Alunna infortunata, condannato il Ministero
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Un caso particolarmente interessante è quello relativo a una giovane alunna infortunata, per cui il Ministero è stato condannato a pagare il danno. Lo riporta il Quotidiano di Puglia alla fine del mese di luglio.

Il fatto

Nel 2015 un’alunna di quinta elementare, mentre saliva la scalinata di accesso alla scuola, accompagnata dalla madre, cadeva riportando trauma dentale e al labbro superiore.
La scalinata, realizzata negli anni ’30, evidenziava evidenti condizioni di usura con palesi disallineamenti, inoltre, era resa scivolosa con zone ricoperte da muschi ed erba incolta.
L’Istituto scolastico e la Società assicuratrice rigettavano la responsabilità, in quanto, al momento dell’evento era presente la madre dell’alunna, responsabile della vigilanza della stessa.
Per questi motivi, la famiglia, esercente la responsabilità genitoriale, citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione per il ristoro dei danni subiti.

La sentenza

Otto anni dopo l’accaduto, il Tribunale civile di Lecce, con la sentenza n. 2030/2023, accoglie le ragioni risarcitorie dei genitori dell’alunna infortunata.
Secondo il Tribunale: «La scuola è tenuta alla sicurezza dell’edificio in tutte le sue parti […] ma anche alle sue pertinenze, per prevenire il verificarsi degli infortuni».
A parere dei giudici, relativamente alla sicurezza, la responsabilità della scuola si estende anche agli accessi alla struttura. La scalinata, infatti, è parte integrante dell’edificio, ancor più per il motivo che rappresenta l’unico accesso all’Istituto.
La scuola, continua la sentenza: «Deve assicurare la sicurezza e l’incolumità impone una sorveglianza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica dei bambini. Ciò implica anche la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone estranee alla scuola ma autorizzate all’utilizzo da parte degli alunni».
La responsabilità della scuola, secondo il giudice, include anche l’obbligo di adeguata manutenzione della scalinata, la mancanza della quale ha portato all’infortunio.
Per questa motivazione il Ministero e la Società assicuratrice dovranno pagare il danno.

La responsabilità della scuola

La responsabilità legata alla manutenzione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze, nel corso degli anni, è stato spesso motivo di contenzioso. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici spetta all’Ente Locale concessionario. L’Istituto scolastico tuttavia dovrà effettuare tutte le necessarie segnalazioni all’Ente proprietario. Solo in questo modo, la scuola risulterà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
In questo senso è importante ricordare l’introduzione dello “Scudo Legale” per i Dirigenti Scolastici prevista dal D. L. 21 ottobre 2021, n. 146.
Ai sensi della norma, i Dirigenti sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, qualora segnalino tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Ai sensi della norma, i Dirigenti, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio o di procurato allarme.

Il profilo assicurativo

Fermo restando la polizza integrativa scolastica e la recente norma, è bene richiamare l’opportunità, per il Dirigente Scolastico, di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi dei dipendenti dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Il danno eventuale consiste nella violazione di disposizioni, leggi o norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il ritardo ingiustificato di atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile come danno potenziale.

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