Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato una scuola per omessa vigilanza durante il cambio d’ora. Uno studente aveva riportato una frattura nasale scontrandosi con un compagno. L’episodio fa il punto sulla responsabilità della scuola per gli infortuni che avvengono durante i momenti di transizione tra le lezioni.
Il fatto
Alla fine di novembre del 2016, un alunno di seconda media riportò una frattura nasale durante il cambio d’ora all’interno di un’aula priva di docenti. La classe era ubicata in una sede provvisoria per via di alcuni lavori di ristrutturazione che interessavano l’edificio principale. Questa logistica rallentava lo spostamento dei professori, lasciando la sorveglianza di quattro classi a una sola collaboratrice scolastica.
Nonostante il danno, il personale non ha predisposto l’accompagnamento d’urgenza del ragazzo in ospedale. È stata solo la madre a portarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale dove venne sottoposto, a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. La famiglia avanzò quindi una richiesta stragiudiziale d’indennizzo di circa 13.000 euro, per le spese mediche e il danno morale, senza però ottenere risposte. Per questo motivo la controversia legale è approdata nel 2017 al Tribunale di Bari.
L’Amministrazione scolastica ha quindi chiamato in giudizio, la propria Compagnia assicurativa, alla luce della garanzia di responsabilità civile verso terzi.
La sentenza
Il Tribunale, con la sentenza n. 2762/2026, depositata lo scorso 6 maggio, ha confermato la responsabilità dell’istituto per la mancata vigilanza degli alunni. L’Istituto scolastico non può definire l’incidente imprevedibile o del tutto accidentale. L’Amministrazione ha il preciso dovere di provare la precisa predisposizione di tutte le adeguate misure organizzative. Secondo il giudice, l’assenza di docenti e protocolli scritti configura una chiara negligenza. Sorvegliare quattro classi dalla sola collaboratrice scolastica è stato ritenuto un comportamento insufficiente. Il Ministero deve quindi rispondere del danno secondo la presunzione di colpa stabilita dal Codice Civile.
L’obbligo di prevenzione
L’omessa vigilanza, per il Tribunale di Bari, conferma la responsabilità della scuola. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice civile, l’istituto deve dimostrare di aver adottato preventivamente ogni misura organizzativa idonea a evitare l’evento lesivo. In assenza della prova, la scuola non potrà essere esonerata dal risarcimento.
Il tribunale richiamando le sentenze della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e Cass. n. 18615/2015), ha chiarito che spetta all’Amministrazione dimostrare l’impossibilità di evitare l’evento.
Nel caso specifico la prova liberatoria è mancata perché la scuola non ha dimostrato un’organizzazione adeguata. La collaboratrice scolastica ha dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni scritte su come gestire la sorveglianza durante il cambio d’ora. Il giudice ha quindi stabilito che la sua semplice presenza nel corridoio non garantisse un controllo effettivo sugli alunni. Anche la tesi difensiva dello “scontro accidentale” che indicava come i due alunni si fossero contemporaneamente chinati davanti a un cestino, è caduta per mancanza di testimoni.
La liquidazione del danno
Il perito del Tribunale ha rilevato un’invalidità permanente del 3% unitamente ai periodi di inabilità temporanea. Per il calcolo del risarcimento sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024. Il danno biologico complessivo è stato quantificato in 7.204 euro al valore attuale. A questa cifra vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione Istat dal novembre 2016. Il danno morale, richiesto dal legale della famiglia, è invece stato negato poiché mancavano prove specifiche della sofferenza psicologica patita. Il magistrato ha ricordato che nelle microlesioni tale voce non viene mai riconosciuta automaticamente ma d’essere sempre provata.
Il profilo assicurativo
La vicenda chiarisce che la tutela è garantita esclusivamente dalla garanzia di Responsabilità Civile verso terzi stipulata dall’istituto. In questo scenario, infatti, non opera la copertura assicurativa INAIL, poiché quest’ultima interviene solo qualora gli infortuni abbiano un grado di Invalidità Permanente uguale o superiore al 6%. Inoltre, all’epoca dei fatti, le attività protette dall’INAIL, riguardavano esclusivamente quella attività definite pericolose come le ore di educazione fisica o i laboratori. Essendo l’incidente avvenuto durante il cambio d’ora, il danno ricade esclusivamente nell’ambito della Responsabilità Civile dell’Amministrazione scolastica. Conseguentemente è l’Assicuratore privato a rispondere del risarcimento, alla luce della copertura per gli eventi lesivi accaduti all’interno del plesso scolastico.
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