Hashish in gita scolastica
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Dopo la partenza per un viaggio di istruzione, tre alunni sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. Gita annullata e segnalazione in prefettura. Lo riporta un articolo de “La Nazione”.

Il fatto

Tre studenti, di sedici e diciassette anni, frequentanti un Istituto superiore di Grosseto, durante un viaggio di istruzione, sono stati sorpresi in possesso di hashish.
I docenti accompagnatori, accortisi della presenza degli stupefacenti sul bus, hanno deciso di annullare il viaggio e fare ritorno a Grosseto.
Al ritorno in città, la Polizia municipale, supportata dal Gruppo cinofilo antidroga, ha effettuato i primi accertamenti, su richiesta della direzione scolastica.
Dopo un primo controllo, il cane ha segnalato la presenza della sostanza. Tre alunni hanno ammesso il possesso. La droga, pochi grammi, è stata poi sequestrata dalla Municipale.
I tre sono stati segnalati in prefettura come assuntori.

Responsabilità e sanzioni

Come per tutte le attività scolastiche, anche nei viaggi di istruzione, l’Istituto è tenuto a vigilare affinché gli studenti non arrechino danni a sé o agli altri.
Se uno studente riportasse lesioni personali, il docente accompagnatore potrebbe essere ritenuto responsabile nei confronti dei genitori dell’alunno.
Allo stesso modo, se uno studente commettesse un illecito e venisse dimostrata la scarsa sorveglianza, il danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309Testo unico in materia di stupefacenti, il consumo non costituisce di per sé un reato. È reato, invece, lo spaccio o la cessione di stupefacenti ad altre persone, anche quando la cessione avviene a titolo gratuito.
Per valutare se la droga in possesso rientra nel reato di spaccio, la prima cosa presa in considerazione è la quantità. Ci sono, infatti, delle quantità massime detenibili previste dalla legge.
La quantità è definita in base al principio attivo contenuto nella sostanza. Nel caso della cannabis, la quantità massima è pari a 500 milligrammi di principio attivo, che corrisponde a 5 grammi di sostanza lorda.
Anche se il possesso di droga non è sempre reato, costituisce, comunque, un illecito amministrativo. Le autorità possono sequestrare la sostanza e chiedere al prefetto di comminare una sanzione amministrativa proporzionale all’eventuale reiterazione dell’illecito.
La sanzione amministrativa potrebbe prevedere anche la sospensione del patentino di guida della moto e altri documenti o l’obbligo di frequenza presso una comunità di recupero per tossicodipendenti.
Rimane, inoltre, facoltà della scuola comminare una sanzione disciplinare come la sospensione, l’abbassamento del voto in condotta o l’assegnazione ai lavori socialmente utili in strutture sociali.

L’assicurazione per l’annullamento del viaggio

È necessario ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono il risarcimento del viaggio esclusivamente per i casi di infortunio o malattia.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione e la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.

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