Vandalismo durante il viaggio di istruzione
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La cronaca del 6 marzo scorso riporta come un alunno 18enne, di un Istituto superiore varesino, abbia commesso un atto vandalico durante una gita scolastica.

Il fatto

Lo studente, in gita scolastica a Malta, ha inciso le proprie iniziali su uno dei portali di Gigantia, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Colto in flagrante da un agente di sicurezza è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, processato per direttissima, ha ammesso tutte le accuse mosse a suo carico. Condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, dovrà comunque pagare un’ammenda di 15.000 euro.

La responsabilità penale

Il vandalismo è normalmente identificato come un reato penale. La distruzione, il deturpamento o l’imbrattamento di un patrimonio protetto dall’UNESCO è sanzionato in maniera molto severa in tutto il mondo. È bene, comunque, evidenziare come ogni Paese applichi pene specifiche in relazione ai singoli reati. Circa la responsabilità penale, questa è legata all’età del soggetto ovvero, in linea di principio, alla capacità di agire. Analogamente all’Italia, anche a Malta la maggiore età è stabilita con il compimento del 18° anno.

La pena pecuniaria

Più articolata è la questione legata al pagamento della pena pecuniaria.
Il tema della responsabilità genitoriale è stato argomento di dibattito, di sentenze e di provvedimenti legislativi negli ultimi 10 anni. Ad oggi, il minore di 18 anni, non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti, in questi casi l’onere ricadrà sulla famiglia o sul tutore. Sono infatti questi ultimi, a subire le conseguenze civili dei danni commessi, in quanto esercenti la potestà sul minore.
Qualora invece, l’autore del reato, come in questo caso, sia un maggiorenne, sarà lui a dover risarcire gli eventuali danni procurati. Tutto ciò, anche nel caso in cui il soggetto sia nullatenente o non possedesse un reddito. Ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, dopo la maggiore età, i genitori non hanno più responsabilità sulla condotta del figlio, neanche se quest’ultimo dovesse convivere con loro. L’orientamento giurisprudenziale prevalente tende, tuttavia, ad estendere la responsabilità genitoriale anche ai fatti illeciti commessi dai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, analogamente a quanto previsto per figli minori di età.

La reciprocità nell’UE

Malta, in quanto parte dell’Unione Europea, gode del principio di reciprocità interno all’Unione. Ne deriva che, in relazione al pagamento delle sanzioni e delle pene pecuniarie, l’autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese comunitario può trasmettere gli atti direttamente all’autorità di un altro paese membro e quindi far riconoscere e rendere esecutivo il pagamento senza ulteriori formalità.

La responsabilità della scuola

Come espresso all’Art. 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale». Ne deriva che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. La polizza assicurativa quindi non risarcisce né il danno né la sanzione.
Tuttavia, la scuola, alla luce del rapporto negoziale instauratosi con l’iscrizione dello studente, assume precisi doveri di vigilanza ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel caso di mancata o insufficiente vigilanza, anche nel caso di studenti maggiorenni, l’Istituto potrebbe dover rispondere dell’eventuale danno provocato, in concorso con la famiglia. Le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono quest’aspetto anche in occasione dei viaggi di istruzione, anche all’estero.

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