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Incidente con lo scuolabus: le responsabilità nel trasporto scolastico e l’operatività delle assicurazioni

In provincia di Frosinone, il primo giorno di scuola del nuovo anno, si rovescia uno scuolabus con sette alunni a bordo. Il sindaco del comune ha detto: «Grazie a Dio non è successo niente di grave. Il bilancio poteva essere molto più serio». Lo riporta sul proprio sito on-line un articolo dell’agenzia ANSA.

Il fatto

L’incidente è accaduto nel Comune di Cervaro il 7 gennaio scorso. Uno scuolabus con sette alunni a bordo si è ribaltato su un fianco.
Il sinistro è avvenuto al termine di una ripida discesa quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante un tornante.
Per trarre in salvo gli occupanti del veicolo è stato necessario rompere il vetro posteriore del mezzo.
Tutti i trasportati per quanto scossi risultano fortunatamente illesi. Solo un alunno e l’autista sono stati trasportati all’ospedale di Cassino per accertamenti ma le loro condizioni non risultano gravi.
Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Rimangono ancora da chiarire sono le cause dell’incidente. Le prime ipotesi si concentrano sulla velocità del veicolo o su un possibile surriscaldamento dei freni causato dalla pendenza.
Gli inquirenti sono al lavoro non solo per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche per stabilire le eventuali responsabilità.

La gerarchia delle responsabilità nel trasporto scolastico

Nel servizio di trasporto scolastico, la responsabilità primaria spetta all’operatore economico che gestisce il servizio in appalto. L’impresa deve rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza sul lavoro.
L’appaltatore oltre a dover garantire che il personale conducente impiegato è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla legge, è anche responsabile dell’idoneità dei mezzi.
In seconda istanza, la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha stipulato l’appalto di servizio. Il Comune potrebbe rispondere dei danni se non verifica l’adeguatezza dell’operatore scelto. L’Amministrazione locale infine deve inoltre garantire controlli costanti durante l’esecuzione del servizio.
Nessuna responsabilità può essere addebitata all’istituto scolastico. Le famiglie degli alunni pagano e fruiscono di una prestazione organizzata esclusivamente dall’Amministrazione comunale. La gestione operativa del servizio resta quindi fuori dal controllo della scuola.

Il profilo assicurativo

Gli alunni in casi come quello in questione, in qualità di passeggeri sono sempre tutelati per ogni danno riportato durante il trasporto. In caso di danno, l’assicurazione del veicolo dovrà quindi risarcire il terzo trasportato indipendentemente dalle colpe.
Lo stabilisce il comma 1, dell’Art. 141 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private. «[…] Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro».
La polizza integrativa scolastica garantisce una tutela aggiuntiva per alunni e personale. Questa protezione copre anche gli infortuni che avvengono durante il tragitto casa-scuola.
La copertura resta valida a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Per questo è consigliabile inviare sempre una denuncia precauzionale alla compagnia assicurativa.

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Responsabilità civile e nesso causale: perché la testimonianza generica non basta

Per ottenere un risarcimento non basta denunciare il fatto come accidentale ma occorre provare concretamente il nesso causale tra l’evento e il danno. L’ha richiamato il Tribunale di Lecco nella sentenza relativa al caso di una docente infortunatasi durante una visita d’istruzione. Lo riporta sul proprio sito internet, un articolo de “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto al termine di una visita d’istruzione quando un’insegnante, inciampando su una radice affiorante dalla pavimentazione di sanpietrini, ha riportando la frattura dell’omero.
A seguito dell’infortunio, la docente ha portato in causa il Comune, tenuto alla manutenzione della strada ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile.
A supporto della propria tesi l’insegnante ha prodotto una fotografia del luogo dell’incidente e la dichiarazione di una collega.

La sentenza: perché il risarcimento non è automatico?

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025, ha chiarito un aspetto comune a tutte le richieste di risarcimento in casi analoghi. Subire un incidente su suolo pubblico, da solo, non è sufficiente per ottenere automaticamente il risarcimento del danno.
La docente infortunata ha prodotto una fotografia e la testimonianza della collega. La testimone tuttavia non ha saputo descrivere con precisione, la dinamica, il punto dell’incidente né le condizioni dell’acciottolato.
La foto, che evidenzia l’assenza di alcuni sampietrini, non basta a dimostrare concretamente la pericolosità dell’avvallamento. In fase istruttoria non è stato determinato né il punto preciso della caduta né le condizioni del marciapiede al momento dell’incidente. Non sono stati presentati infatti immagini, filmati o ulteriori testimonianze idonee a ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente. Mancando quindi le prove concrete dell’incidente e le circostanze precise della caduta, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento.

La responsabilità

La sentenza stabilisce un principio importante: l’Ente Pubblico è sempre responsabile della corretta manutenzione della strada. In caso di sinistro tuttavia, dev’essere sempre e chiaramente provato il nesso tra danno e il difetto della pavimentazione stradale. In mancanza di elementi probatori precisi, la richiesta di risarcimento non può essere accolta.
Immagini dettagliate, testimonianze precise, ma anche filmati di eventuali telecamere di sicurezza sono fondamentali per dimostrare la responsabilità dell’Amministrazione. Senza prove concrete, chi subisce un infortunio rischia di non ottenere alcun risarcimento.
La sentenza segue di pochi mesi, quella relativa ad un infortunio analogo accaduto nel 2022, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo. Anche in quel caso il giudice ritenne che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni durante le visite scolastiche sono coperti dall’INAIL solo in caso di Morte o per Invalidità Permanente pari o superiore al 6%. Dai risarcimenti restano escluse tutte le spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le polizze integrative scolastiche offrono una protezione più ampia e completa rispetto alla copertura obbligatoria prestata dall’INAIL.
Qualora la docente avesse sottoscritto la polizza integrativa della scuola, l’assicuratore indennizzerebbe l’Invalidità Permanente indipendentemente dalla percentuale accertata.
Nella polizza sono inoltre rimborsate le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e l’eventuale diaria da ricovero.
Alcune polizze particolarmente complete prevedono anche la Tutela Legale, che copre le spese di avvocati e periti in controversie civili o penali. In questo modo l’assicurato può far valere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza sostenere direttamente i costi del procedimento.

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Al via l’Assicurazione Sanitaria Integrativa nella scuola: il welfare per il personale scolastico

Come preannunciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul proprio sito istituzionale, nello scorso febbraio, dal 2026 sarà introdotta l’Assicurazione Sanitaria Integrativa per tutto il personale scolastico. Lo prevede l’ultimo Contratto integrativo, firmato il 29 dicembre 2025. La misura tende a equiparare il settore scolastico pubblico ai più avanzati sistemi di welfare aziendale del privato.

Cos’è l’Assicurazione Integrativa e chi coinvolge

L’assicurazione sanitaria integrativa non è una cosa completamente nuova nella Pubblica Amministrazione. Forme analoghe sono già operanti per il personale civile, militare, di difesa e di polizia e per alcuni dipendenti di enti locali.
L’assicurazione sanitaria integrativa è una forma di protezione che garantisce il rimborso o la copertura diretta di spese mediche, visite specialistiche e interventi. L’assicurazione, non sostituisce la sanità pubblica, ma si affianca a essa per offrire percorsi più rapidi.
Nella scuola la platea dei beneficiari, definita nell’ultimo CCNI, sottoscritto lo scorso 29 dicembre, comprenderà:

  • Docenti e personale ATA di ruolo;
  • Supplenti annuali fino alla data del 31 agosto;
  • Supplenti fino al 30 giugno, data di termine delle attività didattiche.

Costi, risorse e massimali

Uno degli aspetti più innovativi riguarda il finanziamento dell’iniziativa. Il dipendente scolastico non dovrà pagare alcuna somma. Il costo della polizza è interamente coperto dallo Stato, la copertura infatti avverrà tramite lo stanziamento di fondi specifici dedicati al welfare contrattuale.
Il Ministero ha pensato questa scelta per aumentare il benessere del personale, senza intaccare lo stipendio netto in busta paga.
Le risorse ammontano a circa 80 milioni di euro per il quadriennio 2026–2029. Ogni lavoratore potrà usufruire di prestazioni il cui valore di mercato è di circa 3.000 euro all’anno, rappresentando un “aumento indiretto” del benessere economico della categoria.

L’accesso al servizio

Al lavoratore non sarà chiesta nessuna approvazione specifica: l’adesione alla copertura sanitaria avverrà in modo automatico. L’attivazione della copertura avverrà tramite una piattaforma dedicata. Il personale interessato dovrà effettuare l’accesso, probabilmente tramite SPID/CIE, visualizzare il proprio piano sanitario e prenotare le prestazioni presso le cliniche convenzionate.

Cosa prevede l’Assicurazione Sanitaria Integrativa?

Il Ministero ha disegnato le coperture per rispondere alle esigenze reali di una categoria professionale, come quella scolastica, sottoposta a forte stress. Tra le prestazioni principali dovrebbero rientrare:

  • Prevenzione: Check-up completi gratuiti, come l’igiene orale periodica;
  • Diagnostica rapida: Risonanze, TAC e analisi cliniche riducendo i tempi d’attesa;
  • Grandi interventi: Copertura totale per gli interventi chirurgici e le degenze;
  • Maternità e famiglia: Sussidi specifici per le spese legate alla nascita dei figli come, ad esempio, i parti cesarei.

Le criticità evidenziate

Il provvedimento ha diviso il fronte sindacale. Se da un lato molte sigle considerano questo accordo una conquista, riconoscendo benefici concreti per i lavoratori. Dall’altro, alcune organizzazioni criticano l’uso di fondi pubblici per sostenere il settore medico privato. Queste organizzazioni chiedevano invece che il Ministero destinasse le risorse all’aumento della retribuzione tabellare. Oppure investimenti nel potenziamento diretto della sanità pubblica.
Tutte le sigle sindacali hanno comunque espresso una forte preoccupazione in relazione ai ritardi procedurali ancora in atto. Nonostante il provvedimento sia previsto dalla normativa vigente, la decorrenza della copertura assicurativa non scatterà dal 1° gennaio 2026, ma solo dopo l’aggiudicazione della gara. Al momento, però, si attende ancora la pubblicazione del bando europeo necessario all’attivazione del servizio. Su quest’aspetto il Ministero ha previsto un’estensione del provvedimento, oltre il 2029, per i mesi di ritardo nell’attuazione operativa.

Assicurazione sanitaria e polizza integrativa

È opportuno dissipare alcuni i dubbi che stanno circolando tra i docenti e il pesonale.
Non bisogna confondere l’Assicurazione Sanitaria con la tradizionale Polizza Scolastica Integrativa, poiché i provvedimenti rispondono a finalità differenti.
La Polizza Integrativa Scolastica, finanziata annualmente da genitori e personale, integra la copertura obbligatoria INAIL per gli infortuni e include la Responsabilità Civile per danni a terzi. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie e facoltativo per i dipendenti.
L’Assicurazione Sanitaria Integrativa, introdotta dal CCNI del 29 dicembre 2025, è invece una prestazione di welfare dedicata alla salute personale del dipendente. Essa rimborsa spese mediche private esterne al SSN, legate alla vita privata. A differenza della polizza scolastica integrativa, questa copertura è completamente gratuita per il personale, finanziata dallo Stato in via sperimentale per i primi quattro anni.

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Infortunio grave durante la ricreazione: scuola condannata

Si è concluso il processo civile relativo alla vicenda dello studente 16enne caduto dal lucernario della sede provvisoria di un Istituto Professionale nell’Aretino. Lo riporta un articolo del quotidiano “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio avvenne il primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2020/2021.
All’epoca dei fatti, nel rispetto delle normative legate al distanziamento imposto dalla pandemia, la scuola, non aveva spazi sufficienti a contenere gli iscritti. Per questo motivo, la Provincia prese in concessione una parte di uno stabile industriale attiguo all’Istituto.
Intorno alle 10,30, durante la ricreazione, alcuni studenti decisero di recarsi sulla terrazza esterna che collegava i due stabili.
Uno studente, perdendo accidentalmente l’equilibrio, causò la rottura di un lucernario e cadde da un’altezza di oltre sei metri.
Il personale sanitario, immediatamente allertato dalla scuola, trasferì il 16enne in ospedale con l’elisoccorso. Qui, i sanitari riscontrarono numerose fratture, tra cui quelle di entrambe i polsi, ma non tali da destare particolari preoccupazioni per la vita del ragazzo.
I vigili del fuoco, sul momento, misero in sicurezza l’area che poi venne posta sotto sequestro dai Carabinieri. Da qui le indagini della Procura di Arezzo finalizzate ad accertare eventuali responsabilità.
Contestualmente la famiglia, in sede civile chiedeva alla scuola il risarcimento del danno, sostenendo che non erano state prese sufficienti misure di vigilanza e sicurezza.

La sentenza

Il Tribunale di Firenze, esaminato il caso, ha depositato la sentenza n. 3753/2025, lo scorso 23 novembre.
I giudici ribadiscono l’importanza del rapporto contrattuale che viene a porsi tra la scuola e le famiglie degli studenti. La scuola è quindi tenuta ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza degli studenti durante la permanenza negli spazi scolastici. L’accesso alle zone potenzialmente pericolose va interdetto e le misure preventive devono essere concrete.
I giudici, confermando precedenti sentenze della Cassazione, indicano come l’Amministrazione scolastica deve accertare e provvedere attivamente alla prevenzione dei rischi. Semplici avvertimenti verbali quindi non sono sufficienti, occorre interdire l’accesso alle zone potenzialmente pericolose.
Per le motivazioni di cui sopra, il tribunale di Firenze ieri ha disposto il risarcimento per lo studente e la sua famiglia.
I giudici fiorentini tuttavia identificano una, seppur parziale, responsabilità dello studente nella vicenda.
L’iniziale somma stabilita dal Tribunale, pari a 76.000 euro a risarcimento per i danni, viene quindi decurtata del 30%. Il risarcimento sarà quindi di poco superiore ai 32.000 euro, ai quali però vanno aggiunti gli interessi legali.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’unica assicurazione che, come in questo caso, garantisce il risarcimento dei danni in Responsabilità Civile della scuola, è quella integrativa.
La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover pagare, il risarcimento, dei danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole.
La polizza assicura tutti i soggetti (Amministrazione, Studenti ed Operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare un danno nel corso delle attività.
Con l’autonomia scolastica legittimata dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, le scuole hanno maggiori responsabilità anche sotto il profilo gestionale. Inoltre, le polizze integrative di Responsabilità Civile dovranno tutelare anche il Ministero dell’Istruzione, legittimato passivo, in caso di sinistri.
Il ricorso alla copertura assicurativa però non esime i Dirigenti responsabili e gli addetti dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte. L’assenza di controllo, infatti, potrebbe creare pregiudizio alla pubblica incolumità. La stipula dell’assicurazione dovrà sempre tenere in considerazione l’importo del massimale che dev’essere adeguato al reale rischio potenziale.

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Sfregia una compagna per gelosia: 14enne condannata a 3 anni e 7 mesi

Condannata a 3 anni e sette mesi la studentessa 14enne che ha sfregiato una compagna in preda a una crisi di gelosia. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’episodio è accaduto lo scorso mese di febbraio, poco dopo l’uscita da scuola.
Le due studentesse, pur frequentando lo stesso Istituto, non avevano rapporti di amicizia. Al contrario, tra loro in passato, ci sarebbero stati altri momenti di tensione. Poco più che battibecchi tra adolescenti, che con il tempo però si sarebbero esasperati fino a sfociare nell’aggressione.
Le indagini hanno chiarito che, all’origine della violenza ci sarebbe stato l’interesse della vittima, anch’essa quattordicenne, verso un ragazzo della stessa età.
L’assalitrice, prima le ha urlato contro, l’ha insultata e poi l’ha aggredita con ferocia, sfregiandole le guance con un accendino.
Secondo le indagini, alcuni passanti avrebbero assistito all’episodio senza tuttavia intervenire. Solo una donna sarebbe accorsa per difendere la vittima, tentando di separare le ragazze e avvisando i carabinieri.
La vittima ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’altra è stata riaccompagnata a casa e denunciata.
Una settimana dopo, la Procura dei minori ha ritenuto l’episodio particolarmente grave e potenzialmente ripetibile. Per questo motivo ha richiesto e ottenuto una misura cautelare, che ha portato al trasferimento della quattordicenne in una comunità protetta.
Da qui il processo di primo grado presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

La sentenza

Dall’esame processuale è emerso che in passato la ragazza avrebbe commesso altri episodi di prevaricazione, seppur di minore gravità. Si tratta comunque di comportamenti che suscitano una certa preoccupazione.
Al termine del dibattimento il Tribunale dei minori di Torino ha inflitto all’adolescente 3 anni e 7 mesi di reclusione. La pena applicata supera le stesse richieste dell’accusa.
La sentenza recepisce anche le recenti modifiche al Codice Penale previste dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69.
Tale normativa, nota come Codice Rosso, rafforza le tutele per le vittime di violenza di genere.
Proprio per questo motivo il Tribunale ha negato alla minore, la possibilità di accedere alla giustizia riparativa applicabile nell’ambito della giustizia minorile.
Il legale incaricato dalla famiglia, difensore della giovane, ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello.

Il profilo assicurativo

È opportuno ricordare che le assicurazioni non coprono la responsabilità penale che è sempre personale e non assicurabile.
Anche sul fronte civile, per il risarcimento del danno causato, molto difficilmente la polizza di Responsabilità Civile tutelerà la famiglia dell’alunna violenta. Le polizze assicurative infatti, di norma, escludono i danni civili derivanti da dolo.
In caso contrario, è fatto, comunque, salvo il diritto dell’Assicuratore di rivalersi nei confronti del soggetto che provocato il danno causato dolosamente.

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Ferisce un docente a scuola: condannato a 1 anno e 8 mesi l’aggressore, padre di un alunno

Condannato a un 1 e otto mesi il padre di un alunno che ha ferito gravemente un docente di un Istituto comprensivo campano. Lo riporta un articolo del sito “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 19 dicembre del 2023. Quel giorno il genitore di un alunno di terza media si recò a scuola per chiedere conto delle presunte molestie ricevute dal ragazzo. A detta di alcuni compagni infatti, un docente avrebbe “infastidito” il figlio dell’uomo.
Nell’aggressione, l’uomo ha inferto un pugno ad docente provocando complicazioni al bulbo oculare con una prognosi di 80 giorni. La violenza si sarebbe verificata per via di un errore di persona. L’aggressore scambiò la vittima per un altro docente che, successivamente, risultò estraneo alle molestie.
Il docente aggredito, che ricopriva anche il ruolo di Collaboratore del Dirigente, querelò l’aggressore dando avvio, in questo modo, alle indagini.
La storica trasmissione di cronaca giudiziaria: “Un giorno in Pretura”, ha ripreso il dibattimento, che sarà disponibile nella prossima stagione.
Durante il processo l’imputato ha minimizzando i fatti: «Gli ho solo dato uno schiaffo e poi mi sono scusato». Le testimonianze e i referti medici tuttavia dimostrano una storia diversa, da qui la sentenza di condanna.

La responsabilità previste dal Codice Penale

La lesione personale è un reato previsto dall’Art. 582 del Codice Penale. Ai sensi del Codice si procede a fronte di querela della parte offesa. Qualora, come in questo caso, la prognosi sia superiore a 20 giorni, si procede d’ufficio.
Anche la violenza a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
L’Art. 4, comma 1, della Legge 4 marzo 2024, n. 25, modifica l’Art. 61, comma 11-novies del Codice Penale. Sono così ricomprese, tra le aggravanti comuni, violenze o minacce, contro il personale scolastico a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. Per questi casi le pene sono aumentata fino a un a un terzo.

Il profilo assicurativo

L’INAIL copre i danni subiti dalla vittima a seguito di aggressione da parte di terzi, a condizione che l’aggressione sia avvenuta “in occasione di lavoro”.
Alcuni particolari soggetti come gli operatori sanitari, gli autisti di mezzi pubblici e il personale scolastico sono ricompresi tra quelli esposti al rischio specifico.
Tuttavia se l’infortunio è causato per motivi strettamente personali (es.: una lite privata non legata alla prestazione lavorativa), il nesso con il lavoro viene meno. In quel caso l’INAIL potrebbe non riconoscere la tutela.
In linea generale anche l’assicurazione scolastica integrativa risarcisce il danno nel caso in cui un terzo provochi l’aggressione. È comunque è fondamentale verificare le condizioni specifiche della polizza. Le migliori formule assicurative, operanti sul mercato scolastico, menzionano esplicitamente tra le coperture le “lesioni da aggressione”.
Le polizze infortuni generalmente escludono i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’assicurato. L’aggressione subita da un terzo però non è un fatto doloso dell’assicurato, quindi l’indennizzo è dovuto.
Occorre tuttavia tenere bene in considerazione il principio indennitario: qualora, in sede civile, si ottenesse un risarcimento dal responsabile, l’indennizzo erogato dell’Assicuratore può essere ridotto.
In tutti i casi è sempre consigliabile consultare il Set Informativo e le Condizioni Contrattuali nelle sezioni “Oggetto dell’Assicurazione” e “Esclusioni”.

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Denti rotti nello spogliatoio: la Cassazione respinge il ricorso e chiarisce i limiti dell’obbligo di vigilanza

Ha assunto un certo risalto di cronaca la vicenda di un alunno 17enne infortunatosi nello spogliatoio della scuola al termine dell’attività di educazione fisica. Lo riporta un articolo de “il Messaggero”.
Il caso, arrivato in Cassazione, sta suscitando qualche polemica. La stampa riporta come Suprema Corte avrebbe respinto le richieste della famiglia considerando la «quasi maggiore età» dello studente. Ma le cose stanno proprio così?

Il fatto

Lo studente, un 17enne, aveva ricevuto un colpo accidentale nel locale spogliatoio della palestra della scuola, rimediando la frattura di due denti. A causare il danno, il compagno che, con il proprio casco da motociclista l’ha colpito accidentalmente al volto.
La famiglia dello studente danneggiato s’è rivolta al tribunale portando la scuola in giudizio con l’accusa di “culpa in vigilando”. Il Giudice di primo grado diede ragione alla famiglia ordinando il risarcimento, da qui il ricorso del Ministero.
Il Tribunale d’Appello tuttavia ribaltò la sentenza: il danno non era imputabile alla scuola o al docente proposto alla vigilanza. Come spiegò il Giudice di secondo grado, l’evento accadde nello spogliatoio maschile, dove il docente – una donna – non poteva entrare. Il colpo, inoltre, fu dato da uno studente quasi maggiorenne, con piena capacità di intendere e comportamento già formato. Per questi motivi, non era perciò possibile configurare nessuna responsabilità della scuola per mancata vigilanza.
Il ragazzo danneggiato, nel frattempo diventato maggiorenne, presentò, quindi, ricorso in Cassazione contro l’assicurazione scolastica e il Ministero dell’Istruzione.

La sentenza della Cassazione

Nella sentenza, i Giudici della suprema corte hanno premesso che: «Con l’iscrizione dello studente alla scuola si crea un vincolo contrattuale. Da questo vincolo deriva l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza dello studente durante tutte le attività scolastiche».
Continuano gli Ermellini: il danneggiato deve «Provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto». Sulla scuola invece «Incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante».
Dalla dinamica dei fatti, quindi, appare provato che la scuola non avesse responsabilità nell’accaduto. L’evento, al contrario, era accidentale e imprevedibile, causato da uno studente quasi maggiorenne. Inoltre, proprio l’età dei soggetti coinvolti, presupponeva un’attenuazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’Istituto.
La difesa del ragazzo sosteneva inoltre che l’assenza di adeguate misure di vigilanza potesse consentire l’ingresso, nello spogliatoio, di armi o altri oggetti contundenti.
Gli Ermellini hanno definito l’argomento proposto nel ricorso: «Solo una suggestione».
Infatti: «La valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità dev’essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto e non ad altre ipotetiche».
I giudici hanno, inoltre, precisato che il casco va considerato un capo di abbigliamento, per questo il suo ingresso nello spogliatoio era pienamente legittimo.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
La «quasi maggiore età» dello studente non sta quindi alla base dell’assoluzione della scuola. Al contrario la motivazione sta nell’accidentalità e imprevedibilità dell’evento.

Il profilo assicurativo

Al contrario di quanto si possa pensare, la rottura dei denti a scuola è un evento abbastanza comune.
Di norma, le polizze scolastiche integrative rimborsano il danno entro il massimale previsto per le spese mediche. Il risarcimento copre il primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate, cioè l’intervento di conservativa. In genere, però, queste polizze non riconoscono l’Invalidità Permanente.
Durante la stipula, è anche importante valutare eventuali franchigie, scoperti o sotto-limiti applicati per singolo dente.
La polizza di Responsabilità Civile, inoltre, protegge l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire danni causati a terzi per condotte colpose.
In ambito scolastico questa polizza copre tutti i soggetti esposti al rischio di arrecare danni a terzi, inclusi gli studenti e gli operatori scolastici.

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Utilizzo del mezzo privato per servizio: cosa prevede la normativa per docenti e personale scolastico

Arrivano spesso richieste di chiarimento circa la possibilità di utilizzo del mezzo proprio da parte di docenti e personale scolastico. Le domande poste vertono sostanzialmente su due temi: può il Dirigente scolastico autorizzare il dipendente all’uso dell’auto di proprietà durante il servizio? Inoltre: in caso di incidente la polizza scolastica integrativa paga il danno?

Il profilo normativo

La Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 78/2010 detta le regole sull’uso del mezzo di trasporto personale di tutti i dipendenti della PA.
L’Art. 6, comma 12, rivede le precedenti disposizioni in materia impedendo, di fatto, l’utilizzo del mezzo di trasporto privato. Unica eccezione è legata all’esercizio di funzioni ispettive e di verifica e controllo.

La Circolare MEF e la nota MIUR

In relazione a quest’aspetto il 22 ottobre 2010 la circolare MEF n. 36, offre ulteriori precisazioni circa la portata del provvedimento.
In data 5 novembre dello stesso anno, anche il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 9808, inoltra alle scuole un ulteriore chiarimento.
Entrambi i documenti evidenziano come norma non è applicata al personale con incarichi ispettivi (es.: i revisori dei conti). La Circolare MEF inoltre evidenzia la: «facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale». Precisando tuttavia che: «in tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia».
Infine, è facoltà dell’Amministrazione autorizzare l’uso del mezzo proprio del dipendente: «con provvedimento motivato […]. Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente».
In altre parole l’autorizzazione dovrà essere sempre richiesta e rilasciata per iscritto, motivata e circostanziata, e limitata ai soli casi di particolari esigenze di servizio. Tra questi l’assenza dei servizi di linea pubblici o l’inconciliabilità tra svolgimento dell’incarico e l’orario e comunque nel perseguimento del pubblico interesse economico. In relazione a quest’ultimo aspetto entrambe le Circolari precisano che l’eventuale autorizzazione: «È funzionale solo alla copertura assicurativa dell’attività. Resta escluso il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del mezzo».

La tutela assicurativa INAIL

Relativamente all’assicurazione INAIL, con la Circolare 45 del 26 ottobre 2023, garantisce al personale scolastico la copertura assicurativa anche per l’utilizzo del mezzo proprio. Riporta il documento: «La copertura assicurativa per il personale scolastico […] opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative […]. Incluso l’infortunio in itinere […] con il solo limite del rischio elettivo […]». Inoltre: «I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro […]. Nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni). Senza limiti di orario […] autorizzate dalle Istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento».

Le polizze assicurative

La Circolare del MEF prevede che, a favore dei dipendenti autorizzati, l’Amministrazione stipuli una: «Copertura assicurativa […] in base alle vigenti disposizioni in materia». La copertura assicurativa di cui si fa cenno è la polizza Kasko, per la Responsabilità Civile contro terzi e per eventuali danni al mezzo privato.
Oltre alla Responsabilità Civile, la polizza tutela dai danni al veicolo del dipendente (kasko) anche in caso di colpa. Le migliori formule assicurative, in questo caso, rimborsano anche la morte, l’infortunio e le spese mediche derivanti dal sinistro durante l’espletamento della missione.
Questo tipo di garanzia è normalmente esclusa dalle polizze scolastiche integrative, fatto salvo la tutela del personale ispettivo, qualora venga richiamato nel contratto.
Prima della stipula occorre comunque valutare attentamente che i costi non confliggano con le esigenze di contenimento della spesa pubblica introdotte dalle norme sopra citate.

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Bullismo a scuola: arrestato un sedicenne per estorsione. I rischi penali, civili e assicurativi per scuole e famiglie.

Ennesimo grave episodio di bullismo a scuola: uno studente è stato vittima di estorsione da parte di un alunno di due anni più grande. L’Istituto chiama i carabinieri e scatta l’arresto. Lo riporta un articolo de “l’Unione Sarda”.

Il fatto

Sembra che la vittima fosse già stata bersaglio, in passato, delle vessazioni del compagno.
L’aggressore, già noto ai carabinieri per il suo comportamento violento, anche verso i genitori, aveva preso di mira la vittima dal primo giorno di scuola. Fin dall’inizio, lo aveva avvicinato e intimorito con atteggiamenti minacciosi, intimidazioni e angherie, con continue richieste di consegna di effetti personali o indumenti, ma anche prepotenze tramite messaggi sullo smartphone, o durante incontri nei corridoi della scuola.
Il sedicenne avvicinava spesso il compagno da solo, ma, a volte, portava con sé ragazzi più grandi per aumentare la forza del ricatto.
La situazione era diventata insostenibile per il 14enne, che ha deciso di raccontare tutto ai genitori. La famiglia s’era quindi rivolta al personale docente per segnalare gli atti di bullismo.
Tutto questo fino all’ennesimo episodio violento. Il 16enne ha rubato la felpa alla vittima, che ha cercato in ogni modo di riaverla, senza successo. L’aggressore ha iniziato a minacciare pesantemente il 14enne e, appena lo ha incontrato, gli ha portato via anche il marsupio.
A quel punto la vittima s’è rivolta ai professori, che hanno contattato i Carabinieri. La perquisizione dello zaino del sedicenne ha permesso di trovare la refurtiva. Il magistrato competente ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del giovane in un centro di prima accoglienza per minorenni.

La responsabilità

Oltre al recupero della refurtiva, le pressioni esercitate sullo studente vittima sono state confermate dall’invio di messaggi con minacce esplicite. Questi comportamenti configurano una chiara fattispecie estorsiva prevista dall’Art. 629 del Codice Penale.
Un minore, di età superiore ai 14 anni, risponde penalmente del reato solo se il Giudice accerta la sua capacità di intendere e di volere ed in questo caso viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per un adulto.
I genitori non rispondono penalmente dei danni causati dal figlio. Tuttavia, il Tribunale potrebbe riconoscere la “culpa in educando” della famiglia per non aver impartito al minore un’adeguata educazione. Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, infatti, i genitori hanno l’obbligo di: «istruire ed educare la prole».
Il giudice potrebbe anche attribuire un ulteriore livello di responsabilità all’Istituto scolastico per la sua inerzia di fronte alle ripetute segnalazioni della famiglia. Questa mancanza di intervento potrebbe essere valutata come comportamento negligente.
Stabilite quindi eventuali responsabilità, in sede civile, uno o entrambi i soggetti potrebbero essere tenuti al pagamento dell’eventuale danno fisico o psicologico.

Il profilo assicurativo

Nei casi di bullismo, l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza, tuttavia, l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Al contrario, in caso di condanna penale, l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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