Infortunio scolastico: la prova della responsabilità
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Due genitori campani hanno portato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica per un infortunio occorso al figlio durante l’educazione fisica.

Il fatto

L’episodio che risale all’aprile 2019, coinvolge un ragazzo di seconda media in una scuola della provincia di Napoli. Durante una partita di pallavolo nel campo scolastico, mentre palleggiava indietreggiando, è caduto violentemente appoggiando entrambi i polsi a terra. La caduta ha causato una frattura metafisaria del radio sinistro e un’infrazione metafisaria del radio destro, lesioni tipiche dell’età evolutiva. Secondo i genitori, la caduta sarebbe stata provocata dal brecciolino presente sulla superficie del campo. Essi hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità della scuola per omessa vigilanza degli insegnanti. A sostegno della domanda hanno invocato la responsabilità contrattuale ai sensi degli Artt.  1218 e 2048 del Codice Civile. In subordine, il legale della famiglia ha anche ipotizzato la responsabilità extracontrattuale prevista dagli Artt. 2043 e 2051 del Codice.

Il rigetto della domanda e la posizione del Ministero

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori ma, in via preliminare, ha esaminato il tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero infatti sosteneva il difetto di legittimazione passiva, richiamando la copertura INAIL e l’esonero della Responsabilità Civile. Il giudice ha chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124 vale solo per i danni coperti dall’INAIL. Nel caso concreto, il danno biologico, inferiore al 6 per cento, non è indennizzato e conseguentemente, il Ministero resta parte del giudizio.

Le versioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente

Nel merito dell’evento, il giudice ha rilevato che la dinamica dell’incidente non è stata provata.
I genitori attribuivano la caduta alla presenza di brecciolino sul campo. Un compagno ha però fornito una versione diversa, parlando di inciampo su un sasso durante il gioco. Il ragazzo, ha riferito la presenza di pietre ai bordi del campo, ma ha escluso il brecciolino. L’alunno ha inoltre descritto che il campo fosse in cemento rosso, ben tenuto e liscio.

Il principio della Cassazione sulla prova dei fatti

Il giudice ha evidenziato l’incompatibilità tra le due ricostruzioni. Il brecciolino è materiale fine, mentre il testimone descrive pietre grandi. Il Tribunale ha quindi richiamto quanto precedentemente contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33392 del 2025. Secondo tale principio, non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola ma occorre provare con precisione le precise modalità del fatto concreto. Questo vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.

Assenza di prova sull’omessa vigilanza

Il giudice in conclusione afferma che non è stata neanche dimostrata la carenza di vigilanza. Anche seguendo la versione del testimone, non emerge come gli insegnanti presenti al momento dell’episodio avrebbero potuto evitarlo. Manca quindi la prova del nesso tra condotta omissiva e danno.
Per questo motivazioni il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. I genitori sono stati condannati a rimborsare le spese legali oltre che i costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integra la tutela garantita dall’INAIL rimborsando le spese derivanti da infortuni durante attività didattiche, sportive o parascolastiche. In genere l’Assicuratore rimborsa costi medici documentati, come visite, esami, interventi e fisioterapia, entro i massimali e le eventuali franchigie previste. Di norma include anche gli indennizzi per l’invalidità permanente e la diaria da gesso o ricovero.
Queste coperture operano anche quando non venga riconosciuta la Responsabilità Civile della scuola o del personale. In assenza di responsabilità l’assicurazione interviene esclusivamente per le spese mediche da infortunio distinta dalla responsabilità civile. Responsabilità che richiede la prova di un comportamento colposo del personale oltre che del nesso causale.

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