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Stage scolastico, studentessa rischia amputazione

Una studentessa 17enne, di Castelfranco Emilia si è ferita con un tosaerba durante una stage e rischia l’amputazione di tre dita. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Resto del Carlino”.

Il fatto

L’episodio risale al 4 giugno ed è avvenuto durante un’attività di carattere formativo tenuta in collaborazione con un vivaio cittadino di Modena.
La studentessa, insieme ad altri 5 compagni di classe, era al secondo giorno di stage all’interno dell’azienda in questione.
La ragazza stava effettuando la manutenzione del verde, utilizzando un tosaerba, sul ciglio della strada, all’esterno dell’azienda. Nel corso dell’attività, avrebbe perso accidentalmente il controllo dello strumento, ferendosi gravemente alla mano sinistra.
Ad accorgersi della presenza della ragazza ferita sulla strada sarebbe stato un passante, che avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi.
Trasferita al Policlinico di Modena ha subito un delicato intervento nel reparto di chirurgia della mano, restando ricoverata per una settimana. Al momento non è ancora certo se la giovane riuscirà a recuperare pienamente la funzionalità delle dita della mano.
Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e i funzionari dell’ispettorato del lavoro per gli accertamenti del caso. Lo stage, vista la gravità dell’episodio, è stato sospeso.
A seguito dell’accaduto, la famiglia della studentessa, per mezzo del proprio legale, ha presentato formale denuncia al fine di accertare le responsabilità.

La responsabilità

Alla luce dei fatti, sembra che lo stage formativo fosse inserito nell’ambito del progetto scolastico legato alle attività di PCTO. Pare anche che l’accordo sottoscritto tra l’Istituto scolastico e l’azienda, prevedesse lo svolgimento di attività di carattere pratico, anche con l’utilizzo di materiali o strumenti.
In questo tipo di attività è sempre prevista obbligatoriamente la presenza di un tutor aziendale incaricato.
Stando alle prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata lasciata sola nel compito assegnato, senza una supervisione diretta da parte del personale dell’azienda.
«Un episodio che può sottendere gravissime responsabilità» avrebbe commentato l’avvocato della famiglia. «Anche in considerazione del massimo scrupolo che si deve porre quando si ricevono studenti nell’abito di percorsi formativi con le scuole».
Alla luce delle indagini ancora in corso non è possibile determinare con assoluta precisione i livelli di responsabilità. Oltre alla possibile responsabilità diretta dell’azienda dove si teneva lo stage, potrebbe non essere esclusa neanche una responsabilità indiretta della scuola.
Secondo il legale della famiglia, infatti, le valutazioni degli inquirenti dovranno far luce anche: «sul rispetto del rapporto fra azienda e scuola».

Il profilo assicurativo

Proprio alla luce della loro potenziale pericolosità, le attività di PCTO rientrano sempre nella tutela assicurativa obbligatoria garantita dall’INAIL agli studenti coinvolti. L’INAIL infatti, tramite la Circolare 21 novembre 2016, n. 44, chiarisce l’assimilazione sostanziale degli studenti ai lavoratori presenti in azienda.
L’INAIL tuttavia prevede risarcimenti solo nei casi di morte o invalidità permanente pari o superiore al 6%. Invece, per quanto riguarda le rendite per menomazione, per ottenere l’indennizzo il grado di invalidità deve essere superiore al 16%. Non sono previsti altri risarcimenti da parte dell’INAIL al di fuori delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le polizze integrative stipulate dagli Istituti scolastici prevedono normalmente una copertura assicurativa specifica per le attività di PCTO svolte dagli studenti. Una copertura adeguata per le scuole superiori compensa le prestazioni non coperte dall’INAIL con garanzie aggiuntive personalizzate.
L’indennizzo potrebbe comprendere sia il danno biologico per le menomazioni subite, sia l’integrità psicofisica attraverso una proporzionata somma economica.
Nel caso di responsabilità diretta dell’impresa, resta il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in caso di sinistro accaduto durante i PCTO, contattaci qui.

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Controversie assicurative: arriva l’arbitro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio scorso il D.M. 6 novembre 2024, n. 215 relativo all’arbitro assicurativo.
Il decreto detta le regole per le procedure stragiudiziali nelle controversie tra assicurati, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi.
La struttura dell’Arbitro Assicurativo è parte dell’implementazione della Direttiva Europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita all’Art. 141, comma 7, del Codice del Consumo.
L’arbitrato rientra anche nell’ambito dell’Art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni.

Che cos’è l’arbitrato assicurativo?

Obiettivo dell’Arbitrato assicurativo è risolvere le controversie tra assicurati e compagnie assicurative in modo più rapido, economico e meno complicato, rispetto alla tradizionale via legale.
Il dispositivo si affianca a strumenti già esistenti, come la mediazione e la negoziazione assistita.
Come per questi dispositivi offre un metodo stragiudiziale, cioè non giudiziario, per affrontare i conflitti, senza dover ricorrere a lunghi procedimenti giudiziari.
Sotto il profilo tecnico, il Decreto è strutturato su 14 articoli. La prima parte, dall’articolo 1 al 6, definisce struttura e competenze dell’arbitro assicurativo quale organo per la risoluzione delle controversie.
La seconda parte, dall’ articolo 7 al 14, disciplina il procedimento nel dettaglio.

Come opera praticamente l’arbitrato assicurativo?

L’Arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS. Il ricorso all’Arbitro dev’essere preceduto dalla formale presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008. Solo dopo questo passaggio, il cliente, assicurato o contraente, potrà accedere all’Arbitrato nell’apposita sezione del sito dell’IVASS.
Va precisato che il parere dell’Arbitro non ha valore vincolante né giudiziario, né amministrativo.
L’impresa o l’intermediario sono comunque tenuti a rispettare la decisione dell’arbitro, entro 30 giorni.
Qualora l’impresa non rispettasse il parere dell’arbitrato, l’inadempienza sarà resa pubblica, in una sezione dedicata del sito dell’arbitro assicurativo, restando visibile per cinque anni.
L’accesso all’arbitrato non impedirà, comunque, di agire in giudizio nel caso in cui il parere non fosse ritenuto soddisfacente, o per avere l’esecuzione giudiziale della decisione.
In caso di accesso alla giurisprudenza, l’autorevolezza dell’arbitro consentirà una maggiore attenzione da parte del giudice. Resta, tuttavia, inteso che l’arbitro assicurativo si esprime solo sulla base di prove documentali; differenti istruttorie potrebbero, tuttavia, condurre a un risultato differente.
Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2025, mentre la piena operatività è prevista entro il 9 maggio 2025. Il termine di entrata in funzione del nuovo sistema sarà il 9 ottobre 2025.

Le polizza integrative scolastiche

Di norma, le migliori polizze operanti nel mercato assicurativo scolastico, già prevedevano la possibilità di ricorso all’arbitrato alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria.
L’arbitrato proposto dal Decreto può rappresentare un ulteriore modo per risolvere le controversie in modo più rapido e meno formale, rispetto a un processo giudiziario.

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Esposizione all’amianto: scuola colpevole

Il tribunale di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire la famiglia di un collaboratore scolastico morto nel 2016 per mesotelioma pleurico. Lo riporta un articolo de “Il Meridiano di Trieste e Gorizia “.

Il fatto

Gli avvenimenti hanno inizio alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, quando a Trieste, fu costruito l’Istituto Tecnico “Volta”. Scuola considerata un gioiello di progresso, con aule spaziose, molti laboratori e una capiente officina meccanica. Quest’ultima, come il resto della struttura, era stata rivestita con cemento e vernici contenenti amianto per rendere i locali ignifughi, come si usava all’epoca.
Quando soffitti e muri hanno iniziato presto a sgretolarsi, rilasciavano nell’aria una polvere sottile e invisibile, carica di pericolose fibre di asbesto. È qui che l’allora aiutante tecnico dell’Istituto operava, tra il 1972 e il 1977, esposto all’amianto durante varie mansioni operative.
«Il tecnico – si legge in una nota dell’Avvocato di parte – aveva lavorato per 15 anni all’interno dei laboratori e nell’officina meccanica dell’Istituto. L’attività includeva anche la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, spesso senza adeguate protezioni». Le prime bonifiche arrivarono solo negli anni ’80.
La diagnosi della malattia dell’operatore scolastico, invece, risale al 2014. Il decesso è avvenuto meno di due anni dopo, quando il collaboratore aveva 77 anni.
La sentenza della Corte d’Appello di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire con 600mila euro la famiglia dell’ex tecnico esposto all’amianto a scuola.
La sentenza d’appello, ha ribaltato il giudizio di primo grado, riconoscendo il nesso tra la morte dell’uomo e l’esposizione all’amianto a scuola.

L’amianto e le malattie polmonari

I primi studi sulla correlazione tra amianto e malattie polmonari risalgono alla fine dell’800.
Negli anni ’20 del XX secolo, fu coniato il termine asbestosi per descrivere una malattia polmonare causata dall’inalazione di fibre di amianto.
Tra il 1955 e il 1960, venne dimostrata la relazione tra l’esposizione all’amianto e il mesotelioma pleurico, un cancro che colpisce le membrane che rivestono il torace.
Solo agli inizi degli anni ’70 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) pubblicò una monografia che evidenziava la relazione tra l’amianto e il mesotelioma pleurico.
In Italia, l’utilizzo e la produzione di manufatti contenenti amianto sono stati vietati nel 1992 con la Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Uno dei problemi più rilevanti delle patologie asbesto-correlate sono i tempi lunghi, anche 30/40 anni, con cui si manifestano. Questo aspetto spesso rende difficoltosa non solo l’origine della patologia, ma anche l’attribuzione delle eventuali responsabilità.

L’amianto negli edifici scolastici

Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), il fenomeno non è circoscritto. «Nell’ultimo rapporto RENAM dell’INAIL, – afferma il suo Presidente – sono 158 i casi di mesotelioma rilevati tra personale scolastico in Italia. Una cifra che alimenta un allarme sanitario».
Secondo una stima del 2023, oltre 350.000 studenti e circa 50.000 tra docenti e personale, potrebbero essere stati esposti all’amianto nelle scuole italiane. Dal 2012 sono state censite circa 4.800 scuole contaminate da amianto, di queste, circa 2.500 sono state bonificate. Il dato rappresenta circa il 4,3% del patrimonio scolastico nazionale. L’amianto non è presente solo nei tetti e nelle coperture ma può trovarsi anche negli impianti elettrici e nelle pavimentazioni in linoleum.
Fino al 2021 si sono registrati circa 500 decessi legati a malattie causate dall’amianto. Tra questi, oltre 130 erano casi di mesotelioma.

Il profilo assicurativo

Il tema amianto coinvolge un’elevata quantità di aspetti: dalle patologie alla giurisprudenza, dalla sicurezza sul lavoro all’assicurazione.
In caso di danno potranno essere individuate diverse responsabilità, tra queste quelle del proprietario dell’immobile, del costruttore e del datore di lavoro.
L’Art. 2087 del codice civile stabilisce l’obbligo per l’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.
A fronte di un danno da amianto, la copertura assicurativa varia a seconda della situazione. In generale, l’INAIL risarcisce i danni biologici, ma il datore di lavoro è responsabile di eventuali danni aggiuntivi, come il danno differenziale. Il danno differenziale, è l’importo che supera la rendita INAIL e risarcisce altri danni come quello esistenziale. Inoltre, in caso di decesso, i familiari della vittima possono avere diritto al risarcimento anche dei danni subiti personalmente.
A tal fine, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’istituzione, presso l’INAIL, di un Fondo Vittime Amianto. Il fondo eroga una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, ma, come dimostra il caso in questione, neanche questo dispositivo impedisce la rivalsa nei confronti del datore di lavoro.
L’ammontare medio dei risarcimenti riconosciuti per le patologie collegate all’amianto si è innalzato continuamente. Studi di importanti Agenzie di consulenza internazionale evidenziano come i risarcimenti erogati hanno provocato, tra il 1992 e il 2010, la bancarotta di oltre una novantina di Compagnie di assicurazione.
Per questo motivo, le assicurazioni private, soprattutto nel corso degli ultimi vent’anni, hanno escluso dalle polizze qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso ad amianto/asbesto. In alcuni casi è possibile ottenere il risarcimento per i costi di bonifica e bonifica ambientale per danni conseguenti ad inquinamento da amianto a seguito d’incendio, esplosione ed eventi naturali, ma questo dipende dalla natura della copertura assicurativa e dalla specificità del sinistro.
Anche le polizze scolastiche integrative non prevedono garanzie per questo tipo di evento. I danni da esposizione all’amianto non sono risarcibili né indennizzabili nei rami Infortuni, Responsabilità Civile o Assistenza.

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Autobus in fiamme, salvi gli studenti

Un autobus di linea ha preso fuoco nel centro di una frazione di un comune emiliano. A bordo anche venticinque studenti delle scuole superiori della zona. Lo riporta un articolo de “la Gazzetta di Parma”.

Il fatto

Un autobus di linea è stato distrutto da un incendio scoppiato sabato 24 maggio intorno alle 7:30, lungo la strada provinciale 39. Il veicolo pubblico extraurbano, che aveva come capolinea il polo scolastico “Silvio D’Arzo” di Montecchio Emilia stava portando gli studenti a scuola.
Il conducente, osservando lo specchietto retrovisore, ha notato del fumo uscire dal vano motore e ha deciso di fermarsi immediatamente per verificare il problema.
Con calma e rapidità, ha fatto scendere ordinatamente tutti i passeggeri, portandoli a distanza di sicurezza prima che le fiamme aumentassero.
Una volta messi in salvo gli studenti, l’autista ha contattato i vigili del fuoco e la centrale operativa dell’azienda di trasporto pubblico.
Dal veicolo in fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero, acre e visibile da lontano, alimentata dall’intenso calore sviluppato rapidamente.
Carabinieri e Vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti, hanno fatto spostare tutti gli automezzi posteggiati nelle vicinanze per evitare ulteriori danni. Nulla da fare invece per l’autobus completamente avvolto dalle fiamme.
Gli inquirenti stanno indagando sulle cause del guasto per chiarire l’origine dell’incendio.
Il mezzo, un Mercedes a gasolio, a detta della società di trasporto, era regolarmente revisionato e sottoposto a manutenzione come previsto dalla normativa.
Tra le ipotesi più accreditate: un guasto alla turbina del motore o un problema elettrico interno.

La responsabilità

Le responsabilità in caso di incendio di un autobus possono essere attribuite a soggetti diversi, in base alle circostanze e alle cause dell’evento. In linea generale alla compagnia di trasporto, al conducente, al proprietario del veicolo o al fornitore di servizi di manutenzione.
Nel caso di mancata, carente o inadeguata manutenzione, la responsabilità potrebbe essere attribuita sia al manutentore che alla compagnia di trasporto. Quest’ultima dovrà dimostrare infatti di aver adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza del mezzo.
In alcuni casi, la responsabilità potrebbe essere attribuita anche a terzi, se l’incendio è di origine dolosa, appiccato da qualcuno.
In ognuno di questi casi, il responsabile è tenuto a risarcire i danni causati, sia al proprietario che, eventualmente, ai passeggeri coinvolti.

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione la società di trasporto può essere tenuta al risarcimento. Il concessionario ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, dovrà dimostrare come la cattiva manutenzione abbia causato l’incidente e la scarsa diligenza del gestore del servizio.
Il risarcimento dei danni causati a terzi (es.: passeggeri, veicoli, edifici) rientra nella garanzia di responsabilità civile dell’assicurazione dell’autobus.
A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità se può dimostrare che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire l’eventuale danno agli studenti trasportati, in virtù della garanzia che prevede l’infortunio in itinere. In questo caso tuttavia resta il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in caso di incidenti stradali, contattaci qui.

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Smartphone esplode in classe

Uno smartphone esplode in classe, evacuato un liceo scientifico a Tivoli. Lo riporta un servizio di “FlashTV”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel corso della prima ora di lezione intorno alle 8.30 del mattino in una classe del liceo scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli.
Ad accorgersi del pericolo è stato lo stesso studente 17enne proprietario del cellulare. L’alunno ha notato che il suo iPhone s’era surriscaldato improvvisamente e l’ha gettato immediatamente a terra. Poco dopo l’esplosione. La deflagrazione e il fumo hanno generato il panico tra gli studenti presenti in aula.
Il primo ad intervenire è stato il docente che, con l’estintore presente nel corridoio, ha evitato il propagarsi delle fiamme.
L’Istituto è stato immediatamente evacuato e sul posto sono sopraggiunte le pattuglie della Polizia di stato ed i carabinieri.
I necessari accertamenti hanno appurato che l’esplosione è stata causata dal surriscaldamento della batteria del telefono. La zona è stata quindi posta in sicurezza e dopo circa un’ora studenti e docenti hanno potuto riprendere l’attività scolastica.

La responsabilità

Eventi analoghi sono già avvenuti in ambito scolastico.
Gli smartphone, come molti dispositivi elettronici portatili, utilizzano batterie agli ioni di litio. Questa tecnologia, sebbene avanzata, è delicata e reagisce male a certe situazioni. Se subiscono danni, si surriscaldano o entrano in cortocircuito, le batterie possono prendere fuoco o, come nel caso in questione, perfino esplodere. Per questo motivo, sono classificate tra i materiali potenzialmente pericolosi.
In tema di responsabilità, la legge individua il produttore come primo responsabile.
Gli Artt. 102 – 135 del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) trattano nel dettaglio quest’aspetto. Il produttore deve garantire che il prodotto sia conforme agli standard previsti.
Il consumatore a sua volta può chiedere un risarcimento per danni causati da un dispositivo difettoso, tuttavia deve dimostrare di aver usato correttamente il dispositivo.

Il profilo assicurativo

Le assicurazioni integrative scolastiche, in genere, coprono questo tipo di danno nell’ambito delle polizze contro gli infortuni.
La situazione cambia, invece, quando si parla di Responsabilità Civile.
Se il danno è causato dal produttore o dal consumatore, l’Assicuratore in caso di danno potrà rivalersi su questi ultimi. La stessa rivalsa potrebbe essere esercitata anche verso l’Istituto scolastico qualora venisse dimostrata una sorveglianza assente o insufficiente in relazione all’accaduto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla Responsabilità Civile per i dispositivi mobili utilizzati in ambito scolastico, contattaci qui.

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Pullman contro un albero

Un pullman con a bordo una scolaresca si è schiantato contro un albero in una via del centro di Torino. A bordo del pullman si trovavano una cinquantina di alunni di scuola media che partecipavano a un progetto di scambio culturale con la Francia. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 19 maggio. A bordo del bus, proveniente da Avignone, erano presenti 56 persone, alunni italiani e francesi coi loro insegnanti.
Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente abbia perso il controllo del bus, invadendo la banchina alberata riservata al parcheggio. Il pullman sbandando, avrebbe urtando il marciapiede, travolgendo sette veicoli in sosta, un cartellone pubblicitario, un lampione e finendo la sua corsa contro un albero.
L’impatto ha provocato la caduta della pianta che s’è abbattuta sul pullman mandando in frantumi il parabrezza. Tra i cinque i feriti il più grave sembra essere l’autista del mezzo oltre a tre studenti, due italiani e un francese, un’insegnante.
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo diversi mezzi di soccorso: ambulanze, vigili del fuoco e varie unità della polizia locale.
Oltre al conducente, è stato ricoverato in ospedale uno studente in codice giallo, per un sospetto trauma cranico. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il guidatore a perdere il controllo del mezzo. L’autista è stato comunque sottoposto ad esami tossicologici.

La responsabilità

Sarà l’inchiesta a chiarire nel dettaglio come si è svolto l’incidente e a determinarne con esattezza le cause.
Gli investigatori stanno valutando ogni possibilità: dal malfunzionamento del veicolo, a una distrazione o malore del conducente. I residenti tuttavia sono più propensi a pensare che sia stato il cordolo divelto del marciapiede a causare l’incidente. «È pericoloso e l’abbiamo segnalato più volte» dice un residente del quartiere. «Io l’ho visto l’autobus – aggiunge – non andava forte, percorreva il viale a velocità normale. È stato quel cordolo mal messo che l’ha fatto sbandare, l’autista da lassù non poteva vederlo. Quel gradino è pericoloso, noi l’abbiamo ripetutamente detto».

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione stradale, l’Ente responsabile – come il Comune – può essere tenuto al risarcimento.
Il gestore ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo.
Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, deve dimostrare che la scarsa manutenzione ha causato l’incidente e che l’Ente non ha agito con diligenza. A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità solo dimostrando che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Nel caso venisse provata la responsabilità del Comune, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento del danno. A sua volta il Comune potrà attivare la propria polizza assicurativa. L’assicurazione del Comune infatti copre la responsabilità civile per danni causati da situazioni di pericolo o difetti di manutenzione delle strade.
In modo assolutamente analogo anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire il danno, fermo restando il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche in caso di incidenti stradali, contattaci qui.

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Tragedia in gita muore docente

Grave incidente in provincia di Como. Un pullman di scolari al rientro da una gita tampona un camion: morta una docente, feriti l’autista e due alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di lunedì sulla pedemontana in prossimità di Lomazzo.
Il bus stava riportando a scuola un gruppo di alunni al ritorno da una gita scolastica al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como). Il mezzo ha tamponato un TIR che procedeva nella stessa direzione coinvolgendo anche altri quattro veicoli nell’incidente.
Nello scontro ha perso la vita una docente della scuola elementare di Cazzago Brabbia (Varese) che, sul bus, sedeva in prima fila, a fianco dell’autista. Grave anche il conducente, un sessantenne ricoverato con codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Varese. Non si contano feriti seri tra i 30 alunni trasportati che comunque, a titolo precauzionale, sono stati trasferiti negli ospedali della zona per accertamenti. Tutti, in serata comunque hanno potuto tornare a casa dai loro genitori.

La responsabilità

Saranno le indagini a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare le cause del tamponamento. Dal video delle telecamere di sicurezza, si vede il pullman, lanciato ad alta velocità, tamponare violentemente l’altro mezzo senza apparenti accenni di frenata.
Tutte le ipotesi sono aperte, da un guasto al motore a quello dei freni. Al vaglio degli inquirenti c’è anche la possibilità che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno o addirittura un malore improvviso.
In via precauzionale la Procura di Como ha iscritto il conducente del pullman nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Il profilo assicurativo

In caso di danno è la Compagnia assicuratrice del veicolo su cui è a bordo il danneggiato a dover risarcire il trasportato. Questo, a prescindere da chi ha causato l’incidente. È quanto prevede l’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Nel caso della docente morta nell’incidente sarà quindi l’Assicuratore dell’autobus a risarcire i danni ai familiari della vittima. Il risarcimento include sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali, come quelli per la perdita del rapporto parentale.
È bene precisare che, nel caso di decesso sul lavoro, anche l’INAIL riconosce ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum.
La rendita INAIL erogata ai familiari del lavoratore deceduto tuttavia non si somma al risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa (RCA) del responsabile dell’incidente. I familiari possono ottenere quindi il risarcimento complessivo, ma le somme già erogate dall’INAIL devono essere detratte dal risarcimento dovuto dalla RCA.
Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento del docente deceduto a patto che questo risulti in regola con il pagamento del premio. La polizza infortunio, di norma prevede un indennizzo ai beneficiari indicati.

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Siringhe nel cortile scolastico

Due alunni di una scuola elementare fiorentina si sono punti con un ago utilizzato per un prelievo ematico. Lo strumento era stato abbandonato nel cortile della scuola. Lo riporta un articolo de “il Corriere Fiorentino”.

Il fatto

L’episodio risale al 14 maggio. Due alunni di una seconda classe elementare, che stavano giocando in cortile, avrebbero trovato un oggetto in plastica. L’oggetto trovato era dotato di un ago, simile a quelli usati per i prelievi di sangue e i due si sarebbero punti dopo averlo raccolto.
Allertate le docenti, queste hanno immediatamente avvisato le famiglie. I due bambini sono stati portati all’ospedale per i necessari accertamenti volti a escludere eventuali contagi trasmissibili tramite l’ago dell’oggetto toccato. Per escluder ogni possibile infezione saranno sottoposti a ripetuti controlli per diversi mesi.
«Sono basita e dispiaciuta» commenta la Dirigente. «L’area verde della scuola è protetta da un muro, ma confina con la strada e viene ripulita due volte alla settimana. Sto facendo la denuncia alla polizia contro ignoti, perché non è un oggetto che rientra in quelli usati a scuola».

La responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, non è mai completamente preventivabile né il rischio eliminabile in modo assoluto. Il Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tratta in maniera dettagliata il tema del rischio biologico. La prevenzione è parte della corretta valutazione del rischio e implica l’adozione di appropriate misure per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà quindi prevederne la corretta gestione.
In linea assolutamente generale, la responsabilità per un infortunio accaduto a scuola ricade sul Dirigente in qualità di datore di lavoro. Il Dirigente è infatti tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l’integrità fisica degli studenti e degli operatori scolastici.
Tuttavia, è possibile liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il danno è stato causato da un “caso fortuito”, ovvero da un evento imprevedibile e inevitabile.
In ambito giuridico, la responsabilità può essere soggettiva o oggettiva.
Nel primo caso è basata sulla colpa, o il dolo, di uno specifico soggetto. Nel secondo caso, come quello relativo ai beni in custodia (Art. 2051 del Codice Civile) è indipendente. Il custode potrebbe essere ritenuto responsabile anche in assenza di colpa o dolo.

Il profilo assicurativo

La polizza obbligatoria prestata dall’INAIL rimborsa anche l’eventuale danno biologico patito dallo studente presente in Istituto.  Di norma anche la polizza scolastica integrativa tutela questo tipo di infortunio.
L’assicurazione nel ramo di Responsabilità Civile, potrebbe anche essere estesa al rischio delle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione, in questi casi, ha effetto in conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
È importante sottolineare che i massimali di risarcimento relativi alla polizza integrativa, sono esclusivamente quelli riportati nelle tabelle allegate al contratto.

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Gita scolastica: pullman vandalizzato

Un interessante spunto di riflessione è quello offerto da un articolo del quotidiano “il Giorno” in relazione a un pullman vandalizzato, a detta del proprietario, durante una gita scolastica. «Ce l’ho più con i docenti accompagnatori che con i ragazzini», avrebbe dichiarato il titolare dell’impresa di trasporti.

Il fatto

L’impresa della provincia di Sondrio, il mese scorso, s’era aggiudicata l’appalto di un Istituto comprensivo di un’altra Provincia, per una gita scolastica a Milano.
Al rientro dalla gita, il noleggiatore afferma d’aver trovato il pullman, vandalizzato e colmo di sporcizia. Oltre all’immondizia, l’impresa denuncia uno schienale ed un poggiapiedi spaccati. Da qui la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Istituto.
«A seguito di istruttoria interna, non sono chiaramente emerse responsabilità da parte degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione – risponde il Dirigente. L’istituzione scolastica quindi declina ogni responsabilità rispetto a quanto da voi indicato con preventivo allegato alla comunicazione».
La risposta ha lasciato il titolare dell’impresa sconcertato e amareggiato. «Mi sono sentito preso in giro – dichiara – ci lamentiamo dei ragazzi, ma gli adulti sono addirittura peggio. Il veicolo era nuovissimo, immatricolato a inizio 2024 e valutato oltre 275mila euro. Il danneggiamento ai sedili e poggiapiedi, hanno richiesto migliaia di euro».
«Ormai cerchiamo di prendere il meno possibile questo tipo di impegni, perché è un disastro – prosegue il noleggiatore. É vero che non tutte le situazioni sono uguali, ma molto dipende dagli accompagnatori, se tante le volte in cui ci troviamo con notevoli danni».

La responsabilità

L’Art. 2043 del Codice Civile italiano disciplina la responsabilità extracontrattuale. La norma recita: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
L’obbligo di risarcimento del danno causato a terzi, vale sia nel caso di intenzionalità (dolo) che di colpa, ovvero causato da negligenza, imprudenza, imperizia.
Ai sensi della norma, tuttavia è il danneggiato che deve tuttavia fornire la prova concreta e certa del danno subito. In particolare, dovrà dimostrare: l’esistenza del danno, ovvero d’aver subito una lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Il danneggiato dovrà inoltre quantificare l’entità del danno, ovvero il costo del risarcimento necessario per ripristinare la situazione preesistente.
La prova del danno diventa quindi l’elemento cruciale per la tutela dei diritti dei danneggiati in sede civile.

Il regolamento viaggi

In ambito scolastico, i casi come quello descritto non sono insoliti. Tuttavia, esistono casi in cui il noleggiatore danneggiato chieda, e a volte ottenga, un risarcimento senza dimostrare la responsabilità del danneggiante. Non sempre accade così e quindi non possiamo ragionevolmente esprimere un giudizio.
Ovviare al problema, tutelando gli interessi di entrambi i soggetti coinvolti, è comunque relativamente semplice. La procedura dovrebbe essere inserita all’interno del Regolamento Viaggi dell’Istituto. All’arrivo del mezzo il docente accompagnatore, insieme all’autista, dovrebbero effettuare una rapida ricognizione del mezzo. Nel caso fossero evidenziate delle anomalie, le stesse devono venire verbalizzate ed eventualmente fotografate. Alla fine del viaggio si ripeterà lo stesso controllo.
Nulla vieta che, in assenza di questo protocollo all’interno del Regolamento Viaggi, analoga procedura venga messa in atto dal noleggiatore.
Questa prassi permetterà sia al noleggiatore che alla scuola di verificare con certezza l’esistenza, pregressa o successiva al servizio, di eventuali danni.

Il profilo assicurativo

Di norma le scuole stipulano una polizza di Responsabilità Civile con l’assicurazione integrativa. La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire, i danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole. All’interno della scuola, la polizza di Responsabilità Civile, assicura tutti i soggetti (Studenti ed operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare danni a terzi.
Il ricorso alla copertura assicurativa non esime tuttavia i soggetti coinvolti, dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte.
L’Amministrazione scolastica deve rispettare le norme sulla vigilanza degli alunni durante ogni attività.
Dovrà inoltre tutelare i beni di proprietà di terzi concessi in uso, come in questo caso.
La polizza assicurativa, nel caso di danno colposo esclude la rivalsa nei confronti del soggetto danneggiante.

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Studente ferito in PCTO

Indagini della Procura di Rieti e sanzioni per oltre 10.000 euro. Sono solo i primi effetti dell’infortunio sul lavoro che nello scorso febbraio ha visto coinvolto uno studente 17enne impegnato in un PCTO. Lo riporta un articolo di cronaca dell’ANSA.

Il fatto

Lo scorso 27 febbraio, lo studente era rimasto gravemente ferito mentre stava partecipando a un progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
Durante lo svolgimento dell’attività pratica, il ragazzo aveva subìto gravi lesioni all’avambraccio sinistro. Un guanto che indossava sarebbe stato “catturato” dal tornio e ha trascinato il braccio provocando una serie di fratture multiple.
Sembra inoltre che non siano stato allertato immediatamente il 118. L’alunno sanguinante, con il solo aiuto d’un compagno, giunto in strada, attese l’arrivo del padre che lo avrebbe trasportato in auto al pronto soccorso.
La gravità delle lesioni ha richiesto un primo intervento chirurgico urgente e altri tre in tempi successivi.
Lo studente dovrà comunque affrontare nei prossimi giorni un ennesimo delicato intervento chirurgico, necessario per recuperare il completo uso del braccio.
Contestualmente la Procura di Rieti avviò un’inchiesta delegando gli accertamenti ai carabinieri al fine di definire eventuali responsabilità nell’evento.
I primi accertamenti hanno evidenziato numerose omissioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro da parte dell’azienda meccanica. Le autorità stanno anche accertando il possibile coinvolgimento dell’Istituto scolastico nella progettazione dell’attività.
Le indagini della Procura hanno portato i primi indagati e le sanzioni amministrative per gravi violazioni della normativa antinfortunistica, per oltre 10mila euro.

La responsabilità

I titolari dell’azienda risultano attualmente segnalati alla Procura della Repubblica per presunte responsabilità connesse al reato di lesioni personali colpose gravi.
Secondo quanto emerge dalle indagini, le responsabilità sarebbero aggravate dalla violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.
Il contesto dell’infortunio denunciato presentava gravi carenze strutturali e organizzative, tali da compromettere le condizioni minime di sicurezza richieste per attività lavorative.
Lo studente inoltre operava in un ambiente privo dei necessari presidi di tutela professionale. Tra le criticità riscontrate figurano l’assenza di misure di prevenzione efficaci, una formazione specifica inadeguata e la mancata supervisione durante l’esecuzione delle mansioni affidategli.
In particolare, l’assenza di un tutor designato nel momento dell’accaduto avrebbe determinato una condizione di rischio non conforme ai protocolli per studenti impiegati in PCTO.

Il profilo assicurativo

Per la loro intrinseca potenziale rischiosità, le attività di PCTO rientrano sempre nella copertura assicurativa obbligatoria fornita dall’INAIL, a tutela degli studenti coinvolti.
L’INAIL, tramite la Circolare del 21 novembre 2016, n. 44, chiarisce che i PCTO sono equiparabili alle attività svolte dai lavoratori aziendali. Pertanto, ogni incidente che avviene durante i PCTO è considerato indennizzabile secondo le normative vigenti.
L’INAIL tuttavia riconosce le prestazioni economiche esclusivamente nei casi di decesso oppure invalidità permanente accertata pari o superiore al sei per cento. Non sono previsti ulteriori risarcimenti oltre quelli assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, in assenza di coperture supplementari specificamente sottoscritte da parte degli istituti scolastici.
Per questi motivi le scuole generalmente attivano assicurazioni aggiuntive che includono anche le attività di PCTO, così da garantire maggiore protezione agli studenti durante tali esperienze.
Una buona polizza integrativa dovrebbe prevedere coperture pensate per integrare ciò che l’INAIL non garantisce, sia economicamente che sotto il profilo medico-legale. Il risarcimento, di norma, considera sia i danni fisici permanenti sia quelli psicofisici, riconoscendo un indennizzo congruo in relazione alla gravità dell’infortunio.
La polizza integrativa inoltre nel ramo di Responsabilità Civile, tiene indenne l’Istituto nel caso venisse accertata una responsabilità nei confronti di quest’ultimo.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i PCTO nella scuola, contattaci qui.