abint Nessun commento

Crollo di materiali da ponteggio e responsabilità: profili normativi e assicurativi nel caso della studentessa ferita a Roma

Una studentessa di Reggio Emilia, in gita a Roma, è rimasta ferita per la caduta di assi da un ponteggio di un cantiere. Lo riporta un articolo di “RomaToday”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre camminava con compagni e insegnanti davanti alla chiesa di Sant’Ignazio, interessata da lavori di ristrutturazione. Alcune pesanti assi, precipitate da diversi metri, sono rimbalzate colpendola e facendola cadere violentemente a terra. Il personale del 118 è intervenuto subito e l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Dopo i primi accertamenti, le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e tecnici della soprintendenza per i rilievi e la messa in sicurezza. L’area è stata isolata per verificare la stabilità del ponteggio e il rispetto delle norme antinfortunistiche. Gli investigatori stanno valutando eventuali responsabilità dei gestori del cantiere e chiarire le cause del cedimento del materiale.

Le responsabilità

Il gestore del cantiere è tenuto a garantire la sicurezza delle strutture e il corretto fissaggio dei materiali ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, il Titolo IV regola i cantieri temporanei o mobili, imponendo verifiche su ponteggi, materiali e protezioni contro la caduta di oggetti. Dalle indagini potrebbero emergere carenze nel montaggio o nella manutenzione del ponteggio, oppure nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Anche l’impresa esecutrice e il responsabile della sicurezza, sono obbligati a prevenire rischi per lavoratori e passanti. Eventuali controlli insufficienti o omissioni nelle verifiche periodiche potrebbero essere alla base del cedimento. Gli investigatori valuteranno inoltre se l’area fosse adeguatamente delimitata e segnalata per evitare il transito dei pedoni. In base agli accertamenti tecnici, si potranno configurare responsabilità civili o penali per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme di sicurezza.

Il profilo penale e quello civile

Il Codice Penale italiano, all’Art. 590 configura il reato di lesioni colpose, quando il danno deriva da negligenza, imprudenza o inosservanza di norme sulla sicurezza.
Anche l’omissione o la rimozione di dispositivi idonei a prevenire i rischi e l’omissione di cautele contro infortuni può tramutarsi in reato, ai sensi dell’Art. 437.
Sul piano Civile, il Codice prevede l’obbligo di risarcire il danno ingiusto, ai sensi dell’Art. 2043.
A questo principio si associa anche la responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia. L’Art. 2051, impone al custode di rispondere del danno provocato salvo provare il caso fortuito. In questo contesto, il gestore del cantiere potrebbe essere chiamato a rispondere anche senza una colpa diretta, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il profilo assicurativo

Nei casi come quello in questione intervengono più coperture assicurative, attivate in base alle responsabilità accertate. La principale è la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) dell’impresa esecutrice o del cantiere, che copre i danni causati a persone estranee ai lavori, come i passanti. Se viene accertata una negligenza, l’assicurazione risarcisce il danno alla vittima, entro i massimali previsti.
Può essere coinvolta anche la polizza del committente o del proprietario dell’immobile, soprattutto se ha responsabilità nella gestione o vigilanza del cantiere. In parallelo, eventuali subappaltatori possono avere proprie coperture, creando una ripartizione del rischio tra più assicuratori.
Il risarcimento copre danni fisici, spese mediche, eventuali danni morali e, nei casi più seri, anche conseguenze permanenti.

L’assicurazione della scuola

Gli studenti sono sempre assicurati con l’INAIL, anche durante i viaggi di istruzione. L’INAIL tuttavia tutela i casi particolarmente gravi come la morte o l’Invalidità Permanente uguale o superiore al sesto punto percentuale. Di norma quindi gli istituti scolastici stipulano polizze integrative operanti durante tutte le attività scolastiche ma anche durante i viaggi di istruzione. Di norma sono polizze infortuni, spesso integrate da Responsabilità Civile, a tutela di studenti e personale.
In questo caso, la polizza infortuni della scuola può attivarsi subito, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità, per rimborsare spese mediche, ricovero, eventuale invalidità o altri indennizzi previsti. Successivamente, una volta chiarite le responsabilità, le compagnie coinvolte, ad esempio quella del cantiere, possono subentrare nel risarcimento principale. L’assicurazione scolastica può quindi essere rimborsata o esercitare rivalsa verso i responsabili.
Qualora invece emergessero profili di responsabilità della scuola, come carenze nella vigilanza, entrerebbe in gioco la Responsabilità Civile dell’Istituto verso terzi, coperta dalla polizza integrativa.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative relative alle gite e Viaggi d’Istruzione, contattaci qui.