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Palestra della Parrocchia

Nel nostro istituto comprensivo sono in corso i lavori di ristrutturazione della palestra. Al fine di evitare l’interruzione dell’attività formativa, il Comune ha fatto un accordo con la Parrocchia per l’utilizzo di un locale. Le docenti incaricate ci segnalano che in alcuni punti il pavimento si spacca e si solleva. Un’alunna sarebbe anche inciampata, senza, tuttavia, riportare danni. Inoltre, un pannello della controsoffittatura sembra pericolante. In caso di infortunio la polizza scolastica indennizza il danno?

I locali scolastici sono di proprietà degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), ai sensi dell’Art. 826 del Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 l’Ente proprietario è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Nel caso di manutenzione straordinaria che impedisca l’utilizzo dei locali, l’Ente proprietario provvede a fornire all’Istituto scolastico una sistemazione alternativa per il tempo necessario. Anche questi locali, esattamente come quelli scolastici, dovranno essere conformi alla normativa di riferimento in materia di sicurezza ai sensi del D.L. 2008 n. 81.
L’edificio, al pari di quello scolastico, dev’essere munito del documento di valutazione dei rischi a tutela della salute degli studenti e degli operatori.

La sicurezza degli immobili scolastici

L’Ente locale quindi, stipulando con un soggetto terzo un contratto per il comodato dei locali destinati all’edilizia scolastica, dovrà verificarne l’adeguatezza. A sua volta, l’Istituto scolastico dovrà provvedere a valutarne la sicurezza per tutto il periodo in cui i locali sono nella sua disponibilità. Eventuali pericoli andranno segnalati tempestivamente all’Ente locale che ha stipulato la concessione. In casi particolari, l’accesso ai locali potrebbe essere limitato o interdetto in maniera preventiva.

La Responsabilità Civile

L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento chiunque arrechi, dolosamente o colposamente, ad un terzo un danno “ingiusto”.
Quanto in premessa, unitamente al testo normativo, tende a identificare e delimitare la responsabilità civile diretta dei singoli soggetti coinvolti. In caso di infortunio di un alunno, o di un operatore scolastico, si stabilirà, ai sensi della normativa, su chi grava la responsabilità dell’accaduto. Sarà quindi quest’ultimo a dover risarcire il danno.
L’Ente proprietario deve accertarsi che l’immobile avuto in concessione sia adeguato alle necessità. L’Istituto scolastico deve curare, da un lato il corretto uso dei locali, senza procurarne danno, dall’altro l’adeguatezza degli stessi, in relazione all’attività prescelta. Questa verifica è in capo al Dirigente Scolastico, vale a dire al RSPP dell’Istituto. Il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare tutti i lavori di messa in sicurezza dei locali qualora risultino inadeguati ovvero qualora si rendessero necessari.

Il profilo assicurativo

La polizza scolastica integrativa, di norma, indennizza tutti i casi di responsabilità diretta dell’Istituto nei casi di morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamenti di cose.
Qualora, quindi, la responsabilità del danno fosse ascrivibile all’Istituto la polizza provvederà al risarcimento. In caso in cui il danno sia provocato dal proprietario dell’immobile o dal concessionario, saranno questi ultimi a dover provvedere al risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per la Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.

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Food Truck

Il nostro Istituto non dispone di uno spazio adeguato per poter ospitare un bar all’interno del proprio edificio. Stavamo valutando di ospitare un Food Truck nel cortile della scuola. Per questo servizio è necessario avviare la procedura di gara? Per il Food Truck ricorrono particolari avvertenze assicurative?

Per Food Truck, s’intende un camioncino itinerante dotato di cucina attrezzata per la preparazione e la vendita di alimenti e bevande.
Questa tipologia di distribuzione mobile è nata a New York e Manhattan alla fine dell’800. In Italia i primi furgoncini che vendono cibo per strada risalgono ai primi decenni del ‘900. Solo al temine del secondo conflitto mondiale tuttavia la loro diffusione diventa più capillare.

I servizi di ristorazione nella scuola

L’implementazione dell’attività formativa, avvenuta soprattutto con l’introduzione dell’autonomia scolastica, ha fatto nascere l’esigenza di un punto ristoro all’interno degli Istituti superiori. Per questo motivo, negli anni, una larga maggioranza di istituti s’è dotato di distributori automatici e servizi di ristorazione all’interno della scuola.
Non disponendo di locali adeguati, l’utilizzo di un Food Track potrebbe essere un’ottimale soluzione alternativa, anche per gli Istituti scolastici.

La normativa per lo svolgimento dell’attività

Per svolgere l’attività, il proprietario del Food Track dovrà ottemperare alla regolamentazione prevista per la somministrazione, vendita e distribuzione di alimenti. I riferimenti sono contenuti nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, agli Artt. 27 – 30. Requisito indispensabile sarà anche ottenere dall’Asl di competenza l’Autorizzazione Sanitaria, necessaria per lo svolgimento dell’attività. , il mezzo utilizzato dovrà essere in regola con il Codice della Strada. Il veicolo dovrà essere regolarmente collaudato, immatricolato e assicurato come “veicolo speciale per uso negozio”. Infine il gestore dell’attività deve possedere tutte le certificazioni relative agli impianti utilizzati, a gas o elettrici, che dovranno essere dotati di certificazione CE.

La concessione degli spazi all’interno della scuola

Qualora l’Istituto decida di offrire il servizio di ristoro attraverso un Food Track, all’interno degli spazi della scuola, dovrà effettuare un bando per la concessione del servizio. Dal punto di vista normativo, infatti, non c’è differenza tra il servizio sito all’interno delle mura dell’Istituto e quello fornito con l’utilizzo di un mezzo itinerante. In entrambi i casi, la scuola dovrà procedere con la progettazione, la stima economica, la valutazione del rischio e la procedura selettiva. È sempre bene, tuttavia, ricordare, che l’immobile scolastico e le sue pertinenze sono proprietà dell’Ente Locale. Per questo motivo andranno, in premessa, vagliati anche le autorizzazioni e gli eventuali canoni concessori richiesti, eventualmente, dal proprietario dell’immobile.

Il profilo assicurativo

Esattamente come per tutti i servizi dati in concessione, l’aspetto assicurativo è duplice. Da un lato l’operatore economico è tenuto a presentare garanzie a tutela dell’Istituto per eventuali danni provocati dall’utilizzo degli impianti di proprietà. In quanto responsabile dell’attività, dovrà, inoltre, tutelare i consumatori in relazione alla qualità degli alimenti venduti.
A sua volta la scuola è tenuta a risarcire il concessionario in relazione ad eventuali danni diretti da essa provocati al concessionario.

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