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Sospensione della polizza assicurativa scolastica

Alla luce della pandemia da Covid19, vogliamo chiedervi un parere circa la possibilità di sospensione della polizza assicurativa scolastica.
La richiesta, avanzata dal Consiglio di Istituto trae origine dal presupposto che, essendo sospese le attività didattiche nell’Istituto Scolastico, la polizza non sia operante o operi solo parzialmente. La polizza sarebbe riattivata alla normale ripresa dell’attività didattica.
È possibile fare questa richiesta? Quali costi sono previsti?

È importante premettere che la sospensione della polizza assicurativa è un’anomalia tipica delle polizze RC Auto stabilita contrattualmente.

La sospensione della polizza è una tipicità dell’assicurazione auto

Anche nel caso dell’auto, la possibilità non è estesa a tutti i contratti.
Ad esempio non è concesso sospendere le polizze dei ciclomotori, o dei motori marini.
In altri casi, come nelle moto o nei camper, esistono le due tariffe economicamente distinte: con o senza facoltà di sospensione.
La polizza RC Auto infatti copre il rischio della circolazione e viene concessa un’eventuale sospensione solo se il veicolo rimane fermo in area privata.
La garanzia infortuni conducente, eventualmente emessa a latere, non può essere sospesa, anche se collegata al veicolo non circolante.

Cessazione e diminuzione del rischio

Le eventuali modifiche al contratto sono previste anche dall’Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione e dall’Art. 1897 Diminuzione del rischio entrambi inseriti nel Codice Civile.
La variazione o cessazione del rischio dev’essere comunicate in forma circostanziata da parte del contraente e gli effetti sul premio (es.: la diminuzione dalla rata) si avranno solo dall’annualità successiva. La variazione, inoltre, avrà carattere permanente.
Siamo in presenza di diminuzione del rischio quando la probabilità che si verifichi l’evento assicurato si riduce, oppure diminuisce il costo medio del sinistro su base statistica.

Il profilo assicurativo scolastico in relazione al rischio pandemico

Nel caso specifico delle Istituzioni scolastiche, in occasione della pandemia da Covid19, occorre considerare due aspetti:

  1. Anche qualora venisse provata un riduzione del rischio complessivo, la Responsabilità Civile dell’Istituto non può cessare perché è legata all’esistenza stessa dell’Ente Giuridico;
  2. A far data dal marzo 2020 con l’inizio del lockdown, le maggiori Società Assicuratrici impegnate in ambito scolastico, hanno dichiarato la validità delle coperture assicurative per tutte le attività scolastiche comprese quelle legate alla Didattica a Distanza (o DDI). Di fatto, quindi, non siamo in presenza né di una cessazione, né di una diminuzione del rischio, anzi potrebbe essere vero il contrario.

Circa la copertura assicurativa durante la DaD (o DDI) riteniamo opportuno consigliare sempre un intervento di verifica delle condizioni contrattuali da parte di un broker assicurativo specializzato in ambito scolastico.