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Collisione tra auto e bus: morto l’automobilista, paura tra gli studenti

Un drammatico incidente stradale ha visto coinvolti un’autovettura e un pullman di linea che portava gli studenti a scuola. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Gazzettino”.

Il fatto

L’incidente, che vede coinvolto un SUV e un bus di linea, è avvenuto intorno alle 7:30 nei pressi di Oderzo, nel trevigiano. Il pullman stava portando a scuola una cinquantina di studenti.
Per cause ancora da accertare, il conducente dell’autoveicolo avrebbe invaso la corsia da cui proveniva il bus. Nell’inevitabile impatto, i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada.
Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto del mezzo, ribaltato sul fianco destro con le porte bloccate, permettendo ai ragazzi d’uscire.
Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco e alcune ambulanze, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. È intervenuto anche il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica con l’elisoccorso nel tentativo di prestare assistenza al conducente dell’auto che purtroppo è deceduto nell’incidente.
L’automobilista, un uomo di 85 anni, non era più in possesso della patente dallo scorso 15 ottobre. L’ANSA riporta che la revoca della licenza di guida è relativa alla mancanza dei requisiti medici
Medicati in ospedale il conducente del pullman e 11 studenti per lievi contusioni. Assistiti in loco, altri dieci ragazzi sotto shock.
Sulla reale dinamica dell’incidente sono comunque in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Le autorità hanno posto sotto sequestro i due mezzi.

La responsabilità

Guidare con la patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, prevede sanzioni amministrative e penali molto severe.
Ai sensi dell’Art. 116 comma 15 del Codice della Strada, la sanzione può arrivare fino a 9.032 euro.
Le autorità potrebbero anche applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
La guida con patente non rinnovata è anche un reato, poiché la revoca equivale alla mancanza del permesso di guida. In questi casi, il colpevole è passibile di arresto fino a 1 anno e confisca del veicolo in caso di recidiva. Per riottenere la patente, il soggetto interessato dovrà superare un nuovo esame medico oltre al pagamento delle sanzioni di cui sopra.

Il profilo assicurativo

La Legge 24 dicembre 1969, n. 990 tutela i diritti dei danneggiati in caso di incidenti stradali. La norma stabilisce che i danni causati da veicoli a motore debbano sempre essere coperti da un’assicurazione obbligatoria. Questo vale anche nel caso in cui il conducente non sia in regola con la normativa (nel caso, con la patente scaduta), poiché l’assicuratore è tenuto a risarcire i danni ai terzi coinvolti, indipendentemente dall’irregolarità del conducente. Tuttavia, l’assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, per recuperare l’importo pagato.
Relativamente agli studenti danneggiati, questi non sono tutelati dall’INAIL poiché l’Ente esclude dalla copertura assicurativa l’itinere. In tali casi, la copertura assicurativa può essere garantita dall’Assicurazione integrativa scolastica, fermo restando il diritto di rivalsa dell’Assicuratore verso il responsabile o la sua compagnia assicurativa.

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Collaboratrice scolastica muore dopo infortunio a scuola

Una collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni da un infortunio che l’ha vista vittima all’interno della scuola in cui lavorava. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Secolo XIX”.

Il fatto

L’episodio è accaduto ad Alassio in Provincia di Savona, ma le dinamiche non sono ancora del tutto chiare.
Dalle prime ricostruzioni sembra che la collaboratrice fosse impegnata nei lavori di pulizia in uno dei bagni della scuola media, posti al piano terra dell’edificio. Nell’aprire una finestra ad anta basculante, l’infisso si sarebbe staccato dalle cerniere laterali, precipitando su un piede della donna. La malcapitata, anche a causa del dolore, avrebbe perso l’equilibro e cadendo in avanti avrebbe sbattuto il petto e la testa.
Ricoverata in ospedale le è stata diagnosticata la frattura di una costola e varie contusioni con una prognosi di 20 giorni. Tre giorni dopo, la collaboratrice scolastica è stata trova morta, nel letto di casa, dal marito.
Tra le ipotesi c’è quella che l’infortunio possa aver provocato una emorragia.

Le responsabilità

Alla luce delle informazioni in questo momento disponibili è azzardato anche solo ipotizzare delle responsabilità. Bisognerà, quindi, attendere i risultati dell’esame autoptico ordinato dalla Procura. Solo dopo sarà possibile capire con precisione se esista un nesso tra l’infortunio e la morte.
Alcuni aspetti destano comunque qualche preoccupazione. L’edificio in cui è accaduto il sinistro, recentemente era stato oggetto di ristrutturazione da parte dell’Amministrazione locale. Subito dopo l’incidente, il Sindaco si è recato sul luogo. Con lui erano presenti il responsabile dei lavori pubblici e quello dell’Ufficio scolastico con il Comandante della polizia locale. Insieme hanno effettuato un sopralluogo nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi c’è, quindi, quella di un intervento mal eseguito, ma lo sgancio dalle guide di sicurezza non può escludere un atto doloso deliberato.
Al momento non si può nemmeno escludere che il decesso sia legato a una possibile valutazione errata delle reali condizioni dell’infortunata durante il ricovero.

Il profilo assicurativo

Qualora venisse provato un collegamento diretto tra l’infortunio e la successiva morte della lavoratrice, le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
In caso di decesso causato da un infortunio sul lavoro, anche se la morte non è immediata, l’INAIL riconoscerà una rendita ai superstiti versata mensilmente.
Tra i risarcimenti è previsto anche un contributo una tantum per le spese funerarie.
I familiari, inoltre, se viene accertata una colpa, potranno chiedere, attraverso un’azione legale, un ulteriore risarcimento civile al datore di lavoro o ai terzi responsabili.
Qualora, infatti, la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno, salvo rivalersi sull’impresa che ha realizzato l’opera.
Un ultimo aspetto ipotizzabile è quello legato alla negligenza o ai disservizi nel sistema sanitario.
Potrebbero rientrare tra la negligenza medica le diagnosi errate, cure inappropriate, o la cattiva organizzazione dei servizi sanitari.
È, però, fondamentale, distinguere la malpractice dagli esiti clinici negativi inevitabili. Qualora non fosse rilevabile una condotta colposa, non sussiste il diritto al risarcimento.
Nel caso in cui la dipendente avesse aderito alla polizza integrativa stipulata dalla scuola e la morte fosse riconducibile all’infortunio sul lavoro, sarebbe garantito anche il risarcimento dell’Assicurazione integrativa.

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Esposizione all’amianto: scuola colpevole

Il tribunale di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire la famiglia di un collaboratore scolastico morto nel 2016 per mesotelioma pleurico. Lo riporta un articolo de “Il Meridiano di Trieste e Gorizia “.

Il fatto

Gli avvenimenti hanno inizio alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, quando a Trieste, fu costruito l’Istituto Tecnico “Volta”. Scuola considerata un gioiello di progresso, con aule spaziose, molti laboratori e una capiente officina meccanica. Quest’ultima, come il resto della struttura, era stata rivestita con cemento e vernici contenenti amianto per rendere i locali ignifughi, come si usava all’epoca.
Quando soffitti e muri hanno iniziato presto a sgretolarsi, rilasciavano nell’aria una polvere sottile e invisibile, carica di pericolose fibre di asbesto. È qui che l’allora aiutante tecnico dell’Istituto operava, tra il 1972 e il 1977, esposto all’amianto durante varie mansioni operative.
«Il tecnico – si legge in una nota dell’Avvocato di parte – aveva lavorato per 15 anni all’interno dei laboratori e nell’officina meccanica dell’Istituto. L’attività includeva anche la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, spesso senza adeguate protezioni». Le prime bonifiche arrivarono solo negli anni ’80.
La diagnosi della malattia dell’operatore scolastico, invece, risale al 2014. Il decesso è avvenuto meno di due anni dopo, quando il collaboratore aveva 77 anni.
La sentenza della Corte d’Appello di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire con 600mila euro la famiglia dell’ex tecnico esposto all’amianto a scuola.
La sentenza d’appello, ha ribaltato il giudizio di primo grado, riconoscendo il nesso tra la morte dell’uomo e l’esposizione all’amianto a scuola.

L’amianto e le malattie polmonari

I primi studi sulla correlazione tra amianto e malattie polmonari risalgono alla fine dell’800.
Negli anni ’20 del XX secolo, fu coniato il termine asbestosi per descrivere una malattia polmonare causata dall’inalazione di fibre di amianto.
Tra il 1955 e il 1960, venne dimostrata la relazione tra l’esposizione all’amianto e il mesotelioma pleurico, un cancro che colpisce le membrane che rivestono il torace.
Solo agli inizi degli anni ’70 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) pubblicò una monografia che evidenziava la relazione tra l’amianto e il mesotelioma pleurico.
In Italia, l’utilizzo e la produzione di manufatti contenenti amianto sono stati vietati nel 1992 con la Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Uno dei problemi più rilevanti delle patologie asbesto-correlate sono i tempi lunghi, anche 30/40 anni, con cui si manifestano. Questo aspetto spesso rende difficoltosa non solo l’origine della patologia, ma anche l’attribuzione delle eventuali responsabilità.

L’amianto negli edifici scolastici

Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), il fenomeno non è circoscritto. «Nell’ultimo rapporto RENAM dell’INAIL, – afferma il suo Presidente – sono 158 i casi di mesotelioma rilevati tra personale scolastico in Italia. Una cifra che alimenta un allarme sanitario».
Secondo una stima del 2023, oltre 350.000 studenti e circa 50.000 tra docenti e personale, potrebbero essere stati esposti all’amianto nelle scuole italiane. Dal 2012 sono state censite circa 4.800 scuole contaminate da amianto, di queste, circa 2.500 sono state bonificate. Il dato rappresenta circa il 4,3% del patrimonio scolastico nazionale. L’amianto non è presente solo nei tetti e nelle coperture ma può trovarsi anche negli impianti elettrici e nelle pavimentazioni in linoleum.
Fino al 2021 si sono registrati circa 500 decessi legati a malattie causate dall’amianto. Tra questi, oltre 130 erano casi di mesotelioma.

Il profilo assicurativo

Il tema amianto coinvolge un’elevata quantità di aspetti: dalle patologie alla giurisprudenza, dalla sicurezza sul lavoro all’assicurazione.
In caso di danno potranno essere individuate diverse responsabilità, tra queste quelle del proprietario dell’immobile, del costruttore e del datore di lavoro.
L’Art. 2087 del codice civile stabilisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.
A fronte di un danno da amianto, la copertura assicurativa varia a seconda della situazione. In generale, l’INAIL risarcisce i danni biologici, ma il datore di lavoro è responsabile di eventuali danni aggiuntivi, come il danno differenziale. Il danno differenziale, è l’importo che supera la rendita INAIL e risarcisce altri danni come quello esistenziale. Inoltre, in caso di decesso, i familiari della vittima possono avere diritto al risarcimento anche dei danni subiti personalmente.
A tal fine, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo Vittime Amianto. Il fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, ma, come dimostra il caso in questione, neanche questo dispositivo impedisce la rivalsa nei confronti del datore di lavoro.
L’ammontare medio dei risarcimenti riconosciuti per le patologie collegate all’amianto si è innalzato continuamente. Studi di importanti Agenzie di consulenza internazionale evidenziano come i risarcimenti erogati hanno provocato, tra il 1992 e il 2010, la bancarotta di oltre una novantina di Compagnie di assicurazione.
Per questo motivo, le assicurazioni private, soprattutto nel corso degli ultimi vent’anni, hanno escluso dalle polizze qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso ad amianto/asbesto. In alcuni casi è possibile ottenere il risarcimento per i costi di bonifica e bonifica ambientale per danni conseguenti ad inquinamento da amianto a seguito d’incendio, esplosione ed eventi naturali, ma questo dipende dalla natura della copertura assicurativa e dalla specificità del sinistro.
Anche le polizze scolastiche integrative non prevedono garanzie per questo tipo di evento. I danni da esposizione all’amianto non sono risarcibili né indennizzabili nei rami Infortuni, Responsabilità Civile o Assistenza.

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Tragedia in gita muore docente

Grave incidente in provincia di Como. Un pullman di scolari al rientro da una gita tampona un camion: morta una docente, feriti l’autista e due alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di lunedì sulla pedemontana in prossimità di Lomazzo.
Il bus stava riportando a scuola un gruppo di alunni al ritorno da una gita scolastica al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como). Il mezzo ha tamponato un TIR che procedeva nella stessa direzione coinvolgendo anche altri quattro veicoli nell’incidente.
Nello scontro ha perso la vita una docente della scuola elementare di Cazzago Brabbia (Varese) che, sul bus, sedeva in prima fila, a fianco dell’autista. Grave anche il conducente, un sessantenne ricoverato con codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Varese. Non si contano feriti seri tra i 30 alunni trasportati che comunque, a titolo precauzionale, sono stati trasferiti negli ospedali della zona per accertamenti. Tutti, in serata comunque hanno potuto tornare a casa dai loro genitori.

La responsabilità

Saranno le indagini a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare le cause del tamponamento. Dal video delle telecamere di sicurezza, si vede il pullman, lanciato ad alta velocità, tamponare violentemente l’altro mezzo senza apparenti accenni di frenata.
Tutte le ipotesi sono aperte, da un guasto al motore a quello dei freni. Al vaglio degli inquirenti c’è anche la possibilità che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno o addirittura un malore improvviso.
In via precauzionale la Procura di Como ha iscritto il conducente del pullman nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Il profilo assicurativo

In caso di danno è la Compagnia assicuratrice del veicolo su cui è a bordo il danneggiato a dover risarcire il trasportato. Questo, a prescindere da chi ha causato l’incidente. È quanto prevede l’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Nel caso della docente morta nell’incidente sarà quindi l’Assicuratore dell’autobus a risarcire i danni ai familiari della vittima. Il risarcimento include sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali, come quelli per la perdita del rapporto parentale.
È bene precisare che, nel caso di decesso sul lavoro, anche l’INAIL riconosce ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum.
La rendita INAIL erogata ai familiari del lavoratore deceduto tuttavia non si somma al risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa (RCA) del responsabile dell’incidente. I familiari possono ottenere quindi il risarcimento complessivo, ma le somme già erogate dall’INAIL devono essere detratte dal risarcimento dovuto dalla RCA.
Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento del docente deceduto a patto che questo risulti in regola con il pagamento del premio. La polizza infortunio, di norma prevede un indennizzo ai beneficiari indicati.

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Tragedia in gita, muore studente

Uno studente 18enne campano è morto a Malaga durante un viaggio d’istruzione. L’ipotesi fino ad ora più accreditata è una miocardite acuta. Lo riporta un articolo de “il Corriere del Mezzogiorno”.

Il fatto

Lo studente sarebbe partito per il viaggio con una con lieve febbre, ma senza segni preoccupanti che lasciassero presagire un’evoluzione tragica.
Dopo una giornata trascorsa nella città andalusa, la sua condizione fisica è peggiorata, spingendo i docenti presenti con lui ad allertare i soccorsi tempestivamente.
L’ambulanza giunta in hotel ha trasportato il diciottenne in ospedale, la struttura, tuttavia, non possedeva le attrezzature idonee necessarie a trattare adeguatamente il paziente. Per questa ragione, il ragazzo è stato trasferito in un’altra struttura sanitaria. Col passare delle ore il quadro clinico non ha mostrato miglioramenti. Dopo due giorni, il tragico epilogo.
Secondo i medici, il giovane potrebbe essere stato colpito da una miocardite acuta con tutta probabilità scatenata dal virus influenzale contratto durante la gita scolastica.
Un coagulo ematico sarebbe stato trovato nel cuore del giovane, dettaglio che potrebbe aver influenzato in modo decisivo la causa della sua morte.
Restano, tuttavia, dubbi sulle cure ricevute e sulla tempestività degli interventi effettuati durante il ricovero nelle strutture sanitarie. Solo l’autopsia e l’analisi della cartella clinica potranno fare chiarezza sulle 48 ore decorse tra il peggioramento febbrile e il tragico epilogo.

La responsabilità

Se un paziente muore in ospedale, qualora venga accertata una responsabilità sanitaria, la struttura e il medico possono essere chiamati a risarcire i danni.
Anche se la colpa è solo del medico, l’ospedale non potrà non essere coinvolto, perché la legge impone responsabilità solidale tra il professionista e struttura sanitaria. Entrambi sono tenuti al risarcimento in caso di decesso per colpa; sarà poi l’ospedale a rivalersi sul medico. Fondamentale, tuttavia, è dimostrare la colpa medica, provando che la morte è dipesa direttamente da negligenza, imprudenza o imperizia.
I familiari hanno cinque anni per chiedere il risarcimento nei confronti dei soggetti responsabili, trascorsi i quali il diritto si estingue per prescrizione legale.

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze assicurative integrative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo Assistenza, una serie di garanzie nei casi di ricovero durante il viaggio.
Queste prevedono le prestazioni sanitarie conseguenti a malattia o infortunio necessarie durante il viaggio di istruzione. Tra queste, il primo soccorso, la consulenza medica telefonica 24 ore su 24 e l’invio di medicinali non reperibili in loco.
In caso di infortunio o malattia improvvisa, qualora lo studente o l’accompagnatore possa rientrare al proprio domicilio, garantiscono il rientro d’urgenza dell’assicurato. In caso contrario, coprono le spese di viaggio di un familiare per fornire assistenza adeguata dove l’assicurato è ricoverato.
Nel caso, come quello in questione, di decesso, l’assicurazione si farà carico dell’organizzazione e delle spese per il trasporto della salma.
È bene evidenziare che la coperture assicurative, normalmente, escludono eventuali situazioni patologiche in atto, al momento della partenza per il viaggio.
Lo stato febbrile prima della partenza, evidenziato dalla cronaca nel caso in questione, potrebbe precludere la prestazione assicurativa.

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Studente disabile muore, condannato operatore

Alunno disabile perde la vita in un infortunio. Un anno di reclusione è la pena a cui è stato condannato l’operatore sociosanitario responsabile. Lo riporta un articolo de “la Gazzetta del Mezzogiorno”.

Il fatto

L’evento è accaduto all’uscita da scuola, a Giurdignano, in provincia di Lecce nel 2023.
Lo studente, un tredicenne disabile, cadde dalla sedia a rotelle spinta da un operatore sociosanitario, dipendente di una cooperativa, riportando la frattura delle tibie.
L’operatore, un trentenne incaricato dalla scuola di assistere l’alunno, ignorò lo scivolo appositamente adibito all’uso da parte dei disabili, affrontando, invece, un gradino, provocando, in tal modo, la caduta del ragazzo dalla carrozzina.
L’alunno, affetto da distrofia muscolare, riportò escoriazioni e traumi alle gambe. Inizialmente l’infortunio non sembrava particolarmente grave, lo studente, infatti, rientrò a casa, accompagnato in auto da un’amica di famiglia, raccontando l’incidente ai genitori.
Dopo poche ore, tuttavia, le sue condizioni peggiorarono rapidamente, rendendo necessario il ricovero in ospedale. Gli esami diagnostici rivelarono complicanze cerebrali, aggravando il quadro clinico. L’equipe medica decise quindi il trasferimento in rianimazione. Nonostante gli sforzi dei medici, però, il tredicenne morì cinque giorni dopo.
La famiglia denunciò subito l’accaduto alla polizia, dando il via alle indagini che ricostruirono la dinamica dell’incidente.
Il tribunale ha stabilito che la morte dell’alunno fu causata dall’imprudenza e dalla negligenza dell’operatore e lo ha condannato per omicidio colposo. Richiesto il patteggiamento, l’operatore è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena.

Il diritto al risarcimento del danno

Ferma restando la responsabilità penale accertata dal tribunale, il patteggiamento non garantisce in modo automatico il diritto a ricevere un risarcimento nel giudizio civile.
Il patteggiamento, infatti, impedisce al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere, almeno in quella sede, il risarcimento dei danni subiti.
Il fatto che il processo penale si sia concluso con un patteggiamento non esclude, tuttavia, la possibilità di un’azione in sede civile.
La giurisprudenza su quest’aspetto non è, però, unanime. La Corte di Cassazione con la sentenza 30/07/2018, n. 20170, ha chiarito che il patteggiamento, di per sé, non implica automaticamente il diritto al risarcimento del danno nel giudizio civile. Per avere diritto al risarcimento sarà, quindi, indispensabile che la parte offesa presenti al giudice ulteriori prove concrete.

Il profilo assicurativo

Qualora, come appare, il sinistro sia avvenuto all’interno della scuola o delle sue pertinenze, la polizza scolastica integrativa risarcirà il danno nei limiti del massimale previsto dalla copertura Infortuni.
Tra la scuola e la cooperativa che offriva il servizio, dovrà risultare comunque la stipula di un preciso protocollo d’intesa deliberato dagli Organi Scolastici competenti.
Per l’Assicuratore rimane comunque ferma la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

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Crolla balcone, muore un insegnante

E’ morto all’ospedale di Ferrara l’insegnante di 43 anni era precipitato dopo il crollo del balcone di una villa storica, in occasione di una gita scolastica. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’insegnante di sostegno di 43 anni, il 9 dicembre, durante una gita scolastica, è precipitato dal balcone di una dimora storica a Ro, nel Ferrarese. Il professore stava accompagnando due classi, una quinta elementare e una seconda media, nella visita all’edificio storico.
Il cedimento s’è verificato all’improvviso mentre il docente si trovava sulla struttura in compagnia di una guida turistica 68enne del posto.
L’insegnate e la guida sono precipitati da un’altezza di cinque metri, finendo a terra insieme ai calcinacci.
I soccorsi, giunti sul posto, avevano trasportato entrambi al pronto soccorso in codice rosso. Nonostante le fratture riportate nella caduta, nessuno dei due sembrava essere in pericolo di vita.
Nei giorni successivi tuttavia le condizioni dell’insegnante s’erano aggravate: febbre alta e un’infezione, probabilmente causata dalle schegge e dai calcinacci, avevano complicato il quadro clinico. L’allergia del docente a diversi antibiotici, aveva ulteriormente limitato le possibilità di cura. L’insegnante è deceduto il 18 dicembre mentre la guida ora è fuori pericolo di vita.

La responsabilità

Secondo quanto riporta la stampa ci sarebbe già un iscritto nel registro degli indagati. Si tratterebbe del proprietario dell’immobile settecentesco, che dovrà rispondere di lesioni e omicidio colposi.
Contestualmente, la Procura di Ferrara ha incaricato un consulente tecnico per poter determinare con certezza le cause del crollo. Il perito dovrà verificare quale fosse lo stato di conservazione della villa al momento dell’incidente. La Procura ha anche disposto l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.

Il profilo assicurativo

La morte del lavoratore per infortunio sul lavoro consente ai prossimi congiunti (primariamente coniuge e figli) di richiedere un indennizzo, ovvero una rendita vitalizia, all’INAIL. Questo aspetto è normato dall’Art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Qualora venisse provata la responsabilità del terzo nell’evento l’INAIL agisce in surroga. Vale a dire che l’INAIL stessa, provvederà a chiedere al responsabile dell’infortunio sul lavoro, la restituzione dell’indennizzo pagato ai superstiti della vittima.
Anche la polizza integrativa, qualora il docente risulti in regola con il pagamento del premio erogherà l’indennizzo ai sensi, e con il massimale previsto, dalle condizioni contrattuali.

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Studente muore improvvisamente a scuola

Un episodio drammatico è accaduto in un Istituto professionale di Cremona. Uno studente di 16 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre percorreva una rampa di scale. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo in ospedale. La vicenda, riportata da “il Giorno”, solleva importanti riflessioni sulle morti improvvise nei giovani e sulle difficoltà che queste situazioni presentano in ambito diagnostico e assicurativo.

Il malore improvviso

Le morti improvvise, purtroppo, non sono un fenomeno raro nelle scuole italiane. Solo nei primi mesi del nuovo anno scolastico, si sono registrati almeno dieci casi analoghi in tutto il Paese. Il malore improvviso può colpire soggetti apparentemente sani, con sintomi che evolvono rapidamente e che, spesso, risultano fatali prima che sia possibile ottenere un intervento medico efficace.

Morte Cardiaca Improvvisa

La Morte Cardiaca Improvvisa (MCI) è una delle principali cause di decesso improvviso nei giovani e si manifesta generalmente in assenza di patologie cardiache precedentemente diagnosticate. Ogni anno in Italia si contano circa 1.000 decessi improvvisi tra persone di età inferiore ai 35 anni, compresi molti atleti e giovani che godono di un buono stato di salute apparente. Nel nostro Paese, tuttavia, non esiste una normativa che obblighi a diagnosticare accuratamente le cause del decesso in caso di morte improvvisa giovanile, una lacuna che lascia frequentemente questo fenomeno senza una risposta precisa.

Proposta di legge per obbligo diagnostico

Per rispondere alla mancanza di dati concreti sulle cause della morte improvvisa, è stata presentata, nel febbraio 2023, una proposta di legge circa l’obbligatorietà della diagnosi in tali eventi per i giovani. La normativa proposta mira a identificare più chiaramente le cause, cercando così di prevenire ulteriori episodi attraverso screening e misure preventive.

Il profilo assicurativo

Un ulteriore problema legato alla morte improvvisa è la possibile assenza mancanza di tutela assicurativa. Le polizze scolastiche integrative e l’assicurazione INAIL non considerano il malore improvviso come “infortunio”, una classificazione che esclude dal risarcimento i decessi causati da problemi cardio-circolatori. Gli infortuni, infatti, sono definiti dalle assicurazioni come eventi causati da fattori esterni, mentre il malore improvviso, di natura interna, è considerato come una malattia. Di conseguenza, la morte in questi casi non risulta indennizzabile.

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Piacenza, studentessa muore sotto al bus

Cresce il numero degli studenti vittime di incidenti stradali. Ultimo, solo in ordine di tempo, quello che ha visto coinvolta una studentessa all’uscita da un Istituto superiore di Piacenza. Lo riporta un articolo del quotidiano piacentino “Libertà”.

Il fatto

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio del 10 ottobre all’uscita dell’Istituto alberghiero “Raineri – Marcora” di Piacenza. L’alunna 14enne, ha perso la vita mentre cercava di prendere l’autobus per tornare a casa. Secondo le prime ipotesi, la ragazza sarebbe scivolata o avrebbe perso l’equilibrio, cercando di raggiungere il mezzo prima della partenza.
L’autista del bus, accortosi immediatamente della caduta della ragazza, ha fermato il veicolo e ha chiamato i soccorsi. Le condizioni della giovane sono tuttavia apparse subito disperate e ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 e della Croce Rossa, la 14enne non ce l’ha fatta.
La Polizia Locale sta indagando sull’accaduto, esaminando le immagini di una dash cam presente su un altro autobus e raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Gli incidenti mortali in itinere

Con questo incidente, sale a sette il numero di studenti che hanno perso la vita nel tragitto casa-scuola dall’inizio dell’anno. Secondo Il Portale della Sicurezza Stradale (Asaps), nel 2024, 48 sono gli incidenti gravi che hanno coinvolto studenti, cinque legati agli scuolabus.
Lo scorso 8 gennaio uno studente 15enne di Cagliari, è deceduto investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il 23 febbraio uno studente 15enne di Sanremo è rimasto schiacciato da un autoarticolato mentre si recava a scuola con la sorella. Il 13 marzo, uno studente 17enne di Perugia è perito dopo essere stato investito da un furgone in prossimità di una rotatoria. Il 21 settembre è stata la volta di una studentessa 17enne di Padova, travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Sempre a Padova il 24 settembre perdeva la vita uno studente 18enne che si stava recando a scuola in motocicletta. Ancora a Padova, il 10 ottobre, una 12enne al rientro da scuola è morta travolta da un treno in prossimità di un passaggio a livello.

Le tutele assicurative

È importante sottolineare, in premessa, che gli studenti a differenza degli operatori scolastici, in itinere non godono delle garanzie assicurative prestate dall’INAIL.
Neanche l’estensione introdotta dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha modificato questo stato di cose. Ai sensi dell’Art. 17, il fondo istituito per gli studenti deceduti in occasione delle attività formative, esclude l’itinere.
Nel caso di incidente mortale con responsabilità colposa del conducente, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, sarà l’assicurazione del veicolo a indennizzare il danno.
Occorre tuttavia precisare che bisogna tenere sempre in considerazione l’eventuale concorso di colpa. Il concorso di colpa, in un incidente stradale mortale è, infatti, molto frequente.
Nei casi di concorso di colpa, il giudice potrebbe applicare una decurtazione dell’importo dal 10% al 90%, a seconda della responsabilità della vittima nell’incidente.
Le polizze integrative scolastiche, di norma, ricomprendono sempre l’infortunio in itinere per i soggetti coperti dall’assicurazione.
Anche nelle assicurazioni integrative, tuttavia, occorrerà considerare il concorso di colpa. Qualora, infatti, l’assicurato non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo per i casi di morte ed invalidità permanente potrebbe essere ridotto.

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Alunno ipovedente, muore cadendo dalla finestra

È morto il sedicenne disabile dell’Istituto tecnico commerciale “Pantaleo” di Torre del Greco. Lo studente, come riporta un articolo di “la Repubblica”, il 24 settembre scorso, era caduto dalla finestra del secondo piano della sua aula, riportando gravi ferite. Trasportato in ambulanza in condizioni critiche, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, le gravi lesioni alla testa non gli hanno lasciato scampo.

Le indagini

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità. Secondo i Carabinieri, il ragazzo ipovedente potrebbe essersi lanciato volontariamente dalla finestra. Al momento dell’incidente era solo in classe, senza l’insegnante di sostegno o altro personale scolastico. Si ipotizza anche che l’alunno fosse stato accompagnato a scuola in anticipo da uno dei genitori. Tuttavia, al momento della caduta, gli altri studenti erano già nelle loro classi e, solo dopo l’accaduto, sono stati spostati in un’altra area dell’edificio.
Un ulteriore aspetto su cui si concentrano le indagini degli inquirenti riguarda gli occhiali dell’alunno. Secondo le prime indiscrezioni, lo studente si sarebbe tolto gli occhiali spessi da ipovedente prima di avvicinarsi alla finestra dalla quale è caduto. Il corpo del ragazzo è stato sequestrato per l’autopsia.

Il profilo assicurativo

Fermo restando che sarà la magistratura a stabilire le dinamiche dei fatti, dal punto di vista assicurativo è comunque possibile fare alcune ipotesi.
Dalle polizze assicurative integrative in tutti i rami sono esclusi gli infortuni direttamente derivanti da suicidio o da tentato suicidio.
Resta tuttavia inteso che, qualora la morte devesse rivelarsi dovuta alla mancata o insufficiente vigilanza dell’Istituto scolastico, si dovrà far intervenire la garanzia di Responsabilità Civile.

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