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Volontari per la ritinteggiatura delle aule

Ha sollevato aspre polemiche la richiesta, avanzata dal Comune di Ventimiglia, circa la ritinteggiatura delle aule della scuola media di Roverino. Lo riporta un articolo de “la Stampa”.

Il fatto

La vicenda sarebbe partita dalla comunicazione inviata dalla scuola, tramite le chat di classe, ai genitori degli alunni. Nel messaggio viene chiesta la disponibilità dei padri e delle madri per ritinteggiare le aule scolastiche. L’Amministrazione comunale, dal canto proprio, si dice disposta a fornire la pittura necessaria e a coprire i volontari con un’assicurazione.
I genitori evidenziano che ai sensi della normativa in vigore, la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici è una precisa responsabilità dell’amministrazione comunale.Tuttavia la controversia sembra avere radici più lontane, come riporta un articolo de “il Secolo XIX”, dello scorso aprile. Il Comune francese di Mentone, alla luce dei costi, ha annunciato di non volersi più far carico delle spese per la Scuola francese di Ventimiglia. La scuola francese è una scuola privata ed è sostanzialmente utilizzata dai lavoratori frontalieri. Nel mese di maggio, l’amministrazione comunale di Ventimiglia, s’era detta disposta ad accollarsi l’onere economico della convenzione. Onere che ammonterebbe a 350.000 euro annui, esclusi gli stipendi dei docenti.
«È vergognoso che il Comune non è in grado di ridipingere le aule – scrivono i genitori sulla chat – mentre per la scuola francese si spendono migliaia di euro». 

Il volontariato nella manutenzione degli immobili scolastici

Al di là del caso specifico, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici è competenza dell’Ente Locale proprietario. Il passaggio è espressamente previsto all’Art. 3, comma 1 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Negli ultimi anni, per gli interventi ordinari, complici anche i bilanci non sempre floridi, le Amministrazioni locali, fanno sempre più spesso ricorso, al volontariato.
Associazioni, personale volontario, ma anche gli stessi genitori degli alunni, molte volte si offrono gratuitamente per realizzare lavori di piccola manutenzione nelle scuole.
Questi interventi possono essere gestiti autonomamente dall’Ente proprietario dell’immobile oppure di concerto con l’Amministrazione scolastica, attraverso protocollo d’intesa.

Il rischio potenziale

Per quanto il rischio potenziale sia ridotto, parliamo sempre di lavoro manuale, all’interno del quale il danno alle persone o alle cose è ineliminabile.
Oltre all’infortunio del volontario, non bisogna dimenticare il danno che il volontario potrebbe causare all’immobile o a un altro volontario. Da ultimo anche il danno colposamente causato dal proprietario dell’edificio al volontario.
Il soggetto che organizza l’intervento quindi, oltre alla copertura del sinistro dovrà valutare anche una garanzia per la responsabilità civile propria e del volontario. 

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative presenti attualmente sul mercato scolastico permettono di assicurare, gratuitamente, i volontari che svolgono piccoli lavori manutenzione.
Le polizze tuttavia prevedono, comprensibilmente alcune limitazioni. Sono compresi, ad esempio, piccoli lavori di giardinaggio o mantenimento del verde. Allo stesso modo sono previsti lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici come imbiancatura e accomodamento di porte o serramenti. Sono invece esclusi interventi professionali o quei lavori per cui è necessario l’utilizzo di apparecchiature o dispositivi che necessitino di licenza, autorizzazione o competenza specifica.
Precondizione per la copertura assicurativa è il formale incarico da parte dell’Istituto Scolastico al volontario.

Se vuoi avere maggiori informazioni sulle polizze assicurative per i volontari che operano all’interno della scuola, contattaci qui.

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La sextortion, un fenomeno in crescita

Il termine sextortion è un composto dei termini inglesi che definiscono l’estorsione attraverso il sesso: sexual-extortion. La sextortion è un metodo di frode che minaccia l’utilizzo di immagini o filmati della vittima mentre compie atti sessuali o è nuda.

Come funziona la sextortion

La maggior parte delle volte, la tecnica di frode segue un percorso standardizzato che potrebbe durare anche un discreto periodo di tempo. La vittima, attraverso social o piattaforme di appuntamento riceve una richiesta di amicizia o un invito da uno/a sconosciuto/a attraverso messaggi palesemente accattivanti. Accettato l’invito, il contatto passa rapidamente dal social o dalla piattaforma, alla video – chat.
A questo punto il criminale tenta di convincere la vittima a fare del sesso virtuale, spogliandosi e/o assumendo comportamenti palesemente compromettenti. Quanto avviane in video – chat viene registrato ad insaputa della vittima che, successivamente subirà un tentativo di estorsione. Il ricattatore infatti chiederà una somma di danaro per cancellare il video. Se non venisse pagato, minaccerà di pubblicarlo sulle piattaforme on-line oppure di inviarlo, via mail, ad amici, parenti o alla scuola.
Va da sé che cedere al ricatto non offre nessuna tutela alla vittima. All’inizio le richieste economiche potrebbero essere contenute ma, in un breve periodo, diventeranno sempre più elevate e pressanti, alimentando un circolo vizioso difficile da spezzare.

La polizia postale

Questo forma di frode è particolarmente insidiosa poiché si basa sulla manipolazione emotiva e sulla paura della vittima soprattutto se minorenne.
Solo nel mese di agosto dello sorso anno, come pubblicato sul sito della Polizia Postale, sono state segnalate oltre cento denunce, per questo reato. Tuttavia il fenomeno, che colpisce indiscriminatamente sia adulti che minori, è certamente più esteso. «Le vittime, – evidenzia la polizia – intrappolate tra la vergogna e la paura, tendono a non confidarsi con nessuno, e fin quando possono, a pagare».

Il rischio di cyberbullismo e le possibili soluzioni

I video di sextortion possono essere usati per realizzare veri e propri atti di cyberbullismo, che hanno come vittime soprattutto i giovani. Un video così estorto infatti, oltre a ricattare, può denigrare, irridere e screditare le persone coinvolte.
Purtroppo non esistono contromisure tecniche efficaci contro questo tipo di cybercrime.
La prevenzione della sextortion resta sempre la strategia migliore e richiede un impegno congiunto di scuola e famiglia.
Da un lato, la scuola deve educare gli studenti all’importanza della sicurezza digitale, aiutando gli alunni a riconoscere i segnali di pericolo e a proteggersi. Dall’altro le famiglie devono creare un ambiente in cui i giovani si sentano sicuri di parlare delle loro esperienze online senza paura di essere giudicati.

Le polizze assicurative scolastiche

Da qualche anno, le polizze assicurative offerte sul mercato scolastico hanno cominciato ad includere tra le loro garanzie il cyberbullismo. I prodotti maggiormente performanti oltre al cyberbullismo includono altri rischi specifici come il furto di identità o l’estorsione.
Le garanzie tendono a tutelare le vittime, recuperando i costi delle spese legali oppure i servizi di salute mentale, medico e psicologico.

Se desideri verificare la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto per i casi di cyberbullismo a scuola, contattaci qui.

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Anno scolastico 2024 – 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla fine dello scorso mese di giugno ha pubblicato l’ordinanza relativa alle date di avvio dell’anno scolastico 2024/2025. Il documento, oltre alle date relative agli esami di stato, fornisce anche quelle relative delle festività nazionali.

Avvio del nuovo anno scolastico

L’avvio, come gli anni precedenti avverrà in tempi e con modalità diverse nelle singole Regioni e nelle Province Autonome. L’anno scolastico, comincerà il 5 settembre in Alto Adige, seguito il 9 settembre in Trentino.  Tra l’11 e il 12 torneranno sui banchi di scuola gli alunni di: Friuli, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Campania, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia. Ultime, il 16 settembre, riapriranno le scuole di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Toscana, Puglia.

Le festività nazionali

L’ordinanza ministeriale, oltre alle domeniche, indica le festività nazionali previste per l’anno scolastico 2024/2025.
Inoltre, ogni Regione, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, potrà disporre ulteriori giorni di sospensione delle lezioni a livello locale.
Ferma restante la determinazione regionale, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, le scuole hanno il potere di adattare il calendario scolastico alle esigenze rappresentate nel PTOF.
L’unico vincolo che dovrà essere rispettato, per garantire la validità dell’anno scolastico, è quello di almeno 200 giorni di lezione.
Le informazioni dettagliate sulle date sono disponibili sui siti delle singole Regioni oltre che degli Istituti scolastici.

Esami di stato

Da ultimo l’ordinanza indica i calendari relativi agli esami di stato conclusivi dei singoli cicli di istruzione.
Relativamente al primo ciclo di istruzione, l’esame dovrà essere effettuato tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025. Saranno le commissioni d’esame insediate presso le singole istituzioni scolastiche statali e paritarie a stabilirne i calendari.
Analoghe autonomie sono concesse per gli studenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.
La prima prova scritta degli esami di Maturità invece, inizierà il giorno 18 giugno 2025 alle ore 8:30.

Che tu sia uno studente, un genitore o un operatore scolastico, vogliamo augurati un anno scolastico ricco di successi e senza infortuni. Se poi desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, poi scriverci qui.

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Buone vacanze 2024!

Inutile nasconderselo, anche l’anno scolastico appena trascorso è stato ricco di impegni e responsabilità, forse maggiori di quanto non ci aspettassimo.

Ciò che tutti desideriamo di più, dopo un anno così intenso, è prenderci un momento di meritato riposo!

Per questo motivo, vogliamo augurarti Buone Vacanze!

Con le notizie dal mondo delle Assicurazioni scolastiche ci rivediamo a settembre.

I nostri uffici resteranno comunque a tua disposizione anche nel mese di agosto, ad eccezione della settimana dal 12 al 16.

Per tutte le urgenze, potrai comunque contattarci alla casella di posta info@abint.it oppure attraverso il questo form.

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Docente colpita con una pistola ad aria compressa

Torna a far discutere il caso della docente di Rovigo che, nell’ottobre del 2022, è stata bersagliata in aula con una pistola ad aria compressa.
La Procura dei Minori di Venezia ha chiesto l’archiviazione della procedura aperta nei confronti di 21 studenti della classe perché l’accaduto non è penalmente rilevante. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio risale all’11 ottobre del 2022, in una classe prima dell’ITIS Viola – Marchesini di Rovigo. Un alunno quattordicenne colpiva la docente con due pallini di gomma, sparati da una pistola ad aria compressa. Un secondo alunno riprendeva la scena con lo smartphone per poi condividerla sui social-media.
Un terzo alunno, il proprietario della pistola, dopo il gesto, provvedeva a farla sparire, gettandola dalla finestra. Nel corso dell’accaduto l’intera classe assumeva comportamenti canzonatori, ridicolizzando e deridendo l’insegnante.
L’episodio tuttavia raggiunse gli onori della cronaca non tanto per le conseguenze fisiche riportate dalla professoressa ma per la valutazione comportamentale degli autori del gesto.
Il consiglio di classe, alla fine dell’anno, nonostante la sospensione con frequenza obbligatoria, aveva dato 9 in condotta all’autore del gesto e 8 all’alunno che aveva ripreso la scena.
La decisione venne presa alla luce dell’attività di volontariato imposta agli studenti e del percorso psicologico intrapreso. Il consiglio tenne in considerazione anche l’impegno nello studio dimostrato, dagli autori del gesto, dopo l’accaduto.
Solo il clamore dei media, l’intervento degli ispettori scolastici e la presa di posizione del Ministro hanno fatto ritornare sui loro passi i docenti. Agli alunni i voti in condotta furono abbassati a 7 e 6 ma venne comunque garantita loro la promozione.
Nel marzo del 2023, la professoressa fu convocata al Senato nell’ambito dell’approfondimento parlamentare sul contrasto agli episodi di violenza nella scuola.
L’insegnante, attraverso i suoi legali, presentò tuttavia una denuncia al Tribunale dei minori contro tutta la classe per lesioni, oltraggio, diffamazione e atti persecutori.

L’archiviazione del procedimento

Il 15 luglio, la Procura dei Minori di Venezia, ha chiesto l’archiviazione del procedimento per oltraggio nei confronti dei 21 studenti della classe. Rimane aperto invece il procedimento nei confronti dei 3 ragazzi direttamente coinvolti nel gesto. Lo riporta un articolo de “il Corriere”.
Secondo i magistrati: «Deridere in massa un’insegnante che viene presa come bersaglio con una pistola ad aria compressa non è un fatto penalmente rilevante».
Al di là delle critiche più che prevedibili, il fatto che il gesto non sia penalmente rilevante non esclude che l’accaduto possa avere altre conseguenze.
La procura infatti, ha sentenziato esclusivamente in relazione all’aspetto penale e solo per gli alunni non direttamente coinvolti, lasciando aperto il procedimento in sede civile.
In altre parole, qualora venisse provato un danno di carattere psicologico o professionale, gli autori del gesto potrebbero doverne rispondere di fronte al giudice civile.

Il profilo assicurativo

Ipotizzare dei rimborsi assicurativi, in questa fase, coi procedimenti ancora in corso, è certamente prematuro. A prescindere dall’ipotesi di reato per i diretti autori del fatto, sarà solo il giudice civile a stabilire se esiste un danno, chi sono i responsabili e l’ammontare del risarcimento.
Occorre comunque considerare che, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, assicuratore non è tenuto al rimborso dei sinistri cagionati con dolo o colpa grave. In alcuni casi tuttavia, limitatamente alla colpa grave, il contratto assicurativo, potrebbe tuttavia prevederne la copertura.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche nei casi di violenza nei confronti degli operatori scolastici, contattaci qui.

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Divieto dei cellulari in classe

L’11 luglio scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato una Circolare relativa all’utilizzo degli smartphone in classe. La Circolare riprende la Nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 relativa all’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici.

Il contenuto della Circolare

In premessa, la Circolare cita il Rapporto Unesco: “Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms?“. Il documento evidenzia il legame negativo tra l’uso eccessivo delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (in inglese ICT), e il rendimento degli studenti. «La semplice vicinanza a un dispositivo mobile – riporta la Circolare – distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull’apprendimento».
A supporto di quanto espresso viene anche citato il Rapporto OCSE PISA 2022 che evidenzia come l’utilizzo degli smartphone faccia diminuire il livello di attenzione.
Il divieto degli smartphone tenderebbe anche a ridurre gli effetti della sindrome dell’Hikikomori che, come rileva Save the Children, sta raggiungendo livelli preoccupanti nel nostro Paese.
Rispetto alla Nota del dicembre 2022, in cui si invitavano le Istituzioni scolastiche a limitare l’uso degli smartphone, la nuova circolare introduce degli aspetti nuovi.
L’invito diventa un obbligo ma limitato esclusivamente al primo ciclo di istruzione, ovvero dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, escludendo gli Istituti superiori.
Anche nel primo ciclo è tuttavia consentita una deroga, qualora l’utilizzo sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato e/o dal Piano didattico personalizzato, per gli alunni con disabilità.
La Circolare inoltre, invita anche ad un utilizzo più responsabile del Registro Elettronico, accompagnando le notazione digitali a quelle sul diario personale.

Il profilo assicurativo

Al di là degli aspetti prettamente didattici o sociali, l’utilizzo dello smartphone a scuola ha più volte, creato disagi anche sotto il profilo assicurativo. Il mancato rimborso da parte degli assicuratori per i cellulari danneggiati colposamente oppure rubati hanno spesso creato dissapori tra le famiglie e la scuola.
Per questo motivo è utile ricordare che anche le polizze scolastiche escludono il danneggiamento delle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Inoltre le polizze dei beni, di norma, non prevedono smartphone e/o cellulari nelle coperture assicurative fermo restando la garanzia qualora vengano utilizzati per fini didattici.

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Infortunio dell’alunno durante la ricreazione

Interessante sentenza, quella della Corte di Cassazione di Roma che stabilisce come il cortile di una scuola è equiparato al luogo di lavoro. In caso di infortunio, la responsabilità diretta è quella del Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro.

Il fatto

Gli eventi risalgono al 2016 in un Istituto Comprensivo della Lombardia. All’epoca dei fatti un alunno, durante la ricreazione, giocando con i compagni, era caduto in terra e un chiodo gli si era conficcato nella palpebra. La lesione ha comportare postumi invalidanti importarti tra i quali l’indebolimento permanente della vista.
Per l’accaduto, il Dirigente scolastico, era stato condannato in primo grado.
La Corte di Appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche e l’attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio, aveva comunque confermato la decisione del Tribunale. Il Dirigente scolastico veniva comunque condannato per lesioni colpose gravi egli veniva comminata una pena detentiva riconvertita in sanzione pecuniaria di 10.000 euro.
Avverso le prime due sentenze, la difesa del Dirigente aveva proposto ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che, nel caso specifico, non fosse applicabile la disciplina antinfortunistica. A parere della difesa, in questo caso, l’allievo non sarebbe qualificabile come lavoratore.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte Penale, lo scorso mese di aprile ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio.
Per la Cassazione, ai fini della determinazione della responsabilità per infortunio, il cortile di una scuola è equiparato al luogo di lavoro.
Il Dirigente è quindi ritenuto colposamente responsabile per negligenza, imperizia ed inosservanza della disciplina sulla prevenzione degli infortuni. In particolare per l’inosservanza degli Artt. 63 e 64 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo la Cassazione, il Dirigente avrebbe: «consentito che nel citato cortile permanessero pessime condizioni di manutenzione, con buche, asperità del terreno, cordoli sconnessi con spigoli sporgenti e chiodi arrugginiti, ragion per cui l’alunno si era procurato le lesioni personali».
La Cassazione stessa comunque, ha fatto osservare che il reato contestato si era estinto per intervenuta prescrizione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza il suo rinvio alla Corte territoriale di provenienza.

Il profilo assicurativo

Alla tutela obbligatoria prestata dall’INAIL, nei casi di infortunio sul lavoro, si associa quella dell’Assicurazione scolastica. La polizza integrativa risarcisce, oltre alle invalidità residuate dall’infortunato, anche le spese mediche dirette dell’infortunio.
Più articolato è l’aspetto relativo alle spese legali del Dirigente scolastico, per le quali potrebbe intervenire la polizza di tutela legale.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative infortunio e Tutela Legale nella scuola, contattaci qui.

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Crolla il controsoffitto a scuola

Crolla il controsoffitto in una scuola primaria e dell’infanzia toscana. Lo riporta un articolo del TGR Toscana.

Il fatto

L’evento è accaduto nella notte dello scorso 24 giugno in una scuola di Terontola, nel comune di Tortona.
Nella struttura erano in corso i lavori di rimozione della copertura in amianto e l’installazione del nuovo tetto. Le infiltrazioni d’acqua, dovute alle intense precipitazione delle ore precedenti, unite ai lavori di ristrutturazione sarebbero la causa del crollo. I lavori erano iniziati dopo la fine dell’anno scolastico.
I locali interessati dal cedimento sono quelli della scuola primaria posta al primo piano. Al piano inferiore, ancora utilizzato dalla scuola dell’infanzia, si sono verificate solo delle infiltrazioni di acqua.
Il problema comunque è stato riscontrati prima dell’ingresso a scuola e non si lamentano danni alle persone. Dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici, l’edificio è stato chiuso con ordinanza, a titolo precauzionale.

La responsabilità della manutenzione degli edifici scolastici

La sicurezza degli immobili ad uso scolastico è un problema ricorrente, costantemente segnalato ma il più delle volte disatteso. All’interno del PNRR, una parte degli stanziamenti nel comparto istruzione, è destinato proprio all’edilizia scolastica.
Rispetto al totale dell’investimento, risorse pari a 3,2 mld di euro, sono già state stanziate e autorizzate.
L’obiettivo è adeguare gli edifici pubblici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, per renderli più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e, dove necessario, la sostituzione edilizia.
Gli edifici scolastici sono proprietà delle singole amministrazioni locali.
Ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, spettano all’Ente locale proprietario, oltre alla fornitura, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile.
Il proprietario dell’immobile è responsabile della sicurezza del cantiere e della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione anche qualora fossero affidati ad un soggetto esterno.
All’amministrazione scolastica spetta invece l’onere di verifica dello stato di conservazione e fruibilità dell’edificio. Grava sul Dirigente scolastico anche l’onere di tempestiva segnalazione al proprietario in relazione alla sicurezza dell’edificio.

Il profilo assicurativo

Le polizze scolastiche normalmente disponibili sul mercato, non coprono i danni all’edificio.
Sul mercato sono comunque disponibile particolari polizze per il Rischio Locativo che tutelano la scuola dai danni causati per un’errata condotta. Questo tipo di polizze tuttavia sono poco diffuse o vengono specificamente richieste qualora l’immobile non sia di proprietà dell’Ente Locale.
La copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico del proprietario della struttura sia esso pubblico o privato.
In relazione alle polizze scolastiche è tuttavia bene verificare che non esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori vittime di eventi catastrofali.
Una specifica attenzione andrà anche posta anche ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico che potrebbero essere danneggiati in un evento catastrofale.
Un furto, per quanto grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato. Al contrario, un evento catastrofale potrebbe comportare la perdita o la distruzione di tutti i beni di proprietà dell’Amministrazione scolastica. In questi casi inoltre, al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative per gli eventi catastrofali nella scuola, contattaci qui.

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Scherzo a scuola finito male, condannati i genitori

È dei giorni scorsi la notizia secondo la quale la famiglia di un’alunna è stata condannata a pagare i danni causati a una compagna. Lo riporta nel dettaglio un articolo de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2013, nella scuola media di Impruneta, a pochi chilometri da Firenze.
A un’alunna, che stava per sedersi al banco, una compagna di classe, per scherzo, spostò improvvisamente la sedia facendola cadere a terra. Per effetto dell’urto, contro il muro e il pavimento, l’alunna riportò un trauma cranico, la rottura degli occhiali e dei denti.
L’assicurazione scolastica pagò 2.800 euro a titolo di risarcimento per le cure ortodontiche, oculistiche e per il trauma cranico. Ciò nonostante la famiglia dell’infortunata decise comunque di dar corso a un’azione giudiziaria contro la scuola, per omesso controllo e contro i genitori della responsabile.
In fase dibattimentale i legali che assistevano l’alunna che ha provocato il danno hanno cercato di dimostrare la non intenzionalità di recare danno. Secondo i legali l’evento sarebbe stato solo conseguenza di una «gioiosa contesa tra due amiche».
Nelle motivazioni della sentenza, il tribunale di Firenze s’è espresso in modo differente. Secondo il giudice la condotta dell’alunna danneggiante è colposa e non può essere giustificata in un’ottica di gioco. L’età delle studentesse, superiore ai 12 anni, era infatti sufficiente a comprendere quali sarebbero state le conseguenze delle proprie azioni.
Secondo il tribunale quindi, i responsabili dell’accaduto sarebbero i genitori, tenuti a educare i figli al corretto comportamento nel contesto scolastico.
L’evento quindi, non è responsabilità della scuola, bensì: «Dimostra l’inadeguatezza dell’azione educativa del genitore e dunque la sua responsabilità».
I genitori dell’alunna responsabile dovranno riconoscere all’alunna danneggiata con 5.000 euro per i danni morali e la sofferenza emotiva.

L’aspetto normativo e il patto di corresponsabilità educativa

L’art. 2048 del Codice Civile elenca una serie di soggetti: «responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati». Tra questi sicuramente la scuola, in qualità di precettore, ma prima di tutti il padre e la madre, o il tutore. Parallelamente al Codice Civile è opportuno anche considerare il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 relativo al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Il Patto di corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.
Il documento, firmato dai genitori contestualmente all’iscrizione a scuola, diventa lo strumento di base dell’interazione scuola-famiglia.
In virtù di quest’aspetto i due soggetti, collaborano all’educazione degli alunni in modo sinergico. Ci troviamo quindi di fronte a un continuum educativo tra il processo di acquisizione delle competenze scolastiche e l’aspetto educativo comportamentale tipico della famiglia.

L’assicurazione scolastica

Sul fronte assicurativo all’alunna, fin dalla prima fase del sinistro, è stato riconosciuto il pagamento di tutte le spese mediche derivanti dal sinistro.
Qualora inoltre il giudice avesse rilevato una responsabilità diretta della scuola per carente o mancata vigilanza, la polizza assicurativa avrebbe tutelato l’Istituto anche per quest’aspetto.
L’assicurazione scolastica invece non tutela la famiglia dell’alunna che ha causato il danno in quanto non ricompresa tra gli assicurati nel caso specifico.

Se desideri maggiori informazioni relativamente alle polizze infortuni e responsabilità civile nella scuola, contattaci qui.

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Alunno iperattivo sospeso perché “disturba”

Un alunno di sei anni della Provincia di Roma, affetto da deficit di attenzione (ADHD), è stato sospeso dal Consiglio di Istituto per 21 giorni. Lo riportava un articolo di “Sky TG24” dello scorso mese di marzo.

Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività

L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) rientra tra i Disturbi del Neurosviluppo ed è stimata in circa il 5% dei ragazzi in età scolare.
Non sono ancora del tutto chiari i meccanismi alla base dell’insorgenza del disturbo anche se è ipotizzabile la disfunzione biologica di alcuni neurotrasmettitori.
I disturbi si manifestano nel periodo dello sviluppo e si caratterizzano per un deficit che causa una compromissione nel funzionamento personale, sociale e scolastico.
L’ADHD si associa spesso a disturbi Oppositivo-Provocatori e al Disturbo della Condotta.
L’alunno manifesta difficoltà nel mantenere la concentrazione, nella gestione dei propri impulsi e nel controllo motorio. Tali comportamenti possono presentarsi singolarmente o in modo combinato.
L’ADHD è caratterizzato da alti livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-impulsività.

Il fatto

Alla fine dello scorso mese di febbraio, in una scuola del Lazio, un alunno di prima elementare, affetto da ADHD certificata, è stato sospeso per 21 giorni perché iperattivo.
La famiglia si rivolge al Tribunale Amministrativo Regionale che trasmette alla scuola un decreto sospensivo con cui intima di riammettere l’alunno. All’alunno, secondo il TAR, dovrà anche essere garantita la presenza di un docente di sostegno. La scuola nega all’alunno l’accesso poiché non sarebbe stata ancora presa visione della comunicazione dei giudici. La famiglia si rivolge quindi al Ministro e l’alunno viene riammesso a scuola ma qualche giorno dopo viene rimandato a casa. Secondo il Dirigente l’alunno sarebbe ingestibile e la scuola è ancora priva del docente di sostegno.
Il Ministero invia gli ispettori per appurare eventuali comportamenti errati del dirigente che, nel frattempo viene sospeso e al suo posto nominato un reggente.
L’ultimo capitolo della vicenda arriva in questi giorni con la sentenza del Tar che si esprime a favore della famiglia.
Secondo il Tribunale Amministrativo, il provvedimento disciplinare della scuola: «Non era finalizzato a sanzionare il minore bensì a perseguire un altro fine». Secondo il legale della famiglia: «La sospensione era stata motivata dalla difficoltà di non avere ore sufficienti di sostegno».
Il Tribunale Amministrativo impone anche alla scuola il risarcimento alla famiglia di 2 mila euro per le spese legali.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa, di norma, non paga il risarcimento delle spese legali. Nell’apposita sezione infatti sono escluse le vertenze tra gli assicurati della stessa polizza.
Le spese non vengono pagate neanche nella sezione di Responsabilità Civile. La famiglia non ha infatti preteso un risarcimento per il “danno” subito.
In questo caso le spese potrebbero essere risarcite dalla polizza di Responsabilità Civile patrimoniale, nei casi previsti, oppure dalla polizza di Tutela Legale del Dirigente.
La polizza infatti prevede le Spese di Soccombenza conseguenti al fatto illecito ai sensi dell’Art. 1917, comma 1, del Codice Civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale e di Tutela Legale del Dirigente, contattaci qui.