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Viaggi di istruzione 2023

Un’interessante approfondimento in relazione ai viaggi di istruzione, per l’anno corrente, è stato proposto dalla testata on-line Guida Viaggi, specializzata in turismo professionale.

Toscana e bus, la meta e il mezzo di trasporto più gettonati

Nel 2023, rileva Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione Turismo Organizzato (FTO), il 95% dei viaggi di istruzione ha come meta l’Europa. L’Italia è diventata la meta di riferimento: Toscana, Sicilia e Lazio sono le mete più richieste, seguono Puglia, Lombardia, Veneto e Campania. Il soggiorno medio è di 4 giorni, il mezzo di trasporto più utilizzato è il bus turistico, ma in grande crescita c’è il treno. Le sistemazioni alberghiere più utilizzate sono i 3 stelle ma, per contenere i costi, sono cercate fuori dai centri storici e dai luoghi di villeggiatura.

La riduzione del budget

La ripresa dell’attività turistica, successiva al periodo pandemico, nonostante la fine delle restrizioni sanitarie, rivela ad una riduzione del numero di partecipanti nelle classi scolastiche. Le cause, a parere di Dino De Santo, responsabile per il turismo scolastico di Assoviaggi, sono imputabili all’aumento dei costi e alla riduzione del budget delle famiglie.
Nonostante le Agenzie di viaggio abbiano ridotto i margini di profitto, non riescono a contenere gli aumenti dei costi, in deciso aumento rispetto all’anno scorso. Una situazione generalizzata per i trasporti, i pernottamenti, e tutti i servizi collegati, sia in Italia che all’estero.
Questo stato di cose, secondo Giuseppe Ciminnisi, presidente della Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo (FIAVET), ha fortemente inciso sulla durata dei soggiorni.
In tal senso è opportuno segnalare la notizia, attraverso la quale, il ministero dell’Istruzione assegnerà nell’anno scolastico 2023/2024, 50 milioni di euro per quest’attività.
Il finanziamento, disposto attraverso un’apposita direttiva, consentirà alle scuole, nell’ambito dell’autonomia prevista, di coinvolgere anche gli studenti meno abbienti in viaggi d’istruzione e visite didattiche.

Le procedure d’appalto delle scuole

Un’ulteriore criticità, evidenzia Dino De Santo, è la difficoltà che incontrano gli agenti di viaggio, nel gestire le richieste degli istituti scolastici. Le pretese, spesso farraginose, entrano in conflitto con le esigenze degli albergatori. Si sono verificati casi, aggiunge Milani, in cui procedure selettive iniziate a dicembre facessero sì che, a febbraio, le proposte presentate non fossero più realizzabili. Fondamentale, in questa direzione, sarà definire un nuovo patto tra gli attori del settore per snellire le procedure, ribadisce De Santo.

Il profilo assicurativo

A compendio dell’articolo ci sembra opportuno aggiungere un breve commento in relazione alle coperture assicurative ricomprese nelle polizze integrative scolastiche.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato garantiscono il rimborso sia in caso di annullamento del viaggio che per le spese mediche da infortunio o malattia.
La stipula della polizza assicurativa proposta dall’Agenzia di viaggio, in questo caso, diventa quindi inutile poiché già ricompresa nella polizza scolastica. Inoltre, per quanto economicamente possa sembrare marginale, grava sui partecipanti ai viaggi di istruzione senza apportare alcun vantaggio reale.

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Olimpiadi della matematica

Le Olimpiadi della matematica sono una competizione che si svolge nelle scuole annualmente, fin dal 1983 e che prevede la soluzione di una serie di problemi matematici.
La competizione è aperta agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.
Scopo della gara è la soluzione di problemi mai visti prima e l’ideazione di nuove dimostrazioni attraverso tecniche di problem solving creativo. L’obiettivo quindi è l’applicazione di soluzioni diverse da quelli che prevedono l’applicazione meccanica di formule.

Le Olimpiadi italiane

Le Olimpiadi della Matematica, è la più storica e seguita gara di matematica a livello nazionale. In Italia è gestite dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione con la collaborazione della Scuola Normale superiore di Pisa.
L’Unione matematica italiana, organizza le fasi preparatorie, coinvolgendo anche centinaia di docenti delle scuole italiane che, localmente e volontariamente, curano la partecipazione degli studenti.
Come nella migliore tradizione sportiva, le competizioni prevedono gare individuali e a squadre.

Le fasi

Come tutte le competizioni ad eliminazione, anche le Olimpiadi della matematica si svolgono per fasi. La prima si svolge a novembre, all’interno di circa 1500 scuole superiori e coinvolge più di 200.000 studenti. La seconda fase, denominata gare distrettuali, coinvolge circa 10.000 studenti e si svolge a febbraio in circa 100 sedi in tutta Italia. Sulla base dei risultati ottenuti, i 300 studenti vincitori della seconda fase potranno partecipare alla finale nazionale programmata per il mese di maggio.
Dal 2017 è stata introdotta anche una gara femminile che qualifica circa 30 squadre a una finale dedicata.
Gli alunni vincitori, in genere 20-24 unità, potranno partecipare alle olimpiadi internazionali gestite dall’ International Mathematics Olympiads (IMO). La competizione, anticipata da una settimana di stage pre-olimpico alla Normale di Pisa, si tiene ogni anno in un Paese diverso. Nel 2023 le Olimpiadi della matematica si sono state ospitate a Chiba, in Giappone.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica, di norma, prevede la tutela delle Olimpiadi della matematica qualora l’attività sia regolarmente inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le garanzie, se previste, prevedono anche la copertura durante i viaggi e i soggiorni sia in Italia che all’estero. Le tutele, oltre che per gli studenti sono operanti anche per i docenti accompagnatori e per tutti coloro che, regolarmente autorizzati partecipano al viaggio.

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Alunna investita in itinere

La cronaca dello scorso mese di aprile riporta come un’alunna di 11 anni sia stata investita da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuolabus.
La studentessa stava attraversando la strada sulle righe pedonali. Nel caso in questione, le strisce pedonali sarebbero collocate subito dopo la curva di una strada molto trafficata e sono l’unico punto di attraversamento pedonale. Come non bastasse l’alunna portava con se, oltre allo zaino e a una cartelletta anche la chitarra per l’attività musicale.
Fortunatamente l’evento non ha avuto esiti drammatici, la ragazza se l’è cavata con qualche contusione, occhiali, cellulare e chitarra rotti.

Il Codice della Strada

Occorre premettere che il legislatore ha sempre riservato una particolare tutela, nei confronti del pedone parte debole ed indifesa rispetto al conducente dei veicoli. Il Codice della Strada, all’Art. 3, comma 53 bis, definisce il pedone: «Utente vulnerabile della strada». Proprio per questo motivo, l’Art. 141, comma 4, impone al guidatore di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali».
La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico articolo 191 del Codice della Strada. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone.

Il risarcimento del danno

Sul tema della responsabilità, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi.
La famiglia dell’alunna potrà chiedere al conducente del veicolo, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, il risarcimento del danno. La procedura è quella ordinaria prevista dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nella richiesta di risarcimento il danneggiato dovrà fare particolare attenzione ad indicare tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione dei pregiudizi patiti.
Questi potranno essere inerenti alle lesioni fisiche e possono prevedere: la morte, l’eventuale invalidità permanente oltre alle spese mediche sostenute.
La famiglia potrà chiedere anche il risarcimento degli oggetti danneggiati in occasione dell’evento. In questo caso è necessario che le cose danneggiate siano conservate per essere visionate dal perito che dovrà accertarne il valore d’acquisto e l’entità del danno.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze di assicurazione operanti nel mercato scolastico, di norma, prevedono la copertura assicurativa in itinere. Le migliori formule disponibili oltre al danno fisico risarciscono anche, in toto o in parte, i beni danneggiati. Resta tuttavia inteso che qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti per i danni in itinere delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Ingresso e uscita da scuola

Al fine di organizzare gli ingressi e le uscite dalla scuola degli alunni, in qualità di Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo, ho emesso un ordine di servizio. Nel dispositivo i docenti sono tenuti ad accompagnare nella rispettiva classe gli alunni dopo averli presi in consegna agli ingressi stabiliti. L’ordine di servizio contempla anche la verifica del rispetto delle regole durante i percorsi di accesso. Analogamente, alla fine delle lezioni, ho disposto che gli insegnanti dell’ultima ora, assistano gli studenti fino all’uscita. Il RSU e alcuni docenti contestano la mia decisione. Nel caso di infortunio durante il trasferimento nelle aule la polizza assicurativa copre il danno eventuale? L’Istituto e la mia persona sono responsabili di danno per responsabilità civile per mancata organizzazione?

Il ruolo docente è inserito all’interno degli articoli dal 24 al 43 del CCNL del comparto scuola. L’Art. 29, punto 5, prevede che i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. All’uscita sono tenuti ad assistere gli alunni medesimi. Obbligare quindi gli insegnanti ad accompagnare gli studenti in classe all’inizio delle lezioni sembra quindi contraddire quanto prevede il contratto. Al contrario l’accompagnamento degli alunni all’uscita, da parte del docente dell’ultima ora, è ricompreso contrattualmente. Tuttavia in quest’ultimo caso non sono previsti obblighi di attesa e di consegna dei figli ai genitori.

La responsabilità del Dirigente Scolastico

La necessità di provvedere alla vigilanza degli studenti è un obbligo contrattuale che l’Istituto si assume con l’iscrizione dell’alunno a scuola.
La Corte di Cassazione, fin dal 1999, con la sentenza 3074 chiarisce quest’aspetto. È dovere dell’Istituto scolastico, provvedere alla sorveglianza degli alunni, dall’apertura dei cancelli e fino all’uscita, col subentro, dei genitori o di persona da costoro incaricata.
Ai sensi dell’Art. 25 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul Dirigente Scolastico, grava l’obbligo organizzativo e di controllo sull’attività degli operatori scolastici.
Il Dirigente potrebbe rispondere, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
Ferma restando quindi la necessità di provvedere alla vigilanza nelle pertinenze della scuola e all’interno dell’Istituto, questa dovrà essere affidata ai collaboratori scolastici.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze sottoscritte dagli Istituti scolastici, di norma prevede il ramo di infortunio. Nel caso quindi, un evento, accaduto durante il trasferimento all’interno dell’Istituto, procurasse una lesione fisica ad uno studente quest’ultimo si vedrebbe indennizzare il danno.
La polizza inoltre prevede anche la possibilità di risarcimento in sede Civile. Qualora quindi fosse provata la colpa dell’Istituto, in vigilando,o quella del Dirigente, in organizzando, l’assicuratore provvederà a tutelarlo dal punto di vista patrimoniale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Festeggiamenti per la maturità

Negli ultimi anni, nel nostro Istituto è diventata usanza per i maturandi, al temine della prova orale, celebrare il traguardo raggiunto. Consuetudine vuole che gli alunni, sul marciapiede fuori dal cancello della scuola, stappino bottiglie di spumante, festeggiando con compagni e amici. Più goliardicamente, qualcuno usa uova e farina. La scorsa settimana, una nostra docente, all’uscita dalla scuola, è scivolata sul selciato reso scivoloso, riportando la frattura del polso.
È ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento in questione e, in questo caso, la polizza integrativa risarcisce il danno?

Il Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 3, comma 33, definisce “marciapiede” quella parte della strada destinata ai pedoni. Il Codice specifica, inoltre, che i marciapiedi appartengono al demanio ed, in quanto tali, la loro pulizia e manutenzione sono di competenza della Pubblica Amministrazione.
Il decreto in questione, quindi, dispenserebbe l’Amministrazione scolastica dal doversi occupare del marciapiede posto davanti all’entrata dell’Istituto.

La giurisprudenza

Ma la realtà, spesso, non è così semplice. La questione è controversa e, nel corso degli anni, svariate sentenze si sono espresse in modo differente generando dubbi e incertezze.
Nel 2020 la Corte d’appello del Tribunale di Milano con sentenza n. 73, condannava un condominio al risarcimento di un infortunio occorso ad un pedone. Il malcapitato scivolava su una lastra di ghiaccio posta sul marciapiede davanti all’edificio, riportando la frattura dell’omero. Il tribunale, rifacendosi al Regolamento Comunale che impone l’obbligo di pulizia del marciapiede, ha imposto al condominio un rimborso di quasi 90.000 euro.
Di fronte ad un caso analogo, nel 2021, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino, si espresse in maniera assolutamente opposta. In questo caso Il tribunale sentenziò che il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi e che tale diritto comprende l’onere della manutenzione dovuta e necessaria.
Fermo restando, comunque, il dovere di manutenzione da parte dell’Ente pubblico, quest’ultimo viene esentato dal risarcimento se prova l’imprevedibilità del pericolo e l’impossibilità di rimuoverlo immediatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Un’ulteriore causa di esonero di responsabilità sta nella dimostrazione che l’evento è stato provocato da terzi.

Il reato di imbrattamento del suolo pubblico

Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Inoltre, ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato. Per questo motivo, colui che ha creato il danno, oltre a dover risarcire il danno potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.

La responsabilità della scuola

È pertanto ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento?
In linea assolutamente teorica ci sentiremmo di escluderlo. L’evento s’è svolto al di fuori dell’edificio scolastico, sulla pubblica via, fuori dalla vigilanza diretta della scuola. Inoltre, non è provato che siano gli studenti assicurati, in prima persona, ad aver creato la situazione di pericolo. Infine, sebbene sia ipotizzabile un nesso di causalità tra l’azione degli studenti e l’accaduto, questo potrebbe non essere provato con certezza.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità della scuola o dello studente, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Inoltre le migliori formule assicurative, disponibili in ambito scolastico, nel ramo di Responsabilità Civile, prevedono, limitatamente agli studenti, la tutela anche per i danni che questi possano provocare in itinere.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Assemblee studentesche

In occasione delle assemblee di Istituto richieste dagli studenti, i docenti non prestano in alcun modo, a qualunque titolo, per nessuna fascia oraria, ore di servizio.
Pensando all’incolumità fisica dei minori, è lecito quanto praticato dai docenti? Ci sono norme inequivocabili che mi permettano di regolamentare una modalità che garantisca la sorveglianza degli alunni in assemblea? Nel caso di sinistro la polizza assicurativa copre il danno?

Il diritto alle assemblee studentesche, così come le loro modalità di svolgimento, è stato introdotto dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Attualmente la norma di riferimento è il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Nella Sezione II, agli Artt. 13 e 14, sono normate le finalità e il funzionamento dell’attività.

L’obbligo di vigilanza

Nel corso degli anni, s’è molto discusso circa l’obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione delle Assemblee studentesche. Alcuni Dirigenti Scolastici invitano i docenti ad un’attenta sorveglianza durante questo tipo di incontri, alla luce della responsabilità diretta derivante dal rapporto negoziale stipulato con la famiglia al momento dell’iscrizione.
In realtà, ai sensi dell’Art. 13, comma 8, del 297/1994, ai docenti è concesso assistere alle Assemblee, ma non c’è nessun obbligo esplicito in questo senso.
Al contrario, l’assemblea interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione. Conseguentemente, fatto l’appello della prima ora, il docente, se non trattenuto da altra attività collegiale, può liberamente allontanarsi dalla scuola, venendo meno l’obbligo di sorveglianza.

La responsabilità dell’Istituto

Su questo punto è bene evidenziare un passaggio. La vigilanza è un aspetto certamente fondamentale, rientrante tra i doveri dell’Istituto, ma deve far parte di un contesto più generale legato alla sicurezza.
Per questo motivo, l’onere della vigilanza non può essere delegato esclusivamente al docente.
Il Dirigente Scolastico, concedendo l’autorizzazione per l’Assemblea studentesca, dovrà anche garantire che esistano tutti i requisiti per cui questa possa svolgersi in condizioni di sicurezza.
Il primo di questi aspetti riguarda l’adeguatezza del locali. Come richiamato dal comma XI, della Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, i locali devono essere: «sufficientemente capienti». In caso contrario l’Istituto, in assenza di alternative, dovrà reperire spazi adeguati, anche in accordo con altri Enti, senza oneri a carico della scuola.
La vigilanza, sempre prevista dall’Art. 2048 del Codice Civile, potrà essere affidata ai collaboratori scolastici, ovvero ai docenti volontari che si rendano disponibili.

Il profilo assicurativo

Una soluzione assicurativa operante nel mercato scolastico dovrebbe prevedere specifiche garanzie anche per questo tipo di attività, svolte sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.
Le migliori formule assicurative prevedono tutele specifiche anche per le attività autogestite e le assemblee studentesche non autorizzate.
I rami interessati dovranno essere, oltre all’infortunio, anche quello di Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa relativa alle Assemblee studentesche negli Istituti scolastici, contattaci qui.

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Incidente in bicicletta

Qualche giorno fa mi stavo recando a scuola in bicicletta per gli esami di stato in qualità di commissario interno. Sulla strada mi scontravo con un motociclo proveniente dalla corsia opposta, che non ho avuto modo di vedere per tempo. Né io, né il conducente del motociclo abbiamo riportato ferite o traumi, ma i veicoli hanno subito leggeri danneggiamenti. L’assicurazione sottoscritta dall’Istituto copre i danni?

È bene premettere fin da subito che le polizze integrative scolastiche non prevedono il risarcimento dei danni provocati ai veicoli in occasione di incidenti stradali.
Purtroppo le possibilità di incorrere in un incidente stradale con una bicicletta sono molteplici e il colpevole non sempre il conducente del veicolo a motore.
È bene ricordare infatti che, in caso di incidente stradale, occorre verificare il rispetto del Codice della strada dei soggetti coinvolti.

Il codice della strada

L’attuale Codice della strada, il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 182, impone ai ciclisti specifiche norme di comportamento in relazione alla circolazione.
Coloro che vanno in bicicletta, esattamente come tutti gli altri utenti della strada dovranno rispettare tutte le norma legate al codice. Il ciclista quindi deve rispettare i sensi unici, o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione a U. Esattamente come i conducenti di veicoli a motore dovrà dare la precedenza a chi proviene da destra e non può passare con il semaforo rosso.
Inoltre, il ciclista, non potrà viaggiare di notte senza il giubbino catarifrangente ed è tenuto a circolare, sulle piste ciclabili, quando esistono.
Tutto questo almeno fino al prossimo autunno quand’è prevista l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Le novità previste sono al vaglio del governo e coinvolgono anche i ciclisti. Costoro, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere tenuti a stipulare l’assicurazione almeno per i veicoli a pedalata assistita.
 

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi ha commesso un danno è tenuto al suo risarcimento. Nel caso specifico quindi occorrerà stabilire chi, tra il ciclista e il motociclista sia il responsabile dell’evento. Quest’ultimo dovrà risarcire il danno. Nel caso di incidente, in assenza di prove, è prevista una presunzione di colpa concorsuale al 50% ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato in premessa, la polizza integrativa stipulata dalla scuola non prevede la copertura del danno al veicolo. Come abbiamo visto, con l’attuale quadro normativo, le biciclette possono circolare senza obbligo di assicurazione, tuttavia il rischio di danno, anche ingente, non è trascurabile.
In questi casi, senza ricorrere ad una polizza specifica, è sufficiente quella di Responsabilità Civile del capofamiglia. Questa polizza ha un amplio raggio di azione e copre anche i danni causati dall’utilizzo della bicicletta.
Non riguarda l’evento in questione tuttavia, per completezza informativa è opportuno ricordare che, in caso di infortunio, il docente in itinere è assicurato dall’INAIL.
La garanzia prevede la morte e l’invalidità permanente al di sopra dei 6 punti percentuali. Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento in caso di sinistro, qualora il docente fosse regolarmente assicurato. In questo caso l’assicurazione risarcirebbe anche le spese mediche, la morte e l’invalidità permanente nei limiti del massimale previsto e con le tabelle applicate. Nel caso la responsabilità del danno non fosse imputabile al docente la Società assicuratrice potrebbe tuttavia agire in rivalsa nei confronti del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze scolastiche legate agli infortuni in itinere, contattaci qui.

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Collaboratrice scolastica batte la testa

Un caso di cronaca degli ultimi giorni, riaccende i riflettori sugli infortuni del personale scolastico.
Una collaboratrice scolastica, per cause ancora non chiare, ha sbattuto violentemente la testa contro la finestra di un’aula dove la stessa presta servizio nel casertano.
La donna ha perso i sensi tanto da rendere necessario il trasferimento all’ Ospedale dove è stata presa in cura dal personale medico. Le sue condizioni, da subito critiche, sono migliorate col passare delle ore.
Il caso ricorsa un episodio analogo, accaduto nel 2016 in un Istituto superiore campano, a Santa Maria Capua Vetere con esito molto più drammatico. In quell’occasione la collaboratrice scolastica, intenta a pulire i vetri su una scala, cadeva dopo un volo di cinque metri e moriva dopo una settimana.

La sicurezza sul posto di lavoro

Il mansionario dei collaboratori scolastici, ai sensi del CCNL, sono tenuti alla: «[…] pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».
Il Direttore SGA pertanto procederà all’organizzazione generale delle attività, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro.
Il Direttore SGA, attraverso apposito ordine di servizio notificherà ai collaboratori, il dettaglio operativi di competenza di ciascuno e le attività da eseguire. Spetterà infine sempre al DSGA la verifica della corretta esecuzione di quanto disposto.
Il personale dovrà osservare la normativa sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, stabilita dal D. Lgs. 81/2001. I collaboratori scolastici dovranno essere dotati e fare uso obbligatoriamente di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale dell’Istituto dovrà inoltre partecipare ai corsi di formazione relative alla sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Responsabilità della scuola

Proprio in relazione al caso mortale, accaduto nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, la Dirigente e il Direttore SGA, vennero inquisiti in relazione all’accaduto.
L’istruttoria infatti tendeva a fare chiarezza sulle direttive impartite ai collaboratori scolastici, al personale Ata e sulle misure di sicurezza applicate in Istituto.
Per dover di completezza è giusto evidenziare il processo non fece emergere responsabilità dirette del Dirigente e del DSGA, nella morte della collaboratrice. La procura, preso atto della la documentazione prodotta e dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, ha chiesto l’assoluzione per entrambi i soggetti.
È bene comunque sottolineare che l’applicazione della normativa legata alla sicurezza nei posti di lavoro è l’elemento cardine per sollevare dalla responsabilità diretta il Dirigente.

Il profilo assicurativo

Nel caso di infortunio, la copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL, tutela il dipendente nei casi di morte e Invalidità Permanente.
Di norma, le polizze scolastiche integrative, qualora il personale risulti regolarmente assicurato, oltre alla morte e all’invalidità permanente, risarciscono tutte le spese mediche collegate all’evento.
Circa la sicurezza sul lavoro, le migliori formule assicurative, nel ramo di tutela legale, garantiscono il rimborso per la difesa civile e penale del responsabile. La garanzia può anche essere estesa alle spese legali per ricorsi contro le sanzioni, legate alle violazioni amministrative.

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Alunno dimenticato sullo scuolabus

Casi di minori, molto piccoli, abbandonati inavvertitamente all’interno delle auto, si ripropongono tutti gli anni, alcune volte con esiti drammatici.
Dal 1998 ad oggi, 11 sono state le vittime di questo tipo di evento, l’ultima, all’inizio di giugno, a Roma. Una bambina di poco più di un anno è morta nell’auto del padre, lasciata in parcheggio, sotto al sole, proprio davanti all’asilo nido.
Con la Legge 1° ottobre 2018, n. 117, se si trasportano in auto minori di 4 anni, è obbligatorio dotarsi di un dispositivo anti abbandono. Purtroppo la normativa non è sempre applicata e, a distanza di pochi giorni, nel teramano, s’è verificato un nuovo episodio. Questa volta fortunatamente, senza tragiche conseguenze. L’evento ha però coinvolto, almeno indirettamente una scuola.
Secondo la ricostruzione l’alunno di 3 anni, verso le 8 del mattino, era salito sullo scuolabus del Comune, per essere portato all’asilo. Nel tragitto si sarebbe addormentato e, all’arrivo, nessuno s’è accorto di lui, rimanendo così, per 8 otto ore rinchiuso nel mezzo parcheggiato.
Sul caso la procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di abbandono di minori.

Il reato di abbandono

Ai sensi dell’Art. 591 del Codice Penale chiunque abbandoni un minore, o un incapace, posto sotto la propria responsabilità compie un reato.
I soggetti che possono incorrere nel reato sono coloro i quali, in virtù della loro posizione giuridica, devono occuparsi della custodia di un minore.
La natura giuridica può basarsi sulla norma di legge, come nel caso dell’implicita responsabilità genitoriale oppure su un contratto, come nel caso dello scuolabus.
Il reato può configurarsi anche in assenza di una lesione personale, che rappresenta una circostanza aggravante. L’abbandono scatta in tutti i casi in cui il comportamento dell’affidatario metta a repentaglio la vita o l’incolumità del minore.
Non c’è reato qualora la persona che ha l’obbligo di custodia del minore è in grado di dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.

La Responsabilità Civile

In parallelo alla Responsabilità Penale, in caso di lesione, il danneggiato potrà chiedere in sede Civile il pagamento del danno sofferto.
Nel caso dello scuolabus si tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale ovvero dell’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente.
Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno».
Anche il Comune che ha commissionato il servizio potrebbe dover rispondere del danno. Ai sensi dell’Art. 1228 del Codice, infatti, qualora si fosse avvalso di terzi per l’esecuzione del contratto: «[…] risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».
La famiglia quindi, in presenza dei requisiti potrà richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative, anche quelle scolastiche, non operano in caso di reato. Inoltre il contratto relativo al servizio di scuolabus è stato stipulato dalla famiglia con il Comune. Quest’ultimo sarà quindi tenuto all’eventuale risarcimento. A sua volta il Comune potrà rivalersi nei confronti della società di trasporto.

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Scrutini ed Esami di stato nel rispetto della privacy

Terminati gli scrutini, nelle scuole è tempo di esami.
Un doveroso in bocca al lupo per l’oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami di maturità in svolgimento proprio in questi giorni.
Un aspetto legato agli esami e agli scrutini è quello che riguarda pubblicazione dei voti che deve avvenire nel rispetto della privacy.

Le indicazioni del Garante

Proprio alla fine di maggio, il Garante ha diffuso l’aggiornamento 2023 al vademecum relativo all’utilizzo dei dati personali all’interno degli Istituti scolastici.
Obiettivo della pubblicazione è: «chiarire dubbi o fraintendimenti legati al trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche».
Il Garante prende in esame anche l’aspetto legato alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami di stato. Su quest’aspetto il Garante s’era già espresso, con una nota, nel giugno 2020.
A parere del Garante: «La pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva non coerente con la normativa sulla privacy».
Per il Garante, gli esiti degli scrutini devono essere disponibili esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento.
Gli esiti dovranno indicare esclusivamente: “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva o agli esami di stato. Per le classi finali, devono essere inclusi anche i crediti scolastici attribuiti ai candidati.
I voti riportati nelle singole discipline devono essere visibili nell’area riservata del registro elettronico, accessibile esclusivamente al singolo studente o alla sua famiglia.
Una particolare attenzione è riservata dal garante alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA). Lo stato psico-fisico dello studente non dev’essere riportato nella pubblicazione, questo dovrà essere indicato solo nell’attestazione da rilasciare allo studente.

La responsabilità

La divulgazione non autorizzata dei dati personali può comportare la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, un danno alla reputazione e causare svantaggio economico o sociale.
Resta comunque inteso che il danneggiato dovrà sempre provare il danno concreto patito.
Ai sensi delle indicazioni applicative del Regolamento (UE) 2016/679 la divulgazione non autorizzata dei dati personali costituisce un illecito sanzionato dal Codice per la privacy. Le sanzioni in questi casi posso essere particolarmente rilevanti.
Ai sensi dell’Art. 4 GDPR, il titolare del trattamento è il soggetto, che: «determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali».
Nella scuola, il titolare del trattamento è l’istituzione scolastica stessa, nella figura del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente potrà, a sua volta, nominare un responsabile del trattamento (Data Protection Officer). Il DPO, persona fisica o giuridica, distinta dal titolare, elabora dati per conto di quest’ultimo, sotto il suo controllo.
Sia il titolare che il responsabile dovranno assumersi responsabilità proprie, rispondendo, se del caso, alle autorità di controllo e alla magistratura.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, non prevedono nel ramo di Responsabilità Civile le garanzie relative al rimborso del danno.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato prevedono, nella sezione di tutela legale, la difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie.
Risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico provveda a stipulare, a propria tutela, una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, saranno ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.