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Tempi di attesa nella sanità pubblica

Ha destato un certo clamore la notizia secondo la quale una visita oculistica, prenotata lo scorso 3 novembre, sarà eseguita tra più di tre anni. La prestazione, infatti, fissata in una struttura bergamasca convenzionata con la sanità pubblica, sarà erogata solo all’inizio di marzo 2027.
Non sembra essere un caso isolato. Nello stesso periodo un cittadino residente nell’hinterland milanese, ha provato a fissare la sua risonanza di controllo in un ospedale brianzolo. Prima disponibilità: giugno 2025.
Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Liste d’attesa nella sanità

La situazione di precarietà è evidenziata anche da un recente sondaggio dell’Associazione Italiana Consumatori – Lombardia. Secondo la rilevazione, il 41% degli interessati, per evitare i lunghi tempi d’attesa, è costretto a rivolgersi alla sanità privata.
Il problema delle liste d’attesa, tuttavia, non sembra essere esclusivamente lombardo.
Un’inchiesta di Milena Gabanelli, già nel 2022, rilevava problemi di rispetto dei tempi di attesa in tutte le regioni italiane. Non solo i tempi vanno ben oltre quelli previsti dal Piano Nazionale di Governo, ma anche la comunicazione dei dati non sempre è particolarmente trasparente.
Dal canto proprio, Federconsumatori, lo scorso settembre, definiva i ritardi nell’erogazione di visite e prestazioni sanitarie, un’emergenza nazionale.
I motivi di questo stato di cose sono molteplici e non sempre può essere accusata la cattiva gestione pubblica. Il momento contingente, post pandemico, la carenza di personale e i costi lievitati considerevolmente a causa della questione Ucraina, contribuiscono alla situazione attuale.

L’assicurazione scolastica

Qualcuno si chiederà: cosa c’entra tutto questo con le polizze scolastiche?
All’inizio di questo anno scolastico abbiamo visto tutti la comunicazione dei Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro che invitava le famiglie a non pagare le polizze integrative. Le spese mediche, infatti, sono a carico dello Stato.
Quest’aspetto particolare non è completamente vero. Ogni cittadino, in funzione dell’età e della fascia di reddito contribuisce alle spese sanitarie con un ticket. Il ticket per la sola visita oculistica, in Lombardia può tranquillamente arrivare a 30 euro.
Esistono, inoltre, prestazioni sanitarie, come quelle odontoiatriche, per cui il SSN eroga solo prestazioni marginali. Ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, alcune cure odontoiatriche sono previste esclusivamente in età evolutiva (< 14 anni) e/o in condizioni di particolare vulnerabilità. Per il resto della popolazione il servizio è erogato solo per i casi di emergenza o primo soccorso e comunque sempre dietro pagamento di un ticket.
Escludendo l’aspetto economico, il maggior problema resta sempre e comunque la lunghezza delle liste d’attesa. In questo senso, la polizza, più che integrativa, diventa sostitutiva della tutela assicurata dallo Stato.
Senza questa copertura, qualora siano necessari tempi di intervento più rapidi o si voglia scegliere uno specifico professionista, i costi graverebbero esclusivamente sulla famiglia dell’alunno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.

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Garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici

Nell’ultimo periodo, dalle scuole, ci giungono richieste circa le garanzie assicurative Covid19 per gli Istituti Scolastici. Facciamo il punto della situazione.

L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 una pandemia a livello globale. Da quella data le imprese di assicurazione hanno cominciato ad interrogarsi su come coprire il rischio specifico.

Le nuove polizze con rischio Covid19

In ambito privato, alcune Compagnie Assicurative, per prime hanno colto l’esigenza di mercato e hanno creato e messo in commercio prodotti assicurativi ad hoc.
Altre hanno integrato le polizze sanitarie con prestazioni specifiche per il Coronavirus.
In questa direzione si sono mosse imprese come Generali, UnipolSAI, AXA, ma anche fondi contrattualistici che operano nella sanità integrativa.
Occorre precisare subito che le garanzie offerte dalle polizze non riguardano direttamente le cure da prestare a chi s’è ammalato di Covid19. Queste infatti sono integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le polizze offrono prestazioni accessorie come: riconoscimento di diarie in caso di ricoveri, convalescenze, visite mediche specialistiche, bonus in denaro, ecc.

L’analisi dell’IVASS

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nel mese di marzo ha redatto una specifica analisi di mercato. L’IVASS ha analizzato tutti gli interventi messi in campo dalle compagnie per rispondere alla pandemia, non solo quelli di natura sanitaria.
«Alcune compagnie – si legge nel rapporto – hanno esteso, gratuitamente e in via temporanea, garanzie e servizi presenti nelle polizze sanitarie, per riconoscere agli assicurati colpiti dal virus diarie giornaliere in caso di quarantena domiciliare e indennizzi in caso di ricovero in terapia intensiva. Sono state immesse sul mercato polizze a sostegno degli esercizi commerciali costretti alla chiusura obbligatoria. Nel settore viaggi, in alcuni casi, sono state ampliate le garanzie per il rimborso di costi e penali per la perdita del viaggio. Alcune compagnie hanno anche messo in campo misure diverse dall’offerta di polizze assicurative come ad esempio l’istituzione di teleconsulto medico e sportello legale».
Come appare evidente, da questa possibile necessità non è escluso neanche il comparto scolastico. L’interesse non riguarda tanto per il periodo pregresso, ma soprattutto in previsione della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre.

Le polizze assicurative scolastiche

Alla data in cui scriviamo, non sono ancora disponibili le linee guida del MIUR per la nuova apertura dell’Anno Scolastico. Diventa quindi difficile fare qualsiasi ipotesi circa coperture assicurative efficaci.
Appare inoltre evidente che il livello di sensibilità al problema è differente in funzione delle zone geografiche interessate dall’epidemia.
Facendo comunque una rapida analisi delle polizze multirischio scuola attualmente disponibili sul mercato, possiamo affermare, con una certa sicurezza che, ad oggi, in relazione al ramo:

  • Responsabilità Civile – Qualora l’evento “epidemia” non sia esplicitamente escluso, si può considerare compreso;
  • Infortuni – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Per le polizze stipulate per il prossimo anno scolastico, in relazione all’andamento del problema, sarebbe opportuno prendere in considerazione anche quest’aspetto. Resta inteso che, a nostro avviso, dovrebbe trattarsi di una formula aggiuntiva alle “normali” condizioni di polizza;
  • Assistenza – Le polizze in essere non ricomprendono quest’evento. Anche in questo caso, all’interno delle polizze che saranno stipulate per il prossimo anno scolastico potrebbe essere opportuno prevedere l’estensione di questa garanzia in forma aggiuntiva, con tariffazioni e coperture diverse;
  • Tutela Legale – Qualora non sia esplicitamente escluso, il rischio si può considerare compreso. In questo caso è bene, tuttavia, evidenziare come le garanzie di tutela legale escludono che i due soggetti che ricorrono alla copertura siano assicurati con la stessa polizza. Se ad esempio nascesse una vertenza tra due soggetti dello stesso Istituto assicurati con la stessa polizza, la garanzia non opererebbe.

In conclusione consigliamo sempre di far controllare, ed eventualmente revisionare da un broker assicurativo professionista del comparto scolastico, i contratti in essere e la relativa documentazione, per stabilire eventuali aree di rischio e responsabilità che, se non adeguatamente coperte dalla polizza, potrebbero ricadere direttamente sull’Istituto.

Cosa prevedere

Vi suggeriamo quattro punti fondamentali per prevenire eventuali contenziosi e rischi di natura legale in un’ottica di adeguata gestione del rischio:

  1. Verificare sempre se l’adempimento delle prestazioni contrattuali sia ricompreso oppure esplicitamente escluso, soprattutto nei rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale;
  2. Analizzare ed eventualmente rivedere, senza soluzione di continuità, le disposizioni interne al singolo Istituto soprattutto in relazione alla gestione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, alla luce delle revisioni apportate nel Gennaio 2020, valutando con attenzione le policy adottate in tema di salute e sicurezza anche in relazione alle coperture previste dalle polizze assicurative, ad esempio monitorando precisamente i flussi all’interno dell’Istituto (Operatori scolastici, Studenti, Famiglie, Soggetti esterni, Fornitori, ecc.), il corretto utilizzo, la disponibilità e l’adeguatezza del materiale di protezione per i dipendenti (es.: mascherine, guanti, disinfettante, ecc.);
  3. Porre estrema attenzione alle modifiche e agli aggiornamenti delle ordinanze regionali e locali e assicurarsi che le policy adottate dall’Istituto siano conformi alle disposizioni in vigore nella propria area di giurisdizione, distinguendo le misure a titolo di raccomandazione da quelle a carattere obbligatorio, all’interno delle informative governative o ministeriali;
  4. Raccogliere tutta la possibile documentazione prodotta dall’Istituto in relazione agli interventi effettuati per contenere la diffusione dell’epidemia, conservando traccia dettagliata di tutti gli eventuali danni subiti e delle operazioni di prevenzione effettuate in vista di future possibili contestazioni.
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Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?

L’Art. 2043 del Codice Civile, indica come: “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
È assolutamente legittimo, addirittura auspicabile, che la Pubblica Amministrazione competente, proceda con un’azione di rivalsa. Ancor più a fronte di un evento per responsabilità di terzi che abbia causato un danno. L’azione dell’AST quindi tende al recupero degli emolumenti corrisposti in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate.

La rivalsa dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

Premesso che il risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente è lecito, è importante sottolineare che le prestazioni sanitarie in favore del danneggiato, dovranno essere corrisposte esclusivamente in conseguenza di fatti illeciti riconducili a terzi. Il risarcimento sarà a carico del responsabile e/o della Compagnia di Assicurazione con il quale quest’ultimo è assicurato.

La colpa della scuola

È necessario che l’Istituto, prima di provvedere al pagamento all’AST o all’apertura del sinistro presso la Compagnia Assicuratrice, accerti precisamente la dinamica dei fatti. Occorre infatti rilevare se l’infortunio, per cui è in atto l’azione di rivalsa, sia ascrivibile ad un comportamento colposo da parte dell’Istituto stesso. In questo senso rientra l’inadeguatezza della struttura, la mancata vigilanza o l’ordine di eseguire un’attività potenzialmente pericolosa con il consenso del docente. Colposo è l’utilizzo di attrezzature non idonee o intrinsecamente pericolose. Colposa è anche la sottovalutazione del rischio di incidente che poteva essere previsto e conseguentemente prevenuto.
In sostanza, non scatta alcun obbligo di risarcimento a carico dell’Istituto o del Docente che prestava vigilanza quando, anche usando una diligenza irreprensibile, non poteva minimamente prevedere in anticipo ed evitare l’infortunio in quanto l’evento s’è verificato per caso fortuito, cioè in modo del tutto accidentale, imprevedibile e improvviso.

Il fatto illecito

Per poter parlare di fatto illecito, non conta la condotta tenuta dallo studente durante il normale sviluppo dell’azione impartita. La scuola, al contrario deve provare di non aver potuto evitare il fatto e di avere predisposto tutte le necessarie cautele.
L’attività di accertamento dell’evento che ha provocato il danno, deve accertare che l’evento sia avvenuto in modo non previsto o prevedibile. Dovrà accertare inoltre la diretta vigilanza del Docente incaricato. La scuola, alla luce dell’attività istruttoria effettuata potrà fornire all’AST idonea documentazione da cui risulta che l’evento lesivo non è imputabile a condotta dolosa o colposa dell’Istituto. In caso contrario, a nostro parere, è opportuno aprire una posizione con la Compagnia di Assicurazione con cui è stata stipulata la Polizza di Responsabilità Civile per l’eventuale rimborso delle somme erogate.