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Alunno perde un dito al tornio

Un alunno diciottenne di un Istituto professionale, durante un PCTO in un’azienda di Casarza Ligure s’è amputato il dito medio mentre lavorava al tornio. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto in una fabbrica di isolanti termici a Casarza Ligure. L’alunno, stava lavorando al tornio quando ha subito l’amputazione del dito medio della mano sinistra. Fortunatamente, è riuscito a ritirare la mano velocemente, evitando danni più gravi alla mano e al braccio.
Sul luogo sono intervenuti immediatamente il personale medico di emergenza e un’ambulanza della Croce Rossa. I soccorritori hanno fermato l’emorragia e collocato il dito amputato nel ghiaccio, poi hanno trasportato il giovane all’ospedale San Paolo di Savona, specializzato nella gestione di traumi alla mano.
Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e gli ispettori della ASL, per indagare sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Le autorità hanno acquisito la convenzione tra la scuola e l’impresa per verificare la posizione del ragazzo.
La segreteria della FLC CGIL Genova, commentando l’incidente, sottolinea come i PCTO dovrebbero essere facoltativi, ed evidenzia i rischi nell’utilizzo di studenti come forza lavoro. Dello stesso parere la Rete degli Studenti Medi, per cui gli alunni, sono cittadini in formazione, e non risorse per il mercato del lavoro.

La responsabilità

Nei PCTO, ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le responsabilità in materia salute e sicurezza coinvolgono soggetti diversi.
Da una parte la scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, nonché del docente tutor interno e dall’altra l’impresa ospitante, l’amministratore e il tutor esterno.
A questi soggetti va aggiunto il RSPP responsabile della valutazione dei rischi e della mancata o errata individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Potrebbero essere gravati di responsabilità anche eventuali dirigenti e/o preposti per il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza, supervisione e rispetto delle procedure interne.

Il profilo assicurativo

Per la loro insita potenziale pericolosità, le attività di PCTO sono sempre ricomprese nella tutela assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL.
Proprio l’INAIL, con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44 chiarisce che i PCTO siano: «sostanzialmente assimilati a quella dei lavoratori presenti in azienda […]. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili».
L’INAIL tuttavia si limita ad erogare la prestazione solo nei casi di morte o invalidità permanente ≥ al 6% e, nelle rendite per menomazioni, solo se il grado risulta superiore al 16%.
Non sono inoltre previsti ulteriori risarcimenti al di fuori da quelli attesi dal SSN.
Le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di PCTO.
Una copertura assicurativa adeguata, per gli Istituti Superiori, prevede specifiche coperture che compensano le prestazioni non erogate dall’INAIL.
L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica attraverso un proporzionato indennizzo economico.
Da ultimo, la polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere che, anche in questo caso, è escluso dall’INAIL.

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Amputazione delle dita

Un collaboratore scolastico del nostro Istituto, addetto alle macchine agricole, s’è infortunato durante l’utilizzo di un tosaerba. Per sua negligenza ha avvicinato le mani alle lame dello strumento mentre questo era in funzione, riportando l’amputazione di parte dell’ultima falange di tre dita. La polizza assicurativa scolastica copre il danno?

La dinamica, così com’è descritta, dal punto di vista assicurativo riguarda sicuramente il ramo Infortunio ma potrebbe coinvolgere anche la Responsabilità Civile dell’Istituto.

La tutela assicurativa in Infortunio

Il collaboratore scolastico, come tutti i dipendenti, gode della tutela assicurativa obbligatoria erogata dall’INAIL. Una volte definito il danno e, nel caso specifico, la percentuale d’invalidità permanente conseguente, l’infortunato riceverà dall’INAIL l’indennizzo in capitale ovvero sotto forma di rendita.
Per quanto riguarda la polizza integrativa scolastica, fermo restando il pagamento del premio, la Società assicuratrice risarcirà l’infortunato nei massimali delle spese mediche previste. Circa l’invalidità permanente, l’indennizzo sarà quello previsto dalla specifica tabella inserita nella polizza.

Responsabilità Civile

Più articolato è l’aspetto legato alla possibile Responsabilità Civile dell’Istituto.
Qualora il collaboratore scolastico fosse stato incaricato dalla scuola all’utilizzo del tosaerba, quest’ultima dovrà aver messo in atto una serie di processi preliminari.
In prima istanza, con il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP) deve aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nel documento sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione del lavoratore nel corso della specifica attività. Il lavoratore, qualora previsto, dovrà seguire uno specifico corso di formazione per l’utilizzo dell’attrezzatura. La scuola inoltre, dovrà accertarsi che l’attrezzatura utilizzata sia adeguata alla normativa di sicurezza, funzionante e provvista della regolare manutenzione. La scuola dovrà infine dotare l’operatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva: scarpe antinfortunistiche, guanti, maschere protettive e quant’altro occorra per operare in sicurezza e verificare che questi vengano utilizzati correttamente.
Nel caso specifico infatti, occorrerà stabilire se la negligenza, cui si fa cenno, è interamente a carico dell’operatore scolastico o possa derivare da una mancata programmazione dell’Istituto. Qualora mancasse l’adeguata pianificazione iniziale potrebbe essere ipotizzabile la responsabilità diretta dell’Istituto nel sinistro.

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