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Pullman perde le ruote

Qualche attimo di preoccupazione hanno vissuto le famiglie degli alunni di un Istituto superiore piemontese per un incidente al bus che riportava a casa gli studenti dopo un viaggio di istruzione. Ne dà notizia un articolo de “La Stampa”.

Il fatto

45 studenti e 5 insegnanti del Liceo “Govone” di Alba (CN) stavano rientrando da una gita scolastica a Vienna. In autostrada, in prossimità di Venezia, il pullman su cui erano trasportati, ha perso una coppia di pneumatici posteriori. L’incidente non ha impedito all’autista di mantenere il controllo del mezzo, di fermare il veicolo in una delle piazzole di emergenza e di dare l’allarme.
Gli agenti della Polstrada, intervenuti con gli ausiliari della viabilità, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro. Studenti e docenti sono stati fatti uscire dalla corsia di emergenza nella quale si trovavano e indirizzati verso le aree verdi adiacenti l’autostrada.
La società proprietaria del pullman, a sua volta ha chiesto il supporto di un’azienda veneta per inviare un bus sostitutivo consentendo il rientro dei passeggeri.

Il profilo di responsabilità

L’amministratore delegato della Società di trasporti precisa che il veicolo è relativamente recente e sempre correttamente manutenuto dai tecnici incaricati della sicurezza dei mezzi. Sembra che la colpa sia una fatalità ascrivibile a un guasto imprevedibile, al disco di una delle ruote.
Il trasferimento in pullman, essendo a titolo oneroso, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1678 del Codice Civile.
Il contratto obbliga quindi il vettore non solo al trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli ma anche l’assunzione di responsabilità in caso di danno.
Anche il passeggero, dal canto proprio è obbligato rispettare tutte le misure di sicurezza previste e comunicate dal conducente durante il trasporto. Uno di questi aspetti è legato all’uso delle cinture di sicurezza sui pullman ai sensi del comma 6, dell’Art. 172 del Codice della Strada.
In caso di danno fisico, al passeggero senza la cintura di sicurezza, potrebbe essere imputato un concorso di colpa relativamente alle maggiori lesioni riportate. Pertanto, nel caso di incidente al trasportato senza la cintura di sicurezza il risarcimento dell’eventuale danno potrebbe avvenire in misura ridotta.

L’assicurazione scolastica

Gli studenti e il personale accompagnatore, durante i viaggi di istruzione, godono della copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL. Il passaggio è riportato nell’Istruzione operativa del 31 Marzo 2003. «Si ritiene – riporta la circolare – che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette». In caso di infortunio quindi è obbligatoria la denuncia all’INAIL.
Anche le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono anche i sinistri e gli infortuni nel corso dei viaggi. Nei casi di infortunio sui mezzi di trasporto tuttavia, di regola, la polizza opera a secondo rischio, ovvero ad integrazione della polizza RCA del vettore.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Smarrimento del bagaglio in viaggio

In occasione del rientro aereo da un viaggio di istruzione, i bagagli di alcuni nostri studenti sono stati danneggiati e uno è stato smarrito. La polizza di assicurazione scolastica indennizza il danno?

Il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio, è prevista nella dei Carta Diritti del Passeggero in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999.

Bagaglio smarrito

In aeroporto, in fase di accettazione e registrazione, il bagaglio consegnato per l’imbarco, è dotato di un “Talloncino di Identificazione Bagaglio”. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna del bagaglio, il passeggero dovrà denunciare la mancata riconsegna compilando l’apposito Modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). La denuncia dovrà essere fatta prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.
Successivamente, il processo è gestito direttamente dall’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della Compagnia Aerea con la quale si è viaggiato.
Molte Compagnie aeree mettono a disposizione, all’interno del proprio sito un’applicazione attraverso la quale è possibile tracciare lo stato della denuncia.
Se entro 21 giorni dalla compilazione del P.I.R. il bagaglio viene ritrovato, il passeggero sarà contattato dal vettore che gli fornirà le indicazioni per rientrane in possesso.
Se invece, entro lo stesso periodo, il bagaglio non sarà ritrovato si considera smarrito e occorrerà dare l’avvio della pratica di risarcimento, contattando il vettore.
Qualora la Compagnie aerea risieda in un Paese che ha aderito alla Convenzione di Montreal, nel caso di smarrimento, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento che potrà arrivare fino a 1.335 euro.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

Bagaglio danneggiato

Anche nel caso il bagaglio sia riconsegnato danneggiato, per ottenere il rimborso, il passeggero deve denunciare l’accaduto attraverso il P.I.R. Come per lo smarrimento, il reclamo d’essere presentato anche alla Compagnia Aerea entro 7 giorni dalla data del reclamo in forma scritta. La mancata presentazione della segnalazione, nei termini indicati, potrebbe comportare la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno.
Ai fini del risarcimento del danno subito, è necessario conservare tutti i documenti riguardanti il volo, il P.I.R., il talloncino identificativo bagaglio. È importante conservare anche gli scontrini degli effetti personali riacquistati in sostituzione di quelli danneggiati oltre al rimborso del valore della valigia.
Anche nel caso di danneggiamento, il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo assistenza anche la copertura per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio.
In questi casi tuttavia, è opportuno evidenziare che la polizza opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero successivamente o a integrazione del risarcimento del vettore.
La polizza potrebbe inoltre prevedere delle esclusioni in relazione all’incuria o alla negligenza dell’assicurato. Sono di norma esclusi anche il danaro contante o i preziosi e gli orologi. La polizza infine potrebbe prevedere un limite massimo per ciascun singolo oggetto smarrito o danneggiato.

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Agenzia delle Entrate: Comunicazione delle spese scolastiche

Annualmente, gli Istituti scolastici sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione delle spese scolastiche con l’importo degli importi ricevuti dalle singole famiglie.
La norma è prevista ai sensi dell’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 10 agosto 2020. Tutti i riferimenti normativi e le modalità di comunicazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La detraibilità delle spese per l’istruzione

L’articolo 15, comma 1, lett. e)-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detraibilità delle spese legate all’istruzione nella dichiarazione dei redditi.
Le famiglie potranno beneficiare di una detrazione delle spese sostenute per l’istruzione fino a un massimo di 800 euro per ciascuno dei figli a carico.

Semplificazione fiscale

Il provvedimento è in applicazione del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, teso alla semplificazione fiscale e all’invio della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’invio della comunicazione delle spese scolastiche, facoltativo per gli anni 2020 e 2021, è diventato obbligatorio a partire dal 2022. Le scuole dovranno quindi trasmettere, in via telematica, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati con riferimento all’anno precedente.

I dati oggetto della comunicazione

Le scuole dovranno trasmettere gli importi relativi alle spese sostenute dalle singole famiglie riguardanti:

  1. Tasse scolastiche;
  2. Contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  3. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

Nell’apposita comunicazione è prevista anche la comunicazione relativa ai rimborsi riferiti alle spese sostenute.
Se un alunno quindi non partecipa ad un attività scolastica e la famiglia fosse stata rimborsata dell’eventuale spesa sostenuta, l’importo è oggetto di comunicazione.

I viaggi di istruzione

Un esempio tipico, in questo senso è quello relativo all’annullamento del viaggio di istruzione. Qualora l’alunno non potesse partire per infortunio, malattia o per uno dei casi previsti e la famiglia fosse rimborsata, la somma risarcita andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate. Nei casi di annullamento del viaggio quindi, la scuola dovrà provvedere a richiedere all’assicurazione e/o all’Agenzia di Viaggio l’importo del rimborso effettuato al netto delle penali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di annullamento dei viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Viaggio di istruzione: rottura dello specchio dell’albergo

Un nostro alunno, durante un viaggio di istruzione all’estero, ha inavvertitamente rotto uno specchio della camera d’albergo in cui era alloggiato. L’albergatore ci ha contattato telefonicamente chiedendoci il risarcimento del danno e minacciando di trattenere la cauzione. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola paga il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati.

Le polizze assicurative viaggi

La scuola può tutelare i partecipanti al viaggio, attraverso la polizza scolastica o quella proposta dall’agenzia di viaggio, per imprevisti di carattere medico o sanitario. Occorre tuttavia prendere anche in considerazione che gli studenti e i loro accompagnatori sono responsabili degli eventuali danni provocati alla struttura ospitante. In questi casi la polizza assicurativa operante è quella di Responsabilità Civile.

Il contratto con l’albergo e il deposito cauzionale

Il contratto di albergo è un contratto atipico per cui si applica, in via analogica, la disciplina prevista per il contratto di locazione. Nel contratto di locazione, l’affittuario è tenuto a custodire le cose a lui consegnate utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Analogamente i clienti di un albergo o di una struttura ricettiva possono essere chiamati a risarcire i danni causati alla camera nella quale alloggiano.
L’albergatore al momento della stipula del contratto di albergo, potrebbe chiedere al cliente un deposito cauzionale. Anche quest’aspetto andrà definito precisamente tra la scuola e l’agenzia di viaggio in fase di selezione della struttura ospitante. Il deposito cauzionale dovrà essere restituito al momento del check-out quando, effettuati i controlli, non si riscontri alcun danno alle cose presenti all’interno della camera.

La responsabilità

Il risarcimento del danno di un bene di proprietà altrui è prevista ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile. Al danneggiato spetta provare l’onere della colpa oltre alla quantificazione del danno.
Diventerà quindi opportuno che gli accompagnatori, prima di accedere alle camere e dopo averle lasciate, verifichino con un incaricato della struttura la condizione delle stesse.
Questi passaggi precauzionali eviteranno contestazioni o contenziosi successivi.
In caso di danneggiamento accidentale la scuola potrà denunciare l’accaduto alla propria assicurazione e il danneggiato ottenere il risarcimento.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono una sezione di Responsabilità Civile a tutela dell’Istituto e degli assicurati. Questa solitamente risulta operante per tutte le attività scolastiche, quindi anche per i viaggi di istruzione.
Il ramo di Responsabilità Civile protegge l’assicurato nel caso in cui provoca involontariamente un danno a terzi. La garanza quindi tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo per un fatto illecito.
Ne deriva che, quando il cliente ha sottoscritto questo tipo di tutela il proprietario della struttura ricettiva, è tutelato per i danni cagionati.
Le migliori polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche un ramo per tutela giudiziaria e legale. Qualora ad esempio, l’albergatore cercasse di farsi pagare un danno non provocato dall’assicurato, quest’ultimo può utilizzare questa garanzia per difendersi dalla richiesta incongrua.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nei viaggi di istruzione, contattaci qui.

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La polizza proposta dall’Agenzia di viaggio

Un’Agenzia, interpellata per formulare un preventivo relativo a un viaggio di istruzione, ci ha inviato la proposta di un “pacchetto” comprensivo della polizza assicurativa. La copertura prevede l’annullamento del viaggio e l’assistenza medico sanitaria. A fronte della nostra richiesta di chiarimento ci è stato risposto che l’assicurazione e non è scorporabile. Anche qualora volessimo rinunciare all’assicurazione il prezzo del viaggio non cambierebbe. È davvero così?

Come ogni attività turistica, anche i viaggi di istruzione sono regolamentati dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, conosciuto come Codice del Turismo.

L’assicurazione: annullamento-medico-bagaglio

L’Art. 34 del Codice, prevede che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa tutelerà il viaggiatore nel caso di annullamento del viaggio ma anche nei casi d’infortunio, malattia o di smarrimento del bagaglio durante il viaggio.

Obbligatorietà della stipula

Il Codice non impone al viaggiatore nessun obbligo di stipula. Il partecipante al viaggio, opportunamente informato dei rischi, potrà valutare l’opportunità di sottoscrivere o meno una polizza assicurativa. Nel caso il viaggiatore decidesse per la stipula, questa potrà avvenire attraverso l’Agenzia di viaggio che vende il servizio turistico oppure con un altro soggetto abilitato.
In fase di richiesta del servizio turistico, la scuola è tenuta a chiedere il costo separato dei singoli servizi e quindi anche il costo dell’assicurazione.
La polizza assicurativa è un servizio ancillare (accessorio) al viaggio, conseguentemente ha un costo separato. La mancata stipula della polizza assicurativa di norma comporta la riduzione del costo del pacchetto.

Il danno erariale

Le modalità di stipula della polizza assicurativa si applicano anche ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. Qualora l’Istituto abbia sottoscritto una polizza integrativa e questa preveda le garanzie necessarie, la stipula della polizza con l’Agenzia di Viaggio è inutile. Al contrario, l’acquisto di un ulteriore copertura assicurativa potrebbe configurarsi come danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture per lo stesso rischio.

L’annullamento del viaggio e l’assistenza

Assicurare i partecipanti al viaggio di istruzione è un passaggio più che auspicabile. L’Art. 41 Codice del Turismo da facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento tuttavia comporterà il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
Analogamente qualora il viaggiatore s’infortunasse o si ammalasse nel corso del viaggio, in assenza di assicurazione, dovrà far fronte direttamente a tutte le spese necessarie.

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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per le visite guidate in autobus, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione: la centralità della programmazione

Il viaggio di istruzione, esattamente come l’uscita didattica, è una delle attività scolastiche più complesse, sia dal punto di vista organizzativo, che operativo. Per questo motivo, la gestione dei viaggi di istruzione è spesso fonte di preoccupazione per i docenti accompagnatori.
L’aspetto preso maggiormente in considerazione è quello legato alla vigilanza, al contrario, il passaggio più spesso sottovalutato, è quello relativo alla corretta programmazione.

La programmazione

Fino all’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, la gestione del viaggio di istruzione era demandata ad una serie di circolari ministeriali che ne definivano i criteri. Dal 2000, le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Questa si traduce anche in autonomia organizzativa dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Questo concetto è precisamente espresso dal Ministero dell’Istruzione, che, con la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in relazione ai viaggi di istruzione. «La previgente normativa in materia – evidenzia il Ministero – costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
Spetterà, quindi, agli organi collegiali dell’Istituto fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico regolamento. In altre parole, i regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo e gestionale.

La sicurezza nei viaggi di istruzione

Il tema della sicurezza è l’aspetto fondante di tutte le attività scolastiche. Il regolamento viaggi elaborato dal singolo Istituto dovrà quindi applicare questo profilo in tutte le fasi organizzative ed esecutive dell’attività.
Tuttavia, il principio di precauzione, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, si coniuga in modo diverso da scuola a scuola. L’organizzazione e la gestione di un Viaggio di Istruzione in un Istituto comprensivo sarà molto diversa da quella necessaria in Istituto superiore. La durata del soggiorno, i mezzi di trasporto e le attività specifiche, si coniugano direttamente con l’età, l’indipendenza e il grado di maturità dei partecipanti. Il numero dei docenti accompagnatori, le strutture alberghiere e l’affidabilità del vettore, dovranno sempre tenere in considerazione le caratteristiche prerogative degli studenti coinvolti.
Tanto premesso, la probabilità che accada un evento capace di causare un danno a persone, cose, o al patrimonio è ineliminabile. Per questo motivo, il regolamento dei viaggi di istruzione deve prevedere che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa.

Il profilo assicurativo

Già la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, all’Art 10, stabiliva che i partecipanti ai viaggi di istruzione dovevano essere garantiti contro gli infortuni.
A più di trent’anni di distanza, la sensibilità e la cultura assicurativa sono cresciute e allo stesso modo sono evoluti anche i prodotti disponibili.
All’assicurazione per gli infortuni s’è aggiunta l’assicurazione per la Responsabilità Civile e a quest’ultima il ramo di Assistenza. Oggi, il partecipante al viaggio di istruzione, studente o docente, è quindi tutelato non solo in infortunio, ma anche nel caso provocasse colposamente un danno.
Allo stesso modo è tutelato anche nel caso un evento imprevisto provocasse l’annullamento del viaggio.

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Aereo danneggiato dalla grandine

I temporali e la grandine, che hanno colpito il nord Italia il 24 luglio, hanno causato ingenti danni agli edifici scolastici. Fortunatamente, anche in virtù degli orari e della sospensione dell’attività scolastica non si lamentano vittime. Tuttavia un evento, che ha avuto ampio risalto nella cronaca, avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche.
Un Boeing 767-300 della Delta Airlines, diretto a New York, decollato nella tarda mattinata dall’aeroporto di Malpensa, è stato investito dalla grandine abbattutasi sulla zona.
Imbarcati sull’aereo anche 14 studenti e i loro accompagnatori, dell’Istituto Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato, diretti negli Stati Uniti per una vacanza studio.
Il velivolo, in fase di decollo, è stato fortemente danneggiato dalla grandine al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala. A causa dell’entità dei danni riportati l’aereo è dato dirottato all’aeroporto di Fiumicino, da qui tutti i passeggeri, fortunatamente incolumi, sono ripartiti per New York.

Chi risarcisce le vittime in caso di incidente aereo?

Le norme, in caso morte dei passeggeri a seguito di incidente sono dettate dalla Convenzione internazionale di Montreal, relativa al trasporto aereo internazionale. Nell’ipotesi che un aereo precipiti causando la morte dei propri passeggeri la compagnia aerea è obbligata a risarcire le vittime, a prescindere dalle responsabilità. L’acquisto di un biglietto aereo, infatti, instaura fra il vettore aereo e il passeggero un vincolo contrattuale che stabilisce come l’utente debba arrivare incolume a destinazione.
In ambito comunitario la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
La normativa inoltre prevede che siano ricompresi a anche i sinistri occorsi durante le operazioni di imbarco o di sbarco.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, ricomprendono, nel ramo infortunio, i danni sofferti dall’assicurato in veste di passeggero. Qualche limitazione tuttavia potrebbe essere inserita in relazione agli aeromobili privati, ricomprendendo esclusivamente i velivoli di linea regolare ed autorizzati.
Nel caso di morte o invalidità permanente, il danneggiato o la sua famiglia saranno risarciti, oltre che dal vettore, anche dalla polizza scolastica sottoscritta.
Nel ramo Assistenza, qualora operante, è compresa l’assicurazione del bagaglio.
Nei casi di furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, del bagaglio personale, l’assicuratore indennizzerà tutti danni materiali e diretti.

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Studentessa muore facendo rafting

Dieci sono gli indagati dalla Procura cosentina, dopo la morte della studentessa diciottenne sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting. Lo riporta la cronaca dello scorso 1° giugno.
L’alunna di un Liceo di Polistena (RC), insieme ad altri 35 compagni e 4 professori, era in gita scolastica sul fiume Lao. Per cause ancora in corso di accertamento, la ragazza è stata sbalzata in acqua dal gommone e il corpo è stato ritrovato solo in giorno dopo.

L’organizzazione dei viaggi di istruzione

Da sempre, le visite didattiche e i viaggi d’istruzione, offrono una grande opportunità di crescita culturale e relazionale. Tuttavia, durante il loro svolgimento, si possano creare situazioni fortuite, potenzialmente anche molto pericolose.
Al fine di limitare questo tipo di eventualità, l’aspetto progettuale diventa fondamentale.
Fin dal 1991, con la Circolare del 14 agosto, n. 253 il Ministero pone l’attenzione sugli aspetti progettuali delle attività legati ai viaggi di istruzione. Successivamente, la Circolare 2 ottobre 1996, n. 623, evidenza come i viaggi di istruzione debbano presentare, sotto il profilo della sicurezza, sufficienti elementi di garanzia.
Dopo il 2000, con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica tutti gli Istituti assumono autonomia didattica, amministrativa e organizzativa.  Ne deriva ogni Istituto deve predisporre un regolamento interno che preveda precisamente l’organizzazione del viaggio di istruzione e delle uscite didattiche. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole sia sotto il profilo progettuale che organizzativo.
Quest’aspetto tuttavia, non ha impedito al Ministero l’emanazione di un nutrito elenco di Circolari con il costante richiamo agli aspetti dell’organizzazione e della sicurezza.

La responsabilità della scuola

La mancata o carente progettazione, del viaggio di istruzione, potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa sotto il profilo della responsabilità diretta. La necessità di organizzare tutti i processi per il corretto svolgimento di quest’attività è fondamentale.
L’incolumità dei partecipanti al viaggio presuppone infatti la scelta adeguata delle attività e delle strutture ospitanti oltre che dei mezzi di trasporto utilizzati.
Nel recente passato episodi di infortunio grave anche con conseguenze letali, hanno coinvolto un certo numero di studenti in viaggio di istruzione.
A questo proposito giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: «[…] all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo». La scelta dei vettori o delle attività non devono: «[…] né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». In caso di sinistro la valutazione della responsabilità andrà fatta: «[…] caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie». In ogni caso: «[…] incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza».

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze scolastiche prevedono la copertura durante il viaggio, oltre che negli specifici rami di Infortunio e Assistenza anche in quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze presenti sul mercato scolastico, evidenzia come la maggioranza della formule assicurative preveda delle limitazioni relativamente ad alcune attività potenzialmente pericolose.
In questo senso, risultano normalmente escluse le attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche. Anche le attività di alpinismo, speleologia, salti dal trampolino, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere sono normalmente escluse.
Diventa quindi fondamentale la verifica delle condizioni contrattuali prima della progettazione delle attività.

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Autobus senza assicurazione

A Montichiari, un Comune della provincia di Brescia, un autobus di ritorno da una gita scolastica, fermato dalla polizia locale, risultava privo di copertura assicurativa. L’Autorità disponeva il sequestro del veicolo, la sanzione amministrativa di 866 euro e la riduzione di cinque punti dalla patente del conducente. Lo riporta un articolo nella cronaca locale di BresciaToday.

La polizza RC Auto è un obbligo

L’Art. 193 del Codice della Strada, stabilisce che non possono circolare: «i veicoli a motore […] senza la copertura assicurativa di legge […]”. Circolare senza assicurazione comporta sanzioni molto pesanti.
I trasgressori, senza assicurazione (o con assicurazione scaduta), sono puniti con una multa fino a 3.471 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione dei punti della patente. La circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, oltre alla sanzione, comporta per il conducente la sospensione della patente per un periodo di dodici mesi.
La restituzione del mezzo avviene quando il proprietario effettua il pagamento della sanzione e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi. A carico del trasgressore restano, inoltre, il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia, del veicolo sottoposto a sequestro.

La responsabilità della scuola

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’episodio, tuttavia, la nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, contiene alcune indicazioni procedurali da non sottovalutare.
In fase di appalto, la scuola è tenuta a chiedere, alla società di trasporti individuata, tutti i documenti relativi alla regolarità dei mezzi di trasporto.
La nota riporta, infatti, che i criteri utilizzati nella scelta del servizio non devono limitarsi all’espetto economico, ma tenere in primaria considerazione la sicurezza.
A tal fine, tra le verifiche che la scuola dovrà mettere in atto, rientra l’idoneità del mezzo di trasporto.
Gli operatori economici devono, quindi, preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Il trasportatore dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. L’impresa, inoltre, dev’essere autorizzata all’esercizio della professione, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) ed avvalersi di conducenti abilitati e di mezzi idonei.
Rientrano nei requisiti di idoneità del mezzo la presenza del cronotachigrafo per il controllo dei tempi di guida, la revisione del veicolo e la polizza assicurativa dello stesso.
Tutte le dettagliate informazioni che devono essere richieste dalla scuola sono riportate nella circolare sopraindicata. Qualora, nonostante le dichiarazioni rilasciate, sorgessero dei dubbi, l’Istituto, o il docente accompagnatore, potranno rivolgersi all’Autorità di Pubblica Sicurezza per un controllo formale dei requisiti.
È bene evidenziare che, in caso di sinistro, ferma restando la Responsabilità diretta dell’impresa appaltante, la scuola potrebbe rispondere per la mancata verifica dei requisiti.

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