cumulo
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Un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli anni, anche in relazione alle polizze assicurative scolastiche, riguarda il cumulo tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo.

Cos’è il cumulo assicurativo?

Quando un infortunio per responsabilità di terzi provoca un danno, il risarcimento del danno per la Responsabilità Civile si somma all’indennizzo per le spese sanitarie?
In altre parole, dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante dev’essere detratta l’indennità assicurativa, derivante da un’eventuale assicurazione infortuni, che il danneggiato abbia già percepito in conseguenza del fatto illecito?
Un primo indirizzo, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, riteneva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili qualora l’assicuratore non esercitasse la surrogazione.
Difatti, secondo tale orientamento, la somma di indennizzo e risarcimento non è preclusa in quanto entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali

Un più recente orientamento, sembra esprimere un diverso indirizzo.
Indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere (Corte di Cassazione 11 giugno 2014, n. 13233).
Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565.
Con particolare riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la Corte d’appello precisa tre punti:

  1. Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno, in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
  2. Il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro;
  3. L’ammissibilità del cumulo di indennizzo e risarcimento neppure può darsi nei casi […] in cui l’assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex Art. 1916 c.c.

e ciò sul rilievo che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.

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