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Bullismo e responsabilità civile: il Tribunale di Lecce condanna il Ministero per omessa vigilanza

Il Tribunale di Lecce nello scorso gennaio 2026 ha segnato un punto fermo nel contrasto al bullismo nelle scuole italiane. Come riporta il quotidiano “la Repubblica”, il caso riguarda le gravi vessazioni subite da un alunno all’interno di un Istituto pugliese.

Il fatto

Gli episodi si sono svolti tra il 2015 e il 2017 in una scuola media. La vittima era un ragazzo di dodici anni affetto da una disabilità motoria. Durante il biennio, lo studente è stato bersaglio di insulti verbali, aggressioni fisiche e isolamento sociale sistematico.
I compagni lo colpivano con calci e schiaffi, rivolgendogli epiteti legati alla sua condizione fisica.
I ripetuti atti di bullismo, in alcuni casi, avevano costretto l’alunno a ricorrere alle cure mediche in ospedale.
Un episodio particolarmente emblematico riguarda la sua festa di compleanno. Nonostante l’invito esteso all’intera classe, nessuno dei compagni si presentò all’evento. Questo isolamento causò nel minore un profondo trauma psicologico e un rifiuto verso l’ambiente scolastico.

L’inerzia della scuola

La famiglia aveva denunciato ripetutamente, ai docenti e alla dirigenza scolastica, le violenze di cui l’alunno era vittima. Tuttavia, la scuola avrebbe sottovalutato il problema non adottando misure concrete per arginare il fenomeno. Il reiterarsi delle vessazioni e l’inerzia dell’Amministrazione scolastica portarono la famiglia da un lato, al trasferimento ad altra scuola e dall’altro al ricorso al tribunale.

La decisione del Tribunale di Lecce

Il tribunale di Lecce, con la sentenza del gennaio 2026, ha riconosciuto la responsabilità civile del Ministero dell’Istruzione.
Il giudice ha rilevato una grave mancanza di vigilanza sia durante le ore di lezione che negli spazi comuni.
Anche i docenti sono stati ritenuti responsabili di aver minimizzato i ripetuti episodi accaduti all’interno dell’Istituto.
Per il tribunale, la scuola ha l’imperativo obbligo giuridico di proteggere gli alunni per tutto il tempo della loro permanenza all’interno dell’Istituto. In questo caso, il sistema di controllo è risultato del tutto inefficace e lacunoso.
Il giudice ha riconosciuto alla scuola la culpa in vigilando e organizzando: «Per non aver adottato misure adeguate nella salvaguardia dell’incolumità del giovane».
Il danno è stato quantificato in 6.162,6 euro, di cui 4.971,60 euro per il danno non patrimoniale (biologico e morale) subito dal ragazzo. 1.191 euro spettano, ai genitori, nella loro veste di attori nel processo civile, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
La somma, per quanto contenuta, afferma la violazione del dovere di protezione della scuola. Il Ministero dovrà quindi risarcire i danni causati dalla negligenza dei propri dipendenti.

Profili di responsabilità civile e penale

Il processo civile è giunto a conclusione dopo quello penale presso il Tribunale per i Minorenni. Gli alunni responsabili delle aggressioni, tutti minorenni, avevano ottenuto la Messa alla Prova (MAP) per estinguere il reato ai sensi dell’Art. 168-bis del Codice Penale. Tale percorso rieducativo ha permesso loro di evitare una condanna penale definitiva.
Sul piano civile, invece, la sentenza ha ribadito che le “ragazzate” non sono una giustificazione accettabile. La scuola deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Senza documentazione formale degli interventi correttivi adottati, la responsabilità ricade interamente sull’istituzione scolastica.

L’aspetto assicurativo nella gestione del danno

La condanna del Ministero apre una riflessione cruciale sulla gestione assicurativa scolastica. Ogni istituto stipula polizze di Responsabilità Civile per coprire i danni subiti dagli alunni. Le polizze intervengono solitamente in caso di infortuni accidentali o mancata vigilanza, tuttavia gli atti di bullismo sono spesso esclusi dai contratti assicurativi standard. Inoltre l’Assicuratore può contestare il risarcimento se dimostra una colpa grave o l’omissione dolosa dei docenti. Il Ministero, in caso di condanna, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Dirigente e dei singoli insegnanti inadempienti.

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Sicurezza e coltelli a scuola: limiti legali, responsabilità civili, penali e tutele assicurative

L’omicidio del giovane studente spezzino di cui abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e le istituzioni.
L’episodio per quanto tragico, e fortunatamente isolato, sembra però essere diventato il catalizzatore di un nuovo allarme sociale: la presunta “epidemia” di coltelli nelle scuole italiane.
Leggendo la cronaca, i corridoi scolastici sono diventati zone d’ombra, dove la violenza dilaga incontrollata. Per far fronte al fenomeno la politica e i media a invocano misure drastiche e controlli a tappeto.

Armi bianche tra i giovanissimi

In Alto Adige, le autorità hanno trovato un alunno di scuola media in possesso di un coltello plastico realizzato con una stampante 3D. Come riporta Il Sole 24 Ore, la Procura presso il Tribunale dei minorenni di Bolzano, ha ricevuto la denuncia a carico dello studente.
A Borgo Panigale, nel bolognese, sempre in una scuola media, un tredicenne ha estratto un coltellino artigianale per minacciare alcuni compagni durante una lite. Come riferisce l’Agenzia ANSA, i docenti hanno disarmato il ragazzo, mentre i Carabinieri hanno raccolto la denuncia per l’accaduto.

Emergenza coltelli nelle scuole superiori

In un istituto superiore di Varese, un quattordicenne ha ferito accidentalmente il dito di un compagno mentre maneggiava un coltellino durante l’intervallo. Sebbene la ricostruzione di FanPage escluda l’aggressione, la polizia ha condotto il giovane in Questura, mentre i sanitari hanno accompagnato la vittima al pronto soccorso.
Di natura ben più grave la vicenda che RaiNews24 riporta a Salerno: all’uscita da scuola, un diciassettenne ha colpito al collo un coetaneo con un coltello da cucina portato da casa. I medici hanno ricoverato d’urgenza la vittima, mentre le autorità hanno arrestato l’aggressore con l’accusa di tentato omicidio.

Aspetti Legali e Diritti

Quello delle armi a scuola, non è una situazione particolarmente nuova, quello che invece colpisce di più è l’abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti. Recentemente, il fenomeno delle aggressioni si è esteso dagli Istituti superiori anche alle Scuole medie.
Portare armi a scuola senza motivo è un reato. Tuttavia, al personale scolastico non è permesso perquisire gli studenti all’ingresso dell’istituto. Secondo la Costituzione, Artt. 13 e 42, la libertà e la proprietà privata sono diritti inviolabili. Il personale scolastico non può legalmente ispezionare gli alunni o i loro zaini.
Eseguire perquisizioni arbitrarie potrebbe configurare il reato di violenza privata. In caso di sospetti fondati, deve intervenire esclusivamente l’Autorità Giudiziaria.

Responsabilità penale e risarcimento del danno

In caso di possesso di armi da parte di un minore, i magistrati accertano prioritariamente le responsabilità dei genitori. Sotto i 14 anni, il minore non è imputabile, ma la famiglia risponde per culpa in educando, con l’obbligo di risarcire gli eventuali danni in sede civile.
Tra i 14 e i 18 anni, l’Art. 98 del Codice Penale prevede l’imputabilità solo se il Tribunale riconosce la capacità di intendere e di volere, applicando comunque pene ridotte a scopo rieducativo. Anche in questa fascia d’età, i genitori restano responsabili in solido per il risarcimento civile.
Parallelamente, anche la scuola può risultare corresponsabile per culpa in vigilando. Per evitare la condanna al risarcimento, l’istituto deve dimostrare di aver adottato ogni misura preventiva possibile e che l’evento sia stato causato da un fattore del tutto imprevedibile.

Le sanzioni scolastiche

La scuola, a sua volta, applicherà all’alunno responsabile, le sanzioni disciplinari proporzionate, all’episodio. Nella scuola superiore, anche nel rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, il documento che regola ufficialmente l’impegno tra istituto e famiglia.

Il profilo assicurativo

In prima battuta è bene considerare quali sono i limiti di tutte le Polizze, anche quelle scolastiche, le assicurazioni non coprono mai le responsabilità penali. Restano escluse dal risarcimento anche le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie.
Tanto premesso, nel caso di ferimento con armi, la polizza scolastica rimborsa le spese mediche. Tuttavia se il gesto è doloso, l’assicurazione potrebbe chiedere il rimborso al responsabile.
Nel caso venisse accertata la responsabilità della scuola, la polizza assicurativa tutelerebbe l’Istituto nel ramo di Responsabilità Civile.

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Fumare a scuola: chi paga le sanzioni? Le norme e i limiti delle polizze assicurative.

All’interno del nostro Istituto superiore si sono verificati recentemente alcuni episodi critici per cui vorremmo il vostro parere. Nello specifico, durante l’intervallo, un gruppo di studenti è stato sorpreso a fumare sigarette nel cortile, sul retro. In un secondo episodio, un collaboratore scolastico è stato segnalato per l’utilizzo di una sigaretta elettronica nei corridoi durante l’orario di lezione. Infine, alcuni genitori hanno lamentato la mancanza di una segnaletica aggiornata in alcune aree esterne della scuola. Ci sono responsabilità legali e amministrative in capo alla scuola nei casi di mancata vigilanza o assenza di cartellonistica? La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre l’eventuale danno?

Il fumo nelle scuole non è solo un problema di salute pubblica. Si tratta di una questione legale complessa che coinvolge studenti, docenti e Dirigenti. Nel merito, la normativa italiana è diventata sempre più rigorosa nel tempo.

Il Quadro Normativo

La legge principale di riferimento è la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, nota come “Legge Sirchia”. Inizialmente, il divieto riguardava solo i locali chiusi. Tuttavia, il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 ha esteso il divieto anche alle aree all’aperto di pertinenza degli Istituti scolastici. Questo include cortili, giardini e impianti sportivi. Dal 2016, il divieto comprende anche le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi a tabacco riscaldato.

Sanzioni e Ammende per gli Studenti e il Personale Scolastico

Gli studenti sorpresi a fumare rischiano sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto salate. La multa va da un minimo di 27,50 euro fino a 275,00 euro. Oltre alla multa, le scuole applicano solitamente sanzioni disciplinari interne, queste possono includere note sul registro, sospensioni o lavori socialmente utili all’interno dell’istituto.
Il divieto di fumo vale rigorosamente anche per i docenti e il personale ATA. Per loro, le sanzioni pecuniarie sono identiche a quelle previste per gli studenti. Tuttavia, un dipendente pubblico rischia anche un procedimento disciplinare, il fumo infatti, durante l’orario di servizio, è considerato una violazione dei doveri d’ufficio. Il personale ha inoltre il compito di vigilare sul rispetto del divieto da parte degli alunni.

Le Responsabilità dell’Istituto e del Dirigente

L’Istituto scolastico ha l’obbligo di far rispettare la legge, individuando formalmente gli addetti alla vigilanza tramite apposite nomine. Il Dirigente deve inoltre far esporre i cartelli di divieto in modo visibile. Se il preside non ottempera a questi obblighi, rischia una sanzione amministrativa. Questa multa può variare da 200 a 2.000 euro.

Procedura di Accertamento e Verbali

Quando viene rilevata un’infrazione, gli incaricati devono redigere un verbale immediato. Il trasgressore riceve una copia del documento per il pagamento della sanzione. Se lo studente è minorenne, la responsabilità del pagamento ricade sui genitori. I fondi raccolti tramite le multe vengono solitamente versati all’Erario dello Stato. la scuola non potrà quindi trattenere queste somme per altri scopi.

Il profilo assicurativo

In Italia, le multe hanno funzione dissuasiva e punitiva per il soggetto che infrange la norma. Le polizze assicurative quindi non possono mai risarcire le sanzioni pecuniarie, la legge infatti impedisce di assicurare comportamenti illegali. Pertanto, il trasgressore dovrà pagare sempre di tasca propria.
L’assicurazione della scuola interviene solo per la Responsabilità Civile, coprendo eventuali danni fisici o materiali a terzi. Se un mozzicone causa un incendio, l’assicurazione risarcisce l’eventuale danno. Tuttavia l’Assicuratore potrebbe agire in rivalsa, ovvero chiedere il rimborso al responsabile, nei casi di colpa grave.
Le migliori formule assicurative prevedono anche la Tutela Legale, ma questa copre solo le spese degli avvocati e non il pagamento delle sanzioni amministrative. Il Dirigente Scolastico rischia inoltre per danno erariale. Se la vigilanza è assente, carente o inadeguata potrebbe risponderne personalmente davanti alla Corte dei Conti.

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Alunno morso da un cane nel cortile della scuola: chi paga il danno?

All’uscita dal scuola, un cane randagio, entrato nel cortile dell’Istituto, probabilmente da un cancello lasciato aperto, s’è messo a giocare con un alunno. Nel tentativo di allontanarlo, il cane ha morso il pollice della mano del ragazzo che è stato portato al Pronto Soccorso dalla famiglia. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre questo tipo di danno?

L’aggressione di un alunno da parte di un cane non è un evento nuovo anche se non particolarmente frequente. Ai fini del risarcimento del danno, se l’evento avviene sulla pubblica via occorrerà tenere in considerazione se l’animale è domestico oppure randagio. Qualora l’evento invece sia accaduto all’interno delle pertinenze della scuola è ipotizzabile la responsabilità diretta dell’Istituto.

Responsabilità scolastica

Nel 2011 la giurisprudenza ebbe già modo di esprimersi per un caso assolutamente analogo a quello in questione.
In quell’occasione la studentessa di un Istituto superiore di Napoli, stava uscendo dalla scuola al termine delle lezioni.  Nel cortile antistante l’edificio scolastico veniva addentata alla mano da un cane incustodito e senza museruola.
La richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione venne rigettata sia in 1° grado che in appello. Per questo motivo la causa finì in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

Nel febbraio 2011, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3680, ha cassato la sentenza d’appello, ribadendo i confini del dovere di vigilanza.
Secondo gli Ermellini, con l’accoglimento della domanda d’iscrizione all’Istituto, s’instaura un vincolo contrattuale tra la famiglia e l’amministrazione. Da questo rapporto scaturisce l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno per l’intera durata della fruizione della prestazione scolastica. L’Amministrazione scolastica deve quindi garantire un ambiente salubre e sicuro in ogni spazio messo a disposizione, comprese appunto, le aree esterne di pertinenza.
La sicurezza degli alunni non si ferma quindi all’edificio, ma si estende a tutti gli spazi dell’istituto, cortili inclusi. Per escludere il risarcimento, l’Amministrazione dovrà quindi provare l’adozione di misure efficaci a protezione dei terzi.

Il vincolo contrattuale

Applicando il regime della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile, la Corte stabilisce due principi cardine. L’alunno o la sua famiglia deve limitarsi a provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico. L’Amministrazione scolastica deve invece dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento. Nel caso specifico la predisposizione di recinzioni o sistemi anti-intrusione atti a impedire l’accesso di animali o estranei.
Il caso della studentessa napoletana, venne quindi rinviato al giudice di merito per la valutazione dell’idoneità delle misure di sicurezza del plesso. In assenza di tale prova, il Ministero è tenuto al ristoro integrale dei danni subiti dal minore danneggiato.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa operante nel mercato scolastico garantisce anche il sinistro causato dal morso di animali avvenuti durante le attività didattiche, anche nelle pertinenze dell’Istituto. Le migliori formule assicurative estendono la garanzia perfino all’itinere, ovvero al tragitto casa-scuola e viceversa. La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche, l’eventuale diaria da ingessatura o ricovero e l’indennità nel caso d’invalidità permanente.
Inoltre il ramo di Responsabilità Civile della polizza, tutela l’Istituto anche nei casi di danno colposo ascrivibili alla mancata, carente o inefficace vigilanza.

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Muore lo studente accoltellato in classe: l’indagine sulle responsabilità e il nodo della prevenzione

È morto in ospedale lo studente spezzino 18enne, accoltellato in classe da un compagno. Dopo l’aggressione, i soccorritori lo hanno portato in ospedale e i medici lo hanno operato d’urgenza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Lo riporta, sul proprio sito, il portale d’informazione della Rai “Rainews24”.

Il fatto

L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, durante una pausa dalle lezioni, in un’aula dell’Istituto professionale “Einaudi – Chiodo” di La Spezia. A ferire a morte lo studente è stato un compagno di 19 anni.
Secondo le prime ricostruzioni, il movente dell’accoltellamento sarebbe legato a ragioni sentimentali. La vittima, fin da bambino conosceva la ragazza che l’aggressore frequentava e con quest’ultima si sarebbero scambiati foto di quando erano piccoli.
Il diverbio sarebbe iniziato nei bagni dell’Istituto ma sarebbe poi degenerato in aula, dove la vittima aveva cercato riparo. L’aggressore è entrato in classe brandendo un coltello con cui ha inferto le ferite, prima di essere bloccato e disarmato dal docente presente in aula.
I soccorritori hanno trasportato d’urgenza in ospedale la vittima, ferita all’addome e al torace, e i medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante l’intervento, le condizioni restavano critiche e in serata le autorità hanno comunicato il decesso dello studente.
La polizia, intervenuta immediatamente, ha operato l’arresto del colpevole in flagranza di reato. L’accusa nei confronti dell’aggressore è di omicidio. La polizia ha sequestrato l’arma, un coltello da cucina probabilmente portato da casa.

Le reazioni

Com’era inevitabile l’episodio ha scatenato un vortice di reazioni. La politica e le istituzioni hanno apertamente condannato l’episodio. A detta di molti tuttavia, la soluzione non va cercata nella repressione, ma nella prevenzione del disagio giovanile.
Il giorno successivo c’è stata tensione davanti all’Istituto. Qualcuno ha lanciato un fumogeno dentro la scuola e gli studenti accusano di complicità, nell’accaduto, gli stessi docenti. Secondo alcune testimonianze infatti l’aggressore era solito girare armato di coltello all’interno della scuola.
Qualche persona avrebbe tentato di bloccare l’ingresso dell’edificio, scontrandosi con un collaboratore scolastico, prima che l’intervento della Digos riportasse la calma.
Il Ministro dell’Istruzione, al termine di un incontro in prefettura, ha ordinato un’ispezione nella scuola. «Non partiamo dal presupposto della messa sotto accusa di qualcuno – ha evidenziato il ministro – ma dall’accertamento dei fatti. Occorre fare chiarezza su quanto è accaduto e sulle altre criticità, instaurando un dialogo costruttivo e positivo“. Il ministro ha anche ventilato la possibilità di installare i metal detector nelle scuole a rischio.

La responsabilità

Nel Codice Penale italiano, l’omicidio è regolato principalmente dall’Art. 575, che definisce l’omicidio doloso come l’atto di chi cagiona la morte di un uomo. Questo reato è punito con reclusione non inferiore a 21 anni. Oltre a quello doloso esistono altre tipologie di omicidio: quello colposo, come ad esempio quello stradale, o preterintenzionale. Le tipologie variano sia per intenzionalità che per circostanze, sarà solo il giudice che, in relazione alla gravità e alle eventuali aggravanti, stabilirà la pena.
Non sembra questo il caso tuttavia solo le indagini della autorità e degli ispettori ministeriali potranno stabilire se esista una responsabilità, anche indiretta, dell’Istituto nell’evento occorso.

Il profilo assicurativo

In premessa è bene precisare che nessuna polizza assicurativa copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto. Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
Ai familiari e conviventi della vittima spetta tuttavia il risarcimento dei danni patrimoniali (perdita di sostentamento) e non patrimoniali (biologico, morale e esistenziale). Gli importi in questo caso sono calcolati dalle tabelle di riferimento e dalle variabili in base al grado di parentela e alla gravità della perdita.
I danni sono richiedibili costituendosi parte civile nel processo penale o in sede civile.
Parallelamente, per chi subisce reati gravi, è disponibile anche un Fondo di Indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, gestito dal Ministero dell’Interno. In caso di omicidio l’indennizzo è di 50.000 euro.
La famiglia della vittima potrebbe anche accedere al Fondo per l’indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Il legislatore ha istituito il Fondo nel 2023 per gli studenti deceduti a seguito di infortuni avvenuti in occasione o durante le attività formative. L’indennizzo, in questo caso arriva fino a 200.000 euro.
Qualora infine l’autorità provasse una responsabilità della scuola nell’episodio, la polizza di Responsabilità Civile coprirebbe i danni patrimoniali involontari causati a terzi. Per i casi di colpa o negligenza, la polizza infatti risarcisce il danno alla vittima anche se derivante da un reato.

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Responsabilità civile e nesso causale: perché la testimonianza generica non basta

Per ottenere un risarcimento non basta denunciare il fatto come accidentale ma occorre provare concretamente il nesso causale tra l’evento e il danno. L’ha richiamato il Tribunale di Lecco nella sentenza relativa al caso di una docente infortunatasi durante una visita d’istruzione. Lo riporta sul proprio sito internet, un articolo de “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto al termine di una visita d’istruzione quando un’insegnante, inciampando su una radice affiorante dalla pavimentazione di sanpietrini, ha riportando la frattura dell’omero.
A seguito dell’infortunio, la docente ha portato in causa il Comune, tenuto alla manutenzione della strada ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile.
A supporto della propria tesi l’insegnante ha prodotto una fotografia del luogo dell’incidente e la dichiarazione di una collega.

La sentenza: perché il risarcimento non è automatico?

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025, ha chiarito un aspetto comune a tutte le richieste di risarcimento in casi analoghi. Subire un incidente su suolo pubblico, da solo, non è sufficiente per ottenere automaticamente il risarcimento del danno.
La docente infortunata ha prodotto una fotografia e la testimonianza della collega. La testimone tuttavia non ha saputo descrivere con precisione, la dinamica, il punto dell’incidente né le condizioni dell’acciottolato.
La foto, che evidenzia l’assenza di alcuni sampietrini, non basta a dimostrare concretamente la pericolosità dell’avvallamento. In fase istruttoria non è stato determinato né il punto preciso della caduta né le condizioni del marciapiede al momento dell’incidente. Non sono stati presentati infatti immagini, filmati o ulteriori testimonianze idonee a ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente. Mancando quindi le prove concrete dell’incidente e le circostanze precise della caduta, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento.

La responsabilità

La sentenza stabilisce un principio importante: l’Ente Pubblico è sempre responsabile della corretta manutenzione della strada. In caso di sinistro tuttavia, dev’essere sempre e chiaramente provato il nesso tra danno e il difetto della pavimentazione stradale. In mancanza di elementi probatori precisi, la richiesta di risarcimento non può essere accolta.
Immagini dettagliate, testimonianze precise, ma anche filmati di eventuali telecamere di sicurezza sono fondamentali per dimostrare la responsabilità dell’Amministrazione. Senza prove concrete, chi subisce un infortunio rischia di non ottenere alcun risarcimento.
La sentenza segue di pochi mesi, quella relativa ad un infortunio analogo accaduto nel 2022, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo. Anche in quel caso il giudice ritenne che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni durante le visite scolastiche sono coperti dall’INAIL solo in caso di Morte o per Invalidità Permanente pari o superiore al 6%. Dai risarcimenti restano escluse tutte le spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le polizze integrative scolastiche offrono una protezione più ampia e completa rispetto alla copertura obbligatoria prestata dall’INAIL.
Qualora la docente avesse sottoscritto la polizza integrativa della scuola, l’assicuratore indennizzerebbe l’Invalidità Permanente indipendentemente dalla percentuale accertata.
Nella polizza sono inoltre rimborsate le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e l’eventuale diaria da ricovero.
Alcune polizze particolarmente complete prevedono anche la Tutela Legale, che copre le spese di avvocati e periti in controversie civili o penali. In questo modo l’assicurato può far valere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza sostenere direttamente i costi del procedimento.

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Infortunio grave durante la ricreazione: scuola condannata

Si è concluso il processo civile relativo alla vicenda dello studente 16enne caduto dal lucernario della sede provvisoria di un Istituto Professionale nell’Aretino. Lo riporta un articolo del quotidiano “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio avvenne il primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2020/2021.
All’epoca dei fatti, nel rispetto delle normative legate al distanziamento imposto dalla pandemia, la scuola, non aveva spazi sufficienti a contenere gli iscritti. Per questo motivo, la Provincia prese in concessione una parte di uno stabile industriale attiguo all’Istituto.
Intorno alle 10,30, durante la ricreazione, alcuni studenti decisero di recarsi sulla terrazza esterna che collegava i due stabili.
Uno studente, perdendo accidentalmente l’equilibrio, causò la rottura di un lucernario e cadde da un’altezza di oltre sei metri.
Il personale sanitario, immediatamente allertato dalla scuola, trasferì il 16enne in ospedale con l’elisoccorso. Qui, i sanitari riscontrarono numerose fratture, tra cui quelle di entrambe i polsi, ma non tali da destare particolari preoccupazioni per la vita del ragazzo.
I vigili del fuoco, sul momento, misero in sicurezza l’area che poi venne posta sotto sequestro dai Carabinieri. Da qui le indagini della Procura di Arezzo finalizzate ad accertare eventuali responsabilità.
Contestualmente la famiglia, in sede civile chiedeva alla scuola il risarcimento del danno, sostenendo che non erano state prese sufficienti misure di vigilanza e sicurezza.

La sentenza

Il Tribunale di Firenze, esaminato il caso, ha depositato la sentenza n. 3753/2025, lo scorso 23 novembre.
I giudici ribadiscono l’importanza del rapporto contrattuale che viene a porsi tra la scuola e le famiglie degli studenti. La scuola è quindi tenuta ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza degli studenti durante la permanenza negli spazi scolastici. L’accesso alle zone potenzialmente pericolose va interdetto e le misure preventive devono essere concrete.
I giudici, confermando precedenti sentenze della Cassazione, indicano come l’Amministrazione scolastica deve accertare e provvedere attivamente alla prevenzione dei rischi. Semplici avvertimenti verbali quindi non sono sufficienti, occorre interdire l’accesso alle zone potenzialmente pericolose.
Per le motivazioni di cui sopra, il tribunale di Firenze ieri ha disposto il risarcimento per lo studente e la sua famiglia.
I giudici fiorentini tuttavia identificano una, seppur parziale, responsabilità dello studente nella vicenda.
L’iniziale somma stabilita dal Tribunale, pari a 76.000 euro a risarcimento per i danni, viene quindi decurtata del 30%. Il risarcimento sarà quindi di poco superiore ai 32.000 euro, ai quali però vanno aggiunti gli interessi legali.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’unica assicurazione che, come in questo caso, garantisce il risarcimento dei danni in Responsabilità Civile della scuola, è quella integrativa.
La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover pagare, il risarcimento, dei danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole.
La polizza assicura tutti i soggetti (Amministrazione, Studenti ed Operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare un danno nel corso delle attività.
Con l’autonomia scolastica legittimata dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, le scuole hanno maggiori responsabilità anche sotto il profilo gestionale. Inoltre, le polizze integrative di Responsabilità Civile dovranno tutelare anche il Ministero dell’Istruzione, legittimato passivo, in caso di sinistri.
Il ricorso alla copertura assicurativa però non esime i Dirigenti responsabili e gli addetti dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte. L’assenza di controllo, infatti, potrebbe creare pregiudizio alla pubblica incolumità. La stipula dell’assicurazione dovrà sempre tenere in considerazione l’importo del massimale che dev’essere adeguato al reale rischio potenziale.

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Denti rotti nello spogliatoio: la Cassazione respinge il ricorso e chiarisce i limiti dell’obbligo di vigilanza

Ha assunto un certo risalto di cronaca la vicenda di un alunno 17enne infortunatosi nello spogliatoio della scuola al termine dell’attività di educazione fisica. Lo riporta un articolo de “il Messaggero”.
Il caso, arrivato in Cassazione, sta suscitando qualche polemica. La stampa riporta come Suprema Corte avrebbe respinto le richieste della famiglia considerando la «quasi maggiore età» dello studente. Ma le cose stanno proprio così?

Il fatto

Lo studente, un 17enne, aveva ricevuto un colpo accidentale nel locale spogliatoio della palestra della scuola, rimediando la frattura di due denti. A causare il danno, il compagno che, con il proprio casco da motociclista l’ha colpito accidentalmente al volto.
La famiglia dello studente danneggiato s’è rivolta al tribunale portando la scuola in giudizio con l’accusa di “culpa in vigilando”. Il Giudice di primo grado diede ragione alla famiglia ordinando il risarcimento, da qui il ricorso del Ministero.
Il Tribunale d’Appello tuttavia ribaltò la sentenza: il danno non era imputabile alla scuola o al docente proposto alla vigilanza. Come spiegò il Giudice di secondo grado, l’evento accadde nello spogliatoio maschile, dove il docente – una donna – non poteva entrare. Il colpo, inoltre, fu dato da uno studente quasi maggiorenne, con piena capacità di intendere e comportamento già formato. Per questi motivi, non era perciò possibile configurare nessuna responsabilità della scuola per mancata vigilanza.
Il ragazzo danneggiato, nel frattempo diventato maggiorenne, presentò, quindi, ricorso in Cassazione contro l’assicurazione scolastica e il Ministero dell’Istruzione.

La sentenza della Cassazione

Nella sentenza, i Giudici della suprema corte hanno premesso che: «Con l’iscrizione dello studente alla scuola si crea un vincolo contrattuale. Da questo vincolo deriva l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza dello studente durante tutte le attività scolastiche».
Continuano gli Ermellini: il danneggiato deve «Provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto». Sulla scuola invece «Incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante».
Dalla dinamica dei fatti, quindi, appare provato che la scuola non avesse responsabilità nell’accaduto. L’evento, al contrario, era accidentale e imprevedibile, causato da uno studente quasi maggiorenne. Inoltre, proprio l’età dei soggetti coinvolti, presupponeva un’attenuazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’Istituto.
La difesa del ragazzo sosteneva inoltre che l’assenza di adeguate misure di vigilanza potesse consentire l’ingresso, nello spogliatoio, di armi o altri oggetti contundenti.
Gli Ermellini hanno definito l’argomento proposto nel ricorso: «Solo una suggestione».
Infatti: «La valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità dev’essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto e non ad altre ipotetiche».
I giudici hanno, inoltre, precisato che il casco va considerato un capo di abbigliamento, per questo il suo ingresso nello spogliatoio era pienamente legittimo.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
La «quasi maggiore età» dello studente non sta quindi alla base dell’assoluzione della scuola. Al contrario la motivazione sta nell’accidentalità e imprevedibilità dell’evento.

Il profilo assicurativo

Al contrario di quanto si possa pensare, la rottura dei denti a scuola è un evento abbastanza comune.
Di norma, le polizze scolastiche integrative rimborsano il danno entro il massimale previsto per le spese mediche. Il risarcimento copre il primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate, cioè l’intervento di conservativa. In genere, però, queste polizze non riconoscono l’Invalidità Permanente.
Durante la stipula, è anche importante valutare eventuali franchigie, scoperti o sotto-limiti applicati per singolo dente.
La polizza di Responsabilità Civile, inoltre, protegge l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire danni causati a terzi per condotte colpose.
In ambito scolastico questa polizza copre tutti i soggetti esposti al rischio di arrecare danni a terzi, inclusi gli studenti e gli operatori scolastici.

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Bullismo a scuola: arrestato un sedicenne per estorsione. I rischi penali, civili e assicurativi per scuole e famiglie.

Ennesimo grave episodio di bullismo a scuola: uno studente è stato vittima di estorsione da parte di un alunno di due anni più grande. L’Istituto chiama i carabinieri e scatta l’arresto. Lo riporta un articolo de “l’Unione Sarda”.

Il fatto

Sembra che la vittima fosse già stata bersaglio, in passato, delle vessazioni del compagno.
L’aggressore, già noto ai carabinieri per il suo comportamento violento, anche verso i genitori, aveva preso di mira la vittima dal primo giorno di scuola. Fin dall’inizio, lo aveva avvicinato e intimorito con atteggiamenti minacciosi, intimidazioni e angherie, con continue richieste di consegna di effetti personali o indumenti, ma anche prepotenze tramite messaggi sullo smartphone, o durante incontri nei corridoi della scuola.
Il sedicenne avvicinava spesso il compagno da solo, ma, a volte, portava con sé ragazzi più grandi per aumentare la forza del ricatto.
La situazione era diventata insostenibile per il 14enne, che ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La famiglia s’era quindi rivolta al personale docente per segnalare gli atti di bullismo.
Tutto questo fino all’ennesimo episodio violento. Il 16enne ha rubato la felpa alla vittima, che ha cercato in ogni modo di riaverla, senza successo. L’aggressore ha iniziato a minacciare pesantemente il 14enne e, appena lo ha incontrato, gli ha portato via anche il marsupio.
A quel punto la vittima s’è rivolta ai professori, che hanno contattato i Carabinieri. La perquisizione dello zaino del sedicenne ha permesso di trovare la refurtiva. Il magistrato competente ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in un centro di prima accoglienza per minorenni.

La responsabilità

Oltre al recupero della refurtiva, le pressioni esercitate sullo studente vittima sono state confermate dall’invio di messaggi con minacce esplicite. Questi comportamenti configurano una chiara fattispecie estorsiva prevista dall’Art. 629 del Codice Penale.
Un minore, di età superiore ai 14 anni, risponde penalmente del reato solo se il Giudice accerta la sua capacità di intendere e di volere ed in questo caso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per un adulto.
I genitori non rispondono penalmente dei danni causati dal figlio. Tuttavia, il Tribunale potrebbe riconoscere la “culpa in educando” della famiglia per non aver impartito al minore un’adeguata educazione. Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, infatti, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Il giudice potrebbe anche attribuire un ulteriore livello di responsabilità all’Istituto scolastico per la sua inerzia di fronte alle ripetute segnalazioni della famiglia. Questa mancanza di intervento potrebbe essere valutata come comportamento negligente.
Stabilite quindi eventuali responsabilità, in sede civile, uno o entrambi i soggetti potrebbero essere tenuti al pagamento dell’eventuale danno fisico o psicologico.

Il profilo assicurativo

Nei casi di bullismo, l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza, tuttavia, l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Al contrario, in caso di condanna penale, l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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