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Nuove regole contro bullismo e cyberbullismo

Il 1° luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 99. Il provvedimento contiene le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in applicazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70.
In sede di presentazione, il Ministro Giuseppe Valditara ha chiarito gli scopi del decreto: informare i ragazzi sui rischi della rete e responsabilizzare e famiglie.

Gli obiettivi del decreto

La norma amplia ed estende le finalità previste dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Obiettivi che, già regolati dalla 70/2024, rafforzano ed estendono la protezione a ogni forma di violenza tra pari.
La strategia prevista segue un duplice percorso, da un lato la tutela delle vittime e, dall’altro, la responsabilizzazione dei colpevoli. L’acquisizione della consapevolezza da parte degli autori del gesto è prevista attraverso percorsi educativi e, laddove necessarie, misure correttive.
Le maggiori novità puntano sul sistema scolastico e sociale come leva preventiva, con misure concrete che promuovono educazione, consapevolezza e cultura della responsabilità tra studenti.

Il servizio Emergenza infanzia 114

Uno degli aspetti di rilievo è quanto previsto all’Art. 1, che prevede il potenziamento del servizio “Emergenza infanzia 114”.
Il servizio, che sarà operativo h24 su tutto il territorio nazionale, offrirà supporto psicologico giuridico e pedagogico ai minori vittime di violenze e ai loro familiari.
Una nuova app gratuita, associata al servizio, consentirà non solo la messaggistica istantanea ma, se concessa anche la geolocalizzazione. Tutto ciò renderà immediata la richiesta di aiuto, assicurando interventi rapidi e mirati su tutto il territorio nazionale.
I dati raccolti resteranno anonimi e saranno trasmessi ogni anno al Ministero dell’Istruzione per specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema. Un sito dedicato garantirà, inoltre, ampia diffusione e accesso al servizio.
Oltre a ciò, l’ISTAT, come previsto dall’Art. 2, effettuerà, sulla base dei dati raccolti, indagini periodiche su bullismo e cyberbullismo ogni due anni. Le analisi misureranno caratteristiche, fattori di rischio e conseguenze psicologiche sulle vittime. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, inoltre, attraverso una relazione annuale comunicherà lo stato delle misure e l’impatto nelle scuole.

Responsabilità dei genitori e contratti elettronici

L’Art. 3 del provvedimento annuncia l’aggiornamento del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259). Nei contratti di telefonia e internet sarà richiamato l’Art. 2048 del Codice Civile circa la responsabilità dei genitori per danni causati dai figli, anche on-line.
Saranno, infine, previste (Art. 4) campagne di sensibilizzazione sul tema, in accordo con la Presidenza del Consiglio, AGCOM e il Garante della Privacy.

Il profilo assicurativo

In relazione all’aspetto assicurativo, il ramo preso in considerazione è quello relativo alla responsabilità civile. Essa coinvolge non solo il minore capace di intendere e volere, ma si estende alla famiglia, per il cosiddetto culpa in vigilando ed educando.
La responsabilità è extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, secondo il quale esiste l’obbligo per il danneggiante di risarcire il danno.
A questo primo aspetto potrebbe, tuttavia, essere associata la responsabilità contrattuale tipica dell’Istituto che è tenuto a vigilare e prevenire tali condotte.
Gli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile prevedono, infatti, la responsabilità dei genitori e dei docenti che non sono riusciti a prevenire il danno.
Molte coperture, presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di bullismo e cyberbullismo attuate in ambiente scolastico.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, ben strutturata, non debba escludere questo tipo di eventi.

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Scuola condannata al 50% per mancata vigilanza

Interessante sentenza, quella del Tribunale civile di Bologna, in relazione all’infortunio di uno studente che si frattura nuovamente il braccio dopo la rimozione del gesso. Ne parla un articolo della cronaca locale de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Negli ultimi mesi del 2020 un alunno di terza media, frequentante un Istituto di Bologna, si fratturava un braccio in un incidente domestico. L’esonero dall’attività di educazione motoria scolastica era previsto fino alla fine del 2020. Le indicazioni mediche prevedevano un’estensione per un periodo ragionevole, anche dopo la rimozione del gesso. In questi casi, infatti, l’attività fisica deve riprendere gradualmente, al fine di favorire il recupero ottimale dei tessuti e un rafforzamento muscolare mirato.
Ma, nel novembre 2020, lo studente si fratturò nuovamente lo stesso braccio durante una lezione di educazione motoria.
La docente aveva organizzato un’attività di Ultimate Frisbee nei giardini poco distanti dalla scuola.
L’alunno era precisamente informato del divieto a partecipare alle attività motorie, tuttavia, invece di limitarsi a osservare gli altri studenti, approfittando di un momento di distrazione della docente, decise autonomamente di parteciparvi.
La docente, impegnata nell’attività con gli altri alunni e in assenza di un collaboratore scolastico, avrebbe quindi omesso la necessaria vigilanza.
Per queste motivazioni la famiglia dello studente s’è rivolta al tribunale chiedendo un risarcimento di 15.000 euro.

La sentenza del tribunale

Il Tribunale civile di Bologna, con una sentenza depositata il 18 agosto scorso, ha accertato la responsabilità della scuola. Dal vincolo contrattuale, derivante dall’iscrizione dell’alunno all’Istituto, scaturisce direttamente l’obbligo di vigilanza, configurandosi la figura giuridica del cosiddetto “contatto sociale”.
La sentenza si fonda principalmente su due circostanze decisive: l’assenza ingiustificata del collaboratore scolastico all’uscita e la violazione del protocollo interno sulle attività esterne. La gestione contemporanea di ventidue studenti in ambiente aperto, osserva il giudice: «Richiedeva un controllo più attento, soprattutto considerando la condizione particolare dell’alunno esonerato».
La corte, tuttavia, ha riconosciuto il concorso di colpa, pari al 50%, in capo allo studente che ha volontariamente disatteso regole e prescrizioni mediche.
Il giudice ha stabilito, inoltre, una consulenza medico-legale finalizzata alla precisa quantificazione del danno, circoscritta esclusivamente all’aggravamento verificatosi rispetto alla frattura preesistente.
Dopo la consulenza tecnica, le parti coinvolte verranno convocate formalmente al fine di tentare un percorso di conciliazione stragiudiziale.

La responsabilità della scuola

Anche in questo caso, il giudice ha ribadito un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza scolastica. Gli istituti scolastici rispondono contrattualmente degli infortuni subiti dagli alunni, fermo restando che la vigilanza deve rispettare criteri di ragionevolezza.
L’obbligo di vigilanza, quindi, richiede valutazioni concrete, calibrate sull’età, sul livello di autonomia personale e sull’effettivo comportamento manifestato dagli studenti durante le attività educative.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa scolastica risarcisce tutte spese mediche derivanti anche nel caso di frattura recidiva, in quanto considerata come un nuovo evento o un’evoluzione del rischio.
Circa, invece, l’eventuale Invalidità Permanente, occorrerà attendere la perizia medico-legale. Solo attraverso questa l’Assicuratore potrà valutare la percentuale di aggravamento tra i due eventi.
Da ultimo, in relazione alla Responsabilità Civile, l’Assicuratore compenserà il danno nella percentuale di colpa stabilita dal giudice.

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Pulmino scolastico si ribalta: feriti lievi ma il veicolo è senza assicurazione

Il pulmino, di proprietà di una O.N.L.U.S., con a bordo 21 alunni e un’educatrice, si è ribaltato in una strada di Palermo, il veicolo era senza assicurazione. Oltre all’autista e alla donna sono rimasti feriti in modo lieve anche quattro studenti. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto all’inizio dello scorso mese di luglio su una stretta e scoscesa strada che collega il capoluogo siciliano a Monreale.
Il mezzo, un Fiat Ducato, era il secondo di un convoglio che stava riportando a casa i ragazzi al ritorno da una gita. Secondo i primissimi rilievi, pare che a causare l’incidente sia stato un guasto ai freni, che ha fatto ribaltare il veicolo su una fiancata.
I feriti, tutti, fortunatamente, in modo lieve, sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e portati in pronto soccorso per accertamenti.
Particolari critici sono emersi successivamente. Secondo le autorità il mezzo era sprovvisto di assicurazione e non era stato revisionato. Inoltre gli sportelli del veicolo, immatricolato nel 1997, erano tenuti chiusi con dei lacci. Le autorità hanno quindi sequestrato il mezzo. Al conducente sono state elevate multe dalla polizia municipale per l’assicurazione scaduta lo scorso a marzo e la revisione scaduta nel 2018.
A detta delle forze dell’ordine, sembra che anche l’altro veicolo presentasse analoghe problematicità.
Sanzioni per alcune migliaia di euro, sono state comminate al rappresentante legale dell’associazione, in qualità di proprietario del veicolo. Oltre alla mancata assicurazione e revisione, le autorità hanno anche rilevato la mancanza degli estintori, della cassetta del pronto soccorso e l’assenza delle uscite di sicurezza.
La O.N.L.U.S., proprietaria dei mezzi, gestisce una comunità alloggio dove sono accolti giovanissimi dai 6 ai 13 anni, affidati dal tribunale per i minorenni.

La responsabilità

Circolare senza un’assicurazione di Responsabilità Civile Auto (RCA) valida non è un reato, ma un grave illecito amministrativo previsto dall’Art. 193 del Codice della Strada.
L’infrazione comporta sanzioni economiche, fino a 3.464 euro e il sequestro del veicolo fino alla data di decorrenza della nuova assicurazione. In caso di incidente, il proprietario del veicolo resta obbligato a pagare i danni, anche se interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Anche circolare con la revisione scaduta non è un reato penale, ma costituisce un’infrazione amministrativa grave secondo l’Art. 80 del Codice della Strada. Oltre alla sanzione amministrativa, fino a 694 euro, è prevista la sospensione del veicolo dalla circolazione e il fermo amministrativo nel caso di reiterazione.
Il veicolo sospeso dalla circolazione potrà essere utilizzato solo per recarsi al centro autorizzato per effettuare la revisione.

Il profilo assicurativo

Com’è possibile intuire l’assenza di assicurazione o di revisione comportano problematicità considerevoli.
Oltre alle sanzioni amministrative previste, in caso di incidente, la mancanza di assicurazione obbliga il proprietario a risarcire il danno direttamente.
Ma anche la mancata revisione, in caso di incidente, potrebbe limitare o precludere il diritto al risarcimento.
Se l’incidente deriva, anche parzialmente, da un difetto rilevabile con la revisione, la Compagnia può rivalersi sul proprietario del veicolo. L’Assicuratore potrà quindi recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati sul patrimonio del proprietario.
Non ci sono dati ufficiali pubblici specifici sul numero esatto di Istituti scolastici italiani proprietari di autoveicoli. Un censimento di questo tipo non è tra le statistiche di routine fornite dal Ministero dell’Istruzione. La nostra esperienza diretta evidenzia, tuttavia, come un discreto numero di Istituti, specie quelli professionali, possiedano veicoli per la didattica o per servizio.
La rivalsa dell’Assicuratore potrebbe, se effettuata nei confronti di un Ente Pubblico, costituire il presupposto per un danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. In questo caso risulterebbe di grande utilità l’aver precedentemente stipulato una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.

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Mancata denuncia di sinistro: rischi, obblighi e responsabilità

Uno studente della nostra scuola s’è infortunato ed è stato ricoverato in ospedale. La famiglia ha prodotto unicamente il certificato INAIL e a segreteria ha quindi effettuato regolare denuncia solo a quest’ultimo. Dopo più di un mese la famiglia ha prodotto anche la documentazione medica e la segreteria ha quindi provveduto ad effettuare la denuncia all’Assicurazione integrativa. La Società assicuratrice ci nega la presa in carico del sinistro e conseguentemente il risarcimento, poiché la denuncia è stata effettuata fuori dai termini previsti. La presa di posizione dell’Assicuratore è corretta? In caso di mancato rimborso c’è una responsabilità della scuola?

I termini per la denuncia di un sinistro sono regolati dall’Art. 1913 del Codice Civile. «L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato».
Resta inteso che il periodo potrà essere esteso qualora l’assicurato non ne abbia avuta immediata conoscenza, oppure qualora le parti abbiamo stabilito termini diversi.

Mancata denuncia per dolo o colpa

Nel caso di dolo, ovvero di volontarietà a ritardare o a non effettuare la denuncia, sono escluse sia la gestione che il risarcimento del sinistro.
Se, invece, la denuncia di sinistro è tardiva, bisogna verificare se il ritardo ha danneggiato l’attività istruttoria dell’assicuratore. Se il ritardo ha causato un ritardo nell’accertamento dei fatti, imponendo all’Assicuratore un rimborso maggiore, si configura un pregiudizio per l’assicuratore.
In questo caso, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, si applica una riduzione proporzionale dell’indennizzo assicurativo dovuto.

Le ordinanze della Cassazione

L’assicuratore dovrà comunque dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata tempestiva comunicazione. Non sempre, infatti, il ritardo danneggia l’attività istruttoria. Il pregiudizio potrebbe essere escluso se le cause e gli effetti dell’evento restassero oggettivamente accertabili anche in un secondo momento. Un esempio, come nel caso in questione, potrebbe essere l’infortunio con ricovero ospedaliero, documentato da certificazione medica ufficiale. In questo caso, l’Assicuratore potrà comunque svolgere correttamente le sue verifiche, senza subire danni dal ritardo dell’avviso.
In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione Civile con due ordinanze. La prima del 30 settembre 2019, n. 24210 e la seconda, più recente, del 17 marzo 2022, n. 8701. In entrambe la Suprema Corte afferma che l’omessa denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita della copertura.

La responsabilità della scuola

Premesso quanto sopra, a nostro parere è sempre meglio non disattendere le condizioni contrattuali. Un valido sistema è quello di stilare un preciso protocollo operativo che preveda come operare nel caso venga prodotta una documentazione insufficiente.
Come dimostrano le sentenze sopra riportate, anche se il sinistro può essere risarcito, rimane, infatti, il rischio del contenzioso tra l’Amministrazione e l’Assicuratore, il cui risultato non è né rapido né scontato.
In caso di dolo o colpa grave, sia il risarcimento che l’eventuale rimborso sono esclusi.
In questi casi, risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.

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Dati biometrici: il Garante sanziona una scuola

Il garante delle privacy ha sanzionato una scuola di Tropea (VV) che aveva attivato un sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti basato sull’acquisizione delle impronte digitali. Lo riporta un articolo di “Italia Oggi”.

Il fatto

L’Istituto aveva introdotto, per il personale, la possibilità di abbinare al badge, la rilevazione delle impronte digitali, per accessi e uscite dal posto di lavoro.
L’iniziativa era stata presa di fronte al sospetto dell’uso fraudolento dei badge magnetici anche a seguito di manomissioni, atti vandalici e danneggiamenti ai dispositivi.
34 dei 36 lavoratori amministrativi non hanno posto obiezioni. I due dipendenti contrari invece hanno inviato un reclamo al Garante per la privacy che ha avviato un procedimento.
Nelle memorie prodotte dalla scuola appare che, il sistema biometrico introdotto non era l’unica modalità di rilevazione delle presenze, essendo ancora possibile l’utilizzo del badge.
Il sistema inoltre era stato attivato dopo l’acquisizione del consenso scritto dei dipendenti e non conservava dati anagrafici, dati fisici diretti o indiretti, né immagini.
Dell’utilizzo del sistema tuttavia non era stato informato e coinvolto il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), ritenendo sufficienti le indicazioni del fornitore.
L’istituto, unitamente alla memoria difensiva ha sospeso il sistema di rilevamento delle impronte, cancellando tutti i dati biometrici acquisiti.

La motivazione del Garante

Il Garante, in fase istruttoria, evidenziava che l’uso di un sistema di rilevazione presenze basato sulle impronte digitali è illecito. Infatti pur non memorizzando immagini o dati fisici, trattava comunque dati biometrici. I dati biometrici permettono l’identificazione univoca e sono una categoria particolare di dati secondo l’Art. 9 del GDPR. Il trattamento di questi dati è vietato, salvo le eccezioni previste dalla legge e il datore di lavoro, titolare del trattamento, deve rispettarne i principi.
Il titolare del trattamento deve sempre garantire i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e protezione dei dati. Tali principi devono essere applicati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, ai sensi degli Artt. 5 e 25 del GDPR.
Nel caso specifico, il trattamento era finalizzato al controllo dell’orario di lavoro, ammesso in relazione agli obblighi e diritti sul lavoro, sicurezza e previdenza sociale.
Tuttavia, questo trattamento non è lecito in assenza di una norma che garantisca proporzionalità, qualità, finalità legittima e tutele adeguate. Tali garanzie sono previste, oltre che dall’Art. 9 del GDPR anche dall’Art. 2-septies del Codice Privacy.
L’autorizzazione all’uso sistematico e generalizzato dei dati biometrici e della videosorveglianza nella Pubblica Amministrazione fu introdotta dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56. Dopo le forti riserve espresse dal Garante, le norme vennero abrogate dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, perché ritenute invasive e sproporzionate.
Infine il Garante ha anche precisato che il consenso prestato dai lavoratori non è sufficiente. Lo squilibrio tra datore di lavoro e dipendente, infatti, può pregiudicare la libertà del consenso prestato.
In conclusione, senza una base giuridica conforme, le Pubbliche Amministrazioni non possono usare sistemi biometrici in modo lecito.
Il Garante ha quindi rilevato una grave violazione per la natura sensibile dei dati personali trattati applicando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.000 euro.
Tuttavia alla luce della collaborazione prestata e dell’assenza di precedenti non ha adottato ulteriori misure correttive.

Il profilo assicurativo

È bene ricordare che le polizze assicurative riguardano esclusivamente il risarcimento del danno prodotto.
Le garanzie quindi provvedono esclusivamente il pagamento dei danni materiali o patrimoniali e in nessun caso prevedono il rimborso delle sanzioni.
Nel caso di danni alla privacy, le assicurazioni scolastiche, di norma, non includono neanche il rimborso dei danni diretti nella sezione di Responsabilità Civile. Circa i danni diretti, è consigliabile quindi che il Dirigente stipuli una polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Le migliori soluzioni assicurative scolastiche prevedono comunque la tutela legale, compresa la difesa penale per reati colposi, includendo anche assistenza nei ricorsi amministrativi contro sanzioni pecuniarie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’assicurazione per danni alla privacy e alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente, contattaci qui.

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Rientro a scuola: tutte le date del 2025-2026

È iniziato ufficialmente il countdown per l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026. Già dallo scorso mese di maggio il Ministro Giuseppe Valditara, sul sito del MIM, ha pubblicato l’ordinanza relativa al calendario per il prossimo anno scolastico.

Il calendario scolastico 2025-2026

Ai sensi dell’Art. 74, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il calendario scolastico prevede almeno 200 giorni di lezione per anno. Sono tuttavia le Regioni, ai sensi dell’Art. 138, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 a determinare il calendario scolastico.
A loro volta, ai sensi dell’Art. 10, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 297/1994, le singole scuole adattano il calendario: «alle specifiche esigenze ambientali».
Lunedì 8 settembre apriranno le scuole della Provincia Autonoma di Bolzano. Mercoledì 10 settembre sarà la volta delle scuole di: Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Valle d’Aosta. Giovedì 11 riapriranno le scuole del Friuli Venezia Giulia e il giorno dopo, venerdì 12, quelle della Lombardia. Tutte le altre regioni riprenderanno lunedì 15 settembre a eccezione di Calabria e Puglia che ricominceranno le attività il 16 settembre.

Esami di stato

L’ordinanza ministeriale detta anche le date degli esami di stato. Nelle scuole secondarie di primo grado il periodo va dal termine delle lezioni al 30 giugno 2026.
Analoga discrezionalità riguarda l’Esame conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli studenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. In questi casi la prova sarà effettuata entro il termine dell’anno scolastico, come stabilito dal Dirigente Scolastico, consultato il Collegio dei Docenti.
Simile potere discrezionale, sempre nei CPIA, è quello relativo al percorso di studio personalizzato, per cui sarà possibile effettuare l’esame entro il 16 marzo.
Nessuna deroga invece per le scuole secondari di secondo grado: la prima prova scritta sarà giovedì 18 giugno 2026.

Le festività

Oltre alle domeniche, il calendario scolastico pubblicato dal ministero, prevede anche 11 giorni di festività. Sette di carattere religioso, come Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano, Epifania, lunedì dell’Angelo e Santo Patrono.
Accanto a queste si contano quattro ricorrenze laiche condivise, come Capodanno, Liberazione, Festa dei Lavoratori e Festa della Repubblica.

Le assicurazioni scolastiche

Una buona parte delle scuole del centro-nord fanno decorrere le polizze assicurative integrative con l’avvio dell’anno scolastico, tra fine agosto e il quindici settembre.
Più variegata la situazione nel centro-sud dove, in molte scuole, le coperture assicurative decorrono con l’anno solare. Anche in questo caso tuttavia le garanzie sono sempre operanti. Una certa attenzione dovrà comunque essere posta nei confronti degli operatori scolastici assicurati con elenco nominativo. La polizza infatti potrebbe non prevedere coperture per i nuovi assunti fino alla data del rinnovo annuale.
Le tutele assicurative sono comunque sempre operanti per tutte le attività scolastiche, purché formalmente deliberate, indipendentemente dalle date e dalle eventuali festività.

Se desideri maggiori informazioni sulla durata delle coperture scolastiche, contattaci qui.

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Buone vacanze 2025!

L’estate è il momento perfetto per rallentare, respirare e godersi ciò che conta davvero. Auguriamo a tutti voi e noi serene vacanze piene di gioia e leggerezza. I nostri uffici resteranno comunque aperti ad agosto, ad eccezione della settimana dall’11 al 17. Potrete in ogni caso contattarci via WhatsApp al numero 3495883854 o alla nostra casella di posta: info@abint.it, oppure attraverso il nostro sito scrivendoci qui.
Con le notizie dal mondo delle assicurazioni scolastiche ci rivediamo il 1° settembre.

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Relazione annuale del Garante Privacy

Lo scorso 15 luglio, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Autorità nel corso dell’anno 2024.

Il contenuto della relazione del Garante

La digitalizzazione incessante che attraversa la nostra società attuale ha creato, soprattutto nel corso degli ultimi anni, significativi pericoli per la sicurezza dei dati personali. Il problema interessa un numero sempre maggiore di processi, sia pubblici che privati. Proprio per questo motivo, sono diversi gli aspetti presi in esame dal Garante: dall’evoluzione normativa, alla sanità, dall’ambito giudiziario, all’informazione.
A questi aspetti, già abbastanza complicati, dobbiamo aggiungere la recente introduzione dell’intelligenza artificiale generativa che, in qualche modo, ha aggravato lo scenario.
L’azione del Garante è tesa, quindi, a conciliare le esigenze informative, rafforzando la fiducia digitale e salvaguardando i diritti della persona.
I dati comunicati riportano come le violazioni segnalate nel 2024 siano complessivamente 2.200, 130 le ispezioni condotte e 16.000 i quesiti gestiti dall’Autorità. 835 sono i provvedimenti adottati, di cui circa la metà di natura correttiva e sanzionatoria. Le sanzioni adottate ammontano a 24.430.856,45 euro.

Il comparto scolastico

La relazione del garante prende in esame anche il comparto scuola. Il documento evidenzia alcuni errori ricorrenti che coinvolgono dati sensibili come quelli sulla salute e sulla vita personale degli studenti e degli operatori.
La comunicazione impropria dei dati sanitari sembra essere l’aspetto maggiormente critico. Il Garante ha sanzionato le scuole che hanno comunicato a tutti i genitori della classe lo stato di salute di un alunno tramite registro elettronico. Analoghe sanzioni sono state comminate per aver inviato le convocazioni per i Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) a indirizzari troppo ampi. Altre infrazioni riguardano la pubblicazione delle assenze di un docente sul sito della scuola. Un ulteriore aspetto, purtroppo ricorrente, è l’uso di mailing list in cui gli indirizzi di tutti i destinatari sono visibili a tutti.
Un ultimo aspetto è quello relativo al registro elettronico. Sono emersi alcuni casi in cui, a causa di un’errata configurazione delle autorizzazioni, famiglie o docenti accedono a informazioni non di loro competenza.
La scuola, in quanto Ente Pubblico, deve garantire la trasparenza, tuttavia, quest’obbligo non può violare il diritto alla riservatezza delle persone. Pubblicare informazioni dettagliate quando non è strettamente necessario non è trasparenza ma una violazione.

Il profilo assicurativo

Il tema della privacy coinvolge anche l’aspetto assicurativo inteso come risarcimento del danno prodotto.
È bene tuttavia premettere che le garanzie coprono esclusivamente il pagamento dei danni materiali o patrimoniali e in nessun caso prevedono il rimborso delle sanzioni.
Nel caso di danno alla privacy, le assicurazioni scolastiche, di norma, non includono neanche il rimborso dei danni diretti nella sezione di Responsabilità Civile.
Escluso il risarcimento della sanzione, circa i danni diretti, è consigliabile che il Dirigente stipuli una polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Nel rispetto delle norme previste dalla Finanziaria 2008 il premio della polizza non potrà essere pagato dell’Amministrazione. Il contratto assicurativo, e il relativo premio, sarà quindi a carico esclusivo del Dirigente assicurato.
Le migliori soluzioni assicurative scolastiche prevedono comunque la tutela legale, compresa la difesa penale per reati colposi, includendo anche assistenza nei ricorsi amministrativi contro sanzioni pecuniarie.

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INAIL: le coperture studenti e personale diventano strutturali

Un emendamento al D.L. 24 giugno 2025, n. 90, rende strutturali le tutele assicurative INAIL, per studenti e personale, introdotte nell’anno scolastico 2023/2024. Lo riporta un articolo de “il Sole24ore”.

Le nuove tutele INAIL nella scuola

Le misure introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, dopo una sperimentazione biennale, diventeranno permanenti.
È quanto prevede l’emendamento, approvato dalla Commissione VII del Senato, che rende stabile la tutela assicurativa INAIL sperimentata negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Il decreto è in fase di conversione in legge, dopo l’approvazione in Commissione, e si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La decisione di rendere strutturale la tutela INAIL è stata presa a seguito dei buoni risultati ottenuti durante il periodo di sperimentazione. L’emendamento prevede uno stanziamento progressivo di fondi per sostenere la misura, con un impegno economico che aumenterà nel tempo.
L’obiettivo del provvedimento è continuare a garantire una maggiore protezione e tranquillità per studenti, docenti, personale e famiglie.
Come nei due anni scolastici precedenti, l’assicurazione INAIL andrà a garantire la copertura per gli eventi lesivi che dovessero avvenire durate tutte le attività scolastiche, in tutte le scuole.
La tutela assicurativa INAIL garantirà infortuni e malattie professionali che si verificassero sia nell’edificio scolastico che nelle pertinenze. L’assicurazione è anche estesa ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

Le tutele INAIL nella scuola

Le garanzie assicurative prestate dall’INAIL nella scuola non sono un fatto nuovo. L’assicurazione del personale e degli studenti era già prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tuttavia, fino all’anno scolastico 2023/2024, la tutela era prestata esclusivamente nel corso di quelle attività che l’INAIL riteneva “pericolose“. Con l’introduzione della Legge 85/2023, la tutela assicurativa è stata estesa, prima in forma provvisoria e ora definitiva, a tutte le attività scolastiche, senza più distinzione.
Vale, tuttavia, la pena sottolineare che la tutela assicurativa INAIL, pur con l’estensione introdotta dalla Legge, si limita ai casi di infortunio o malattia professionale di grave entità, limitandosi esclusivamente ai casi di morte o di Invalidità Permanente pari o superiore al 6%.
Casi certamente possibili, ma che, statisticamente, riguardano meno del 9% di tutti gli infortuni scolastici. Inoltre, dalla tutela assicurativa INAIL restano esclusi i ticket, le visite medico- specialistiche e tutte le prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono, quindi, escluse le diarie da gesso e da ricovero, come i danni all’apparato dentale o i danni agli occhiali.
Dall’assicurazione obbligatoria INAIL restano anche esclusi i rami di Responsabilità Civile, Assistenza durante i viaggi di istruzione e la Tutela legale.

Le polizze scolastiche integrative

Per queste ragioni, fin dagli anni ’90 del secolo scorso, le scuole hanno sottoscritto specifiche polizze assicurative, ad integrazione di quelle previste dall’INAIL.
Di norma, nel ramo Infortuni, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate dal danneggiato, sia in ambito pubblico che privato. Le migliori formule assicurative non prevedono scoperti o franchigie e adottano tabelle di Invalidità Permanente che riconoscono l’indennizzo fin dal primo punto.
La copertura è operativa, sia per il personale che per gli studenti, anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo Infortuni. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.

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Tragedia in gita: l’autista, usava il cellulare alla guida

Importanti sviluppi sul tragico incidente stradale che il 19 maggio scorso, causò la morte di una docente e il ferimento di alcuni alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere della Sera”.

L’accusa della Procura

Quel giorno, nel comasco, lungo la Pedemontana, un pullman tamponò un camion, coinvolgendo anche altri quattro veicoli nel sinistro stradale.
Quando è avvenuto l’impatto, il bus stava riportando a scuola trenta alunni dopo un’uscita didattica.
La docente accompagnatrice, seduta accanto all’autista, morì sul colpo mentre l’autista sessantenne venne ricoverato in terapia intensiva a Varese. Salvi tutti gli alunni, anche se molti hanno riportato ferite e traumi.
Dopo due mesi d’indagini, la Procura di Como ha chiesto formalmente gli arresti domiciliari per il conducente del bus.
Le analisi tecniche effettuate indicherebbero che, al momento dell’impatto, l’autista stava utilizzando il cellulare mentre era alla guida.
Un perito nominato dalla Procura ha esaminato il telefono e acquisito le immagini delle telecamere posizionate sui portali autostradali. I video mostrerebbero chiaramente l’autista con il dispositivo in mano pochi attimi prima del violento tamponamento. Secondo gli investigatori, l’elemento determinante nella dinamica dello scontro, sarebbe stata la distrazione del conducente.
Al momento il giudice non s’è ancora espresso sulla richiesta della misura cautelare.

L’uso del cellulare alla guida

L’uso del cellulare alla guida in Italia è regolato dall’Art. 173, comma 2, del Codice della Strada. Dal 14 dicembre 2024, il Codice della Strada ha introdotto normative più severe riguardanti l’uso del cellulare. L’obiettivo è quello di ridurre gli incidenti causati dalla distrazione al volante.
Ai sensi del comma 3-bis l’uso del cellulare comporta una sanzione fino a 1.000 euro e la sospensione della patente fino a due mesi. La patente inoltre subirà una decurtazione di 5 punti. In caso di recidiva nel biennio successivo, la sanziona aumenta fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi. In questo secondo caso i punti decurtati dalla patente saranno 10.
Il Ministero dell’Istruzione con la Nota 03/02/2016, n. 674 , in collaborazione con al Polizia Stradale, poneva l’accento su quest’aspetto.
«Nel corso del viaggio – riporta la nota – gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus , durante la guida, non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare».

Omicidio stradale

L’omicidio stradale è un reato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 23 marzo 2016, n. 41.
Questa legge ha introdotto l’Art. 589-bis nel Codice Penale.
Per parlare di omicidio stradale, occorre che il decesso sia causato da guida imprudente o irresponsabile, in violazione delle norme del codice della strada.
L’omicidio stradale rientra tra i reati colposi, tuttavia, si distingue dall’omicidio colposo generico perché specifico della circolazione stradale. Ai sensi del codice, il reato prevede un inasprimento della pena nel caso di comportamenti più gravi, come l’abuso di alcool o stupefacenti.
Come per il caso in questione, l’uso del cellulare alla guida, pur non essendo aggravante esplicita, influisce comunque sulla sicurezza stradale in modo significativo. Per questo motivo può essere considerato un fattore determinante nella valutazione della responsabilità penale del conducente coinvolto.

Il profilo assicurativo

Anche nel caso di omicidio stradale, il passeggero danneggiato ha diritto al risarcimento dalla Compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava. Questo è quanto stabilisce il Codice delle Assicurazioni Private all’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Sarà, dunque, l’assicurazione dell’autobus a risarcire i familiari della docente deceduta a causa dell’incidente stradale. In caso di processo, spetterà al Tribunale quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli per la perdita del legame affettivo dei familiari.
Essendo il decesso avvenuto durante l’attività lavorativa, anche l’INAIL riconoscerà ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum. Tuttavia, le somme versate dall’INAIL non si sommano al risarcimento dell’assicurazione RCA del veicolo responsabile dell’incidente che ha causato il decesso.
Anche l’assicurazione integrativa scolastica potrebbe prevedere un risarcimento in caso di morte, purché la copertura risulti attiva e il premio regolarmente versato. Anche in questo caso tuttavia, spetterà al tribunale esprimersi relativamente alla percentuale di intervento.

Per maggiori informazioni sulle polizze integrative scolastiche anche in relazione al caso morte, puoi contattarci qui.