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Dati biometrici: il Garante sanziona una scuola

Il garante delle privacy ha sanzionato una scuola di Tropea (VV) che aveva attivato un sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti basato sull’acquisizione delle impronte digitali. Lo riporta un articolo di “Italia Oggi”.

Il fatto

L’Istituto aveva introdotto, per il personale, la possibilità di abbinare al badge, la rilevazione delle impronte digitali, per accessi e uscite dal posto di lavoro.
L’iniziativa era stata presa di fronte al sospetto dell’uso fraudolento dei badge magnetici anche a seguito di manomissioni, atti vandalici e danneggiamenti ai dispositivi.
34 dei 36 lavoratori amministrativi non hanno posto obiezioni. I due dipendenti contrari invece hanno inviato un reclamo al Garante per la privacy che ha avviato un procedimento.
Nelle memorie prodotte dalla scuola appare che, il sistema biometrico introdotto non era l’unica modalità di rilevazione delle presenze, essendo ancora possibile l’utilizzo del badge.
Il sistema inoltre era stato attivato dopo l’acquisizione del consenso scritto dei dipendenti e non conservava dati anagrafici, dati fisici diretti o indiretti, né immagini.
Dell’utilizzo del sistema tuttavia non era stato informato e coinvolto il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), ritenendo sufficienti le indicazioni del fornitore.
L’istituto, unitamente alla memoria difensiva ha sospeso il sistema di rilevamento delle impronte, cancellando tutti i dati biometrici acquisiti.

La motivazione del Garante

Il Garante, in fase istruttoria, evidenziava che l’uso di un sistema di rilevazione presenze basato sulle impronte digitali è illecito. Infatti pur non memorizzando immagini o dati fisici, trattava comunque dati biometrici. I dati biometrici permettono l’identificazione univoca e sono una categoria particolare di dati secondo l’Art. 9 del GDPR. Il trattamento di questi dati è vietato, salvo le eccezioni previste dalla legge e il datore di lavoro, titolare del trattamento, deve rispettarne i principi.
Il titolare del trattamento deve sempre garantire i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e protezione dei dati. Tali principi devono essere applicati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi degli Artt. 5 e 25 del GDPR.
Nel caso specifico, il trattamento era finalizzato al controllo dell’orario di lavoro, ammesso in relazione agli obblighi e diritti sul lavoro, sicurezza e previdenza sociale.
Tuttavia, questo trattamento non è lecito in assenza di una norma che garantisca proporzionalità, qualità, finalità legittima e tutele adeguate. Tali garanzie sono previste, oltre che dall’Art. 9 del GDPR anche dall’Art. 2-septies del Codice Privacy.
L’autorizzazione all’uso sistematico e generalizzato dei dati biometrici e della videosorveglianza nella Pubblica Amministrazione fu introdotta dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56. Dopo le forti riserve espresse dal Garante, le norme vennero abrogate dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, perché ritenute invasive e sproporzionate.
Infine il Garante ha anche precisato che il consenso prestato dai lavoratori non è sufficiente. Lo squilibrio tra datore di lavoro e dipendente, infatti, può pregiudicare la libertà del consenso prestato.
In conclusione, senza una base giuridica conforme, le Pubbliche Amministrazioni non possono usare sistemi biometrici in modo lecito.
Il Garante ha quindi rilevato una grave violazione per la natura sensibile dei dati personali trattati applicando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.000 euro.
Tuttavia alla luce della collaborazione prestata e dell’assenza di precedenti non ha adottato ulteriori misure correttive.

Il profilo assicurativo

È bene ricordare che le polizze assicurative riguardano esclusivamente il risarcimento del danno prodotto.
Le garanzie quindi provvedono esclusivamente il pagamento dei danni materiali o patrimoniali e in nessun caso prevedono il rimborso delle sanzioni.
Nel caso di danni alla privacy, le assicurazioni scolastiche, di norma, non includono neanche il rimborso dei danni diretti nella sezione di Responsabilità Civile. Circa i danni diretti, è consigliabile quindi che il Dirigente stipuli una polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Le migliori soluzioni assicurative scolastiche prevedono comunque la tutela legale, compresa la difesa penale per reati colposi, includendo anche assistenza nei ricorsi amministrativi contro sanzioni pecuniarie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’assicurazione per danni alla privacy e alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente, contattaci qui.

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Rientro a scuola: tutte le date del 2025-2026

È iniziato ufficialmente il countdown per l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026. Già dallo scorso mese di maggio il Ministro Giuseppe Valditara, sul sito del MIM, ha pubblicato l’ordinanza relativa al calendario per il prossimo anno scolastico.

Il calendario scolastico 2025-2026

Ai sensi dell’Art. 74, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il calendario scolastico prevede almeno 200 giorni di lezione per anno. Sono tuttavia le Regioni, ai sensi dell’Art. 138, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 a determinare il calendario scolastico.
A loro volta, ai sensi dell’Art. 10, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 297/1994, le singole scuole adattano il calendario: «alle specifiche esigenze ambientali».
Lunedì 8 settembre apriranno le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano. Mercoledì 10 settembre sarà la volta delle scuole di: Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Valle d’Aosta. Giovedì 11 riapriranno le scuole del Friuli Venezia Giulia e il giorno dopo, venerdì 12, quelle della Lombardia. Tutte le altre regioni riprenderanno lunedì 15 settembre a eccezione di Calabria e Puglia che ricominceranno le attività il 16 settembre.

Esami di stato

L’ordinanza ministeriale detta anche le date degli esami di stato. Nelle scuole secondarie di primo grado il periodo va dal termine delle lezioni al 30 giugno 2026.
Analoga discrezionalità riguarda l’Esame conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli studenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. In questi casi la prova sarà effettuata entro il termine dell’anno scolastico, come stabilito dal Dirigente Scolastico, consultato il Collegio dei Docenti.
Simile potere discrezionale, sempre nei CPIA, è quello relativo al percorso di studio personalizzato, per cui sarà possibile effettuare l’esame entro il 16 marzo.
Nessuna deroga invece per le scuole secondari di secondo grado: la prima prova scritta sarà giovedì 18 giugno 2026.

Le festività

Oltre alle domeniche, il calendario scolastico pubblicato dal ministero, prevede anche 11 giorni di festività. Sette di carattere religioso, come Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano, Epifania, lunedì dell’Angelo e Santo Patrono.
Accanto a queste si contano quattro ricorrenze laiche condivise, come Capodanno, Liberazione, Festa dei Lavoratori e Festa della Repubblica.

Le assicurazioni scolastiche

Una buona parte delle scuole del centro-nord fanno decorrere le polizze assicurative integrative con l’avvio dell’anno scolastico, tra fine agosto e il quindici settembre.
Più variegata la situazione nel centro-sud dove, in molte scuole, le coperture assicurative decorrono con l’anno solare. Anche in questo caso tuttavia le garanzie sono sempre operanti. Una certa attenzione dovrà comunque essere posta nei confronti degli operatori scolastici assicurati con elenco nominativo. La polizza infatti potrebbe non prevedere coperture per i nuovi assunti fino alla data del rinnovo annuale.
Le tutele assicurative sono comunque sempre operanti per tutte le attività scolastiche, purché formalmente deliberate, indipendentemente dalle date e dalle eventuali festività.

Se desideri maggiori informazioni sulla durata delle coperture scolastiche, contattaci qui.

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Buone vacanze 2025!

L’estate è il momento perfetto per rallentare, respirare e godersi ciò che conta davvero. Auguriamo a tutti voi e noi serene vacanze piene di gioia e leggerezza. I nostri uffici resteranno comunque aperti ad agosto, ad eccezione della settimana dall’11 al 17. Potrete in ogni caso contattarci via WhatsApp al numero 3495883854 o alla nostra casella di posta: info@abint.it, oppure attraverso il nostro sito scrivendoci qui.
Con le notizie dal mondo delle assicurazioni scolastiche ci rivediamo il 1° settembre.

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Relazione annuale del Garante Privacy

Lo scorso 15 luglio, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Autorità nel corso dell’anno 2024.

Il contenuto della relazione del Garante

La digitalizzazione incessante che attraversa la nostra società attuale ha creato, soprattutto nel corso degli ultimi anni, significativi pericoli per la sicurezza dei dati personali. Il problema interessa un numero sempre maggiore di processi, sia pubblici che privati. Proprio per questo motivo, sono diversi gli aspetti presi in esame dal Garante: dall’evoluzione normativa, alla sanità, dall’ambito giudiziario, all’informazione.
A questi aspetti, già abbastanza complicati, dobbiamo aggiungere la recente introduzione dell’intelligenza artificiale generativa che, in qualche modo, ha aggravato lo scenario.
L’azione del Garante è tesa, quindi, a conciliare le esigenze informative, rafforzando la fiducia digitale e salvaguardando i diritti della persona.
I dati comunicati riportano come le violazioni segnalate nel 2024 siano complessivamente 2.200, 130 le ispezioni condotte e 16.000 i quesiti gestiti dall’Autorità. 835 sono i provvedimenti adottati, di cui circa la metà di natura correttiva e sanzionatoria. Le sanzioni adottate ammontano a 24.430.856,45 euro.

Il comparto scolastico

La relazione del garante prende in esame anche il comparto scuola. Il documento evidenzia alcuni errori ricorrenti che coinvolgono dati sensibili come quelli sulla salute e sulla vita personale degli studenti e degli operatori.
La comunicazione impropria dei dati sanitari sembra essere l’aspetto maggiormente critico. Il Garante ha sanzionato le scuole che hanno comunicato a tutti i genitori della classe lo stato di salute di un alunno tramite registro elettronico. Analoghe sanzioni sono state comminate per aver inviato le convocazioni per i Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) a indirizzari troppo ampi. Altre infrazioni riguardano la pubblicazione delle assenze di un docente sul sito della scuola. Un ulteriore aspetto, purtroppo ricorrente, è l’uso di mailing list in cui gli indirizzi di tutti i destinatari sono visibili a tutti.
Un ultimo aspetto è quello relativo al registro elettronico. Sono emersi alcuni casi in cui, a causa di un’errata configurazione delle autorizzazioni, famiglie o docenti accedono a informazioni non di loro competenza.
La scuola, in quanto Ente Pubblico, deve garantire la trasparenza, tuttavia, quest’obbligo non può violare il diritto alla riservatezza delle persone. Pubblicare informazioni dettagliate quando non è strettamente necessario non è trasparenza ma una violazione.

Il profilo assicurativo

Il tema della privacy coinvolge anche l’aspetto assicurativo inteso come risarcimento del danno prodotto.
È bene tuttavia premettere che le garanzie coprono esclusivamente il pagamento dei danni materiali o patrimoniali e in nessun caso prevedono il rimborso delle sanzioni.
Nel caso di danno alla privacy, le assicurazioni scolastiche, di norma, non includono neanche il rimborso dei danni diretti nella sezione di Responsabilità Civile.
Escluso il risarcimento della sanzione, circa i danni diretti, è consigliabile che il Dirigente stipuli una polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Nel rispetto delle norme previste dalla Finanziaria 2008 il premio della polizza non potrà essere pagato dell’Amministrazione. Il contratto assicurativo, e il relativo premio, sarà quindi a carico esclusivo del Dirigente assicurato.
Le migliori soluzioni assicurative scolastiche prevedono comunque la tutela legale, compresa la difesa penale per reati colposi, includendo anche assistenza nei ricorsi amministrativi contro sanzioni pecuniarie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’assicurazione per danni alla privacy e alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente, contattaci qui.

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INAIL: le coperture studenti e personale diventano strutturali

Un emendamento al D.L. 24 giugno 2025, n. 90, rende strutturali le tutele assicurative INAIL, per studenti e personale, introdotte nell’anno scolastico 2023/2024. Lo riporta un articolo de “il Sole24ore”.

Le nuove tutele INAIL nella scuola

Le misure introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, dopo una sperimentazione biennale, diventeranno permanenti.
È quanto prevede l’emendamento, approvato dalla Commissione VII del Senato, che rende stabile la tutela assicurativa INAIL sperimentata negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Il decreto è in fase di conversione in legge, dopo l’approvazione in Commissione, e si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La decisione di rendere strutturale la tutela INAIL è stata presa a seguito dei buoni risultati ottenuti durante il periodo di sperimentazione. L’emendamento prevede uno stanziamento progressivo di fondi per sostenere la misura, con un impegno economico che aumenterà nel tempo.
L’obiettivo del provvedimento è continuare a garantire una maggiore protezione e tranquillità per studenti, docenti, personale e famiglie.
Come nei due anni scolastici precedenti, l’assicurazione INAIL andrà a garantire la copertura per gli eventi lesivi che dovessero avvenire durate tutte le attività scolastiche, in tutte le scuole.
La tutela assicurativa INAIL garantirà infortuni e malattie professionali che si verificassero sia nell’edificio scolastico che nelle pertinenze. L’assicurazione è anche estesa ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

Le tutele INAIL nella scuola

Le garanzie assicurative prestate dall’INAIL nella scuola non sono un fatto nuovo. L’assicurazione del personale e degli studenti era già prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tuttavia, fino all’anno scolastico 2023/2024, la tutela era prestata esclusivamente nel corso di quelle attività che l’INAIL riteneva “pericolose“. Con l’introduzione della Legge 85/2023, la tutela assicurativa è stata estesa, prima in forma provvisoria e ora definitiva, a tutte le attività scolastiche, senza più distinzione.
Vale, tuttavia, la pena sottolineare che la tutela assicurativa INAIL, pur con l’estensione introdotta dalla Legge, si limita ai casi di infortunio o malattia professionale di grave entità, limitandosi esclusivamente ai casi di morte o di Invalidità Permanente pari o superiore al 6%.
Casi certamente possibili, ma che, statisticamente, riguardano meno del 9% di tutti gli infortuni scolastici. Inoltre, dalla tutela assicurativa INAIL restano esclusi i ticket, le visite medico- specialistiche e tutte le prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono, quindi, escluse le diarie da gesso e da ricovero, come i danni all’apparato dentale o i danni agli occhiali.
Dall’assicurazione obbligatoria INAIL restano anche esclusi i rami di Responsabilità Civile, Assistenza durante i viaggi di istruzione e la Tutela legale.

Le polizze scolastiche integrative

Per queste ragioni, fin dagli anni ’90 del secolo scorso, le scuole hanno sottoscritto specifiche polizze assicurative, ad integrazione di quelle previste dall’INAIL.
Di norma, nel ramo Infortuni, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate dal danneggiato, sia in ambito pubblico che privato. Le migliori formule assicurative non prevedono scoperti o franchigie e adottano tabelle di Invalidità Permanente che riconoscono l’indennizzo fin dal primo punto.
La copertura è operativa, sia per il personale che per gli studenti, anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo Infortuni. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.

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Tragedia in gita: l’autista, usava il cellulare alla guida

Importanti sviluppi sul tragico incidente stradale che il 19 maggio scorso, causò la morte di una docente e il ferimento di alcuni alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere della Sera”.

L’accusa della Procura

Quel giorno, nel comasco, lungo la Pedemontana, un pullman tamponò un camion, coinvolgendo anche altri quattro veicoli nel sinistro stradale.
Quando è avvenuto l’impatto, il bus stava riportando a scuola trenta alunni dopo un’uscita didattica.
La docente accompagnatrice, seduta accanto all’autista, morì sul colpo mentre l’autista sessantenne venne ricoverato in terapia intensiva a Varese. Salvi tutti gli alunni, anche se molti hanno riportato ferite e traumi.
Dopo due mesi d’indagini, la Procura di Como ha chiesto formalmente gli arresti domiciliari per il conducente del bus.
Le analisi tecniche effettuate indicherebbero che, al momento dell’impatto, l’autista stava utilizzando il cellulare mentre era alla guida.
Un perito nominato dalla Procura ha esaminato il telefono e acquisito le immagini delle telecamere posizionate sui portali autostradali. I video mostrerebbero chiaramente l’autista con il dispositivo in mano pochi attimi prima del violento tamponamento. Secondo gli investigatori, l’elemento determinante nella dinamica dello scontro, sarebbe stata la distrazione del conducente.
Al momento il giudice non s’è ancora espresso sulla richiesta della misura cautelare.

L’uso del cellulare alla guida

L’uso del cellulare alla guida in Italia è regolato dall’Art. 173, comma 2, del Codice della Strada. Dal 14 dicembre 2024, il Codice della Strada ha introdotto normative più severe riguardanti l’uso del cellulare. L’obiettivo è quello di ridurre gli incidenti causati dalla distrazione al volante.
Ai sensi del comma 3-bis l’uso del cellulare comporta una sanzione fino a 1.000 euro e la sospensione della patente fino a due mesi. La patente inoltre subirà una decurtazione di 5 punti. In caso di recidiva nel biennio successivo, la sanziona aumenta fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi. In questo secondo caso i punti decurtati dalla patente saranno 10.
Il Ministero dell’Istruzione con la Nota 03/02/2016, n. 674 , in collaborazione con al Polizia Stradale, poneva l’accento su quest’aspetto.
«Nel corso del viaggio – riporta la nota – gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus , durante la guida, non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare».

Omicidio stradale

L’omicidio stradale è un reato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 23 marzo 2016, n. 41.
Questa legge ha introdotto l’Art. 589-bis nel Codice Penale.
Per parlare di omicidio stradale, occorre che il decesso sia causato da guida imprudente o irresponsabile, in violazione delle norme del codice della strada.
L’omicidio stradale rientra tra i reati colposi, tuttavia, si distingue dall’omicidio colposo generico perché specifico della circolazione stradale. Ai sensi del codice, il reato prevede un inasprimento della pena nel caso di comportamenti più gravi, come l’abuso di alcool o stupefacenti.
Come per il caso in questione, l’uso del cellulare alla guida, pur non essendo aggravante esplicita, influisce comunque sulla sicurezza stradale in modo significativo. Per questo motivo può essere considerato un fattore determinante nella valutazione della responsabilità penale del conducente coinvolto.

Il profilo assicurativo

Anche nel caso di omicidio stradale, il passeggero danneggiato ha diritto al risarcimento dalla Compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava. Questo è quanto stabilisce il Codice delle Assicurazioni Private all’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Sarà, dunque, l’assicurazione dell’autobus a risarcire i familiari della docente deceduta a causa dell’incidente stradale. In caso di processo, spetterà al Tribunale quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli per la perdita del legame affettivo dei familiari.
Essendo il decesso avvenuto durante l’attività lavorativa, anche l’INAIL riconoscerà ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum. Tuttavia, le somme versate dall’INAIL non si sommano al risarcimento dell’assicurazione RCA del veicolo responsabile dell’incidente che ha causato il decesso.
Anche l’assicurazione integrativa scolastica potrebbe prevedere un risarcimento in caso di morte, purché la copertura risulti attiva e il premio regolarmente versato. Anche in questo caso tuttavia, spetterà al tribunale esprimersi relativamente alla percentuale di intervento.

Per maggiori informazioni sulle polizze integrative scolastiche anche in relazione al caso morte, puoi contattarci qui.

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A scuola con l’e-bike: sfida tra mobilità sostenibile e sicurezza

Al nostro Istituto sono pervenute, da parte del personale e degli studenti, numerose richieste relative alla possibilità di predisporre, all’interno della scuola, una stazione di ricarica per le e-bike. Anche in virtù dei finanziamenti resi disponibili dal PNRR, stiamo valutando l’opportunità di offrire questo servizio. In caso di danneggiamento delle biciclette o della stazione di ricarica la polizza assicurativa risarcisce il danno?

Le e-bike sono un buon modo per percorrere distanze relativamente brevi evitando l’uso di veicoli a motore endotermico, nel tentativo di ridurre, almeno in parte, l’impatto ambientale.
I dati di vendita delle e-bike, diffusi dall’Associazione Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA), evidenziano un trend in crescita. Nel 2024 le biciclette a pedalata assistita avevano raggiunto la quota del 20% del parco ciclistico nazionale, raddoppiando di fatto il dato rilevato nel 2019.
Il forte aumento, spinto anche dagli incentivi statali, ha, tuttavia, messo in evidenza il problema delle stazioni di ricarica.

Stazioni di ricarica e-bike negli uffici pubblici

Le stazioni di ricarica per e-bike negli uffici pubblici sono sempre più diffuse. Installate all’interno o all’esterno degli edifici, permettono a dipendenti e visitatori di ricaricare le proprie biciclette elettriche durante l’orario di lavoro o di visita. Anche la scuola è un edificio pubblico ma, nel caso dell’Istituto scolastico, occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti peculiari. Gli edifici scolastici sono di proprietà dell’Ente Locale (Comune o Provincia) dati in concessione al Ministero dell’Istruzione. Ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, l’Ente proprietario è responsabile della sicurezza degli impianti e si assume l’onere del pagamento dell’energia elettrica. Una stazione di ricarica per veicoli elettrici, non solo potrebbe creare problemi di sicurezza, ma innalzare, anche sensibilmente, il consumo energetico. Per questo motivo, l’installazione di una centrale di ricarica dovrà essere, quindi, concordata e autorizzata dall’Ente proprietario dell’immobile.

Rischi e criticità

Se le stazioni di ricarica per e-bike nella scuola offrono indiscutibilmente vantaggi di comodità e praticità, potrebbero, tuttavia, presentare alcuni rischi o potenziali criticità. Proviamo a fare una rapida analisi:

  • Incendio – Sia il caricamento eccessivo che le batterie difettose, possono aumentare il rischio di incendio delle batterie a ioni di litio. Il sovraccarico può causare un accumulo di calore e portare alla “fuga termica”, una reazione incontrollata causa di incendio. Il rischio di incendio potrebbe ampliarsi qualora la stazione di ricarica fosse posta in un locale chiuso. In questo caso l’incendio potrebbe diffondersi anche all’edificio.
  • Furto o danneggiamento del veicolo – Il costo di un’e-bike varia in relazione al modello e alle prestazioni del mezzo. Il prezzo medio di una bicicletta nuova, di buona qualità, oscilla tra 1.000 e 3.000 euro, ma può superare anche 5.000. Il danneggiamento o il furto della bicicletta, o anche solo quello della batteria, insieme alla perdita economica può generare polemiche sulle eventuali responsabilità.

In entrambi i casi è consigliabile che l’Istituto scolastico normi, all’interno del Regolamento scolastico, l’uso della stazione di ricarica, evidenziando i termini e i limiti d’utilizzo.

Il profilo assicurativo

In caso di incendio, il responsabile è tenuto a risarcire il danno provocato. Qualora l’incendio scaturisse da veicoli elettrici, questo potrebbe essere causato dalle batterie, da errato utilizzo dell’impianto oppure dal cattivo funzionamento della stazione di ricarica. Sarà solo una perizia, quindi, a stabilire la responsabilità dell’evento.
Nel caso di danno o furto dell’e-bike bisogna premettere che, difficilmente, il danno sarà risarcito dalla polizza assicurativa scolastica. Nel contesto scolastico, il permesso di parcheggiare all’interno dell’edificio, o delle pertinenze, non implica una responsabilità diretta dell’Istituto in caso di furto o danno.
Per far scattare la responsabilità, infatti, il danneggiamento da parte di ignoti deve avvenire in un parcheggio a pagamento e custodito. Di più, le polizze integrative stipulate dalla scuola escludono, di norma, la responsabilità diretta per i beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
Da ultimo, qualora le colonnine di ricarica fossero di proprietà dell’Istituto, come per tutti gli altri beni, sarà opportuno stipulare una polizza specifica chiamata Property.
La garanzia risarcirebbe eventuali danni o furti, sia alla stazione stessa che ai cavi e agli accessori. 

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni della scuola, contattaci qui.

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Scuola: in arrivo un nuovo Codice di Comportamento per i docenti

Alla fine dello scorso giugno, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’introduzione un nuovo codice di comportamento per i docenti. Lo riporta un’intervista ripresa e pubblicata dal sito: “Virgilio-Scuola”.

Il Codice di comportamento

In base al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è previsto un codice etico che tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rispettare. La norma, aggiornata nel giugno 2023, è in applicazione dell’Art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La norma definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono essere tipici dei dipendenti pubblici. Rientrano nel codice di comportamento anche l’uso dei mezzi di informazione e dei social network. Ai sensi dell’Art. 11-ter, le opinioni personali pubblicate sulle piattaforme telematiche non devono mai essere riconducibili all’Amministrazione da cui si dipende. Inoltre: «il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza».
Il Codice di comportamento dei dipendenti della scuola andrà quindi a integrare quello previsto per tutti i dipendenti pubblici.

I fatti al centro del clamore mediatico

La decisione del ministro sembra legata a due episodi che hanno visto coinvolti i docenti della scuola. Primo tra tutti quello del docente di un liceo romano sospeso dal servizio per tre mesi lo scorso anno, per aver apertamente criticato il Ministro dell’Istruzione. Un secondo caso, quello più discusso, si riferisce al docente di un liceo del napoletano che augurava la morte alla figlia della Presidente del Consiglio.
«È evidente – ha detto Valditara – che l’autorevolezza di un docente, passa anche dall’immagine che egli dà di sé stesso e dalla sobrietà dei suoi comportamenti».
Una commissione di esperti legali sta lavorando in stretta sinergia con il Ministero per definire le nuove regole comportamentali. Il documento si ispirerà a esperienze precedenti maturate anche in altre amministrazioni pubbliche. La pubblicazione è prevista all’inizio del prossimo anno, dopo il completamento del lavoro congiunto.
Resta inteso che ogni singola Amministrazione scolastica potrà elaborare una propria politica per i social media. I programmi d’azione definiranno le condotte dannose per l’immagine dell’ente, variando secondo ruolo e responsabilità del personale.

Il profilo assicurativo

Indipendentemente dal Codice di comportamento e dalle sanzioni previste, diffamazione e minacce sono reati.
La diffamazione, punita dall’Art. 595 del Codice Penale, si verifica quando si lede la reputazione di una persona offendendola in pubblico. La minaccia, punita dall’Art. 612 del Codice Penale, si concretizza quando si minaccia qualcuno di un danno ingiusto, causando timore o turbamento nella vittima.
Per quanto riguarda il reato, in linea generale, questo non è mai contemplato nelle coperture assicurative.
In relazione alle polizze assicurative, resterà, quindi, escluso il risarcimento del danneggiato. Allo stesso modo non sarà risarcita la sanzione o l’eventuale azione disciplinare nei confronti del responsabile.
Uno strumento applicabile è la tutela legale, qualora sia previsto anche il profilo penale.
È bene, tuttavia, evidenziare che la copertura assicurativa stipulata dalla scuola, potrebbe avere delle limitazioni. La tipologia di contratto, infatti, esclude la possibilità di risarcimento per le spese conseguenti a controversie fra Contraente ed Assicurato assicurati con la stessa polizza. Spesso l’esclusione è prevista anche tra le Compagnie di Assicurazione che operano all’interno dello stesso contratto.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze di Tutela Legale nella scuola, contattaci qui.

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Alternanza Scuola-Lavoro: cade da un’impalcatura a 17 anni

Ennesimo grave infortunio che vede coinvolto uno studente impegnato in un’azienda durante l’alternanza Scuola-Lavoro. L’episodio è accaduto in provincia di Pordenone. Lo riporta un articolo di cronaca di RaiNews.

Il fatto

Lo studente, un 17enne, è precipitato da circa tre metri d’altezza, all’interno di un’autofficina di riparazione veicoli industriali a Maron di Brugnera.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando all’interno dell’azienda.
L’allarme è scattato immediatamente. Il personale presente ha chiamato il numero d’emergenza 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza.
Il giovane ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. I sanitari hanno stabilizzato il ferito e disposto il trasferimento in ospedale. Vista la gravità della caduta, è stato attivato l’elisoccorso.
Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per verificare le condizioni del luogo dell’incidente.
Non è ancora chiaro se lo studente fosse in PCTO oppure stesse svolgendo un semplice stage. Spetterà quindi agli inquirenti stabilire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza previste nei contesti di alternanza scuola-lavoro.

Tragedie in alternanza scuola-lavoro: le risposte istituzionali

L’infortunio è avvenuto il giorno dopo la pronuncia del tribunale in relazione a un’altra drammatica vicenda, quella che vide coinvolto lo studente Giuliano De Seta. L’alunno, anch’esso in PCTO, nel settembre del 2022, morì schiacciato da una pesante lastra di metallo. In quell’occasione, le indagini evidenziarono gravi carenze nella gestione della sicurezza sul lavoro e la mancanza di efficaci modelli di sicurezza. Il titolare dell’azienda e un tecnico hanno scelto la strada del patteggiamento. Archiviate invece le posizioni della Dirigente dell’Istituto scolastico, del tutor scolastico e dell’operaio che affiancava l’alunno al momento dell’incidente. La famiglia di Giuliano De Seta, in sede civile, aveva già ricevuto un risarcimento di circa 1,4 milioni di euro da parte delle assicurazioni dell’impresa e della scuola.
La sentenza De Seta segue, a distanza di pochi mesi, quella legata a un altro drammatico evento, accaduto sempre nel 2022. In quell’occasione lo studente 18enne Lorenzo Parelli, nell’ultimo giorno di stage in una carpenteria metallica, morì, colpito alla testa da una putrella. Anche in questo caso, la famiglia venne risarcita in sede civile. In sede penale, il titolare dell’impresa ha patteggiato, l’impresa ha subito una sanzione amministrativa e due dipendenti sono stati condannati per mancata vigilanza.
Le due tragedie, avvenute a pochi mesi di distanza, provocarono una forte emozione nell’opinione pubblica, nella scuola e nelle Istituzioni pubbliche.
La prima reazione fu la nascita della “Carta di Lorenzo”. Il documento è un impegno, sottoscritto nel 2023 dall’Amministrazione regionale Friuli-Venezia-Giulia, insieme a scuole e imprese, per garantire maggiore sicurezza nei percorsi di formazione professionale degli studenti.
A livello legislativo, il governo approvò la Legge 3 luglio 2023, n. 85, istituendo un fondo economico a sostegno delle famiglie degli studenti deceduti.

Il profilo assicurativo

Le attività di alternanza, per la loro intrinseca natura, comportano sempre dei rischi, potenzialmente anche molto gravi. Ai sensi della Circolare INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, questo tipo di attività di fatto è assimilabile al lavoro. Conseguentemente gli studenti rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria offerta dall’INAIL.
Gli infortuni sono quindi indennizzabili secondo la regolamentazione vigente in materia. L’INAIL tuttavia eroga prestazioni economiche solo in caso invalidità permanente pari o superiore al sei per cento. In caso di morte il vitalizio è garantito esclusivamente al coniuge/convivente e/o ai figli della vittima.
Al di fuori di questi aspetti, prima dell’introduzione del fondo per i famigliari degli studenti deceduti in occasione delle attività formative, non erano previsti risarcimenti.
Per questo motivo, ormai da anni è emersa con urgenza l’opportunità di stipulare una polizza integrativa a tutela degli studenti e delle loro famiglie. Ad oggi, quasi tutti gli Istituti scolastici attivano coperture assicurative integrative specifiche anche per i PCTO.
Un’adeguata assicurazione aggiuntiva tutela gli aspetti non garantiti dall’INAIL, riconoscendo risarcimenti, commisurati alla gravità dell’infortunio, per danni fisici permanenti o psicofisici. La copertura integrativa, di norma, include anche la Responsabilità Civile, proteggendo l’Istituto in caso di accertata responsabilità durante il PCTO.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i PCTO nella scuola, contattaci qui.

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Conformità nei Contratti Assicurativi

Il Codice dei Contratti pubblici, impone all’Amministrazione appaltante l’obbligo di collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi. Circa i nuovi contratti assicurativi che il nostro Istituto scolastico andrà a stipulare quest’anno, quali sono i requisiti di conformità? Chi deve occuparsi della verifica e, nel caso non risultassero conformi, cosa dobbiamo fare?

L’Art. 116 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione all’appalto di servizi e forniture, prevede la verifica di conformità. La verifica tende sostanzialmente a garantire la qualità della prestazione e il rispetto del contratto, ovvero che le garanzie offerte siano effettivamente quelle richieste. In seconda istanza, la conformità tende a evitare future controversie garantendo che il contraente, o nel caso l’assicurato, riceva effettivamente le prestazioni previste dal contratto. Da ultimo, la verifica di conformità autorizza la Stazione appaltante al pagamento della prestazione o, come nel caso dell’assicurazione, del premio.

Ciclo di vita dei contratti

Prima di entrare nel merito dei requisiti di conformità e del loro processo di verifica è bene, tuttavia, fare alcune premesse di carattere generale.
Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce il concetto di “Ciclo di vita dei contratti“. Ai sensi della norma, l’attività negoziale, finalizzata alla stipula del singolo contratto, dev’essere sempre preceduta dall’attività di programmazione e progettazione.
In altre parole l’Amministrazione appaltante, prima di effettuare qualsiasi acquisto, dovrà definire precisamente sia le reali esigenze che i requisiti del contratto.
Solo espletata questa fase sarà possibile procedere con la selezione e, contestualmente alla stipula, alla verifica della conformità.

Programmazione e progettazione dei contratti assicurativi

I contratti assicurativi in generale, e quelli scolastici in particolare, sono prodotti complessi che necessitano della necessaria adeguatezza. Un contratto adeguato non è semplicemente un articolato di clausole favorevoli, bensì l’opzione migliore tra specifiche esigenze e offerte assicurative realisticamente reperibili. Il broker assicurativo capace è, anche nella scuola, il soggetto che coniuga al meglio questi aspetti. Da un lato identifica i rischi della singola Amministrazione, dall’altro è in grado di redigere le condizioni contrattuali che meglio si adattano alle esigenze, ma soprattutto che trovano risposta positiva da parte degli assicuratori.

L’accettazione del capitolato

Se l’elaborazione delle condizioni contrattuali, successiva all’analisi delle esigenze dell’Istituto, è adeguata, troverà riscontro positivo nell’Assicuratore, che accetterà la richiesta dalla scuola.
Al contrario, a fronte di progettazione non corretta, non garantisce garanzie o premi inadeguati, l’Assicuratore non accetterà la proposta di contratto e ne proporrà una propria.
L’attività del broker in questo senso è sartoriale. Il professionista progetta e confeziona un contratto sulle reali necessità dell’Amministrazione appaltante. L’accettazione del capitolato redatto dal broker diventa di fatto l’indicatore della qualità del servizio.
L’alternativa è un contratto non adeguato, in toto o in parte, alle esigenze della scuola.

I requisiti di conformità delle polizze assicurative

In linea preliminare, un contratto assicurativo deve rispettare la normativa vigente. I contratti assicurativi sono disciplinati dagli articoli dal 1882 al 1932 del Codice Civile, in combinato disposto con il Codice delle Assicurazioni Private.
I requisiti di conformità delle singole polizze variano a seconda del tipo e dell’applicazione nel contesto di riferimento. Va da sé che l’accettazione del capitolato già dovrebbe rispondere alla verifica di conformità.
Nel caso l’Assicuratore rispondesse con un testo contrattuale alternativo o standardizzato l’onere della verifica della conformità ricade sul RUP o sul Direttore dell’esecuzione.
Effettuare la verifica di conformità di un prodotto assicurativo non è sempre facile. Oltre al controllo sulle somme assicurate è necessario analizzare nel dettaglio il testo di ogni singolo articolo della polizza.
La modifica del contratto proposto o la presentazione di un testo redatto dall’Assicuratore potrebbe infatti arrivare anche a escludere il risarcimento o l’indennizzo.
L’apporto consulenziale del broker assicurativo specializzato, anche in questi casi potrebbe risultare particolarmente utile. Ai sensi dell’Art. 116, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, infatti, per i servizi di elevata complessità, le stazioni appaltanti possono ricorrere a soggetti esterni.
Nel caso di inadeguatezza che comprometta la conformità del contratto, anche attraverso l’intervento del broker, l’Amministrazione potrà richiedere all’Assicuratore, la rinegoziazione.

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività del broker e la verifica di conformità dei contratti assicurativi nella scuola, contattaci qui.