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Rottura dell’orologio a scuola

Un nostro alunno della nostra scuola ha, inavvertitamente, urtato con lo zaino l’orologio di un compagno, danneggiandolo. L’episodio è accaduto in classe e l’orologio era regolarmente indossato. La polizza assicurativa dell’Istituto prevede il pagamento del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni un danno ingiusto, è obbligato al suo risarcimento.
Nel caso specifico quindi l’alunno, o la sua famiglia, è tenuto a rifondere al compagno per rottura dell’orologio. Nel caso in questione tuttavia l’alunno che ha generato il danno è assicurato, nel ramo di Responsabilità Civile, con la polizza integrativa stipulata dall’Istituto.
È bene premettere che le polizze che assicurano la Responsabilità Civile, subordinano il risarcimento del danno, alla condizione che l’evento dannoso costituisca fatto accidentale.

Fatto accidentale

La giurisprudenza definisce come fatto accidentale l’evento involontario, imprevedibile, circoscritto nel tempo, causato da circostanze estranee all’attività del responsabile, repentino, improvviso e istantaneo.
Sull’involontarietà del danno di basa l’intera struttura dell’assicurazione di Responsabilità Civile. Dal risarcimento del danno sono quindi escluse: la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato nella custodia del bene.
Da ultimo, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, un evento intenzionale e deliberato (doloso), è vietato dalla legge e la relativa assicurazione risulterebbe nulla.

Le polizze assicurative scolastiche  

Le migliori polizze integrative stipulate dalle scuole, prevedono una specifica garanzia per i danni agli effetti personali, oltre a quello previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le definizioni inserite nel contratto riportano un elenco di quelli, che l’assicuratore, definisce come effetti personali. Di norma ricomprendono i capi di vestiario, gli occhiali, le borse e gli zaini ma anche gli accessori o come nel nostro caso gli orologi.

Il valore del risarcimento

Il valore del risarcimento, nel caso di danno da Responsabilità Civile è quello legato al valore di riparazione o di riacquisto del bene danneggiato. A tal fine l’assicurato dovrà produrre il preventivo o la fattura di riparazione o riacquisizione del bene.
Allo stesso modo, anche per la garanzia di danno agli effetti personali, il valore del bene dipenderà dal valore di riparazione o di riacquisto dello stesso. Tuttavia in quest’ultimo caso il risarcimento non potrà superare il massimale che l’assicuratore ha inserito in tabella, fatte salve eventuali franchie o scoperti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile o al danneggiamento dei beni personali a scuola, contattaci qui.

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Danneggiamento degli effetti personali

Mio figlio ha subito il danneggiamento della giacca a causa della spinta di una compagna contro la rete di recinzione della scuola. Il fatto è accaduto durante l’intervallo pomeridiano. La giacca è da buttare. Chi risponde del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni: un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il danno.

La responsabilità diretta e indiretta

Fermo restando la chiarezza del dettato normativo, meno evidente potrebbe essere il livello di responsabilità. Di chi è la responsabilità nell’accaduto? A una prima analisi potrebbe apparire che la responsabilità sia della compagna che ha spinto l’alunno contro la recinzione. Tuttavia, potrebbe anche esserci la corresponsabilità della famiglia dell’alunna che non ha impartito la corretta educazione e istruzione nei rapporti da tenere coi compagni. Inoltre, l’Istituto scolastico potrebbe non aver messo in atto tutti i protocolli relativi alla vigilanza al fine di evitare questo tipo di evento. Da ultimo, alla luce del danno dichiarato, la recinzione dell’immobile potrebbe non essere completamente a norma.
Com’è quindi intuibile potremmo trovarci di fronte a una serie di concorsi di colpa, non sempre facilmente identificabili.

Il profilo assicurativo

Per il danneggiamento dei beni personali, le migliori polizze assicurative operanti sul mercato scolastico prevedono il rimborso dei danni.
Sono identificati come effetti personali il vestiario e accessori: scarpe, cinture e gli indumenti in genere. A questi si aggiungono gli occhiali, le borse e gli zaini.
In caso di danneggiamento di questi elementi, la polizza di assicurazione rimborsa il danno tuttavia è bene effettuare alcune precisazioni.
Di solito la garanzia rimborsa i danni accaduti unicamente durante lo svolgimento delle attività scolastiche tanto all’interno quanto all’esterno delle sedi dell’Istituto. Unica condizione è che le attività siano svolte sotto la vigilanza diretta degli operatori scolastici. A tal fine diventa necessaria la dichiarazione del personale scolastico preposto al controllo.

L’importo del risarcimento

Circa il risarcimento, l’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti fatto salvo eventuali franchigie o scoperti.
Il valore del bene è stabilito dalla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Un ulteriore aspetto riguarda il deperimento o l’usura del bene. Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione percentuale anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento.

Le esclusioni

La garanzia è normalmente operante nei casi di colpa. È quindi esclusa la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato. Allo stesso modo è escluso il risarcimento nel caso di dimenticanza, smarrimento o perdita del bene. Rientrano nelle esclusioni anche i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e, allo stesso modo, se non previsto in garanzia, è escluso il furto.
Da ultimo, è necessario ricordare che è diritto dell’assicuratore richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato.
Qualora ci trovassimo di fronte a una, o più delle situazioni sopra descritte, l’assicuratore potrebbe non risarcire il danno.

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Ritardato accesso al Pronto Soccorso

La famiglia di una nostra alunna ci ha recapitato un certificato medico di Pronto Soccorso, relativo ad un infortunio accaduto in palestra. Il certificato medico è datato una settimana dopo l’evento e la docente incaricata riferisce che l’alunna, al momento del sinistro, non ha segnalato l’accaduto. La scuola è comunque tenuta a fare la denuncia all’INAIL? La società assicuratrice liquiderà il danno?

Casi come quello descritto, seppur occasionali, non sono infrequenti, motivo per cui diventa importante per la scuola creare un preciso protocollo operativo.

Il protocollo operativo

Il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa fare in tutti i casi di sinistro. Gli alunni devono essere informati che, qualora restassero vittime di un infortunio, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale scolastico addetto alla vigilanza. A sua volta, il personale dovrà mettere in atto tutte le procedure previste. Queste vanno, nei casi può gravi, dal primo soccorso all’eventuale richiesta di intervento medico. Nei casi più modesti, la scuola dovrà comunque effettuare comunicazione alla famiglia dell’alunno. Da ultimo, il personale dovrà produrre una relazione alla segreteria per tutti gli eventuali adempimenti assicurativi.

La denuncia all’INAIL

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 obbliga la scuola ad effettuare comunicazione o denuncia all’INAIL qualora l’infortunio sia accaduto durante qualunque attività scolastica. La comunicazione, o la denuncia, dovranno essere inoltrate, attraverso la piattaforma SIDI, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La mancata denuncia è sanzionata dall’INAIL nei termini previsti ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Denuncia all’assicurazione integrativa

La denuncia di sinistro andrà inoltrata anche alla Società con cui la scuola ha stipulato l’assicurazione integrativa.
Ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, l’assicurato deve effettuare la denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.
Di norma, nel comparto scuola, i termini arrivano fino a 30 gg dalla data dell’evento. È buona norma, tuttavia, verificare la tempistica riportata all’interno delle condizioni contrattuali. Il rischio, nel caso di mancata o tardata denuncia, è di vedersi negato il diritto al risarcimento.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto. Quest’aspetto è comunemente definito come nesso causale.
In altre parole, l’assicurato, per ottenere il rimborso dall’Assicurazione, deve provare che il danno subito è connesso all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza dell’esistenza del nesso causale, l’assicuratore non liquida il sinistro.
La Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Di fronte a un ritardato accesso al Pronto Soccorso, oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
È bene, tuttavia, precisare che non esistono casi assoluti. Come per l’evento in questione, un trauma, inizialmente giudicato di modesta entità, col passare dei giorni potrebbe rivelarsi decisamente più grave di quanto inizialmente ipotizzato.
In questi casi, assume particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.

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Videosorveglianza a scuola

Il nostro Istituto ha acquistato un impianto di videosorveglianza dei locali scolastici coi fondi del PNRR. La scelta di acquisire l’impianto tende a tutelare i beni di proprietà da furti e atti vandalici di cui siamo stati vittime anche nel recente passato. In questo senso voglio porvi due domande.
Nel caso di possibile danno alla privacy, la polizza integrativa tutela l’Amministrazione? Il premio della polizza assicurativa, stipulata a protezione dei beni dell’Istituto, subirà una riduzione alla luce dell’installazione dell’impianto di video sorveglianza?

Il tema del diritto alla riservatezza di studenti e personale all’interno degli Istituti scolastici non è particolarmente recente. Già alla fine del secolo scorso, l’Art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 tutelava: «il diritto dello studente alla riservatezza».
L’attività di videosorveglianza è considerata, da sempre, piuttosto invasiva della vita privata. L’Autorità Garante, con il provvedimento in materia di videosorveglianza, fin dall’aprile 2010, ha previsto alcuni requisiti stringenti in materia.

Le indicazioni del Garante

Secondo quanto stabilito dal Garante, gli istituti scolastici possono installare sistemi di videosorveglianza esclusivamente al fine di tutelare l’edificio e i beni in esso contenuti. Le riprese, tuttavia, andranno circoscritte esclusivamente alle sole aree interessate alla custodia di beni di valore, come la strumentazione informatica o le somme di denaro. Inoltre, la presenza delle telecamere dev’essere opportunamente e chiaramente segnalata da apposita cartellonistica.
La normativa pone una particolare attenzione ai sistemi di videosorveglianza. Uno scorretto utilizzo delle telecamere può comportare un’ingerenza ingiustificata nella vita privata, con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
Per questo motivo, le aree interne dell’Istituto potranno essere riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Vige, invece, il divieto assoluto durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. Circa le aree esterne, adiacenti all’Istituto scolastico, potranno essere soggette alla videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio.
Relativamente alla conservazione, il Garante, nelle FAQ del dicembre 2020, ha chiarito che le immagini dovranno essere conservate solo per il: «tempo necessario per le finalità per le quali sono acquisite». Spetterà: «al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento».

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 è vietata l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi finalizzati alla vigilanza sull’attività lavorativa.
Il controllo a distanza può essere impiegato: «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».
L’inosservanza delle disposizioni in materia prevede una sanzione amministrativa fino a 1.549,00 euro e, nei casi più gravi, l’arresto da 15 giorni ad un anno.
La polizza RCT copre esclusivamente i danni materiali. Nel caso della Privacy il danno è “di norma” puramente patrimoniale. Per questo motivo è consigliabile, per il Dirigente Scolastico la stipula di una polizza per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile.

L’assicurazione dei beni dell’Istituto

Alcune compagnie assicurative offrono un premio più contenuto in presenza di sistemi di protezione come antifurti, videosorveglianza o sistema d’allarme perimetrale wireless.
Una particolare attenzione, tuttavia, va posta in relazione alle esclusioni.
L’installazione degli impianti dev’essere certificata e manutenuta da personale in possesso dei requisiti professionali, in conformità con le norme e le indicazioni dell’Ente proprietario dell’immobile. Il sistema inoltre dovrà rispettare lo standard richiesto dalle compagnie assicurative.
In caso di furto o atto vandalico l’Amministrazione è tenuta a produrre tutta la documentazione video. Non potrà essere portata a giustificazione la mancata attivazione o il mal funzionamento dell’impianto.
In assenza di uno o più di questi passaggi la garanzia potrebbe non essere operativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di assicurazione dei beni dell’Istituto, contattaci qui.

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INAIL e Privacy

L’Istituto scolastico per effettuare la denuncia di sinistro all’INAIL ha bisogno del consenso della famiglia e della relativa liberatoria ai sensi della normativa sulla privacy?

Negli ultimi anni, anche in ambito scolastico, si è molto dibattuto sul concetto di Privacy e di tutela dei dati “sensibili”.
L’attuale ordinamento giuridico tutela il diritto alla Privacy, inteso come il diritto alla protezione dei dati personali. In altre parole definisce il diritto di ogni cittadino a ricevere il corretto trattamento di particolari dati relativi alla propria persona.
Alcuni dati personali, infatti, possono rivelare aspetti, particolarmente delicati, della vita ogni individuo.
Per questo motivo la legge garantisce che i dati personali siano trattati con modalità idonee a tutelare la riservatezza del soggetto. Obiettivo è la prevenzione di comportamenti illeciti a danno del titolare richiedendo, in certi casi, addirittura il consenso scritto dell’interessato.

Cosa sono i dati particolari

L’Art. 9 del GPDR indica un elenco di dati che non possono essere trattati fatto salvo consenso esplicito dell’interessato. Questi dati sono:

  • L’origine razziale o etnica
  • Le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche
  • L’appartenenza sindacale
  • I dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
  • I dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Il divieto tuttavia non è assoluto. I dati particolari possono essere trattati, oltre che a fronte di un consenso esplicito anche senza consenso, qualora ricadano nelle eccezioni previste dall’Art 9.

Le eccezioni

Il comma 2, paragrafo (h), indica come non occorra consenso esplicito qualora: «il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro». Ovvero per la: «valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale».
In tutti i casi, la gestione dei dati dovrà sempre conformarsi al contratto con un professionista della sanità, con condizioni e garanzie specifiche.
Il comma 3, nello specifico, evidenzia come dati dovranno essere trattati: «da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale». Ovvero anche:«da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di protezione dei dati personali».
A tal fine l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito la specifica Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Le polizze assicurative private

Una precisazione a parte riguarda i trattamento dei dati da parte delle Compagnie assicurative private.
Mentre, come abbiamo visto, il consenso al trattamento dei dati personali, nel caso dell’INAIL, non è espressamente richiesto, nel caso delle assicurazioni private è obbligatorio.
L’assicurato, vittima di infortunio o malattia, dovrà rilasciare l’esplicito consenso al trattamento di dati alla Società assicuratrice.
L’assenza di consenso impedisce la trattazione del sinistro e conseguentemente il rimborso contrattualmente previsto. Per questo motivo le Società assicuratrici prima della trattazione del sinistro richiedono la formale sottoscrizione della liberatoria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla normativa sulla privacy nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Alunno scappa da scuola

Un alunno 14enne di un Istituto superiore salernitano, martedì 9 gennaio, è scappato da scuola. Lo riporta un articolo del giornale on-line: “L’Occhio di Salerno”.

Il fatto

Nel corso di una lezione un alunno chiede all’insegnante di andare in bagno. Dopo qualche minuto, il docente accortosi che lo studente non rientrava ha chiesto ad un compagno di andare a controllare se stesse bene. Nel frattempo l’alunno si era allontanato dalla scuola senza lasciare traccia lasciando il proprio zaino e gli altri effetti personali in classe.
Allertati i carabinieri sono intervenuti immediatamente e vagliando le telecamere di videosorveglianza hanno appurato come fosse uscito dal cancello principale passando tra i corridoi dell’edificio.
Le ricerche si sono quindi spostate fuori dalla scuola e, grazie alla segnalazione di un altro alunno è stato trovato in stazione ferroviaria.
Sembra che l’alunno soffrisse per la propria condizione famigliare. I servizi sociali, infatti, avevano allontanato il ragazzo dai propri genitori biologici, a causa della complessità della situazione famigliare.
Lo studente desideroso di rivedere la madre, ha improvvisato la fuga dalla scuola. I Carabinieri hanno preso in consegna l’alunno, riaccompagnandolo alla sede della casa famiglia in cui risiede temporaneamente.

La vigilanza degli studenti

Il tema della vigilanza sugli alunni è un tema delicato e complesso su cui ci siamo soffermati più volte. La vigilanza infatti coinvolge una pluralità di aspetti e di soggetti a fronte dell’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti.
Ai sensi dell’Art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente deve adottare tutte le misure organizzative per garantire anche l’adempimento della vigilanza.  Il contratto di protezione, legato all’iscrizione a scuola, implica la predisposizione di protocolli e procedure per assicurare la sicurezza degli studenti durante tutte le attività scolastiche.
Le responsabilità dei docenti e degli operatori in merito all’obbligo di vigilanza, sono disciplinate dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
L’Art. 2047 dispone che il risarcimento dei danni causati da persone incapaci di intendere e di volere è dovuto da chi è tenuto alla loro sorveglianza. L’Art. 2048, invece, stabilisce la responsabilità dei precettori per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo di vigilanza.
Come per tutti i casi di responsabilità diretta il passaggio essenziale è costituito dall’onere probatorio. L’alunno, o la sua famiglia, sono tenuti solamente a dimostrare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Al contrario, alla scuola spetta dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile né all’istituto scolastico né al suo personale. La scuola dovrà, quindi, provare, da un lato, di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno, dall’altro, che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

Il profilo assicurativo

Nel merito delle coperture assicurative, le polizze integrative stipulate dalla scuola, di norma, prevedono la tutela nel ramo di Responsabilità Civile.
Ogni evento tuttavia è un caso a se stante che, come nel caso in questione, prevede una accurata analisi delle dinamiche specifiche. Queste serviranno per capire, non solo come il sinistro è avvenuto, ma anche per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e l’eventuale trasferimento all’assicuratore.

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Lettura del compito in classe e Privacy

Un docente della scuola frequentata da nostro figlio, è solito leggere i compiti in classe di alcuni alunni. La lettura pubblica dell’elaborato del singolo studente può essere considerata violazione della privacy? La polizza di assicurazione scolastica copre questo tipo di reato?

In premessa occorre precisare che il compito in classe non è un documento riservato e, in quanto tale, non è tutelato dalla normativa sulla privacy. Se così fosse, il docente potrebbe effettuare, sull’elaborato, esclusivamente un’azione di verifica, mentre sarebbe impedita qualsiasi controverifica a tutela dello stesso studente interessato.

Il compito in classe è un atto amministrativo

Il compito in classe assume, quindi, le caratteristiche di un atto amministrativo. Una volta redatto e consegnato dallo studente, fuoriesce dalla sfera privata ed entra in quella pubblica, in quanto atto proprio della Pubblica Amministrazione. Come tale è disciplinato da tutti i principi generali che regolamentano il documento amministrativo, non ultimo quello sulla trasparenza amministrativa.
Al Dirigente Scolastico è affidata la custodia e la conservazione del documento, in qualità di titolare del trattamento dei dati. Compito del Dirigente è impedire che gli atti amministrativi siano divulgati a persone che non vantano alcun interesse, come, ad esempio, nel caso di un compito in classe o di una verifica, ad un altro alunno maggiorenne o a genitori diversi da quelli dell’autore.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’alunno maggiorenne può richiedere di visionare il proprio l’elaborato ed il genitore quello del proprio figlio. In questo modo essi potranno verificare la congruità la valutazione effettuata dal docente ed esercitare un controllo su di essa.

L’accesso agli atti amministrativi

Ai sensi della norma, la richiesta di accesso agli atti amministrativi può essere di due tipi:

  • Informale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere in visione i compiti e le verifiche svolte in classe;
  • Formale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere una copia di tali documenti; in tal caso, dovranno presentare un’apposita istanza al dirigente scolastico.

Esattamente come per tutti gli atti amministrativi, nessun documento può essere rilasciato in originale senza autorizzazione. Nessuno, neanche il docente, è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri, o qualunque altro atto della scuola, senza la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La pubblica lettura

La lettura in classe di un compito o di un elaborato non è un reato in quanto verifica di un atto amministrativo e quindi pubblico. Il Docente potrà, quindi, leggere il contenuto del compito per fini pedagogici e di insegnamento. Per la stessa ragione, il docente può leggere davanti a tutti i voti e i giudizi attribuiti ad ogni alunno, in quanto informazioni pubbliche.
La lettura in pubblico dei voti, o del contenuto dei compiti, è vietata solo quando:

  • Nel caso di soggetti affetti da particolari deficit cognitivi, potrebbe arrecare un danno all’alunno;
  • Nel caso in cui l’evento avvenga con il fine di derisione e/o scherno; in questo caso potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento.

La polizza assicurativa

L’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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Denuncia per diffamazione: il pagamento delle spese legali

Una nota sul registro elettronico è costata, ad una docente di un Istituto superiore di Parma, una denuncia per diffamazione. Dopo un iter giudiziario di 13 mesi il caso è stato archiviato, ma le spese legali sono rimaste a carico della docente. Lo riporta un articolo di ParmaToday.

Il fatto

La docente, nel 2018, aveva messo una nota sul registro elettronico ad una studentessa, evidenziando “estremamente maleducato” il comportamento della studentessa. La famiglia, in sede legale, ha impugnato la decisione della docente, denunciandola per diffamazione.
La Procura della Repubblica, nel 2019, ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo il giudice, la professoressa, ha semplicemente compiuto: «un normale atto rientrante nei poteri autoritativi degli insegnanti della scuola statale».
I sindacati accusano il Ministero dell’Istruzione di non aver tutelato la docente “costringendola” a far fronte direttamente alle spese legali per la difesa.
Nello scorso dicembre, l’Amministrazione scolastica ha rimborsato le spese legali sostenute dalla docente.

L’onere delle spese legali

Il problema del pagamento delle spese legali del dipendente pubblico, coinvolto in procedimenti giudiziari nell’esercizio delle funzioni svolte, è un tema ricorrente.
Le spese sostenute per la difesa in giudizio vanno rimborsate dalla P.A. competente, nel cui interesse è stata prestata l’attività che ha generato la lite?
Secondo l’Avvocatura dello Stato nulla osta al fatto che al dipendente siano riconosciute le spese legali, soprattutto perché la controversia è stata originata dalle funzioni svolte.
Alcuni contratti della Pubblica Amministrazione stabiliscono il rimborso delle spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato scelto dal dipendente. In questi casi, la stessa Amministrazione Pubblica può stipulare per i propri dipendenti una polizza assicurativa contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti. In alternativa, la stessa Amministrazione può mettere a disposizione un difensore, che agisce nella controversia nell’interesse del dipendente.
Per l’organo legale dello Stato, anche in assenza di disposizioni dirette, il datore di lavoro è tenuto a manlevare il dipendente per detti oneri. Ai sensi dell’Art. 1720 del Codice Civile infatti: «Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico».
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha più volte ribadito che tale obbligo: «non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio».

La polizza scolastica

La polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto scolastico, nella maggioranza dei casi, prevede un ramo di tutela legale. La copertura, tuttavia, esclude sia i rapporti di lavoro che le vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza. Nel caso specifico, quindi, non sarebbe operante. La soluzione migliore, in questi casi, resta la sottoscrizione di una polizza di tutela legale professionale.
Una polizza adeguata copre le spese legali anche nei casi di difesa penale.

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Natale è una festa. Senza un regalo che festa è?

Anche quest’anno ci ritroviamo a festeggiare Natale.
In questo periodo di festa, desideriamo esprimere a tutti i nostri clienti e lettori, i nostri più sinceri auguri.
Vogliamo ringraziarti per la fiducia che ci hai accordato. È stato per noi un privilegio lavorare al tuo fianco e ti siamo grati per tutto quello che, anche con il tuo aiuto, abbiamo costruito insieme.
Ti auguriamo un nuovo anno ricco di successi, soddisfazioni e nuove sfide da affrontare con voi.

Quest’anno però abbiamo deciso di rendere più concreti i nostri auguri regalandoti un libro.
Per tutti gli abbonati ai servizi di GiustoScuola abbiamo creato una selezione di testi pubblicati e venduti da Euroedizioni – Torino, tra cui potrai scegliere.

Affrettati perché la promozione termina il 15 gennaio!
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I nostri uffici resteranno sempre aperti nel periodo natalizio, al di fuori dei giorni festivi.
Potrai comunque sempre contattarci qui.
Con le notizie sulle assicurazioni scolastiche ci rivediamo a gennaio.

Buone feste a tutti!

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Codice dei contratti: le procedure da applicare

Il 20 novembre scorso è stata emanata dal del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la circolare n. 298/2023. La circolare tenda a chiarire quali procedure di selezione dei concorrenti, utilizzare circa l’affidamento di appalti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Le procedure da adottare

Secondo il Ministero, le procedure semplificate vanno applicate «…nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea».
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in continuità con la normativa precedente, individua le soglie sotto le quali possono essere utilizzate procedure più snelle.
Procedure come l’Affidamento Diretto sono quindi idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione in fase selettiva, fermi restando i principi fondamentali del Codice.
Pur tuttavia, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la più ampia facoltà di applicare procedure aperte o ristrette.
Il nuovo codice non impone quindi l’obbligo di utilizzare le procedure semplificate per affidamento di contratti sotto soglia. Viene quindi legittimata la facoltà di scelta tra procedure semplificate ed ordinarie.

Il Principio di Risultato

La circolare richiama espressamente la diligente applicazione dei principi richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, quello di accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e fiducia, che: «…valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici».
Oltre ai principi sopra espressi, le procedure del sotto-soglia devono essere applicate tenendo conto, al contempo, del principio di risultato. Ai sensi dell’Art. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Principio di risultato riassume gli obiettivi che devono caratterizzare l’Amministrazione Pubblica. Questi possono essere riassunti in: efficienza, efficacia, tempestività ed economicità.
Quanto evidenziato dalla Circolare si applica integralmente anche al mercato assicurativo della Pubblica Amministrazione compreso quello scolastico.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle procedure d’appalto nella scuola, contattaci qui.