termini prescrizione
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Uno studente di terza media del nostro Istituto, cadendo nel cortile della scuola, durante la ricreazione, riportava la frattura dell’incisivo anteriore. La segreteria, effettuava regolare denuncia alla Compagnia Assicuratrice, comunicava gli estremi del sinistro alla famiglia. A distanza di 6 anni, ci contatta la famiglia evidenziando che il sinistro non era ancora stato liquidato. Sentita la Compagnia Assicuratrice, questa risponde che, essendo scaduti i termini di prescrizione, il sinistro non è più indennizzabile. La famiglia minaccia di rivolgersi ad un legale. Qual è il rischio che può correre l’Istituto?

Dell’aspetto relativo ai danni ai denti avevamo già fatto un approfondimento nel nostro articolo dello scorso novembre, tuttavia è opportuno dare alcune precisazioni sui termini di prescrizione.

La prescrizione

La prescrizione, in materia di assicurazione, è regolamentata dall’Art. 2952 del Codice Civile: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda […]”.
Questo comma è stato modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166, e dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, precedentemente il termine di prescrizione era di un anno.

Assicurazione per conto altrui

Le polizze assicurative scolastiche sono una particolare forma di assicurazione regolamentata dall’Art. 1891 del Codice Civile: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel caso in cui l’Istituto scolastico, in qualità di contraente, stipuli il contratto assicurativo pagando il relativo premio, conviene con l’assicuratore che l’indennità verrà corrisposta ad un soggetto terzo (studente o operatore scolastico) già determinato. In questo caso parleremo di assicurazione per conto altrui.
Qualora, al contrario, il terzo non fosse determinato a priori, poiché verrà identificato con chi, al momento del sinistro, era titolare del bene o del diritto, avremo la formula per conto di spetta.
Il Codice Civile, in questi casi, evidenzia come: “il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto [es.: il pagamento del premio o la denuncia di sinistro, come in questo caso], salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.”

Denuncia e gestione del sinistro

Possiamo quindi affermare che, a nostro parere, l’Istituto, effettuando denuncia di sinistro, ha adempiuto correttamente a quanto previsto dal contratto, comunicando alla famiglia anche gli estremi del sinistro.
Allo stesso modo, anche la Società assicuratrice, ha fatto valere il proprio diritto contrattuale.
Chi invece risulta carente è la famiglia dello studente assicurato che ha richiesto il rimborso 4 anni dopo la scadenza dei termini di prescrizione.
Nella fase di comunicazione all’assicurato, o alla sua famiglia, degli estremi di avvenuta denuncia, è sempre opportuno sottolineare l’aspetto relativo alla prescrizione.

Interruzione dei termini di prescrizione

L’assicurato, o la sua famiglia, qualora l’infortunio non si fosse ancora chiuso entro i due anni previsti dalla norma, potrà sempre effettuare l’interruzione dei termini di prescrizione, i sensi dell’ Art. 2945 del Codice Civile, secondo il quale: “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione […]”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla prescrizione delle polizze assicurative scolastiche, puoi contattarci qui.

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