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Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

Le indicazioni ministeriali

La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

L’interrogazione parlamentare

Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

Contributo volontario e obbligatorio

Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

Obbligo di informazione e detrazione fiscale

Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

La polizza assicurativa

Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.

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Cyber Risk, una nuova sfida per la scuola

Il Cyber Risk è il rischio connesso al trattamento delle informazioni del sistema informatico. Le banche dati, ma anche le applicazioni digitali, possono essere violate, rubate o cancellate a causa di eventi accidentali o di azioni dolose.

Il rischio informatico nella scuola

La scuola è una delle realtà con il più alto tasso di dati in senso assoluto. Tuttavia nella scuola c’è anche il minor controllo in termini di processi, organizzazione, sicurezza e gestione informatica.  
In Italia, inoltre, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, benché prioritaria nei programmi politici da più di dieci anni, stenta ad entrare a regime.
In moltissimi Istituti, prevalentemente quelli comprensivi, non esiste personale tecnico dedicato al parco informatico né alla gestione o all’amministrazione della rete. Esistono aziende che offrono servizi strutturati di cyber security ma la loro offerta è spesso sottovalutata. Il grosso del lavoro nelle scuole, è offerto da personale interno a volte con scarsa competenza. Volontari che cercano di aiutare, ma la sola volontà spesso non è sufficiente.

La costante crescita degli attacchi informatici

A fronte di questa realtà lacunosa, continuano invece a crescere a livello globale gli attacchi informatici.
Il Rapporto Clusit 2020 evidenzia come, in Italia, nel solo nel 2019, gli attacchi, classificati come gravi, sono stati 1.670, in media uno ogni 5 ore.
Il 7% in più rispetto all’anno precedente e il 91,2% in più rispetto a cinque anni prima.
I numeri tuttavia sono sottostimati. I dati infatti si riferiscono esclusivamente agli attacchi reali, ovvero effettivamente andati a segno che hanno provocato danni importanti. Restano esclusi gli attacchi tentati o bloccati.
Il numero inoltre è necessariamente parziale, data la tendenza generale non solo ad individuare il problema ma anche ad evitare di rendere pubbliche le cyber-aggressioni.
Le infrastrutture e il settore pubblico, hanno subito nel 2019 il maggior numero di attacchi di impatto critico.
Le categorie con il maggior numero di attacchi con impatti di alto livello sono la sanità, i fornitori di software, hardware e il settore pubblico.
«Ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento epocale nei livelli globali di cyber-insicurezza. – riporta il rapporto – La causa è l’evoluzione rapidissima degli attori, le modalità, la pervasività e l’efficacia degli attacchi».

La pandemia complica la situazione

La recente pandemia di Covid19, se possibile, ha complicato ulteriormente la situazione. Il Security Operation Centres di Chieti ha contato tra febbraio e aprile ben 230.000 campagne di malspam a tema coronavirus nel mondo. Il 6% di queste è indirizzato verso l’Italia.
I criminali informatici fanno leva sull’emotività del momento, l’apprensione e l’ansia generale. Complici sono la necessità di avere informazioni, aggiornamenti sulla diffusione del virus, consigli su come evitare il contagio.
La diffusione del lavoro agile (home working), spesso attuato a casa, in ambianti non particolarmente protetti, incrementa il rischio di attacchi informatici.

La sensibilità verso il problema

In Italia la sensibilità verso il tema del Cyber Risk è ancora poco o nulla sviluppata. Anche la scuola fa ancora fatica a comprendere la gravità della questione e la sua potenziale pericolosità. Eppure, nella scuola, l’asset principale sono i ragazzi, ed i loro dati dovrebbero essere protetti, in modo efficace.

Il panorama è cambiato, almeno dal punto di vista normativo, con l’entrata in vigore del GDPR. La nuova normativa europea sulla protezione dei dati, infatti applica sanzioni anche cospicue a chi perderà o diffonderà dati senza autorizzazione, anche a causa di un attacco cyber.

Il profilo assicurativo

Se è vero che prevenire totalmente un cyber attacco non è possibile, le coperture assicurative possono servire efficacemente a tutelare l’Istituto. Nella stragrande maggioranza dei casi è il soggetto esposto al rischio a dover stabilire quali siano questi eventi e a negoziare coperture assicurative personalizzate. Tuttavia il compito non è spesso né facile né immediato. L’esperienza di un consulente assicurativo specializzato permette di indicare la copertura migliore da attuare con una polizza Cyber Risk. La copertura permette la tutela in relazione alla tipologia di Istituto, all’attività quotidiana, all’ampiezza della popolazione scolastica, al livello di informatizzazione e alla quantità di dati raccolti e gestiti.

Se desideri avere maggiori informazioni sulla protezione dei rischi informatici nella scuola, contattaci qui.

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Alternanza scuola-lavoro. Quali tutele assicurative per gli studenti?

L’alternanza scuola-lavoro, è un processo didattico introdotto in modo sperimentale nel 2003. Finalità dell’alternanza è favorire l’orientamento degli studenti, affiancando la formazione teorica, con un periodo di esperienza pratica presso un’Azienda pubblica o privata.
Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, per tutti gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Le coperture assicurative INAIL

Nel 2016, l’INAIL ha fornito un chiarimento, in relazione all’assicurazione obbligatoria. In caso di infortunio, gli studenti impegnati nell’attività di alternanza scuola-lavoro, sono tutelati dalla copertura assicurativa obbligatoria.
La circolare INAIL 44/2016, ripresa anche dal MIUR, chiarisce che l’alternanza è: “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda. Gli studenti infatti: “sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili.”
Per l’INAIL inoltre: “Sono inoltre da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro. Non è invece tutelabile l’infortunio che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa”.
È bene inoltre evidenziare che i percorsi ricompresi nell’assicurazione INAIL prevedono, oltre alla tradizionale modalità in presenza, anche e-learning. Questo aspetto in attuazione dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’obbligo della denuncia di infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro ricade sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro. Conseguentemente, lo studente vittima del sinistro è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola l’infortunio occorsogli o la malattia professionale da cui è stato colpito.
Nella convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’Azienda dovrà essere precisamente specificato questo passaggio. Qualora lo studente desse notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al responsabile dell’Azienda ospitante, quest’ultimo dovrà notificarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. Tutto ciò al fine di assicurare, con la dovuta immediatezza, la comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al contempo alla scuola di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Le coperture assicurative integrative

Anche le polizze integrative stipulata dall’Istituto scolastico, di norma, prevedono la tutela per le attività di Alternanza scuola-lavoro.
E’ importante tuttavia che l’Istituto scolastico verifichi, direttamente anche attraverso un broker assicurativo, la tipologia di copertura e le garanzie presenti nella polizza.
Inutile sottolineare che questo tipo di garanzie devono essere sottoscritte esclusivamente dagli Istituti coinvolti in questo tipo di rischio, in caso contrario sarebbero un aggravio di spesa di nessuna utilità.
Le polizze integrative dovrebbero contenere, per gli Istituti Superiori, specifiche e adeguate coperture che compensino le prestazioni non erogate dall’INAIL.
La polizza integrativa dovrà anche riconoscere l’infortunio in itinere ma estendere i rimborsi delle prestazioni attraverso un adeguato indennizzo economico. L’indennizzo dovrà prevedere sia il danno biologico, legato alle menomazioni, che l’integrità psicofisica. L’INAIL infatti riconosce solo i danni residuati pari o superiori al 6% e nelle rendite per menomazioni solo se il grado risulta superiore al 16%.

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Tablet in comodato d’uso alle famiglie

In relazione alla recente pandemia di Covid19, al nostro Istituto Scolastico sono stati accreditati, da parte del MIUR, le somme relative all’acquisto di tablet e personal computer destinati agli alunni per la didattica a distanza.
In caso di furto o di danneggiamento di questi beni la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno anche nel caso in cui questi fossero dati in comodato alle famiglie degli alunni?

Il MIUR con il D.M. 26 marzo 2020 n. 187, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid19 consentendo alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.
In particolare, è prevista l’assegnazione di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali.
Regione Lombardia, con 12 milioni di euro, si pone al primo posto per assegnazione delle risorse; segue la Campania con 10,6 milioni, la Sicilia con 9,1 milioni, il Lazio con 7,3 milioni.

Il consegnatario dei beni della scuola

In relazione ai beni, il D. Interm. 28 agosto 2018, n. 129, all’Art. 30, evidenzia come il Direttore S.G.A., assuma il ruolo di consegnatario dei beni. Il consegnatario è preposto alla conservazione, gestione e manutenzione della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
Sempre lo stesso decreto all’Art. 33 evidenzia come: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore (es.: danneggiamento) […] sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione”.

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile e Infortunio non tutelano i beni

Di norma, le polizze sottoscritte dagli Istituti Scolastici, non prevedono i rami Incendio/Furto/Elettronica che garantiscono la copertura dei danni ai beni. In caso di danno, la responsabilità e l’onerosità del reintegro dei dispositivi danneggiati ricadono esclusivamente sul consegnatario del bene stesso.
Unitamente alla Responsabilità Patrimoniale più sopra delineata, è inoltre bene ricordare che la sottrazione e/o il danno dei beni dell’Istituto, compresi quelli dati in comodato d’uso, producono come effetto diretto l’impossibilità da parte degli alunni di fruire del servizio didattico tipico dell’Istituto scolastico.

La polizza assicurativa per la tutela dei beni

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare con attenzione l’opportunità di garantire il patrimonio della scuola attraverso un’adeguata copertura assicurativa per i beni di proprietà. Due sono le considerazioni da effettuare. Da un lato l’importanza di garantirsi un adeguato indennizzo in caso di eventuali danni alle attrezzature di proprietà dell’Istituto. Dall’altro il costo contenuto dell’assicurazione che, oltretutto, rientra generalmente nei limiti di spesa espressi dal Decreto Interministeriale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla nostra casella di posta: info@abint.it

Il contratto di comodato

Un ultimo aspetto riguarda il contratto di comodato che la scuola dovrà stipulare con la famiglia dell’alunno o il personale dell’Istituto. Nel documento, infatti, andranno sempre riportati tutti i passaggi che riguardano la tutela del bene concesso in comodato, compreso, in caso di danno, il reintegro delle somme per la riparazione o la sostituzione dello stesso.

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Lavoro Agile nella scuola

In occasione della recente pandemia di Covid-19, giunge alla segreteria dell’Istituto, la richiesta da parte di un’assistente amministrativa di poter effettuare la propria prestazione lavorativa in forma “agile” presso il proprio domicilio ai sensi della direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della Circolare Prot. 4317 del 4.3.2020 dell’USR Lombardia e della Circolare Prot. 278 del 6.3.2020 del Ministero dell’Istruzione.
La polizza assicurativa integrativa stipulata dall’Istituto copre i casi di infortunio del personale amministrativo qualora venga concessa la possibilità del telelavoro indicata dalle direttive di riferimento?

La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nel panorama italiano il lavoro agile (noto anche come smart working o telelavoro) come una modalità di esecuzione del lavoro subordinato, volta a migliorare la competitività delle organizzazioni e a facilitare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La legge ha avuto un impatto significativo anche sulle amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, che possono ora applicare il lavoro agile per il personale amministrativo secondo condizioni specifiche.

Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 18 della Legge stabilisce che il lavoro agile può essere applicato nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tra cui scuole e istituti di ogni ordine e grado, come specificato dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione viene estesa al personale scolastico, in linea con l’obiettivo della normativa di promuovere la flessibilità, anche negli enti pubblici, per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Contenuti dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile

L’art. 19 della stessa Legge richiede che il lavoro agile sia formalizzato tramite un accordo individuale scritto, che specifichi:

  • Modalità della prestazione: regola come viene svolto il lavoro fuori dai locali scolastici e come viene esercitato il potere direttivo del datore di lavoro;
  • Durata dell’accordo e tempi di recesso: indica la durata (determinata o indeterminata) e il preavviso in caso di interruzione dell’accordo;
  • Tempi di riposo e diritto alla disconnessione: definisce i periodi di riposo del lavoratore e le modalità per garantire il diritto alla disconnessione;
  • Misure di sicurezza: prevede misure tecniche e organizzative che consentano al lavoratore di svolgere la prestazione in sicurezza, come previsto anche dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Potere di Controllo e Disciplina del Datore di Lavoro

L’art. 21 della Legge n. 81/2017 regola le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può esercitare il controllo e l’eventuale potere disciplinare sul lavoratore agile. È fondamentale che i controlli siano effettuati nel rispetto della privacy e che le misure disciplinari siano applicate esclusivamente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.

Estensione delle Coperture Assicurative

Un aspetto cruciale del lavoro agile è la copertura assicurativa. Secondo la Legge n. 81/2017, il lavoro agile non modifica i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo assicurativo per infortuni e malattie professionali, così come specificato nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali). Pertanto, anche nel lavoro agile, i lavoratori mantengono la copertura assicurativa per i rischi legati alla prestazione, compresi gli infortuni professionali.
Inoltre, per il personale scolastico che effettua il lavoro agile, è consigliabile richiedere alle compagnie assicuratrici la conferma della copertura assicurativa estesa, inclusa quella per il rischio in itinere, ovvero il rischio di infortunio durante il tragitto tra l’abitazione e un luogo alternativo scelto per lavorare, se diverso dall’abitazione.

Lavoro Agile e la Normativa Emergenziale del 2020

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria del 2020, il lavoro agile ha acquisito un ruolo centrale nella gestione del personale scolastico. In particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive disposizioni del Ministero dell’Istruzione hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria per le pubbliche amministrazioni, derogando in alcuni casi agli accordi individuali richiesti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

Nello specifico:

  • USR Lombardia Nota Prot. n. 4317 del 04.03.2020: ha chiarito che il personale amministrativo delle scuole può svolgere il lavoro agile come modalità standard, senza necessità di accordi individuali formali.
  • MIUR Nota Prot. n. 278 del 06.03.2020 e Nota Prot. n. 279 del 08.03.2020: hanno fornito indicazioni operative e specifiche applicative delle direttive di emergenza, indicando modalità di organizzazione e misure per la continuità delle attività amministrative e scolastiche.
  • DPCM 11 marzo 2020: ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, debbano garantire l’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni erano valide dal 12 al 25 marzo 2020, con possibilità di proroghe, per limitare la presenza fisica e favorire il distanziamento sociale.

In conclusione, la disciplina del lavoro agile introdotta dalla Legge n. 81/2017 rappresenta un’importante innovazione per il lavoro subordinato in Italia. Le scuole possono ricorrere al lavoro agile come modalità per agevolare la conciliazione vita-lavoro del personale amministrativo, rispettando però gli obblighi di sicurezza e controllo previsti dalla normativa.

Durante l’emergenza sanitaria, l’adozione del lavoro agile è stata promossa in via straordinaria per garantire la continuità delle attività amministrative, anche senza accordi individuali formali, a conferma dell’adattabilità di questo strumento. Sul fronte assicurativo, è consigliabile che le scuole verifichino con le proprie compagnie la copertura specifica per i lavoratori in modalità agile, incluse eventuali estensioni per il rischio in itinere.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti della scuola, contattaci qui.

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Sanzione INAIL per ritardata denuncia

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha ricevuto, da parte dell’INAIL una sanzione pecuniaria in relazione alla ritardata denuncia di un sinistro accaduto ad un alunno durante l’attività di educazione fisica. Il pagamento della sanzione è coperto dalla Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dall’Istituto? In alternativa, la sanzione può essere pagata direttamente dall’Istituto per conto del Dirigente? 

In premessa, è bene ricordare che le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.
Le sanzioni hanno carattere punitivo, afflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.

Le polizze assicurative

Le polizze assicurative di Responsabilità Civile, prevedono il risarcimento al terzo che ha subito il danno per responsabilità dell’assicurato. La pena pecuniaria, invece, è finalizzata alla punizione diretta del trasgressore e dev’essere pagata dal trasgressore medesimo alla Pubblica Amministrazione competente.
Il pagamento della sanzione da parte dell’assicuratore infatti, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo della sanzione.
Alla luce di quanto sopra, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze.
A nostro parere, quindi, non esistono gli estremi per il rimborso assicurativo in relazione alla sanzione erogata dall’INAIL.

Chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa?

Nel merito della possibilità che la sanzione possa essere pagata direttamente dall’Istituto, anche in questo caso ci sentiamo di escludere questa possibilità. Il Dirigente Scolastico è personalmente responsabile della violazione amministrativa e quindi tenuto a pagare direttamente la sanzione emessa nei suoi confronti.
La Legge 24 novembre 1981, n. 689, all’Art. 3, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione. Ne deriva che Il Dirigente, qualora abbia precisamente indicato l’onere dell’adempimento, potrà rivalersi nei confronti del dipendente inadempiente.

La denuncia di infortunio all’INAIL

Per quanto concerne i termini di presentazione della denuncia di sinistro, è bene precisare che le 48 ore utili per la denuncia all’INAIL decorrono dalla data di ricezione del certificato medico. In questi casi farà sempre fede il protocollo interno dell’Istituto.
È comunque opportuno fare alcune precisazioni:

  • In osservanza del CNNL – Comparto scuola, il dipendente dell’Istituto (Personale Docente o Non Docente), è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro l’assenza per infortunio (o malattia) entro l’inizio dell’orario di servizio. Non è specificato il termine entro il quale il dipendente debba consegnare il certificato medico o in alternativa il numero di protocollo, che corrisponderà al numero della pratica inviata all’INPS dal medico curante o dal Pronto Soccorso, tuttavia, traslando quanto indicato all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 è buona norma non superare i 5 giorni dalla data del sinistro;
  • L’INAIL, con gli opportuni distinguo, considera gli studenti dei “dipendenti particolari” dell’Istituto, tuttavia, non essendoci in questo caso un “contratto di lavoro”, i termini perentori per la consegna della certificazione medica non sono precisamente individuabili. Potrà quindi capitare che il certificato medico di infortunio possa essere recapitato alla scuola anche in un periodo successivo a quello obbligatorio per il dipendente regolarmente assunto;
  • Da qualche anno è entrato in vigore, per le Amministrazioni Scolastiche l’obbligo dell’utilizzo del Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) per l’inoltro delle denunce d’infortunio. Il mancato funzionamento dell’applicazione telematica non può essere impugnato dall’Amministrazione per la mancata o ritardata denuncia. In questo caso la scuola dovrà, quindi, procedere alla comunicazione via PEC utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’INAIL.

Per ogni approfondimento ricordo che tutti gli aspetti normativi e procedurali relativi alla denuncia di infortunio sono reperibili sul sito dell’INAIL.

Ricorso verso la sanzione amministrativa

Esistono casi in cui la sanzione è stata erogata per mancanza o carente documentazione (es.: senza certificato medico o numero di protocollo del Pronto Soccorso).
Alla sanzione erogata in caso di denuncia con documentazione “parziale”, potrebbe essere opposto un ricorso. La procedura di denuncia, infatti risulta comunque espletata, seppur in modo incompleto.
Resta tuttavia inteso che ogni caso è a sé stante e, di per sé, il ricorso non garantisce in assoluto la revoca automatica della sanzione pecuniaria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tariffazione delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Furto di PC a scuola

Abbiamo subito un furto PC a scuola: portatili e notebook in dotazione ad alcune classi sono spariti.
Non ci sono segni evidenti di effrazione o di scasso ai serramenti delle porte e delle finestre. Abbiamo provveduto ad effettuare regolare denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e all’Assicurazione, ma la Compagnia di Assicurazione con cui abbiamo stipulato una polizza per i danni ai beni ci dice che il danno non è in copertura, è corretto?

In tutti i casi di danno previsto dalle coperture assicurative, il risarcimento è legato alle condizioni contrattuali. Le condizioni di contratto non riguardano solo l’aspetto economico ma disciplinano i rapporti dell’impresa assicuratrice li proprio contraente, in modo uniforme.
Un paragrafo è dedicato alle Definizioni (o Glossario). Le definizioni sono una raccolta dei termini, con la relativa spiegazione, utilizzati per indicare l’applicazione in uno specifico argomento.

Che cosa s’intende per furto?

Di norma, le polizze assicurative Property, sottoscritte dagli Istituti Scolastici, prevedono diverse tipologie di eventi classificabili come “furto”. E’ considerato furto con:

  • Rottura o scasso: quello commesso mediante forzatura o rottura delle serrature, degli infissi o dei mezzi di chiusura dei locali;
  • Sfondamento: quello commesso provocando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali;
  • Scalata: quello commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria utilizzando una particolare agilità personale e superando gli ostacoli con mezzi artificiosi;
  • Introduzione clandestina: quello commesso da chi, dopo essersi introdotto clandestinamente nei locali, senza destare sospetti, sia riuscito a farsi chiudere nei locali stessi e ne abbia asportato i beni;
  • Uso fraudolento di chiavi: quello commesso utilizzando chiavi false;
  • Destrezza: quello commesso con un’abilità tale da eludere l’attenzione del derubato;
  • Strappo o scippo: quello commesso strappando la cosa di dosso alla persona che la possiede.

Modalità del furto

La garanzia Furto, di norma, rimborsa i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate derivanti da furto, a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

  • Violando i mezzi di protezione e chiusura o muri, soffitti e pavimenti mediante rottura, scasso, sfondamento;
  • Mediante scalata:
  • Introducendosi clandestinamente nell’edificio;
  • Attraverso uso fraudolento di chiavi.

Incuria o mancata custodia

Qualora, in fase di sopralluogo, l’Autorità di PS o il Perito incaricato dall’Assicurazione non evidenziassero le modalità sopra riportate, la garanzia non risarcirà il danno.
In questi casi potrebbe non trattarsi di furto ma di incuria, mancata o omessa custodia, colposa o dolosa, del bene.
Il reato, infatti, potrebbe essere commesso o agevolato dall’assicurato o dai suoi dipendenti incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
L’obbligo di custodia di un bene è individuato nell’Art. 1177 del Codice Civile.
L’obbligo di custodia impegna il depositario, non tanto nel predisporre un adeguato servizio di vigilanza, ma nel poter dimostrare d’aver organizzato tutte le attività di protezione sulla base dell’ordinaria diligenza.

L’uso fraudolento di chiavi

Qualora il furto è commesso utilizzando per l’apertura la chiave in dotazione, e quindi non appare visibile alcun segno di effrazione, la garanzia furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave, da parte del legittimo proprietario, o dal fatto che gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia.
In questi casi tuttavia dev’essere sporta denuncia preventiva relativa allo smarrimento o al furto della chiave.

In ogni caso, prima della stipula dell’assicurazione, è sempre bene prendere visione, anche con l’aiuto del broker assicurativo specializzato, delle condizioni assicurative.
E’ bene porre particolare attenzione alle esclusioni, alcune polizze assicurative infatti potrebbero limitare o escludere alcune coperture.

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Infortunio durante un viaggio di istruzione

Un docente accompagnatore è rimasto vittima di un infortunio durante un viaggio di istruzione, per responsabilità della struttura . La scuola ha effettuato regolare denuncia all’INAIL ma non alla Compagnia di Assicurazione con la quale la scuola ha stipulato polizza integrativa, in quanto il docente non risulta aver pagato il premio per il periodo in cui è avvenuto il sinistro. Ci scrive il legale dell’albergo, a cui il Docente ha chiesto il rimborso del danno, asserendo che la scuola, alla luce della Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, avrebbe dovuto assicurare obbligatoriamente il docente. Cosa dobbiamo rispondere?

La domanda è certamente interessante perché ci consente di fare alcune precisazioni.

La Responsabilità Civile verso terzi nei casi di infortunio

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi: “cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“.
Se la responsabilità dell’infortunio del Docente, è dell’albergo ospitante, sarà quest’ultimo a dover rimborsare il danno.
Non è quindi ben chiaro quindi perché il legale della struttura alberghiera, chieda chiarimenti circa l’obbligatorietà della polizza assicurativa dell’Istituto.
La Società assicuratrice, con cui la scuola ha stipulato la polizza, accertata la responsabilità dell’albergatore, potrebbe non pagare il danno. In alternativa potrebbe procedere all’indennizzo per poi rivalersi nei confronti dell’albergatore. Analogamente anche l’Istituto scolastico dovrà istituire analoga azione di rivalsa nei confronti dell’albergo, per le assenze dal lavoro del dipendente determinate da responsabilità imputabile alla struttura alberghiera.

L’autonomia scolastica

Nel merito dell’obbligatorietà della copertura assicurativa da parte dell’Istituto scolastico per tutti i partecipanti ad un viaggio di istruzione richiamata nella Circolare Ministeriale MIUR n. 291 del 14/10/1992, non riveste più carattere prescrittivo.
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche per i viaggi di istruzione. Pertanto, la previgente normativa in materia, costituisce opportuno riferimento solo per orientamenti e suggerimenti operativi.
Proprio in virtù dell’autonomia il Consiglio di Istituto scolastico è tenuto a deliberare un regolamento per i viaggi di istruzione. Il regolamento approvato diventa così fonte normativa per la singola scuola sotto il profilo organizzativo.

Il Regolamento per i viaggi di istruzione

In relazione alla definizione del regolamento è bene valutare alcuni aspetti:
La stipula di una copertura assicurativa per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione risulta una best practice più che consigliabile. La copertura assicurativa dell’INAIL infatti, si limita ai casi di morte e di invalidità permanente lasciando gli eventuali costi di tutte le spese mediche e di assistenza a carico del soggetto infortunato.
Qualora il viaggio di istruzione avvenisse sul territorio italiano, il Sistema Sanitario Nazionale, provvederà gratuitamente al primo soccorso e alle spese mediche.
Nel caso il viaggio prevedesse una meta internazionale, la situazione è più articolata.
All’interno dell’UE, in virtù della tessera sanitaria europea (TEAM), l’infortunato o il malato gode delle stesse condizioni, e agli stessi costi previsti nel paese d’origine.
Tuttavia, anche all’interno dell’UE, non in tutti i Paesi l’assistenza è sempre completamente gratuita. In caso di infortunio, i costi diretti (ambulanza, Pronto Soccorso, rientro sanitario, ecc.), potrebbero essere richiesti direttamente all’infortunato.
Nei Paesi extra UE, la situazione è ancora più disarticolata. Ci sono paesi con i quali sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi valgono gli stessi principi che regolano i rapporti coi i Paesi comunitari. Con la stragrande maggioranza dei Paesi tuttavia, non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria. Per questi casi è assolutamente consigliabile un’assicurazione sanitaria privata. Da ultimo esistono Paesi in cui l’accesso è interdetto, in assenza di coperture assicurative private.

Le polizze assicurative scolastiche

Le più diffuse assicurazioni scolastiche prevedono la copertura assicurativa, nel ramo Assistenza, per tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (docenti, studenti e accompagnatori). Tuttavia limitano la copertura assicurativa ai soggetti che non hanno pagato il premio. A questi ultimi, viene garantito il primo soccorso e l’eventuale rientro sanitario, ma non il pagamento delle spese mediche o il risarcimento dell’invalidità permanente o temporanea residuata.
Inoltre, nel caso il soggetto cui è stato erogato il servizio, risultasse non assicurato, è nel diritto della Compagnia richiedere la restituzione delle spese.

Le polizze assicurative dell’Agenzia di viaggio o del Tour Operator

Solitamente, il soggetto organizzatore del viaggio (Tour Operator e/o Agenzia di Viaggio) propone alla scuola, unitamente ai servizi turistici (trasferimento, alberghi, visite guidate, ecc.) anche una polizza assicurativa.
Solitamente e in modo del tutto improprio, queste polizze sono dissimulate all’interno del pacchetto turistico con la formula: “tutto compreso”.
Queste polizze, il più delle volte, hanno un costo rilevante se paragonato a quelle scolastiche e prevedono massimali estremamente ridotti, limiti e franchigie.
Infine, com’è corretto che sia, sono limitate esclusivamente alla durata del viaggio.

Se vuoi avere maggiori dettagli, informazioni o consulenza in relazione alle polizze assicurative per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Viaggi di istruzione fai da te…

Il nostro Istituto, per l’organizzazione dei viaggi di Istruzione, con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie, acquista i biglietti aerei, l’albergo ed eventuali servizi accessori, direttamente, senza passare dall’Agenzia di Viaggio. Nel caso si verificasse un annullamento del volo per colpa della Compagnia Aerea o di over booking dell’albergo la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Il Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n. 62 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del “turismo organizzato,” attribuendo maggiori responsabilità agli organizzatori e agli intermediari che si occupano della gestione e della vendita di pacchetti turistici. Questo decreto recepisce la Direttiva UE 2015/2302, offrendo una tutela rafforzata per i viaggiatori. Di seguito, analizzeremo i principali aspetti di questa normativa e le responsabilità che essa implica, soprattutto per quegli enti, come le scuole, che talvolta assumono il ruolo di organizzatore.

Definizione di Pacchetto Turistico

Ai sensi della nuova normativa, un “pacchetto turistico” comprende almeno due diversi servizi turistici combinati per lo stesso viaggio o vacanza, come voli e alloggi o servizi turistici non accessori (per esempio visite guidate). Un pacchetto turistico può essere acquistato da un unico venditore (ad esempio un’agenzia) o tramite acquisti separati, ma con un contratto comune o a un prezzo forfettario. Può essere venduto sotto il termine “pacchetto” o equivalente, e il suo acquisto può avvenire anche tramite piattaforme online.

L’Organizzatore e l’Intermediario: Distinzione e Ruoli

Il Decreto distingue chiaramente tra organizzatore e intermediario del pacchetto turistico.

  • Organizzatore: È il soggetto responsabile di mettere a disposizione i vari servizi inclusi nel pacchetto (come voli, alloggi, o altri servizi non accessori). Può essere una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, e si impegna a garantire la piena esecuzione del viaggio, inclusi eventuali servizi aggiuntivi.
  • Intermediario: È chi vende o procura un pacchetto turistico a terzi, senza necessariamente svolgere attività professionale o avere scopo di lucro. L’intermediario non è responsabile per l’esecuzione diretta dei servizi, ma è comunque soggetto a obblighi informativi e di correttezza nei confronti del cliente.

L’Istituto Scolastico come Organizzatore del Viaggio

Quando una scuola organizza viaggi che includono più servizi (ad esempio voli e alloggio), diventa di fatto l’organizzatore del pacchetto turistico. Di conseguenza, è tenuta a rispettare le stesse norme di responsabilità e a fornire specifiche tutele ai partecipanti. Tra gli obblighi principali, la scuola deve:

  • Fornire una copia del contratto di viaggio agli studenti o alle loro famiglie;
  • Informare preventivamente sulle condizioni del viaggio e sugli eventuali rischi;
  • Fornire assistenza e soluzioni alternative in caso di difficoltà o imprevisti, inclusa la garanzia del rientro.

La Responsabilità Diretta dell’Organizzatore

Il Decreto Legislativo n. 62 del 2018 introduce una responsabilità estesa dell’organizzatore in merito a tutti gli aspetti del pacchetto turistico. Secondo l’art. 42, l’organizzatore è tenuto a garantire la prosecuzione o il rientro del viaggiatore in caso di cancellazione o interruzione del viaggio. Questo obbligo include:

  1. Trasporto di ritorno: In caso di risoluzione del contratto, se il viaggio comprende il trasporto, l’organizzatore deve provvedere al rientro del viaggiatore con mezzi equivalenti senza ritardi ingiustificati e senza costi aggiuntivi.
  2. Sistemazione alternativa: Se il rientro non è immediatamente possibile, l’organizzatore deve sostenere i costi dell’alloggio, fino a un massimo di tre notti o per un periodo maggiore, se previsto dalla normativa UE sui diritti dei passeggeri.
  3. Limitazioni di responsabilità: L’organizzatore non può invocare cause di forza maggiore (circostanze inevitabili e straordinarie) per limitare la propria responsabilità, salvo che anche il fornitore del trasporto possa far valere tali circostanze secondo le norme dell’UE.

Tutele Assicurative per l’Organizzatore

Il ruolo di organizzatore comporta significativi rischi finanziari. In caso di imprevisti che precludano il viaggio o ne richiedano la riprogrammazione, l’organizzatore può essere chiamato a sostenere costi significativi. Per questo motivo, una scuola che assuma questo ruolo deve dotarsi di polizze di Responsabilità Civile professionale adeguate a coprire i rischi specifici. Le polizze di Responsabilità Civile normalmente stipulate dagli istituti per i viaggi di istruzione coprono solo l’annullamento del viaggio per infortunio o malattia, ma non includono il rimborso dei costi di “riprotezione” o rientro in caso di problemi legati all’esecuzione del pacchetto turistico.

Obblighi Informativi e Documentazione

In qualità di organizzatore, l’Istituto Scolastico ha il dovere di fornire un’informativa completa e dettagliata ai partecipanti e alle loro famiglie. Questa documentazione deve includere:

  • Dettagli sui servizi inclusi: informazioni precise su voli, alloggi e servizi accessori.
  • Condizioni di pagamento e rimborso: procedure in caso di cancellazione, interruzione o modifica del viaggio.
  • Responsabilità in caso di imprevisti: specifiche relative a coperture assicurative, assistenza e soluzioni alternative in caso di emergenze o difficoltà durante il viaggio.

In conclusione, la legge impone una nuova struttura di responsabilità per chi gestisce pacchetti turistici, rafforzando le garanzie per i viaggiatori. Per le scuole, è fondamentale comprendere questi obblighi e tutelarsi adeguatamente, soprattutto in caso di organizzazione autonoma di viaggi con più servizi. La normativa offre una maggiore tutela ai viaggiatori, ma richiede agli organizzatori una gestione attenta e trasparente, nonché una copertura assicurativa adeguata, per evitare che i costi dei rischi si riversino sull’istituto.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente

Il nostro Istituto ha ricevuto una richiesta di risarcimento all’AST per sinistro occorso a uno studente durante l’ora di educazione fisica. La richiesta riguarda le somme erogate dal SSN. L’assicurazione integrativa scolastica copre quest’eventualità?

L’art. 2043 del Codice Civile italiano stabilisce un principio fondamentale della responsabilità civile: chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, è tenuto a risarcire il danno. Questo principio trova applicazione anche nel contesto della Pubblica Amministrazione, che può avvalersi dell’azione di rivalsa per recuperare i costi sostenuti a seguito di danni causati da terzi. Un esempio pratico di questa azione si osserva nell’ambito delle Aziende Socio Sanitarie (AST/ASL), che possono richiedere risarcimenti relativi alle prestazioni sanitarie erogate a seguito di incidenti o infortuni in ambiente scolastico.

La Rivalsa dell’Azienda Socio-Sanitaria

Quando un sinistro coinvolge uno studente, l’ASS ha il diritto di chiedere un risarcimento, ma solo se il danno è riconducibile a fatti illeciti commessi da terzi. In tal caso, l’onere del risarcimento spetta alla persona responsabile dell’evento dannoso o alla compagnia assicurativa che copre il responsabile. Questo meccanismo permette all’ASS di recuperare gli emolumenti versati per le prestazioni sanitarie che ha fornito, liberando così l’ente pubblico dall’onere finanziario di un danno causato da altri.

La Responsabilità della Scuola

È essenziale che l’Istituto Scolastico valuti con accuratezza la dinamica dell’infortunio prima di riconoscere una propria responsabilità o procedere al pagamento verso l’ASS. La scuola deve verificare se l’incidente possa essere attribuito a una propria condotta colposa, come ad esempio:

  • Inadeguatezza della struttura scolastica: se l’ambiente non rispetta le normative di sicurezza o presenta difetti strutturali che aumentano il rischio di incidenti.
  • Mancata vigilanza: il personale scolastico ha l’obbligo di sorvegliare gli studenti durante le attività e può essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza.
  • Ordine di eseguire attività pericolose: assegnare agli studenti attività potenzialmente rischiose senza le dovute precauzioni può costituire colpa dell’istituto.
  • Utilizzo di attrezzature inappropriate: dare in uso strumenti o materiali non idonei o pericolosi aumenta il rischio di danni e può implicare una responsabilità diretta.
  • Sottovalutazione dei rischi: ogni attività dovrebbe essere valutata in termini di potenziale pericolo e, se necessario, prevenuta.

L’Istituto non sarà responsabile solo se l’evento si è verificato per caso fortuito, ovvero in modo del tutto imprevedibile e improvviso, nonostante il rispetto di tutte le norme di diligenza.

Il Concetto di Fatto Illecito

Un fatto illecito si configura quando un comportamento doloso o colposo provoca un danno ingiusto. Nell’ambito scolastico, tuttavia, non è sufficiente che uno studente si faccia male durante un’attività per configurare un illecito. La scuola deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli studenti. In caso contrario, si può supporre una responsabilità della scuola e, di conseguenza, un obbligo risarcitorio.

La Procedura di Accertamento dei Fatti

In caso di infortunio scolastico, l’Istituto deve:

  1. Accertare i fatti: ricostruire la dinamica dell’incidente per capire se l’evento era prevedibile o inevitabile;
  2. Verificare la vigilanza: appurare se un docente era presente e ha esercitato la dovuta vigilanza sull’attività svolta dagli studenti;
  3. Documentare la non imputabilità: raccogliere tutta la documentazione necessaria per dimostrare che l’evento lesivo non è riconducibile a un comportamento doloso o colposo della scuola o del personale.

Se l’Istituto dimostra che l’incidente non è stato causato da una propria negligenza, può trasferire la responsabilità sul soggetto direttamente responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione, nel caso quest’ultimo fosse coperto da una polizza di Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa delle scuola per la Responsabilità Civile, contattaci qui.