Arbitrato
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La famiglia di un alunno vittima di un infortunio scolastico ci comunica che non è soddisfatta del rimborso assicurativo proposto e ventila il ricorso all’arbitrato.
L’Istituto scolastico cosa deve fare in questo caso?

Dal punto di vista giuridico, l’arbitrato è un metodo diverso e volontario di risoluzione delle controversie, alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria. Le parti, di comune accordo, possono adire all’istituto dell’arbitrato per definire una controversia in essere o evitarne l’insorgenza.
Ad esempio, in caso di disaccordo sull’indennizzabilità di un sinistro, il contratto può prevedere di demandare la risoluzione ad un apposito collegio medico.

Il profilo normativo

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal codice di procedura civile, all’Art. 806e successivi.
L’articolo, al comma 1, recita: «le parti possono fare decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili».
Lo stesso articolo, al comma 2, precisa che le controversie: «possono essere decise da arbitri esclusivamente se previsto dalla legge o nei contratti […]».
Ne deriva necessariamente che, per ricorrere all’arbitrato, questa possibilità dovrà essere precisamente inserita all’interno del contratto assicurativo.

Il collegio arbitrale

La composizione del collegio arbitrale è indicata all’Art. 810 del Codice di Procedura Civile.
Se contrattualmente previsto, nel caso di controversia sull’indennizzo di un sinistro, la risoluzione può essere demandata a un collegio di tre medici. Assicurato e Compagnia ne nomineranno uno per parte e il terzo sarà scelto di comune accordo.

Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato

L’arbitrato è un sistema più snello di risoluzione delle controversie rispetto alla giurisprudenza ordinaria.
Sono proprio le modalità, alternative al normale iter giudiziario, che consentono una più rapida definizione della vertenza. In media, infatti, un arbitrato si conclude in sei mesi, contro i due anni e mezzo che occorrono per una sentenza civile di primo grado.
Il ricorso all’arbitrato, tuttavia, potrebbe presentare anche degli svantaggi.
In prima istanza, l’arbitrato potrebbe essere più costoso rispetto al ricorso ai giudici statali: Il collegio arbitrale è pagato dai soggetti che ne fanno richiesta. Per questo motivo è necessario capire precisamente qual è l’importo della contesa.
Inoltre, gli arbitri di solito non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti.
Infine, il lodo (la sentenza dell’arbitrato) non costituisce un titolo esecutivo immediato, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale. In tutti i casi, l’accesso all’arbitrato non preclude la possibilità futura di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Il ruolo della scuola

Nei casi di controversia, come quello in questione, non è previsto alcun onere amministrativo per la scuola. La famiglia direttamente, o attraverso il proprio legale, prenderà contatto con la Società assicuratrice e con quest’ultima stabilirà tempi e modi della procedura da avviare.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’arbitrato assicurativo, contattaci qui.

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