Responsabilità assicurativa armi softair
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Momenti di tensione in un Istituto della bergamasca: uno studente di quindici anni ha portato una pistola all’interno della scuola. L’arma era nascosta con cura nello zaino. Sebbene si trattasse di una replica da softair, l’oggetto mancava del tappo rosso di sicurezza. L’assenza rendeva la pistola del tutto indistinguibile da un’arma da fuoco reale. Lo riporta un articolo di cronaca di “BergamoNews”.

L’intervento tempestivo della Polizia

Alcuni compagni di classe hanno notato l’oggetto sospetto e hanno subito allertato le autorità competenti. Una volante della Questura è giunta rapidamente sul posto per gestire l’emergenza segnalata. Gli agenti hanno individuato il quindicenne e hanno proceduto a una perquisizione accurata dello zaino. Una volta estratta, la replica è apparsa certamente sinile all’arma originale e assolutamente ingannevole alla vista. L’operazione si è conclusa senza pericolo, tuttavia le ripercussioni per il giovane sono particolarmente gravose sotto il profilo legale. La polizia ha posto la finta arma sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

Profili di responsabilità e normativa vigente

Il porto di repliche di armi prive di tappo rosso, viola i precetti stabiliti dalla Legge 18 aprile 1975, n. 110. La normativa disciplina rigorosamente il controllo delle armi ma anche degli strumenti che ne ricalcano le sembianze. Il gesto può inoltre integrare la fattispecie di procurato allarme, ai sensi dell’Art. 658 del Codice Penale. La responsabilità penale è personale e ricade direttamente sul minore coinvolto nel fatto. In caso di danno i genitori potrebbero rispondere civilmente per i danni ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Le famiglie spesso sottoscrivono polizze di responsabilità civile per proteggersi da danni involontari. Tuttavia, la copertura assicurativa potrebbe venire meno in presenza di condotte dolose. Portare consapevolmente un’arma a scuola potrebbe essere interpretato come un atto volontario. In questi casi, l’Assicuratore potrebbe esercitare il diritto di rivalsa sugli assicurati. Il rischio economico per il nucleo familiare diventa quindi estremamente elevato.
La polizza scolastica tutela solitamente gli studenti per infortuni e responsabilità civile verso terzi. Essa opera però entro i limiti stabiliti dalle condizioni generali di contratto. Molte clausole escludono i danni derivanti da attività illegali o violazioni penali o uso di armi. Se il gesto avesse causato un trauma psichico l’assicurazione potrebbe rifiutare l’indennizzo. La natura illecita dell’evento rende infatti difficile l’attivazione delle tutele previste per la vita scolastica. I genitori rischiano dunque di dover risarcire personalmente l’eventuale danno morale causato.

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