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Alluvioni e catastrofi naturali

In qualità di DSGA dell’Istituto, i recenti fatti di Catania, mi hanno fatto sorgere qualche dubbio circa la copertura assicurativa della polizza scolastica in relazione ad alluvioni e catastrofi naturali.
Gli alunni e i beni sono garantiti?

Quanto accaduto recentemente a Catania, rientra, purtroppo, tra gli eventi che, ormai costantemente, colpiscono il nostro territorio alla fine dell’estate.
Nell’ottobre 2020 un evento analogo colpì il Cuneese. Nello stesso mese del 2019 la provincia di Genova e Savona, nel 2018 il Trentino e nel 2017 la città di Livorno, solo per citare le più gravi e recenti.

Gli eventi naturali

Le alluvioni sono avvenimenti naturali, tuttavia, colpisce la frequenza con le quali si verificano negli ultimi anni.
La Commissione Europea, in una recente comunicazione, invita gli stati membri a mettere in atto strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Agli eventi climatici, in Italia, dobbiamo aggiungere i terremoti, infatti, il nostro è un paese ad alto rischio sismico.
È singolare che, di fronte a questo stato di cose, le garanzie assicurative legate agli eventi naturali siano ancora poco diffuse. Ancora più singolare rimane come, spesso, i testi standard di polizza li escludano preventivamente.
Da anni si ventila la possibilità che l’assicurazione contro le calamità naturali diventi obbligatoria. Dal 2018 è anche prevista una detrazione fiscale per i premi assicurativi relativi a questo tipo di rischio, ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir.
Ad oggi non tutte le polizze coprono gli eventi catastrofali neanche nella Pubblica Amministrazione.

Le coperture assicurative scolastiche

Circa le polizze assicurative scolastiche sarebbe opportuno verificare o far verificare al Broker specializzato, se esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori scolastici che restino vittime di eventi catastrofali.
Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale estensione della copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura. Una particolare attenzione andrà tuttavia posta sui beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
In più di un’occasione abbiamo evidenziato l’opportunità della stipula di una polizza legata ai beni della scuola. Se un furto, infatti, per quanto possa essere grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato, il danneggiamento da alluvioni o catastrofi naturali spesso porta alla perdita o alla distruzione di tutti i beni di proprietà.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, associato al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.
La soluzione più semplice per proteggere l’Istituto dai danni causati da gravi eventi naturali come terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti e bombe d’acqua (flash floods), resta la polizza assicurativa.
Come abbiamo visto, tuttavia, nella quasi totalità dei casi, le polizze disponibili sul mercato escludono precauzionalmente quest’evento. Chiedere un’estensione di garanzia in questo senso è certamente una precauzione doverosa.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per alluvioni o catastrofi naturali, contattaci qui.

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Il cumulo assicurativo tra risarcimento danni e indennizzo

Un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli anni, anche in relazione alle polizze assicurative scolastiche, riguarda il cumulo tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo.

Cos’è il cumulo assicurativo?

Quando un infortunio per responsabilità di terzi provoca un danno, il risarcimento del danno per la Responsabilità Civile si somma all’indennizzo per le spese sanitarie?
In altre parole, dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante dev’essere detratta l’indennità assicurativa, derivante da un’eventuale assicurazione infortuni, che il danneggiato abbia già percepito in conseguenza del fatto illecito?
Un primo indirizzo, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, riteneva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili qualora l’assicuratore non esercitasse la surrogazione.
Difatti, secondo tale orientamento, la somma di indennizzo e risarcimento non è preclusa in quanto entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali

Un più recente orientamento, sembra esprimere un diverso indirizzo.
Indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere (Corte di Cassazione 11 giugno 2014, n. 13233).
Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565.
Con particolare riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la Corte d’appello precisa tre punti:

  1. Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno, in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
  2. Il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro;
  3. L’ammissibilità del cumulo di indennizzo e risarcimento neppure può darsi nei casi […] in cui l’assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex Art. 1916 c.c.

e ciò sul rilievo che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.

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Il pagamento della polizza assicurativa è un obbligo per le famiglie?

Il problema dei contributi volontari alle scuole, tra i quali quella dell’obbligatorietà del pagamento delle polizze assicurative integrative, si ripropone all’inizio di ogni anno scolastico.

Le indicazioni ministeriali

La questione è stata da tempo chiarita dal Ministero con le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e 7 marzo 2013, Prot. n. 593. Premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (Artt. 23 e 34 della Costituzione), il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario. L’iscrizione non può quindi essere subordinata al contributo volontario e non sono legittime le discriminazioni «sia in termini di valutazione che disciplinari» derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.
Le indicazioni, tuttavia, evidenziano altresì: «l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Ad esempio: «quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche». In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

L’interrogazione parlamentare

Analogo concetto è ribadito il 20 ottobre 2016 nell’Interrogazione n. 5-08789 posta all’ordine del giorno della VII° Commissione Cultura Camera. La risposta circa i contributi volontari ribadisce: «l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni».

Contributo volontario e obbligatorio

Il Ministero di fatto separa il contributo volontario da quello obbligatorio.
Il primo, riguardante «lo svolgimento di attività curricolari», dev’essere destinato «esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti».
I contributi obbligatori riguardano, progetti, attività o spese, deliberate dal Consiglio di istituto, prestate per conto delle famiglie. Tra questi rientrano i viaggi di istruzione e le coperture assicurative integrative.
In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse.
Al loro pagamento, come nel caso dei viaggi di istruzione, è subordinata la fruizione del servizio.

Obbligo di informazione e detrazione fiscale

Le note ministeriali affermano inoltre che le famiglie devono essere sempre precisamente informate in relazione all’obbligo o alla volontarietà del contributo. Inoltre le famiglie vanno informate circa la possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40.
Dal 30 giugno 2020, le scuole sono dotate del servizio Pago In Rete. Il servizio consente di scaricare anche le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati.

La polizza assicurativa

Le Società assicurative impegnate nel mercato scolastico, di norma, prevedono margini di gratuità per gli alunni, solitamente dal 5% fino al 15%.
Quest’azione liberale tende a venire incontro a quegli Istituti che, nonostante le indicazioni ministeriali, faticano a raccogliere il premio da tutte le famiglie degli studenti.
Prevedere un elenco nominativo solo per gli alunni paganti potrebbe infatti rivelarsi un problema nel caso di infortunio di uno studente non compreso nell’elenco.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’obbligo di pagamento della polizza assicurativa integrativa e sulle percentuali di tolleranza, contattaci qui.