Palestra della parrocchia
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Nel nostro istituto comprensivo sono in corso i lavori di ristrutturazione della palestra. Al fine di evitare l’interruzione dell’attività formativa, il Comune ha fatto un accordo con la Parrocchia per l’utilizzo di un locale. Le docenti incaricate ci segnalano che in alcuni punti il pavimento si spacca e si solleva. Un’alunna sarebbe anche inciampata, senza, tuttavia, riportare danni. Inoltre, un pannello della controsoffittatura sembra pericolante. In caso di infortunio la polizza scolastica indennizza il danno?

I locali scolastici sono di proprietà degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), ai sensi dell’Art. 826 del Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 l’Ente proprietario è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Nel caso di manutenzione straordinaria che impedisca l’utilizzo dei locali, l’Ente proprietario provvede a fornire all’Istituto scolastico una sistemazione alternativa per il tempo necessario. Anche questi locali, esattamente come quelli scolastici, dovranno essere conformi alla normativa di riferimento in materia di sicurezza ai sensi del D.L. 2008 n. 81.
L’edificio, al pari di quello scolastico, dev’essere munito del documento di valutazione dei rischi a tutela della salute degli studenti e degli operatori.

La sicurezza degli immobili scolastici

L’Ente locale quindi, stipulando con un soggetto terzo un contratto per il comodato dei locali destinati all’edilizia scolastica, dovrà verificarne l’adeguatezza. A sua volta, l’Istituto scolastico dovrà provvedere a valutarne la sicurezza per tutto il periodo in cui i locali sono nella sua disponibilità. Eventuali pericoli andranno segnalati tempestivamente all’Ente locale che ha stipulato la concessione. In casi particolari, l’accesso ai locali potrebbe essere limitato o interdetto in maniera preventiva.

La Responsabilità Civile

L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento chiunque arrechi, dolosamente o colposamente, ad un terzo un danno “ingiusto”.
Quanto in premessa, unitamente al testo normativo, tende a identificare e delimitare la responsabilità civile diretta dei singoli soggetti coinvolti. In caso di infortunio di un alunno, o di un operatore scolastico, si stabilirà, ai sensi della normativa, su chi grava la responsabilità dell’accaduto. Sarà quindi quest’ultimo a dover risarcire il danno.
L’Ente proprietario deve accertarsi che l’immobile avuto in concessione sia adeguato alle necessità. L’Istituto scolastico deve curare, da un lato il corretto uso dei locali, senza procurarne danno, dall’altro l’adeguatezza degli stessi, in relazione all’attività prescelta. Questa verifica è in capo al Dirigente Scolastico, vale a dire al RSPP dell’Istituto. Il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare tutti i lavori di messa in sicurezza dei locali qualora risultino inadeguati ovvero qualora si rendessero necessari.

Il profilo assicurativo

La polizza scolastica integrativa, di norma, indennizza tutti i casi di responsabilità diretta dell’Istituto nei casi di morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamenti di cose.
Qualora, quindi, la responsabilità del danno fosse ascrivibile all’Istituto la polizza provvederà al risarcimento. In caso in cui il danno sia provocato dal proprietario dell’immobile o dal concessionario, saranno questi ultimi a dover provvedere al risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per la Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.

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