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Controversie assicurative: arriva l’arbitro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio scorso il D.M. 6 novembre 2024, n. 215 relativo all’arbitro assicurativo.
Il decreto detta le regole per le procedure stragiudiziali nelle controversie tra assicurati, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi.
La struttura dell’Arbitro Assicurativo è parte dell’implementazione della Direttiva Europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita all’Art. 141, comma 7, del Codice del Consumo.
L’arbitrato rientra anche nell’ambito dell’Art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni.

Che cos’è l’arbitrato assicurativo?

Obiettivo dell’Arbitrato assicurativo è risolvere le controversie tra assicurati e compagnie assicurative in modo più rapido, economico e meno complicato, rispetto alla tradizionale via legale.
Il dispositivo si affianca a strumenti già esistenti, come la mediazione e la negoziazione assistita.
Come per questi dispositivi offre un metodo stragiudiziale, cioè non giudiziario, per affrontare i conflitti, senza dover ricorrere a lunghi procedimenti giudiziari.
Sotto il profilo tecnico, il Decreto è strutturato su 14 articoli. La prima parte, dall’articolo 1 al 6, definisce struttura e competenze dell’arbitro assicurativo quale organo per la risoluzione delle controversie.
La seconda parte, dall’ articolo 7 al 14, disciplina il procedimento nel dettaglio.

Come opera praticamente l’arbitrato assicurativo?

L’Arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS. Il ricorso all’Arbitro dev’essere preceduto dalla formale presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008. Solo dopo questo passaggio, il cliente, assicurato o contraente, potrà accedere all’Arbitrato nell’apposita sezione del sito dell’IVASS.
Va precisato che il parere dell’Arbitro non ha valore vincolante né giudiziario, né amministrativo.
L’impresa o l’intermediario sono comunque tenuti a rispettare la decisione dell’arbitro, entro 30 giorni.
Qualora l’impresa non rispettasse il parere dell’arbitrato, l’inadempienza sarà resa pubblica, in una sezione dedicata del sito dell’arbitro assicurativo, restando visibile per cinque anni.
L’accesso all’arbitrato non impedirà, comunque, di agire in giudizio nel caso in cui il parere non fosse ritenuto soddisfacente, o per avere l’esecuzione giudiziale della decisione.
In caso di accesso alla giurisprudenza, l’autorevolezza dell’arbitro consentirà una maggiore attenzione da parte del giudice. Resta, tuttavia, inteso che l’arbitro assicurativo si esprime solo sulla base di prove documentali; differenti istruttorie potrebbero, tuttavia, condurre a un risultato differente.
Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2025, mentre la piena operatività è prevista entro il 9 maggio 2025. Il termine di entrata in funzione del nuovo sistema sarà il 9 ottobre 2025.

Le polizza integrative scolastiche

Di norma, le migliori polizze operanti nel mercato assicurativo scolastico, già prevedevano la possibilità di ricorso all’arbitrato alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria.
L’arbitrato proposto dal Decreto può rappresentare un ulteriore modo per risolvere le controversie in modo più rapido e meno formale, rispetto a un processo giudiziario.

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Arbitrato

La famiglia di un alunno vittima di un infortunio scolastico ci comunica che non è soddisfatta del rimborso assicurativo proposto e ventila il ricorso all’arbitrato.
L’Istituto scolastico cosa deve fare in questo caso?

Dal punto di vista giuridico, l’arbitrato è un metodo diverso e volontario di risoluzione delle controversie, alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria. Le parti, di comune accordo, possono adire all’istituto dell’arbitrato per definire una controversia in essere o evitarne l’insorgenza.
Ad esempio, in caso di disaccordo sull’indennizzabilità di un sinistro, il contratto può prevedere di demandare la risoluzione ad un apposito collegio medico.

Il profilo normativo

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal codice di procedura civile, all’Art. 806e successivi.
L’articolo, al comma 1, recita: «le parti possono fare decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili».
Lo stesso articolo, al comma 2, precisa che le controversie: «possono essere decise da arbitri esclusivamente se previsto dalla legge o nei contratti […]».
Ne deriva necessariamente che, per ricorrere all’arbitrato, questa possibilità dovrà essere precisamente inserita all’interno del contratto assicurativo.

Il collegio arbitrale

La composizione del collegio arbitrale è indicata all’Art. 810 del Codice di Procedura Civile.
Se contrattualmente previsto, nel caso di controversia sull’indennizzo di un sinistro, la risoluzione può essere demandata a un collegio di tre medici. Assicurato e Compagnia ne nomineranno uno per parte e il terzo sarà scelto di comune accordo.

Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato

L’arbitrato è un sistema più snello di risoluzione delle controversie rispetto alla giurisprudenza ordinaria.
Sono proprio le modalità, alternative al normale iter giudiziario, che consentono una più rapida definizione della vertenza. In media, infatti, un arbitrato si conclude in sei mesi, contro i due anni e mezzo che occorrono per una sentenza civile di primo grado.
Il ricorso all’arbitrato, tuttavia, potrebbe presentare anche degli svantaggi.
In prima istanza, l’arbitrato potrebbe essere più costoso rispetto al ricorso ai giudici statali: Il collegio arbitrale è pagato dai soggetti che ne fanno richiesta. Per questo motivo è necessario capire precisamente qual è l’importo della contesa.
Inoltre, gli arbitri di solito non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti.
Infine, il lodo (la sentenza dell’arbitrato) non costituisce un titolo esecutivo immediato, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale. In tutti i casi, l’accesso all’arbitrato non preclude la possibilità futura di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Il ruolo della scuola

Nei casi di controversia, come quello in questione, non è previsto alcun onere amministrativo per la scuola. La famiglia direttamente, o attraverso il proprio legale, prenderà contatto con la Società assicuratrice e con quest’ultima stabilirà tempi e modi della procedura da avviare.

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