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Affidamento Diretto dell’assicurazione tramite il broker

Nel nostro Istituto quest’anno, è in scadenza la polizza assicurativa scolastica. Ci stiamo domandando se è possibile fare un Affidamento Diretto, tramite il broker?

Per tutti i contratti, qualora ne ricorrano i presupposti, è possibile utilizzare la procedura ad Affidamento Diretto. Questo vale, quindi, anche per i contratti assicurativi, anzi, nella maggioranza dei casi, la norma consiglia esplicitamente questa prassi. Facciamo, tuttavia, alcune precisazioni.

Valore economico

Come per tutte le procedura d’appalto, anche per la polizza assicurativa, l’Istituto scolastico dovrà porre in essere la progettazione, ovvero l’attività istruttoria. In questo caso, il processo potrà essere gestito anche con la consulenza del broker. Per la polizza, occorrerà stabilire non solo le necessità assicurative, ma, prima di tutto, l’importo economico stimato per tutta la durata contrattuale. Questo dato diventa particolarmente importante soprattutto nei casi di poliennalità. Il regolamento europeo, dal 1° gennaio 2022, stabilisce come la soglia per l’Affidamento Diretto, è fissata in 140.000,00 euro.
Qualora l’importo stimato fosse inferiore, si dovrà inoltre verificare la soglia stabilita dal Regolamento d’Istituto per questo genere di procedura.
Se l’Istituto non ha approvato in Consiglio di Istituto un proprio regolamento, l’Art. 45, comma 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, limita l’importo applicabile per l’Affidamento Diretto a 10.000,00 euro.
In questo caso, occorrerà, quindi, una delibera specifica che preveda, oltre all’eventuale durata poliennale del contratto, anche l’importo economico.

I Decreti semplificazione

A partire dal 2018 sono stati emanati una serie di provvedimenti tesi a semplificare i processi per l’affidamento degli appalti nell’Amministrazione Pubblica. Ricordiamo solo i più importanti: il Decreto “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019) e i due decreti, con le relative conversioni legislative, conosciuti con “Semplificazioni” (Legge 120/2020) e “Semplificazioni – bis” (Legge 77/2021).
Le indicazioni normative consigliano espressamente, in questi casi, l’utilizzo dell’istituto dell’Affidamento Diretto, proprio al fine di snellire i processi. In questo senso l’Affidamento Diretto è permesso anche alla luce dei principi di economicità ed efficacia. Resta inteso che utilizzare procedure più complesse resta sempre nella disponibilità dell’Amministrazione scolastica appaltante, ma la loro adozione dovrà essere adeguatamente motivata.

L’Affidamento Diretto

È bene ricordare sempre che l’Affidamento Diretto è, a tutti gli effetti, una procedura selettiva analoga alle altre. La particolarità consiste nella semplificazione delle procedure, giustificata dall’importo ridotto dell’appalto in questione.
Resta quindi inteso che il confronto tra le offerte di operatori diversi è il requisito cardine del processo. Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, infatti, l’onere motivazionale della scelta è un dovere in capo all’Amministrazione Pubblica. Le possibilità ricognitive, espresse nelle Linee Guida ANAC n. 4, sono le più ampie, tuttavia, il raffronto tra offerte diverse, per quanto informale, è un fondamento inalienabile.

La figura del broker

Il broker assicurativo, ai sensi della normativa vigente, per la Pubblica Amministrazione, è un professionista con un ruolo consulenziale. A lui potrà essere affidata l’assistenza alla scuola per tutti i passaggi relativi alla progettazione del servizio e, come abbiamo visto più sopra, anche per la stima economica. Il broker potrà, eventualmente, anche affiancare la scuola nella valutazione delle offerte, alla luce della propria competenza professionale e al testo contrattuale predisposto unitamente alla scuola. Al broker, tuttavia, non potrà essere demandata, né la scelta dell’operatore economico, né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se desideri maggiori informazioni sull’attività del broker assicurativo nella scuola, contattaci qui.

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Affidamento Diretto o Procedura Negoziata?

L’introduzione dei Decreti semplificazione, e la scadenza delle coperture assicurative scolastiche, sta creando qualche perplessità circa la procedura d’appalto da adottare per l’affidamento del servizio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.

Il Codice dei Contratti Pubblici e i Decreti semplificazione

Già il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, prevede procedure semplificate per le Pubbliche Amministrazioni con ridotta capacità di spesa come le scuole. Queste sono indicate all’Art. 36, comma 2, alla lettera a): Affidamento Diretto e alla lettera b): Procedura Negoziata senza bando. Inoltre, la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, sulla scorta dei decreti semplificazioni del 2020 e del 2021, ha introdotto agevolazioni in materia di appalti almeno fino alla data del 30 giugno 2023.

L’Affidamento Diretto

L’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, evidenzia che:“[…] salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”.
Procedure più celeri e snelle, quindi, anche grazie al Decreto Semplificazioni-bis che ha innalzato la soglia di affidamento diretto dei servizi fino a 139.000,00 euro.

Senza consultazione di più operatori economici

Nel merito del passaggio: “anche senza consultazione di più operatori economici” giova ricordare l’Art. 30 del codice 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge 29 luglio 2021, n. 108 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento diretto non prevede più, quindi, l’applicazione della norma all’art. 95 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla procedura di aggiudicazione tramite criteri, punteggi e commissione di gara. L’Amministrazione appaltante dovrà, quindi, comparare due o più preventivi valutandoli sul valore del servizio offerto – criterio, quello della comparazione che, pur non obbligatorio, rappresenta sempre una buona prassi – motivando la scelta esclusivamente nella Determina a contrarre. Nei casi previsti, l’Amministrazione appaltante potrà emanare la Determina a contrarre anche in forma semplificata.

La Procedura Negoziata

Alla luce dei Decreti semplificazioni, il ricorso alla Procedura Negoziata riguarda esclusivamente i servizi di importo superiore a 139.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria, cifra di fatto mai superata nelle polizze assicurative scolastiche, neanche in quelle poliennali.
Il Ministero delle infrastrutture definisce l’applicazione di tali Decreti: “una disciplina non facoltativa”.
Nel caso l’Amministrazione scolastica non utilizzi l’affidamento diretto, dovrà, quindi, motivarne la scelta.
L’utilizzo della Procedura Negoziata appare, pertanto, un’inutile forzatura in contrasto anche con il dettato costituzionale relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Principio Di Rotazione

Il Principio di Rotazione, ai sensi dell’Art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, si applica sia agli inviti che agli affidamenti e tende a evitare il fenomeno del consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
L’ANAC, nelle Linee Guida 4, evidenzia che la rotazione non è un principio assoluto, ma legato alla specifica conformazione del mercato.
In ambito assicurativo scolastico, alla luce del ridotto numero di operatori presenti, la stretta applicazione del principio potrebbe portare all’impossibilità di sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione scolastica può, quindi, derogare al principio, motivando il grado di soddisfacimento della prestazione precedente, l’economicità e l’assenza di alternative.

Il ruolo del broker assicurativo

In fase di predisposizione della procedura, il ruolo del broker assicurativo potrebbe essere particolarmente utile. Alla luce delle indicazioni ANAC, infatti il rapporto con il broker, tende: “a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione”.
Al broker tuttavia non potrà essere demandata né la scelta dell’operatore economico né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure da mettere in atto per la selezione dei servizi assicurativi, contattaci qui.

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L’Affidamento Diretto del servizio di brokeraggio assicurativo

Alcune ricognizioni di mercato evidenziano come alcuni Istituti Scolastici rilascino il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) senza nessuna selezione o comparazione. La motivazione adottata è che il servizio è stato rilasciato tramite Affidamento Diretto.

L’Affidamento Diretto è una procedura selettiva

L’Affidamento Diretto, come delineato anche dall’Art. 50, comma 1, lett. del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è una procedura selettiva finalizzata a consentire l’acquisizione di un bene o di un servizio.
La differenza, rispetto alle procedure competitive è il valore, inferiore allo specifico tetto di spesa fissato in 143.000 euro. Per questo motivi l’appalto può essere affidato senza necessità di dover ricorrere a un percorso strutturato come una gara.

Il Nuovo Codice dei Contratti e le indicazioni dell’ANAC

L’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è un principio fondamentale del diritto amministrativo italiano, sancito dall’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L’obbligo impone alla Pubblica Amministrazione di rendere espliciti i motivi, sia di fatto che di diritto, che hanno portato all’adozione di un determinato provvedimento.
Anche il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in più passaggi, evidenzia la necessità di motivazione che diventa più stringente, più la procedura è semplificata.
Anche l’ANAC, in più riprese, ha sottolineato come: «il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza».
Anche in ambito di brokeraggio assicurativo, il confronto di preventivi di diversi operatori economici rafforza il principio di concorrenza. Questa pratica permette di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo evitando favoritismi o illeciti.
I dati essenziali per il processo di scelta possono essere individuati:

  • nel fabbisogno particolare dell’Amministrazione tradotto in un quadro di sintesi delle specifiche tecniche e prestazionali;
  • nel correlato valore di prezzo, che deve essere comunque analizzato in termini di congruità, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità.

In genere l’intero percorso è denominato attività istruttoria richiamata all’Art. 44 comma 2, del D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129.

Le richieste di preventivi

Le richieste di preventivi, finalizzate alla valutazione dell’operatore economico potranno essere effettuate attraverso:

  • Siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione;
  • Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.a.;
  • Altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato servizi analoghi o equiparabili;
  • La richiesta diretta di preventivi a due o più operatori economici presenti nel settore di interesse;

Le richieste potranno essere formulate secondo le modalità ritenute più convenienti dall’Amministrazione scolastica appaltante. Le modalità dovranno assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell’importo o della maggiore complessità del servizio da acquisire.
Il processo può essere formalizzato con pubblicazione sul sito oppure con una richiesta diretta inoltrata dall’Amministrazione scolastica mediante posta elettronica.

Il rischio di nullità del contratto

In tutti i casi, comunque, la procedura deve rispettare i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Il mancato espletamento delle procedure selettive al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice, comporta il rischio di annullamento giudiziale del contratto affidato senza selezione.
Il Giudice potrebbe quindi non solo, annullare il detto affidamento e dichiarare inefficace il contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 1421 del Codice Civile, ma anche condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati all’espletamento delle procedure selettive.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo, contattaci qui.