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Tragedia in gita, muore studente

Uno studente 18enne campano è morto a Malaga durante un viaggio d’istruzione. L’ipotesi fino ad ora più accreditata è una miocardite acuta. Lo riporta un articolo de “il Corriere del Mezzogiorno”.

Il fatto

Lo studente sarebbe partito per il viaggio con una con lieve febbre, ma senza segni preoccupanti che lasciassero presagire un’evoluzione tragica.
Dopo una giornata trascorsa nella città andalusa, la sua condizione fisica è peggiorata, spingendo i docenti presenti con lui ad allertare i soccorsi tempestivamente.
L’ambulanza giunta in hotel ha trasportato il diciottenne in ospedale, la struttura, tuttavia, non possedeva le attrezzature idonee necessarie a trattare adeguatamente il paziente. Per questa ragione, il ragazzo è stato trasferito in un’altra struttura sanitaria. Col passare delle ore il quadro clinico non ha mostrato miglioramenti. Dopo due giorni, il tragico epilogo.
Secondo i medici, il giovane potrebbe essere stato colpito da una miocardite acuta con tutta probabilità scatenata dal virus influenzale contratto durante la gita scolastica.
Un coagulo ematico sarebbe stato trovato nel cuore del giovane, dettaglio che potrebbe aver influenzato in modo decisivo la causa della sua morte.
Restano, tuttavia, dubbi sulle cure ricevute e sulla tempestività degli interventi effettuati durante il ricovero nelle strutture sanitarie. Solo l’autopsia e l’analisi della cartella clinica potranno fare chiarezza sulle 48 ore decorse tra il peggioramento febbrile e il tragico epilogo.

La responsabilità

Se un paziente muore in ospedale, qualora venga accertata una responsabilità sanitaria, la struttura e il medico possono essere chiamati a risarcire i danni.
Anche se la colpa è solo del medico, l’ospedale non potrà non essere coinvolto, perché la legge impone responsabilità solidale tra il professionista e struttura sanitaria. Entrambi sono tenuti al risarcimento in caso di decesso per colpa; sarà poi l’ospedale a rivalersi sul medico. Fondamentale, tuttavia, è dimostrare la colpa medica, provando che la morte è dipesa direttamente da negligenza, imprudenza o imperizia.
I familiari hanno cinque anni per chiedere il risarcimento nei confronti dei soggetti responsabili, trascorsi i quali il diritto si estingue per prescrizione legale.

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze assicurative integrative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo Assistenza, una serie di garanzie nei casi di ricovero durante il viaggio.
Queste prevedono le prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio necessarie durante il viaggio di istruzione. Tra queste, il primo soccorso, la consulenza medica telefonica 24 ore su 24 e l’invio di medicinali non reperibili in loco.
In caso di infortunio o malattia improvvisa, qualora lo studente o l’accompagnatore possa rientrare al proprio domicilio, garantiscono il rientro d’urgenza dell’assicurato. In caso contrario, coprono le spese di viaggio di un familiare per fornire assistenza adeguata dove l’assicurato è ricoverato.
Nel caso, come quello in questione, di decesso, l’assicurazione si farà carico dell’organizzazione e delle spese per il trasporto della salma.
È bene evidenziare che la coperture assicurative, normalmente, escludono eventuali situazioni patologiche in atto, al momento della partenza per il viaggio.
Lo stato febbrile prima della partenza, evidenziato dalla cronaca nel caso in questione, potrebbe precludere la prestazione assicurativa.

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Alunni in gita perdono l’aereo

Gli studenti di terza media di una scuola pugliese, rimasti bloccati all’aeroporto di Cracovia, hanno perso il volo di rientro in Italia. Le famiglie contestano il costo per il rifacimento dei nuovi biglietti aerei. Lo riporta un articolo della cronaca locale brindisina de “la Repubblica”.

Il fatto

Un gruppo di 28 studenti e tre docenti, di un Istituto Comprensivo, era partito in visita ai campi di sterminio polacchi di Auschwitz-Birkenau. Il volo di ritorno era previsto dall’aeroporto di Cracovia, ma, al momento dell’imbarco, sono sorti i problemi. Nonostante l’arrivo con largo anticipo, studenti e accompagnatori, a causa delle lunghe code, non sono riusciti a completare il check-in, perdendo il volo.
Grazie all’intervento dell’Agenzia che aveva organizzato il viaggio, sono stati acquistati i nuovi biglietti al costo totale di quasi 11mila euro.
Secondo la proposta formulata inizialmente dalla Dirigente Scolastica, la spesa di 350 euro a passeggero sarebbe dovuta ricadere sulle famiglie dei singoli studenti. Molti genitori si sono opposti, considerando il costo eccessivo, soprattutto alla luce delle spese già sostenute per il viaggio. La Dirigente, dal canto proprio, ha evidenziato che la scuola non può farsi carico del costo per evitare un possibile danno erariale. In una nota ufficiale, la Dirigente ha comunque precisato che non è stata presa alcuna decisione: la richiesta inviata alle famiglie sarebbe solo un sondaggio preliminare. Nel frattempo, l’Istituto ha chiesto chiarimenti alle autorità aeroportuali, per esaminare eventuali responsabilità nell’accaduto.

Il Codice del turismo e la riprotezione del viaggiatore

Il viaggiatore in Italia è tutelato dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Testo Unico o Codice del Turismo. Il Codice è stato aggiornato dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 alla luce delle nuove Direttive europee in materia. Anche i Viaggi di Istruzione rientrano tra le attività tutelate. Le disposizioni aiutano a garantire sicurezza, qualità e accessibilità per tutte le attività svolte anche durante i viaggi scolastici organizzati.
L’Art. 24 del Codice tratta della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso d’esecuzione del pacchetto.
Ai sensi della norma, l’organizzatore del viaggio è tenuto a porre rimedio qualora uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto. In parole più semplici, l’organizzatore – l’Agenzia di Viaggio – è tenuta a riproteggere tempestivamente il viaggiatore nei casi si verifichi: «un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto».
Con il termine riproteggere, in ambito turistico, soprattutto riferito ai voli, s’intende effettuare una nuova prenotazione. Può succedere, ad esempio che, come nel caso in questione, una Compagnia Aerea non sia riuscita a far salire a bordo alcuni passeggeri. Questo può accadere anche se i passeggeri hanno prenotato regolarmente il proprio volo, rispettando tutte le procedure richieste dalla Compagnia per l’imbarco previsto. In questi casi l’organizzatore e/o la Compagnia Aerea, dovranno attivarsi per riproteggere il cliente. Potranno, quindi, prenotare un volo alternativo con la stessa tratta, anche se operato da una diversa Compagnia Aerea. Resta in capo all’organizzatore l’onere di verificare le eventuali responsabilità del vettore o delle autorità aeroportuali. Le modalità di risarcimento del danno sono indicate all’Art. 43 dello stesso Codice.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica, di norma, prevede anche l’annullamento del viaggio, la garanzia è già compresa nel premio assicurativo, senza ulteriori integrazioni.
Le motivazioni per l’annullamento del viaggio, tuttavia, riguardano esclusivamente cause di natura medica, come l’infortunio o la malattia improvvisa, fino al decesso del viaggiatore.
Restano, invece, escluse tutte le altre motivazioni di annullamento non espressamente previste, come quelle riconducibili alla responsabilità dell’organizzatore o del vettore.

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Molestie sessuali

Un insegnante di 50 anni di un Liceo Scientifico nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali. Lo riporta un articolo di cronaca del quotidiano torinese “la Stampa”.

Il fatto

A far emergere la vicenda sono stati i genitori di alcuni studenti. Il padre di un’alunna, venuto a conoscenza delle voci sul professore, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto sentito.
Il docente era già stato sospeso un paio di mesi fa, sempre a seguito della denuncia di alcuni genitori. Eppure, nonostante le segnalazioni, l’Amministrazione scolastica sembra non avesse ben riconosciuto la gravità dei fatti che stavano accadendo.
Il caso è esploso definitivamente quando alcuni studenti hanno girato di nascosto alcuni video che mostrano atteggiamenti inappropriati nei confronti di almeno due compagni.
Le immagini rivelerebbero carezze sotto la maglia, abbracci e parole fuori luogo, comportamenti considerati inaccettabili all’interno di un ambiente scolastico.
I filmati sarebbero circolati anche su chat e social, portando il Dirigente scolastico a sospendere il docente. L’uomo è, ora, agli arresti domiciliari con l’accusa di molestie sessuali.
Il Dirigente in una lettera al provveditore ha espresso dispiacere e vicinanza agli studenti coinvolti, promettendo di ristabilire un ambiente sereno.
Le scuse formali sembrano, tuttavia non placare l’indignazione delle famiglie. «In questa scuola ci sono 1.200 ragazzi – afferma un genitore – è strano che certi atteggiamenti non siano mai stati portati in qualche modo all’attenzione del corpo docente. I nostri figli erano sconvolti, ci dicevano “in classe sta succedendo di tutto”. Se non avessero ripreso le carezze sotto la maglia, gli abbracci e le parole dette in classe, chissà quanto sarebbe durata questa situazione».

La responsabilità penale

L’Art. 609-bis, del Codice Penale, condanna chi: «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali».
La pena stabilita dall’articolo è aggravata dall’Art. 609-ter qualora i reati siano commessi da docenti, nei confronti di minori o all’interno di una scuola.
Ulteriori aggravanti riguardano l’età della vittima, se inferiore a 14 o 10 anni.
L’Art. 13, comma 1, della Legge 19 luglio 2019, n. 69 ha inasprito la pena per questo tipo di reato. La reclusione, prevista precedentemente in «da cinque a dieci anni», è stata portata a «da sei a dodici anni».
Il presupposto necessario del delitto dev’essere associato alla coercizione della vittima, attraverso violenza fisica o morale, ma anche abuso di autorità.

La responsabilità della scuola

L’eventuale responsabilità della scuola si fonda sulla generale osservanza di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Ferma restando, quindi, la responsabilità penale diretta del responsabile, la scuola potrebbe dover provare non solo l’estraneità all’evento ma anche di aver messo in atto quanto possibile per impedire il danno. Il contratto di protezione che viene ad instaurarsi tra la scuola e l’alunno, successivamente all’iscrizione alla scuola infatti, prevede la tutela dell’integrità psico-fisica dello studente.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Inoltre, la maggioranza delle polizze operanti sul mercato scolastico esclude esplicitamente le molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale. Sono, inoltre, escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sui soggetti responsabili.

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Denuncia d’infortunio scolastico: tempi e obblighi

Sono un’insegnante di una scuola elementare e tre settimane fa, nel tentativo di contenere un alunno particolarmente irrispettoso delle regole, ho accusato uno strappo alla schiena. Non ho fatto denuncia di infortunio sul lavoro perché pensavo fosse un semplice strappo muscolare che si sarebbe risolto in pochi giorni. Purtroppo, la situazione non è migliorata come speravo, al contrario, dopo una decina di giorni, ho dovuto rivolgermi alla guardia medica perché il dolore era lancinante. L’esito radiografico e la risonanza magnetica hanno evidenziato una discopatia causata da un’ernia protrusa. La Dirigente, informata dell’accaduto, mi comunica che non è possibile effettuare la denuncia dell’infortunio, poiché dev’essere inoltrata entro 48 ore dall’accaduto. Quanto affermato corrisponde al vero?

Per formulare una risposta in relazione a tempi e obblighi per la denuncia d’infortunio scolastico: è necessario fare alcune precisazioni in relazione alle tutele assicurative del personale docente e non docente della scuola.
Tutti i lavoratori dipendenti godono dell’assicurazione INAIL, ai sensi del Testo Unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai sensi del D.M. 10 ottobre 1985, i dipendenti statali sono tutelati dall’INAIL tramite la “gestione per conto dello Stato“. Il dipendente della scuola può decidere di integrare l’assicurazione obbligatoria, aderendo volontariamente all’assicurazione aggiuntiva, qualora l’Istituto decida di sottoscriverne una.
Nulla osta che il dipendente possa anche sottoscrivere un’assicurazione per infortunio o malattia personalmente, oppure attraverso un’associazione sindacale o di categoria.

L’assicurazione INAIL nella scuola

Nel caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è tenuto a informare tempestivamente il proprio Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro. Contestualmente, il dipendente dovrà recarsi presso una struttura sanitaria, preferibilmente un Pronto Soccorso, per gli accertamenti clinici, consegnando alla scuola il certificato medico. Ottenuto il certificato, l’Amministrazione scolastica provvederà alla denuncia di sinistro.
L’Art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,T.U. dell’assicurazione obbligatoria, definisce le modalità d’inoltro della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata all’INAIL entro due giorni (48 ore) dalla ricezione del certificato medico attraverso la specifica piattaforma telematica (SIDI). Nella denuncia dovranno essere riportate le date in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza del sinistro e quella di rilascio del certificato. Il sistema chiederà di riportare anche la data in cui ha ricevuto il certificato oltre ai giorni di prognosi prescritti.
Secondo l’Art. 18, comma 1, lettera (r) del D. Lgs. 81/2008, il ritardo nell’invio della denuncia d’infortunio comporta una sanzione amministrativa per il Dirigente scolastico.
La mancata comunicazione del dipendente, invece, potrebbe sospendere la prestazione INAIL fino alla data di avviso inoltrata al datore di lavoro.

Le assicurazioni private

Modalità analoghe sono previste dalle assicurazioni private (scolastica integrativa, associativa, professionale o personale). In questi casi, i termini di denuncia potrebbero essere maggiori (es.: 30 giorni), tuttavia, i riferimenti sono quelli indicati nei singoli contratti. Le assicurazioni private non applicano sanzioni, ma l’infrazione dei termini di denuncia potrebbe precludere il diritto al rimborso.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale comune a tutte le polizze di assicurazione (INAIL o private) è rappresentato dalla prova del nesso causale. L’assicurato dovrà provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere la prestazione dalla Società Assicuratrice, deve, inoltre, provare, in modo inequivocabile, che il danno subito sia intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza del nesso causale, l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Molto importante è la data di accesso al Pronto Soccorso: se questa risultasse posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi. In questi casi la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Assumerà, quindi, particolare rilevanza la dichiarazione dell’infortunato e del medico che redige il certificato.

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Docente si spoglia in classe

Un docente di matematica s’è spogliato in classe davanti ai ragazzi. È accaduto a Borgomanero in provincia di Novara. Lo riporta un articolo de “la Provincia di Biella”.

Il fatto

Un episodio inverosimile è quello accaduto lo scorso 17 marzo in un istituto superiore del novarese.
Un quarantenne, docente di matematica, che sembra non riuscisse a mantenere la disciplina in classe, ha iniziato a togliersi i vestiti restando nudo davanti agli studenti.
Una studentessa ha avuto la lucidità di chiedere di uscire dall’aula con la scusa di andare in bagno e ha immediatamente avvisato la Dirigente.
«Per fortuna – ha detto la preside – col mio intervento la situazione è stata risolta. Quando sono entrata, l’insegnante era vestito e stava spiegando e all’invito ad uscire ha lasciato subito la classe».
Il docente è stato affidato ai Carabinieri e da questi ai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale per controlli medici.
Il professore non aveva mai dato segnali di disagio o instabilità, rimane così difficile comprendere la causa del suo comportamento. Spetterà agli accertamenti medici e alle indagini delle forze dell’ordine fare piena luce sull’accaduto.

La responsabilità

L’episodio potrebbe rientrare tra i reati di atti osceni, previsti dall’Art. 527 del Codice Penale. La norma tende, tuttavia, a fare una distinzione basata sulla gravità dell’atto, considerando diversi elementi specifici come modalità, luogo e pubblicità. Nei casi meno gravi, dopo la depenalizzazione introdotta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l’offesa al pudore potrebbe essere considerata un illecito amministrativo.
Il Codice penale, tuttavia prevede un aggravante qualora gli atti osceni siano accaduti in luoghi abitualmente frequentati da minori, tra questi, necessariamente, la scuola.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, non è responsabile né punibile il soggetto senza capacità d’intendere e volere. Quindi il docente che, a seguito di accertamento medico, risultasse incapace, potrebbe risultare non penalmente perseguibile.

Il profilo assicurativo

Premesso che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni derivanti, la polizza scolastica potrebbe tuttavia risarcire il danno psicologico patito dall’alunno.
Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.
Resta, tuttavia, inteso che il danno va provato sotto il profilo medico e non può essere previsto in astratto.
Occorre, infine, evidenziare che, di norma, sono escluse dalla tutela assicurativa le patologie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte durante le attività coperte dall’assicurazione.

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Gita scolastica, scontro tra autobus

Un grave incidente tra due autobus si è verificato a Barcellona. Lo scontro ha causato almeno quaranta feriti, di cui quattro in condizioni critiche, oltre a due studenti italiani in viaggio di istruzione. Lo riporta un articolo de “la Stampa”.

Il fatto

Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal, coinvolgendo gli studenti minorenni del quinto anno di un liceo classico di Messina.
Testimoni riportano come un autobus abbia urtato l’altro, finendo successivamente contro un albero situato al bordo della strada.
Secondo i media locali, il numero totale dei feriti ammonterebbe a trentaquattro, con quattro persone attualmente in condizioni molto gravi.
Tra i feriti lievi si segnalano due studenti italiani: una studentessa con il setto nasale fratturato e uno studente con una lussazione al ginocchio.
Sembra che la colpa sia da imputare ad un malore improvviso che avrebbe colpito l’autista del bus che ha tamponato l’altro veicolo.
Anche due pedoni di passaggio sono stati colpiti dall’autobus, da un lampione e dai rami caduti in seguito alla violenta collisione.
«Faremo rientrare anticipatamente i due i ragazzi feriti – afferma il Dirigente dell’USR Sicilia – mentre gli altri proseguiranno la loro gita».

La responsabilità e l’onere della prova

Il malore alla guida può compromettere il controllo del veicolo in modo improvviso e incontrollabile, provocando incidenti con danni a persone e cose,
Il conducente è sempre responsabile della sicurezza alla guida. Tuttavia, in caso di malore improvviso, la responsabilità potrebbe essere meno definita. 
Se il conducente era a conosceva di una condizione medica preesistente e ha scelto di guidare, potrebbe essere ritenuto responsabile per negligenza. In questo caso, la responsabilità ricade su di lui per aver messo in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada.
Tuttavia un malore improvviso potrebbe essere un “caso fortuito” qualora avvenisse senza segni premonitori. In questo caso, il conducente dovrà tuttavia provare come l’evento non fosse prevedibile.

Il profilo assicurativo

Nel caso di negligenza del conducente l’assicurazione del mezzo può essere chiamata a risarcire i danni causati a terzi. Se invece l’incidente è dovuto a un caso fortuito, la responsabilità civile potrebbe non ricadere sul conducente e conseguentemente il risarcimento potrebbe non essere garantito.
Le polizze integrative sottoscritte dalla scuola, di norma, prevedono un ramo specifico di assistenza in occasione di viaggi di Istruzione. Nei casi, come quello in questione, l’assicuratore, attraverso la Centrale Operativa provvede a organizzare ed erogare il primo soccorso. Oltre all’eventuale ricovero ospedaliero l’assicuratore, appurata la necessità, potrà provvedere al rientro sanitario in patria rimborsando eventualmente il viaggio di un familiare incaricato dell’accompagnamento.
La polizza assicurativa provvederà anche alle spese direttamente collegate all’infortunio, salvo la possibilità per l’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile del danno.

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Furto a scuola: sottratti computer

Rubati 30 computer e 20 tablet da una scuola del salernitano. Il furto si è consumato, in piena notte, durante il weekend. Lo riporta un articolo de “il Mattino”.

Il fatto

L’episodio è accaduto all’Istituto Comprensivo “Anna Ferrara” di Scafati, durante la notte tra domenica e lunedì. Secondo le prime ricostruzioni, almeno tre persone sono entrate dalla palestra posta sul retro della scuola, aprendosi un varco nel muro. Una volta nell’edificio i malviventi hanno agito indisturbati scassinando gli armadietti contenenti le chiavi delle aule.
Dalle prime stime sarebbero stati sottratti almeno 30 computer e 20 tablet, acquistati recentemente grazie ai fondi PNRR destinati alle attrezzature multimediali scolastiche.
Le lezioni sono state sospese e gli alunni della scuola elementare sono stati costretti a tornare a casa per l’impossibilità di utilizzare gli spazi danneggiati.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e identificare i responsabili.
A Scafati non è nuovo a questo genere di episodi. A ottobre un altro Istituto Comprensivo è stato vittima di un episodio analogo. Anche in quel caso i ladri agirono indisturbati, forzando il cancello e la porta blindata per sottrarre i computer custoditi dentro un armadietto chiuso.

La responsabilità

Il furto dei beni di proprietà della scuola, da sempre, è una nota dolente. Gli accessi alle strutture sono spesso agevolati da sistemi di controllo e sicurezza assenti o inadeguati.
A questo stato di cose, già precario in moltissime realtà, si è aggiunto, nell’ultimo periodo, l’acquisto di nuovi dispositivi grazie ai finanziamenti garantiti dal PNRR.
Le nuove attrezzature, oltre a offrire nuove opportunità didattiche per gli studenti, diventano concreti obiettivi di guadagno illecito per i malviventi.
Occorre inoltre aggiungere che troppo spesso esiste una sottovalutazione del problema da parte delle singole amministrazioni scolastiche.
Ai sensi del D. Interm. 28 Agosto 2018, n. 129, il Direttore S.G.A. è il consegnatario dei beni (Art. 31, comma 8). In caso di furto o mancanza dei beni sussiste l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. La norma inoltre prevede l’accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, adeguatamente motivate (Art. 33, comma 1).
Escluso l’aspetto penale, a carico dei diretti responsabili del furto, la perdita o la sottrazione dei beni potrebbe configurare una responsabilità amministrativa del Direttore S.G.A.

Le polizze assicurative “Property”

La responsabilità diretta del Direttore S.G.A., oltre all’adozione di adeguati modelli organizzativi, può essere efficacemente evitata e tutelata attraverso la stipula di una polizza assicurativa.
Le polizze che tutelano il rischio di furto dei beni sono denominate Property e prevedono un’ampia gamma di eventi. Oltre al furto, possono prevedere l’incendio o il danno da fenomeno elettrico dei dispositivi elettronici. Le migliori soluzioni adottate nelle scuole integrano anche il rischio catastrofale, che coinvolge i beni di proprietà, nei casi di allagamento inondazione o terremoto.
In relazione al furto, la garanzia, oltre a rimborsare i danni materiali e diretti dei beni assicurati, potrebbe prevedere anche un risarcimento dei costi per il ripristino dei danni causati dall’effrazione.
L’opportunità di stipulare una polizza che tuteli dal furto dei beni nella scuola appare quindi quanto mai evidente. Se da un lato questa limita il danno diretto, dall’altro evita la sospensione dell’attività formativa.

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Furto del bagaglio sul pullman

Disavventura per gli studenti di un Istituto superiore triestino in gita a Torino: malviventi penetrano nel pullman e asportano i beni personali dai bagagli. Lo riporta un articolo di cronaca de: “il Piccolo”.

Il fatto

Il 24 febbraio, quattro classi di quinta di un liceo artistico triestino sono state derubate durante il primo giorno di viaggio. Studenti e docenti accompagnatori erano scesi dal pullman in una zona periferica della città per visitare alcuni musei. Al loro ritorno zaini e borse, lasciati a bordo del pullman, sui sedili o sotto di essi, erano spariti.
Dopo qualche ricerca, gli zaini sono stati ritrovati poco lontano, completamente svuotati. I ladri hanno portato via tablet e dispositivi elettronici.
Il conducente avrebbe ammesso di non aver chiuso correttamente il mezzo, anche se sono stati trovati segni di effrazione sulle portiere.
I docenti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine; il giorno successivo, gli studenti coinvolti si sono recati in Questura per presentare denuncia.
Il preside dell’Istituto ha dichiarato che contatterà l’agenzia responsabile dell’organizzazione del viaggio per verificare eventuali responsabilità amministrative e se l’evento sia coperto da un’assicurazione.
Una famiglia avrebbe già preso contattato un avvocato di fiducia, per valutare eventuali azioni legali.

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 1693 del Codice Civile il vettore è sempre responsabile, in via presuntiva, della perdita e danneggiamento delle cose consegnategli per il trasporto.
Il codice, comunque, evidenzia come la responsabilità sia dovuta esclusivamente se il vettore non riesce a provare il caso fortuito. Per evento fortuito s’intende un avvenimento assolutamente imprevedibile ed inevitabile da parte del conducente. La società di trasporto risponderà comunque del danno in caso di grave negligenza. La dichiarazione dell’autista circa la mancata o inadeguata chiusura del mezzo potrebbe configurare proprio questo aspetto. Anche in base al Regolamento Europeo per i diritti dei passeggeri, per i bagagli smarriti o danneggiati, è previsto un rimborso. È bene, tuttavia, evidenziare che il passeggero danneggiato, oltre a produrre copia della denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza dovrà dimostrare il valore effettivo del bagaglio e del suo contenuto. In caso contrario il limite risarcitorio sarà stimato a monte e potrebbe essere di gran lunga inferiore rispetto all’effettivo valore del danno.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti nel mercato scolastico, indennizzano anche il furto del bagaglio durante i viaggi di istruzione. Le garanzie, tuttavia, potrebbero porre alcune esclusioni, tra queste: i telefoni cellulari, il danaro contante o bagaglio lasciato sul veicolo. Un ulteriore aspetto potrebbe riguardare il massimale applicato complessivamente, oppure per ciascun oggetto sottratto.
Infine, solitamente, questo tipo di garanzie operano a “secondo rischio”, ovvero successivamente, o a integrazione del risarcimento eventualmente dovuto dal vettore.

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Istigazione al suicidio

Uno studente 19enne di un Istituto tecnico di Prato è precipitato dal secondo piano di una finestra della scuola. Il gesto potrebbe essere la conseguenza di un atto di bullismo. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

Il 28 febbraio, all’inizio delle lezioni, lo studente è caduto dalla finestra di un ballatoio, da un’altezza di sette metri, riportando gravi fratture alle gambe. Immediatamente soccorso è stato ricoverato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze. In ospedale, il 19enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. Nonostante le gravi lesioni riportate nella caduta, il ragazzo è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.
All’inizio, gli investigatori avevano escluso il coinvolgimento di altre persone, ritenendo si trattasse di un gesto volontario compiuto senza l’intervento di terzi.
In un secondo momento, tuttavia, gli inquirenti sono venuti a conoscenza dell’esistenza di video con insulti rivolti al giovane durante i soccorsi successivi alla caduta. In uno dei filmati, una voce avrebbe pronunciato parole palesemente offensive. La polizia ha quindi acquisito i filmati e li ha messi a disposizione della Procura.
Gli inquirenti vogliono chiarire se qualcuno possa aver causato il gesto, anche attraverso ingiurie o atteggiamenti lesivi della sua dignità personale. Per questo motivo la Procura ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio.
Il preside ha dichiarato che il ragazzo non risulta vittima di bullismo, descrivendolo come introverso, ma senza segnalazioni di episodi di emarginazione o maltrattamento.

Istigazione al suicidio

Il reato di istigazione al suicidio è considerato tra i reati contro la persona, previsto dall’Art. 580 del Codice Penale.
L’istigazione al suicidio è un reato commesso con violenza morale contro la persona, dal momento che l’istigazione stessa rappresenta una forma di coercizione della volontà. L’autore del reato viene perseguito per aver forzato l’intenzione della vittima, manifesta o latente, e suscitando o rafforzando il proposito suicida di questi. Il reato potrebbe avere carattere materiale qualora si aiuti fattivamente la vittima, oppure carattere psicologico rafforzando nella vittima l’idea del suicidio.
Il reato di istigazione o aiuto al suicidio è procedibile d’ufficio. Ciò significa che non sarà necessaria una querela di parte per avviare le indagini, ma basterà una segnalazione o denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Nell’ipotesi del suicidio, la pena prevista va da 5 a 12 anni, in caso di suicidio mancato, con lesione grave o gravissima, la reclusione va da 1 a 5 anni.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, escludono il suicidio tra le tutele previste. Ne deriva che l’evento in questione potrebbe non essere indennizzato.
Nel caso di istigazione al suicidio, qualora provata, resterebbe comunque possibile l’eventuale responsabilità dei terzi nell’evento.
È sempre bene ricordare, tuttavia, che i reati di carattere penale non sono tutelati dall’assicurazione. L’assicuratore potrebbe comunque risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.

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Auto danneggiata nel cortile scolastico

Il genitore di un nostro alunno, membro del Consiglio di Istituto, ha parcheggiato la propria auto all’interno del cortile della scuola. All’uscita ha trovato la propria auto danneggiata, probabilmente da un altro veicolo. La polizza assicurativa scolastica copre il danno?

Una preoccupazione di ogni automobilista è posteggiare la propria vettura lungo la strada o in un parcheggio e trovarla “ammaccata” al ritorno. Se si lascia l’auto in luoghi trafficati e non in un garage o un parcheggio custodito, il rischio di danni aumenta notevolmente.

Parcheggio con sorveglianza e senza sorveglianza

Dobbiamo subito chiarire che la polizza assicurativa scolastica difficilmente coprirà il danno subito. Parcheggiare un’auto in un’area privata non implica automaticamente responsabilità della scuola in caso di danno. Il mancato risarcimento dipende dalla definizione giuridica di custodia del bene e dalle relative responsabilità.
Qualora un veicolo venga affidato a un terzo, eventuali danni ricadono su chi lo riceve in custodia, anche senza necessità di un contratto scritto.
La legge infatti stabilisce che questa responsabilità scatti quando vi è un comportamento concludente, come nel caso di parcheggi custoditi a pagamento. L’ingresso in un’area sorvegliata ancor più con il pagamento della sosta, implicano la responsabilità del gestore del parcheggio.
Pur tuttavia, la giurisprudenza non sempre è unanime su questo punto. Cartelli che segnalano l’assenza di custodia potrebbero esonerare il gestore da eventuali danni.
Nel contesto scolastico, il permesso di parcheggiare nel cortile non implica automaticamente una responsabilità diretta dell’Istituto in caso di furto o danno.
Inoltre, le polizze assicurative scolastiche generalmente escludono la copertura per la custodia di beni, indipendentemente dalla loro finalità o destinazione.

Il profilo assicurativo

Nel caso di auto danneggiata in parcheggio la prima cosa da fare è la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza: Carabinieri o Polizia Locale.
La denuncia dovrà essere presentata contro ignoti, specificando nel documento ogni dettaglio relativo ai danni subiti dal veicolo, per garantire una segnalazione completa e precisa.
Copia della denuncia dovrà essere inviata alla Compagnia Assicurativa del veicolo allegando tutta la documentazione necessaria per richiedere il rimborso del danno.
L’assicuratore tuttavia valuterà la richiesta di rimborso esclusivamente se la polizza include la garanzia accessoria specifica contro atti vandalici.
La garanzia è opzionale e protegge il veicolo da danni causati da atti vandalici, come manifestazioni violente, sommosse o azioni dolose contro l’auto parcheggiata.

Atto vandalico e danno da circolazione

La garanzia contro gli atti vandalici tuttavia potrebbe non essere sufficiente. Esiste infatti una distinzione tra atto vandalico e danno derivante dalla circolazione stradale.
L’atto vandalico è disciplinato dagli Artt. 635 e 639 del Codice Penale e intende il danneggiamento, deturpamento e imbrattamento intenzionale e doloso del veicolo.
Per danno da circolazione invece s’intende un qualunque danno avvenuto durante la circolazione o la sosta di un veicolo. In questo caso la responsabilità è regolata dall’Art. 2054 del Codice Civile.
La copertura assicurativa per questo secondo tipo di eventi non sarà quindi quella legata agli atti vandalici ma l’eventuale copertura Kasko del veicolo. Anche questa garanzia assicurativa è opzionale e facoltativa.
In assenza di queste coperture, ottenere il risarcimento per i danni non sarà semplice, è infatti necessario trovare il responsabile del sinistro. Solo qualora si riesca a individuare il responsabile del danno o se un testimone è riuscito a registrare la targa del colpevole, si potrà avviare la richiesta di rimborso. In questo senso potrebbe essere utile verificare se la scuola è dotata di telecamere esterne per la videosorveglianza del parcheggio.
Un’ulteriore efficace soluzione, contro gli atti vandalici o i danni da circolazione, è l’installazione di telecamere da cruscotto (Dash Cam).
Queste telecamere catturano immagini e video dei danni subiti dal veicolo, migliorando la possibilità di identificare il colpevole e ottenere il risarcimento.
Le registrazioni delle Dash Cam sono tuttavia considerate “prove atipiche” che, in fase di giudizio, possono essere valutate dal giudice caso per caso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela dei beni in custodia dell’Istituto, contattaci qui.