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Aggressione verbale al docente

Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.

Il fatto

L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.

Il profilo assicurativo

È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.

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Alunna investita, l’assicurazione non paga

La cronaca riporta la vicenda dell’alunna, della provincia di Venezia che, nel giugno 2022, recandosi in stage, è stata investita da un’auto sulle righe pedonali.
L’incidente, fortunatamente non grave, ha comunque causato alla studentessa traumi e contusioni, impedendole di lavorare per diversi giorni.
La famiglia afferma che la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola, a più di un anno di distanza, non ha ancora risarcito il danno e minaccia un’azione legale.
Proviamo a fare un’analisi.

Il Codice della Strada

La tutela del pedone è precisamente prevista dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali. L’Art. 141, comma 4, impone ai conduttori di veicoli di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali». La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico Art. 191 del Codice. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone. L’infrazione alla norma prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa tra i 167 e i 665 euro.

La polizza di Responsabilità Civile Auto

L’Art. 193 del Codice della Strada impone che tutti i veicoli circolanti sulla strada siano obbligati alla stipula della polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA). La polizza è indispensabile per poter circolare, sia in aree pubbliche che in aree private, per qualsiasi mezzo a motore.
La mancata stipula della polizza assicurativa comporta una sanzione amministrativa tra gli 866 e i 3.464 euro. Nel caso di reiterazione del reato, nei due anni successivi, la sanzione è raddoppiata. Nel caso di recidiva, inoltre, sono è prevista la sospensione della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.
La polizza, nel limite del massimale, rimborsa tutti danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo e include i danni ai passeggeri trasportati.

Il risarcimento del danno

Circa il risarcimento del danno, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi: il soggetto tenuto a pagare il danno causato è il conducente del veicolo.
L’alunna maggiorenne o la sua famiglia potranno chiedere all’automobilista il risarcimento, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile. La procedura è quella ordinaria, prevista dal Codice stesso e da quello delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nel caso l’auto non fosse assicurata, il danneggiato potrà avviare la procedura di risarcimento tramite il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Fermo restando comunque che il danneggiato potrà anche esperire azione di rivalsa nei confronti di chi ha causato il sinistro.

La polizza assicurativa scolastica

Come riportato dal giornale, la polizza di assicurazione sottoscritta dall’Istituto prevede la copertura assicurativa in itinere. In questo caso tuttavia le spese mediche, l’eventuale danno fisico e la rottura dei beni di proprietà della studentessa dovranno essere risarciti dalla polizza del conducente dell’auto.
È comunque opportuno effettuare la denuncia anche sulla polizza scolastica che potrà essere chiamata, a sua volta, ad intervenire.
È bene inoltre sottolineare come le migliori formule disponibili sul mercato scolastico, oltre al danno prevedono una specifica sezione di Tutela Legale. La garanzia copre le spese sostenute dall’assicurato per la   difesa dei suoi diritti, nel caso di controversie, sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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L’insegnante è responsabile se l’alunno si fa male?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25841/2023, ha ribadito che l’insegnante non può essere sempre ritenuto responsabile se uno studente s’infortuna in modo casuale e imprevedibile.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2016. I genitori di un’alunna di quarta elementare avevano citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace, l’insegnante, il responsabile didattico e la Provincia di Trento. La loro figlia, infatti, s’era fratturata il polso durante una lezione di lingua. Il docente faceva una domanda e un certo numero di studenti correva alla lavagna per scrivere il termine richiesto.
Nel far ciò, l’alunna era stata involontariamente spinta da un compagno e, dopo aver sbattuto violentemente la mano contro la lavagna, aveva riportato la frattura del polso.
La famiglia sosteneva che l’aula in cui ebbe luogo il sinistro, non fosse adatta a questo tipo di attività. Ritenendo, quindi, responsabile il personale scolastico, chiedeva il risarcimento del danno permanente, stimato nel 3%.
Il Giudice sentenziò che l’attività fosse pericolosa e che la scuola non avesse posto in essere tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo. Pertanto, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, ritenne sussistessero i presupposti per decretare la responsabilità degli insegnanti.
In secondo grado, il Tribunale ha, però, accolto la testimonianza di un compagno di classe, secondo cui, la compagna perse l’equilibrio a causa di una matita per terra. Il Tribunale ha quindi ritenuto non ci sia stata responsabilità diretta, in quanto causata da un evento imprevedibile e inevitabile.
La Suprema corte conferma la sentenza, stabilendo che l’insegnante non poteva essere ritenuto responsabile per l’incidente. L’accaduto, infatti, è stato causato da una circostanza completamente imprevedibile e non attribuibile a negligenza o colpa del docente o dell’Istituto.

La polizza assicurativa scolastica

La polizza integrativa scolastica, di norma, tutela sia i casi di infortunio che quelli di Responsabilità Civile diretta dell’Istituto scolastico. In altre parole, qualora un infortunio coinvolgesse gli alunni o il personale scolastico, è previsto il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale invalidità permanente derivante.
La polizza garantisce anche la Responsabilità Civile della scuola qualora il danno sia responsabilità di quest’ultima.
La Provincia Autonoma di Trento, anche in virtù dello statuto speciale di cui gode, da decenni stipula una convenzione assicurativa per le scuole del territorio. Tutti gli alunni/studenti iscritti in anagrafe provinciale con un’età compresa tra i 3 e i 20 anni godono di tutele assicurative indipendentemente dall’Istituto frequentato.      

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Riapertura della scuola

Con la riapertura della scuola, svariati sono gli adempimenti che i Dirigenti scolastici dovranno mettere in atto. Tra questi l’adesione alla polizza assicurativa, Infortuni e Responsabilità Civile degli alunni e del personale.

Il pagamento della polizza integrativa

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza scolastica integrativa da parte delle famiglie.
I dubbi sorgono alla luce delle comunicazioni, diffuse via social dal Ministero del Lavoro, secondo le quali sarà direttamente lo Stato ad assicurare gli studenti.
Meglio fare un po’ di chiarezza.

Il Decreto lavoro

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Semplificando, la legge inserisce due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative; dall’altro, viene estesa a tutte le attività scolastiche la copertura assicurativa prestata dall’INAIL.
Fino al luglio scorso, gli studenti vittime di infortuni gravi durante le attività scolastiche, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell’INAIL. Benché la copertura assicurativa fosse operativa, infatti, per ottenere l’indennizzo occorreva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico, caso quantomeno raro se parliamo di studenti. Per ovviare a questo problema è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione.
L’aspetto più importante, tuttavia, è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quelle attività che l’INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Un importante particolare: l’estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.

Cosa cambia nella tutela assicurativa dell’INAIL

Con l’estensione delle tutele INAIL, studenti e operatori risulteranno in copertura durante tutte le attività scolastiche. Tuttavia, mentre gli operatori godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all’interno dell’Istituto.
Una forte limitazione della copertura è costituita dal fatto che le tutele offerte dall’INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Sono, inoltre, esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La polizza scolastica integrativa

Circa il ramo infortuni, la polizza integrativa scolastica ricomprende tutte le spese mediche effettuate presso qualsiasi struttura e, all’interno delle tabelle di indennizzo, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Gli alunni, inoltre, sono assicurati anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortuni. Di norma, prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante, ma, spesso, il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, causato dallo studente, il terzo danneggiato potrebbe rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’impresa di assicurazione tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento.
Analogamente, i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno di risparmiare il costo della polizza proposta dall’Agenzia o dal Tour Operator. Quest’ultima è, d’altronde, decisamente più onerosa rispetto a quella scolastica, la sua operatività è legata esclusivamente alla durata del viaggio e i massimali sono di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale, infine, copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi nelle controversie civili e penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.
Nessuno di questi aspetti è previsto nella Legge che estende la tutela degli alunni.

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Alunna infortunata, condannato il Ministero

Un caso particolarmente interessante è quello relativo a una giovane alunna infortunata, per cui il Ministero è stato condannato a pagare il danno. Lo riporta il Quotidiano di Puglia alla fine del mese di luglio.

Il fatto

Nel 2015 un’alunna di quinta elementare, mentre saliva la scalinata di accesso alla scuola, accompagnata dalla madre, cadeva riportando trauma dentale e al labbro superiore.
La scalinata, realizzata negli anni ’30, evidenziava evidenti condizioni di usura con palesi disallineamenti, inoltre, era resa scivolosa con zone ricoperte da muschi ed erba incolta.
L’Istituto scolastico e la Società assicuratrice rigettavano la responsabilità, in quanto, al momento dell’evento era presente la madre dell’alunna, responsabile della vigilanza della stessa.
Per questi motivi, la famiglia, esercente la responsabilità genitoriale, citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione per il ristoro dei danni subiti.

La sentenza

Otto anni dopo l’accaduto, il Tribunale civile di Lecce, con la sentenza n. 2030/2023, accoglie le ragioni risarcitorie dei genitori dell’alunna infortunata.
Secondo il Tribunale: «La scuola è tenuta alla sicurezza dell’edificio in tutte le sue parti […] ma anche alle sue pertinenze, per prevenire il verificarsi degli infortuni».
A parere dei giudici, relativamente alla sicurezza, la responsabilità della scuola si estende anche agli accessi alla struttura. La scalinata, infatti, è parte integrante dell’edificio, ancor più per il motivo che rappresenta l’unico accesso all’Istituto.
La scuola, continua la sentenza: «Deve assicurare la sicurezza e l’incolumità impone una sorveglianza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica dei bambini. Ciò implica anche la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone estranee alla scuola ma autorizzate all’utilizzo da parte degli alunni».
La responsabilità della scuola, secondo il giudice, include anche l’obbligo di adeguata manutenzione della scalinata, la mancanza della quale ha portato all’infortunio.
Per questa motivazione il Ministero e la Società assicuratrice dovranno pagare il danno.

La responsabilità della scuola

La responsabilità legata alla manutenzione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze, nel corso degli anni, è stato spesso motivo di contenzioso. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici spetta all’Ente Locale concessionario. L’Istituto scolastico tuttavia dovrà effettuare tutte le necessarie segnalazioni all’Ente proprietario. Solo in questo modo, la scuola risulterà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
In questo senso è importante ricordare l’introduzione dello “Scudo Legale” per i Dirigenti Scolastici prevista dal D. L. 21 ottobre 2021, n. 146.
Ai sensi della norma, i Dirigenti sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, qualora segnalino tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Ai sensi della norma, i Dirigenti, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio o di procurato allarme.

Il profilo assicurativo

Fermo restando la polizza integrativa scolastica e la recente norma, è bene richiamare l’opportunità, per il Dirigente Scolastico, di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi dei dipendenti dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Il danno eventuale consiste nella violazione di disposizioni, leggi o norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il ritardo ingiustificato di atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile come danno potenziale.

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Grazie Emanuela!

Il 31 agosto è stato l’ultimo giorno di lavoro della nostra collega Emanuela Piazzalunga. 

Dopo tutti questi anni di impegno professionale, non possiamo fare a meno di ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per la nostra società.

Vogliamo ringraziarti, anche a nome delle generazioni di studenti e operatori scolastici che, in questi decenni, hai seguito con impegno, serietà e sollecitudine.

Può sembrare scontato ma l’attenzione alla sicurezza che hai riservato loro, è stata importante almeno quanto il loro percorso di crescita formativa.

Vogliamo ringraziarti anche per l’attenzione che, in questi anni, hai posto alla costante innovazione di una realtà complessa come quella scolastica. Il tuo apporto nell’ideazione e nello sviluppo di soluzioni assicurative sempre più efficaci hanno reso la scuola un ambiente più sicuro e protetto.

Vogliamo quindi augurarti di vivere questo nuovo periodo con la stessa intensità e passione.
Possa questa nuova fase della sua vita portarti tutto ciò che cerchi.

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Buone vacanze 2023!

Anche tu, come noi, probabilmente hai bisogno di riprendere fiato dopo un anno ricco di impegni. Vogliamo quindi augurarti buone vacanze!
Con le notizie dal mondo delle Assicurazioni scolastiche ci rivediamo a settembre.
I nostri uffici resteranno comunque a tua disposizione anche nel prossimo mese di agosto, ad eccezione dei giorni 14 e 15.

Puoi comunque contattarci alla casella di posta info@abint.it oppure attraverso il questo form.

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Aereo danneggiato dalla grandine

I temporali e la grandine, che hanno colpito il nord Italia il 24 luglio, hanno causato ingenti danni agli edifici scolastici. Fortunatamente, anche in virtù degli orari e della sospensione dell’attività scolastica non si lamentano vittime. Tuttavia un evento, che ha avuto ampio risalto nella cronaca, avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche.
Un Boeing 767-300 della Delta Airlines, diretto a New York, decollato nella tarda mattinata dall’aeroporto di Malpensa, è stato investito dalla grandine abbattutasi sulla zona.
Imbarcati sull’aereo anche 14 studenti e i loro accompagnatori, dell’Istituto Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato, diretti negli Stati Uniti per una vacanza studio.
Il velivolo, in fase di decollo, è stato fortemente danneggiato dalla grandine al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala. A causa dell’entità dei danni riportati l’aereo è dato dirottato all’aeroporto di Fiumicino, da qui tutti i passeggeri, fortunatamente incolumi, sono ripartiti per New York.

Chi risarcisce le vittime in caso di incidente aereo?

Le norme, in caso morte dei passeggeri a seguito di incidente sono dettate dalla Convenzione internazionale di Montreal, relativa al trasporto aereo internazionale. Nell’ipotesi che un aereo precipiti causando la morte dei propri passeggeri la compagnia aerea è obbligata a risarcire le vittime, a prescindere dalle responsabilità. L’acquisto di un biglietto aereo, infatti, instaura fra il vettore aereo e il passeggero un vincolo contrattuale che stabilisce come l’utente debba arrivare incolume a destinazione.
In ambito comunitario la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
La normativa inoltre prevede che siano ricompresi a anche i sinistri occorsi durante le operazioni di imbarco o di sbarco.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, ricomprendono, nel ramo infortunio, i danni sofferti dall’assicurato in veste di passeggero. Qualche limitazione tuttavia potrebbe essere inserita in relazione agli aeromobili privati, ricomprendendo esclusivamente i velivoli di linea regolare ed autorizzati.
Nel caso di morte o invalidità permanente, il danneggiato o la sua famiglia saranno risarciti, oltre che dal vettore, anche dalla polizza scolastica sottoscritta.
Nel ramo Assistenza, qualora operante, è compresa l’assicurazione del bagaglio.
Nei casi di furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, del bagaglio personale, l’assicuratore indennizzerà tutti danni materiali e diretti.

Se desideri maggiori informazioni circa le polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione 2023

Un’interessante approfondimento in relazione ai viaggi di istruzione, per l’anno corrente, è stato proposto dalla testata on-line Guida Viaggi, specializzata in turismo professionale.

Toscana e bus, la meta e il mezzo di trasporto più gettonati

Nel 2023, rileva Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione Turismo Organizzato (FTO), il 95% dei viaggi di istruzione ha come meta l’Europa. L’Italia è diventata la meta di riferimento: Toscana, Sicilia e Lazio sono le mete più richieste, seguono Puglia, Lombardia, Veneto e Campania. Il soggiorno medio è di 4 giorni, il mezzo di trasporto più utilizzato è il bus turistico, ma in grande crescita c’è il treno. Le sistemazioni alberghiere più utilizzate sono i 3 stelle ma, per contenere i costi, sono cercate fuori dai centri storici e dai luoghi di villeggiatura.

La riduzione del budget

La ripresa dell’attività turistica, successiva al periodo pandemico, nonostante la fine delle restrizioni sanitarie, rivela ad una riduzione del numero di partecipanti nelle classi scolastiche. Le cause, a parere di Dino De Santo, responsabile per il turismo scolastico di Assoviaggi, sono imputabili all’aumento dei costi e alla riduzione del budget delle famiglie.
Nonostante le Agenzie di viaggio abbiano ridotto i margini di profitto, non riescono a contenere gli aumenti dei costi, in deciso aumento rispetto all’anno scorso. Una situazione generalizzata per i trasporti, i pernottamenti, e tutti i servizi collegati, sia in Italia che all’estero.
Questo stato di cose, secondo Giuseppe Ciminnisi, presidente della Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo (FIAVET), ha fortemente inciso sulla durata dei soggiorni.
In tal senso è opportuno segnalare la notizia, attraverso la quale, il ministero dell’Istruzione assegnerà nell’anno scolastico 2023/2024, 50 milioni di euro per quest’attività.
Il finanziamento, disposto attraverso un’apposita direttiva, consentirà alle scuole, nell’ambito dell’autonomia prevista, di coinvolgere anche gli studenti meno abbienti in viaggi d’istruzione e visite didattiche.

Le procedure d’appalto delle scuole

Un’ulteriore criticità, evidenzia Dino De Santo, è la difficoltà che incontrano gli agenti di viaggio, nel gestire le richieste degli istituti scolastici. Le pretese, spesso farraginose, entrano in conflitto con le esigenze degli albergatori. Si sono verificati casi, aggiunge Milani, in cui procedure selettive iniziate a dicembre facessero sì che, a febbraio, le proposte presentate non fossero più realizzabili. Fondamentale, in questa direzione, sarà definire un nuovo patto tra gli attori del settore per snellire le procedure, ribadisce De Santo.

Il profilo assicurativo

A compendio dell’articolo ci sembra opportuno aggiungere un breve commento in relazione alle coperture assicurative ricomprese nelle polizze integrative scolastiche.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il rimborso sia in caso di annullamento del viaggio che per le spese mediche da infortunio o malattia.
La stipula della polizza assicurativa proposta dall’Agenzia di viaggio, in questo caso, diventa quindi inutile poiché già ricompresa nella polizza scolastica. Inoltre, per quanto economicamente possa sembrare marginale, grava sui partecipanti ai viaggi di istruzione senza apportare alcun vantaggio reale.

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Olimpiadi della matematica

Le Olimpiadi della matematica sono una competizione che si svolge nelle scuole annualmente, fin dal 1983 e che prevede la soluzione di una serie di problemi matematici.
La competizione è aperta agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.
Scopo della gara è la soluzione di problemi mai visti prima e l’ideazione di nuove dimostrazioni attraverso tecniche di problem solving creativo. L’obiettivo quindi è l’applicazione di soluzioni diverse da quelli che prevedono l’applicazione meccanica di formule.

Le Olimpiadi italiane

Le Olimpiadi della Matematica, è la più storica e seguita gara di matematica a livello nazionale. In Italia è gestite dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione con la collaborazione della Scuola Normale superiore di Pisa.
L’Unione matematica italiana, organizza le fasi preparatorie, coinvolgendo anche centinaia di docenti delle scuole italiane che, localmente e volontariamente, curano la partecipazione degli studenti.
Come nella migliore tradizione sportiva, le competizioni prevedono gare individuali e a squadre.

Le fasi

Come tutte le competizioni ad eliminazione, anche le Olimpiadi della matematica si svolgono per fasi. La prima si svolge a novembre, all’interno di circa 1500 scuole superiori e coinvolge più di 200.000 studenti. La seconda fase, denominata gare distrettuali, coinvolge circa 10.000 studenti e si svolge a febbraio in circa 100 sedi in tutta Italia. Sulla base dei risultati ottenuti, i 300 studenti vincitori della seconda fase potranno partecipare alla finale nazionale programmata per il mese di maggio.
Dal 2017 è stata introdotta anche una gara femminile che qualifica circa 30 squadre a una finale dedicata.
Gli alunni vincitori, in genere 20-24 unità, potranno partecipare alle olimpiadi internazionali gestite dall’ International Mathematics Olympiads (IMO). La competizione, anticipata da una settimana di stage pre-olimpico alla Normale di Pisa, si tiene ogni anno in un Paese diverso. Nel 2023 le Olimpiadi della matematica si sono state ospitate a Chiba, in Giappone.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, prevede la tutela delle Olimpiadi della matematica qualora l’attività sia regolarmente inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le garanzie, se previste, prevedono anche la copertura durante i viaggi e i soggiorni sia in Italia che all’estero. Le tutele, oltre che per gli studenti sono operanti anche per i docenti accompagnatori e per tutti coloro che, regolarmente autorizzati partecipano al viaggio.

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