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Esposizione all’amianto: scuola colpevole

Il tribunale di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire la famiglia di un collaboratore scolastico morto nel 2016 per mesotelioma pleurico. Lo riporta un articolo de “Il Meridiano di Trieste e Gorizia “.

Il fatto

Gli avvenimenti hanno inizio alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, quando a Trieste, fu costruito l’Istituto Tecnico “Volta”. Scuola considerata un gioiello di progresso, con aule spaziose, molti laboratori e una capiente officina meccanica. Quest’ultima, come il resto della struttura, era stata rivestita con cemento e vernici contenenti amianto per rendere i locali ignifughi, come si usava all’epoca.
Quando soffitti e muri hanno iniziato presto a sgretolarsi, rilasciavano nell’aria una polvere sottile e invisibile, carica di pericolose fibre di asbesto. È qui che l’allora aiutante tecnico dell’Istituto operava, tra il 1972 e il 1977, esposto all’amianto durante varie mansioni operative.
«Il tecnico – si legge in una nota dell’Avvocato di parte – aveva lavorato per 15 anni all’interno dei laboratori e nell’officina meccanica dell’Istituto. L’attività includeva anche la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, spesso senza adeguate protezioni». Le prime bonifiche arrivarono solo negli anni ’80.
La diagnosi della malattia dell’operatore scolastico, invece, risale al 2014. Il decesso è avvenuto meno di due anni dopo, quando il collaboratore aveva 77 anni.
La sentenza della Corte d’Appello di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire con 600mila euro la famiglia dell’ex tecnico esposto all’amianto a scuola.
La sentenza d’appello, ha ribaltato il giudizio di primo grado, riconoscendo il nesso tra la morte dell’uomo e l’esposizione all’amianto a scuola.

L’amianto e le malattie polmonari

I primi studi sulla correlazione tra amianto e malattie polmonari risalgono alla fine dell’800.
Negli anni ’20 del XX secolo, fu coniato il termine asbestosi per descrivere una malattia polmonare causata dall’inalazione di fibre di amianto.
Tra il 1955 e il 1960, venne dimostrata la relazione tra l’esposizione all’amianto e il mesotelioma pleurico, un cancro che colpisce le membrane che rivestono il torace.
Solo agli inizi degli anni ’70 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) pubblicò una monografia che evidenziava la relazione tra l’amianto e il mesotelioma pleurico.
In Italia, l’utilizzo e la produzione di manufatti contenenti amianto sono stati vietati nel 1992 con la Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Uno dei problemi più rilevanti delle patologie asbesto-correlate sono i tempi lunghi, anche 30/40 anni, con cui si manifestano. Questo aspetto spesso rende difficoltosa non solo l’origine della patologia, ma anche l’attribuzione delle eventuali responsabilità.

L’amianto negli edifici scolastici

Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), il fenomeno non è circoscritto. «Nell’ultimo rapporto RENAM dell’INAIL, – afferma il suo Presidente – sono 158 i casi di mesotelioma rilevati tra personale scolastico in Italia. Una cifra che alimenta un allarme sanitario».
Secondo una stima del 2023, oltre 350.000 studenti e circa 50.000 tra docenti e personale, potrebbero essere stati esposti all’amianto nelle scuole italiane. Dal 2012 sono state censite circa 4.800 scuole contaminate da amianto, di queste, circa 2.500 sono state bonificate. Il dato rappresenta circa il 4,3% del patrimonio scolastico nazionale. L’amianto non è presente solo nei tetti e nelle coperture ma può trovarsi anche negli impianti elettrici e nelle pavimentazioni in linoleum.
Fino al 2021 si sono registrati circa 500 decessi legati a malattie causate dall’amianto. Tra questi, oltre 130 erano casi di mesotelioma.

Il profilo assicurativo

Il tema amianto coinvolge un’elevata quantità di aspetti: dalle patologie alla giurisprudenza, dalla sicurezza sul lavoro all’assicurazione.
In caso di danno potranno essere individuate diverse responsabilità, tra queste quelle del proprietario dell’immobile, del costruttore e del datore di lavoro.
L’Art. 2087 del codice civile stabilisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.
A fronte di un danno da amianto, la copertura assicurativa varia a seconda della situazione. In generale, l’INAIL risarcisce i danni biologici, ma il datore di lavoro è responsabile di eventuali danni aggiuntivi, come il danno differenziale. Il danno differenziale, è l’importo che supera la rendita INAIL e risarcisce altri danni come quello esistenziale. Inoltre, in caso di decesso, i familiari della vittima possono avere diritto al risarcimento anche dei danni subiti personalmente.
A tal fine, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo Vittime Amianto. Il fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, ma, come dimostra il caso in questione, neanche questo dispositivo impedisce la rivalsa nei confronti del datore di lavoro.
L’ammontare medio dei risarcimenti riconosciuti per le patologie collegate all’amianto si è innalzato continuamente. Studi di importanti Agenzie di consulenza internazionale evidenziano come i risarcimenti erogati hanno provocato, tra il 1992 e il 2010, la bancarotta di oltre una novantina di Compagnie di assicurazione.
Per questo motivo, le assicurazioni private, soprattutto nel corso degli ultimi vent’anni, hanno escluso dalle polizze qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso ad amianto/asbesto. In alcuni casi è possibile ottenere il risarcimento per i costi di bonifica e bonifica ambientale per danni conseguenti ad inquinamento da amianto a seguito d’incendio, esplosione ed eventi naturali, ma questo dipende dalla natura della copertura assicurativa e dalla specificità del sinistro.
Anche le polizze scolastiche integrative non prevedono garanzie per questo tipo di evento. I danni da esposizione all’amianto non sono risarcibili né indennizzabili nei rami Infortuni, Responsabilità Civile o Assistenza.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Amianto a scuola

L’esposizione all’amianto (asbesto) è un problema da tempo al centro del dibattito pubblico.
Le inalazioni delle polveri sottili di amianto sono la causa di una forma molto aggressiva di cancro ai polmoni (mesotelioma).
La maggior parte dei mesoteliomi interessa persone che sono entrate direttamente in contatto con l’amianto sul posto di lavoro. Tuttavia, anche l’esposizione ambientale all’asbesto e ad altre analoghe fibre minerali, aumenta il rischio di mesotelioma.
Nelle scuole, la cosa assume una particolare rilevanza alla luce dei possibili rischi per la salute degli studenti e del personale.

L’emergenza amianto negli edifici scolastici

La questione non è da sottovalutare, soprattutto alla luce dei dati prodotti dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) nel convegno del 23 novembre 2023.
L’Osservatorio, alla luce delle segnalazioni, ha identificato che, alla data 2021, ancora 2.292 scuole risultano non bonificate.
L’osservatorio stima anche che il numero degli studenti esposti è di 356.900, a cui vanno aggiunti 50.000 operatori scolastici tra docenti e non docenti.
Il rischio non è solo quello legato ai rivestimenti dei tetti, ma anche agli impianti elettrici e alle pavimentazioni in linoleum presenti all’interno degli edifici.
L’amianto, stando ai rilevamenti dell’osservatorio, è presente all’interno delle strutture scolastiche in modo particolare nel Nord Italia (6,9%) e nelle isole, in particolare la Sardegna. La Regione che conta il maggior numero di strutture a rischio è il Piemonte (15%), seguita dalla Liguria (13%). Scarse, invece, le segnalazioni nel Centro e Sud Italia, dove la percentuale delle scuole interessate potrebbe, però, essere superiore alla media emersa. Le Regioni più virtuose sulla bonifica sono state Abruzzo, Sardegna e Umbria.

L’aspetto giurisprudenziale

Se dal punto di vista sanitario non ci sono più dubbi sulla pericolosità di questo materiale, gli aspetti giuridici sono, invece, ancora controversi. Il problema maggiore è legato alla dimostrazione del nesso causale tra l’esposizione all’amianto e la malattia o il decesso dei soggetti esposti.
Un deciso cambio di rotta, tuttavia, è portato dalla sentenza n. 838/2021 del Tribunale del lavoro di Bologna. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno, per la somma di 930.258 euro, per la morte da mesotelioma di una docente.
All’insegnate era stato diagnosticato, nel 2002, il mesotelioma pleurico per l’esposizione all’asbesto nei laboratori di chimica e fisica della scuola media dove insegnava. Nel corso della malattia, la professoressa aveva ottenuto dall’INAIL il riconoscimento di malattia professionale. Nel 2007 aveva avviato la procedura giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni.
Si tratta di una sentenza molto importante per diversi aspetti, sia pratici che teorici. Anzitutto, è provata la presenza di percentuali rischiose di amianto all’interno di una scuola. In secondo luogo, è la prima volta che il Ministero dell’Istruzione risulta soccombente in questo tipo una causa. Da ultimo il Tribunale bolognese apre la possibilità di risarcimento per tutti i casi simili.

La responsabilità della scuola

Gli edifici non sono di proprietà dell’Istituto scolastico ma dell’Ente Locale. I lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria spetteranno, quindi, a questi ultimi, tra questi anche la bonifica in relazione all’amianto. La scuola, comunque, non è sollevata dalla verifica della salubrità degli edifici in cui si svolgono le attività. Se l’amianto viene trovato in una scuola, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere tempestivamente il monitoraggio e l’eliminazione dell’amianto al proprietario dell’immobile. Il ritardo nella richiesta, esattamente come non mettere in sicurezza l’area interessata, potrebbe comportare una responsabilità diretta della scuola.

Il profilo assicurativo

Come abbiamo visto, l’INAIL tutela il personale scolastico, riconoscimento la malattia professionale nei casi la patologia sia stata contratta sul posto di lavoro. Inoltre, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo per le Vittime dell’Amianto erogando una prestazione economica aggiuntiva alla rendita.  Tale intervento allinea la legislazione italiana con quella dei principali paesi europei nei quali sono presenti analoghe tipologie di Fondo.
Sul versante delle assicurazioni integrative, queste ultime non prevedono garanzie per questo tipo di evento. Di norma, sono esplicitamente esclusi risarcimenti o indennizzi sia nel ramo infortunio che in quello di Responsabilità Civile e di assistenza per danni originati da esposizione all’amianto.

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