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Minore fugge da scuola

Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.

La cronaca

Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.

L’obbligo di vigilanza

Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».

Le misure organizzative

L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Se desideri maggiori informazioni sulle vigilanza del personale all’interno e all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

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La protezione dei rischi informatici

Lo scorso mese di marzo è stato pubblicato il rapporto annuale Clusit che, in oltre 200 pagine, riporta l’analisi della situazione relativa agli attacchi informatici segnalati a livello globale.
Rispetto al 2021 le azioni dei cybercriminali sono cresciute del 10%.
Il rapporto evidenzia, inoltre, come l’incremento degli attacchi sia sempre più riconducibile a organizzazioni legate alla criminalità organizzata.
L’anno passato è stato quello con il maggiore l’impatto di livello “critico”. Le azioni dei criminali informatici diventano sempre più professionali, sofisticate, e rivolte a obiettivi specifici.

Le pubbliche amministrazioni sotto attacco

Le azioni di pirateria informatica che prendono di mira la Pubblica Amministrazione, si concentrano prevalentemente nei settori governativo, militare, sanità e informatico.
Lo scorso 30 luglio un attacco ha interessato la rete informatica della Regione Lazio. Per due mesi il sistema regionale, compreso quello dedicato alle vaccinazioni Covid19, ha comportato la sospensione di alcuni servizi e l’indisponibilità dei dati. Alla fine di marzo 2022 è toccato alle Ferrovie. Non solo non era più possibile accedere ai servizi di biglietteria dal sito di Trenitalia, ma è stata interrotta anche la vendita dei biglietti nelle stazioni.
Lo scorso 8 aprile, un analogo problema ha interessato il Ministero della Transizione Ecologica.
Per l’anno corrente le aspettative non sono tranquillizzanti. Le strategie messe in atto dai pirati informatici punteranno particolarmente sullo smart working, sempre più diffuso nella Pubblica Amministrazione.

Come difendere le scuole dagli aggressioni informatiche

La Pubblica Amministrazione scolastica non è considerata un obiettivo primario.
Ciò nonostante, gli attacchi che coinvolgono le scuole, sono il 9% dei casi totali.
All’inizio dell’aprile 2021 un attacco ransomware ha interessato il registro elettronico, fornito al 40% degli istituti scolastici italiani, dall’azienda Axios Italia. Per “risolvere” il problema, i pirati, avrebbero chiesto un riscatto di diverse decine di migliaia di euro.
Malgrado il fenomeno, al momento attuale, sembra essere circoscritto, la quantità dei dati gestiti dalle scuole e la delicatezza degli stessi, impone alcune cautele. Le scuole infatti gestiscono i dati identificativi personali, anche sensibili, di 9 milioni di persone, in larghissima parte minori.
Senza entrare in profili di carattere tecnologico, l’aspetto fondamentale nella difesa degli attacchi informatici è quello preventivo. Nella maggioranza dei casi, gli istituti si avvalgono della consulenza tecnica di professionisti del settore. Esistono tuttavia casi non isolati in cui la creazione e gestione delle reti è affidata a personale interno non specializzato. Inoltre, non sempre le aziende alle quali è affidato questo incarico sono in grado di progettare e gestire una rete informatica scolastica totalmente sicura.
In tutti i casi, l’onere e la responsabilità della verifica e del controllo, rimane a carico al Dirigente Scolastico.

La percezione del rischio

Uno dei migliori sistemi di tutela è la polizza Cyber Risk.
Queste polizze sono disponibili da più di 15 anni, eppure la sensibilità della grande Pubblica Amministrazione è ancora marginale e ancor meno lo è di quella scolastica.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente riconducibili a una sottovalutazione del problema. Eppure, come abbiamo visto, i casi di disservizi, quando non di danno, non mancano.

I danni potenziali

I danni posso essere riassunti in due categorie: quelli diretti e quelli indiretti.
Il danno diretto è quello legato al malfunzionamento degli apparati che presuppone i costi per l’intervento di assistenza da parte di un soggetto specializzato per il ripristino dei sistemi.
Quello indiretto è legato alla Responsabilità Civile nel caso di danno alla reputazione e alla sottrazione dei dati.
In questo senso vanno comprese le truffe informatiche, la pedopornografia, il cyberbullismo e i ricatti a sfondo sessuale derivanti da video chat on line.
Come nel mondo reale, anche in quello virtuale, la scuola è tenuta a identificare il rischio, individuando le possibili minacce e stimando i danni derivanti.
In seconda battuta dovrà porre in essere tutte le ragionevoli contromisure.
Solo il concetto di sicurezza informatica, può mettere la scuola al riparo da sgradevoli sorprese.

Il costo delle polizze Cyber Risk

Il costo delle polizze cyber risk normalmente è molto contenuto. I migliori prodotti, per la protezione dei rischi informatici di norma, non superano le poche centinaia di euro, sicuramente molto meno di un danno cagionato al sistema.

Se desideri avere maggiori informazioni sulla protezione dei rischi informatici nella scuola, contattaci qui.

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Festa di Natale

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto comprensivo hanno organizzato la festa di Natale nei locali dell’Istituto con un piccolo spettacolo teatrale allestito dalle Docenti. L’incontro è aperto alle famiglie degli alunni. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre i genitori che partecipano a quest’attività?

La festa di Natale, soprattutto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, da sempre, assume un significato particolare. L’attività, già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza, quest’anno richiede una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia e alle restrizioni che potrebbero crearsi nei prossimi giorni.

La delibera del Consiglio di istituto

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti, le attività extrascolastiche, come quella in oggetto, sono deliberate dal Consiglio di Istituto.
Le attività extrascolastiche devono essere ricomprese all’interno del PTOF o quantomeno, in via provvisoria, formalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Effettuato questo primo passaggio formale non sussistono problemi legati alla copertura assicurativa dei soggetti partecipanti all’attività.

La copertura assicurativa

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività, messe in atto dalla scuola.
Un aspetto di assoluta importanza, che non deve mai essere dimenticato, è la responsabilità del soggetto che organizza l’evento.
L’Istituto è assicurato per tutti gli eventi che vedano coinvolta la Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovesse causare colposamente.
Per quanto riguarda l’infortunio, saranno in copertura invece solo i soggetti regolarmente assicurati.
Come precisato nella domanda, all’attività, oltre al personale scolastico e agli alunni, saranno presenti anche i genitori di questi ultimi.
I genitori, quindi, saranno in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni riconducibili alla responsabilità diretta dell’Istituto.

Comunicazione formale alle famiglie e vigilanza

A maggior tutela della scuola è auspicabile che l’Istituto comunichi l’attività con una formale circolare.
La comunicazione, emessa con congruo anticipo, dovrà contenere i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni).
La circolare dovrà evidenziare come la festa di Natale, sia un’attività extracurricolare. Per questo motivo la partecipazione dell’alunno è opzionale e facoltativa.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata alla responsabilità relativa alla vigilanza. All’interno della circolare potrà essere precisato che quest’ultima è demandata alle famiglie che decidono di aderirvi.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati e l’Istituto decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

Pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali e certe applicate su tutto il territorio nazionale.
L’accesso con il greenpass, l’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento.
È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’Istituto, in qualità di organizzatore della manifestazione.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante le attività scolastiche, contattaci qui.

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Pagamento della polizza assicurativa scolastica

Un problema che si ripropone tutti gli anni in alcune scuole è quello legato al pagamento della polizza assicurativa scolastica da parte delle famiglie. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, sembra che il problema si sia ampliato. Alcune istituzioni scolastiche denunciano non pochi disagi in relazione ai pagamenti delle quote assicurative da parte gli alunni.
Prima di trovare eventuali soluzioni alternative è bene inquadrare il problema nella sua complessità.

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Il mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dal contratto è regolamentato dall’Art. 1901 del Codice Civile: «Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Inoltre: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione».
Il mancato pagamento del premio quindi comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Il mancato pagamento inoltre determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Se, a fronte del sollecito, l’assicurato non provvede al versamento, l’assicuratore potrà attivarsi per il recupero forzoso del credito.

L’elenco nominativo

Resta inteso che la sospensione delle garanzie per la scuola è un evento da scongiurare assolutamente. Oltre all’azione di recupero del premio da parte dell’assicuratore, il rischio più concreto è che un evento dannoso generi un contenzioso con la scuola.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche, consentono la possibilità di pagare il premio collegandolo all’elenco nominativo degli alunni che hanno pagato la copertura assicurativa. In tal modo, tutti gli altri alunni che non avranno versato la quota non saranno assicurati sino al versamento della rispettiva quota.
Anche questo caso, sebbene contemplato contrattualmente, la copertura degli alunni dell’Istituto con elenchi nominativi è fortemente sconsigliabile.
Se da un lato infatti genera un aggravio amministrativo, dall’altro la presenza in Istituto di alunni non assicurati diventa un grave rischio per la scuola.
In caso di sinistro o di infortunio la famiglia dell’assicurato, che non vedrà riconosciuto il risarcimento delle spese mediche o l’indennizzo del danno, tenderà a ritenere responsabile la scuola dell’accaduto motivo per cui anche in questo caso la possibilità di contenzioso è elevata.

Il pagamento del premio alla scuola è un obbligo

Come accennato in un nostro articolo precedente, il pagamento del premio assicurativo è un obbligo per le famiglie. La questione è stata affrontata dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593.
Il nocciolo della questione verte tuttavia da un lato sulla premessa la gratuità connessa all’obbligo scolastico e, dall’altro sulla mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole.
La tempestiva e corretta comunicazione delle coperture alle famiglie e i rischi derivanti dalla mancata assicurazione, a nostro parere, restano l’unico strumento davvero efficace in questa fase.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

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Alunno con il gesso

Un alunno del nostro Istituto, che ha subito un incidente sportivo, si è presentato a scuola con il gesso, accompagnato dal genitore. Può frequentare le attività scolastiche, anche senza certificazione medica? In caso di sinistro, la Compagnia assicuratrice risponde dell’eventuale danno?

L’accesso all’Istituto scolastico per gli alunni in relazione ai servizi di medicina scolastica è regolamentato dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

La prognosi dei dipendenti e degli alunni

Per il personale scolastico (corpo docente e non docente), la prognosi assume valore interdittivo assoluto all’attività lavorativa. Nel caso degli studenti infortunati invece, la frequentazione delle lezioni nel periodo di prognosi, è demandata alla formale richiesta della famiglia e all’accettazione dell’Istituto.

La richiesta di ammissione

Nel caso di alunno a cui è stato applicato un dispositivo immobilizzante (gesso, tutore, bendature gessate, collare cervicale, ecc.), la famiglia potrà effettuare formale richiesta di ammissione al Dirigente scolastico. La famiglia autocertifica l’idoneità alla frequenza scolastica nonostante l’infortunio subito e l’eventuale presidio medico-sanitario applicato. La richiesta dovrà essere sempre accompagnata dalle certificazioni mediche rilasciate dagli enti ospedalieri o, in alternativa, dal medico di famiglia. La certificazione medica dovrà attestare la non sussistenza di impedimenti alla frequentazione delle lezioni. Nella certificazione medica, potrebbe anche essere richiesto l’eventuale esonero per talune attività specifiche (es.: attività motoria, educazione fisica, laboratori, ecc.).

L’accettazione formale del Dirigente Scolastico

La richiesta, regolarmente assunta al protocollo della Segreteria, per la frequenza dello studente dovrà essere sempre formalmente avvallata dal Dirigente Scolastico.
Nel rispetto del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la richiesta di riammissione degli alunni infortunati all’Istituto, non sarà automatica ma dovrà essere valutata caso per caso.

Le misure preventive

Se nulla osta alla presenza dell’alunno infortunato, il Dirigente Scolastico, potrebbe tuttavia adottare misure preventive e organizzative per garantirne la permanenza a scuola in sicurezza. Tra queste l’eventuale spostamento di aula, l’utilizzo di ascensori e/o montacarichi, ecc. L’eventuale valutazione potrà essere fatta dal Dirigente anche con l’ausilio del RSPP, del preposto di plesso e/o del medico competente.
Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, decidere di anticipare o posticipare l’ingresso a scuola dello studente interessato, riducendo la possibilità di rischi in ambienti ad alto affollamento, come quelli scolastici. Allo stesso modo, potrà consentire ai familiari l’accompagnamento in classe oppure assegnare un banco adeguatamente posizionato, dando istruzioni al personale per facilitare spostamenti, ridurre rischi, garantendo comunque la necessaria vigilanza all’interno della scuola.

Il profilo assicurativo

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente disponibili in ambito scolastico, di norma, non pongono limitazioni di garanzie in questi casi. Tuttavia, è sempre bene verificare le condizioni contrattuali.
Da ultimo tutta la documentazione di riferimento (richiesta, certificazione medica, autorizzazione ed eventuale protocollo operativo specifico) dovrà essere regolarmente e tenuta agli atti. Nel malaugurato caso che un nuovo sinistro interessasse l’alunno presente a scuola, durante il periodo di prognosi, la Società assicuratrice o l’INAIL potrebbero chiederne copia.

Se sei interessato ad avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti portatori di dispositivi di immobilizzazione, contattaci qui.

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La garanzia kasko occhiali

Da più di dieci anni nel settore scolastico è operante la garanzia kasko occhiali.
Introdotta grazie all’intervento determinante del broker assicurativo, la garanzia tende a tutelare l’assicurato in caso di rottura degli occhiali anche in assenza infortunio.
La garanzia tende a tutelare tutti quegli eventi per cui potrebbe concorrere uno specifico danno da Responsabilità Civile, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, che potrebbe essere escluso dalle polizze normalmente applicate in ambito scolastico.

Una garanzia unica nel mercato assicurativo

La garanzia kasko occhiali rappresenta una peculiarità esclusiva del comparto scolastico, molto difficilmente infatti si potrà trovare analoga copertura in altri contratti.
Per far fronte alle esigenze della scuola è stata sviluppata una clausola che prevede il rimborso anche in assenza di infortunio.
Le tutele disponibili al di fuori del comparto scolastico, infatti, riguardano la normale garanzia sul prodotto difettoso.
Recentemente sono state introdotte polizze che prevedono un rimborso in caso di rottura accidentale.
Queste soluzioni prevedono tuttavia precise limitazioni di massimale, franchigie o scoperti e con premi più elevati rispetto a quelli delle polizze assicurative scolastiche.

Cosa prevede la garanzia

La garanzia kasko occhiali, è diversa per ogni società assicuratrice.
Non tutte le società assicuratrici la prevedono. Qualora la scuola quindi la ritenesse indispensabile, sarà opportuno verificarne precisamente la presenza e l’operatività all’interno delle condizioni contrattuali.
Inoltre, non tutte le società assicuratrici operano nello stesso modo.
Molto spesso, anche alla luce dell’alto numero di sinistri denunciati, tendono a limitare fortemente il massimale di rimborso, in relazione al premio erogato.
Alcuni operatori applicano precise clausole che prevedono rimborsi in relazione alla vetustà del bene danneggiato.
Altre prevedono la copertura esclusivamente all’ambito scolastico escludendo, quindi, la copertura al di fuori dello stretto ambito dell’Istituto (itinere, viaggi di istruzione, ecc.).
Un ulteriore aspetto differenziante è quello relativo ai soggetti assicurati. Se tendenzialmente la copertura comprende tutti gli alunni, la stessa cosa soluzione non sempre si applica agli operatori scolastici.
Alcune polizze infatti non prevedono copertura per gli operatori scolastici.
Altre prevedono la tutela solo a precise condizioni e comunque solo a fronte del pagamento del premio della polizza.
Infine è necessario evidenziare che la garanzia, di norma, prevede il danneggiamento colposo dell’occhiale, escludendo l’incuria causata dall’abbandono del bene danneggiato.
In fase di richiesta alle società assicuratrici, l’intervento del broker assicurativo specializzato, appare particolarmente utile non solo per ottenere le migliori condizioni ma anche per stabilire il massimale adeguato.

Se vuoi maggiori informazioni in relazione alla garanzia kasko occhiali, contattaci qui.

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Rottura degli occhiali durante l’educazione motoria

Un alunno del nostro Istituto, provocava la rottura degli occhiali di un compagno durante l’educazione motoria. In fase riscaldamento, svolta sul campo di atletica, lo studente inavvertitamente calciava un sasso presente sulla pista. Il sasso andava a colpire il volto di un compagno, facendogli cadere gli occhiali che si rompevano. L’assicurazione, alla luce della vetustà degli occhiali, ci comunica che non provvederà alla completa liquidazione del danno e la famiglia chiede all’Istituto la differenza. È corretto?

Il danneggiamento degli occhiali è uno degli eventi più ricorrenti e spesso più controversi in ambito scolastico. Proviamo a fare qualche considerazione alla luce della domanda

La prevenzione del rischio

Più volte la giurisprudenza ha ribadito che, in caso di danno, è sempre necessario dimostrare di aver adottato, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione, sezione I° civile, con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 si pronunciò circa un evento assolutamente analogo accaduto a Roma qualche anno fa. Il giudice in quel caso decretò che: “Alla luce di tali risultanze, il giudicante ritiene che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi alla omissione del dovere di vigilanza incombente sull’insegnante preposto. Durante l’espletamento dell’attività didattica non ha svolto quella sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere con la diligenza diretta ad impedire il fatto”.
Il Docente incaricato, prima dell’inizio della lezione, deve accertarsi che gli spazi in cui si terrà l’attività siano adeguati, anche sotto il profilo della sicurezza. Ovvero che non siano presenti “componenti” che possano considerarsi rischiose durante l’esecuzione dell’attività stessa.

La garanzia per la rottura degli occhiali nelle polizze scolastiche

Per far fronte a questo tipo di eventi, le società assicuratrici specializzate in ambito scolastico prevedono la copertura degli occhiali degli studenti e/o degli operatori.
Le condizioni migliori prevedono la tutela anche in assenza di infortunio, con una formula kasko.
Le coperture, nondimeno, possono trovare un limite di massimale, una franchigia o uno scoperto anche in funzione della vetustà del bene danneggiato.

La responsabilità civile dell’Istituto

Nel caso in questione, a nostro parere, il sinistro dev’essere aperto ed istruito in Responsabilità Civile.
La rottura degli occhiali durante l’educazione motoria, infatti, così come è stato descritto, è ascrivibile alla Responsabilità Civile diretta dell’Istituto che non ha vigilato sulla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sul percorso in cui si svolgeva l’attività.
In questo caso l’indennizzo del danno potrà essere integrale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile della scuola o sulla garanzia kasko degli occhiali, contattaci qui.

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Copertura gratuita per gli alunni diversamente abili

Nel corso degli anni molte Società assicuratrici, con cui quest’istituto ha stipulato le polizze assicurative, hanno offerto la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili. Alcune anche per i docenti di sostegno oltre che per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA. Questo tipo di offerte sono corrette? Nel caso di aggiudicazione di queste copertura per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA potrebbe raffigurarsi il reato di peculato? 

La gratuità di alcune categorie all’interno delle polizze assicurative scolastiche ha radici lontane. Da una parte risponde alle dinamiche commerciali delle Società assicuratrici, dall’altra viene incontro alla necessità di assicurare gratuitamente alcuni soggetti volontari che operano nella scuola.

Le gratuità nelle polizze assicurative

Le migliori soluzioni assicurative, di norma, esonerano dal pagamento del premio tutta una serie di soggetti che operano a titolo volontario nella scuola. Tra questi i Genitori membri del Consiglio di Istituto, i Docenti in quiescenza che affiancano progetti o iniziative specifiche. Sono esonerati anche gli accompagnatori durante i viaggi di Istruzione e i volontari che, a titolo gratuito eseguano lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Non gravare economicamente su questi soggetti volontari è certamente sostenibile oltre che di buon senso.

Le società assicuratrici sono imprese a scopo di lucro

Prevedere invece la copertura assicurativa per altre categorie, assume un connotato completamente diverso. Prima di effettuare richieste di copertura gratuita è bene tuttavia fare qualche riflessione.
Assodato che rientra nell’assoluta libertà della scuola richiedere la gratuità per alcune categorie, allo stesso modo, rientra nell’autonomia economica e commerciale della Società assicuratrice concederla.
Non dobbiamo mai dimenticare che le Società assicuratrici sono imprese che operano a scopo di lucro. Chiedere alle Società assicuratrici delle gratuità aumenta l’esposizione al rischio. La conseguenza diretta è l’innalzamento del premio o, in seconda istanza, la riduzione dei massimali e/o delle garanzie offerte.

Gli studenti diversamente abili

In relazione agli studenti DVA occorre, ricordare che il loro diritto di eguaglianza e dignità è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2, 3, 34 e 38. Questi si riferiscono all’istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi. Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità, non a trattamenti di favore. La richiesta di copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.

I Docenti di sostegno

Un discorso a parte meritano i Docenti di sostegno.
Il pagamento della polizza assicurativa per il personale scolastico, per quanto consigliato, resta assolutamente facoltativo e opzionale.
Occorre evidenziare inoltre che, alla luce del rischio specifico, il docente di sostegno è sempre assicurato dall’INAIL. Il ruolo del Docente di sostegno, è regolamentato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. La sua azione è finalizzata all’inserimento e all’integrazione degli alunni disabili. La sua funzione è certamente tra quelle più esposte al rischio, proprio per questo motivo la norma prevede la copertura gratuita a spese dello Stato.
La polizza integrativa diventa quindi un’opportunità, non un obbligo e viene erogata in relazione alla sensibilità del singolo operatore. La richiesta di gratuità, in questo caso, non trova motivo oltre che apparire poco compatibile nell’economia generale della polizza.

Il Dirigente e il Direttore SGA

Circa la gratuità assicurativa per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, per il ruolo ricoperto da questi soggetti, all’interno dell’Istituto e la responsabilità diretta nella negoziazione dei contratti, anche senza entrare nel merito del delicato aspetto relativo al reato di peculato, risulterebbe quantomeno inappropriata sia sotto l’aspetto della richiesta che dell’offerta.

Percentuali di tolleranza

Le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie, facoltativo e opzionale per gli operatori.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma, prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.
Le percentuali, solitamente, si allineano tra il 5 e il 15%. E’ importante sottolineare come la percentuale di tolleranza richiesta per i soggetti non paganti, rimanga all’interno di questi limiti. La richiesta di percentuali troppo elevate potrebbe comportare una riduzione dei massimali. La concentrazione del rischio, per le Società assicuratrici, infatti resterebbe inalterata a fronte di una riduzione del premio incassato.

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Invalidità permanente

In ambito assicurativo, l’invalidità permanente è una grave forma di danno fisico, causata da un infortunio o da una malattia. Affinché un danno possa essere configurato come invalidità permanente, deve essere irreparabile e condizionare per sempre la vita dell’assicurato. L’invalidità permanente che si manifesta dopo l’infortunio dev’essere sempre direttamente collegabile all’evento stesso.

Come stabilire la percentuale di Invalidità Permanente?

Per stabilire la percentuale di invalidità, sono utilizzate Tabelle di invalidità permanente su base percentuale comprese tra uno e cento punti. Le tabelle sono periodicamente aggiornate dall’INAIL e dall’Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese Assicurative (ANIA).
A queste tabelle va aggiunta la tabella di rifermento, legale e giurisprudenziale, elaborata dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
La giurisprudenza, a partire dal 2008, ha recepito l’esigenza di una valutazione organica, su tutto il territorio nazionale, del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 quindi, in sede legale, è proposta una liquidazione congiunta dei danni:

  • anatomo-funzionali (c.d. danno biologico standard);
  • particolari (c.d. personalizzazione);
  • di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).

Le invalidità permanenti nella scuola

In ambito scolastico l’Invalidità Permanente Grave (> 9 pt – macro-permanente), fortunatamente è un evento abbastanza raro anche se non impossibile. Decisamente superiore è invece la frequenza dell’Invalidità Permanente di Lieve Entità (< 9 pt – micro-permanente).
Una recente statistica elaborata dalle maggiori società assicuratrici in ambito scolastico ha evidenziato che le lesioni micro-permanenti si attestano sopra l’80% delle invalidità totali.
La categoria delle lesioni micro-permanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.

Il profilo assicurativo

L’INAIL applica una franchigia fissa sugli infortuni con postumi inferiori al 6%.
Le società assicuratrici specializzate che operano in ambito scolastico, di norma, non applicano franchigie sui danni da invalidità permanente.
Anche per questo motivo, le società assicuratrici tendono a limitare fortemente gli indennizzi per questo specifico settore di copertura.
Spesso vengono proposte tabelle di parametrazione che, pur riconoscendo indennizzi fin dal primo punto, decurtano l’indennizzo finale anche di oltre il 90% rispetto alle tabelle indicate dal tribunale.
Può quindi accadere che il rimborso dei primi punti, quelli più toccati dai sinistri scolastici, non risulti adeguato. Tutto ciò nonostante, a prima vista, l’offerta della Compagnia Assicurativa appaia allettante, con la proposta di un massimale elevato per il caso di invalidità pari al 100%.

L’intervento del broker limita il rischio di contenzioso

L’intervento del broker assicurativo specializzato, in questo caso appare determinante.
Percepire un indennizzo adeguato, infatti, è particolarmente importante perché salvaguarda l’Istituto Scolastico da possibili contenziosi, da parte degli assicurati o delle loro famiglie, generati dall’insoddisfazione per la somma liquidata dall’assicuratore in caso di lesioni micropermanenti.
Non è infatti raro il caso in cui la famiglia, insoddisfatta dell’indennizzo riconosciuto dalla polizza di assicurazione infortuni, decida di adire le vie legali nei confronti della Scuola, imputando ad essa la responsabilità dell’evento dannoso, nell’intento di ottenere un risarcimento in linea con quanto definito dalle Tabelle di riferimento del Tribunale di Milano, periodicamente aggiornate.

Se desideri maggiori informazioni sugli indennizzi per l’Invalidità permanente nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Utilizzo del mezzo proprio del personale scolastico

Il nostro Istituto Comprensivo si articola su 12 plessi dislocati sul territorio di 4 comuni diversi. Al fine di agevolare il trasferimento dell’eventuale documentazione tra i singoli plessi e gli uffici amministrativi, negli scorsi anni, il precedente Dirigente Scolastico aveva autorizzato due dipendenti all’utilizzo del mezzo proprio a fronte di un rimborso erogato una tantum attraverso la Contrattazione d’Istituto. Qualora i soggetti incaricati avessero un incidente stradale e riportassero danni all’autovettura e lesioni fisiche sono coperti dall’assicurazione scolastica?

Le indicazioni relative all’utilizzo del mezzo proprio del personale scolastico, nel corso degli anni hanno subito delle modifiche radicali.

La normativa legata all’utilizzo del mezzo proprio nella P.A.

Il D. Lgs. 31 maggio 2010 n. 78, Art. 6, comma 12, ha cessato l’applicazione della precedente normativa che regolava il rimborso al personale in missione per conto dell’amministrazione, autorizzato all’uso del mezzo proprio.
Anche al personale della scuola, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, è vietato l’uso del mezzo proprio per le missioni.
A fronte di una richiesta di chiarimenti portata dalle Amministrazioni Pubbliche, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 36, del 22 ottobre 2010, chiarisce che possa avvalersi dell’utilizzo del mezzo proprio esclusivamente:

  1. Il personale adibito a funzioni ispettive, nonché, il personale incaricato dello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo (es.: Revisori di Conti);
  2. Il personale che svolga compiti diversi da quelli ispettivi o di verifica e di controllo e che per motivi di servizio debba recarsi oltre i limiti della propria provincia di servizio.

Successive pronunce delle Corti dei Conti, hanno in parte rivisto la circolare del 2010. Resta tuttavia inteso che, ai fini dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio del dipendente, devono essere sempre presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  1. La sede oggetto della missione dev’essere collocata ad una distanza superiore a 10 km dalla località sede dell’ufficio o dalla località sede di abituale dimora. A tal fine il computo è effettuato in relazione alla località più vicina al luogo da raggiungere;
  2. Totale mancanza dei servizi di linea o, in alternativa, l’orario dei servizi pubblici di linea non è conciliabile con lo svolgimento dell’incarico;
  3. La provata convenienza per l’Amministrazione all’utilizzo del mezzo proprio rispetto ai normali servizi di linea, in termini di costi sostenuti.

La copertura assicurativa del personale

Le garanzie contenute nelle polizze scolastiche, di norma, prevedono la copertura nell’ambito delle attività scolastiche, sia interne che esterne, anche accessorie, senza limiti di orario, autorizzate esplicitamente e in conformità con la vigente normativa.
Se, quindi, vengono rispettati tutti i requisiti sopracitati, nel caso di infortunio occorso durante la missione, l’assicurazione scolastica ricomprende le garanzie nel caso in questione.
In relazione al veicolo, di norma, le polizze assicurative scolastiche comprendono i danni esclusivamente per i revisori dei conti, formalmente autorizzati.
Un aspetto completamente diverso riguarda invece il mezzo di proprietà del dipendente autorizzato che, eventualmente coinvolto in un sinistro, riportasse dei danni diretti.
In queste situazioni diventa opportuno per l’Istituto stipulare un’apposita polizza Kasko per il dipendente in missione.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i dipendenti della scuola in missione, contattaci qui.