Danno erariale
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La cronaca degli ultimi giorni riporta come una docente, andata in pensione nel 2006, abbia percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni.
L’Istituto scolastico non avrebbe mai spedito agli organi competenti il documento relativo alla fine del servizio. I pagamenti degli stipendi indebitamente erogati, ammonterebbero a più di 280.000 euro. Sulla base della prescrizione quinquennale, i giudici hanno quindi richiesto al Dirigente scolastico e al Direttore S.G.A., 72.000 euro per danno erariale.
Secondo il tribunale è dovere del Dirigente Scolastico verificare la trasmissione del documento. La responsabilità non è alleggerita dal fatto che, nel periodo in cui è avvenuta la cessazione del servizio, il Dirigente fosse in congedo ed era stato sostituito. 
In tutti questi anni, i soggetti interessati non avrebbero riscontrato la macroscopica irregolarità. «Nonostante avesse 78 anni – scrivono i giudici – nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

La Responsabilità Civile del dipendente pubblico

La Responsabilità Civile del dipendente dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Come nel caso in questione, il danno consiste nella violazione delle norme di comune diligenza o prudenza. È considerato danno diretto anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata gli atti o le operazioni di sua spettanza.
La responsabilità solidale tra il dipendente e l’Amministrazione è sancita dall’Art. 28 della Costituzione.
Il dipendente è chiamato a rispondere per la Responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti.
La legislazione limita, tuttavia, la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Resta in ogni caso l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa, resteranno sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. In tutti gli altri casi, come quello in oggetto, l’Ente Pubblico rivolge azione di regresso nei confronti del soggetto che ha causato il danno.

Il profilo assicurativo

Risulta, quindi, prudente che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Attualmente sono disponibili sul mercato molteplici soluzioni assicurative con garanzie, massimali e premi diversi.
Alcune tutele assicurative sono previste all’interno delle iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi, tuttavia, è sempre opportuno verificare, direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura, esclusioni e franchigie.

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