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Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?

L’Art. 2043 del Codice Civile, indica come: “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
È assolutamente legittimo, addirittura auspicabile, che la Pubblica Amministrazione competente, proceda con un’azione di rivalsa. Ancor più a fronte di un evento per responsabilità di terzi che abbia causato un danno. L’azione dell’AST quindi tende al recupero degli emolumenti corrisposti in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate.

La rivalsa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

Premesso che il risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente è lecito, è importante sottolineare che le prestazioni sanitarie in favore del danneggiato, dovranno essere corrisposte esclusivamente in conseguenza di fatti illeciti riconducili a terzi. Il risarcimento sarà a carico del responsabile e/o della Compagnia di Assicurazione con il quale quest’ultimo è assicurato.

La colpa della scuola

È necessario che l’Istituto, prima di provvedere al pagamento all’AST o all’apertura del sinistro presso la Compagnia Assicuratrice, accerti precisamente la dinamica dei fatti. Occorre infatti rilevare se l’infortunio, per cui è in atto l’azione di rivalsa, sia ascrivibile ad un comportamento colposo da parte dell’Istituto stesso. In questo senso rientra l’inadeguatezza della struttura, la mancata vigilanza o l’ordine di eseguire un’attività potenzialmente pericolosa con il consenso del docente. Colposo è l’utilizzo di attrezzature non idonee o intrinsecamente pericolose. Colposa è anche la sottovalutazione del rischio di incidente che poteva essere previsto e conseguentemente prevenuto.
In sostanza, non scatta alcun obbligo di risarcimento a carico dell’Istituto o del Docente che prestava vigilanza quando, anche usando una diligenza irreprensibile, non poteva minimamente prevedere in anticipo ed evitare l’infortunio in quanto l’evento s’è verificato per caso fortuito, cioè in modo del tutto accidentale, imprevedibile e improvviso.

Il fatto illecito

Per poter parlare di fatto illecito, non conta la condotta tenuta dallo studente durante il normale sviluppo dell’azione impartita. La scuola, al contrario deve provare di non aver potuto evitare il fatto e di avere predisposto tutte le necessarie cautele.
L’attività di accertamento dell’evento che ha provocato il danno, deve accertare che l’evento sia avvenuto in modo non previsto o prevedibile. Dovrà accertare inoltre la diretta vigilanza del Docente incaricato. La scuola, alla luce dell’attività istruttoria effettuata potrà fornire all’AST idonea documentazione da cui risulta che l’evento lesivo non è imputabile a condotta dolosa o colposa dell’Istituto. In caso contrario, a nostro parere, è opportuno aprire una posizione con la Compagnia di Assicurazione con cui è stata stipulata la Polizza di Responsabilità Civile per l’eventuale rimborso delle somme erogate.