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Lettura del compito in classe e Privacy

Un docente della scuola frequentata da nostro figlio, è solito leggere i compiti in classe di alcuni alunni. La lettura pubblica dell’elaborato del singolo studente può essere considerata violazione della privacy? La polizza di assicurazione scolastica copre questo tipo di reato?

In premessa occorre precisare che il compito in classe non è un documento riservato e, in quanto tale, non è tutelato dalla normativa sulla privacy. Se così fosse, il docente potrebbe effettuare, sull’elaborato, esclusivamente un’azione di verifica, mentre sarebbe impedita qualsiasi controverifica a tutela dello stesso studente interessato.

Il compito in classe è un atto amministrativo

Il compito in classe assume, quindi, le caratteristiche di un atto amministrativo. Una volta redatto e consegnato dallo studente, fuoriesce dalla sfera privata ed entra in quella pubblica, in quanto atto proprio della Pubblica Amministrazione. Come tale è disciplinato da tutti i principi generali che regolamentano il documento amministrativo, non ultimo quello sulla trasparenza amministrativa.
Al Dirigente Scolastico è affidata la custodia e la conservazione del documento, in qualità di titolare del trattamento dei dati. Compito del Dirigente è impedire che gli atti amministrativi siano divulgati a persone che non vantano alcun interesse, come, ad esempio, nel caso di un compito in classe o di una verifica, ad un altro alunno maggiorenne o a genitori diversi da quelli dell’autore.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’alunno maggiorenne può richiedere di visionare il proprio l’elaborato ed il genitore quello del proprio figlio. In questo modo essi potranno verificare la congruità la valutazione effettuata dal docente ed esercitare un controllo su di essa.

L’accesso agli atti amministrativi

Ai sensi della norma, la richiesta di accesso agli atti amministrativi può essere di due tipi:

  • Informale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere in visione i compiti e le verifiche svolte in classe;
  • Formale: il genitore o l’alunno maggiorenne possono chiedere una copia di tali documenti; in tal caso, dovranno presentare un’apposita istanza al dirigente scolastico.

Esattamente come per tutti gli atti amministrativi, nessun documento può essere rilasciato in originale senza autorizzazione. Nessuno, neanche il docente, è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri, o qualunque altro atto della scuola, senza la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

La pubblica lettura

La lettura in classe di un compito o di un elaborato non è un reato in quanto verifica di un atto amministrativo e quindi pubblico. Il Docente potrà, quindi, leggere il contenuto del compito per fini pedagogici e di insegnamento. Per la stessa ragione, il docente può leggere davanti a tutti i voti e i giudizi attribuiti ad ogni alunno, in quanto informazioni pubbliche.
La lettura in pubblico dei voti, o del contenuto dei compiti, è vietata solo quando:

  • Nel caso di soggetti affetti da particolari deficit cognitivi, potrebbe arrecare un danno all’alunno;
  • Nel caso in cui l’evento avvenga con il fine di derisione e/o scherno; in questo caso potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento.

La polizza assicurativa

L’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
La polizza integrativa scolastica risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa sul soggetto responsabile.

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Denuncia per diffamazione: il pagamento delle spese legali

Una nota sul registro elettronico è costata, ad una docente di un Istituto superiore di Parma, una denuncia per diffamazione. Dopo un iter giudiziario di 13 mesi il caso è stato archiviato, ma le spese legali sono rimaste a carico della docente. Lo riporta un articolo di ParmaToday.

Il fatto

La docente, nel 2018, aveva messo una nota sul registro elettronico ad una studentessa, evidenziando “estremamente maleducato” il comportamento della studentessa. La famiglia, in sede legale, ha impugnato la decisione della docente, denunciandola per diffamazione.
La Procura della Repubblica, nel 2019, ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo il giudice, la professoressa, ha semplicemente compiuto: «un normale atto rientrante nei poteri autoritativi degli insegnanti della scuola statale».
I sindacati accusano il Ministero dell’Istruzione di non aver tutelato la docente “costringendola” a far fronte direttamente alle spese legali per la difesa.
Nello scorso dicembre, l’Amministrazione scolastica ha rimborsato le spese legali sostenute dalla docente.

L’onere delle spese legali

Il problema del pagamento delle spese legali del dipendente pubblico, coinvolto in procedimenti giudiziari nell’esercizio delle funzioni svolte, è un tema ricorrente.
Le spese sostenute per la difesa in giudizio vanno rimborsate dalla P.A. competente, nel cui interesse è stata prestata l’attività che ha generato la lite?
Secondo l’Avvocatura dello Stato nulla osta al fatto che al dipendente siano riconosciute le spese legali, soprattutto perché la controversia è stata originata dalle funzioni svolte.
Alcuni contratti della Pubblica Amministrazione stabiliscono il rimborso delle spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato scelto dal dipendente. In questi casi, la stessa Amministrazione Pubblica può stipulare per i propri dipendenti una polizza assicurativa contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti. In alternativa, la stessa Amministrazione può mettere a disposizione un difensore, che agisce nella controversia nell’interesse del dipendente.
Per l’organo legale dello Stato, anche in assenza di disposizioni dirette, il datore di lavoro è tenuto a manlevare il dipendente per detti oneri. Ai sensi dell’Art. 1720 del Codice Civile infatti: «Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico».
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha più volte ribadito che tale obbligo: «non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio».

La polizza scolastica

La polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto scolastico, nella maggioranza dei casi, prevede un ramo di tutela legale. La copertura, tuttavia, esclude sia i rapporti di lavoro che le vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza. Nel caso specifico, quindi, non sarebbe operante. La soluzione migliore, in questi casi, resta la sottoscrizione di una polizza di tutela legale professionale.
Una polizza adeguata copre le spese legali anche nei casi di difesa penale.

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Regali di Natale

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, in molte scuole, è ancora in uso l’abitudine di fare regali di Natale ai Docenti o al Dirigente Scolastico.
Una prassi consolidata ma dalla dubbia opportunità. Già nel 2018, il Dirigente di un Istituto pugliese, con propria circolare, ha vietato a docenti e ATA, di accettare regalie di qualsiasi tipo.
La cronaca, tutti gli anni, riporta diversi casi del genere. Facendo una ricerca in rete è abbastanza facile trovare siti ricchi di consigli in questo senso.
Oltre ai Docenti che ricevono regalie dai genitori, sembrano esserci vere e proprie collette tra gli insegnanti per un omaggio natalizio al proprio Dirigente.
Spesso il valore dei regali è cospicuo e la pratica, oltre ad essere inopportuna e imbarazzante, potrebbe contenere un vero e proprio illecito.

Il profilo normativo

Come tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, anche i Dirigenti, come i Docenti, sono vincolati ad obblighi deontologici.
È quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Anche il CCNL scuola 2006 e 2009 all’Art.92 impone di non chiedere, né di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le prestazioni lavorative.
Nel CCNL del personale dirigente dell’Area V, all’Art.14, si indica chiaramente come il DS sia chiamato ad anteporre l’interesse pubblico a quello privato, ​​proprio e altrui. Per questo motivo, il dipendente pubblico deve astenersi, non solo dal chiedere, ma anche dall’accettare omaggi o trattamenti di favore. Eventuali “doni” devono rientrare nelle normali relazioni di cortesia e devono essere di modico valore.
Per modico valore, ai sensi dell’Art. 4, comma 5, del D.P.R, si intende: «non superiore in via orientativa a 150 euro». «I regali o altre utilità – precisa il Decreto – dovranno essere messi subito a disposizione dell’amministrazione per la restituzione o la loro devoluzione a fini istituzionali».
In altre parole, se l’augurio fatto al Docente o al Dirigente è buona educazione, il regalo da mettere sotto l’albero potrebbe costituire un illecito sanzionabile.
Accettare un regalo, vietato dal codice di comportamento, potrebbe provocare sanzioni disciplinari fino al licenziamento del pubblico dipendente.

Il profilo penale

Quando un dipendente pubblico accetta regali di cospicuo valore per svolgere un atto del proprio ufficio, favorendo la persona che ha effettuato il regalo, non rispetta l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo potrebbe rispondere del delitto di corruzione, ai sensi dell’Art. 318 del Codice Penale.
Ai sensi dell’Art. 321 del Codice Penale, anche il corruttore commette un reato. In entrambi i casi, i soggetti coinvolti posso essere condannati con la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

La polizza assicurativa

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.

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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

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Viaggi di istruzione: la centralità della programmazione

Il viaggio di istruzione, esattamente come l’uscita didattica, è una delle attività scolastiche più complesse, sia dal punto di vista organizzativo, che operativo. Per questo motivo, la gestione dei viaggi di istruzione è spesso fonte di preoccupazione per i docenti accompagnatori.
L’aspetto preso maggiormente in considerazione è quello legato alla vigilanza, al contrario, il passaggio più spesso sottovalutato, è quello relativo alla corretta programmazione.

La programmazione

Fino all’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, la gestione del viaggio di istruzione era demandata ad una serie di circolari ministeriali che ne definivano i criteri. Dal 2000, le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Questa si traduce anche in autonomia organizzativa dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Questo concetto è precisamente espresso dal Ministero dell’Istruzione, che, con la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in relazione ai viaggi di istruzione. «La previgente normativa in materia – evidenzia il Ministero – costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
Spetterà, quindi, agli organi collegiali dell’Istituto fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico regolamento. In altre parole, i regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo e gestionale.

La sicurezza nei viaggi di istruzione

Il tema della sicurezza è l’aspetto fondante di tutte le attività scolastiche. Il regolamento viaggi elaborato dal singolo Istituto dovrà quindi applicare questo profilo in tutte le fasi organizzative ed esecutive dell’attività.
Tuttavia, il principio di precauzione, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, si coniuga in modo diverso da scuola a scuola. L’organizzazione e la gestione di un Viaggio di Istruzione in un Istituto comprensivo sarà molto diversa da quella necessaria in Istituto superiore. La durata del soggiorno, i mezzi di trasporto e le attività specifiche, si coniugano direttamente con l’età, l’indipendenza e il grado di maturità dei partecipanti. Il numero dei docenti accompagnatori, le strutture alberghiere e l’affidabilità del vettore, dovranno sempre tenere in considerazione le caratteristiche prerogative degli studenti coinvolti.
Tanto premesso, la probabilità che accada un evento capace di causare un danno a persone, cose, o al patrimonio è ineliminabile. Per questo motivo, il regolamento dei viaggi di istruzione deve prevedere che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa.

Il profilo assicurativo

Già la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, all’Art 10, stabiliva che i partecipanti ai viaggi di istruzione dovevano essere garantiti contro gli infortuni.
A più di trent’anni di distanza, la sensibilità e la cultura assicurativa sono cresciute e allo stesso modo sono evoluti anche i prodotti disponibili.
All’assicurazione per gli infortuni s’è aggiunta l’assicurazione per la Responsabilità Civile e a quest’ultima il ramo di Assistenza. Oggi, il partecipante al viaggio di istruzione, studente o docente, è quindi tutelato non solo in infortunio, ma anche nel caso provocasse colposamente un danno.
Allo stesso modo è tutelato anche nel caso un evento imprevisto provocasse l’annullamento del viaggio.

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La sicurezza degli edifici scolastici

Il 21 novembre scorso è stata indetta la XXI Giornata della sicurezza nelle scuole. L’iniziativa è promossa da Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Protezione Civile.
16.000 sono gli Istituti Scolastici che aderiscono alla Giornata con numerosi momenti di confronto sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi.

Edifici pericolosi

In relazione agli edifici scolastici, gli ultimi dati riportano come, solo da settembre ad oggi ci sono stati ben 24 episodi di crolli e criticità strutturali di vario genere. Un triste primato se aggiunto ai 61 eventi dannosi registrati durante lo scorso anno scolastico. Un dato, quello dell’anno scolastico 2022/2023, in crescita del 30%, rispetto all’anno scolastico precedente.
Il 20 ottobre scorso, come riporta un articolo de: “il Mattino”, è scattato l’allarme crollo, in un Liceo del napoletano. Due giorno dopo, in un episodio analogo, un calcinaccio ha colpito alla testa un’alunna di una scuola elementare del casertano. Riporta la notizia “CasertaNews”.
I dati evidenziano come quattro scuole su dieci sono costruite in zona a media ed elevata sismicità. Una su cinque, si trova in zona a rischio idrogeologico e idraulico.

I Fondi PNRR

Il PNRR è un’opportunità unica per rinnovare e migliorare la qualità e la sicurezza delle strutture scolastiche. Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva, grazie al PNRR si avrà: «la possibilità di contribuire in modo decisivo all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle scuole». Pur tuttavia, continua il documento, la scarsa e tardiva trasparenza da parte degli organi dello Stato impedisce «di monitorare precisamente l’andamento delle sue fasi attuative».
«È altrettanto vero – conclude il rapporto – che occorrerà guardare già ora al post PNRR, soprattutto in relazione alla continuità dei fondi per l’edilizia scolastica».

Il profilo assicurativo

Gli edifici scolastici sono proprietà degli Enti Locali, o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Spetterà quindi a questi ultimi stipulare adeguate tutele assicurative. Eventi come i crolli, che creano danno all’Istituto scolastico, potrebbero prevedere infatti la responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta ai danni fisici subiti dagli studenti e dal personale, oltre a quelli causati ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Con l’introduzione del Decreto Lavoro l’assicurazione obbligatoria prestata dall’INAIL tutela anche gli studenti. È bene tuttavia ricordare che l’INAIL risarcisce esclusivamente la morte e l’invalidità permanente ≥ al 6° punto di invalidità. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa fondamentale.
Non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative tuttavia comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie rilevanti o massimali inadeguati.
Circa la tutela dei beni dell’Istituto, fermo restando la responsabilità diretta del proprietario dell’immobile, sono disponibili polizze assicurative specifiche.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.

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Lavori socialmente utili

Il nostro Istituto, accogliendo le indicazioni del ministro, ha previsto nel regolamento scolastico la possibilità di sostituire la sospensione disciplinare con lavori socialmente utili.
In questi casi la polizza integrativa copre il danno causato e l’eventuale infortunio?

Fin dal novembre 2022 il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, in una trasmissione di Sky Tg24, s’era espresso sulla questione. Dichiarava il Ministro: «Serve prevedere forme diverse di sanzioni nei confronti di quegli studenti che non hanno capacità di rispettare le regole». E continuava: «Una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono i lavori socialmente utili».

La cittadinanza solidale

La questione relativa alle sanzioni da applicare agli studenti nei casi di gravi infrazioni comportamentali è stata ripresa dal ministero alla fine dell’anno scolastico. Le ragioni della decisone sono legate ai recenti episodi di bullismo e di violenza che hanno visto coinvolti gli studenti e i docenti.
In una comunicazione dello scorso 28 giugno, il Ministro preannunciava la revisione del voto di condotta e le nuove regole per i Lavori Socialmente Utili (LSU), alternativi alla sospensione.
A tal fine, all’inizio di agosto è stato creato, presso il Ministero, un tavolo tecnico composto da Dirigenti Scolastici, educatori, magistrati e docenti universitari. L’obiettivo è quello di definire nuovi e più adeguati strumenti di valutazione e sanzione dei comportamenti illeciti tra i banchi di scuola. Tra i provvedimenti in esame, oltre alla riforma del voto di condotta, saranno definite le modalità operative legate ai lavori di Cittadinanza solidale (LSU).
Le scuole, infatti, potranno prevedere, per gli studenti interessati, periodi di lavoro in ospedali, case di cura, canili, biblioteche, mense della Caritas e servizi sociali.
Gli USR dovranno stilare un elenco di queste strutture convenzionate, garantendo i necessari criteri di sicurezza. Saranno elenchi che verranno preparati e gestiti analogamente a quelli relativi ai progetti dei PCTO.
L’obiettivo sostanziale sarà quello di coinvolgere gli studenti interessati da provvedimenti disciplinari rilevanti in attività educative e pedagogiche, anche di natura extra-scolastica. L’idea alla base è quella di offrire agli alunni sospesi un’opportunità di riscatto e di crescita personale. Il periodo di sospensione diventerà, in questo modo, un’occasione educativa alternativa.


Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, di norma prevedono la copertura assicurativa di tutte le attività didattiche in conformità con la normativa scolastica vigente.
Le attività scolastiche, previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), potranno essere effettuate sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, senza limiti di orario.
L’assicurazione copre, altresì, le attività realizzate anche in collaborazione con soggetti esterni, mediante stesura di regolare protocollo di intesa, previa delibera degli Organi Scolastici competenti.
Alla luce delle condizioni contrattuali normalmente applicate, le polizze dovrebbero quindi garantire anche i lavori socialmente utili.
Resta tuttavia inteso che in caso di dubbio è opportuno fare le opportune verifiche con la Società assicuratrice.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.

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Tempi di attesa nella sanità pubblica

Ha destato un certo clamore la notizia secondo la quale una visita oculistica, prenotata lo scorso 3 novembre, sarà eseguita tra più di tre anni. La prestazione, infatti, fissata in una struttura bergamasca convenzionata con la sanità pubblica, sarà erogata solo all’inizio di marzo 2027.
Non sembra essere un caso isolato. Nello stesso periodo un cittadino residente nell’hinterland milanese, ha provato a fissare la sua risonanza di controllo in un ospedale brianzolo. Prima disponibilità: giugno 2025.
Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Liste d’attesa nella sanità

La situazione di precarietà è evidenziata anche da un recente sondaggio dell’Associazione Italiana Consumatori – Lombardia. Secondo la rilevazione, il 41% degli interessati, per evitare i lunghi tempi d’attesa, è costretto a rivolgersi alla sanità privata.
Il problema delle liste d’attesa, tuttavia, non sembra essere esclusivamente lombardo.
Un’inchiesta di Milena Gabanelli, già nel 2022, rilevava problemi di rispetto dei tempi di attesa in tutte le regioni italiane. Non solo i tempi vanno ben oltre quelli previsti dal Piano Nazionale di Governo, ma anche la comunicazione dei dati non sempre è particolarmente trasparente.
Dal canto proprio, Federconsumatori, lo scorso settembre, definiva i ritardi nell’erogazione di visite e prestazioni sanitarie, un’emergenza nazionale.
I motivi di questo stato di cose sono molteplici e non sempre può essere accusata la cattiva gestione pubblica. Il momento contingente, post pandemico, la carenza di personale e i costi lievitati considerevolmente a causa della questione Ucraina, contribuiscono alla situazione attuale.

L’assicurazione scolastica

Qualcuno si chiederà: cosa c’entra tutto questo con le polizze scolastiche?
All’inizio di questo anno scolastico abbiamo visto tutti la comunicazione dei Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro che invitava le famiglie a non pagare le polizze integrative. Le spese mediche, infatti, sono a carico dello Stato.
Quest’aspetto particolare non è completamente vero. Ogni cittadino, in funzione dell’età e della fascia di reddito contribuisce alle spese sanitarie con un ticket. Il ticket per la sola visita oculistica, in Lombardia può tranquillamente arrivare a 30 euro.
Esistono, inoltre, prestazioni sanitarie, come quelle odontoiatriche, per cui il SSN eroga solo prestazioni marginali. Ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, alcune cure odontoiatriche sono previste esclusivamente in età evolutiva (< 14 anni) e/o in condizioni di particolare vulnerabilità. Per il resto della popolazione il servizio è erogato solo per i casi di emergenza o primo soccorso e comunque sempre dietro pagamento di un ticket.
Escludendo l’aspetto economico, il maggior problema resta sempre e comunque la lunghezza delle liste d’attesa. In questo senso, la polizza, più che integrativa, diventa sostitutiva della tutela assicurata dallo Stato.
Senza questa copertura, qualora siano necessari tempi di intervento più rapidi o si voglia scegliere uno specifico professionista, i costi graverebbero esclusivamente sulla famiglia dell’alunno.

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Spray al peperoncino

Una ventina di studenti di un Istituto Superiore ligure, sono finiti in ospedale e due piani della struttura sono stati evacuati; colpa di uno scherzo con lo spray urticante. Gli autori del gesto sarebbero due studenti. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

Il 19 ottobre scorso, durante la ricreazione, uno studente avrebbe spruzzato nei corridoi dell’Istituto una sostanza urticante. Coinvolte 24 classi, una ventina di studenti hanno accusato bruciori e vertigini. Per otto di loro è stata necessaria l’assistenza medica.
È intervenuta la polizia, unitamente ai vigili del fuoco, al fine di gestire i soccorsi e valutare la tossicità della sostanza diffusa. Rientrata l’emergenza, grazie alla ventilazione naturale degli ambienti, gli inquirenti sono ancora alla ricerca degli autori del gesto.

Lo spray urticante a scuola

Non è la prima volta che analoghe vicende accadono nella scuola. Il 7 maggio scorso un episodio simile ha interessato un Istituto superiore a Parma; in quell’occasione un docente è stato ricoverato in ospedale. Il 27 settembre, a Fiorenzuola D’Arda, nel piacentino, qualcuno ha nebulizzato lo spray al peperoncino nei corridoi: evacuati 350 studenti. Lo riporta la cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Lo spray al peperoncino è un’arma?

Ai sensi del Decreto 12 maggio 2011, n. 103 lo spray urticante è: «strumento di autodifesa che non ha attitudine a recare offesa alle persone». In questo senso non può essere inteso come arma. Per questo motivo, lo spray antiaggressione al peperoncino è in libera vendita e può essere acquistato anche nei supermercati, oppure on-line. Lo spray potrà, quindi, essere portato con sé senza alcuna preventiva concessione, a patto che la bomboletta rispetti la normativa di riferimento.
Come imposto dalla legge, l’utilizzo è legato esclusivamente a motivi di legittima difesa. In caso contrario, il rischio è quello di incorrere nel reato. In relazione all’utilizzo, infatti, lo spray può trasformarsi in un mezzo idoneo ad arrecare offesa alla persona.

La polizza assicurativa

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Nei casi come quelli in questione, la polizza integrativa risarcisce l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli alunni danneggiati. Nei casi di comportamento doloso, l’assicuratore potrebbe agire in rivalsa sul soggetto responsabile.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Hashish in gita scolastica

Dopo la partenza per un viaggio di istruzione, tre alunni sono stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. Gita annullata e segnalazione in prefettura. Lo riporta un articolo de “La Nazione”.

Il fatto

Tre studenti, di sedici e diciassette anni, frequentanti un Istituto superiore di Grosseto, durante un viaggio di istruzione, sono stati sorpresi in possesso di hashish.
I docenti accompagnatori, accortisi della presenza degli stupefacenti sul bus, hanno deciso di annullare il viaggio e fare ritorno a Grosseto.
Al ritorno in città, la Polizia municipale, supportata dal Gruppo cinofilo antidroga, ha effettuato i primi accertamenti, su richiesta della direzione scolastica.
Dopo un primo controllo, il cane ha segnalato la presenza della sostanza. Tre alunni hanno ammesso il possesso. La droga, pochi grammi, è stata poi sequestrata dalla Municipale.
I tre sono stati segnalati in prefettura come assuntori.

Responsabilità e sanzioni

Come per tutte le attività scolastiche, anche nei viaggi di istruzione, l’Istituto è tenuto a vigilare affinché gli studenti non arrechino danni a sé o agli altri.
Se uno studente riportasse lesioni personali, il docente accompagnatore potrebbe essere ritenuto responsabile nei confronti dei genitori dell’alunno.
Allo stesso modo, se uno studente commettesse un illecito e venisse dimostrata la scarsa sorveglianza, il danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309Testo unico in materia di stupefacenti, il consumo non costituisce di per sé un reato. È reato, invece, lo spaccio o la cessione di stupefacenti ad altre persone, anche quando la cessione avviene a titolo gratuito.
Per valutare se la droga in possesso rientra nel reato di spaccio, la prima cosa presa in considerazione è la quantità. Ci sono, infatti, delle quantità massime detenibili previste dalla legge.
La quantità è definita in base al principio attivo contenuto nella sostanza. Nel caso della cannabis, la quantità massima è pari a 500 milligrammi di principio attivo, che corrisponde a 5 grammi di sostanza lorda.
Anche se il possesso di droga non è sempre reato, costituisce, comunque, un illecito amministrativo. Le autorità possono sequestrare la sostanza e chiedere al prefetto di comminare una sanzione amministrativa proporzionale all’eventuale reiterazione dell’illecito.
La sanzione amministrativa potrebbe prevedere anche la sospensione del patentino di guida della moto e altri documenti o l’obbligo di frequenza presso una comunità di recupero per tossicodipendenti.
Rimane, inoltre, facoltà della scuola comminare una sanzione disciplinare come la sospensione, l’abbassamento del voto in condotta o l’assegnazione ai lavori socialmente utili in strutture sociali.

L’assicurazione per l’annullamento del viaggio

È necessario ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono il risarcimento del viaggio esclusivamente per i casi di infortunio o malattia.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i viaggi di istruzione e la Responsabilità Penale o Civile nella scuola, contattaci qui.