolastiche comprese quelle legate alla Didattica a Distanza (o DDI). Di fatto, quindi, non siamo in presenza né di una cessazione, né di una diminuzione del rischio, anzi potrebbe essere vero il contrario.

Circa la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) riteniamo opportuno consigliare sempre un intervento di verifica delle condizioni contrattuali da parte di un broker assicurativo specializzato in ambito scolastico. 

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Educazione Fisica e Didattica a Distanza, le indicazioni del MIUR

Sono pervenute prime indicazioni del Ministero dell’Istruzione in relazione all’Educazione Fisica impartita attraverso la Didattica a Distanza.
L’Educazione Fisica effettuata attraverso la Didattica a Distanza, è un tema controverso. Se da un lato sembra opportuno effettuare un’attività prevista dal Piano formativo, dall’altro serve garantire la necessaria sicurezza.
Sul tema abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio in un nostro articolo all’inizio dello scorso mese di novembre.
La questione circa la possibilità di effettuare l’insegnamento dell’Educazione Fisica con esercizi pratici realizzati durante le sessioni video era stata sollevata dalla C.A.P.D.I. (Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati I.S.E.F.), fin dal mese di aprile del 2020.

Le indicazioni ministeriali

Il MIUR, con una lettera datata 25 novembre 2020, chiarisce che non è possibile impartire lezioni pratiche di educazione fisica attraverso la DaD (o DDI). La motivazione risiede nel fatto che non tutti gli studenti, dispongono di spazi idonei e/o sicuri per svolgere le attività proposte dai docenti.
La risposta del Ministero conferma l’orientamento non solo dalla maggioranza dei Dirigenti Scolastici ma anche i pareri pervenuti dal mondo assicurativo.
L’attività di educazione fisica infatti è tra quelle attività di insegnamento che presenta condizioni di rischio elevato. Il rischio tende a crescere ancor più, se l’attività è effettuata senza la vigilanza diretta o in ambienti inadeguati.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo, per quanto riguarda l’INAIL, il presente chiarimento è certamente importante, l’Educazione Fisica, infatti è una delle attività ricoperte dall’Istituto.
Sul fronte delle assicurazioni private, almeno per quanto riguarda le imprese top leader del mercato, la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) rimane sempre garantita per tutte le materie, fermo restando le possibili variazioni apportate dal chiarimento in relazione all’attività di Educazione Fisica.

Rimane comunque sempre opportuno un intervento di verifica dei livelli di copertura della polizza da parte del broker assicurativo specializzato in ambito scolastico.  

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L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione?

L’introduzione massiva della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), a seguito della pandemia, ha aperto nuovi scenari circa i rapporti assicurativi. Quali sono quindi garanzie per il docente e per lo studente che si infortunassero durante queste attività?

Infortuni durante la DaD

Le cronache riportano il caso emblematico di una studentessa di Monza. L’alunna, nel maggio scorso, in occasione di una lezione di chimica, s’è ustionata durante un esperimento.
Le Società Assicuratrici, inoltre, segnalano un certo numero di sinistri, che hanno coinvolto gli studenti in occasione delle attività svolte in DaD. Alcuni di questi, particolarmente rilevanti, riguarda le attività di educazione fisica.

Il quadro normativo

Docenti e studenti rientrano tra le categorie protette da assicurazione sociale (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro. La tutela è operante in virtù del Decreto 10 ottobre 1985. Operatori e studenti sono quindi tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la gestione per conto dello Stato attuata presso l’INAIL.
I docenti, come tutti gli altri lavoratori, godono di una copertura assicurativa in relazione del rapporto contrattuale che li lega alla scuola. Gli studenti, al contrario sono considerati: «[…] una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge» (Circolare INAIL, 23 aprile 2003, n. 28).
Per le attività in presenza, quindi, il contesto è chiaro e definito. Meno chiaro, invece, appare l’aspetto legato alle attività a distanza soprattutto alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020.
Il Decreto stabilisce che nelle scuole superiori, il 75% delle lezioni dovrà avvenire attraverso la Didattica a Distanza.
L’INAIL precisa che i momenti formativi, attuati con l’ausilio sistematico e non occasionale di macchine elettriche (computer, tablet, ecc.) rientrano tra le esercitazioni pratiche. Queste infatti sono applicazioni dirette all’apprendimento e, come tali, ricomprese tra quelle coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Risulta tuttavia evidente come l’evoluzione del quadro sanitario, con le conseguenti restrizioni in ordine alla mobilità, ponga una serie di quesiti, ad oggi, irrisolti. Circa le tutele INAIL sarebbe quindi opportuna una precisazione dell’Istituto. Precisazione tesa a chiarire se la copertura possa essere estesa, sia per i docenti che per gli studenti, anche alle attività di DaD.

L’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione integrativa?

Sul fronte delle polizze assicurative integrative, relativamente agli infortuni, la situazione appare più definita.
Le condizioni contrattuali, di norma, prevedono la copertura per tutte le attività realizzate dalla scuola compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica.
Le attività messe in atto dall’Istituto Scolastico possono essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
Per verificare se l’infortunio durante la DaD è tutelato dall’assicurazione è opportuno verificare sempre le condizioni contrattuali anche con la consulenza del Broker assicurativo specializzato.

La responsabilità diretta per colpa in vigilando durante la DaD

Un aspetto che tuttavia merita un approfondimento riguarda la Responsabilità Civile dell’Istituto.
Nel caso di infortunio durante la DaD è configurabile la culpa in vigilando?
In questo caso, qual è la responsabilità del docente?
La giurisprudenza, a più riprese ha precisato che all’atto dell’iscrizione ed ammissione dell’alunno a scuola si realizza «l’instaurazione di un vincolo negoziale». In virtù del vincolo instaurato: «deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso».
Nel caso specifico bisogna quindi chiarire se l’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela sono da applicarsi anche durante la DaD. In questa ipotesi, se un alunno è vittima di un infortunio, è configurabile la responsabilità diretta della scuola.
Sarebbe auspicabile che il Ministero regolamentasse la questione anche alla luce del fatto che il problema non è sorretto da nessuna normativa al riguardo.

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Lavoro Agile nella scuola

In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nel panorama italiano il lavoro agile (noto anche come smart working o telelavoro) come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, volta a migliorare la competitività delle organizzazioni e a facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La legge ha avuto un impatto significativo anche sulle amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, che possono ora applicare il lavoro agile per il personale amministrativo secondo condizioni specifiche.

Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 18 della Legge stabilisce che il lavoro agile può essere applicato nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui scuole e istituti di ogni ordine e grado, come specificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione viene estesa al personale scolastico, in linea con l’obiettivo della normativa di promuovere la flessibilità, anche negli enti pubblici, per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Contenuti dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile

L’art. 19 della stessa Legge richiede che il lavoro agile sia formalizzato tramite un accordo individuale scritto, che specifichi:

  • Modalità della prestazione: regola come viene svolto il lavoro fuori dai locali scolastici e come viene esercitato il potere direttivo del datore di lavoro;
  • Durata dell’accordo e tempi di recesso: indica la durata (determinata o indeterminata) e il preavviso in caso di interruzione dell’accordo;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: definisce i periodi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire il diritto alla disconnessione;
  • Misure di sicurezza: prevede misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di svolgere la prestazione in sicurezza, come previsto anche dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Potere di Controllo e Disciplina del Datore di Lavoro

L’art. 21 della Legge n. 81/2017 regola le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il controllo e l’eventuale potere disciplinare sul lavoratore agile. È fondamentale che i controlli siano effettuati nel rispetto della privacy e che le misure disciplinari siano applicate esclusivamente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Estensione delle Coperture Assicurative

Un aspetto cruciale del lavoro agile è la copertura assicurativa. Secondo la Legge n. 81/2017, il lavoro agile non modifica i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali, così come specificato nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali). Pertanto, anche nel lavoro agile, i lavoratori mantengono la copertura assicurativa per i rischi legati alla prestazione, compresi gli infortuni professionali.
Inoltre, per il personale scolastico che effettua il lavoro agile, è consigliabile richiedere alle compagnie assicuratrici la conferma della copertura assicurativa estesa, inclusa quella per il rischio in itinere, ovvero il rischio di infortunio durante il tragitto tra l’abitazione e un luogo alternativo scelto per lavorare, se diverso dall’abitazione.

Lavoro Agile e la Normativa Emergenziale del 2020

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria del 2020, il lavoro agile ha acquisito un ruolo centrale nella gestione del personale scolastico. In particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria per le pubbliche amministrazioni, derogando in alcuni casi agli accordi individuali richiesti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

Nello specifico:

  • USR Lombardia Nota Prot. n. 4317 del 04.03.2020: ha chiarito che il personale amministrativo delle scuole può svolgere il lavoro agile come modalità standard, senza necessità di accordi individuali formali.
  • MIUR Nota Prot. n. 278 del 06.03.2020 e Nota Prot. n. 279 del 08.03.2020: hanno fornito indicazioni operative e specifiche applicative delle direttive di emergenza, indicando modalità di organizzazione e misure per la continuità delle attività amministrative e scolastiche.
  • DPCM 11 marzo 2020: ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, debbano garantire l’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni erano valide dal 12 al 25 marzo 2020, con possibilità di proroghe, per limitare la presenza fisica e favorire il distanziamento sociale.

In conclusione, la disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge n. 81/2017 rappresenta un’importante innovazione per il lavoro subordinato in Italia. Le scuole possono ricorrere al lavoro agile come modalità per agevolare la conciliazione vita-lavoro del personale amministrativo, rispettando però gli obblighi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa.

Durante l’emergenza sanitaria, l’adozione del lavoro agile è stata promossa in via straordinaria per garantire la continuità delle attività amministrative, anche senza accordi individuali formali, a conferma dell’adattabilità di questo strumento. Sul fronte assicurativo, è consigliabile che le scuole verifichino con le proprie compagnie la copertura specifica per i lavoratori in modalità agile, incluse eventuali estensioni per il rischio in itinere.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti della scuola, contattaci qui.