abint Nessun commento

Al via l’Assicurazione Sanitaria Integrativa nella scuola: il welfare per il personale scolastico

Come preannunciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul proprio sito istituzionale, nello scorso febbraio, dal 2026 sarà introdotta l’Assicurazione Sanitaria Integrativa per tutto il personale scolastico. Lo prevede l’ultimo Contratto integrativo, firmato il 29 dicembre 2025. La misura tende a equiparare il settore scolastico pubblico ai più avanzati sistemi di welfare aziendale del privato.

Cos’è l’Assicurazione Integrativa e chi coinvolge

L’assicurazione sanitaria integrativa non è una cosa completamente nuova nella Pubblica Amministrazione. Forme analoghe sono già operanti per il personale civile, militare, di difesa e di polizia e per alcuni dipendenti di enti locali.
L’assicurazione sanitaria integrativa è una forma di protezione che garantisce il rimborso o la copertura diretta di spese mediche, visite specialistiche e interventi. L’assicurazione, non sostituisce la sanità pubblica, ma si affianca a essa per offrire percorsi più rapidi.
Nella scuola la platea dei beneficiari, definita nell’ultimo CCNI, sottoscritto lo scorso 29 dicembre, comprenderà:

  • Docenti e personale ATA di ruolo;
  • Supplenti annuali fino alla data del 31 agosto;
  • Supplenti fino al 30 giugno, data di termine delle attività didattiche.

Costi, risorse e massimali

Uno degli aspetti più innovativi riguarda il finanziamento dell’iniziativa. Il dipendente scolastico non dovrà pagare alcuna somma. Il costo della polizza è interamente coperto dallo Stato, la copertura infatti avverrà tramite lo stanziamento di fondi specifici dedicati al welfare contrattuale.
Il Ministero ha pensato questa scelta per aumentare il benessere del personale, senza intaccare lo stipendio netto in busta paga.
Le risorse ammontano a circa 80 milioni di euro per il quadriennio 2026–2029. Ogni lavoratore potrà usufruire di prestazioni il cui valore di mercato è di circa 3.000 euro all’anno, rappresentando un “aumento indiretto” del benessere economico della categoria.

L’accesso al servizio

Al lavoratore non sarà chiesta nessuna approvazione specifica: l’adesione alla copertura sanitaria avverrà in modo automatico. L’attivazione della copertura avverrà tramite una piattaforma dedicata. Il personale interessato dovrà effettuare l’accesso, probabilmente tramite SPID/CIE, visualizzare il proprio piano sanitario e prenotare le prestazioni presso le cliniche convenzionate.

Cosa prevede l’Assicurazione Sanitaria Integrativa?

Il Ministero ha disegnato le coperture per rispondere alle esigenze reali di una categoria professionale, come quella scolastica, sottoposta a forte stress. Tra le prestazioni principali dovrebbero rientrare:

  • Prevenzione: Check-up completi gratuiti, come l’igiene orale periodica;
  • Diagnostica rapida: Risonanze, TAC e analisi cliniche riducendo i tempi d’attesa;
  • Grandi interventi: Copertura totale per gli interventi chirurgici e le degenze;
  • Maternità e famiglia: Sussidi specifici per le spese legate alla nascita dei figli come, ad esempio, i parti cesarei.

Le criticità evidenziate

Il provvedimento ha diviso il fronte sindacale. Se da un lato molte sigle considerano questo accordo una conquista, riconoscendo benefici concreti per i lavoratori. Dall’altro, alcune organizzazioni criticano l’uso di fondi pubblici per sostenere il settore medico privato. Queste organizzazioni chiedevano invece che il Ministero destinasse le risorse all’aumento della retribuzione tabellare. Oppure investimenti nel potenziamento diretto della sanità pubblica.
Tutte le sigle sindacali hanno comunque espresso una forte preoccupazione in relazione ai ritardi procedurali ancora in atto. Nonostante il provvedimento sia previsto dalla normativa vigente, la decorrenza della copertura assicurativa non scatterà dal 1° gennaio 2026, ma solo dopo l’aggiudicazione della gara. Al momento, però, si attende ancora la pubblicazione del bando europeo necessario all’attivazione del servizio. Su quest’aspetto il Ministero ha previsto un’estensione del provvedimento, oltre il 2029, per i mesi di ritardo nell’attuazione operativa.

Assicurazione sanitaria e polizza integrativa

È opportuno dissipare alcuni i dubbi che stanno circolando tra i docenti e il pesonale.
Non bisogna confondere l’Assicurazione Sanitaria con la tradizionale Polizza Scolastica Integrativa, poiché i provvedimenti rispondono a finalità differenti.
La Polizza Integrativa Scolastica, finanziata annualmente da genitori e personale, integra la copertura obbligatoria INAIL per gli infortuni e include la Responsabilità Civile per danni a terzi. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie e facoltativo per i dipendenti.
L’Assicurazione Sanitaria Integrativa, introdotta dal CCNI del 29 dicembre 2025, è invece una prestazione di welfare dedicata alla salute personale del dipendente. Essa rimborsa spese mediche private esterne al SSN, legate alla vita privata. A differenza della polizza scolastica integrativa, questa copertura è completamente gratuita per il personale, finanziata dallo Stato in via sperimentale per i primi quattro anni.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Il cumulo assicurativo tra risarcimento danni e indennizzo

Un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli anni, anche in relazione alle polizze assicurative scolastiche, riguarda il cumulo tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo.

Cos’è il cumulo assicurativo?

Quando un infortunio per responsabilità di terzi provoca un danno, il risarcimento del danno per la Responsabilità Civile si somma all’indennizzo per le spese sanitarie?
In altre parole, dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante dev’essere detratta l’indennità assicurativa, derivante da un’eventuale assicurazione infortuni, che il danneggiato abbia già percepito in conseguenza del fatto illecito?
Un primo indirizzo, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, riteneva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili qualora l’assicuratore non esercitasse la surrogazione.
Difatti, secondo tale orientamento, la somma di indennizzo e risarcimento non è preclusa in quanto entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali

Un più recente orientamento, sembra esprimere un diverso indirizzo.
Indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere (Corte di Cassazione 11 giugno 2014, n. 13233).
Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565.
Con particolare riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la Corte d’appello precisa tre punti:

  1. Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno, in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
  2. Il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro;
  3. L’ammissibilità del cumulo di indennizzo e risarcimento neppure può darsi nei casi […] in cui l’assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex Art. 1916 c.c.

e ciò sul rilievo che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.