abint Nessun commento

Studente cade dalla parete da arrampicata

Uno studente diciottenne, di un Istituto superiore varesino, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, dopo essere caduto da una parete di arrampicata.
L’alunno stava facendo un esercizio durante le ore di educazione fisica a scuola. Lo riporta la cronaca del La Provincia di Varese.
Impegnato in un esercizio sulla parete di arrampicata ha mancato la presa. Caduto all’indietro mancava il tappetino di protezione e sbatteva fortemente il capo a terra.

I dati relativi agli infortuni in palestra

Le statistiche rivelano come, la larga maggioranza dei sinistri scolastici (62%), avvenga durante le attività di educazione fisica. I soggetti più colpiti sono i maschi (71%). Gli eventi più frequenti sono rappresentati dalle distorsioni/lussazioni (37%), seguono le contusioni (33%) e le fratture (22%).
Non esistono dati precisi in relazione alle invalidità permanenti derivanti dagli infortuni in palestra. La stima delle Società assicurative, per tutti i sinistri scolastici, indica come circa l’80% sia sotto i 5 punti. Complessivamente il 98% di tutte le invalidità permanenti è al di sotto dei 12 punti.

La sicurezza nelle attività di educazione fisica

Nel corso delle attività di educazione fisica, i rischi principali per gli alunni, derivano sia dall’utilizzo di attrezzi che dalle attività a corpo libero. Un’azione imprecisa e non coordinata dinamicamente può provocare un infortunio sull’attrezzo o un urto al suolo.
Come evidenziano le statistiche, proprio la dinamicità tipica, insita nell’attività di educazione fisica, rende elevata la possibilità di sinistro.
Al fine di evitare eventi dannosi è opportuno che l’Istituto e il Docente, adottino tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità degli studenti.
Garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature inidonee o pericolose, rientra tra gli obblighi primari dell’Istituto. In questo senso è opportuno che i docenti impartiscano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti in relazione all’attività motoria.
Inoltre il Docente dovrà verificare la sicurezza degli attrezzi utilizzati ed evitare di far eseguire esercizi in conflitto con le reali capacità degli studenti.

La responsabilità della scuola

In virtù del vincolo negoziale creatosi con l’iscrizione dell’alunno a scuola, l’Istituto è responsabile dell’incolumità dello studente tutto il periodo di permanenza a scuola.
Ne deriva che l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente, pianificando l’attività ed evitando l’uso di attrezzature non idonee o pericolose. L’infrazione a queste elementari norme di cautela obbliga la scuola a risarcire tutti i danni subiti dall’alunno. In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione con la Sentenza 35281/2021.
La scuola sarà sollevata dalla responsabile solo proverà di aver adottato un’impeccabile vigilanza e che l’evento non dipende dall’utilizzo di attrezzature pericolose e non idonee.

Il profilo assicurativo

Per legge, ogni istituto scolastico gode dell’assicurazione obbligatoria INAIL. La tutela copre i danni riportati durante le attività di educazione motoria sopra i tre giorni di prognosi. È necessario evidenziare tuttavia come l’INAIL applichi una franchigia sui primi 5 punti di Invalidità Permanente. Inoltre non riconosce il rimborso delle spese mediche, in quanto ricomprese tra quelle erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
La polizza scolastica integrativa non solo supplisce alle carenze della tutela INAIL ma consente anche all’Istituto di tutelarsi nei casi di Responsabilità Civile diretta.
Nei casi di infortunio durante l’attività di educazione fisica a scuola, alunni e docenti possono fruire del rimborso di tutte le spese mediche nei limiti del massimale previsto. Inoltre, nel caso di Invalidità Permanente, otterranno un indennizzo da aggiungere a quello erogato dall’INAIL.
Se l’evento lesivo è causato dalla negligenza della scuola nel garantire l’incolumità dei propri alunni o dall’omissione dell’obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento in Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione all’infortunio durante l’attività di educazione fisica, contattaci qui.

abint Nessun commento

Studentessa muore facendo rafting

Dieci sono gli indagati dalla Procura cosentina, dopo la morte della studentessa diciottenne sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting. Lo riporta la cronaca dello scorso 1° giugno.
L’alunna di un Liceo di Polistena (RC), insieme ad altri 35 compagni e 4 professori, era in gita scolastica sul fiume Lao. Per cause ancora in corso di accertamento, la ragazza è stata sbalzata in acqua dal gommone e il corpo è stato ritrovato solo in giorno dopo.

L’organizzazione dei viaggi di istruzione

Da sempre, le visite didattiche e i viaggi d’istruzione, offrono una grande opportunità di crescita culturale e relazionale. Tuttavia, durante il loro svolgimento, si possano creare situazioni fortuite, potenzialmente anche molto pericolose.
Al fine di limitare questo tipo di eventualità, l’aspetto progettuale diventa fondamentale.
Fin dal 1991, con la Circolare del 14 agosto, n. 253 il Ministero pone l’attenzione sugli aspetti progettuali delle attività legati ai viaggi di istruzione. Successivamente, la Circolare 2 ottobre 1996, n. 623, evidenza come i viaggi di istruzione debbano presentare, sotto il profilo della sicurezza, sufficienti elementi di garanzia.
Dopo il 2000, con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica tutti gli Istituti assumono autonomia didattica, amministrativa e organizzativa.  Ne deriva ogni Istituto deve predisporre un regolamento interno che preveda precisamente l’organizzazione del viaggio di istruzione e delle uscite didattiche. I regolamenti deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole sia sotto il profilo progettuale che organizzativo.
Quest’aspetto tuttavia, non ha impedito al Ministero l’emanazione di un nutrito elenco di Circolari con il costante richiamo agli aspetti dell’organizzazione e della sicurezza.

La responsabilità della scuola

La mancata o carente progettazione, del viaggio di istruzione, potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa sotto il profilo della responsabilità diretta. La necessità di organizzare tutti i processi per il corretto svolgimento di quest’attività è fondamentale.
L’incolumità dei partecipanti al viaggio presuppone infatti la scelta adeguata delle attività e delle strutture ospitanti oltre che dei mezzi di trasporto utilizzati.
Nel recente passato episodi di infortunio grave anche con conseguenze letali, hanno coinvolto un certo numero di studenti in viaggio di istruzione.
A questo proposito giova ricordare la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. III, dell’8 febbraio 2012, n. 1769: «[…] all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo». La scelta dei vettori o delle attività non devono: «[…] né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni». In caso di sinistro la valutazione della responsabilità andrà fatta: «[…] caso per caso in relazione alle circostanze della concreta fattispecie». In ogni caso: «[…] incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto tali controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura ed alla sua vigilanza».

Il profilo assicurativo

Di norma, le polizze scolastiche prevedono la copertura durante il viaggio, oltre che negli specifici rami di Infortunio e Assistenza anche in quello di Responsabilità Civile. Tuttavia, l’analisi effettuata sulle polizze presenti sul mercato scolastico, evidenzia come la maggioranza della formule assicurative preveda delle limitazioni relativamente ad alcune attività potenzialmente pericolose.
In questo senso, risultano normalmente escluse le attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche. Anche le attività di alpinismo, speleologia, salti dal trampolino, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere sono normalmente escluse.
Diventa quindi fondamentale la verifica delle condizioni contrattuali prima della progettazione delle attività.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa nei viaggi di istruzione, contattaci qui.

abint Nessun commento

Accoltella la professoressa in classe

La cronaca della scorsa settimana riporta come uno studente sedicenne, ha accoltellato una delle proprie docenti in classe.
Successivamente avrebbe minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo senza tuttavia ferire nessuno di loro.
Arrestato dai Carabinieri intervenuti, l’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio.
Attualmente l’alunno si trova ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria adolescenziale dell’ospedale San Paolo di Milano. Almeno per il momento, lo studente non è riuscito a dare una motivazione al proprio gesto.
Le cause che hanno portato al fatto sono al vaglio degli inquirenti. Per il Pubblico Ministero che si occupa del caso si tratterebbe di un: «episodio isolato» non ascrivibile al «disagio e malessere diffuso in alcune fasce della popolazione giovanile e adolescenziale».
Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro Giuseppe Valditara esprimendo alla docente piena solidarietà e vicinanza anche da parte del Governo. Il ministro ha avviato anche una riflessione sull’introduzione dello sportello psicologico negli istituti scolastici.

Il reato previsto dal codice penale

I minori come nel caso in oggetto possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia i minori, fino al quattordicesimo anno di età, non possono essere imputati penalmente.
Ai sensi dell’Art. 98 del codice penale l’imputabilità, compresa tra i 14 e i 18 anni, è giudicata discrezionalmente caso per caso. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.
È bene evidenziare inoltre, come la giurisprudenza prevalente sia incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di un reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per l’illecito commesso dal figlio.
Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative scolastiche tutelano le vittime di aggressione.
Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico e che la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione, contattaci qui.

abint Nessun commento

Autobus senza assicurazione

A Montichiari, un Comune della provincia di Brescia, un autobus di ritorno da una gita scolastica, fermato dalla polizia locale, risultava privo di copertura assicurativa. L’Autorità disponeva il sequestro del veicolo, la sanzione amministrativa di 866 euro e la riduzione di cinque punti dalla patente del conducente. Lo riporta un articolo nella cronaca locale di BresciaToday.

La polizza RC Auto è un obbligo

L’Art. 193 del Codice della Strada, stabilisce che non possono circolare: «i veicoli a motore […] senza la copertura assicurativa di legge […]”. Circolare senza assicurazione comporta sanzioni molto pesanti.
I trasgressori, senza assicurazione (o con assicurazione scaduta), sono puniti con una multa fino a 3.471 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione dei punti della patente. La circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, oltre alla sanzione, comporta per il conducente la sospensione della patente per un periodo di dodici mesi.
La restituzione del mezzo avviene quando il proprietario effettua il pagamento della sanzione e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi. A carico del trasgressore restano, inoltre, il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia, del veicolo sottoposto a sequestro.

La responsabilità della scuola

La scuola non ha nessuna responsabilità diretta nell’episodio, tuttavia, la nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, contiene alcune indicazioni procedurali da non sottovalutare.
In fase di appalto, la scuola è tenuta a chiedere, alla società di trasporti individuata, tutti i documenti relativi alla regolarità dei mezzi di trasporto.
La nota riporta, infatti, che i criteri utilizzati nella scelta del servizio non devono limitarsi all’espetto economico, ma tenere in primaria considerazione la sicurezza.
A tal fine, tra le verifiche che la scuola dovrà mettere in atto, rientra l’idoneità del mezzo di trasporto.
Gli operatori economici devono, quindi, preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Il trasportatore dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. L’impresa, inoltre, dev’essere autorizzata all’esercizio della professione, iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) ed avvalersi di conducenti abilitati e di mezzi idonei.
Rientrano nei requisiti di idoneità del mezzo la presenza del cronotachigrafo per il controllo dei tempi di guida, la revisione del veicolo e la polizza assicurativa dello stesso.
Tutte le dettagliate informazioni che devono essere richieste dalla scuola sono riportate nella circolare sopraindicata. Qualora, nonostante le dichiarazioni rilasciate, sorgessero dei dubbi, l’Istituto, o il docente accompagnatore, potranno rivolgersi all’Autorità di Pubblica Sicurezza per un controllo formale dei requisiti.
È bene evidenziare che, in caso di sinistro, ferma restando la Responsabilità diretta dell’impresa appaltante, la scuola potrebbe rispondere per la mancata verifica dei requisiti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Cos’è l’assicurazione scolastica?

Quando parliamo di assicurazione, la maggior parte delle persone entra in un ambito non immediatamente comprensibile, fatto di luoghi comuni, spesso condivisi in maniera inconsapevole. Lo stesso approccio regola anche l’assicurazione scolastica. Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza.

I rami assicurativi

Le assicurazioni operano per rami di rischio. Per ramo assicurativo s’intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi simili tra loro. Il ramo che più colpisce l’immaginario collettivo e, conseguentemente, più preso in esame nella scuola, è quello dell’infortunio. Se uno studente o un dipendente della scuola sono vittime di un infortunio, chi e come indennizza la polizza assicurativa? Un ulteriore ramo, a volte sottovalutato, riguarda la Responsabilità Civile. Se un alunno, un docente o l’Istituto scolastico stesso, causassero colposamente un danno, chi è tenuto a risarcirlo?

L’assicurazione obbligatoria

L’infortunio, come abbiamo visto, è l’aspetto che maggiormente catalizza l’attenzione, non solo del singolo, ma anche dell’opinione pubblica. Le conseguenze traumatiche di un sinistro, anche quando non particolarmente grave, potrebbero incidere sulla qualità della vita dell’infortunato. Per questo motivo, fin dalla metà degli anni ’60 del secolo scorso, lo Stato ha previsto la tutela assicurativa obbligatoria per tutti i lavoratori. La tutela è prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Dipendenti della scuola e studenti, in caso di infortunio, sono, quindi, tutelati dall’INAIL con una specifica formula di gestione per conto dello Stato. Tuttavia, se per i dipendenti la tutela assicurativa è integrale, per gli alunni è operante solo in casi limitati, ritenuti potenzialmente pericolosi. Inoltre, la tutela INAIL, per tutti i soggetti, non prevede il pagamento delle spese mediche, in quanto, di norma, prestate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le tutele INAIL si riducono, quindi, esclusivamente alla morte e all’invalidità permanente e, in quest’ultimo caso, prevedono delle franchigie per i primi punti.

L’assicurazione integrativa

Proprio per far fronte alla limitazione delle garanzie e all’accrescimento della sensibilità generale, a partire dalla metà del 1980, sono apparse le prime assicurazioni integrative.
L’istituto scolastico che stipula una polizza con una compagnia assicurativa privata integra, quindi, le garanzie INAIL obbligatoriamente previste.
Un iniziale nucleo prevedeva unicamente estensioni nel ramo infortunio. Le polizze integrative hanno, in seguito, progressivamente ridotto le franchigie e previsto il pagamento delle spese mediche.
Col passare del tempo, si sono aggiunti rami diversi e più specifici tagliati sulle particolari esigenze della scuola.
Al ramo Infortuni s’è dapprima aggiunto quello di Responsabilità Civile. L’assicurazione della Responsabilità Civile tutela il patrimonio dell’assicurato da quanto questi sia costretto a risarcire a terzi a causa di eventi commessi con propria colpa.
Con l’avvento del nuovo millennio, le polizze integrative scolastiche si sono ulteriormente evolute. Ai Rami Infortunio e Responsabilità Civile, s’è aggiunto quello di Assistenza, legato ai viaggi di Istruzione. Le migliori formule assicurative prevedono anche il ramo Tutela Giudiziaria, finalizzato al pagamento delle spese legali e peritali nel caso di vertenze giudiziarie o extragiudiziarie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Baby gang

Una scolaresca veronese, in viaggio di istruzione a Bolzano, è stata vittima di un’aggressione da parte di una baby gang composta da cinque giovani magrebini. Lo riporta il Corriere del 20 aprile scorso.

Il fatto

Durante una sosta, alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore “Ferraris-Fermi” di Verona sono stati presi di mira da alcuni coetanei. La baby gang ha inizialmente cercato di rubare il portafogli a una studentessa. La vittima, insieme ad alcuni compagni di classe è però riuscita a scappare rifugiandosi sul pullman. I malintenzionati, a questo punto, hanno cominciato a lanciare delle pietre contro il veicolo infrangendo un finestrino e rischiando di ferire un alunno.
Le indagini successive effettuate dalle autorità hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli autori del fatto per minacce, violenza privata e danneggiamento.

Le baby gang

Con baby gang si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata, attraverso il quale gruppi di minorenni attuano comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone.
Senza entrare in un’analisi sociologica, è comunque utile notare come l’età dei componenti di queste bande è quella tipicamente scolastica. In media varia tra i 12 e i 17 anni, spesso sono “gestite” da maggiorenni poco più grandi. Bersagli delle loro azioni sono di norma obiettivi “deboli” in genere vandalismi, aggressioni a coetanei, vagabondi o singoli soggetti inermi.
La preoccupante crescita del fenomeno delle bande giovanili è evidenziata in uno studio di ricerca interuniversitario presentato, nell’ottobre scorso, dalla Direzione centrale della polizia criminale.
La crescita del fenomeno, com’è intuibile, comporta anche un incremento rilevante del costo economico sociale. A oggi non sono stati diffusi dati in questo senso, ma non è difficile ipotizzare cifre per svariate centinaia di milioni di euro.

Il reato previsto dal codice penale

Quanto normalmente contestato alle baby gang sono reati penali: violenza privata, furto, danneggiamento, minacce.
È utile premettere come, ai sensi dell’Art. 97 del Codice Penale, i minori siano imputabili solo al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore degli anni 18. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per il reato punibile commesso dal figlio.
Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è giudicata caso per caso, ai sensi dell’Art. 98 del codice penale. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.

La responsabilità civile

Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative disponibili sul mercato scolastico prevedono la copertura degli infortuni derivanti da aggressioni anche durante i viaggi di istruzione. Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico, sono esclusi, invece, i danni relativi ai beni eventualmente danneggiati e/o sottratti.
Nel caso l’autore del danno venga identificato, la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di aggressione o danneggiamento, contattaci qui.

abint Nessun commento

Infortunio del genitore che accompagna l’alunno a scuola

Una donna di San Donà di Piave s’è fratturata entrambe le braccia mentre accompagnava la figlia scuola. Come riporta il Gazzettino, nella cronaca locale, i fatti risalgono all’ottobre del 2021. La donna inciampando rovinosamente, per la mancanza di una mattonella del marciapiede, riportava la frattura di entrambi i gomiti e una prognosi di 80 giorni.
L’evento non è stato risarcito dall’assicurazione stipulata dal Comune, motivo per cui la donna ha presentato querela alla Procura di Venezia. Il magistrato ha aperto un procedimento penale nei confronti del dirigente del Comune, disponendo la citazione a giudizio avanti il giudice di pace.

La Responsabilità dell’Ente proprietario

Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La responsabilità del danno si applicherebbe quindi all’Ente Locale, in quanto conduttore del bene appartenente al demanio.

Il caso fortuito e il principio di autoresponsabilità

Come, tuttavia, espresso dal Codice, in presenza di caso fortuito viene meno la responsabilità risarcitoria dell’Ente proprietario. Per caso fortuito s’intende l’evento imprevedibile ed eccezionale che fa mutare d’improvviso lo svolgersi dei fatti, anche legato alla condotta imprudente del danneggiato.
Alla luce del principio di autoresponsabilità, quindi, qualora il danneggiato abbia avuto un atteggiamento imprevidente e negligente nell’uso del bene demaniale, potrebbe non esserci responsabilità diretta del proprietario. Il mancato risarcimento assicurativo, con tutta probabilità, fa riferimento a quest’aspetto.
Sul tema, purtroppo la giurisprudenza non sempre si esprime in maniera univoca.
Alcune sentenze, infatti, sollevano dalla responsabilità l’Ente proprietario qualora il pedone, in modo disaccorto, inciampi in una buca anche poco visibile.
Un orientamento giurisprudenziale più favorevole, evidenzia come anche l’eventuale disattenzione del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario. L’Ente, in questo caso, dovrà dare rigorosa dimostrazione di aver fatto tutto quanto in suo potere per eliminare o limitare la situazione di pericolo.

Il risarcimento del danno

Qualora venga riconosciuta la responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’Art. 1223 del Codice Civile, il risarcimento deve comprendere sia le spese sostenute che il mancato guadagno. Danno emergente e lucro cessante sono, infatti, conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

La polizza scolastica integrativa

La dinamica del sinistro esclude la tutela della polizza assicurativa scolastica.
Le garanzie riguardanti gli infortuni in itinere, come in questo caso, valgono esclusivamente per gli studenti e per il personale pagante.
La copertura assicurativa può riguardare i genitori solamente all’interno dell’Istituto, in caso di eventuali danni subiti per responsabilità dell’Istituto, oppure in specifiche attività previste contrattualmente.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i sinistri in itinere in ambito scolastico, contattaci qui.

abint Nessun commento

Decreto Lavoro: l’assicurazione contro gli incidenti a scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, venerdì 5 maggio, ha pubblicato una comunicazione relativa all’estensione dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel Decreto Lavoro. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro). Gli articoli 17 e 18 riguardano l’integrazione delle tutele assicurative nella scuola.
Al di là dei toni propagandistici del comunicato, le polizze assicurative scolastiche sono un tema delicato e ricco di insidie che non vanno sottovalutate.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

L’aspetto più significativo è contenuto all’Art. 17 attraverso il quale, viene costituito un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime in occasione delle attività formative. Il fondo di 10 milioni di euro, prevede solo i casi mortali e ricomprende tutti gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. Un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro sarà stanziata per gli anni successivi, a partire dal 2024. Le modalità di accesso al fondo non sono ancora definite e saranno fissate con apposito decreto entro sessanta giorni dalla conversione in legge.
I commi successivi dell’articolo chiariscono come la progettazione dei PCTO debba essere coerente​ con il PTOF, individuando la figura del docente coordinatore del progetto. Saranno inoltre predisposti una piattaforma contenente le indicazioni delle imprese disposte ad accogliere le attività di alternanza e un monitoraggio qualitativo dei PCTO.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

L’Art. 18 prevede l’ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie prestate dall’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. L’estensione è prevista a livello sperimentale solo per l’anno scolastico 2023-2024.
Il Decreto stabilisce che la protezione assicurativa obbligatoria dovrà tutelare gli studenti e il personale docente durante tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, tuttavia, si applicherà esclusivamente agli eventi occorsi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività o comunque nell’ambito delle attività programmate.
L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori ed il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

La polizza scolastica integrativa

Un aspetto che suscita qualche perplessità è legato alla comunicazione del Ministero dell’Istruzione, secondo il quale, il decreto renderebbe inutile la stipula della polizza integrativa.
A questo proposito è bene fare almeno due considerazioni.
La prima, probabilmente la più importante, è quella legata ai rami di copertura. La polizza integrativa scolastica prevede, infatti, la copertura di una pluralità di rischi, non solo quelli legati agli infortuni.

La Responsabilità Civile

Tra questi quello più rilevante è quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico. L’Art. 2043 del Codice Civile obbliga chiunque, dolosamente o colposamente, abbia causato un danno, al risarcimento dello stesso. Il Decreto lavoro non prevede nessuna copertura in questo senso. Affermare, quindi, che la polizza integrativa è superflua, espone, non solo l’Amministrazione, ma anche i singoli operatori o gli studenti, al risarcimento del danno provocato. Vero è che l’Amministrazione centrale in caso di danno da Responsabilità Civile si surroga al dipendente, tuttavia, nel caso di danno, il rischio di rivalsa è più che reale. In assenza di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile il dipendente potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover risarcire personalmente il danno causato. Negli anni abbiamo avuto più di un’occasione per commentare eventi ricompresi nel danno da Responsabilità Civile, uno su tutti la mancata o carente vigilanza durante le attività scolastiche.
Anche la famiglia dello studente potrebbe trovarsi nell’incresciosa circostanza di dover risarcire un danno provocato dolosamente o colposamente dal proprio figlio. A questo proposito basti pensare ai danni provocati agli occhiali o ai beni personali di altri studenti.

L’infortunio

Il secondo aspetto riguarda la copertura assicurativa infortuni.
La polizza integrativa scolastica, come si evince dall’aggettivo stesso, va ad integrare, completare e spesso a sostituire le protezioni erogate dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL, infatti, tutela esclusivamente il caso morte e l’invalidità permanente a partire dal 6° punto percentuale. Restano, invece, sempre escluse le spese mediche, poiché gratuite e a carico del servizio sanitario nazionale – gratuite, ma spesso inutilizzabili alla luce dei tempi di attesa.
La polizza integrativa oltre alle spese mediche, di norma, garantisce anche le diarie da ricovero o da gesso e, benché regolamentata da apposite tabelle, non prevede franchigie in relazione all’invalidità permanente.
L’assenza della copertura assicurativa integrativa, se da un lato si rifletterebbe economicamente sulle famiglie degli studenti o sugli assicurati, dall’altro rischia di aumentare il contenzioso. L’infortunato che non vedesse riconosciuto il danno patito potrebbe infatti rivalersi legalmente nei confronti dell’Amministrazione scolastica sotto il profilo della responsabilità civile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative contenute del Decreto Lavoro 2023, contattaci qui.

abint Nessun commento

Viaggi di istruzione: il voucher Covid

Lo scorso 5 maggio l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il Covid-19 non si qualifica più come un’emergenza globale iniziata a gennaio 2020.
Uno dei primi effetti legati alla pandemia sono stati i lockdown applicati in moltissimi paesi. Com’era ampiamente prevedibile, il divieto di spostamento ha messo in profonda crisi il mercato turistico.
Banca d’Italia, in una nota del settembre 2021, evidenziava la grave flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
Fin dal marzo 2020, il Governo, con il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, aveva varato alcune misure per arginare le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria.
Tra gli interventi previsti, un’apposita sezione era dedicata alla risoluzione dei contratti turistici.

Il rimborso del viaggio attraverso i voucher

L’Art. 88 del Decreto offriva la possibilità, alle Agenzie e ai Tour Operator, di rimborsare il viaggio attraverso voucher. Il motivo della scelta rispondeva alla prioritaria esigenza di evitare il possibile default finanziario delle aziende turistiche. Troppe imprese, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati risarciti in denaro contante. I titoli di credito potevano essere utilizzati, dal viaggiatore, entro un periodo di trenta mesi dall’emissione.
L’Art. 88-bis del Decreto, al comma 8, affrontava in maniera specifica anche la questione legata ai viaggi di istruzione. Le indicazioni normative, in questo senso, ribadivano il concetto che l’emissione del voucher fosse opzionale e non obbligatoria. Al contrario, la restituzione del danaro era assolutamente obbligatoria in alcuni casi specifici come, ad esempio, la scuola dell’infanzia o le classi terminali.
Nonostante fosse previsto dalla norma, il rischio di accettare i voucher in sostituzione del contante anche in tutti gli altri casi, nascondeva un rischio concreto. Nel caso, infatti, in cui l’operatore fosse fallito o la società fosse messa in liquidazione, la scuola avrebbe avuto più di un problema nell’esigere il credito.

La tutela del viaggiatore

È quanto sta purtroppo accadendo a molte scuole. A fronte del fallimento o dello stato di liquidazione dell’operatore economico gli Istituti non riescono a recuperare le somme versate o le prestazioni programmate. Dal 30 giugno 2016, inoltre, il Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero del Turismo per far fronte ad analoghe criticità, ha cessato di esistere.
Tuttavia, ai sensi dell’Art. 19, del D.L. 23 maggio 2011, n. 79, gli operatori turistici hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia a tutela dei propri clienti. I sistemi di tutela previsti possono contemplare sia polizze assicurative che garanzie bancarie, o anche fondi eventualmente riassicurati.
Nel caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il viaggiatore si vedrà così rimborsato il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Se nel privato questo processo è, almeno in teoria, abbastanza semplice, nella Pubblica Amministrazione scolastica, potrebbe non essere così banale.
La scuola, in qualità di Ente Pubblico, in relazione a tutti gli aspetti di contenzioso legale dovrà sempre fare riferimento all’Avvocatura di Stato.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche, non ricomprendono mai l’eventualità della mancata erogazione del servizio da parte dell’agenzia di viaggio. I rimborsi rimangono esclusivamente quelli di carattere medico: infortunio, malattia e decesso del partecipante al viaggio di istruzione. Restano quindi escluse ulteriori motivazioni al di fuori di quelle indicate.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione scolastici, contattaci qui.

abint Nessun commento

Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.