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Comunicazioni via whatsapp

Come insegnante, sono iscritto al gruppo whatsapp della mia scuola. Da qualche tempo il Dirigente e il Preposto, utilizzano la messaggistica sia per l’organizzazione interna, che per altre comunicazioni. Inoltre questi messaggi sono inviati a qualsiasi ora del giorno e della settimana compresi i festivi. Uscire dal gruppo comporta qualche responsabilità da parte mia? In caso, non leggendo un messaggio, causassi un danno, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola prevede l’indennizzo?

Nella scuola come in tutti gli ambienti professionali organizzati negli ultimi anni, s’è verificato un notevole aumento delle comunicazioni telematiche.
Le comunicazioni attraverso lo smartphone sono considerate particolarmente comode e, forse a torto, meno invasive. Per questo motivo sono utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito.

Le comunicazioni formali via telematica

Da qualche tempo le comunicazioni formali inoltrate telematicamente sono al centro dell’attenzione. Un certo scalpore hanno suscitato i licenziamenti attuati attraverso comunicazioni via whatsapp o con SMS. È anche capitato che richiami o provvedimenti disciplinari siano inviati attraverso le e-mail personali o con messaggi sul cellulare. La domanda, seppur in contesti completamente diversi, è analoga: queste comunicazioni sono valide?
Per le comunicazioni che incidono sul rapporto di lavoro, la legge stabilisce l’obbligo della forma scritta. L’elemento determinante quindi non è lo strumento di trasmissione (registro elettronico, e-mail, sms, whatsapp) ma la prova del suo ricevimento. La forma scritta infatti è garanzia della comprensione del suo contenuto anche a salvaguardia di diritti del destinatario.

Il diritto alla disconnessione

Trasmettere un’informazione, senza limiti di tempo, attraverso i gruppi whatsapp o altri strumenti telematici è certamente pratica tuttavia può generare limitazioni alla vita privata.
Per questo motivo, il CCNL – Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’Art. 22 comma 4, lettera c8, demanda alla contrattazione integrativa i criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio. Il concetto di base resta tuttavia quello aggiuntivo non sostitutivo.
Non è possibile utilizzare comunicazioni telematiche, in alternativa agli strumenti previsti dalla legge come il registro elettronico, la email istituzionale, il sito web.
Al di fuori di questi contesti è garantito il diritto alla disconnessione.

Il profilo assicurativo  

Di norma le polizze assicurative scolastiche escludono le spese per controversie relative a rapporti di lavoro o vertenze sindacali. Le polizze escludono anche le spese per controversie fra Contraente (Istituto) e l’Assicurato e tra persone/soggetti assicurati con la stessa polizza. Questo tipo di controversie potrebbero sfociare in una vertenza di carattere sindacale. È bene verificare eventualmente, con la propria associazione, quali azioni intraprendere.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative scolastiche, contattaci qui.