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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

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Autobus danneggiato

Il nostro Istituto, nel mese di maggio ha noleggiato un bus per una visita guidata. La società noleggiatrice ci ha contattato qualche giorno fa evidenziando che alcuni dei nostri studenti avrebbero provocato dei danni ad un sedile, chiedendocene il risarcimento.
La polizza assicurativa della scuola copre il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutelano la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto, degli alunni e del personale scolastico. La polizza assicurativa quindi dovrebbe risarcire il danneggiamento al sedile dell’autobus. È opportuno tuttavia fare alcuni approfondimenti.

L’Autonomia scolastica

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, tutte le istituzioni scolastiche, hanno assunto una propria autonomia didattica, amministrativa e organizzativa. Questo aspetto riguarda quindi anche i viaggi di Istruzione.
La nota MIUR 11 aprile 2012 n. 2209, ha precisato che l’effettuazione dei viaggi di istruzione e della visite guidate: “[…] deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa”.
Inoltre, in applicazione dell’Art. 10, punto (e), del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l’Istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per […] l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo […] alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”.

Il regolamento interno

Ne deriva che le singole scuola sono tenute ad elaborare un regolamento interno relativo ai viaggi di istruzione. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano così fonte normativa per le singole scuole sotto il profilo organizzativo.
Il regolamento interno dovrà quindi definire tutte le azioni messe in atto dalla scuola nella gestione dei viaggi di istruzione e nelle visite guidate. Il documento definirà quindi le modalità di acquisizione dei servizi ma anche le funzioni cui sono tenuti i Docenti accompagnatori.
Con la Circolare Ministeriale 03 febbraio 2016 n. 674, proprio in relazione agli autobus, viene richiamata l’idoneità del mezzo di trasporto.
Il Docente accompagnatore dovrà quindi, prima della partenza, verificare le condizioni del mezzo, segnalando al conducente eventuali danni già presenti.
Ferma restando la buona fede dei soggetti coinvolti, nessuno però può impedire di pensare che, nel caso specifico, il sedile fosse già danneggiato prima della partenza.
Inoltre eventuali contestazioni della Società noleggiatrice dovranno pervenire all’Istituto in tempi e modi congrui a stabilire il nesso causale.
La segnalazione, a più di un mese di distanza, potrebbe far sorgere il dubbio che il danno possa essersi verificato in un periodo posteriore a quello del viaggio.
In assenza di questi presupposti, la Società assicuratrice potrebbe negare il rimborso.

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