abint Nessun commento

Hashish in gita scolastica

Dopo la partenza per un viaggio di istruzione, tre alunni sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. Gita annullata e segnalazione in prefettura. Lo riporta un articolo de “La Nazione”.

Il fatto

Tre studenti, di sedici e diciassette anni, frequentanti un Istituto superiore di Grosseto, durante un viaggio di istruzione, sono stati sorpresi in possesso di hashish.
I docenti accompagnatori, accortisi della presenza degli stupefacenti sul bus, hanno deciso di annullare il viaggio e fare ritorno a Grosseto.
Al ritorno in città, la Polizia municipale, supportata dal Gruppo cinofilo antidroga, ha effettuato i primi accertamenti, su richiesta della direzione scolastica.
Dopo un primo controllo, il cane ha segnalato la presenza della sostanza. Tre alunni hanno ammesso il possesso. La droga, pochi grammi, è stata poi sequestrata dalla Municipale.
I tre sono stati segnalati in prefettura come assuntori.

Responsabilità e sanzioni

Come per tutte le attività scolastiche, anche nei viaggi di istruzione, l’Istituto è tenuto a vigilare affinché gli studenti non arrechino danni a sé o agli altri.
Se uno studente riportasse lesioni personali, il docente accompagnatore potrebbe essere ritenuto responsabile nei confronti dei genitori dell’alunno.
Allo stesso modo, se uno studente commettesse un illecito e venisse dimostrata la scarsa sorveglianza, il danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309Testo unico in materia di stupefacenti, il consumo non costituisce di per sé un reato. È reato, invece, lo spaccio o la cessione di stupefacenti ad altre persone, anche quando la cessione avviene a titolo gratuito.
Per valutare se la droga in possesso rientra nel reato di spaccio, la prima cosa presa in considerazione è la quantità. Ci sono, infatti, delle quantità massime detenibili previste dalla legge.
La quantità è definita in base al principio attivo contenuto nella sostanza. Nel caso della cannabis, la quantità massima è pari a 500 milligrammi di principio attivo, che corrisponde a 5 grammi di sostanza lorda.
Anche se il possesso di droga non è sempre reato, costituisce, comunque, un illecito amministrativo. Le autorità possono sequestrare la sostanza e chiedere al prefetto di comminare una sanzione amministrativa proporzionale all’eventuale reiterazione dell’illecito.
La sanzione amministrativa potrebbe prevedere anche la sospensione del patentino di guida della moto e altri documenti o l’obbligo di frequenza presso una comunità di recupero per tossicodipendenti.
Rimane, inoltre, facoltà della scuola comminare una sanzione disciplinare come la sospensione, l’abbassamento del voto in condotta o l’assegnazione ai lavori socialmente utili in strutture sociali.

L’assicurazione per l’annullamento del viaggio

È necessario ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono il risarcimento del viaggio esclusivamente per i casi di infortunio o malattia.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione e la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Droga a scuola

I recenti avvenimenti accaduti in due scuole fiorentine relativamente allo spaccio e al consumo di droghe all’interno di un Istituto, ci stanno creando qualche apprensione. Il Dirigente scolastico e il personale potrebbero essere accusati di mancata o carente vigilanza? In questi casi le polizze assicurative scolastiche tutelano il Dirigente e il personale da azioni di carattere legale?

Lo spaccio e/o il consumo di stupefacenti all’interno della scuola non sono, purtroppo, fatti isolati né insoliti, le cronache ne riportano continuamente. Non è nostra intenzione fare delle analisi sociologiche o esprimere giudizi di valore, tuttavia, è bene prenderne atto e porre in essere le opportune contromisure.

Il reato di spaccio e detenzione

Il testo unico sulle droghe (DPR, 9 ottobre 1990, n. 309), aggiornato allo scorso ottobre, tratta nel dettaglio la questione. L’Art. 73 definisce le diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti anche alla luce delle modifiche successive. Inoltre l’Art. 80, comma 1, lettera (g), specifica come aggravante quando: «[…] l’offerta o la cessione delle sostanze psicotrope è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado».

La responsabilità del dirigente scolastico e del docente

Il docente e il Dirigente, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali. Ai sensi dell’Art. 361 del Codice Penale, essi sono sempre obbligati alla denuncia a fronte della presunzione di un reato. Va quindi chiarito in premessa che, quando un operatore scolastico scopre un alunno intento a consumare o a spacciare, è obbligato alla denuncia.
Tuttavia, la responsabilità dell’Istituto non è limitata alla sola denuncia in fragranza di reato. Il Dirigente, infatti, dovrà mettere in atto anche un’efficace azione preventiva, educativa e informativa, coinvolgendo anche con le famiglie. A tal fine, anche il patto di corresponsabilità con la famiglia è uno strumento utile dal punto di vista preventivo e della condivisione degli obblighi educativi.
La mancata segnalazione delle situazioni di grave sospetto circa l’uso di droga, potrebbe far incorrere nel reato di favoreggiamento. Un certo clamore suscitò, nel 2004, la sentenza di condanna nei confronti di un Dirigente scolastico di una scuola del milanese. Secondo il tribunale, la condotta omissiva del Dirigente, improntata alla cautela nella formulazione della denuncia, era intesa come un aiuto indiretto nei confronti dei trasgressori.

Il profilo assicurativo

In casi analoghi, uno dei rischi maggiori per il Dirigente scolastico, è l’apertura di procedimenti giudiziari nei propri confronti per l’accertamento di possibili responsabilità. Spesso non si arriva ad una quantificazione materiale del danno, o ad un accertamento concreto di responsabilità. Il soggetto indagato, tuttavia, è costretto a sostenere spese legali e peritali, spesso rilevanti.
Queste possono essere trasferite all’Assicuratore in forza di una polizza di Tutela Legale; grazie a questa copertura l’assicuratore si accollerà l’onere ed il costo della difesa, processuale ed extra processuale, fornendo tutta l’assistenza necessaria.
Spesso la polizza di Tutela Legale è stata considerata inutile o addirittura una spesa superflua. La considerevole crescita del contenzioso, anche nella Pubblica Amministrazione scolastica, tuttavia, ha fatto ricredere su questa posizione.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Tutela Legale, contattaci qui.