abint Nessun commento

I viaggi di istruzione durante l’emergenza Covid19

In relazione alla recente pandemia di Covid19, ci giungono svariate richieste in merito al comportamento che la scuola deve mantenere circa l’operatività delle Polizze assicurative in relazione al rimborso dei Viaggi di Istruzione da parte degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Vettori Aerei, Marittimi e Terrestri). Cerchiamo nel limite del possibile di dare alcune indicazioni di massima, fermo restando che queste non potranno avere carattere esauriente in quanto gli aggiornamenti normativi e le Linee Guida si susseguono con un ritmo incalzante in relazione all’evolversi del problema.

Le polizze assicurative integrative nel mercato scolastico, di norma, prevedono il Ramo Assistenza che comprende la garanzia “Annullamento Viaggio”.

Cosa prevede la garanzia Annullamento Viaggio?

Le condizioni contrattuali di queste polizze riguardano il rimborso della penale applicata dall’Agenzia di Viaggio solo per la mancata partenza a causa di infortunio o di malattia.
Le recenti restrizioni poste a fronte del contenimento dell’epidemia Covid19, non rientrano nella casistica normalmente compresa in polizza.

Il profilo normativo relativo al Covid19

Il primo DPCM del 25.02.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (b), sospendeva i Viaggi di Istruzione, fino alla data del 15 marzo 2020, esclusivamente in alcune Regioni. Queste erano: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.
Il documento indicava, nel contempo, l’obbligo degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) al rimborso di quanto percepito, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79 .
Il successivo DPCM del 01 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estendeva la restrizione a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, fino alla data del 15 marzo 2020.
Il DPCM del 04 marzo 2020, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estende il divieto relativo ai Viaggi di Istruzione su tutto il territorio nazionale fino alla data del 03 aprile 2020.

Il rimborso dei viaggi non goduti

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), l’associazione di riferimento delle imprese turistiche, nonché delle associazioni locali di settore, con le circolari n. 8 del 26 febbraio 2020 e n. 12 del 05 marzo 2020, sottolinea l’obbligo del rimborso alle scuole fino alla nuova data del 03 marzo 2020.
In data 2 marzo 2020 è stato emanato il D.L. n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Art. 28 – Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 9, rimanda al già sopracitato articolo del Codice del Turismo e all’Art. 1463 – Impossibilità totale, del Codice Civile, introducendo l’opportunità, per l’operatore economico, di effettuare il rimborso: “…anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Il D.L. indica come il rimborso possa essere effettuato “anche” e non “esclusivamente” attraverso l’emissione di un voucher.
Alcuni Istituti Scolastici evidenziano come, proprio in questi giorni, alcune Agenzia di Viaggio stiano già provvedendo al rimborso dei servizi annullati e non godibili esclusivamente attraverso l’emissione di voucher.

Possibili problemi legati al rimborso con i Voucher

Senza entrare nella dinamica giurisprudenziale e/o dell’opportunità, già evidenziata anche dalla stampa nazionale, di accettare, da parte dell’Amministrazione scolastica il rimborso attraverso un documento rilasciato da un’Agenzia di Viaggio come attestazione del diritto a usufruire entro 12 mesi di uno o più servizi già pagati, a nostro parere si presentano almeno tre possibili criticità:

1. Alunni non più iscritti in Istituto

Le famiglie degli alunni, soprattutto quelli delle classi 5°, che il prossimo anno scolastico, con tutta probabilità, non saranno più iscritti all’Istituto, come potranno rientrare in possesso del danaro versato alla scuola e da questa già pagato a titolo di anticipo o di saldo all’Agenzia di Viaggio? Nella stessa situazione si troveranno anche gli alunni delle altre classi che per motivi diversi dovessero non frequentare più l’Istituto. Appare infatti quantomeno improbabile che l’Amministrazione Scolastica possa restituire le somme versate alle famiglie che ne faranno richiesta, sostenendo l’onere col proprio bilancio senza ricadere nel possibile danno erariale.

2. Chiusura dell’operatore

Qualora l’Agenzia di Viaggio, per motivi diversi e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Scolastica, smettesse di operare nel mercato, l’Istituto Scolastico verso chi e in che modo, potrebbe far valere, in tempi ragionevoli (…entro un anno dall’emissione), il proprio credito?

3. Affidamenti a norma del Codice dei Contratti Pubblici

Un ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza è quello di carattere procedurale. Il servizio relativo ai Viaggi di Istruzione è stato acquistato dall’Istituto Scolastico attraverso procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza al Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Codice prevede un preciso iter procedurale e sostanziale nel merito del servizio acquistato tra cui l’importo messo a base d’asta. Nel caso in esame, per cui l’esecuzione dell’appalto sia differita nel tempo, proprio per la natura peculiare e mutabile del servizio (es.: costi di biglietteria, degli alberghi, dei servizi ancillari, ecc.), non esiste nessuna certezza per l’Istituto Scolastico che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall’operatore economico che s’è aggiudicato l’appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.

Risulta evidente che questo stato di cose, se non chiarito nelle sedi opportune, potrebbe scatenare una serie infinita di contenziosi tra la Pubblica Amministrazione scolastica, le Agenzie di Viaggio e le famiglie degli alunni.

abint Nessun commento

Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

abint Nessun commento

Viaggi di istruzione fai da te…

Il nostro Istituto, per l’organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l’albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall’Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over booking dell’albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Il Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n. 62 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del “turismo organizzato,” attribuendo maggiori responsabilità agli organizzatori e agli intermediari che si occupano della gestione e della vendita di pacchetti turistici. Questo decreto recepisce la Direttiva UE 2015/2302, offrendo una tutela rafforzata per i viaggiatori. Di seguito, analizzeremo i principali aspetti di questa normativa e le responsabilità che essa implica, soprattutto per quegli enti, come le scuole, che talvolta assumono il ruolo di organizzatore.

Definizione di Pacchetto Turistico

Ai sensi della nuova normativa, un “pacchetto turistico” comprende almeno due diversi servizi turistici combinati per lo stesso viaggio o vacanza, come voli e alloggi o servizi turistici non accessori (per esempio visite guidate). Un pacchetto turistico può essere acquistato da un unico venditore (ad esempio un’agenzia) o tramite acquisti separati, ma con un contratto comune o a un prezzo forfettario. Può essere venduto sotto il termine “pacchetto” o equivalente, e il suo acquisto può avvenire anche tramite piattaforme online.

L’Organizzatore e l’Intermediario: Distinzione e Ruoli

Il Decreto distingue chiaramente tra organizzatore e intermediario del pacchetto turistico.

  • Organizzatore: È il soggetto responsabile di mettere a disposizione i vari servizi inclusi nel pacchetto (come voli, alloggi, o altri servizi non accessori). Può essere una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, e si impegna a garantire la piena esecuzione del viaggio, inclusi eventuali servizi aggiuntivi.
  • Intermediario: È chi vende o procura un pacchetto turistico a terzi, senza necessariamente svolgere attività professionale o avere scopo di lucro. L’intermediario non è responsabile per l’esecuzione diretta dei servizi, ma è comunque soggetto a obblighi informativi e di correttezza nei confronti del cliente.

L’Istituto Scolastico come Organizzatore del Viaggio

Quando una scuola organizza viaggi che includono più servizi (ad esempio voli e alloggio), diventa di fatto l’organizzatore del pacchetto turistico. Di conseguenza, è tenuta a rispettare le stesse norme di responsabilità e a fornire specifiche tutele ai partecipanti. Tra gli obblighi principali, la scuola deve:

  • Fornire una copia del contratto di viaggio agli studenti o alle loro famiglie;
  • Informare preventivamente sulle condizioni del viaggio e sugli eventuali rischi;
  • Fornire assistenza e soluzioni alternative in caso di difficoltà o imprevisti, inclusa la garanzia del rientro.

La Responsabilità Diretta dell’Organizzatore

Il Decreto Legislativo n. 62 del 2018 introduce una responsabilità estesa dell’organizzatore in merito a tutti gli aspetti del pacchetto turistico. Secondo l’art. 42, l’organizzatore è tenuto a garantire la prosecuzione o il rientro del viaggiatore in caso di cancellazione o interruzione del viaggio. Questo obbligo include:

  1. Trasporto di ritorno: In caso di risoluzione del contratto, se il viaggio comprende il trasporto, l’organizzatore deve provvedere al rientro del viaggiatore con mezzi equivalenti senza ritardi ingiustificati e senza costi aggiuntivi.
  2. Sistemazione alternativa: Se il rientro non è immediatamente possibile, l’organizzatore deve sostenere i costi dell’alloggio, fino a un massimo di tre notti o per un periodo maggiore, se previsto dalla normativa UE sui diritti dei passeggeri.
  3. Limitazioni di responsabilità: L’organizzatore non può invocare cause di forza maggiore (circostanze inevitabili e straordinarie) per limitare la propria responsabilità, salvo che anche il fornitore del trasporto possa far valere tali circostanze secondo le norme dell’UE.

Tutele Assicurative per l’Organizzatore

Il ruolo di organizzatore comporta significativi rischi finanziari. In caso di imprevisti che precludano il viaggio o ne richiedano la riprogrammazione, l’organizzatore può essere chiamato a sostenere costi significativi. Per questo motivo, una scuola che assuma questo ruolo deve dotarsi di polizze di Responsabilità Civile professionale adeguate a coprire i rischi specifici. Le polizze di Responsabilità Civile normalmente stipulate dagli istituti per i viaggi di istruzione coprono solo l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia, ma non includono il rimborso dei costi di “riprotezione” o rientro in caso di problemi legati all’esecuzione del pacchetto turistico.

Obblighi Informativi e Documentazione

In qualità di organizzatore, l’Istituto Scolastico ha il dovere di fornire un’informativa completa e dettagliata ai partecipanti e alle loro famiglie. Questa documentazione deve includere:

  • Dettagli sui servizi inclusi: informazioni precise su voli, alloggi e servizi accessori.
  • Condizioni di pagamento e rimborso: procedure in caso di cancellazione, interruzione o modifica del viaggio.
  • Responsabilità in caso di imprevisti: specifiche relative a coperture assicurative, assistenza e soluzioni alternative in caso di emergenze o difficoltà durante il viaggio.

In conclusione, la legge impone una nuova struttura di responsabilità per chi gestisce pacchetti turistici, rafforzando le garanzie per i viaggiatori. Per le scuole, è fondamentale comprendere questi obblighi e tutelarsi adeguatamente, soprattutto in caso di organizzazione autonoma di viaggi con più servizi. La normativa offre una maggiore tutela ai viaggiatori, ma richiede agli organizzatori una gestione attenta e trasparente, nonché una copertura assicurativa adeguata, per evitare che i costi dei rischi si riversino sull’istituto.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i viaggi di istruzione, contattaci qui.