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L’affidamento dei contratti di appalto di servizi per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche: il recente quadro normativo

L’affidamento dei contratti di appalto per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche è una materia complessa. L’articolazione della materia ha suscitato perplessità sin dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Stefano Feltrin. consulente di appalti e concessioni pubbliche anche in ambito scolastico.

Riforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una riforma per organizzare e semplificare la materia. La riforma punta a rafforzare le competenze degli Uffici Scolastici Regionali (USR) nel settore degli appalti. Il processo mira a creare un sistema più efficiente per la gestione delle gare sui viaggi di istruzione.
L’avvio è previsto dall’anno scolastico 2025/2026. Dal gennaio 2026 gli USR potranno fornire alle scuole tutto il supporto e la consulenza amministrativa necessaria.
Agiranno infatti come stazioni appaltanti qualificate ai sensi del DPCM n. 185 del 30 ottobre 2024.
Il Ministero lo scorso 24 settembre ha anche diffuso una nota il con indicazioni operative per l’anno scolastico in corso. La nota è stata inviata per evitare incertezze nelle scuole, in attesa dei nuovi interventi.
La nota specifica quanto segue: «In attesa dell’operatività della piattaforma, le Istituzioni Scolastiche e Educative Statali, in caso di necessità, potranno richiedere il supporto delle Stazioni Appaltanti qualificate operanti nei territori regionali di riferimento. Le stazioni appaltanti resesi disponibili sono state individuate a seguito della ricognizione effettuata dagli USR, su indicazione del Ministero con nota prot. n.23042 del 13-06-2025».

Collaborazione tra MIM e Consip

Il Ministero ha avviato una collaborazione con Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, durante la fase transitoria.
L’obiettivo è realizzare un modello digitale di approvvigionamento. Il progetto infatti prevede un sistema nazionale di acquisto per i viaggi d’istruzione. Il sistema selezionerà operatori economici qualificati, consentendo un contatto trasparente tra scuole e imprese turistiche. Il progetto è consultabile sul sito di Consip.

Parere ANAC del 22 settembre 2025

Nel quadro normativo attuale acquisisce rilievo il parere ANAC del 22 settembre 2025 n. 0124573.
L’ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla scelta delle scuole tra procedure autonome e unica gara suddivisa in lotti.
Secondo l’ANAC: «L’Autorità ritiene che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca. Devono presentare specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea.
A titolo esemplificativo, si possono considerare tre categorie distinte:

  • Corsi di lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Si specifica che i corsi di lingua rientrano tra i servizi sociali dell’Allegato XIV con soglia europea a € 750.000. La suddivisione in gare autonome è possibile nei limiti e con le condizioni sopra indicate.
Non può integrare artificioso frazionamento quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse».

Soglie e modalità di affidamento

L’ANAC precisa che gli Istituti Scolastici sono amministrazioni pubbliche sub centrali. La soglia di affidamento diretto per i servizi e forniture sale quindi da 143.000 a 221.000 euro, comprendendo i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.
Gli istituti potranno quindi procedere come segue:

  1. Acquisizioni di beni e servizi inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto Art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs 36/2023;
  2. Acquisizioni superiori a € 140.000,00 e inferiori a € 221.000,00 tramite procedura negoziata senza bando. In tale procedura devono essere consultati almeno 5 operatori economici, ove esistenti, secondo Art. 50 comma 1 lettera e).

Categorie non omogenee individuate dall’ANAC

L’ANAC inoltre chiarisce l’obbligo o meno di un’unica procedura suddivisa in lotti. Ciò avviene quando le forniture possono essere ricondotte a una categoria omogenea.
Sono da considerarsi categorie “non omogenee”:

  • Corsi di Lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Nelle istituzioni scolastiche le attività devono comunque sempre presentare una componente culturale.

Soluzioni operative nella fase transitoria

Nella fase transitoria gli Istituti Scolastici possono procedere con procedure autonome entro i 140.000 euro. Devono adottare i criteri dei Decreti Infrastrutture e Scuola per la valutazione dei contraenti.
In assenza di qualificazione propria possono rivolgersi alle stazioni appaltanti qualificate individuate dal MIM.
Gli Istituti scolastici potranno delegare a queste ultime la gestione delle gare più complesse.
La soluzione garantisce continuità alle attività didattiche e formative, evita rallentamenti o difficoltà nell’organizzazione dei viaggi di istruzione e assicura legalità e trasparenza nelle procedure.


Avv. Stefano Feltrin – Esperto di diritto commerciale e amministrativo, in particolare in materia di appalti e concessioni pubbliche. Consulente di Operatori Economici e Istituzioni in materia di contratti pubblici. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di affidamento e gestione di contratti pubblici nel settore scolastico e universitario. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale.


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Obbligo di acquisto su Consip-MePA

La nostra scuola, in relazione ad un progetto PON, ha effettuato un acquisto di materiale informatico al di fuori dalla specifica convenzione CONSIP-MePA. La scelta è stata motivata dall’inidoneità dell’offerta alle nostre specifiche esigenze. In occasione della presentazione del bilancio annuale il revisore dei conti mi chiede la motivazione. Nel caso venisse accertato un danno all’amministrazione, la polizza assicurativa scolastica copre il sinistro?

La normativa, attualmente, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni ad approvvigionarsi, per la fornitura di beni e servizi, attraverso le Convenzioni CONSIP. Ne deriva che anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e gli istituti educativi devono, in via prioritaria, utilizzare questo canale.
Il fondamento giuridico dell’obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP è previsto dall’Art 1, comma 150, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Stabilità 2013).

Possibilità di deroga

L’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP è, tuttavia, derogabile in almeno due circostanze specifiche.
Nel primo caso, quando una convenzione non è idonea a soddisfare il particolare fabbisogno dell’Amministrazione scolastica appaltante. Nel secondo caso, quando, a parità di rapporto qualità-prezzo, l’utilizzo di una procedura di affidamento differente, permetta condizioni migliori e risparmi di spesa.
Nel caso di inidoneità, il Dirigente Scolastico deve adottare un apposito provvedimento che la motivi. Il documento dev’essere trasmesso alla sezione territorialmente competente della Corte dei conti. La sola trasmissione del provvedimento legittima la deroga alla convenzione e non è necessario attendere l’esito del controllo della Corte dei conti.
Sia nel caso di economicità, che in quello di inidoneità delle Convenzioni CONSIP, il Dirigente dovrà darne atto nella determina a contrarre, fornendo adeguata motivazione.
Buona norma consiglia, qualora si proceda con affidamenti al di fuori dalle piattaforme, di effettuare lo screenshot dell’elenco delle Convenzioni attive al momento della verifica. La documentazione così ottenuta andrà posta agli atti dell’Istituto. In caso di controlli successivi, il fascicolo potrà essere portato a dimostrazione del corretto operato e del rispetto degli obblighi di legge.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica, normalmente, non tutela questo tipo di danno.
La sezione di Responsabilità Civile, infatti, tutela l’Istituto esclusivamente per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione, danneggiamento e deterioramento di cose. Restano, quindi, esclusi tutti i danni di carattere patrimoniale. In questi casi, è opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. siano tutelati da una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Giova ricordare che, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), contratto e relativo premio restano ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili molteplici soluzioni assicurative, con massimali e premi differenti. Alcune sono comprese all’interno delle quote previste per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In tutti i casi, è sempre opportuno verificare i livelli di copertura e le condizioni contenute.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.