denuncia inail covid19
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Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), all’Art. 42 comma 2, equipara il contagio da Covid19, in occasione di lavoro, ad infortunio sul luogo di lavoro. Pertanto il contagio è assoggettato all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In relazione al Covid19, l’INAIL ha emesso due circolari: la n. 13 del 03 aprile 2020 e la successiva n. 22 del 20 maggio 2020.

Gli ambiti di tutela INAIL

L’ambito di tutela INAIL non si limita esclusivamente al luogo di lavoro in quanto tale, ma ricomprende anche tutte attività accessorie o strumentali. Tra queste gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare al proprio domicilio (itinere).
Affermare quindi che la denuncia non dev’essere effettuata in quanto non è accertabile se il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro appare francamente un’affermazione debole.
Data la peculiarità dell’infezione, infatti, è impossibile stabilire con certezza dov’è avvenuto il contagio. contratta. Tuttavia l’evidenza clinica della presenza del virus (certificato medico e tampone), a nostro parere, meriterebbe, almeno a un approfondimento di indagine.
Come richiamato nelle circolari INAIL, non sussiste alcun onere in capo all’Operatore scolastico contagiato, a fornire la prova di dov’è avvenuta l’infezione.

La responsabilità del Dirigente scolastico

Allo stesso modo, la denuncia di sinistro non presuppone automaticamente la responsabilità del Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro.
Su quest’aspetto la circolare INAIL n. 13 è particolarmente chiara: «[…] ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale».
Spetterà quindi all’INAIL stabilire, attraverso l’accertamento medico-legale, se esistano i presupposti di indennizzo dell’infortunio.
Il solo certificato medico e la presunzione di contagio, in assenza del risultato del tampone, qualifica l’evento come malattia comune e, a nostro avviso, non dev’essere denunciato.

Le indicazioni operative di INAIL

Nel caso di dubbio è sempre opportuno verificare con la sede INAIL di competenza o direttamente con il Contact Center nazionale, la procedura da seguire. Alcuni Istituti hanno verificato in questo senso e le risposte pervenute consigliano sempre di effettuare la denuncia almeno dal punto di vista precauzionale e cautelativo.

Approfondimenti in materia

Per completezza di informazione segnaliamo l’Approfondimento disponibile sul sito di CISL – Scuola che, richiamando la circolare INAIL n. 13, ricorda come sia: «[…] opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative».
Sempre sullo stesso tema segnaliamo anche l’articolo dello scorso 8 dicembre 2020 apparso sul quotidiano ItaliaOggi a firma di Antimo Di Geronimo rilanciato dal sito web Assinews.it circa la controversa questione malattia/infortunio.

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