abint Nessun commento

Infortunio del dipendente scolastico

È dei giorni scorsi la sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria che condanna un ex Dirigente Scolastico in relazione all’infortunio di un operatore scolastico.

Il fatto

Come riporta la cronaca, la collaboratrice scolastica, nel marzo 2013, entrando a scuola, rimase imprigionata nel cancello della scuola. L’infortunio fu causato dal malfunzionamento della fotocellula del dispositivo carrabile. L’operatrice riportò un’invalidità temporanea di 85 giorni e un’invalidità permanente dell’8%. Sette anni dopo il Ministero viene condannato dal Tribunale del lavoro a risarcire la collaboratrice scolastica con oltre 17mila euro. Successivamente il Ministero opera rivalsa sul Dirigente scolastico, per danno erariale indiretto.

La tempestività della segnalazione

Alla base della rivalsa c’è la motivazione, secondo la quale, il Dirigente non aveva richiesto tempestivamente la riparazione dei cancelli che da tempo funzionavano male. Al Comune, proprietario dell’immobile, infatti, non risultavano richieste di manutenzione. Per il tribunale c’è stata un’omissione di tempestiva segnalazione, da cui la condanna a risarcire il danno.

Lo scudo legale

Quanto accaduto non costituisce una particolare novità. Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio. Alla base c’è sempre la presunzione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza degli immobili.
Al fine di arginare questo rischio nell’ottobre 2021, all’interno del Decreto Legge n. 146, è stato inserito lo scudo legale per i Dirigenti Scolastici.
La norma tende ad arginare la responsabilità dei Presidi a fronte di precise condizioni.
Il Decreto modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
I Dirigenti Scolastici sono così esentati dalla Responsabilità CivileAmministrativa e Penale, solo a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta tuttavia inteso che i Dirigenti sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure cautelative di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dello Scudo Legale, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, i Dirigenti Scolastici potranno impedire l’utilizzo di parte o dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.
Il Dirigente dovrà comunque, sollecitamente e formalmente, allertare l’Ente proprietario ed eventualmente l’autorità competente, in relazione al pericolo rilevato.

Il profilo assicurativo

Fermo restando le novità di carattere normativo, più volte abbiamo richiamato all’opportunità, per il Dirigente Scolastico di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, come in questo caso, è considerabile danno diretto.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale, contattaci qui.

abint Nessun commento

Polso rotto in classe

La cronaca della fine di ottobre riporta la notizia di uno studente che, in classe, si è rotto il polso in una prova di braccio di ferro. Quello che colpisce di più è la richiesta di risarcimento effettuata dalla famiglia dell’alunno: 70.000,00 euro.

Il fatto

Sembra che l’alunno infortunato stesse giocando a braccio di ferro in classe. Il giornale riporta come la sfida fra compagni durante nel corso della lezione e quindi in presenza del docente, sia finita con la rottura di un polso.
La preside ha dichiarato: «La richiesta risarcitoria non ci preoccupa, è in mano all’agenzia assicurativa. È un infortunio, come a scuola ne possono capitare altri».

L’infortunio

Sotto il profilo strettamente assicurativo, per infortunio s’intende “…quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procuri una lesione obiettivamente constatabile…”. Fortuita significa indipendente dalla volontà della persona che subisce l’infortunio. Violenta delinea un’azione improvvisa e repentina attuata in un momento precisamente individuabile Esterna colloca la causa all’esterno dell’organismo. Tecnicamente quindi, quanto accaduto, è un infortunio. Il rischio di una lesione, nel corso di una prova di braccio di ferro, per quanto possa essere prevedibile, non è certo nella volontà di nessuna delle parti. Salvo esclusioni specifiche presenti in polizza, l’indennizzo potrà avvenire in base alle somme assicurate nella sezione infortuni. Difficilmente, però, si potrà pervenire ad una somma vicina alla richiesta della famiglia.

L’obbligo della vigilanza

Come più volte ricordato dalla giurisprudenza, con l’ammissione a scuola, nasce un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno. La scuola deve, quindi, garantire entrambi gli aspetti, per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
La responsabilità dell’Istituto è duplice: ovvero contrattuale, fondata cioè sull’adempimento dell’obbligo di vigilare ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, alla quale si aggiunge la responsabilità extracontrattuale, ovvero sull’obbligo di non recare danno, ai sensi degli Artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
Quanto accaduto, quindi, potrebbe essere responsabilità diretta della scuola, alla luce della mancata o insufficiente vigilanza. La domanda spontanea, infatti, è come sia stato possibile organizzare una sfida a braccio di ferro nel mezzo di una lezione.

Il risarcimento da Responsabilità Civile

Le polizze scolastiche provvedono a tenere indenne l’Istituto e gli assicurati civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi. Tra i danni sono compresi la morte, le lesioni personali, la distruzione, i danneggiamenti e il deterioramento di cose. È bene comunque precisare che l’assicurato dovrà necessariamente fornire la prova del danno patrimoniale occorso.
Presupposto necessario per il riconoscimento della risarcibilità, è la condotta colposa o dolosa di chi ha causato o non ha impedito il danno. In relazione al tipo di risarcimento questo prevede sia il danno emergente che il lucro cessante. Il primo consiste nel risarcimento diretto conseguente all’evento, in questo caso tutte le spese mediche, riabilitative materiali e morali. Il lucro cessante si riferisce al mancato guadagno, il profitto, che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso. Effettivamente, in questo senso, l’importo richiesto dalla famiglia del ragazzo potrebbe sembrare sovradimensionato rispetto al danno subito. Tuttavia, la valutazione è direttamente collegata alle prove che saranno fornite in sede di valutazione.

Se desideri maggiori informazioni sulla Responsabilità Civile delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

abint Nessun commento

Assicurazione per conto altrui

L’assicurazione scolastica integrativa è un classico esempio di Assicurazione per conto altrui.
Il Codice Civile, all’Art. 1891 definisce precisamente il significato di questo tipo di tutela.
Nell’Assicurazione per conto altrui non c’è coincidenza tra il soggetto che materialmente stipula il contratto assicurativo e le persone per cui il contratto è concluso.
Il contraente (la scuola) agisce senza rappresentanza del soggetto assicurato (lo studente o l’operatore). Il primo deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
Nell’assicurazione scolastica integrativa gli obblighi dell’Istituto contraente sono sostanzialmente: la stipula del contratto di assicurazione ed il pagamento del premio. Gli obblighi dell’assicurato riguardano, essenzialmente, l’esercizio del diritto all’indennizzo.

Gli interessi del contraente e quelli dell’assicurato

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2022 n. 1166, afferma che «l’assicurazione per conto altrui esige la sussistenza di un duplice interesse: l’interesse dell’assicurato, che è il tipico interesse contrario all’avverarsi del sinistro di cui all’art. 1904 c.c.». A questo si aggiunge: «L’interesse del contraente, che non necessariamente deve avere carattere di giuridicità, ma può anche essere solo morale o di fatto».
Nel primo caso, quindi, si tratta di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’Art. 1904 del Codice Civile. L’interesse del contraente, invece, non dev’essere necessariamente giuridico o patrimoniale, ma può consistere anche soltanto in un interesse etico o di immagine.

Infortunio non denunciato

A tal proposito è interessante evidenziare il caso di una scuola che aveva stipulato un’assicurazione contro gli infortuni in favore dei propri allievi. Verificatosi un sinistro, i genitori del minore infortunato non provvedevano a denunciare l’infortunio nei termini dal contratto, perdendo così il diritto all’indennizzo.
I genitori dell’alunno portavano in giudizio l’Istituto, sostenendo che la polizza assicurativa non poteva ritenersi un contratto a favore di terzo. La scuola infatti non aveva alcun interesse e di fatto l’assicurazione era un contratto di responsabilità civile dell’Istituto stesso.  Conseguentemente l’obbligo di denuncia del sinistro gravava sulla scuola, e non sull’infortunato. Ne sarebbe derivato che, se la famiglia aveva perduto il diritto all’indennizzo, la responsabilità era della scuola.
La Corte di Cassazione ha negato che, quello in questione, fosse un contratto di assicurazione della responsabilità civile della scuola. Aggiungendo, inoltre, come la scuola avesse un effettivo interesse nell’assicurazione degli alunni. La scuola infatti: «nel ruolo pubblico dell’istituzione didattica», effettua «una forma di tutela patrimoniale dei rischi attinenti la persona dei piccoli scolari». (Cass. 20 agosto 1997, n. 7769).

La validità del contratto

Ancora più esplicita è una più recente motivazione della Suprema Corte (Cass. 4 maggio 2005 n. 9284), ove si afferma che, ai fini della validità del contratto, nell’assicurazione per conto altrui, anche il contraente dev’essere titolare di un interesse alla stipula. Tale interesse, tuttavia, a differenza di quello dell’assicurato, non necessariamente deve avere natura giuridica, ma può essere puramente morale o solo d’immagine.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Minore fugge da scuola

Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.

La cronaca

Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.

L’obbligo di vigilanza

Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».

Le misure organizzative

L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Se desideri maggiori informazioni sulle vigilanza del personale all’interno e all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

La protezione dei rischi informatici

Lo scorso mese di marzo è stato pubblicato il rapporto annuale Clusit che, in oltre 200 pagine, riporta l’analisi della situazione relativa agli attacchi informatici segnalati a livello globale.
Rispetto al 2021 le azioni dei cybercriminali sono cresciute del 10%.
Il rapporto evidenzia, inoltre, come l’incremento degli attacchi sia sempre più riconducibile a organizzazioni legate alla criminalità organizzata.
L’anno passato è stato quello con il maggiore l’impatto di livello “critico”. Le azioni dei criminali informatici diventano sempre più professionali, sofisticate, e rivolte a obiettivi specifici.

Le pubbliche amministrazioni sotto attacco

Le azioni di pirateria informatica che prendono di mira la Pubblica Amministrazione, si concentrano prevalentemente nei settori governativo, militare, sanità e informatico.
Lo scorso 30 luglio un attacco ha interessato la rete informatica della Regione Lazio. Per due mesi il sistema regionale, compreso quello dedicato alle vaccinazioni Covid19, ha comportato la sospensione di alcuni servizi e l’indisponibilità dei dati. Alla fine di marzo 2022 è toccato alle Ferrovie. Non solo non era più possibile accedere ai servizi di biglietteria dal sito di Trenitalia, ma è stata interrotta anche la vendita dei biglietti nelle stazioni.
Lo scorso 8 aprile, un analogo problema ha interessato il Ministero della Transizione Ecologica.
Per l’anno corrente le aspettative non sono tranquillizzanti. Le strategie messe in atto dai pirati informatici punteranno particolarmente sullo smart working, sempre più diffuso nella Pubblica Amministrazione.

Come difendere le scuole dagli aggressioni informatiche

La Pubblica Amministrazione scolastica non è considerata un obiettivo primario.
Ciò nonostante, gli attacchi che coinvolgono le scuole, sono il 9% dei casi totali.
All’inizio dell’aprile 2021 un attacco ransomware ha interessato il registro elettronico, fornito al 40% degli istituti scolastici italiani, dall’azienda Axios Italia. Per “risolvere” il problema, i pirati, avrebbero chiesto un riscatto di diverse decine di migliaia di euro.
Malgrado il fenomeno, al momento attuale, sembra essere circoscritto, la quantità dei dati gestiti dalle scuole e la delicatezza degli stessi, impone alcune cautele. Le scuole infatti gestiscono i dati identificativi personali, anche sensibili, di 9 milioni di persone, in larghissima parte minori.
Senza entrare in profili di carattere tecnologico, l’aspetto fondamentale nella difesa degli attacchi informatici è quello preventivo. Nella maggioranza dei casi, gli istituti si avvalgono della consulenza tecnica di professionisti del settore. Esistono tuttavia casi non isolati in cui la creazione e gestione delle reti è affidata a personale interno non specializzato. Inoltre, non sempre le aziende alle quali è affidato questo incarico sono in grado di progettare e gestire una rete informatica scolastica totalmente sicura.
In tutti i casi, l’onere e la responsabilità della verifica e del controllo, rimane a carico al Dirigente Scolastico.

La percezione del rischio

Uno dei migliori sistemi di tutela è la polizza Cyber Risk.
Queste polizze sono disponibili da più di 15 anni, eppure la sensibilità della grande Pubblica Amministrazione è ancora marginale e ancor meno lo è di quella scolastica.
I motivi di questo stato di cose sono sostanzialmente riconducibili a una sottovalutazione del problema. Eppure, come abbiamo visto, i casi di disservizi, quando non di danno, non mancano.

I danni potenziali

I danni posso essere riassunti in due categorie: quelli diretti e quelli indiretti.
Il danno diretto è quello legato al malfunzionamento degli apparati che presuppone i costi per l’intervento di assistenza da parte di un soggetto specializzato per il ripristino dei sistemi.
Quello indiretto è legato alla Responsabilità Civile nel caso di danno alla reputazione e alla sottrazione dei dati.
In questo senso vanno comprese le truffe informatiche, la pedopornografia, il cyberbullismo e i ricatti a sfondo sessuale derivanti da video chat on line.
Come nel mondo reale, anche in quello virtuale, la scuola è tenuta a identificare il rischio, individuando le possibili minacce e stimando i danni derivanti.
In seconda battuta dovrà porre in essere tutte le ragionevoli contromisure.
Solo il concetto di sicurezza informatica, può mettere la scuola al riparo da sgradevoli sorprese.

Il costo delle polizze Cyber Risk

Il costo delle polizze cyber risk normalmente è molto contenuto. I migliori prodotti, per la protezione dei rischi informatici di norma, non superano le poche centinaia di euro, sicuramente molto meno di un danno cagionato al sistema.

Se desideri avere maggiori informazioni sulla protezione dei rischi informatici nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Festa di Natale

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto comprensivo hanno organizzato la festa di Natale nei locali dell’Istituto con un piccolo spettacolo teatrale allestito dalle Docenti. L’incontro è aperto alle famiglie degli alunni. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre i genitori che partecipano a quest’attività?

La festa di Natale, soprattutto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, da sempre, assume un significato particolare. L’attività, già di per sé abbastanza delicata sotto il profilo della sicurezza, quest’anno richiede una particolare attenzione in relazione alle dinamiche legate alla pandemia e alle restrizioni che potrebbero crearsi nei prossimi giorni.

La delibera del Consiglio di istituto

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti, le attività extrascolastiche, come quella in oggetto, sono deliberate dal Consiglio di Istituto.
Le attività extrascolastiche devono essere ricomprese all’interno del PTOF o quantomeno, in via provvisoria, formalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Effettuato questo primo passaggio formale non sussistono problemi legati alla copertura assicurativa dei soggetti partecipanti all’attività.

La copertura assicurativa

Le polizze assicurative della scuola, di norma, tutelano tutte le attività, messe in atto dalla scuola.
Un aspetto di assoluta importanza, che non deve mai essere dimenticato, è la responsabilità del soggetto che organizza l’evento.
L’Istituto è assicurato per tutti gli eventi che vedano coinvolta la Responsabilità Civile diretta, ovvero per i danni che dovesse causare colposamente.
Per quanto riguarda l’infortunio, saranno in copertura invece solo i soggetti regolarmente assicurati.
Come precisato nella domanda, all’attività, oltre al personale scolastico e agli alunni, saranno presenti anche i genitori di questi ultimi.
I genitori, quindi, saranno in copertura assicurativa esclusivamente per gli eventuali danni riconducibili alla responsabilità diretta dell’Istituto.

Comunicazione formale alle famiglie e vigilanza

A maggior tutela della scuola è auspicabile che l’Istituto comunichi l’attività con una formale circolare.
La comunicazione, emessa con congruo anticipo, dovrà contenere i riferimenti spazio-temporali relativi all’evento (date, ore, luoghi e programma delle manifestazioni).
La circolare dovrà evidenziare come la festa di Natale, sia un’attività extracurricolare. Per questo motivo la partecipazione dell’alunno è opzionale e facoltativa.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata alla responsabilità relativa alla vigilanza. All’interno della circolare potrà essere precisato che quest’ultima è demandata alle famiglie che decidono di aderirvi.
Resta comunque inteso che qualora ci fossero minori non accompagnati e l’Istituto decidesse di accollarsene l’onere, dovrà mettere in atto tutti i protocolli specifici legati alla vigilanza di questi soggetti.

Pandemia

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo alle restrizioni legate alla pandemia in corso. La situazione sanitaria è in costante evoluzione, motivo per cui, ad oggi, non esistono indicazioni generali e certe applicate su tutto il territorio nazionale.
L’accesso con il greenpass, l’utilizzo dei sistemi di protezione personale e le regole di distanziamento potrebbero subire delle variazioni in relazione al contesto specifico. Anche per quest’aspetto è bene fare riferimento alle autorità competenti in prossimità dell’evento.
È bene evidenziare che, anche in questo caso, la responsabilità diretta, anche penale, dell’applicazione delle misure di prevenzione ricade direttamente sull’Istituto, in qualità di organizzatore della manifestazione.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante le attività scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Alluvioni e catastrofi naturali

In qualità di DSGA dell’Istituto, i recenti fatti di Catania, mi hanno fatto sorgere qualche dubbio circa la copertura assicurativa della polizza scolastica in relazione ad alluvioni e catastrofi naturali. Gli alunni e i beni sono garantiti?

Quanto accaduto recentemente a Catania, rientra, purtroppo, tra gli eventi che, ormai costantemente, colpiscono il nostro territorio alla fine dell’estate.
Nell’ottobre 2020 un evento analogo colpì il Cuneese. Nello stesso mese del 2019 la provincia di Genova e Savona, nel 2018 il Trentino e nel 2017 la città di Livorno, solo per citare le più gravi e recenti.

Gli eventi naturali

Le alluvioni sono avvenimenti naturali, tuttavia, colpisce la frequenza con le quali si verificano negli ultimi anni. La Commissione Europea, in una recente comunicazione, invita gli stati membri a mettere in atto strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Agli eventi climatici, in Italia, dobbiamo aggiungere i terremoti, infatti, il nostro è un paese ad alto rischio sismico.
È singolare che, di fronte a questo stato di cose, le garanzie assicurative legate agli eventi naturali siano ancora poco diffuse. Ancora più singolare rimane come, spesso, i testi standard di polizza li escludano preventivamente.
Da anni si ventila la possibilità che l’assicurazione contro le calamità naturali diventi obbligatoria. Dal 2018 è anche prevista una detrazione fiscale per i premi assicurativi relativi a questo tipo di rischio, ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir.
Ad oggi non tutte le polizze coprono gli eventi catastrofali neanche nella Pubblica Amministrazione.

Le coperture assicurative scolastiche

Circa le polizze assicurative scolastiche sarebbe opportuno verificare, se esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori scolastici che restino vittime di eventi catastrofali.
Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale estensione della copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura. Una particolare attenzione andrà tuttavia posta sui beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
In più di un’occasione abbiamo evidenziato l’opportunità della stipula di una polizza legata ai beni della scuola. Se un furto, infatti, per quanto possa essere grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato, il danneggiamento da alluvioni o catastrofi naturali spesso porta alla perdita o alla distruzione di tutti i beni di proprietà.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, associato al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.
La soluzione più semplice per proteggere l’Istituto dai danni causati da gravi eventi naturali come terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti e bombe d’acqua (flash floods), resta la polizza assicurativa.
Come abbiamo visto, tuttavia, nella quasi totalità dei casi, le polizze disponibili sul mercato escludono precauzionalmente quest’evento. Chiedere un’estensione di garanzia in questo senso è certamente una precauzione doverosa.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per alluvioni o catastrofi naturali, contattaci qui.

abint 3 commenti

Pagamento della polizza assicurativa scolastica

Un problema che si ripropone tutti gli anni in alcune scuole è quello legato al pagamento della polizza assicurativa scolastica da parte delle famiglie. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, sembra che il problema si sia ampliato. Alcune istituzioni scolastiche denunciano non pochi disagi in relazione ai pagamenti delle quote assicurative da parte gli alunni.
Prima di trovare eventuali soluzioni alternative è bene inquadrare il problema nella sua complessità.

Il mancato pagamento del premio assicurativo

Il mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dal contratto è regolamentato dall’Art. 1901 del Codice Civile: «Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto». Inoltre: «[…] il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione».
Il mancato pagamento del premio quindi comporta la sospensione delle garanzie fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga il dovuto. Il mancato pagamento inoltre determina l’insorgere in capo all’assicuratore del diritto di credito nei confronti del contraente. Se, a fronte del sollecito, l’assicurato non provvede al versamento, l’assicuratore potrà attivarsi per il recupero forzoso del credito.

L’elenco nominativo

Resta inteso che la sospensione delle garanzie per la scuola è un evento da scongiurare assolutamente. Oltre all’azione di recupero del premio da parte dell’assicuratore, il rischio più concreto è che un evento dannoso generi un contenzioso con la scuola.
Di norma, le polizze assicurative scolastiche, consentono la possibilità di pagare il premio collegandolo all’elenco nominativo degli alunni che hanno pagato la copertura assicurativa. In tal modo, tutti gli altri alunni che non avranno versato la quota non saranno assicurati sino al versamento della rispettiva quota.
Anche questo caso, sebbene contemplato contrattualmente, la copertura degli alunni dell’Istituto con elenchi nominativi è fortemente sconsigliabile.
Se da un lato infatti genera un aggravio amministrativo, dall’altro la presenza in Istituto di alunni non assicurati diventa un grave rischio per la scuola.
In caso di sinistro o di infortunio la famiglia dell’assicurato, che non vedrà riconosciuto il risarcimento delle spese mediche o l’indennizzo del danno, tenderà a ritenere responsabile la scuola dell’accaduto motivo per cui anche in questo caso la possibilità di contenzioso è elevata.

Il pagamento del premio alla scuola è un obbligo

Come accennato in un nostro articolo precedente, il pagamento del premio assicurativo è un obbligo per le famiglie. La questione è stata affrontata dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593.
Il nocciolo della questione verte tuttavia da un lato sulla premessa la gratuità connessa all’obbligo scolastico e, dall’altro sulla mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole.
La tempestiva e corretta comunicazione delle coperture alle famiglie e i rischi derivanti dalla mancata assicurazione, a nostro parere, restano l’unico strumento davvero efficace in questa fase.

Se desideri maggiori informazioni in relazione al pagamento della polizza assicurativa scolastica, contattaci qui.

abint 1 commento

Alunno con il gesso

Un alunno del nostro Istituto, che ha subito un incidente sportivo, si è presentato a scuola con il gesso, accompagnato dal genitore. Può frequentare le attività scolastiche, anche senza certificazione medica? In caso di sinistro, la Compagnia assicuratrice risponde dell’eventuale danno?

L’accesso all’Istituto scolastico per gli alunni in relazione ai servizi di medicina scolastica è regolamentato dal D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

La prognosi dei dipendenti e degli alunni

Per il personale scolastico (corpo docente e non docente), la prognosi assume valore interdittivo assoluto all’attività lavorativa. Nel caso degli studenti infortunati invece, la frequentazione delle lezioni nel periodo di prognosi, è demandata alla formale richiesta della famiglia e all’accettazione dell’Istituto.

La richiesta di ammissione

Nel caso di alunno a cui è stato applicato un dispositivo immobilizzante (gesso, tutore, bendature gessate, collare cervicale, ecc.), la famiglia potrà effettuare formale richiesta di ammissione al Dirigente scolastico. La famiglia autocertifica l’idoneità alla frequenza scolastica nonostante l’infortunio subito e l’eventuale presidio medico-sanitario applicato. La richiesta dovrà essere sempre accompagnata dalle certificazioni mediche rilasciate dagli enti ospedalieri o, in alternativa, dal medico di famiglia. La certificazione medica dovrà attestare la non sussistenza di impedimenti alla frequentazione delle lezioni. Nella certificazione medica, potrebbe anche essere richiesto l’eventuale esonero per talune attività specifiche (es.: attività motoria, educazione fisica, laboratori, ecc.).

L’accettazione formale del Dirigente Scolastico

La richiesta, regolarmente assunta al protocollo della Segreteria, per la frequenza dello studente dovrà essere sempre formalmente avvallata dal Dirigente Scolastico.
Nel rispetto del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la richiesta di riammissione degli alunni infortunati all’Istituto, non sarà automatica ma dovrà essere valutata caso per caso.

Le misure preventive

Se nulla osta alla presenza dell’alunno infortunato, il Dirigente Scolastico, potrebbe tuttavia adottare misure preventive e organizzative per garantirne la permanenza a scuola in sicurezza. Tra queste l’eventuale spostamento di aula, l’utilizzo di ascensori e/o montacarichi, ecc. L’eventuale valutazione potrà essere fatta dal Dirigente anche con l’ausilio del RSPP, del preposto di plesso e/o del medico competente.
Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, decidere di anticipare o posticipare l’ingresso a scuola dello studente interessato, riducendo la possibilità di rischi in ambienti ad alto affollamento, come quelli scolastici. Allo stesso modo, potrà consentire ai familiari l’accompagnamento in classe oppure assegnare un banco adeguatamente posizionato, dando istruzioni al personale per facilitare spostamenti, ridurre rischi, garantendo comunque la necessaria vigilanza all’interno della scuola.

Il profilo assicurativo

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente disponibili in ambito scolastico, di norma, non pongono limitazioni di garanzie in questi casi. Tuttavia, è sempre bene verificare le condizioni contrattuali.
Da ultimo tutta la documentazione di riferimento (richiesta, certificazione medica, autorizzazione ed eventuale protocollo operativo specifico) dovrà essere regolarmente e tenuta agli atti. Nel malaugurato caso che un nuovo sinistro interessasse l’alunno presente a scuola, durante il periodo di prognosi, la Società assicuratrice o l’INAIL potrebbero chiederne copia.

Se sei interessato ad avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti portatori di dispositivi di immobilizzazione, contattaci qui.

abint Nessun commento

La garanzia kasko occhiali

Da più di dieci anni nel settore scolastico è operante la garanzia kasko occhiali.
Introdotta grazie all’intervento determinante del broker assicurativo, la garanzia tende a tutelare l’assicurato in caso di rottura degli occhiali anche in assenza infortunio.
La garanzia tende a tutelare tutti quegli eventi per cui potrebbe concorrere uno specifico danno da Responsabilità Civile, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, che potrebbe essere escluso dalle polizze normalmente applicate in ambito scolastico.

Una garanzia unica nel mercato assicurativo

La garanzia kasko occhiali rappresenta una peculiarità esclusiva del comparto scolastico, molto difficilmente infatti si potrà trovare analoga copertura in altri contratti.
Per far fronte alle esigenze della scuola è stata sviluppata una clausola che prevede il rimborso anche in assenza di infortunio.
Le tutele disponibili al di fuori del comparto scolastico, infatti, riguardano la normale garanzia sul prodotto difettoso.
Recentemente sono state introdotte polizze che prevedono un rimborso in caso di rottura accidentale.
Queste soluzioni prevedono tuttavia precise limitazioni di massimale, franchigie o scoperti e con premi più elevati rispetto a quelli delle polizze assicurative scolastiche.

Cosa prevede la garanzia

La garanzia kasko occhiali, è diversa per ogni società assicuratrice.
Non tutte le società assicuratrici la prevedono. Qualora la scuola quindi la ritenesse indispensabile, sarà opportuno verificarne precisamente la presenza e l’operatività all’interno delle condizioni contrattuali.
Inoltre, non tutte le società assicuratrici operano nello stesso modo.
Molto spesso, anche alla luce dell’alto numero di sinistri denunciati, tendono a limitare fortemente il massimale di rimborso, in relazione al premio erogato.
Alcuni operatori applicano precise clausole che prevedono rimborsi in relazione alla vetustà del bene danneggiato.
Altre prevedono la copertura esclusivamente all’ambito scolastico escludendo, quindi, la copertura al di fuori dello stretto ambito dell’Istituto (itinere, viaggi di istruzione, ecc.).
Un ulteriore aspetto differenziante è quello relativo ai soggetti assicurati. Se tendenzialmente la copertura comprende tutti gli alunni, la stessa cosa soluzione non sempre si applica agli operatori scolastici.
Alcune polizze infatti non prevedono copertura per gli operatori scolastici.
Altre prevedono la tutela solo a precise condizioni e comunque solo a fronte del pagamento del premio della polizza.
Infine è necessario evidenziare che la garanzia, di norma, prevede il danneggiamento colposo dell’occhiale, escludendo l’incuria causata dall’abbandono del bene danneggiato.
In fase di richiesta alle società assicuratrici, l’intervento del broker assicurativo specializzato, appare particolarmente utile non solo per ottenere le migliori condizioni ma anche per stabilire il massimale adeguato.

Se vuoi maggiori informazioni in relazione alla garanzia kasko occhiali, contattaci qui.