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Alluvioni e catastrofi naturali

In qualità di DSGA dell’Istituto, i recenti fatti di Catania, mi hanno fatto sorgere qualche dubbio circa la copertura assicurativa della polizza scolastica in relazione ad alluvioni e catastrofi naturali.
Gli alunni e i beni sono garantiti?

Quanto accaduto recentemente a Catania, rientra, purtroppo, tra gli eventi che, ormai costantemente, colpiscono il nostro territorio alla fine dell’estate.
Nell’ottobre 2020 un evento analogo colpì il Cuneese. Nello stesso mese del 2019 la provincia di Genova e Savona, nel 2018 il Trentino e nel 2017 la città di Livorno, solo per citare le più gravi e recenti.

Gli eventi naturali

Le alluvioni sono avvenimenti naturali, tuttavia, colpisce la frequenza con le quali si verificano negli ultimi anni. La Commissione Europea, in una recente comunicazione, invita gli stati membri a mettere in atto strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Agli eventi climatici, in Italia, dobbiamo aggiungere i terremoti, infatti, il nostro è un paese ad alto rischio sismico.
È singolare che, di fronte a questo stato di cose, le garanzie assicurative legate agli eventi naturali siano ancora poco diffuse. Ancora più singolare rimane come, spesso, i testi standard di polizza li escludano preventivamente.
Da anni si ventila la possibilità che l’assicurazione contro le calamità naturali diventi obbligatoria. Dal 2018 è anche prevista una detrazione fiscale per i premi assicurativi relativi a questo tipo di rischio, ai sensi dell’Art. 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir.
Ad oggi non tutte le polizze coprono gli eventi catastrofali neanche nella Pubblica Amministrazione.

Le coperture assicurative scolastiche

Circa le polizze assicurative scolastiche sarebbe opportuno verificare, se esistano limitazioni o esclusioni per gli alunni e gli operatori scolastici che restino vittime di eventi catastrofali.
Per quanto riguarda gli immobili, l’eventuale estensione della copertura assicurativa per il rischio catastrofale è a carico dell’Ente Locale o del soggetto terzo proprietario della struttura. Una particolare attenzione andrà tuttavia posta sui beni di proprietà dell’Istituto scolastico.
In più di un’occasione abbiamo evidenziato l’opportunità della stipula di una polizza legata ai beni della scuola. Se un furto, infatti, per quanto possa essere grave, nella maggioranza dei casi, crea un danno parziale e limitato, il danneggiamento da alluvioni o catastrofi naturali spesso porta alla perdita o alla distruzione di tutti i beni di proprietà.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, associato al danno economico diretto, esiste il danno indiretto, legato alla perdita del servizio formativo agli studenti.
La soluzione più semplice per proteggere l’Istituto dai danni causati da gravi eventi naturali come terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti e bombe d’acqua (flash floods), resta la polizza assicurativa.
Come abbiamo visto, tuttavia, nella quasi totalità dei casi, le polizze disponibili sul mercato escludono precauzionalmente quest’evento. Chiedere un’estensione di garanzia in questo senso è certamente una precauzione doverosa.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per alluvioni o catastrofi naturali, contattaci qui.

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Il cumulo assicurativo tra risarcimento danni e indennizzo

Un aspetto particolarmente dibattuto nel corso degli anni, anche in relazione alle polizze assicurative scolastiche, riguarda il cumulo tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo.

Cos’è il cumulo assicurativo?

Quando un infortunio per responsabilità di terzi provoca un danno, il risarcimento del danno per la Responsabilità Civile si somma all’indennizzo per le spese sanitarie?
In altre parole, dall’ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante dev’essere detratta l’indennità assicurativa, derivante da un’eventuale assicurazione infortuni, che il danneggiato abbia già percepito in conseguenza del fatto illecito?
Un primo indirizzo, tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, riteneva che indennità assicurativa e risarcimento del danno fossero cumulabili qualora l’assicuratore non esercitasse la surrogazione.
Difatti, secondo tale orientamento, la somma di indennizzo e risarcimento non è preclusa in quanto entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

I nuovi orientamenti giurisprudenziali

Un più recente orientamento, sembra esprimere un diverso indirizzo.
Indennità assicurativa e risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere (Corte di Cassazione 11 giugno 2014, n. 13233).
Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565.
Con particolare riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, la Corte d’appello precisa tre punti:

  1. Nella liquidazione del danno da illecito aquiliano la somma eventualmente già versata alla vittima dall’assicuratore deve essere detratta dall’ammontare complessivo del danno, in quanto, se fosse consentito al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento, questi realizzerebbe un ingiusto arricchimento;
  2. Il pagamento del premio assicurativo non può bastare per trasformare il sinistro in una occasione di lucro;
  3. L’ammissibilità del cumulo di indennizzo e risarcimento neppure può darsi nei casi […] in cui l’assicuratore del danneggiato non abbia manifestato la volontà di surrogarsi a quest’ultimo nei confronti del responsabile, ex Art. 1916 c.c.

e ciò sul rilievo che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno, essendo del tutto irrilevante che sia stato esercitato o meno tale diritto, giacché non può mai essere risarcito un danno non più esistente per essere stato indennizzato, almeno fino all’ammontare dell’indennizzo assicurativo.