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Uso del cellulare in classe da parte dei docenti e sanzioni disciplinari: la conferma della Corte d’Appello e i limiti delle coperture assicurative

Il Tribunale di Lecco, nel 2017, ha respinto il ricorso di una docente che aveva ricevuto una sospensione di un giorno dal servizio. Il Dirigente scolastico dell’Istituto superiore dove lavorava, l’aveva sanzionata per aver risposto al cellulare durante una interrogazione in classe. Inoltre la docente “ha intrattenuto gli alunni su tematiche relative all’andamento delle relazioni tra il dirigente e i docenti, tra il dirigente e i sindacati, violando anche alcuni vincoli di riservatezza”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla fine del 2014 quando la docente ha risposto al proprio cellulare durante un’interrogazione. L’insegnate era stata chiamata dal fratello che le comunicava il ricovero in ospedale dell’anziana madre. A seguito della sanzione ritenuto idonea la docente s’è rivolta al giudice del lavoro di Lecco ravvisando, a suo dire, la violazione del principio di proporzionalità.

Il giudizio di primo grado

Il giudice ha confermato che telefonare durante una lezione è un’infrazione e che parlare di temi estranei all’insegnamento viola i doveri professionali. Questo comportamento non è considerato di lieve entità. I docenti devono infatti rappresentare un esempio per i propri studenti. La sanzione irrogata venne dunque ritenuta proporzionata alla gravità del fatto.

La conferma della Corte d’Appello

Per questi motivi, i legali dell’insegnate hanno proposto l’appello. La Corte d’Appello di Milano ha analizzato il caso confermando hanno confermato il precedente giudizio. Con la sentenza n. 462 del 3 aprile 2019, i giudici hanno ribadito la legittimità del provvedimento disciplinare deciso dalla scuola.
La Direttiva Ministeriale n. 30 del 2007 vieta l’uso dei telefoni. Questo divieto riguarda esplicitamente anche tutto il personale docente in servizio. Lo scopo è garantire condizioni serene per le attività didattiche. Gli adulti devono offrire un modello di riferimento esemplare ai discenti. Tale norma tutela la qualità dell’apprendimento nella comunità scolastica.
La Corte d’Appello ha sottolineato che l’uso del cellulare danneggia il modello educativo: «La scuola è un luogo di crescita civile e culturale. Docenti e genitori partecipano a un’alleanza educativa basata su valori condivisi. Questo patto costruisce identità e senso di responsabilità negli alunni». Distrarsi con il telefono tradisce gli obiettivi istituzionali.

La funzione docente nel contratto

L’Art. 26 del CCNL definisce i doveri fondamentali dei professori: «L’insegnamento deve promuovere lo sviluppo umano e professionale degli studenti». Secondo il Tribunale, usare il telefono non è coerente con questa missione educativa. Il comportamento della docente è stato quindi giudicato contrario ai fini dell’istruzione. La responsabilità del ruolo richiede massima attenzione verso gli studenti. La docente s’è vista confermare la sentenza di primo grado, con la relativa condanna al pagamento delle spese processuali.

Il profilo assicurativo

Molti docenti stipulano assicurazioni private per la Responsabilità Civile Professionale. Queste polizze sono progettate per proteggere l’insegnante da danni arrecati a terzi o per la colpa grave. Tuttavia le polizze intervengono solitamente per coprire risarcimenti economici dovuti a errori involontari. Una sanzione disciplinare per uso improprio del cellulare riguarda un comportamento volontario. Difficilmente quindi l’Assicuiratore coprirà la perdita della retribuzione in questo scenario.
Esistono anche polizze di tutela legale che coprono le spese degli avvocati. Queste assicurazioni servono per impugnare sanzioni disciplinari davanti al giudice del lavoro. Se la polizza è attiva il docente può ottenere il rimborso delle parcelle legali. Bisogna però verificare se il contratto esclude i casi di dolo o colpa grave. Nel caso di Lecco la docente ha perso in entrambi i gradi di giudizio. In questa situazione l’assicurazione potrebbe non rimborsare le spese se la condotta è palese.

L’assicurazione scolastica

Le scuole stipulano spesso polizze integrative. Queste coperture tutelano una pluralità di eventi ma, di norma, non offrono alcuna protezione contro i provvedimenti disciplinari presi dal dirigente. La sanzione di sospensione rimane un atto amministrativo interno al rapporto di lavoro. L’assicurazione della scuola non ha dunque alcun ruolo nella gestione di queste infrazioni.

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La colpa grave del dipendente pubblico

Sento spesso parlare di colpa grave del dipendente pubblico che opera nella scuola. Nel concreto di cosa si tratta? Esiste una polizza assicurativa che copre questo tipo di rischio?

Per provare a rispondere alle domande poste dobbiamo innanzitutto chiarire cosa s’intende per colpa.
In diritto, per colpa, s’intende un comportamento dal quale derivi un danno a carico di un altro soggetto. Il danno può essere causato da negligenza, imprevidenza, imperizia, o per violazione di norme di legge o di regolamenti. Giuridicamente la colpa si distingue in lieve e grave.
Parliamo di colpa lieve quando l’errore è in qualche modo, scusabile. Nella colpa grave, al contrario, l’errore è così grossolano che, con la normale diligenza, poteva essere evitato. Tuttavia, non esistono regole definite, ogni profilo è valutato in relazione al caso concreto. È tenuto in considerazione il modello del buon padre di famiglia, anche se il soggetto ha fatto del suo meglio per evitare il danno.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 2236 del Codice Civile, il dipendente risponde dei danni solo in caso di volontarietà nel causare un danno (dolo) o di colpa grave.
Quali sono i differenti tipi di colpa in cui può incorrere il dipendente della Pubblica Amministrazione?

La responsabilità civile nei confronti dei terzi

La norma generale di riferimento è quella prevista dall’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Nella Pubblica Amministrazione occorre anche richiamare l’Art. 28 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità del dipendente si estende allo Stato e agli Enti pubblici.
L’infrazione riguarda la violazione di leggi o di regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica). Nella scuola, in questo processo, fanno eccezione i docenti. La Legge 11 luglio 1980, n. 312, all’Art. 61, nel caso degli insegnanti, prevede: «Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».
Significa che il docente non risponde mai direttamente nei confronti del terzo. Tuttavia, in caso di condanna, il docente potrebbe essere soggetto alla rivalsa da parte dell’Amministrazione.
Un esempio classico, nella scuola, è quello legato alla mancata vigilanza.
Le cause per reati colposi sono discusse davanti al Giudice Ordinario e la funzione tipica del procedimento è reintegratoria.

La responsabilità amministrativa

Questo tipo di procedimento insorge a seguito dei ricorsi proposti, avverso atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo. Un esempio classico in questo senso riguarda le gare d’appalto e l’errata applicazione della normativa di selezione.
Il procedimento si svolge di fronte ai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Le sentenze emesse da questi Tribunali sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Il processo applicato dai TAR nei confronti dell’operato del dipendente pubblico è analogo a quello utilizzato per la Responsabilità Civile generale. Nel caso di condanna, la funzione è reintegratoria e quest’ultima è espressa in solido con l’Amministrazione di appartenenza.
Anche in questo caso, qualora il danno sia stato originato da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà procedere in rivalsa nei confronti del dipendente.

La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Un caso classico di responsabilità patrimoniale è il mancato pagamento dei tributi o la corretta custodia dei beni pubblici. In questo caso, oltre che al Giudice Civile, il dipendente potrebbe rispondere anche di fronte al Giudice Contabile. La responsabilità infatti è riconducibile al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L’Art. 19, che recita: «L’impiegato, […], è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso […]».
Per determinare il livello di responsabilità, nei casi di responsabilità amministrativa e patrimoniale del dipendente è necessario valutare:

  • Il rapporto di servizio tra il dipendente e l’Ente Pubblico ovvero l’inserimento nell’organizzazione della P.A. per lo svolgimento di un’attività secondo le regole proprie di quest’ultima;
  • La quantificazione del danno (patrimoniale e non) causato alla P.A.;
  • Il nesso di causalità tra condotta ed evento.

In quest’ultimo caso la funzione della condanna è sia indennitaria che sanzionatoria.

Il profilo assicurativo

Stabilite le aree di rischio, proviamo a riassumere quali sono le caratteristiche indispensabili per un’adeguata copertura assicurativa.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi dovrà rispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • morte e lesioni personali
  • distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose

Dalla tutela assicurativa è escluso, quindi, il danno patrimoniale puro.
In questa polizza il contraente/assicurato dev’essere tenuto indenne per quanto sia chiamato a risarcire a terzi, anche in caso di colpa grave propria e delle persone delle quali debba rispondere.
Inoltre la polizza dovrà ricomprendere anche l’eventuale dolo di quest’ultime.
Il dolo, invece, inteso come volontarietà del contrente/assicurato a procurare un danno, non è mai assicurabile.

La polizza per la responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Per quanto riguarda il danno derivante da responsabilità amministrativa o amministrativa di tipo patrimoniale, il primo passaggio fondamentale è relativo alla colpa lieve. Nella Pubblica Amministrazione in generale e quindi anche in quella scolastica, la colpa lieve è surrogata dall’Amministrazione stessa. Motivo per cui non necessita di copertura assicurativa da parte del dipendente. Tuttavia, è sempre bene ricordare che la differenza tra colpa lieve e colpa grave non è ipotizzabile a priori. È sempre il giudice civile a stabilire il livello di colpa. La responsabilità amministrativa patrimoniale per colpa grave del dipendente pubblico può essere coperta da apposita polizza di assicurazione da sottoscrivere personalmente.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all’Art. 3, comma 59, vieta, infatti, all’Amministrazione pubblica la stipula di polizze a tutela dei propri dipendenti: «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile».
Nella scuola, per questi casi è consigliabile la sottoscrizione di una polizza personale a tutela del Dirigente e del Direttore S.G.A.

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