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Tragedia in gita: l’autista, usava il cellulare alla guida

Importanti sviluppi sul tragico incidente stradale che il 19 maggio scorso, causò la morte di una docente e il ferimento di alcuni alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere della Sera”.

L’accusa della Procura

Quel giorno, nel comasco, lungo la Pedemontana, un pullman tamponò un camion, coinvolgendo anche altri quattro veicoli nel sinistro stradale.
Quando è avvenuto l’impatto, il bus stava riportando a scuola trenta alunni dopo un’uscita didattica.
La docente accompagnatrice, seduta accanto all’autista, morì sul colpo mentre l’autista sessantenne venne ricoverato in terapia intensiva a Varese. Salvi tutti gli alunni, anche se molti hanno riportato ferite e traumi.
Dopo due mesi d’indagini, la Procura di Como ha chiesto formalmente gli arresti domiciliari per il conducente del bus.
Le analisi tecniche effettuate indicherebbero che, al momento dell’impatto, l’autista stava utilizzando il cellulare mentre era alla guida.
Un perito nominato dalla Procura ha esaminato il telefono e acquisito le immagini delle telecamere posizionate sui portali autostradali. I video mostrerebbero chiaramente l’autista con il dispositivo in mano pochi attimi prima del violento tamponamento. Secondo gli investigatori, l’elemento determinante nella dinamica dello scontro, sarebbe stata la distrazione del conducente.
Al momento il giudice non s’è ancora espresso sulla richiesta della misura cautelare.

L’uso del cellulare alla guida

L’uso del cellulare alla guida in Italia è regolato dall’Art. 173, comma 2, del Codice della Strada. Dal 14 dicembre 2024, il Codice della Strada ha introdotto normative più severe riguardanti l’uso del cellulare. L’obiettivo è quello di ridurre gli incidenti causati dalla distrazione al volante.
Ai sensi del comma 3-bis l’uso del cellulare comporta una sanzione fino a 1.000 euro e la sospensione della patente fino a due mesi. La patente inoltre subirà una decurtazione di 5 punti. In caso di recidiva nel biennio successivo, la sanziona aumenta fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi. In questo secondo caso i punti decurtati dalla patente saranno 10.
Il Ministero dell’Istruzione con la Nota 03/02/2016, n. 674 , in collaborazione con al Polizia Stradale, poneva l’accento su quest’aspetto.
«Nel corso del viaggio – riporta la nota – gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus , durante la guida, non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare».

Omicidio stradale

L’omicidio stradale è un reato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 23 marzo 2016, n. 41.
Questa legge ha introdotto l’Art. 589-bis nel Codice Penale.
Per parlare di omicidio stradale, occorre che il decesso sia causato da guida imprudente o irresponsabile, in violazione delle norme del codice della strada.
L’omicidio stradale rientra tra i reati colposi, tuttavia, si distingue dall’omicidio colposo generico perché specifico della circolazione stradale. Ai sensi del codice, il reato prevede un inasprimento della pena nel caso di comportamenti più gravi, come l’abuso di alcool o stupefacenti.
Come per il caso in questione, l’uso del cellulare alla guida, pur non essendo aggravante esplicita, influisce comunque sulla sicurezza stradale in modo significativo. Per questo motivo può essere considerato un fattore determinante nella valutazione della responsabilità penale del conducente coinvolto.

Il profilo assicurativo

Anche nel caso di omicidio stradale, il passeggero danneggiato ha diritto al risarcimento dalla Compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava. Questo è quanto stabilisce il Codice delle Assicurazioni Private all’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Sarà, dunque, l’assicurazione dell’autobus a risarcire i familiari della docente deceduta a causa dell’incidente stradale. In caso di processo, spetterà al Tribunale quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli per la perdita del legame affettivo dei familiari.
Essendo il decesso avvenuto durante l’attività lavorativa, anche l’INAIL riconoscerà ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum. Tuttavia, le somme versate dall’INAIL non si sommano al risarcimento dell’assicurazione RCA del veicolo responsabile dell’incidente che ha causato il decesso.
Anche l’assicurazione integrativa scolastica potrebbe prevedere un risarcimento in caso di morte, purché la copertura risulti attiva e il premio regolarmente versato. Anche in questo caso tuttavia, spetterà al tribunale esprimersi relativamente alla percentuale di intervento.

Per maggiori informazioni sulle polizze integrative scolastiche anche in relazione al caso morte, puoi contattarci qui.

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A scuola con l’e-bike: sfida tra mobilità sostenibile e sicurezza

Al nostro Istituto sono pervenute, da parte del personale e degli studenti, numerose richieste relative alla possibilità di predisporre, all’interno della scuola, una stazione di ricarica per le e-bike. Anche in virtù dei finanziamenti resi disponibili dal PNRR, stiamo valutando l’opportunità di offrire questo servizio. In caso di danneggiamento delle biciclette o della stazione di ricarica la polizza assicurativa risarcisce il danno?

Le e-bike sono un buon modo per percorrere distanze relativamente brevi evitando l’uso di veicoli a motore endotermico, nel tentativo di ridurre, almeno in parte, l’impatto ambientale.
I dati di vendita delle e-bike, diffusi dall’Associazione Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA), evidenziano un trend in crescita. Nel 2024 le biciclette a pedalata assistita avevano raggiunto la quota del 20% del parco ciclistico nazionale, raddoppiando di fatto il dato rilevato nel 2019.
Il forte aumento, spinto anche dagli incentivi statali, ha, tuttavia, messo in evidenza il problema delle stazioni di ricarica.

Stazioni di ricarica e-bike negli uffici pubblici

Le stazioni di ricarica per e-bike negli uffici pubblici sono sempre più diffuse. Installate all’interno o all’esterno degli edifici, permettono a dipendenti e visitatori di ricaricare le proprie biciclette elettriche durante l’orario di lavoro o di visita. Anche la scuola è un edificio pubblico ma, nel caso dell’Istituto scolastico, occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti peculiari. Gli edifici scolastici sono di proprietà dell’Ente Locale (Comune o Provincia) dati in concessione al Ministero dell’Istruzione. Ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, l’Ente proprietario è responsabile della sicurezza degli impianti e si assume l’onere del pagamento dell’energia elettrica. Una stazione di ricarica per veicoli elettrici, non solo potrebbe creare problemi di sicurezza, ma innalzare, anche sensibilmente, il consumo energetico. Per questo motivo, l’installazione di una centrale di ricarica dovrà essere, quindi, concordata e autorizzata dall’Ente proprietario dell’immobile.

Rischi e criticità

Se le stazioni di ricarica per e-bike nella scuola offrono indiscutibilmente vantaggi di comodità e praticità, potrebbero, tuttavia, presentare alcuni rischi o potenziali criticità. Proviamo a fare una rapida analisi:

  • Incendio – Sia il caricamento eccessivo che le batterie difettose, possono aumentare il rischio di incendio delle batterie a ioni di litio. Il sovraccarico può causare un accumulo di calore e portare alla “fuga termica”, una reazione incontrollata causa di incendio. Il rischio di incendio potrebbe ampliarsi qualora la stazione di ricarica fosse posta in un locale chiuso. In questo caso l’incendio potrebbe diffondersi anche all’edificio.
  • Furto o danneggiamento del veicolo – Il costo di un’e-bike varia in relazione al modello e alle prestazioni del mezzo. Il prezzo medio di una bicicletta nuova, di buona qualità, oscilla tra 1.000 e 3.000 euro, ma può superare anche 5.000. Il danneggiamento o il furto della bicicletta, o anche solo quello della batteria, insieme alla perdita economica può generare polemiche sulle eventuali responsabilità.

In entrambi i casi è consigliabile che l’Istituto scolastico normi, all’interno del Regolamento scolastico, l’uso della stazione di ricarica, evidenziando i termini e i limiti d’utilizzo.

Il profilo assicurativo

In caso di incendio, il responsabile è tenuto a risarcire il danno provocato. Qualora l’incendio scaturisse da veicoli elettrici, questo potrebbe essere causato dalle batterie, da errato utilizzo dell’impianto oppure dal cattivo funzionamento della stazione di ricarica. Sarà solo una perizia, quindi, a stabilire la responsabilità dell’evento.
Nel caso di danno o furto dell’e-bike bisogna premettere che, difficilmente, il danno sarà risarcito dalla polizza assicurativa scolastica. Nel contesto scolastico, il permesso di parcheggiare all’interno dell’edificio, o delle pertinenze, non implica una responsabilità diretta dell’Istituto in caso di furto o danno.
Per far scattare la responsabilità, infatti, il danneggiamento da parte di ignoti deve avvenire in un parcheggio a pagamento e custodito. Di più, le polizze integrative stipulate dalla scuola escludono, di norma, la responsabilità diretta per i beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
Da ultimo, qualora le colonnine di ricarica fossero di proprietà dell’Istituto, come per tutti gli altri beni, sarà opportuno stipulare una polizza specifica chiamata Property.
La garanzia risarcirebbe eventuali danni o furti, sia alla stazione stessa che ai cavi e agli accessori. 

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Scuola: in arrivo un nuovo Codice di Comportamento per i docenti

Alla fine dello scorso giugno, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’introduzione un nuovo codice di comportamento per i docenti. Lo riporta un’intervista ripresa e pubblicata dal sito: “Virgilio-Scuola”.

Il Codice di comportamento

In base al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è previsto un codice etico che tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rispettare. La norma, aggiornata nel giugno 2023, è in applicazione dell’Art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La norma definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono essere tipici dei dipendenti pubblici. Rientrano nel codice di comportamento anche l’uso dei mezzi di informazione e dei social network. Ai sensi dell’Art. 11-ter, le opinioni personali pubblicate sulle piattaforme telematiche non devono mai essere riconducibili all’Amministrazione da cui si dipende. Inoltre: «il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza».
Il Codice di comportamento dei dipendenti della scuola andrà quindi a integrare quello previsto per tutti i dipendenti pubblici.

I fatti al centro del clamore mediatico

La decisione del ministro sembra legata a due episodi che hanno visto coinvolti i docenti della scuola. Primo tra tutti quello del docente di un liceo romano sospeso dal servizio per tre mesi lo scorso anno, per aver apertamente criticato il Ministro dell’Istruzione. Un secondo caso, quello più discusso, si riferisce al docente di un liceo del napoletano che augurava la morte alla figlia della Presidente del Consiglio.
«È evidente – ha detto Valditara – che l’autorevolezza di un docente, passa anche dall’immagine che egli dà di sé stesso e dalla sobrietà dei suoi comportamenti».
Una commissione di esperti legali sta lavorando in stretta sinergia con il Ministero per definire le nuove regole comportamentali. Il documento si ispirerà a esperienze precedenti maturate anche in altre amministrazioni pubbliche. La pubblicazione è prevista all’inizio del prossimo anno, dopo il completamento del lavoro congiunto.
Resta inteso che ogni singola Amministrazione scolastica potrà elaborare una propria politica per i social media. I programmi d’azione definiranno le condotte dannose per l’immagine dell’ente, variando secondo ruolo e responsabilità del personale.

Il profilo assicurativo

Indipendentemente dal Codice di comportamento e dalle sanzioni previste, diffamazione e minacce sono reati.
La diffamazione, punita dall’Art. 595 del Codice Penale, si verifica quando si lede la reputazione di una persona offendendola in pubblico. La minaccia, punita dall’Art. 612 del Codice Penale, si concretizza quando si minaccia qualcuno di un danno ingiusto, causando timore o turbamento nella vittima.
Per quanto riguarda il reato, in linea generale, questo non è mai contemplato nelle coperture assicurative.
In relazione alle polizze assicurative, resterà, quindi, escluso il risarcimento del danneggiato. Allo stesso modo non sarà risarcita la sanzione o l’eventuale azione disciplinare nei confronti del responsabile.
Uno strumento applicabile è la tutela legale, qualora sia previsto anche il profilo penale.
È bene, tuttavia, evidenziare che la copertura assicurativa stipulata dalla scuola, potrebbe avere delle limitazioni. La tipologia di contratto, infatti, esclude la possibilità di risarcimento per le spese conseguenti a controversie fra Contraente ed Assicurato assicurati con la stessa polizza. Spesso l’esclusione è prevista anche tra le Compagnie di Assicurazione che operano all’interno dello stesso contratto.

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Alternanza Scuola-Lavoro: cade da un’impalcatura a 17 anni

Ennesimo grave infortunio che vede coinvolto uno studente impegnato in un’azienda durante l’alternanza Scuola-Lavoro. L’episodio è accaduto in provincia di Pordenone. Lo riporta un articolo di cronaca di RaiNews.

Il fatto

Lo studente, un 17enne, è precipitato da circa tre metri d’altezza, all’interno di un’autofficina di riparazione veicoli industriali a Maron di Brugnera.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando all’interno dell’azienda.
L’allarme è scattato immediatamente. Il personale presente ha chiamato il numero d’emergenza 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza.
Il giovane ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. I sanitari hanno stabilizzato il ferito e disposto il trasferimento in ospedale. Vista la gravità della caduta, è stato attivato l’elisoccorso.
Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per verificare le condizioni del luogo dell’incidente.
Non è ancora chiaro se lo studente fosse in PCTO oppure stesse svolgendo un semplice stage. Spetterà quindi agli inquirenti stabilire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza previste nei contesti di alternanza scuola-lavoro.

Tragedie in alternanza scuola-lavoro: le risposte istituzionali

L’infortunio è avvenuto il giorno dopo la pronuncia del tribunale in relazione a un’altra drammatica vicenda, quella che vide coinvolto lo studente Giuliano De Seta. L’alunno, anch’esso in PCTO, nel settembre del 2022, morì schiacciato da una pesante lastra di metallo. In quell’occasione, le indagini evidenziarono gravi carenze nella gestione della sicurezza sul lavoro e la mancanza di efficaci modelli di sicurezza. Il titolare dell’azienda e un tecnico hanno scelto la strada del patteggiamento. Archiviate invece le posizioni della Dirigente dell’Istituto scolastico, del tutor scolastico e dell’operaio che affiancava l’alunno al momento dell’incidente. La famiglia di Giuliano De Seta, in sede civile, aveva già ricevuto un risarcimento di circa 1,4 milioni di euro da parte delle assicurazioni dell’impresa e della scuola.
La sentenza De Seta segue, a distanza di pochi mesi, quella legata a un altro drammatico evento, accaduto sempre nel 2022. In quell’occasione lo studente 18enne Lorenzo Parelli, nell’ultimo giorno di stage in una carpenteria metallica, morì, colpito alla testa da una putrella. Anche in questo caso, la famiglia venne risarcita in sede civile. In sede penale, il titolare dell’impresa ha patteggiato, l’impresa ha subito una sanzione amministrativa e due dipendenti sono stati condannati per mancata vigilanza.
Le due tragedie, avvenute a pochi mesi di distanza, provocarono una forte emozione nell’opinione pubblica, nella scuola e nelle Istituzioni pubbliche.
La prima reazione fu la nascita della “Carta di Lorenzo”. Il documento è un impegno, sottoscritto nel 2023 dall’Amministrazione regionale Friuli-Venezia-Giulia, insieme a scuole e imprese, per garantire maggiore sicurezza nei percorsi di formazione professionale degli studenti.
A livello legislativo, il governo approvò la Legge 3 luglio 2023, n. 85, istituendo un fondo economico a sostegno delle famiglie degli studenti deceduti.

Il profilo assicurativo

Le attività di alternanza, per la loro intrinseca natura, comportano sempre dei rischi, potenzialmente anche molto gravi. Ai sensi della Circolare INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, questo tipo di attività di fatto è assimilabile al lavoro. Conseguentemente gli studenti rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria offerta dall’INAIL.
Gli infortuni sono quindi indennizzabili secondo la regolamentazione vigente in materia. L’INAIL tuttavia eroga prestazioni economiche solo in caso invalidità permanente pari o superiore al sei per cento. In caso di morte il vitalizio è garantito esclusivamente al coniuge/convivente e/o ai figli della vittima.
Al di fuori di questi aspetti, prima dell’introduzione del fondo per i famigliari degli studenti deceduti in occasione delle attività formative, non erano previsti risarcimenti.
Per questo motivo, ormai da anni è emersa con urgenza l’opportunità di stipulare una polizza integrativa a tutela degli studenti e delle loro famiglie. Ad oggi, quasi tutti gli Istituti scolastici attivano coperture assicurative integrative specifiche anche per i PCTO.
Un’adeguata assicurazione aggiuntiva tutela gli aspetti non garantiti dall’INAIL, riconoscendo risarcimenti, commisurati alla gravità dell’infortunio, per danni fisici permanenti o psicofisici. La copertura integrativa, di norma, include anche la Responsabilità Civile, proteggendo l’Istituto in caso di accertata responsabilità durante il PCTO.

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Conformità nei Contratti Assicurativi

Il Codice dei Contratti pubblici, impone all’Amministrazione appaltante l’obbligo di collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi. Circa i nuovi contratti assicurativi che il nostro Istituto scolastico andrà a stipulare quest’anno, quali sono i requisiti di conformità? Chi deve occuparsi della verifica e, nel caso non risultassero conformi, cosa dobbiamo fare?

L’Art. 116 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione all’appalto di servizi e forniture, prevede la verifica di conformità. La verifica tende sostanzialmente a garantire la qualità della prestazione e il rispetto del contratto, ovvero che le garanzie offerte siano effettivamente quelle richieste. In seconda istanza, la conformità tende a evitare future controversie garantendo che il contraente, o nel caso l’assicurato, riceva effettivamente le prestazioni previste dal contratto. Da ultimo, la verifica di conformità autorizza la Stazione appaltante al pagamento della prestazione o, come nel caso dell’assicurazione, del premio.

Ciclo di vita dei contratti

Prima di entrare nel merito dei requisiti di conformità e del loro processo di verifica è bene, tuttavia, fare alcune premesse di carattere generale.
Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce il concetto di “Ciclo di vita dei contratti“. Ai sensi della norma, l’attività negoziale, finalizzata alla stipula del singolo contratto, dev’essere sempre preceduta dall’attività di programmazione e progettazione.
In altre parole l’Amministrazione appaltante, prima di effettuare qualsiasi acquisto, dovrà definire precisamente sia le reali esigenze che i requisiti del contratto.
Solo espletata questa fase sarà possibile procedere con la selezione e, contestualmente alla stipula, alla verifica della conformità.

Programmazione e progettazione dei contratti assicurativi

I contratti assicurativi in generale, e quelli scolastici in particolare, sono prodotti complessi che necessitano della necessaria adeguatezza. Un contratto adeguato non è semplicemente un articolato di clausole favorevoli, bensì l’opzione migliore tra specifiche esigenze e offerte assicurative realisticamente reperibili. Il broker assicurativo capace è, anche nella scuola, il soggetto che coniuga al meglio questi aspetti. Da un lato identifica i rischi della singola Amministrazione, dall’altro è in grado di redigere le condizioni contrattuali che meglio si adattano alle esigenze, ma soprattutto che trovano risposta positiva da parte degli assicuratori.

L’accettazione del capitolato

Se l’elaborazione delle condizioni contrattuali, successiva all’analisi delle esigenze dell’Istituto, è adeguata, troverà riscontro positivo nell’Assicuratore, che accetterà la richiesta dalla scuola.
Al contrario, a fronte di progettazione non corretta, non garantisce garanzie o premi inadeguati, l’Assicuratore non accetterà la proposta di contratto e ne proporrà una propria.
L’attività del broker in questo senso è sartoriale. Il professionista progetta e confeziona un contratto sulle reali necessità dell’Amministrazione appaltante. L’accettazione del capitolato redatto dal broker diventa di fatto l’indicatore della qualità del servizio.
L’alternativa è un contratto non adeguato, in toto o in parte, alle esigenze della scuola.

I requisiti di conformità delle polizze assicurative

In linea preliminare, un contratto assicurativo deve rispettare la normativa vigente. I contratti assicurativi sono disciplinati dagli articoli dal 1882 al 1932 del Codice Civile, in combinato disposto con il Codice delle Assicurazioni Private.
I requisiti di conformità delle singole polizze variano a seconda del tipo e dell’applicazione nel contesto di riferimento. Va da sé che l’accettazione del capitolato già dovrebbe rispondere alla verifica di conformità.
Nel caso l’Assicuratore rispondesse con un testo contrattuale alternativo o standardizzato l’onere della verifica della conformità ricade sul RUP o sul Direttore dell’esecuzione.
Effettuare la verifica di conformità di un prodotto assicurativo non è sempre facile. Oltre al controllo sulle somme assicurate è necessario analizzare nel dettaglio il testo di ogni singolo articolo della polizza.
La modifica del contratto proposto o la presentazione di un testo redatto dall’Assicuratore potrebbe infatti arrivare anche a escludere il risarcimento o l’indennizzo.
L’apporto consulenziale del broker assicurativo specializzato, anche in questi casi potrebbe risultare particolarmente utile. Ai sensi dell’Art. 116, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, infatti, per i servizi di elevata complessità, le stazioni appaltanti possono ricorrere a soggetti esterni.
Nel caso di inadeguatezza che comprometta la conformità del contratto, anche attraverso l’intervento del broker, l’Amministrazione potrà richiedere all’Assicuratore, la rinegoziazione.

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività del broker e la verifica di conformità dei contratti assicurativi nella scuola, contattaci qui.

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INAIL: infortuni studenti in aumento nel 2025

Le denunce di infortunio degli studenti, presentate all’INAIL nel primo trimestre 2025 sono aumentate di quasi due punti percentuali rispetto al 2024.
È quanto appare dal bollettino trimestrale pubblicato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, disponibile sul proprio sito web.

Gli infortuni degli alunni a scuola

Un’analisi in chiaroscuro quella riportata dall’INAIL. Le regioni che hanno avuto il maggior incremento numerico di denunce sono prevalentemente quelle del nord. Prima su tutte il Piemonte (+10%), seguita da Veneto (+8,23%) e Lombardia (+3,38%). Ma incrementi, seppur numericamente inferiori, sono riscontrabili anche in Campania, nelle Marche, Umbria, Puglia e Sardegna.
In netta controtendenza le Regioni Toscana (-9,59%), Lazio (-7,53%), Emilia Romagna (-4,01%) e Liguria. In calo, anche se con percentuali più contenute: Calabria, Sicilia e una buona parte delle Regioni del centro-sud.
Il 96% delle denunce riguarda gli studenti delle scuole statali, il restante 4% gli studenti delle scuole non statali e private.
L’analisi riporta anche le denunce degli infortuni occorsi agli studenti, in itinere. Ma come evidenzia il rapporto è parziale. Rientrano infatti nell’ambito di tutela solo gli infortuni avvenuti nel tragitto tra la scuola e il luogo in cui lo studente svolge l’esperienza lavorativa.

Infortuni con esito mortale occorsi agli studenti

Un dato degno di rilievo è quello relativo alla morte degli studenti in occasione delle attività scolastiche. Il numero degli infortuni con esito mortale su tutto il territorio nazionale aumenta del 150%. A fronte dei due sinistri mortali rilevati nello stesso periodo (gennaio-marzo 2024), i casi nel 2025 salgono a cinque. Quattro di questi durante le esperienze di PCTO e uno in itinere.
La Regione maggiormente interessata è la Lombardia con tre casi, gli altri due rispettivamente in Campania e in Alto Adige.

Gli infortuni agli studenti in PCTO

Gli ultimi aggiornamenti INAIL, del maggio 2025, evidenziano un’ulteriore acutizzazione del fenomeno. L’incremento degli infortuni, per l’anno in corso, rispetto al 2024 avrebbe superato i 34.000 episodi, registrando un incremento percentuale del 3,1%.  Tra questi, ben 770 casi hanno coinvolto studenti impegnati nei PCTO.

L’interrogazione parlamentare

L’incremento dei sinistri e la loro gravità è alla base di un’interrogazione presentata da alcuni parlamentari dell’opposizione ai Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro.
L’interpellanza evidenzia inoltre perplessità sull’eventuale scelta del Governo di introdurre i PCTO già a partire dal secondo anno delle scuole tecniche. Secondo i latori dell’interrogazione, questa misura rischia di aumentare l’esposizione degli studenti a pericoli evitabili, senza apportare concreti benefici alla loro formazione o sicurezza.
A sua volta il Ministro del Lavoro ha proposto l’estensione strutturale dell’assicurazione INAIL per gli studenti.

Il profilo assicurativo

Più volte siamo tornati sull’opportunità della polizza integrativa nelle scuole. Pensare comunque che questa sia l’unica soluzione in relazione agli infortuni degli studenti sarebbe illusorio soprattutto in alcune attività ad alto rischio come i PCTO. Le soluzioni per mettere in sicurezza gli studenti vanno cercate altrove, e legate alla progettazione, programmazione e prevenzione dell’attività piuttosto che al risarcimento del danno.
Solo successivamente si potrà pensare a soluzioni assicurative coerenti ed efficaci. L’INAIL, proprio in virtù del suo ruolo istituzionale, assolve un ruolo sociale fondamentale, ma certamente non può sostituirsi alla scuola sotto l’aspetto preventivo. Inoltre l’Istituto, correttamente, tutela solo gli infortuni particolarmente gravi erogando prestazioni sanitarie ed economiche solo in caso di morte o di gravi invalidità permanenti. Fuori da questi aspetti “limite” la tutela assicurativa è delegata alle assicurazioni private.

Se desideri maggiori informazioni sulle tutele assicurative INAIL e private nella scuola, contattaci qui.

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Festa di maturità con infortunio

I festeggiamenti, eccessivamente esuberanti, dopo l’esame orale della maturità, hanno provocato l’infortunio di una commissaria d’esame. Orali sospesi in un Istituto superiore Livornese. Ne parla in un articolo di cronaca il quotidiano “il Tirreno”.

Il fatto

Un docente, mentre usciva dall’ITI Galilei di Livorno è scivolato sulla fanghiglia di uova, farina e spumante che ricopriva il marciapiede davanti alla scuola. La poltiglia era il risultato dei festeggiamenti riservati ad alcuni alunni dopo l’esame orale per la maturità 2025. Per sua fortuna nulla di grave, solo i vestiti sporchi.
Meno bene è andata invece ad una collega, membro di una commissione d’esame. La docente è stata ricoverata in ospedale con un danno alla spalla. Risultato? La sospensione degli orali della commissione d’esame per l’assenza della commissaria infortunata. I lavori sono ripresi solo il giorno successivo dopo la nomina di un supplente.
Episodi analoghi sembrano non essere isolati ma interessano diverse scuole della città. Il Sindaco, al fine di garantire la sicurezza all’esterno degli Istituti scolastici, ha emanare una specifica ordinanza.
Quello di Livorno, però, non sembra un caso isolato. Episodi simili si registrano anche in scuole della Liguria e della Lombardia, segno di un fenomeno ben più ampio e radicato.

La responsabilità penale

Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato.
Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Per lo stesso motivo, l’autore del gesto, potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.
Circa il livello di responsabilità, in via del tutto teorica, appare poco sostenibile un coinvolgimento diretto dell’Istituto scolastico nell’evento accaduto. Gli episodi infatti si sono verificati al di fuori dell’edificio scolastico, su suolo pubblico. La scuola quindi, in quel momento, non esercitava una vigilanza diretta sugli studenti coinvolti. Inoltre non risulta dimostrato che siano stati gli studenti iscritti a causare direttamente una situazione di pericolo. Ne deriva che, sebbene si possa ipotizzare un nesso causale tra il comportamento degli studenti e l’evento, esso non risulta provato con sufficiente certezza.

Il profilo assicurativo

L’infortunio subito dalla docente, essendo accaduto sulla pubblica via in occasione del rapporto di lavoro (itinere), rientra tra quelli tutelati dall’INAIL.
Qualora la docente avesse pagato il premio assicurativo nella scuola di appartenenza, sarebbe tutelata anche dalla polizza scolastica integrativa.
È bene evidenziare che la polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità diretta della scuola nell’evento, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Le più complete formule assicurative scolastiche, nel ramo della Responsabilità Civile, offrono copertura anche per danni causati dagli studenti durante il tragitto casa-scuola.
Tale tutela si applica esclusivamente agli studenti ed è limitata nel percorso tra l’istituto scolastico e l’abitazione o viceversa.

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ANAC proroga l’uso della PCP: semplificazione per le scuole negli Affidamenti Diretti sotto i 5.000 Euro

Ennesima proroga per utilizzare l’interfaccia web (PCP) messa a disposizione dall’ANAC per gli Affidamenti Diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Il provvedimento, approvato dal Consiglio di ANAC, è disponibile dal 19 giugno 2025, sul sito dell’Autorità.

L’obbligo dell’utilizzo delle Piattaforme Digitali per gli acquisti

Dal gennaio 2024, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici aveva previsto che le Pubbliche Amministrazioni, per tutti gli acquisti, utilizzassero le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD).
Il processo aveva evidenziato, fin da subito, svariati problemi. I più comuni erano la difficoltà di accesso o di utilizzo e il verificarsi di errori nell’interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). A questi va aggiunta la mancanza di uniformità tra le diverse PAD utilizzate dalle stazioni appaltanti.
Per ovviare a queste difficoltà, a parziale deroga del Codice ed esclusivamente per gli appalti inferiori a 5.000 euro, l’ANAC aveva consentito l’accesso diretto alla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
La deroga all’uso delle PAD per i micro-affidamenti introdotta nel gennaio 2024 venne progressivamente, prorogata fino al 30 giugno 2025.

Le motivazioni della proroga

L’ANAC, sul proprio sito istituzionale, chiarisce come il nuovo provvedimento è stato pensato prevalentemente per le piccole amministrazioni pubbliche come scuole e piccoli Comuni.
L’utilizzo della Piattaforma dell’ANAC, al fine di garantire gli obblighi previsti, interviene nei casi di difficoltà o impossibilità d’uso delle piattaforme digitali.
«Da più parti – dichiara il Presidente ANAC – sono giunte richieste di prorogare l’uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall’Autorità. Con questo provvedimento abbiamo voluto ancora una volta andare incontro alle esigenze dei comuni e delle amministrazioni, specie quelle di dimensioni ridotte, favorendo la semplificazione. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro».
ANAC evidenzia anche come, nel 2024, sono stati rilasciati 3,4 milioni di Codici Identificativi Gara (CIG) relativi ad affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. L’ammontare medio di ogni affidamento è stato di 1.480 euro.

La durata della proroga e l’assenza di motivazione

Rispetto alle deroghe precedenti, in quest’occasione non è stata comunicata una scadenza definita. La proroga, allo stato attuale, è quindi sine die.
Se è incontestabile che l’uso della PCP-ANAC sia consentito nel caso di impossibilità (malfunzionamento) delle PAD, meno chiaro è cosa l’Autorità definisca con difficoltà.
Secondo l’opinione prevalente, per Affidamenti Diretti inferiori a 5.000 euro, l’Amministrazione potrà optare per la PCP qualora ritenesse la PAD troppo complessa o inadatta.
Resta tuttavia palese che l’uso della PCP non esenta l’Amministrazione dal richiedere all’Operatore Economico un’offerta corredata della regolare documentazione: tecnica, amministrativa ed economica.
Nella Determina, l’Amministrazione appaltante non dovrà quindi, fornire particolari motivazioni a patto che sia sempre richiamato il provvedimento ANAC.

I contratti assicurativi

I premi dei contratti assicurativi integrativi per alunni e operatori difficilmente hanno importi inferiori ai 5.000,00 euro. Al contrario, i premi di altre polizze stipulate dalla scuola, come quelle a tutela dei beni dell’Istituto, hanno di norma importi molto più contenuti. Questo vale anche nei casi di poliennalità.

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Il Principio di Rotazione nei contratti assicurativi

Il nostro Istituto scolastico, nei prossimi mesi, vedrà la scadenza dei contratti assicurativi. Alla luce della positiva esperienza maturata in questi anni, vorremmo riaffidare il contratto alla Società uscente ma, alcuni ci dicono non sia possibile. Il problema starebbe nell’obbligatorietà di applicazione del Principio di Rotazione. È davvero così?

Sul Principio di Rotazione continuano a perdurare dubbi e incertezze. Questo stato di cose porta ad alimentare leggende, più o meno attendibili, spesso portate dagli operatori economici in funzione del proprio interesse specifico. A fare un po’ di chiarezza, proprio in relazione all’aspetto assicurativo, è intervenuto il TAR Campania con la recente sentenza n. 3671 dell’8 maggio 2025.

Il Principio di Rotazione

Il Principio di Rotazione è normato dall’Art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’obiettivo principale del Principio di Rotazione negli appalti pubblici è favorire la concorrenza, prevenendo la cristallizzazione di relazioni esclusive tra stazioni appaltanti e operatori economici.
Impedire la creazione di monopoli o oligopoli, infatti, apre a tutti gli operatori economici la possibilità di accedere agli appalti. La maggiore competizione, inoltre, potrebbe favorire una migliore qualità e innovazione nell’esecuzione dei contratti. Da ultimo, la riduzione della dipendenza da un singolo fornitore, contribuisce a limitare il rischio di comportamenti illeciti.

L’applicazione del Principio di Rotazione

il Principio di Rotazione si applica qualora l’Amministrazione scelga come procedura di assegnamento dell’appalto l’Affidamento Diretto. Le soglie economiche per l’Affidamento Diretto sono precisamente indicate all’Art. 50, comma 1, lett. (a) e (b) del Codice. Nel caso dei servizi, tra cui anche quelli assicurativi, la soglia limite deve essere < a 140.000,00 euro.
Ai sensi dell’Art. 49 del Codice, comma 2, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente di un appalto rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi. Sono, di conseguenza, esclusi dall’applicazione del Principio di Rotazione, gli operatori economici che hanno presentato offerta in precedenti selezioni, ma che non si sono aggiudicati la commessa.

La deroga al Principio di Rotazione

Stabiliti, quindi, i casi in cui è obbligatorio applicare il Principio di Rotazione, vediamo insieme in quali casi è possibile derogare.
Una prima possibilità è offerta dal comma 3 dell’Art. 49 del Codice. Qualora l’Amministrazione abbia suddiviso il proprio regolamento di contabilità in fasce economiche, la rotazione non si applica in modo automatico. La rotazione, quindi, non si applica se l’appalto rientra in una fascia economica diversa rispetto a quella relativa alla precedente aggiudicazione.
Il successivo comma 4 prevede che non si applichi il Principio di Rotazione qualora ci si trovi in presenza: «dell’effettiva assenza di alternative». Sul punto, tuttavia, il legislatore con il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, evidenzia come l’esclusività del servizio non possa essere l’unico presupposto per il riaffidamento all’uscente. L’appalto, infatti, potrà essere riaffidato solo: «previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa».
Un’ulteriore possibilità per derogare al Principio di Rotazione è contenuta nel comma 5. Qualora l’Amministrazione, al posto dell’Affidamento Diretto, optasse, anche sotto-soglia, per una procedura negoziata senza bando – art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice – competitiva e aperta al mercato, verrebbe meno l’obbligo della rotazione.
Un ultimo aspetto attraverso il quale è possibile operare in deroga alla rotazione è previsto al comma 6, relativamente all’esiguità dell’importo economico. «È comunque consentito derogare all’applicazione del Principio di Rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro».

La sentenza del TAR Campania

Il ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania è stato proposto in relazione alla procedura, messa in atto dalla Centrale di Committenza regionale, per l’affidamento di un servizio assicurativo.
L’Amministrazione ha effettuato una formale manifestazione di interesse con richiesta di preventivi, procedendo quindi a un Affidamento Diretto al fornitore uscente.
Molteplici sono gli aspetti presi in esame e sui cui s’è pronunciato il Tribunale, alcuni anche molto tecnici. Su tutti si evidenzia come, a un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e proposte tecnico-economiche debba seguire una procedura aperta al mercato. La sola raccolta di preventivi non consente l’Affidamento Diretto in deroga al Principio di Rotazione.

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Sicurezza a scuola: il nuovo accordo Stato-Regioni

Il 17 aprile scorso è stato firmato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’accordo è ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L’obiettivo è garantire uniformità nazionale nella formazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ne parliamo con l’Ing. Paolo Pieri, RSPP nella scuola, formatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro e autore di svariate pubblicazioni sulla stampa specializzata.

Paolo, in estrema sintesi, cos’è l’Accordo Stato-Regioni in relazione alla sicurezza?

L’Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro, nasce il nel dicembre 2011 in applicazione dell’Art. 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il provvedimento segna un punto di svolta nella regolamentazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è di uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.
Tuttavia a ben guardare, prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro ha origini più antiche. Le prime indicazioni normative risalgono al D. Lgs.  19 settembre 1994, n. 626. Il presente accordo quindi diventa solo la normale evoluzione tesa ad aggiornare e uniformare i percorsi formativi per le diverse figure professionali coinvolte nella sicurezza.

Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni?

L’obiettivo è quello di accorpare e abrogare i precedenti accordi, creando un quadro applicativo più moderno e coerente. Il nuovo accordo si concentra sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all’aggiornamento delle competenze e alla gestione delle attività di formazione. Particolari novità riguardano i contenuti, l’organizzazione didattica e i requisiti formativi per tutti i soggetti del sistema prevenzione. In altre parole, l’obiettivo è migliorare la qualità, tracciabilità ed efficacia dei percorsi formativi.

Nel concreto cosa cambia?

Svariate sono le novità, alcune di grande impatto pratico e organizzativo anche nella scuola.
In prima battuta, il lavoratore deve ricevere la formazione prima dell’inizio dell’attività e prima dell’assegnazione alla mansione. L’Accordo Stato-Regioni 2025 ha chiarito che la formazione non può più essere completata entro 60 giorni dall’assunzione, diventa quindi obbligatoria la formazione immediata.
Vengono anche introdotti alcuni obblighi precisi su progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi.

Puoi farci qualche esempio?

C’è la riduzione del numero massimo di partecipanti ai corsi e l’obbligo della verifica al termine dell’attività. È inoltre regolamentata l’erogazione della formazione in videoconferenza.
Sugli attestati di frequenza dev’essere inserito il codice fiscale del partecipante ed è imposto l’obbligo di conservazione del fascicolo del corso per 10 anni.
Anche le scadenze per gli aggiornamenti sono state ridefinite.
Di particolare nota è quella legata all’aggiornamento obbligatorio per i Dirigenti, datori di lavoro.
Tutti dovranno frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, un nuovo corso obbligatorio di almeno 16 ore. Il corso dovrà essere suddiviso in due moduli. Uno giuridico-normativo legato a obblighi, responsabilità penali, organi di vigilanza. Un secondo modulo dovrà definire la gestione e l’organizzazione della sicurezza, prevenzione e protezione. Alla formazione iniziale seguirà un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni.
L’accordo prevede infine l’introduzione di nuovi corsi, tra cui quello per i datori di lavoro, non RSPP.
Un ulteriore importante aspetto riguarda i preposti. Il preposto dovrà essere designato e formato formalmente. La formazione per questi soggetti dovrà avvenire esclusivamente in presenza o in videoconferenza, escludendo la modalità e-learning. Per il preposto il corso iniziale passa da 8 a 12 ore mentre l’aggiornamento passa da 5 a 2 anni.
Un’ultima novità di rilievo è il monitoraggio post-formazione da parte del datore di lavoro. Non basterà più la sola valutazione finale del corso. Il datore dovrà controllare, nel tempo, se le conoscenze apprese sono applicate concretamente sul luogo di lavoro.

Per la scuola in particolare, quali sono le novità introdotte?

La scuola è una realtà complessa, con un nutrito e articolato numero di attività anche molto differenti tra loro. Per questo motivo, la gestione della sicurezza, dovrebbe essere più precisa e specifica rispetto a un’azienda tradizionale. La cultura della sicurezza nella scuola è oltremodo fondamentale per proteggere soggetti in giovane età come gli studenti, ma anche i docenti e il personale. La formazione tesa a prevenire incidenti e sinistri, assume quindi un ruolo cardine.
Dal punto di vista normativo l’Accordo Stato-Regioni non prevede differenze tra imprese e scuola. Tuttavia a mio parere è bene sottolineare due aspetti. In primo luogo l’Accordo identifica i contenuti minimi della formazione. Alla luce della complessità del settore, nulla osta tuttavia che questi possano essere ampliati e integrati in base all’analisi specifica dei bisogni del singolo Istituto. Sulla scorta della mia esperienza professionale specifica, fermo restando aspetti simili, le esigenze di sicurezza sono molto diverse tra un Istituto Comprensivo e un Professionale.
Un secondo aspetto è quello relativo al soggetto erogatore della formazione. La scuola è una realtà poliedrica e articolata, con dinamiche specifiche. In fase di scelta del soggetto formatore, l’Istituto scolastico dovrebbe tenere in considerazione la preparazione specifica del candidato. Questa valutazione deve riguardare sia il mercato di riferimento sia l’indirizzo scolastico. È importante scegliere formatori competenti in relazione alla tipologia specifica dell’indirizzo di studio.


L’Ing. Paolo Pieri ha conseguito la laurea in ingegneria civile sezione edile presso il Politecnico di Torino. Dal 1991 ad oggi è docente a tempo indeterminato nelle cattedre di topografia, progettazione, costruzioni, impianti e gestione sicurezza dei cantieri. Dal 1992 svolge l’attività di ingegnere libero professionista, occupandosi sia di progettazione architettonica, strutturale e sia di direzione lavori e coordinamento sicurezza nei cantieri edili. Dal 1998 è consulente per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro per ditte private ed enti pubblici e dal 2000 ricopre l’incarico di RSPP nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Torino. Docente formatore nell’ambito della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ed è redattore di numerosi articoli tecnici sulla sicurezza pubblicati da riviste specializzate.