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Uscita didattica in bicicletta

Il nostro Istituto superiore sta organizzando, con un’associazione cicloturistica, un’uscita didattica sul territorio. Gli studenti saranno dotati di biciclette con pedalata assistita messe a disposizione dall’associazione stessa. L’associazione tuttavia non ci fornirà i caschi. In caso di sinistro che coinvolgesse i partecipanti la polizza sottoscritta dall’Istituto copre il danno?

Le uscite didattiche in bicicletta sono una realtà da qualche anno. Numerose associazioni sono convinte che, per vincere la sfida della mobilità sostenibile, serva investire strategicamente sulla scuola. Le iniziative in questo senso quindi non mancano. L’arrivo sul mercato delle biciclette elettrice, e-bike e a pedalata assistita, ha ulteriormente incrementato l’interesse nei confronti di questo mezzo di trasporto.

Il Codice della strada

Le biciclette elettriche sono divise in due categorie: le bici a pedalata assistita e le biciclette elettriche.
L’Art. 50 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 definisce precisamente la differenza tra i due veicoli. Le biciclette a pedalata assistita, per il movimento sfruttano la forza muscolare ma sono dotate di un motore elettrico ausiliario che agevola la pedalata. Le e-bike, al contrario, funzionano soltanto a motore, hanno cioè un funzionamento autonomo con un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata. In quanto tali, le e-bike, sono considerate ciclomotori a tutti gli effetti e la normativa applicata è quella tipica dei motocicli.
Per entrambi i veicoli è obbligatorio il rispetto del codice della strada. Il conducente dovrà quindi rispettare sempre la segnaletica semaforica e gli eventuali divieti come i tratti in controsenso e la guida in stato di ebbrezza.
A differenza di altri Paesi europei, il Codice della Strada non prevede l’obbligo del casco, per le biciclette a pedalata assistita come per quelle tradizionali. L’obbligo non è previsto neanche per i minori di 14 anni. Resta tuttavia inteso che l’utilizzo di questo strumento di protezione è vivamente raccomandato.
Vige invece l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle riflettenti ma solo fuori dei centri abitati dal tramonto all’alba, o in galleria.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione per la Responsabilità Civile di biciclette tradizionali e a pedalata assistita non è obbligatoria.
Certo è che la sicurezza, anche alla luce del numero crescente di incidenti che coinvolgono mezzi di micromobilità, è sicuramente l’obiettivo delle riforme annunciate. A breve termine potremmo quindi avere delle novità in questo senso.
Circa le assicurazioni scolastiche, le migliori formule presenti sul mercato, tutelano questo tipo di sinistro sia nel ramo Infortunio che in quello di Responsabilità Civile.
L’attività, per entrare nella tutela assicurativa, dovrà comunque essere regolarmente deliberata e approvata dagli organi scolastici competenti.
Resta inteso che qualora l’infortunio sia accaduto a seguito di un incidente derivante dalla circolazione stradale, l’assicuratore potrà rivalersi sul soggetto responsabile del danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in occasione delle uscite didattiche, contattaci qui.

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Infortunio durante l’uscita didattica

La cronaca degli ultimi giorni riferisce di un infortunio, avvenuto durante un’uscita didattica, in cui è rimasta coinvolta un’alunna di una scuola dell’infanzia.

Il fatto

L’alunna, in gita in una fattoria situata nelle campagne bolognesi, è stata travolta e schiacciata da un cancello. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola a Bologna, le sono state riscontrate tumefazioni alla testa e alla schiena, ma non di gravità tale da destare preoccupazione.
Sembra che la cancellata, alta 1 metro e 60, non fosse fissata e l’intero contesto fosse inadeguato. La famiglia ritiene che possa esserci la negligenza della struttura e ha minacciato di adire le vie legali, sia penalmente, che civilmente. Il responsabile della fattoria s’è detto dispiaciuto per l’accaduto, evidenziando, tuttavia, che nell’area dell’incidente c’erano dei lavori in corso e che il cantiere era delimitato.

La progettazione

È bene premettere, fin da subito, che la progettazione è l’elemento centrale di tutta l’attività didattica. Gli aspetti relativi alla sicurezza, anche in questo caso, assumono un ruolo fondamentale. La prevenzione dei pericoli è da tenere in considerazione sempre, ancor più in occasione dei viaggi di istruzione o delle visite didattiche. L’Istituto organizzatore dovrà, quindi, considerare la sicurezza della meta in cui si svolgerà l’attività, soprattutto in relazione all’età, alla maturità e al livello d’indipendenza dell’alunno.
Nel caso di danno o infortunio, questi potrebbero essere i primi aspetti ad essere valutati per definire le eventuali responsabilità.

Il profilo di responsabilità

In relazione al caso in esame, ferme restando le dichiarazioni del responsabile della struttura, l’area in cui è avvenuto l’incidente era segnalata e recintata. Ne deriverebbe che la responsabilità potrebbe essere legata alla mancata o carente vigilanza del personale scolastico.

Il profilo assicurativo

Questo è uno dei casi tipici che evidenziano la necessità della polizza assicurativa integrativa.
Ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli alunni della scuola dell’infanzia non godono delle coperture assicurative offerte dell’INAIL. Questi soggetti, infatti, non rientrano nell’ambito di applicazione della norma in quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche. Ne deriva che, in caso di sinistro, l’unica copertura assicurativa è affidata alla polizza integrativa stipulata dalla scuola. Inoltre, nel caso venisse accertata la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto nell’evento, il risarcimento del danno spetterebbe unicamente alla scuola.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative nella scuola dell’infanzia o al ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa scolastica, contattaci qui.