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Collaboratrice scolastica muore dopo infortunio a scuola

Una collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni da un infortunio che l’ha vista vittima all’interno della scuola in cui lavorava. Lo riporta un articolo di cronaca del “il Secolo XIX”.

Il fatto

L’episodio è accaduto ad Alassio in Provincia di Savona, ma le dinamiche non sono ancora del tutto chiare.
Dalle prime ricostruzioni sembra che la collaboratrice fosse impegnata nei lavori di pulizia in uno dei bagni della scuola media, posti al piano terra dell’edificio. Nell’aprire una finestra ad anta basculante, l’infisso si sarebbe staccato dalle cerniere laterali, precipitando su un piede della donna. La malcapitata, anche a causa del dolore, avrebbe perso l’equilibro e cadendo in avanti avrebbe sbattuto il petto e la testa.
Ricoverata in ospedale le è stata diagnosticata la frattura di una costola e varie contusioni con una prognosi di 20 giorni. Tre giorni dopo, la collaboratrice scolastica è stata trova morta, nel letto di casa, dal marito.
Tra le ipotesi c’è quella che l’infortunio possa aver provocato una emorragia.

Le responsabilità

Alla luce delle informazioni in questo momento disponibili è azzardato anche solo ipotizzare delle responsabilità. Bisognerà, quindi, attendere i risultati dell’esame autoptico ordinato dalla Procura. Solo dopo sarà possibile capire con precisione se esista un nesso tra l’infortunio e la morte.
Alcuni aspetti destano comunque qualche preoccupazione. L’edificio in cui è accaduto il sinistro, recentemente era stato oggetto di ristrutturazione da parte dell’Amministrazione locale. Subito dopo l’incidente, il Sindaco si è recato sul luogo. Con lui erano presenti il responsabile dei lavori pubblici e quello dell’Ufficio scolastico con il Comandante della polizia locale. Insieme hanno effettuato un sopralluogo nel tentativo di ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi c’è, quindi, quella di un intervento mal eseguito, ma lo sgancio dalle guide di sicurezza non può escludere un atto doloso deliberato.
Al momento non si può nemmeno escludere che il decesso sia legato a una possibile valutazione errata delle reali condizioni dell’infortunata durante il ricovero.

Il profilo assicurativo

Qualora venisse provato un collegamento diretto tra l’infortunio e la successiva morte della lavoratrice, le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
In caso di decesso causato da un infortunio sul lavoro, anche se la morte non è immediata, l’INAIL riconoscerà una rendita ai superstiti versata mensilmente.
Tra i risarcimenti è previsto anche un contributo una tantum per le spese funerarie.
I familiari, inoltre, se viene accertata una colpa, potranno chiedere, attraverso un’azione legale, un ulteriore risarcimento civile al datore di lavoro o ai terzi responsabili.
Qualora, infatti, la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno, salvo rivalersi sull’impresa che ha realizzato l’opera.
Un ultimo aspetto ipotizzabile è quello legato alla negligenza o ai disservizi nel sistema sanitario.
Potrebbero rientrare tra la negligenza medica le diagnosi errate, cure inappropriate, o la cattiva organizzazione dei servizi sanitari.
È, però, fondamentale, distinguere la malpractice dagli esiti clinici negativi inevitabili. Qualora non fosse rilevabile una condotta colposa, non sussiste il diritto al risarcimento.
Nel caso in cui la dipendente avesse aderito alla polizza integrativa stipulata dalla scuola e la morte fosse riconducibile all’infortunio sul lavoro, sarebbe garantito anche il risarcimento dell’Assicurazione integrativa.

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Cade sul marciapiede ma il Comune non paga: per il Tribunale è anche colpa del docente

Chiunque chiede un risarcimento deve provare la connessione diretta tra l’evento e il danno subito. È quanto ribadisce il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7592/2025 dello scorso 9 ottobre, nel merito di un infortunio che vede coinvolta una docente.

Il fatto

L’evento è accaduto a Milano nel marzo 2022, quando una docente, diretta a una riunione nell’Istituto scolastico, è caduta sul marciapiede vicino all’ingresso della scuola.
La docente ha subito, tra l’altro, la frattura dell’omero, lesione poi ridotta con un’operazione chirurgica, dopo il ricovero in ospedale.
A detta dell’insegnante, la caduta sarebbe stata causata da buche, sconnessioni e dislivelli, presenti sul marciapiede, il tutto aggravato dalla pioggia.
La docente ha ritenuto responsabile il Comune, in quanto proprietario della strada, chiedendo, quindi, il risarcimento dei danni subiti. L’Amministrazione comunale s’è opposta, negando il nesso causale e sostenendo una possibile negligenza della danneggiata.
In fase iniziale il giudice ha anche tentato una conciliazione, senza tuttavia successo, s’è quindi giunti alla discussione finale e alla lettura del dispositivo.

La sentenza

Secondo i giudici, le testimonianze presentate non hanno chiarito la precisa dinamica dei fatti e le fotografie prodotte non hanno dimostrato una reale pericolosità del luogo. Le irregolarità del marciapiede erano visibili e note da tempo, quindi non costituivano un’insidia. La docente, inoltre, conoscendo bene la zona, avrebbe potuto evitare l’incidente se avesse posto una maggiore attenzione.
Il giudice ha ritenuto, quindi, che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale. Neanche la successiva sistemazione del marciapiede è stata considerata segno di colpevolezza dell’amministrazione, rientrando nella normale ordinaria manutenzione.
La decisione riafferma un principio consolidato, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, il danneggiato deve provare il legame diretto tra l’evento e il danno. Senza tale prova, la responsabilità non può essere riconosciuta. Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo che la caduta fosse causata da disattenzione e non da un pericolo occulto.
La docente è stata, quindi, giudicata parzialmente responsabile del sinistro e condannata a pagare metà delle spese processuali, pari a 7.000 euro.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni in itinere sono tutelati dall’INAIL. L’INAIL, tuttavia, risarcisce esclusivamente il ramo Infortunio o malattia e, all’interno di questi, solo i casi di Morte o Invalidità Permanente ≥ 6° punto percentuale.
Le migliori formule assicurative integrative operanti in ambito scolastico ampliano la gamma di tutele.
Qualora la docente avesse quindi sottoscritto la polizza integrativa stipulata dalla scuola, l’Assicuratore provvederà a indennizzare l’Invalidità Permanente, indipendentemente dalla percentuale accertata. A quest’aspetto, si aggiungerebbe il risarcimento per tutte le prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e diaria da ricovero.
Alcune formule assicurative particolarmente performanti integrano la Tutela Legale.
La Tutela Legale nelle assicurazioni è una garanzia che copre il pagamento delle spese per avvocati e periti in caso di controversie civili o penali.
In questo modo l’assicurato potrà di difendere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale senza sostenere direttamente i costi elevati del procedimento.

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Fuga di ammoniaca in un liceo: cinquanta persone intossicate

Allarme in un liceo statale di Pescara. Una sostanza sconosciuta si è sprigionata all’interno dell’edificio, facendo scattare il protocollo per le maxi emergenze. Lo riporta un articolo sul sito di “RAI News”.

Il fatto

L’allarme è scattato la mattina del 16 ottobre all’Istituto “Marconi” di Pescara, dopo che un forte odore si è sparso nei locali del liceo. Alcune persone hanno iniziato ad accusare malori dopo aver inalato la sostanza che s’è sprigionata nella struttura.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia.
L’Istituto è stato evacuato immediatamente per consentire i controlli e permettere al personale sanitario di prestare assistenza. Una cinquantina di persone avrebbero accusato difficoltà respiratorie, problemi e irritazioni alle vie aeree. La Asl di Pescara ha allestito, fuori dall’Istituto, un Posto medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri, venti soccorritori e cinque ambulanze. Contestualmente le autorità hanno attivato il protocollo per le maxi emergenze. I sanitari hanno ricoverato in ospedale una docente e quattro alunni in codice verde, che risultano comunque fuori pericolo. Gli altri intossicati, tra cui anche alcuni vigili del fuoco, hanno ricevuto le cure sul posto.
Secondo le prime ricostruzioni, nella struttura si sarebbe sprigionata un’emissione anomala di ammoniaca. La sostanza potrebbe essersi diffusa da un laboratorio dell’Istituto, oppure dall’impianto di climatizzazione. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione l’origine e la dinamica dell’incidente.

Le responsabilità

In questa fase è impossibile stabilire le eventuali responsabilità, possiamo, tuttavia, fare delle ipotesi.
Se la ragione della fuga della sostanza fosse un guasto all’impianto di climatizzazione, la responsabilità ricade sull’Ente proprietario dell’immobile e degli impianti, in esso contenuti. In questo caso, l’Ente proprietario dovrà appurare se la causa è dovuta ad un guasto accidentale, oppure alla mancata o carente manutenzione dell’impianto. Qualora la causa fosse la manutenzione il responsabile potrebbe essere il soggetto incaricato.
Se, invece, la sostanza irritante si fosse propagata da un laboratorio, la responsabilità ricadrebbe direttamente sull’Istituto. Anche in questo caso sarà necessario appurare con precisione la dinamica e stabilire se l’evento sia dipeso da incuria o da un fatto accidentale.
Un ultimo aspetto, che al momento non si può escludere, riguarda la possibilità che qualcuno abbia agito deliberatamente, compiendo quindi un atto doloso.
In quest’ultimo caso la responsabilità ricade esclusivamente sull’autore del gesto e potrebbe coinvolgere anche l’aspetto penale.

Il profilo assicurativo

Anche le assicurazioni saranno coinvolte in relazione alla responsabilità desunta.
Nel caso la responsabilità ricadesse sull’Ente proprietario, sarà l’Assicuratore di quest’ultimo ad indennizzare l’eventuale danno o, nel caso, potrebbe rivalersi sul manutentore.
Qualora, invece, responsabile del danno fosse l’Istituto scolastico, la polizza integrativa scolastica, nel ramo di Responsabilità Civile, risarcirebbe tutti i soggetti danneggiati.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico salvo, in caso di comportamento intenzionale, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.

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Alunno disabile precipita dal terrazzo della scuola: scatta l’inchiesta sulle responsabilità

Un alunno disabile di 7 anni, è precipitato dal terrazzo della scuola elementare che frequenta, nel quartiere Voltri, di Genova. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

L’alunno, affetto da alcune disabilità, era ospite del polo di Risorse Educative Speciali (RES), una struttura dedicata agli alunni con particolari bisogni pedagogici. È proprio dalla terrazzino, situato al secondo piano dell’edificio che l’alunno è caduto.
Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile di Genova, l’alunno è rimasto da solo per almeno 20 minuti e l’accesso al terrazzino avrebbe dovuto essere interdetto. Gli inquirenti hanno anche accertato che, prima di arrivare sul cornicione da cui è caduto, il bimbo ha salito una scala senza corrimano. Dopo l’ultimo gradino si è trovato davanti una portafinestra che potrebbe aver aperto lui stesso o aver trovato socchiusa. Una volta sul terrazzo ha scavalcato il parapetto ed è precipitato.
Immediatamente ricoverato in elisoccorso all’ospedale “Gaslini” di Genova, l’alunno versa tutt’ora in coma. I sanitari definiscono le sue condizioni stabili, ma gravissime.
Nei giorni successivi l’evento, il Pubblico Ministero incaricato ha ispezionato le aule, le scale e il terrazzo da cui l’alunno è caduto. Le indagini puntano a chiarire come l’alunno possa essere sfuggito al controllo di insegnanti e operatori socio-assistenziali. Nella sezione sono presenti tredici alunni con esigenze speciali, ognuno seguito da un proprio insegnante. Secondo la ricostruzione, l’insegnante dell’alunno era assente per malattia. Per questo motivo, il bambino sarebbe stato affidato a un altro docente e a un operatore.
Al momento non è stata ancora ricostruita la filiera di responsabilità e il fascicolo aperto in Procura risulta a carico d’ignoti.
Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto un’ispezione attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale tesa a verificare il rispetto delle procedure e della sicurezza.

Le possibili responsabilità

L’episodio, così come descritto, aprirebbe un complesso intreccio di responsabilità.
Sul piano penale, potrebbe ipotizzarsi una carenza di vigilanza da parte del personale scolastico. Le ipotesi di reato, in questo caso potrebbero essere: abbandono di minore (Art. 591 del C.P.) o lesioni colpose (Art. 590 del C.P.).
In parallelo è possibile ipotizzare anche una responsabilità del personale scolastico per colpa professionale qualora avessero omesso controlli o segnalazioni su pericoli noti.
Da ultimo è pensabile la responsabilità del Dirigente scolastico, responsabile della sicurezza dell’edificio e dell’organizzazione del personale.
Alla responsabilità penale si affianca anche quella civile.
Il Ministero dell’Istruzione potrebbe dover risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’infortunio ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. La responsabilità, in questa circostanza, si fonda sulla colpa dei dipendenti (insegnanti o operatori) nell’esercizio delle loro funzioni. Un ulteriore profilo di responsabilità è costituito dalle carenze strutturali o difetti di sicurezza degli ambienti scolastici (responsabilità da custodia ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile).
Il Ministero risarcirà quindi i danni, ma se fosse provato il dolo o la colpa grave, potrà rivalersi contro il personale responsabile.
Se venisse accertato un danno erariale, come una spesa pubblica per risarcimenti dovuti a negligenze, può intervenire anche la Corte dei Conti. I giudici potrebbero rilevare la responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente scolastico, del responsabile della sicurezza o del personale tecnico.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini in corso diventa prematuro formulare qualsiasi ipotesi di risarcimento assicurativo. In linea assolutamente generale tuttavia è possibile affermare che l’assicurazione integrativa prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dall’alunno. L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
In nessuna circostanza l’Assicuratore copre la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. In caso di condanna penale inoltre l’Assicuratore ha il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

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Scuole occupate: quali possibili responsabilità in caso di danno?

Dall’ondata di indignazione per quanto sta accadendo in Palestina, non potevano restare immuni le scuole. Dopo gli atenei universitari, da nord a sud si moltiplicano le occupazioni delle scuole superiori. Sono ormai decine gli Istituti che hanno interrotto le lezioni al grido di “fermiamo tutto”, trasformando le aule in spazi di discussione e confronto. Ne parla un articolo del sito “Studenti” del gruppo Mondadori.
Le domande che molti Dirigenti scolastici si pongono in questi giorni sono: in caso di infortunio o danneggiamento alle strutture esiste una responsabilità della scuola? Le polizze assicurative stipulate dagli Istituti garantiscono il risarcimento in caso di danno?

Occupazione scolastica: cosa dice la legge e quali sono le possibili responsabilità

Quando si parla di occupazione di una scuola, il dubbio principale riguarda la sua legalità.
L’Art. 633 del Codice Penale parla di invasione arbitraria di: «terreni o edifici altrui, pubblici o privati».
La Cassazione, tuttavia, nel 2000, ha chiarito che gli studenti non possono essere individuati come “invasori esterni”. Essi, infatti, hanno un diritto di accesso e permanenza nella scuola.
Per questo motivo, l’occupazione non è automaticamente considerata un reato di invasione.
Quest’aspetto, tuttavia, non elimina completamente ogni conseguenza giuridica. La giurisprudenza successiva, infatti, s’è espressa in modo più restrittivo, poiché potrebbero configurarsi altri reati legati all’occupazione.
Inoltre, potrebbe rilevare il reato di interruzione di pubblico servizio previsto dall’art. 340 del Codice Penale. Questa si verifica quando l’occupazione impedisce le lezioni o l’accesso a studenti e docenti.
L’orientamento recente tende a essere più rigido. Secondo tale visione, anche un blocco parziale potrebbe costituire reato.
Altri reati che possono configurarsi sono: la violenza privata, prevista dall’art. 610  del Codice Penale, nel caso in cui l’accesso venga impedito mediante l’uso della forza o di minacce; il danneggiamento di beni pubblici, ai sensi dell’art. 635, in presenza di atti vandalici; e infine il deturpamento o l’imbrattamento di cose altrui, disciplinato dall’art. 639, in riferimento a scritte o murales sugli edifici scolastici.

L’orientamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Con la Nota 485 del 5 febbraio 2024, anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha adottato una linea più rigida. I Dirigenti scolastici devono ora segnalare alle autorità ogni reato commesso durante un’occupazione scolastica. Alla fine dello stesso anno, il Ministro Giuseppe Valditara, in una comunicazione ufficiale, ha, inoltre, rafforzato il principio della responsabilità civile per i danni materiali provocati. Tale responsabilità può gravare sugli studenti maggiorenni o sui genitori degli studenti minorenni. In alcuni casi, le misure punitive possono essere convertite in attività riparative o lavori di pubblica utilità. In questo modo, la sanzione assume anche un valore educativo e formativo.

Le assenze

Un tema che riveste un’importanza fondamentale è quello legato alle assenze. La normativa nazionale stabilisce che queste non possano superare un quarto del monte ore annuale, pena la non validità dell’anno scolastico dello studente.
Vero è che non esiste una norma specifica in relazione alle assenze dovute a occupazioni scolastiche, ma il recente orientamento ministeriale le considera ingiustificate.
In passato, alcuni Consigli d’Istituto riconoscevano l’occupazione o l’autogestione come esperienze formative, ma oggi tale pratica è rara. Se il limite annuale di assenze viene superato, anche a causa di eventuali occupazioni, lo studente rischia la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. In questo senso non è data neanche la possibilità di recupero tramite modifiche al calendario scolastico.

L’Autogestione

L’autogestione, a differenza dell’occupazione, rappresenta una forma di protesta più strutturata e partecipata. Di norma dovrebbe essere decisa tramite voto democratico, in assemblea studentesca.
Il programma dell’autogestione, comprensivo di obiettivi e motivazioni, dovrebbe essere comunicato e discusso con il Dirigente scolastico per ottenere collaborazione e riconoscimento ufficiale.
Sebbene le conseguenze siano differenti rispetto a quelle di un’occupazione, un’autogestione non concordata e non comunicata potrebbe comunque provocare problemi disciplinari o gestionali.
Va ricordato che nell’autogestione è fondamentale assicurare spazi studio per chi non partecipa e mantenere il dialogo con i docenti, garantendo sempre condizioni di sicurezza all’interno dell’istituto.

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione, la polizza integrativa tutela gli infortuni di studenti e personale. Essendo, infatti, l’attività, concordata e autorizzata, è considerata a tutti gli effetti scolastica.
Nel caso di occupazione, invece, la polizza potrebbe non avere efficacia, non trattandosi di attività scolastica ordinaria; l’Assicuratore non copre, inoltre, la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un aspetto da tenere, invece, in particolare attenzione è quello relativo al danneggiamento dell’edificio o dei materiali scolastici. In questi casi, per la scuola, diventa opportuno stipulare una polizza assicurativa a tutela dei danni di proprietà dell’Istituto. Le migliori soluzioni in questo caso coprono i danni alle attrezzature anche per gli atti vandalici, seppure, solitamente, prevedano una franchigia o uno scoperto.
L’imbrattamento dei muri, invece, è quasi sempre escluso dalle coperture assicurative, dovendo così rimanere il danno a carico dei responsabili, se individuati, o della scuola stessa.

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Infortunio a scuola: maxirisarcimento per uno studente

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2175/2025 del 2 maggio, ha condannato la scuola a un maxirisarcimento, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell’Istituto. Lo riporta un articolo della sezione scuola, del sito web: Dailybest.it

Il fatto

L’episodio è accaduto, un istituto tecnico, nell’autunno di dodici anni fa.
Lo studente era stato chiamato dal docente al tavolo tecnico per verificare un esperimento. Durante il percorso, sembra che un compagno, lo avesse spinto accidentalmente. L’alunno ha inciampando tra i banchi, giudicati “troppo vicini”, ed è caduto a terra. Nella caduta la caviglia sinistra è rimasta incastrata nel piedistallo di un banco, provocando una frattura di tibia e perone. La guarigione ha richiesto un percorso riabilitativo complesso, durato più di un anno, con sessanta giorni di inabilità totale. A questi si sono aggiunti sedici mesi di inabilità parziale al 50%.
Il Tribunale di Napoli, cui aveva fatto ricorso la famiglia, aveva respinto la richiesta di risarcimento.
Secondo i giudici di primo grado, l’incidente era frutto di un caso fortuito non direttamente ascrivibile alla scuola. Per il tribunale, l’età degli studenti, allora diciassettenni, riduceva l’obbligo di vigilanza, inoltre, la spinta del compagno era stata considerata un evento imprevedibile e inevitabile.

La sentenza della Corte d’Appello

In modo completamente diverso si sono espressi i giudici d’appello, individuando precise violazioni normative a carico dell’Istituto scolastico.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, relativo all’edilizia scolastica, sono imposte dimensioni adeguate delle aule in base al numero di studenti. Al fine di evitare situazioni di affollamento pericoloso, le aule devono presentare spazi adeguati e arredi d’ingombro ridotti. Al contrario, nel caso in questione, i banchi erano disposti in duplice fila continua, senza “corridoi” di uscita intermedi.
Determinante è risultata anche la forma anomala dei piedi dei banchi, che terminavano “a uncino”. Questa caratteristica, contraria alla normativa che prevede montanti verticali, ha provocato l’incastro del piede dello studente durante la caduta e il grave danno conseguente.
Per i giudici, la scuola non aveva adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire l’incidente. Questa trascuratezza configura la responsabilità aggravata dell’Istituto, fondata sulla presunzione di culpa in vigilando. Il Tribunale ha sentenziato che l’obbligo di sicurezza impone cautele adeguate alle circostanze del caso concreto. Tra queste la prevedibilità dei rischi concreti legati ad arredi pericolosi o a infrastrutture inadeguate.
Il Ministero dell’Istruzione è stato, quindi, condannato a risarcire 58.534 euro per danno biologico, ai quali si aggiungono 20.569,31 euro per le spese mediche documentate.
I giudici hanno anche respinto l’ipotesi di corresponsabilità dello studente, non rilevando alcun suo contributo all’accaduto. La Corte ha comunque escluso ulteriori risarcimenti per danno morale, ritenendo sufficiente l’importo tabellare per le sofferenze subite.

Il profilo assicurativo

Sarà la Compagnia assicurativa, con cui l’Istituto ho stipulato la polizza all’epoca del sinistro, a risarcire l’intero importo sollevando l’Amministrazione scolastica dal pagamento del danno. 
La vicenda conferma l’importanza, per le scuole, di disporre di una solida polizza di Responsabilità Civile.
Le coperture, oltre alle spese mediche dirette, tutelano l’Amministrazione da richieste risarcitorie per danni subiti da studenti durante le attività scolastiche. La polizza, infatti, garantisce non solo il ristoro ai danneggiati, ma evita anche gravi ripercussioni economiche sull’Ente Pubblico.
In un contesto in cui la giurisprudenza richiede sempre maggiore attenzione alla sicurezza, l’assicurazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e protezione.

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Docente cade in scooter: l’INAIL nega il risarcimento

Un docente del nostro Istituto rientrando a casa dalla scuola ha subito un infortunio grave mentre era a bordo del proprio scooter. L’Istituto ha aperto il sinistro sia con l’INAIL che con la polizza assicurativa integrativa della scuola. Qualche tempo dopo l’INAIL ci comunica che il sinistro è stato respinto poiché: «L’infortunio è attribuito al rischio elettivo». Di cosa si tratta? In questo caso anche la polizza scolastica non risarcirà il sinistro?

Tutti i lavoratori, secondo DPR 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati dall’INAIL contro gli infortuni accaduti sul lavoro o derivanti da esso. All’infortunio sono aggiunte le malattie professionali. Nella tutela dell’infortunio, ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, è ricompreso l’infortunio in itinere.
Tanto premesso, occorre, tuttavia, evidenziare che esistono delle limitazioni. Una di queste è il rischio elettivo che potrebbe essere rappresentato dal mancato utilizzo del mezzo pubblico.

Cos’è il Rischio Elettivo?

Il rischio elettivo è identificabile con un atto volontario, arbitrario e anomalo del lavoratore, senza legame diretto con le mansioni o le direttive ricevute.
In altre parole, si configura il rischio elettivo quando l’infortunio dipende da una scelta personale del lavoratore, senza legami con il lavoro o le istruzioni impartite.
Nei casi più estremi, è definito rischio elettivo quella condotta illogica, dettata da un impulso personale, che interrompe il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa.

L’utilizzo del mezzo proprio

L’utilizzo del mezzo proprio dunque, potrebbe configurarsi come rischio elettivo, sempre che per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro non sia indispensabile.
Per non ricadere nell’esclusione, sarà, quindi, opportuno valutare con attenzione sia gli orari di lavoro che quelli dei mezzi di trasporto pubblico.
Se l’uso del mezzo privato non è strettamente necessario per distanza o tempi, l’INAIL potrà negare il risarcimento in caso di incidente.
La giurisprudenza in questi casi è molto ampia. Su un aspetto, tuttavia, non sussiste alcun dubbio: non c’è rischio elettivo se l’evento si è verificato per necessità o per forza maggiore.

Il profilo assicurativo della polizza integrativa

Le polizze scolastiche integrative, di norma, non prevedono limitazioni in questo senso.
L’Assicuratore copre gli infortuni durante tutte attività scolastiche, anche accessorie, senza limiti di orario o relativamente al mezzo utilizzato in itinere.
Unica avvertenza è la puntuale verifica del pagamento della premio da parte del dipendente.

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Candeggina nella borraccia, studentessa in ospedale

Una studentessa di Avola, in provincia di Siracusa, è finita in ospedale dopo aver bevuto candeggina dalla propria borraccia. Lo riporta un articolo on-line, del giornale “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio sarebbe avvenuto dopo l’ora di educazione fisica, quando la ragazza, bevendo dalla propria borraccia, ha percepito un sapore insolito. La ragazza, subito dopo aver bevuto, ha accusato un malore.
I docenti e la Dirigente scolastica, immediatamente informati, hanno disposto che la studentessa fosse accompagnata all’ospedale “Di Maria” di Avola dai familiari. Qui i medici hanno disposto una lavanda gastrica precauzionale.
Fonti ospedaliere assicurano che la studentessa non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.
Il fatto è stato comunque segnalato immediatamente ai carabinieri della compagnia di Noto.
Durante le prime verifiche, i gli inquirenti hanno trovato in Istituto una bottiglia di candeggina, probabilmente introdotta dall’esterno. La sostanza sarebbe stata versata da un compagno di scuola che, poco dopo, ha confessato di essere l’autore dello scherzo.
Le indagini restano tuttavia aperte per cercare di chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, valutando le eventuali responsabilità.

La responsabilità

Quando uno scherzo diventa pericoloso, smette di essere un gioco e può avere conseguenze anche gravi. A seconda delle conseguenze provocate può infatti comportare la responsabilità civile o penale dell’autore. Il rischio più frequente è quello di dover risarcire i danni subiti, configurandosi la Responsabilità Civile ai sensi dell’Art. 2050 del Codice. La norma, nei casi in cui un’attività pericolosa produca danni a terzi, impone al responsabile l’obbligo di risarcimento.
Trattandosi di minore la Responsabilità Civile grava sul soggetto preposto non solo alla vigilanza ma anche all’educazione. In questo senso, la recente giurisprudenza scolastica, tende sempre più a coinvolgere la famiglia proprio nel suo ruolo educativo (culpa in educando). Resta tuttavia onere dell’Istituto scolastico provare di aver adottato tutte le precauzioni nel caso specifico.
In casi particolarmente gravi, accanto al profilo civile, può emergere anche quello penale. L’evento infatti potrebbe integrare reati come lesioni personali, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale o minaccia ai sensi dell’Art. 612 dello stesso Codice. In questi casi, l’autore del gesto non solo ne risponde economicamente, ma rischia anche una condanna penale davanti al giudice.
In caso di reato, la responsabilità penale inizia a 14 anni. Al di sotto di quest’età il minore non è considerato imputabile e non può rispondere penalmente presupponendo l’incapacità di intendere e volere. Tra i 14 e i 18 anni, l’imputabilità è valutata dal giudice caso per caso. In caso di minore la pena viene comunque diminuita rispetto a quella prevista per un adulto.

Il profilo assicurativo

In relazione all’infortunio, la polizza scolastica integrativa risarcisce tutte le spese mediche sostenute dell’alunno danneggiato.
L’assicurazione integrativa, di norma, tutela anche l’Istituto in relazione all’eventuale Responsabilità Civile per la carente o mancata vigilanza del personale scolastico.
Un discorso a parte merita, invece, il risarcimento richiesto dalla famiglia della studentessa danneggiata. È bene premettere che ogni sinistro è a se stante non riassumibile in un’unica ipotesi e quindi passibile di interpretazioni differenti.
Se confermata la dinamica degli eventi, l’Assicuratore potrebbe negare il risarcimento. Il danno, per stessa ammissione dell’alunno che ha versato la candeggina nella borraccia, potrebbe configurare il dolo. Quest’aspetto, qualora venisse confermata l’impossibilità preventiva della scuola, potrebbe escluderebbe di fatto il risarcimento delle spese.

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Cyberbullismo: genitori condannati a risarcire i danni causati dal figlio undicenne

Se un minore attua del cyberbullismo, pubblicando contenuti offensi o denigratori sui social, i genitori potrebbero essere condannati al risarcimento del danno. Lo riporta, sul proprio sito web, un articolo de “il Quotidiano del Molise”.

Il fatto

L’episodio nasce in Molise durante il trasporto scolastico. Un undicenne filma il coetaneo e pubblica su YouTube un contenuto accompagnato dalla didascalia: «bambino handicappato».
I genitori del minore ripreso, denunciano il fatto alle autorità, e la Polizia Postale accerta che l’account YouTube è proprio del minore. La famiglia dell’alunno disabile decide quindi di intentare un’azione legale, chiedendo un risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il tribunale di Campobasso ha stabilito, in primo grado, il riconoscimento al diritto al risarcimento. Per questo motivo la famiglia condannata decide di ricorrere in appello.

La sentenza del tribunale

La Corte d’Appello, con sentenza depositata il 25 agosto scorso, ha confermato la responsabilità dei genitori del minore, accertata in primo grado, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
Secondo i giudici, il comportamento della famiglia nel fatto, evidenzia la colpa in educando e in vigilando, specie nell’uso degli strumenti digitali. Inoltre, secondo il tribunale, nessuna delle prove difensive è risultata idonea a dimostrare l’adozione di misure efficaci di controllo o restrizione. Al contrario, la difesa dei genitori si è limitata a ridimensionare i fatti, senza smentirli e senza una contestazione tempestiva. Tutto ciò ha rafforzato la presunzione di responsabilità.
Il tribunale ha ricordato che: « […] consegnare uno smartphone a un minore impone un’adeguata educazione sui rischi legati alla rete e ai social».
Per la Corte, dare a un minore un dispositivo connesso impone un dovere preciso ai genitori: educare all’uso consapevole della rete. I magistrati hanno evidenziato l’obbligo di spiegare i rischi della condivisione online, comprese le conseguenze potenzialmente gravi di un singolo click.
Secondo i giudici, i genitori devono anche predisporre limiti e restrizioni concrete, per ridurre i pericoli legati all’uso dello smartphone e dei social.
Per questi motivi i giudici hanno riconosciuto alla famiglia un danno patrimoniale pari 1.305,81 euro, corrispondente alle spese documentate per il sostegno psicologico. Al danno patrimoniale va aggiunto quello non patrimoniale, pari a 7.950,02 euro, a compensazione del disturbo post-traumatico subito dalla vittima.

Il profilo assicurativo

Un aspetto importante, unitamente alle azioni preventive ed educative, riguarda le polizze assicurative scolastiche e la loro capacità di coprire il cyberbullismo.
Nonostante l’aumento dei casi legati all’uso delle tecnologie digitali, molte polizze integrative sottoscritte dalle scuole, escludono i danni causati da molestie, intimidazioni o persecuzioni online.
Le assicurazioni non possono limitare il fenomeno ma, se previste tra le garanzie, garantiscono un risarcimento adeguato alle vittime in caso di danno accertato.

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Infortunio a scuola: nessun risarcimento senza la prova di negligenza

Nessun risarcimento senza la prova concreta di negligenza. È quanto ha stabilito il Tribunale in relazione all’infortunio di uno studente durante l’educazione fisica in palestra. La famiglia ha fatto causa alla scuola, ma il giudice ridefinisce i limiti della responsabilità scolastica. Lo riporta la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1255 del 09 settembre 2025 pubblicata sul sito “Apps Avvocati”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2018 quando, durante una lezione di educazione fisica in palestra. Nel corso di una partita di pallavolo uno studente, cadendo, riportava la frattura bi-malleolare al piede sinistro.
La famiglia citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione alla luce della presunta responsabilità per culpa in vigilando del personale docente e dell’istituto scolastico. I genitori, infatti, sostenevano che il figlio si fosse infortunato “calciando un pallone” e chiedevano un risarcimento di 61.000 euro.
Il Ministero, presentandosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità, sostenendo l’imprevedibilità dell’evento e regolarità della vigilanza prestata.
Lo stesso Ministero ha chiamato in causa la compagnia assicurativa dell’Istituto, chiedendo di essere manlevato nell’eventualità di una condanna a suo carico.

La sentenza del Tribunale

I Giudici hanno esaminato la dichiarazione del docente presente all’episodio, il quale affermava che studente era scivolato mentre correva per recuperare una palla. Secondo il Tribunale, al di là della dinamica propria del sinistro, la presenza del docente dimostra come l’obbligo di sorveglianza ordinaria fosse stato rispettato. La famiglia, al contrario, indicava solo un generico difetto di vigilanza della scuola, senza spiegare dettagliatamente la negligenza.
I Giudici hanno, quindi, ribadito un principio chiaro: subire un infortunio a scuola non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento da parte dell’Istituto scolastico.
Per ottenere un indennizzo occorre dimostrare lo specifico inadempimento del personale.
Nel caso particolare, l’insegnante non solo era presente durante l’attività sportiva, ma aveva rispettato tutti i protocolli previsti, escludendo così qualunque responsabilità della scuola.
Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta di risarcimento, ha richiamato i principi consolidati sulla responsabilità contrattuale delle scuole in caso di infortunio. Spetta al danneggiato provare tre elementi fondamentali: l’iscrizione all’istituto, il danno subito e l’inadempimento della vigilanza scolastica.
Non bastano, quindi, accuse generiche sulla vigilanza, occorrono prove concrete della negligenza specifica.
Con queste motivazioni, il Tribunale ha respinto la richiesta della famiglia e dello studente, ormai maggiorenne, condannandoli al pagamento di oltre 9.000 euro di spese processuali.

Il profilo assicurativo

Tutte le attività scolastiche sono tutelate dall’INAIL in caso di morte o invalidità permanente > al 6° punto percentuale. Gli Istituti scolastici, di norma, stipulano polizze assicurative per l’infortunio degli studenti e degli operatori, ad integrazione delle tutele INAIL.
Resta, quindi, inteso che le spese mediche derivanti dall’Infortunio scolastico sono sempre garantite.
La polizza integrativa, inoltre, tutela gli alunni, l’Istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione nel caso di Responsabilità Civile colposa.
Qualora, nel caso citato, la scuola fosse stata condannata per carente o mancata vigilanza, l’Assicuratore, oltre alle spese mediche, avrebbe risarcito anche il danno causato dalla responsabilità dell’Istituto.

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